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Document 32006D0375

    2006/375/CE: Decisione della Commissione, del 23 maggio 2006 , deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE relativamente all’arcipelago di Madera [notificata con il numero C(2006) 2008]

    GU L 142 del 30.5.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/375/oj

    30.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 142/35


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 maggio 2006

    deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE relativamente all’arcipelago di Madera

    [notificata con il numero C(2006) 2008]

    (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    (2006/375/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE gli Stati membri che, dopo l’entrata in vigore della direttiva, possono dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l’espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione.

    (2)

    Il 18 agosto 2005 il Portogallo ha presentato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, una richiesta di deroga a tempo indeterminato alle disposizioni dei capitoli III, IV, V, VI, VII relativamente all’arcipelago di Madera.

    (3)

    L’arcipelago di Madera può essere definito un «microsistema isolato» ai sensi dell’articolo 2, punto 27), della direttiva 2003/54/CE.

    (4)

    Le peculiari caratteristiche di grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili dell’arcipelago di Madera sono state riconosciute dall’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE.

    (5)

    I documenti allegati alla richiesta del Portogallo dimostrano a sufficienza che l’obiettivo di un mercato competitivo nel settore dell’elettricità è impossibile o irrealistico a causa dei livelli di produzione molto modesti, nonché del fatto che le isole dell’arcipelago sono altresì isolate l’una dall’altra. In un microsistema così piccolo spesso non è possibile disporre di più di un impianto generatore di energia elettrica per isola, il che rende del tutto impraticabile la presenza di più produttori in concorrenza fra loro. Le dimensioni del mercato difficilmente incoraggeranno la richiesta di autorizzazioni o la presentazione di offerte nell’ambito di gare di appalto da parte di eventuali concorrenti. In queste circostanze prevalgono le considerazioni di sicurezza e di qualità dell’approvvigionamento. Non esistendo un sistema di trasmissione ad alto voltaggio e in mancanza di concorrenza a livello di produzione, i requisiti della direttiva in materia di separazione dei sistemi di distribuzione perdono la loro giustificazione. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda l’accesso dei terzi al sistema.

    (6)

    Dopo aver esaminato le motivazioni della richiesta del Portogallo, la Commissione ritiene che la concessione della deroga e le condizioni della sua applicazione non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

    (7)

    È necessario, tuttavia, tenere conto di possibili sviluppi tecnologici nel medio e lungo periodo che possano comportare cambiamenti sostanziali.

    (8)

    La Commissione ha informato tutti gli Stati membri, come prevede l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Alla Repubblica del Portogallo è concessa una deroga alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI, VII, nonché del capitolo III, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l’espansione della capacità esistente, relativamente alle isole dell’arcipelago di Madera.

    Articolo 2

    L’Autorità di regolamentazione portoghese è tenuta a monitorare gli sviluppi del settore dell’energia elettrica delle isole di Madera e a comunicare alla Commissione eventuali cambiamenti sostanziali che possano rendere necessaria la revisione della deroga concessa. Una relazione generale deve essere presentata ogni quattro anni a partire al più tardi dal 31 dicembre 2010.

    Articolo 3

    La deroga di cui all’articolo 1 resta in vigore a tempo indeterminato. Essa può essere riveduta dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell’energia elettrica nelle isole di Madera.

    Articolo 4

    La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

    Per la Commissione

    Andris PIEBALGS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.


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