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Document 32006D0349
2006/349/EC: Commission Decision of 3 January 2006 on the national provisions notified by the Republic of Austria under Article 95(4) of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers (notified under document number C(2005) 5549) (Text with EEA relevance)
2006/349/CE: Decisione della Commissione, del 3 gennaio 2006 , sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi [notificata con il numero C(2005) 5549] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/349/CE: Decisione della Commissione, del 3 gennaio 2006 , sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi [notificata con il numero C(2005) 5549] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 129 del 17.5.2006, p. 31–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2006
sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi
[notificata con il numero C(2005) 5549]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/349/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. Diritto comunitario
(1) |
La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l’indicazione di «concimi CE». |
(2) |
L’allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, che ogni «concime CE» deve soddisfare. I «concimi CE» dell’elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio. |
(3) |
Secondo l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di «concimi CE» conformi alle norme della direttiva per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio. |
(4) |
La decisione 2002/366/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica dell'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (2), ha concesso una deroga alla direttiva 76/116/CEE approvando le disposizioni dell’Austria che proibiscono di immettere sul mercato austriaco concimi minerali a base di fosforo (contenenti il 5 % di P2O5 o più) aventi un contenuto di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5. Tale deroga si applica sino al 31 dicembre 2005. |
(5) |
La direttiva 76/116/CEE modificata è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per quanto riguarda i concimi (3). |
(6) |
L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce che le deroghe all’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, concesse dalla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, sono considerate deroghe all’articolo 5 del regolamento stesso e continuano a produrre i propri effetti nonostante l’entrata in vigore del regolamento. |
(7) |
Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 annuncia che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(8) |
I lavori per la preparazione di una proposta della Commissione sul cadmio nei concimi sono in corso. |
2. L’adesione dell’Austria
(9) |
Il 1o gennaio 1995, l’Austria ha aderito all’Unione europea. L’atto di adesione (4) contiene disposizioni transitorie relative all’uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L’articolo 69, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione non si applicano all’Austria le disposizioni dell’allegato VIII dell’atto. L’articolo 69 e il punto 4 dell’allegato VIII dell’atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica all’Austria l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE per la parte riguardante il contenuto di cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998. |
(10) |
L’articolo 2 dell’atto di adesione recita: «dal momento dell’adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». L’articolo 168 dell’atto di adesione recita: «i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE […], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto». |
(11) |
La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L’articolo 1 prevede, tra l’altro, che l’Austria può proibire la vendita sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell’adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001. |
(12) |
Il 16 novembre 2001, la Repubblica d’Austria ha notificato l’esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con decisione 2002/366/CE è stata accordata all’Austria una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005. |
3. Disposizioni nazionali
(13) |
L’ordinanza austriaca del 2004 sui concimi (6) stabilisce tra l’altro un valore limite per il contenuto di cadmio nei concimi, compresi i «concimi CE». L’articolo 2, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, sezione 2, vieta l’immissione sul mercato austriaco di concimi minerali a base di fosforo (contenenti il 5 % di P2O5 o più) con un contenuto di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5. |
(14) |
Disposizioni riguardanti il contenuto massimo ammissibile di cadmio nei concimi sono in vigore dal 1985, anno in cui è stato fissato un valore limite pari a 120 mg/kg di P2O5. Il livello attuale di 75 mg/kg di P2O5 è stato introdotto dall’ordinanza austriaca del 1994 sui concimi (7), poi abrogata dall’ordinanza sui concimi del 2004 al fine di adattare la legislazione al regolamento (CE) n. 2003/2003. Le disposizioni sul cadmio nei concimi non sono state modificate. |
II. PROCEDURA
(15) |
Con lettera del 14 giugno 2005, la Repubblica d’Austria informava la Commissione che avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2006 le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. Le autorità austriache chiedevano un’estensione della deroga attualmente vigente, di cui alla decisione 2002/366/CE. |
(16) |
Con lettera del 30 giugno 2005, la Commissione informava le autorità austriache di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dal 15 giugno 2005, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica. |
(17) |
Con lettera del 10 agosto 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dall’Austria. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione relativa alla richiesta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8), per informare le altre parti interessate delle misure nazionali che l’Austria intende mantenere. |
III. VALUTAZIONE
1. Valutazione dell’ammissibilità
(18) |
L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che se, dopo l’adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d’armonizzazione, uno Stato membro ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento. |
(19) |
La notifica presentata dalle autorità austriache il 7 giugno 2005 mira ad ottenere l’autorizzazione di estendere oltre il 31 dicembre 2005 la deroga attualmente vigente di cui alla decisione 2002/366/CE. Tale decisione consente all’Austria di mantenere norme nazionali incompatibili con quelle sulla composizione dei «concimi CE» di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(20) |
Come indicato sopra, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l’immissione in commercio di concimi recanti l’indicazione «concime CE», ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il contenuto di cadmio. Ne consegue che ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 i «concimi CE» conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono essere immessi in commercio indipendentemente dal loro contenuto di cadmio. |
(21) |
Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che le norme nazionali notificate dall’Austria, in quanto vietano l’immissione in commercio di «concimi CE» minerali contenenti fosforo con un contenuto di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5, sono più restrittive di quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(22) |
Le norme nazionali comunicate dalle autorità austriache sono state approvate prima dell’adesione dell’Austria all’Unione europea. Come detto in precedenza, l’atto di adesione contiene disposizioni transitorie che permettono all’Austria di applicare per quattro anni le norme nazionali sul contenuto di cadmio dei concimi ai prodotti oggetto della direttiva 76/116/CEE. La direttiva 98/97/CE autorizzava l’Austria ad applicare le suddette norme nazionali fino al 31 dicembre 2001. La decisione 2002/366/CE ha esteso la deroga fino al dicembre 2005. |
(23) |
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione, l’Austria ha comunicato alla Commissione il testo delle norme nazionali approvate prima di aderire all’Unione europea che intende mantenere, unendo alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano il mantenimento di tali norme. |
(24) |
Le ragioni fornite dalle autorità austriache sono quelle già presentate in passato, che hanno indotto la Commissione, a mezzo della decisione 2002/366/CE, a concedere una deroga fino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori, entro la fine dell’anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario. |
(25) |
La notifica presentata dall’Austria il 14 giugno 2005 per ottenere il mantenimento di norme nazionali in deroga a quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003 va dunque considerata ammissibile ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione. |
2. Valutazione di merito
(26) |
Ai sensi dell’articolo 95 del trattato, la Commissione deve far sì che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo. |
(27) |
In particolare, la Commissione deve valutare se le norme comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all’articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro. |
(28) |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano o meno uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
(29) |
L’Austria ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l’ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l’ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, l’Austria fa riferimento alle conclusioni di uno studio austriaco pubblicato nell’ottobre 2000 (9), che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio. |
2.1. Giustificazione in base ad esigenze importanti
(30) |
Per quanto riguarda le informazioni generali sul cadmio, dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il metallo cadmio e l’ossido di cadmio si possono in generale considerare come comportanti seri rischi per la salute. In particolare, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 2. Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d’immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare. |
(31) |
Per quanto riguarda il cadmio nei concimi, le informazioni più pertinenti della valutazione di rischio effettuata dall’Austria possono essere riassunte come segue:
|
(32) |
È ovvio che queste conclusioni si riferiscono alla specifica situazione del terreno in Austria, nonché alle condizioni climatiche ivi prevalenti. |
(33) |
In conclusione, la valutazione del rischio effettuata dall’Austria mostra che gli attuali valori PEC (concentrazione prevedibile nell’ambiente) del cadmio nei concimi minerali in Austria supera il valore PNEC (11) (concentrazione prevedibile senza effetti) nell’acqua nella maggior parte delle regioni esaminate. Utilizzando valori biodisponibili, questo vale anche per il 5 % dei terreni delle 52 regioni arabili austriache. Secondo le autorità austriache, i dati dimostrano che in base alla metodologia di valutazione dei rischi dell’UE la sostanza desta preoccupazione, pertanto occorre prendere ulteriori provvedimenti. |
(34) |
La valutazione del rischio presentata dalle autorità austriache è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute. |
(35) |
La Commissione ha già esaminato le informazioni fornite da questa valutazione del rischio nel quadro della sua decisione 2002/366/CE, che consentiva all’Austria di mantenere le proprie disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2005. |
(36) |
Nel 2005 detto paese non ha fornito ulteriori dati scientifici e tecnici. Il processo di accumulazione è lento e non si modifica in modo significativo in un periodo di tre anni. La situazione attuale può essere pertanto considerata simile a quella del 2002. |
(37) |
La validità dei dati forniti dall’Austria è confermata dalla seguente base scientifica, utilizzata in sostegno alla preparazione della proposta della Commissione sul cadmio nei concimi:
In attesa che siano completati la valutazione generale di rischio sul cadmio e l’ossido di cadmio e l’eventuale lavoro di seguito riguardante misure di riduzione del rischio, la proposta della Commissione sul cadmio nei fertilizzanti ha subito un certo ritardo. |
(38) |
Pertanto, dopo aver riesaminato le prove scientifiche alla luce della domanda dell’Austria, la Commissione ritiene che le autorità austriache abbiano dimostrato che i concimi contenenti cadmio costituiscono un rischio per l’ambiente e la salute umana e che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità austriache, volte a minimizzare l’esposizione dell’ambiente austriaco ai concimi contenenti cadmio, sono giustificate. |
2.2. Assenza di discriminazione arbitraria
(39) |
In forza dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali degli scambi non possono essere usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. |
(40) |
Le norme nazionali previste sono generali e si applicano ai «concimi CE» a base di fosforo, sia nazionali che importati. Non esistono perciò prove che esse possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità. |
2.3. Assenza di una restrizione dissimulata del commercio
(41) |
Norme nazionali più restrittive sulla composizione dei «concimi CE» che derogano da quelle della direttiva comunitaria costituiscono di solito un ostacolo commerciale. Prodotti legalmente immessi sul mercato nel resto della Comunità non lo sono sul mercato dello Stato membro interessato. Il concetto di cui all’articolo 95, paragrafo 6, intende impedire che norme nazionali, basate sui criteri precisati nei paragrafi 4 e 5, siano applicate in modo inappropriato e costituiscano in realtà misure economiche introdotte per impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri e proteggere indirettamente la produzione nazionale. |
(42) |
Come sopra stabilito, esistono preoccupazioni riguardo alla tutela dell’ambiente e della salute umana a causa dello spargimento di concimi contenenti cadmio. È pertanto la tutela dell’ambiente e della salute umana lo scopo del mantenimento delle norme nazionali, e non l’introduzione di ostacoli commerciali dissimulati. |
2.4. Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno
(43) |
Questa condizione non va interpretata nel senso di proibire ogni norma nazionale che possa ostacolare il funzionamento del mercato interno. Di fatto, qualsiasi norma nazionale che deroghi ad una misura d’armonizzazione, mirante a instaurare e a far funzionare il mercato interno, è in sostanza una misura che probabilmente ostacolerà il mercato interno. Perciò, per mantenere l’utilità della procedura di deroga di cui all’articolo 95 del trattato CE, la Commissione ritiene che, nel contesto dell’articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno vada inteso come effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. |
(44) |
In considerazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’utilizzo di concimi contenenti cadmio sui terreni austriaci e tenendo conto di quanto segue:
La Commissione ritiene che in questa fase della revisione non esistano prove che le norme nazionali costituiscano un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito. |
2.5. Limitazione di tempo
(45) |
Il periodo di tempo per il quale è concessa la deroga dovrebbe permettere alla Commissione di proporre e al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare a livello comunitario una legislazione sul cadmio nei concimi. Per evitare gli effetti di possibili ritardi nel corso del dibattito interistituzionale, le disposizioni di cui alla presente decisione dovrebbero valere fino a che la misura armonizzata non sarà applicabile a livello UE. |
IV. CONCLUSIONE
(46) |
Alla luce di quanto precede, si può concludere che la richiesta della Repubblica d’Austria, del 14 giugno 2005, di mantenere norme nazionali più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, relativa al contenuto di cadmio nei concimi, è ammissibile. |
(47) |
Inoltre, la Commissione ritiene che le norme nazionali:
La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, le disposizioni dell’Austria che proibiscono di immettere sul mercato austriaco concimi minerali a base di fosforo (contenenti il 5 % di P2O5 o più) aventi un contenuto di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5 sono approvate.
La deroga è valida fino a che non saranno applicabili a livello comunitario misure armonizzate relative al cadmio nei concimi.
Articolo 2
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 132 del 17.5.2002, pag. 65.
(3) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25).
(4) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 35 e pag. 305.
(5) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(6) Gazzetta ufficiale della Repubblica d’Austria, n. 100/2004, serie II, 27 febbraio 2004.
(7) Gazzetta ufficiale della Repubblica d’Austria, n. 1007/1994, numero 309 del 21 dicembre 1994, pag. 7235.
(8) GU C 197 del 12.8.2005, pag. 2.
(9) Austrian Federal Environment Agency, A Risk assessment for cadmium in Austria based on the recommendations of ERM (Agenzia federale austriaca per l’ambiente, Valutazione dei rischi relativa al cadmio in Austria basata sulle raccomandazioni dell’ERM), 10 ottobre 2000 (l’ERM, Environmental Resources Management, è il consulente che ha sviluppato la metodologia per la valutazione del rischio).
(10) PNEC = predicted no effect concentration.
(11) Il che significa che ci saranno effetti nocivi.
(12) Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.
(13) Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali.
(14) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).