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Document 32006D0348

2006/348/CE: Decisione della Commissione, del 3 gennaio 2006 , sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi [notificata con il numero C(2005) 5542] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 129 del 17.5.2006, p. 25–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/348/oj

17.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2006

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2005) 5542]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/348/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Diritto comunitario

(1)

La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l’indicazione di «concimi CE».

(2)

L’allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, che ogni «concime CE» deve soddisfare. I «concimi CE» dell’elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio.

(3)

Secondo l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di «concimi CE» conformi alle norme della direttiva per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio.

(4)

La decisione 2002/398/CE della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (2), ha concesso una deroga alla direttiva 76/116/CEE approvando le disposizioni della Finlandia che proibiscono di immettere sul mercato finlandese concimi minerali a base di fosforo aventi un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per chilogrammo di fosforo. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2005.

(5)

La direttiva 76/116/CEE modificata è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per quanto riguarda i concimi (3).

(6)

L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce che le deroghe all’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, concesse dalla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, sono considerate deroghe all’articolo 5 del regolamento stesso e continuano a produrre i propri effetti nonostante l’entrata in vigore del regolamento.

(7)

Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 annuncia che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

(8)

I lavori per la preparazione di una proposta della Commissione sul cadmio nei concimi sono in corso.

2.   L’adesione della Finlandia

(9)

Il 1o gennaio 1995, la Finlandia ha aderito all’Unione europea. L’atto di adesione (4) contiene disposizioni transitorie relative all’uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L’articolo 84, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione non si applicano alla Finlandia le disposizioni dell’allegato X dell’atto. L’articolo 84 e il punto 2 dell’allegato X dell’atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica alla Finlandia l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE per la parte riguardante il contenuto di cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998.

(10)

L’articolo 2 dell’atto di adesione recita: «dal momento dell’adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». L’articolo 168 dell’atto di adesione recita: «i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE […], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto».

(11)

La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L’articolo 1 prevede, tra l’altro, che la Finlandia può proibire la vendita sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell’adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

(12)

Il 7 dicembre 2001, la Repubblica di Finlandia ha notificato l’esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con la decisione 2002/398/CE è stata accordata alla Finlandia una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005.

3.   Disposizioni nazionali

(13)

La decisione del ministero finlandese dell’Agricoltura e delle foreste n. 45/1994 del 21 gennaio 1994 sui concimi (6) stabilisce tra l’altro un valore limite per il contenuto di cadmio nei concimi, compresi i «concimi CE». La sezione 3 vieta l’immissione sul mercato finlandese di concimi minerali contenenti fosforo con un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per ogni chilogrammo di fosforo.

II.   PROCEDURA

(14)

Con lettera del 7 giugno 2005, la Repubblica di Finlandia informava la Commissione che avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2006 le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. Le autorità finlandesi chiedevano un’estensione della deroga attualmente vigente, di cui alla decisione 2002/398/CE.

(15)

Con lettera del 30 giugno 2005, la Commissione informava le autorità finlandesi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dall’8 giugno 2005, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica.

(16)

Con lettera del 10 agosto 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dalla Finlandia. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione relativa alla richiesta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), per informare le altre parti interessate delle misure nazionali che la Finlandia intende mantenere.

III.   VALUTAZIONE

1.   Valutazione dell’ammissibilità

(17)

L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che se, dopo l’adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d’armonizzazione, uno Stato membro ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento.

(18)

La notifica presentata dalle autorità finlandesi il 7 giugno 2005 mira ad ottenere l’autorizzazione di estendere oltre il 31 dicembre 2005 la deroga attualmente vigente di cui alla decisione 2002/398/CE. Tale decisione consente alla Finlandia di mantenere norme nazionali incompatibili con quelle sulla composizione dei «concimi CE» di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003.

(19)

Come indicato sopra, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l’immissione in commercio di concimi recanti l’indicazione «concime CE», ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il contenuto di cadmio. Ne consegue che ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 i «concimi CE» conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono essere immessi in commercio indipendentemente dal loro contenuto di cadmio.

(20)

Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che le norme nazionali notificate dalla Finlandia, in quanto vietano l’immissione in commercio di «concimi CE» minerali contenenti fosforo con un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per ogni chilogrammo di fosforo, sono più restrittive di quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(21)

Le norme nazionali comunicate dalle autorità finlandesi sono state approvate prima dell’adesione della Finlandia all’Unione europea. Come detto in precedenza, l’atto di adesione contiene disposizioni transitorie che permettono alla Finlandia di applicare per quattro anni le norme nazionali sul contenuto di cadmio dei concimi ai prodotti oggetto della direttiva 76/116/CEE. La direttiva 98/97/CE autorizzava la Finlandia ad applicare le suddette norme nazionali fino al 31 dicembre 2001. La decisione 2002/398/CE ha esteso la deroga fino al dicembre 2005.

(22)

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione, la Finlandia ha comunicato alla Commissione il testo delle norme nazionali approvate prima di aderire all’Unione europea che intende mantenere, unendo alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano il mantenimento di tali norme.

(23)

Le ragioni fornite dalle autorità finlandesi sono quelle già presentate in passato, che hanno indotto la Commissione, a mezzo della decisione 2002/398/CE, a concedere una deroga fino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori, entro la fine dell’anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario.

(24)

La notifica presentata dalla Finlandia il 7 giugno 2005 per ottenere il mantenimento di norme nazionali in deroga a quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003 va dunque considerata ammissibile ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione.

2.   Valutazione di merito

(25)

Ai sensi dell’articolo 95 del trattato, la Commissione deve far sì che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo.

(26)

In particolare, la Commissione deve valutare se le norme comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all’articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro.

(27)

Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano o meno uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(28)

La Finlandia ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l’ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l’ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, la Finlandia fa riferimento alle conclusioni di uno studio finlandese pubblicato nell’aprile 2000 (8), che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio.

2.1.   Giustificazione in base ad esigenze importanti

(29)

Per quanto riguarda le informazioni generali sul cadmio, dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il metallo cadmio e l’ossido di cadmio si possono in generale considerare come comportanti seri rischi per la salute. In particolare, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 2. Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d’immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare.

(30)

Per quanto riguarda il cadmio nei concimi, le informazioni più pertinenti della valutazione di rischio effettuata dalla Finlandia possono essere riassunte come segue:

relativamente all’acqua, la relazione di valutazione del rischio della Finlandia constata che «la caratterizzazione del rischio rivela che esiste un rischio presente e futuro per l’ambiente acquatico per tutti gli scenari considerati. In pratica, ciò significa che non può essere stabilito un margine di sicurezza e che ogni incremento delle concentrazioni naturali comporta un rischio per l’ambiente acquatico»,

relativamente al terreno, la relazione di valutazione del rischio della Finlandia constata che «in base ai dati disponibili, le attuali concentrazioni di cadmio nei terreni agricoli presentano un rischio per l’ambiente. Si può giungere a questa conclusione basandosi sia sulle concentrazioni medie di cadmio estraibile (9), sia sui valori del percentile 90 nelle cinque zone agricole delle Finlandia per l’anno 1987. Solo nella zona più settentrionale il rapporto PEC/PNEC (10) riferito alla concentrazione media è inferiore a 1. I rapporti di rischio per le diverse zone agricole varia da 1,2 a 2,8»,

relativamente alla salute umana, la relazione di valutazione del rischio della Finlandia constata che «in Finlandia non vi è margine di sicurezza per il gruppo a rischio (casi peggiori) tra i livelli urinari stimati e i livelli critici che sono stati associati agli effetti nocivi del cadmio sulla salute». La relazione constata inoltre che «se fossero utilizzati in Finlandia concimi fosfatici contenenti cadmio in misura corrispondente al livello medio della Comunità, l’assunzione di cadmio attraverso gli alimenti aumenterebbe di oltre il 40 % in cento anni, secondo i modelli di calcolo».

(31)

È ovvio che queste conclusioni si riferiscono alla specifica situazione del terreno in Finlandia nonché alle condizioni climatiche ivi prevalenti.

(32)

In conclusione, la valutazione del rischio effettuata dalla Finlandia mostra che le attuali concentrazioni di cadmio nei terreni agricoli finlandesi comportano rischi per gli organismi dei suoli e che la lisciviazione del cadmio dai suoli agricoli causa rischi per l’ambiente acquatico. La valutazione della Finlandia giunge inoltre alla conclusione che esiste un rischio di effetti nocivi per la salute data l’attuale esposizione totale della popolazione finlandese al cadmio. Anche se, da sola, l’assunzione media di cadmio dai prodotti alimentari non presenta rischi in Finlandia, alcuni settori della popolazione sono a rischio a causa di un’alta ingestione alimentare, del maggior assorbimento e/o del fumo.

(33)

La valutazione del rischio presentata dalle autorità finlandesi è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute.

(34)

La Commissione ha già esaminato le informazioni fornite da questa valutazione del rischio nel quadro della sua decisione 2002/398/CE, che consentiva alla Finlandia di mantenere le proprie disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2005.

(35)

Nel 2005 detto paese non ha fornito ulteriori dati scientifici e tecnici. Il processo di accumulazione è lento e non si modifica in modo significativo in un periodo di tre anni. La situazione attuale può essere pertanto considerata simile a quella del 2002.

(36)

La validità dei dati forniti dalla Finlandia è confermata dalla seguente base scientifica, utilizzata in sostegno alla preparazione della proposta della Commissione sul cadmio nei concimi:

il parere reso il 24 settembre 2002 dal CSTEA (11) [ora ribattezzato CSRSA (12)] relativo all’accumulazione del cadmio nei suoli agricoli in conseguenza dell’utilizzo di concimi. Detto parere si basa sulle relazioni di valutazione del rischio di nove Stati membri, relative soltanto all’accumulazione e non ai possibili rischi per la salute e l’ambiente; la conclusione del CSTEA è che il contenuto di cadmio nei concimi deve essere limitato, per evitare l’accumulazione di cadmio nel suolo,

la bozza finale della valutazione generale di rischio del cadmio e dell’ossido di cadmio, datata settembre 2004 e prodotta in conformità del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (13), che considera tutte le fonti di cadmio. La bozza sostiene il parere del CSTEA relativo all’accumulazione nel suolo. Anche se afferma che il contenuto di cadmio nei fertilizzanti potrebbe in sé non essere sufficiente a causare rischi gravi e immediati per la salute umana e per l’ambiente, è necessario usare prudenza, dal momento che il rischio per la salute umana non può essere escluso in tutte le situazioni locali e regionali, a causa della grande variabilità delle concentrazioni di cadmio negli alimenti, delle abitudini alimentari e dello stato di nutrizione

In attesa che siano completati la valutazione generale di rischio sul cadmio e l’ossido di cadmio e l’eventuale lavoro di seguito riguardante misure di riduzione del rischio, la proposta della Commissione sul cadmio nei fertilizzanti ha subito un certo ritardo.

(37)

Pertanto, dopo aver riesaminato le prove scientifiche alla luce della domanda della Finlandia, la Commissione ritiene che le autorità finlandesi abbiano dimostrato che i concimi contenenti cadmio costituiscono un rischio per l’ambiente e la salute umana e che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità finlandesi, volte a minimizzare l’esposizione dell’ambiente finlandese ai concimi contenenti cadmio, sono giustificate.

2.2.   Assenza di discriminazione arbitraria

(38)

In forza dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali degli scambi non possono essere usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri.

(39)

Le norme nazionali previste sono generali e si applicano ai «concimi CE» a base di fosforo, sia nazionali che importati. Non esistono perciò prove che esse possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità.

2.3.   Assenza di una restrizione dissimulata del commercio

(40)

Norme nazionali più restrittive sulla composizione dei «concimi CE» che derogano da quelle della direttiva comunitaria costituiscono di solito un ostacolo commerciale. Prodotti legalmente immessi sul mercato nel resto della Comunità non lo sono sul mercato dello Stato membro interessato. Il concetto di cui all’articolo 95, paragrafo 6, intende impedire che norme nazionali, basate sui criteri precisati nei paragrafi 4 e 5, siano applicate in modo inappropriato e costituiscano in realtà misure economiche introdotte per impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri e proteggere indirettamente la produzione nazionale.

(41)

Come sopra stabilito, esistono preoccupazioni riguardo alla tutela dell’ambiente e della salute umana a causa dello spargimento di concimi contenenti cadmio. È pertanto la tutela dell’ambiente e della salute umana lo scopo del mantenimento delle norme nazionali, e non l’introduzione di ostacoli commerciali dissimulati.

2.4.   Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno

(42)

Questa condizione non va interpretata nel senso di proibire ogni norma nazionale che possa ostacolare il funzionamento del mercato interno. Di fatto, qualsiasi norma nazionale che deroghi ad una misura d’armonizzazione, mirante a instaurare e a far funzionare il mercato interno, è in sostanza una misura che probabilmente ostacolerà il mercato interno. Perciò, per mantenere l’utilità della procedura di deroga di cui all’articolo 95 del trattato CE, la Commissione ritiene che, nel contesto dell’articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno vada inteso come effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

(43)

In considerazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’utilizzo di concimi contenenti cadmio sui terreni finlandesi e tenendo conto di quanto segue:

come si è visto in precedenza, l’atto di adesione e la direttiva 98/97/CE permettono alla Finlandia di continuare ad applicare le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, in attesa del completamento della revisione della direttiva 76/116/CEE per quanto attiene al problema del contenuto di cadmio nei concimi,

la decisione 2002/398/CE permette alla Finlandia di mantenere le proprie disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2005 in base alla valutazione di rischio fornita dalle autorità finlandesi,

il lavoro in corso in seno alla Commissione per un ravvicinamento dei valori limite riguardanti il contenuto di cadmio nei concimi non induce a pensare che un provvedimento meno restrittivo garantirebbe una protezione sufficiente della salute e dell’ambiente in Finlandia. La valutazione di rischio mostra che le condizioni specifiche del suolo e del clima in Finlandia richiedono disposizioni nazionali per la protezione dell’ambiente, poiché alcune aree sono più vulnerabili agli apporti di cadmio, in ragione soprattutto del pH acido del loro suolo. In condizioni di acidità, la solubilità del cadmio aumenta, per cui può essere più facilmente assimilato dalle colture.

La Commissione ritiene che in questa fase della revisione non esistano prove che le norme nazionali costituiscano un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito.

2.5.   Limitazione di tempo

(44)

Il periodo di tempo per il quale è concessa la deroga dovrebbe permettere alla Commissione di proporre e al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare a livello comunitario una legislazione sul cadmio nei concimi. Per evitare gli effetti di possibili ritardi nel corso del dibattito interistituzionale, le disposizioni di cui alla presente decisione dovrebbero valere fino a che la misura armonizzata non sarà applicabile a livello UE.

IV.   CONCLUSIONE

(45)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che la richiesta della Repubblica di Finlandia, del 7 giugno 2005, di mantenere norme nazionali più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, relativa al contenuto di cadmio nei concimi, è ammissibile.

(46)

Inoltre, la Commissione ritiene che le norme nazionali:

soddisfino esigenze relative alla protezione dell’ambiente e della salute umana,

siano proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti,

non siano un mezzo di discriminazione arbitraria,

non costituiscano una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, le disposizioni della Finlandia che proibiscono di immettere sul mercato finlandese concimi minerali a base di fosforo aventi un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per chilogrammo di fosforo sono approvate.

La deroga è valida fino a che non saranno applicabili a livello comunitario misure armonizzate relative al cadmio nei concimi.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 15.

(3)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25).

(4)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 37 e pag. 308.

(5)  GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.

(6)  Statutes of Finland n. 45/1994 del 26 gennaio 1994, pag. 117.

(7)  GU C 197 del 12.8.2005, pag. 4.

(8)  Finnish Ministry of Agriculture and Forestry, Cadmium in fertilisers, risks to human health and the environment (Ministero finlandese dell’Agricoltura e delle foreste, Il cadmio nei concimi, rischi per la salute umana e per l’ambiente), aprile 2000.

(9)  La concentrazione di cadmio che può essere assorbita dalle piante.

(10)  PEC = predicted environmental concentration, PNEC = predicted no effect concentration. Un rapporto PEC/PNEC maggiore di uno indica che vi saranno effetti nocivi.

(11)  Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.

(12)  Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali.

(13)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


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