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Document 32006D0290
2006/290/EC: Commission Decision of 18 April 2006 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis and enzootic bovine leukosis and that Slovakia is officially free of enzootic bovine leukosis (notified under document number C(2006) 1551) (Text with EEA relevance)
2006/290/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2006 , che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2006) 1551] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/290/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2006 , che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2006) 1551] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 106 del 19.4.2006, p. 21–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 607–609
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620
19.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2006
che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2006) 1551]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/290/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, e l'allegato D, capitolo I, parte E,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
(2) |
Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
(3) |
L’Italia ha inoltrato alla Commissione una documentazione in base alla quale la regione Friuli-Venezia Giulia risulta conforme alle pertinenti condizioni della direttiva 64/432/CEE, in modo che tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(4) |
L’Italia ha inoltre trasmesso alla Commissione una documentazione in base alla quale la regione Molise risulta conforme alle pertinenti condizioni della direttiva 64/432/CEE, in modo che tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(5) |
La Slovacchia ha trasmesso alla Commissione una documentazione che dimostra la conformità alle pertinenti condizioni della direttiva 64/432/CEE, in modo che l’intero territorio della Slovacchia possa essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(6) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Molise vanno dichiarate ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica. |
(7) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Slovacchia l’intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(8) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2003/467/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/169/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 35).
ALLEGATO
Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati nel modo seguente:
1. |
Nell'allegato I il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi In Italia:
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2. |
Nell'allegato III, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
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3. |
Nell'allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica In Italia:
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