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Document 32006D0275
2006/275/EC: Commission Decision of 10 April 2006 amending Decision 95/320/EC setting up a Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents
2006/275/CE: Decisione della Commissione, del 10 aprile 2006 , recante modifica della decisione 95/320/CE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici
2006/275/CE: Decisione della Commissione, del 10 aprile 2006 , recante modifica della decisione 95/320/CE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici
GU L 101 del 11.4.2006, p. 4–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 587–587
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2014; abrogato da 32014D0113
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11.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/4 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2006
recante modifica della decisione 95/320/CE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici
(2006/275/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 95/320/CE della Commissione (1) istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (di seguito «il comitato»). |
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(2) |
In seguito all’adesione dei nuovi Stati membri nel 2004, le disposizioni della decisione 95/320/CE relative alla composizione di tale comitato risultano ormai inadeguate. |
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(3) |
Per garantire che il comitato emetta pareri scientifici imparziali di alto livello, occorre che i suoi membri siano indipendenti ed altamente qualificati. Occorre inoltre garantire un livello elevato di efficienza del comitato. |
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(4) |
Pertanto, il comitato deve essere composto di un numero massimo di 21 membri, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e nominati dalla Commissione. |
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(5) |
La decisione 95/320/CE va quindi modificata di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo unico
Nella decisione 95/320/CE, articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il comitato è composto di ventuno membri al massimo, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e tali da riflettere l’intera gamma di competenze scientifiche necessarie a realizzare il mandato di cui all’articolo 2, che includono segnatamente competenze in materia di chimica, tossicologia, epidemiologia, medicina del lavoro e igiene industriale, e competenze generali nella definizione di limiti di esposizione professionale (LEP).
2. La Commissione nomina i membri del comitato, sulla base della loro competenza ed esperienza scientifica comprovata, tenendo conto del bisogno di assicurare la copertura delle varie aree specifiche.»
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2006.
Per la Commissione
Vladimír ŠPIDLA
Membro della Commissione