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Document 32006D0275

2006/275/CE: Decisione della Commissione, del 10 aprile 2006 , recante modifica della decisione 95/320/CE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

GU L 101 del 11.4.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 587–587 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2014; abrogato da 32014D0113

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/275/oj

11.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2006

recante modifica della decisione 95/320/CE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

(2006/275/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 95/320/CE della Commissione (1) istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (di seguito «il comitato»).

(2)

In seguito all’adesione dei nuovi Stati membri nel 2004, le disposizioni della decisione 95/320/CE relative alla composizione di tale comitato risultano ormai inadeguate.

(3)

Per garantire che il comitato emetta pareri scientifici imparziali di alto livello, occorre che i suoi membri siano indipendenti ed altamente qualificati. Occorre inoltre garantire un livello elevato di efficienza del comitato.

(4)

Pertanto, il comitato deve essere composto di un numero massimo di 21 membri, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e nominati dalla Commissione.

(5)

La decisione 95/320/CE va quindi modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo unico

Nella decisione 95/320/CE, articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il comitato è composto di ventuno membri al massimo, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e tali da riflettere l’intera gamma di competenze scientifiche necessarie a realizzare il mandato di cui all’articolo 2, che includono segnatamente competenze in materia di chimica, tossicologia, epidemiologia, medicina del lavoro e igiene industriale, e competenze generali nella definizione di limiti di esposizione professionale (LEP).

2.   La Commissione nomina i membri del comitato, sulla base della loro competenza ed esperienza scientifica comprovata, tenendo conto del bisogno di assicurare la copertura delle varie aree specifiche.»

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.


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