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Document 32006D0266

    2006/266/CE: Decisione della Commissione, del 3 aprile 2006 , recante alcune misure di protezione per influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e che abroga la decisione 2006/227/CE [notificata con il numero C(2006) 1245] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 96 del 5.4.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 560–563 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/266/oj

    5.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 96/10


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 aprile 2006

    recante alcune misure di protezione per influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e che abroga la decisione 2006/227/CE

    [notificata con il numero C(2006) 1245]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/266/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 1, 6 e 7,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno possa venir introdotto negli Stati membri attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo, di alcuni altri volatili e di prodotti derivati.

    (2)

    Israele ha notificato alla Commissione la presenza di focolai dell’influenza aviaria ad alta patogenicità causati dal virus A, sottotipo H5N1.

    (3)

    La decisione 2006/227/CE della Commissione, del 17 marzo 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele (3) è stata adottata a seguito della notifica.

    (4)

    In ragione del rischio che comporta per la salute animale l’introduzione della patologia nella Comunità, si ritiene opportuno sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie da Israele.

    (5)

    Poiché gli Stati membri sono autorizzati ad importare trofei di caccia e uova destinate al consumo umano, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di detti prodotti a causa del rischio che comportano per la salute animale.

    (6)

    È opportuno inoltre sospendere le importazioni da Israele nella Comunità di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie, nonché alcuni altri prodotti ottenuti da volatili.

    (7)

    È opportuno predisporre misure da applicare ad alcune parti del territorio di Israele a seconda della situazione epidemiologica.

    (8)

    Alcuni prodotti ottenuti da pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d’allevamento abbattuti prima del 15 febbraio 2006 devono continuare ad essere autorizzati, tenendo presente il periodo di incubazione della patologia.

    (9)

    La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (4), contiene l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di alcuni prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell’inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d’allevamento originari di Israele che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

    (10)

    Le condizioni per le importazioni di piume figurano nella decisione 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all’importazione di piume da determinati paesi terzi (5). Non occorre pertanto disporre il divieto delle importazioni da Israele di piume non trattate.

    (11)

    A fini di chiarezza della legislazione comunitaria va abrogata la decisione 2006/227/CE e va sostituita dalla presente decisione.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sospendono le importazioni:

    a)

    di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, nonché uova da cova di tali specie provenienti dalle zone d’Israele indicate nella parte A dell’allegato;

    b)

    dei seguenti prodotti provenienti dalle zone d’Israele indicate nella parte B dell’allegato:

    i)

    carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;

    ii)

    carni macinate, carni separate meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di cui al punto i);

    iii)

    alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;

    iv)

    uova destinate al consumo umano provenienti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e prodotti non pastorizzati a base di uova delle specie in questione;

    v)

    trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili;

    vi)

    concime non trasformato e prodotti a base di concime proveniente da qualsiasi tipo di volatile.

    Articolo 2

    1.   In deroga all’articolo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), dell’articolo in questione ottenuti da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006.

    2.   Nei certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), va inserita una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

    «Carni fresche/carni macinate/carni separate meccanicamente di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (6) oppure preparati a base di carne/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (6) oppure alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (6) ottenute da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006 e in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2006/266/CE della Commissione.

    3.   In deroga all’articolo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE.

    4.   Il trattamento specifico applicato conformemente al paragrafo 3 del citato articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura:

    a)

    al punto 9.1, colonna B, dell’attestato di polizia sanitaria del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE:

    «Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/266/CE della Commissione»;

    b)

    al punto 8.2 del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE:

    «Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/266/CE della Commissione».

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 4

    La decisione 2006/227/CE è abrogata.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2006.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 81 del 18.3.2006, pag. 43.

    (4)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

    (5)  GU L 5 del 10.1.2006, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2006/183/CE (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 49).

    (6)  Cancellare la voce non pertinente.»


    ALLEGATO

    Zone del territorio d’Israele di cui all’articolo 1, lettere a) e b):

    PARTE A

    Codice ISO del paese

    Nome del paese

    Descrizione delle zone d’Israele

    IL

    Israele

    Tutto il territorio d’Israele


    PARTE B

    Codice ISO del paese

    Nome del paese

    Descrizione delle zone d’Israele

    IL

    Israele

    Tutto il territorio d’Israele


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