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Document 32006D0258

2006/258/CE: Decisione della Commissione, del 6 marzo 2006 , che abroga la decisione 2002/683/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese

GU L 93 del 31.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 535–536 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/258/oj

31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

che abroga la decisione 2002/683/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese

(2006/258/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Nell’agosto 2002, con il regolamento (CE) n. 1531/2002 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori («prodotto in esame») originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Parallelamente la Commissione, con la decisione 2002/683/CE (3), ha accettato un impegno congiunto («l’impegno») offerto da Haier Electrical Appliances Corp. Ltd, Hisense Import & Export Co. Ltd, Konka Group Co. Ltd, Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co. Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co. Ltd e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd («le società») e dalla Camera di commercio cinese per l'import/export di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).

(3)

Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, fabbricato dalle società e del tipo oggetto dell’impegno («prodotto oggetto dell’impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

B.   VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

1.   Obblighi delle società che hanno assunto impegni

(4)

L’impegno offerto dalle società le obbliga, tra l’altro, ad esportare il prodotto oggetto dell’impegno al primo acquirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all’importazione e a rispettare taluni massimali quantitativi stabiliti nell’impegno. Tale prezzo e tali massimali eliminano il pregiudizio causato dal dumping.

(5)

Ai fini del rispetto dell’impegno, la CCCME e le società hanno inoltre accettato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione e di permettere verifiche in loco presso i loro impianti, al fine di consentire la verifica dell’esattezza e della veridicità dei dati presentati nelle summenzionate relazioni trimestrali.

(6)

Come osservato nel considerando 239 del regolamento (CE) n. 1531/2002, l’impegno stabilisce specificamente che la violazione da parte di una qualsiasi delle società interessate o della CCCME saranno considerate come una violazione dell'impegno compiuta da tutti i firmatari. La mancata cooperazione con la Commissione europea nel monitoraggio dell’impegno viene considerata una violazione dell’impegno stesso.

(7)

A questo proposito, la Commissione ha chiesto che vengano effettuate verifiche in loco presso la sede della CCCME e delle due società con il maggiore volume dichiarato di vendite del prodotto in esame, vale a dire Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd e Konka Group Co. Ltd. La Commissione ha inviato a CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd e Konka Group Co. Ltd lettere precedenti alla verifica in loco, in cui venivano indicate le date della verifica stessa.

2.   Risultati della richiesta di verifica

(8)

La CCCME e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd hanno confermato l’accettazione della verifica richiesta dalla Commissione. Konka Group Co. Ltd, invece, ha rifiutato la verifica.

(9)

La società è stata invitata a chiarire se si trattava della sua posizione definitiva e le è stato ricordato che, in conformità della clausola 5.6 dell’impegno, le società si sono impegnate a collaborare per fornire tutte le informazioni considerate necessarie dalla Commissione europea, al fine di garantire la conformità con l’impegno congiunto e consentire ai funzionari della Commissione europea di verificare tutti i dati e le informazioni forniti, fra cui la possibilità per gli stessi funzionari di eseguire indagini in loco presso la sede delle società e/o della CCCME, anche con un breve preavviso.

(10)

La società Konka Group Co. Ltd ha ribadito per lettera di non essere interessata a collaborare e la sua posizione è stata ulteriormente confermata dalla CCCME.

(11)

La CCCME e le società sono state pertanto informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva revocare l’accettazione dell’impegno, a seguito di violazione dello stesso da parte di Konka Group Co. Ltd, e istituire invece un dazio antidumping definitivo. È stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni oralmente e per iscritto. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

C.   ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2002/683/CE

(12)

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, è opportuno revocare l’accettazione dell’impegno offerto congiuntamente dalle società e dalla CCCME. Occorre abrogare la decisione 2002/683/CE che accetta l’impegno.

(13)

Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 511/2006 (4), ha modificato il regolamento (CE) n. 1531/2002, al fine di istituire un dazio antidumping definitivo sugli apparecchi riceventi per la televisione a colori esportati nella Comunità dalle società interessate,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2002/683/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42.

(4)  Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.


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