Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0236

2006/236/CE : Decisione della Commissione del 21 marzo 2006 sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2006) 843] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 83 del 22.3.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 483–484 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/04/2010; abrogato da 32010D0219 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/236/oj

22.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2006) 843]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/236/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 97/78/CE e del regolamento (CE) n. 178/2002, occorre adottare i provvedimenti necessari in merito alle importazioni da paesi terzi di prodotti che verosimilmente costituiscono un grave pericolo per la salute umana o degli animali o qualora tale pericolo stia aumentando.

(2)

Nei prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano sono stati rilevati istamina e metalli pesanti. La presenza di tali sostanze negli alimenti costituisce un potenziale rischio per la salute umana.

(3)

La direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3), fissa la procedura di campionamento e di analisi dell’istamina nonché i tenori consentiti per tale sostanza.

(4)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (4), fissa i tenori massimi di metalli pesanti consentiti nei prodotti ittici.

(5)

Dai risultati delle ultime ispezioni comunitarie in Indonesia sono emerse gravi lacune in materia di igiene nelle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca. Tali carenze comportano l’insufficiente freschezza del pesce e il suo rapido deterioramento, con conseguenti tenori elevati di istamina nelle specie interessate. Le ispezioni hanno altresì messo in luce gravi carenze nella capacità delle autorità indonesiane di effettuare controlli affidabili dei prodotti ittici, in particolare al fine di rilevare l’istamina e i metalli pesanti presenti nelle specie interessate.

(6)

Occorre che gli Stati membri effettuino adeguati controlli dei prodotti della pesca provenienti dall’Indonesia al loro arrivo alle frontiere comunitarie, onde evitare che siano immessi in commercio prodotti inadatti al consumo umano.

(7)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma relativa all’informazione reciproca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri tengano informata la Commissione mediante relazioni periodiche riguardanti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti della pesca originari dell’Indonesia.

(8)

La presente decisione va riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità indonesiane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Analisi

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano.

Articolo 2

Analisi

1.   Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi di rilevazione, vegliano affinché ogni partita di prodotti di cui all’articolo 1 formi oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino i tenori massimi di metalli pesanti fissati nel regolamento (CE) 466/2001.

Inoltre, nel caso delle specie appartenenti alle famiglie scombridae, clupeidae, engraulidae e coryphaenidae, occorre effettuare un’analisi al fine di rilevare la presenza di istamina e assicurarsi che il suo tenore resti al di sotto di quello fissato nella direttiva 91/493/CEE.

2.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

Articolo 3

Risultati sfavorevoli delle analisi

Gli Stati membri vietano le importazioni sul proprio territorio o le spedizioni a destinazione di un altro Stato membro dei prodotti di cui all’articolo 1 che, nelle analisi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, hanno fatto registrare tenori superiori a quelli consentiti.

Articolo 4

Imputazione delle spese

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 5

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 6

Riesame

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità indonesiane e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).


Top