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Document 32006D0233
2006/233/EC: Council Decision of 27 February 2006 on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics
2006/233/CE: Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006 , sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica
2006/233/CE: Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006 , sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica
GU L 90 del 28.3.2006, p. 1–1
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/233/oj
28.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2006
sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica
(2006/233/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo in materia di cooperazione statistica. |
(2) |
Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 ottobre 2004, e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea in data 26 ottobre 2004. |
(3) |
È opportuno approvare tale accordo. |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica è approvato a nome della Comunità europea.
I testi dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Comunità è rappresentata nel comitato misto istituito in forza dell'articolo 3 dell'accordo dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.
La posizione da adottarsi da parte della Comunità per quanto concerne le decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, per le questioni concernenti il contributo finanziario della Svizzera e importanti deroghe concernenti l'estensione di atti della normativa comunitaria alla Svizzera. Per quanto concerne tutte le altre decisioni del comitato misto e le raccomandazioni, la posizione comunitaria è adottata dalla Commissione.
Articolo 3
Il Presidente del Consiglio effettua la notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo a nome della Comunità europea (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il Presidente
U. PLASSNIK
(1) Parere espresso il 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.
28.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/2 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,
in seguito denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di migliorare la cooperazione tra la Comunità e la Svizzera nel settore statistico e, a tal fine, di definire mediante il presente accordo i principi e le condizioni che disciplinano tale cooperazione;
CONSIDERANDO che vanno definite misure appropriate per realizzare una graduale armonizzazione e assicurare l'evoluzione coerente del quadro giuridico per la raccolta dei dati, le classificazioni, le definizioni e le metodologie nel settore statistico;
CONSTATANDO CHE si devono fissare regole comuni per la produzione di statistiche negli ambiti di competenza della Comunità e della Svizzera;
CONCORDANDO sull'opportunità di fondare tali regole sulla legislazione in vigore nella Comunità,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente accordo si applica alla cooperazione nel settore statistico tra le parti contraenti per assicurare la produzione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili al fine di descrivere e monitorare tutte le politiche economiche, sociali e ambientali pertinenti ai fini della cooperazione bilaterale.
2. A tal fine le parti contraenti sviluppano e usano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, come anche programmi e procedure comuni nell'organizzazione del lavoro statistico a livelli amministrativi appropriati e conformemente alle disposizioni del presente accordo.
3. La produzione di statistiche da parte delle parti contraenti si conforma ai criteri di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficacia rispetto ai costi e segreto statistico; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
Articolo 2
Atti giuridici nel settore statistico
Gli atti di cui all'allegato A, adattati dal presente accordo, sono vincolanti per le parti contraenti.
Articolo 3
Comitato misto
1. Si istituisce un comitato composto di rappresentanti delle parti contraenti, recante il nome «comitato statistico Comunità/Svizzera» (in seguito denominato comitato misto).
Esso è responsabile della gestione del presente accordo e assicura la sua adeguata attuazione. A tal fine esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti nel presente accordo. Il comitato misto delibera di comune accordo. Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.
2. Il comitato misto e il comitato del programma statistico (CPS) istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, organizzano i loro compiti ai fini del presente accordo in riunioni congiunte.
3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le procedure per convocare le riunioni, nominare il presidente e stabilire il mandato del presidente.
4. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. Entrambe le parti contraenti possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto ha facoltà di decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistono nell'espletamento dei suoi compiti.
5. Una delle parti contraenti può in qualsiasi momento sollevare una questione a livello di comitato misto.
6. Ogni decisione porta la data della propria attuazione. Le decisioni sono sottoposte ove necessario alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti conformemente alle loro procedure e sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle loro regole proprie.
Articolo 4
Nuova legislazione
1. Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente, fatta salva l'ottemperanza alle disposizioni del presente accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione interna su un punto disciplinato dal presente accordo.
2. Nel periodo che precede l'adozione formale della nuova legislazione, le parti contraenti si informano e si consultano a stretto contatto. A richiesta di una delle parti contraenti può avere luogo in seno al comitato misto uno scambio preliminare di pareri.
3. Allorché una delle parti contraenti ha adottato una modifica della propria legislazione, ne informa l'altra parte contraente.
4. Il comitato misto:
— |
adotta una decisione recante revisione dell'allegato A e/o dell'allegato B ovvero, se del caso, propone una revisione delle disposizioni del presente accordo per recepirvi, se necessario su una base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione; |
— |
ovvero adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi per l'adeguato funzionamento del presente accordo; |
— |
ovvero prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo. |
Articolo 5
Cooperazione nel settore statistico
1. Il programma statistico comunitario di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, adottato periodicamente con decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce il quadro per le azioni statistiche da condursi ad opera della Svizzera per i periodi coperti rispettivamente da ciascun programma. Tutti i principali ambiti e temi statistici del programma statistico comunitario sono considerati pertinenti ai fini della cooperazione statistica Comunità/Svizzera e sono aperti alla piena partecipazione della Svizzera.
2. Uno specifico programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sviluppato ogni anno, parallelamente al programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce lo specifico programma statistico comunitario in questione, del quale costituisce un sottoinsieme. Ciascun programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sottoposto per esame e approvazione al comitato misto. Esso indica in particolare le azioni, nell'ambito delle tematiche del programma, che sono rilevanti e hanno carattere prioritario per la cooperazione statistica Comunità/Svizzera durante il periodo contemplato dal programma.
3. Le informazioni statistiche provenienti dalla Svizzera sono trasmesse a Eurostat a fini di immagazzinamento, trattamento e diffusione. A tal fine l'Ufficio federale di statistica della Svizzera opera in stretta cooperazione con Eurostat per assicurare che i dati della Svizzera siano trasmessi adeguatamente e diffusi ai vari gruppi di utilizzatori tramite i normali canali di diffusione quale parte integrante delle statistiche Comunità/Svizzera.
La gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.
4. Il comitato misto esamina i progressi compiuti nel quadro delle azioni statistiche Comunità/Svizzera. Esso accerta in particolare se gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel primo triennio di applicazione del presente accordo sono stati realizzati. Esso valuta anche se i contenuti dell'allegato A rispecchiano adeguatamente il concetto di pertinenza menzionato all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 6
Partecipazione
1. I soggetti stabiliti in Svizzera possono partecipare a specifici programmi comunitari gestiti da Eurostat, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti nella Comunità. Tuttavia i soggetti stabiliti in Svizzera non hanno diritto a ricevere contributi finanziari da Eurostat.
2. Esperti nazionali svizzeri possono essere distaccati presso Eurostat. I costi legati al distacco di esperti nazionali svizzeri presso Eurostat, comprese le retribuzioni, gli oneri sociali, i contributi pensionistici, le indennità di viaggio e trasferta sono esclusivamente a carico della Svizzera.
3. I soggetti stabiliti nella Comunità hanno diritto a partecipare a programmi specifici gestiti dall'Ufficio federale di statistica della Svizzera, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti in Svizzera.
Articolo 7
Altre forme di cooperazione
1. Il trasferimento di tecnologie nel settore statistico tra l'Ufficio federale di statistica della Svizzera ed Eurostat può avvenire in base a un accordo reciproco.
2. Le parti contraenti possono scambiare qualsiasi tipo di informazione nel settore statistico.
3. I servizi statistici delle parti contraenti possono procedere a uno scambio di funzionari. Anche i servizi statistici degli Stati membri della Comunità possono scambiare funzionari con la Svizzera. Le condizioni a cui tali scambi avvengono sono concordate direttamente tra i servizi statistici interessati.
Articolo 8
Disposizioni finanziarie
1. Per coprire l'integralità dei costi della sua partecipazione la Svizzera contribuisce finanziariamente al programma statistico comunitario, su base annuale, dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell'allegato B.
Articolo 9
Divieto di discriminazione
Entro il campo di applicazione del presente accordo e fatte salve disposizioni specifiche in esso contenute è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo 10
Adempimento degli obblighi
Le parti contraenti prendono tutte le misure appropriate, d'ordine generale o particolare, per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo ed evitano di prendere misure suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
Articolo 11
Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 12
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.
Articolo 13
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro procedure proprie. Esso entra in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo al giorno in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure necessarie a tal fine sono state espletate.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. A meno che non venga presentata denuncia per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere di tale periodo, l'accordo è considerato rinnovato a tempo indeterminato.
3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notifica.
Articolo 14
Testi autentici
1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.
Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.
V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.
V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
ALLEGATO A
ATTI GIURIDICI NEL SETTORE STATISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2
ADATTAMENTO SETTORIALE
1. |
I termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche la Svizzera. |
2. |
Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini del presente accordo. |
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
STATISTICHE SULLE IMPRESE
— |
397 R 0058: regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
|
— |
398 R 2700: regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49), modificato da:
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— |
398 R 2701: regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81), modificato da:
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— |
398 R 2702: regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102), modificato da:
|
— |
399 R 1618: regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 11). |
— |
399 R 1225: regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 1). |
— |
399 R 1227: regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75). |
— |
399 R 1228: regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91). |
— |
398 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), attuato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
|
— |
393 R 2186: regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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STATISTICHE DEI TRASPORTI DEL TURISMO
— |
398 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/1998 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006. |
— |
32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 13). |
— |
32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45). |
— |
32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006. |
— |
380 L 1119: direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica del trasporto di merci per via navigabile interna (GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30). |
— |
395 L 0064: direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25), modificata da:
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— |
32001 D 0423: decisione 2001/423/CE della Commissione, del 22 maggio 2001, relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 41). |
— |
32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006. |
— |
393 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre l993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63). |
— |
395 L 0057: direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questa direttiva al più tardi a decorrere dal 2007. |
— |
399 D 0035: decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23). |
STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO
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395 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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32000 R 1917: regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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32002 R 1779: regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione, del 4 ottobre 2002, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). |
PRINCIPI E SEGRETO STATISTICI
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390 R 1588: regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/1990 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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— |
397 R 0322: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1). |
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32002 R 0831: regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7). |
STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI
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376 R 0311: regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 1). |
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398 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16). |
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32000 R 1897: regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 18). |
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32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14). |
— |
32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all'adozione di un programma di formulari ad hoc per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 3). |
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399 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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32000 R 0452: regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 53). |
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32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3). |
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399 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28). |
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32002 R 0072: regolamento (CE) n. 72/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 7.). |
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32003 R 0450: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1), attuato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. La Svizzera compilerà i dati richiesti da questo regolamento per la prima volta all'inizio del 2007, e successivamente per ciascun trimestre. |
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32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dal 2007. |
STATISTICHE ECONOMICHE
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32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1). |
— |
395 R 2494: regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1). Per la Svizzera il regolamento si applica all'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo per i raffronti internazionali. Esso non è rilevante per quanto riguarda le finalità esplicite di calcolare indici dei prezzi al consumo armonizzati nel contesto dell'Unione economica e monetaria. Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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396 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da:
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396 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:
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396 R 2223: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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398 D 0715: decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33). Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. L'articolo 3 (classificazione dei metodi per prodotto) non si applica alla Svizzera. |
— |
397 D 0178: decisione 97/178/CE, Euratom della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa alla definizione di una metodologia per il passaggio tra il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 1995) e il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC seconda edizione) (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 44). |
— |
397 R 2454: regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 24). |
— |
398 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30). |
— |
399 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9). |
— |
399 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1). |
— |
399 D 0622: decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51). |
— |
32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14). |
— |
32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da:
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— |
32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34. |
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32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11. 2001, pag. 34. |
NOMENCLATURE
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390 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:
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— |
393 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1). |
— |
393 R 3696: regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre l993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato da:
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— |
32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). |
STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA
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396 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. La Svizzera non è tenuta a fare la disaggregazione regionale dei dati come richiesto da questa direttiva. |
— |
397 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da:
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— |
388 R 0571: regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
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— |
390 R 0837: regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1). |
— |
393 R 0959: regolamento (CE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1), modificato da:
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STATISTICHE DELLA PESCA
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391 R 1382: regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1), modificato da:
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— |
391 R 3880: regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1), modificato da:
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— |
393 R 2018: regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1), modificato da:
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— |
395 R 2597: regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1), modificato da:
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— |
396 R 0788: regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri (GU L 108 dell'1.5.1996, pag. 1). |
STATISTICHE DELL'ENERGIA
— |
390 L 0377: direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. La Svizzera porrà in atto le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2006. |
ALLEGATO B
REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 8
1. Determinazione della partecipazione finanziaria
1.1 |
La Svizzera versa annualmente un contributo finanziario al programma statistico comunitario. |
1.2 |
Tale contributo si basa su tre elementi:
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1.3. |
Il contributo finanziario è determinato come segue: [costo] * [prop]/[# members] |
1.4. |
Tali elementi sono definiti come segue:
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1.5 |
Un progetto di calcolo di tale contributo finanziario è fatto immediatamente dopo l'adozione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'anno in questione. Il calcolo finale è fatto immediatamente dopo l'adozione del bilancio per tale anno. |
2. Modalità di versamento
2.1 |
Entro il 15 marzo e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:
|
2.2 |
Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro. |
2.3 |
Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al punto 2.1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi a un tasso pari al tasso interbancario EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a un mese alla data di scadenza, quale figura a pag. 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato di 1,5 percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al punto 2.1. |
2.4 |
Le spese sostenute dai rappresentanti e dagli esperti svizzeri che partecipano a riunioni convocate dalla Commissione in virtù del presente accordo non sono rimborsate dalla Commissione. Come menzionato all'articolo 6, paragrafo 2, i costi legati al distacco di funzionari nazionali svizzeri presso Eurostat sono esclusivamente a carico della Svizzera. Previo accordo tra Eurostat e l'Ufficio federale di statistica della Svizzera, la Svizzera può detrarre dal suo contributo finanziario il costo per il distacco di esperti nazionali. L'importo massimo da detrarre per ciascun funzionario non può superare l'importo massimo detraibile per i funzionari dei paesi SEE-EFTA distaccati presso Eurostat in virtù dell'accordo SEE. Tale importo va concordato su base annua. |
2.5 |
I versamenti effettuati dalla Svizzera sono accreditati in quanto entrate di bilancio destinate alla corrispondente linea di bilancio nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti. |
3. Disposizioni di attuazione
3.1 |
Il contributo finanziario della Svizzera conformemente all'articolo 8 resta di norma invariato per l'esercizio finanziario considerato. |
3.2 |
Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto di gestione, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso di esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo nel quadro della fissazione del bilancio per l'anno successivo (n+2) e se ne deve tener conto nella richiesta di fondi. |
4. Informazioni
4.1 |
Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n+1), è redatto e trasmesso alla Svizzera a fini informativi un prospetto degli stanziamenti corrispondenti agli obblighi finanziari operativi e amministrativi di Eurostat per l'esercizio finanziario precedente (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione. |
4.2 |
La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative a Eurostat messe a disposizione degli Stati SEE-EFTA. |
28.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/18 |
ATTO FINALE
I plenipotenziari
della COMUNITÀ EUROPEA
e
della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
riuniti a Lussemburgo il 26 ottobre dell'anno duemila e quattro per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, hanno adottato la seguente dichiarazione comune, acclusa al presente atto finale:
Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla revisione degli allegati A e B da parte del comitato misto.
Essi hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione, acclusa al presente atto finale:
Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.
Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.
Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.
V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.
V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI
sulla revisione degli allegati A e B da parte del comitato misto
Il comitato misto si riunirà quanto più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo per preparare il riesame dell'allegato I al fine di aggiornare l'elenco degli atti giuridici ivi contenuti e includere l'attuale programma statistico comunitario. Inoltre, il comitato misto aggiornerà e riesaminerà gli allegati A e B ogni qual volta entrerà in vigore un nuovo programma statistico pluriennale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al fine di inserire un riferimento al programma e tener conto delle sue specificità, fra cui le disposizioni in materia di contributo finanziario.
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera, a decorrere dall'inizio della cooperazione legata ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente accordo, partecipino pienamente, senza diritto di voto, per i punti che li riguardano, ai comitati e altri organi che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione e nello sviluppo di tali programmi ed azioni.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dal presente accordo, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'accordo SEE.