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Document 32006D0211

    2006/211/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 marzo 2006 , in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles [notificata con il numero C(2006) 690] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 76 del 15.3.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 442–444 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/211/oj

    15.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/6


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’8 marzo 2006

    in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles

    [notificata con il numero C(2006) 690]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/211/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,

    vista la richiesta presentata dal Regno Unito il 2 novembre 2005 per posta elettronica e confermata con un fax firmato dell’8 novembre 2005 nonché le informazioni supplementari richieste dai servizi della Commissione per posta elettronica in data 2 dicembre 2005 e trasmesse dal Regno Unito per posta elettronica il 12 gennaio 2006,

    viste le conclusioni dell’amministrazione nazionale indipendente, l’Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM, Ufficio del mercato del gas e dell’elettricità), secondo cui le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sono rispettate,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L’accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore, o parte di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’elettricità rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3), la quale impone un grado di apertura del mercato anche maggiore.

    (2)

    A norma dell’articolo 62, punto 2), della direttiva 2004/17/CE, il titolo III della direttiva stessa, che stabilisce norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi, non si applica ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sia stata stabilita da una decisione della Commissione o in merito alla quale il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

    (3)

    La richiesta presentata dal Regno Unito riguarda la produzione di elettricità in Inghilterra, in Scozia e nel Galles. Dato il carattere unificato dei mercati di queste tre zone geografiche e la limitata capacità (4) di connessione tra le reti del Regno Unito e quelle di altre regioni della Comunità, è opportuno ritenere che l’Inghilterra, la Scozia e il Regno Unito costituiscano il mercato pertinente per valutare le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE. Tale conclusione concorda con una delle constatazioni della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell'elettricità» (5) (di seguito «relazione del 2005»), secondo cui «l’ambito economico dei mercati […] dell’elettricità nell’UE resta nazionale».

    (4)

    Tale valutazione, come qualsiasi altra che figura nella presente decisione, è fatta unicamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l’applicazione delle regole di concorrenza.

    (5)

    Il Regno Unito ha applicato non solo la direttiva 96/92/CE, ma anche la direttiva 2003/54/CE. In conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va pertanto considerato liberamente accessibile.

    (6)

    L'esposizione diretta alla concorrenza dev’essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante di per sé. Nella relazione del 2005 la Commissione indica che «molti mercati nazionali sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione dell’industria che osta allo sviluppo di un’effettiva concorrenza» (6). In riferimento alla produzione di energia elettrica essa conclude pertanto che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori» (7). In base alle più recenti informazioni disponibili, sul mercato all’ingrosso la quota aggregata dei tre maggiori produttori è pari al 39 % (8), un livello sufficientemente basso per considerare il mercato direttamente esposto alla concorrenza.

    (7)

    Anche il meccanismo dei mercati di compensazione va considerato un indicatore. Gli operatori di mercato che non riescono facilmente ad adattare la produzione alle caratteristiche dei loro clienti, rischiano infatti di essere penalizzati dalla differenza tra il prezzo al quale il GRT (gestore della rete di trasmissione) vende l’energia di compensazione e il prezzo al quale acquista la produzione eccedente. I prezzi possono essere direttamente imposti al GRT dall’autorità di regolamentazione, oppure fissati mediante un meccanismo basato sul mercato, in cui il prezzo è determinato dalle offerte di altri produttori che intendono regolare la loro produzione al rialzo o al ribasso. I piccoli operatori incontrano particolari difficoltà allorché il rischio che il divario tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita sia significativo. È quanto accade in diversi Stati membri, pregiudicando probabilmente lo sviluppo della concorrenza. Un divario notevole può essere indicativo di un insufficiente livello di concorrenza nel mercato di compensazione dominato solo da uno o due produttori principali. Tali difficoltà sono aggravate se gli utenti della rete non sono in grado di adeguare le loro posizioni in tempo quasi reale (9). Dall’introduzione dei British Electricity Trading and Transmission Arrangements (BETTA, sistemi britannici per il commercio e la trasmissione di energia elettrica) esiste un mercato di compensazione unificato per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. Le caratteristiche principali di questo mercato (prezzi basati sul mercato, chiusure ogni mezz’ora e divario relativamente ridotto) sono inoltre tali che è opportuno considerarlo un indicatore di esposizione diretta alla concorrenza.

    (8)

    Date le caratteristiche del prodotto interessato (l’elettricità) e la scarsità o l’indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell’elettricità. Il numero dei clienti che cambiano fornitore costituisce un indicatore di una reale concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, «un indicatore naturale dell'efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte ad un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico» (10). Inoltre, l’esistenza di prezzi regolamentati per gli utenti finali è indubbiamente un fattore determinante del comportamento della clientela. Sebbene il mantenimento di controlli possa essere giustificato in un periodo di transizione, tale scelta comporterà sempre più distorsioni con lo svilupparsi del bisogno d’investimenti (11).

    (9)

    Nel Regno Unito la percentuale dei cambi di fornitore delle tre categorie di utenti (i grandi e grandissimi utenti industriali, le piccole e medie imprese industriali e commerciali nonché le piccolissime imprese e l’utenza domestica) supera il 70 % nelle prime due categorie e si avvicina al 50 % nell’ultima (12); il controllo dei prezzi per i consumatori finali è stato abolito nel 2002 (13). La situazione del Regno Unito è pertanto soddisfacente per quanto riguarda i cambi di fornitore e il controllo dei prezzi per gli utenti finali e va considerata un indicatore dell'esposizione diretta alla concorrenza.

    (10)

    Alla luce di tali indicatori nonché della situazione generale del settore in Inghilterra, in Scozia e nel Galles (in particolare del grado di dissociazione delle reti di produzione/fornitura e dell’efficace regolamentazione di accesso alla rete) quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico, la condizione relativa all’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE va considerata rispettata in riferimento alla produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles. Come indicato al considerando 5, l’altra condizione di libero accesso al mercato è da ritenersi soddisfatta. La direttiva 2004/17/CE non si applica quando enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la produzione di energia elettrica in dette zone geografiche, né quando vi organizzano concorsi per l'esercizio di tale attività.

    (11)

    La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del 2 novembre 2005, quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicanti e destinati ad assicurare la produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles.

    Articolo 2

    La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del 2 novembre 2005, quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a sostanziali cambiamenti di fatto o della situazione giuridica, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

    Articolo 3

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

    (2)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

    (3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

    (4)  Dell’ordine di circa il 4 % dei picchi di domanda.

    (5)  COM(2005) 568 def. del 15.11.2005.

    (6)  Cfr. relazione del 2005, pag. 2.

    (7)  Cfr. relazione del 2005, pag. 7.

    (8)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato tecnico della relazione del 2005, SEC(2005) 1448 (solo in lingua inglese), tabella 4.1, pag. 44, (di seguito «allegato tecnico»).

    (9)  Cfr. allegato tecnico, pag. 67 e 68.

    (10)  Cfr. relazione del 2005, pag. 9.

    (11)  Cfr. allegato tecnico, pag. 17.

    (12)  Cfr. relazione del 2005, pag. 10.

    (13)  Cfr. allegato tecnico, pag. 177.


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