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Document 32006D0200

    2006/200/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2006 , che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana per quanto concerne gli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2006) 496] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 71 del 10.3.2006, p. 50–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 426–428 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/200/oj

    10.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 71/50


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 febbraio 2006

    che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana per quanto concerne gli Stati Uniti d’America

    [notificata con il numero C(2006) 496]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/200/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana (2), fissa l’elenco dei paesi e dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana. La parte I dell’allegato di questa decisione indica i paesi e i territori che formano oggetto di una decisione specifica approvata a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3); la parte II di questo allegato indica i paesi e i territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

    (2)

    La decisione 2006/199/CE della Commissione (4) fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America. È quindi opportuno aggiungere questo paese all’elenco che figura nella parte I dell’allegato alla decisione 97/296/CE.

    (3)

    Per maggior chiarezza è opportuno sostiture gli elenchi in questione nella loro totalità.

    (4)

    Di conseguenza è necessario modificare anche la decisione 97/296/CE.

    (5)

    La presente decisione si applica a partire dallo stesso giorno della decisione 2006/199/CE che fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America.

    (6)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 24 aprile 2006.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/501/CE (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 109).

    (3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

    (4)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana

    I.   Paesi e territori che formano oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

    AE— Emirati arabi uniti

    AG— Antigua e Barbuda

    AL— Albania

    AN— Antille Olandesi

    AR— Argentina

    AU— Australia

    BD— Bangladesh

    BG— Bulgaria

    BR— Brasile

    BS— Bahamas

    BZ— Belize

    CA— Canada

    CH— Svizzera

    CI— Costa d’Avorio

    CL— Cile

    CN— Cina

    CO— Colombia

    CR— Costa Rica

    CS— Serbia e Montenegro (1)

    CU— Cuba

    CV— Capo Verde

    DZ— Algeria

    EC— Ecuador

    EG— Egitto

    FK— Isole Falkland

    GA— Gabon

    GD— Grenada

    GH— Ghana

    GL— Groenlandia

    GM— Gambia

    GN— Guinea Conakry

    GT— Guatemala

    GY— Guyana

    HK— Hong Kong

    HN— Honduras

    HR— Croazia

    ID— Indonesia

    IN— India

    IR— Iran

    JM— Jamaica

    JP— Giappone

    KE— Kenya

    KR— Corea del Sud

    KZ— Kazakstan

    LK— Sri Lanka

    MA— Marocco

    MG— Madagascar

    MR— Mauritania

    MU— Mauritius

    MV— Maldive

    MX— Messico

    MY— Malaysia

    MZ— Mozambico

    NA— Namibia

    NC— Nuova Caledonia

    NG— Nigeria

    NI— Nicaragua

    NZ— Nuova Zelanda

    OM— Oman

    PA— Panama

    PE— Perù

    PG— Papua Nuova Guinea

    PH— Filippine

    PF— Polinesia Francese

    PM— Saint Pierre e Miquelon

    PK— Pakistan

    RO— Romania

    RU— Russia

    SA— Arabia Saudita

    SC— Seychelles

    SG— Singapore

    SN— Senegal

    SR— Suriname

    SV— El Salvador

    TH— Thailandia

    TN— Tunisia

    TR— Turchia

    TW— Taiwan

    TZ— Tanzania

    UG— Uganda

    US— Stati Uniti d’America

    UY— Uruguay

    VE— Venezuela

    VN— Vietnam

    YE— Yemen

    YT— Mayotte

    ZA— Sudafrica

    ZW— Zimbabwe

    II.   Paesi e territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

    AM— Armenia (2)

    AO— Angola

    AZ— Azerbaigian (3)

    BJ— Benin

    BY— Bielorussia

    CG— Repubblica del Congo (4)

    CM— Camerun

    ER— Eritrea

    FJ— Fiji

    IL— Israele

    MM— Myanmar

    SB— Isole Salomone

    SH— Sant’Elena

    TG— Togo


    (1)  Tranne il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    (2)  Unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

    (3)  Unicamente per le importazioni di caviale.

    (4)  Unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»


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