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Document 32006D0174
2006/174/EC: Council Decision of 27 February 2006 amending Decision 2000/24/EC in order to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean tsunamis of December 2004
2006/174/CE: Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006 , che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004
2006/174/CE: Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006 , che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004
GU L 62 del 3.3.2006, p. 26–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 335M del 13.12.2008, pp. 64–66
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2008
|
3.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2006
che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004
(2006/174/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Lo tsunami che ha investito la regione dell’Oceano Indiano il 26 dicembre 2004 ha provocato danni estesi a determinate zone costiere dei paesi limitrofi. |
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(2) |
La Banca europea per gli investimenti ha individuato potenziali progetti nei paesi maggiormente colpiti, tra cui le Maldive, a beneficio di entità che hanno sofferto perdite dirette o indirette in conseguenza dello tsunami. |
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(3) |
La decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica) (2), non comprende le Maldive nell’elenco dei paesi oggetto della decisione stessa. |
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(4) |
La decisione 2000/24/CE deve pertanto essere opportunamente modificata, |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino, della decisione 2000/24/CE, la parola «Maldive» è inserita tra «Malaysia» e «Mongolia».
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) Parere del 17 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/47/CE (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).