Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0009

    2006/9/CE: Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2006 , che modifica l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne misure transitorie per il transito attraverso l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e il Montenegro di animali vivi provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania [notificata con il numero C(2005) 5885] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 7 del 12.1.2006, p. 23–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 9–12 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/9(1)/oj

    12.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 7/23


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 gennaio 2006

    che modifica l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne misure transitorie per il transito attraverso l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e il Montenegro di animali vivi provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania

    [notificata con il numero C(2005) 5885]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/9/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1 e l’articolo 17,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) stabilisce un elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare taluni animali vivi.

    (2)

    L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e il Montenegro figurano nell’elenco della parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE per l’importazione nella Comunità di carni, ma non figurano nella parte 1 dell’allegato I; pertanto l’importazione e il transito attraverso l’Unione europea di animali vivi oggetto di detta decisione non sono attualmente autorizzati.

    (3)

    Tuttavia, la situazione sanitaria in questi paesi è accettabile e inoltre, nell’interesse del benessere degli animali, sarebbe preferibile autorizzare il transito attraverso questi paesi, a determinate condizioni, degli animali da macello. Pertanto, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2006 e in attesa di un’ispezione della Commissione in questi paesi, può essere autorizzato il transito attraverso questi paesi di partite di animali vivi di cui alla decisione 79/542/CEE direttamente destinati alla macellazione, provenienti dai paesi in via di adesione Bulgaria e Romania e destinate a uno Stato membro. Detto periodo transitorio dovrebbe applicarsi soltanto alla Bulgaria e alla Romania in vista della loro prossima adesione.

    (4)

    Onde garantire la condizione sanitaria delle singole partite, sono necessarie prescrizioni aggiuntive, quali l’apposizione di sigilli sugli automezzi e la timbratura del certificato.

    (5)

    La parte 1 dell’allegato I della decisione 79/542/CEE deve essere modificata di conseguenza.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La parte 1 dell’allegato I della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica dal 12 gennaio 2006.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

    (2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/753/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 22).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    ANIMALI VIVI

    Parte 1

    ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DI PAESI TERZI (1)

    Paese (5)

    Codice del territorio

    Delimitazione del territorio

    Certificato veterinario

    Condizioni specifiche

    Modelli

    SG

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    BG — Bulgaria

    BG-0

    Tutto il paese

     

    VI

    BG-1

    Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

    A

    CA — Canada

    CA-0

    Tutto il paese

    POR-X

     

    IVb

    IX

    CA-1

    Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

    a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120°15' di longitudine e a 49° di latitudine;

    in direzione nord, fino a un punto situato a 119°35' di longitudine e a 50°30' di latitudine;

    in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50°45' di latitudine;

    in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118°15' di longitudine e a 49° di latitudine.

    BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

    A

    CH — Svizzera

    CH-0

    Tutto il paese

    BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM

     

     

    POR-X, POR-Y, SUI

    B

    CL — Cile

    CL-0

    Tutto il paese

    OVI-X, RUM

     

     

    POR-X, SUI

    B

    GL — Groenlandia

    GL-0

    Tutto il paese

    OVI-X, RUM

     

    V

    HR — Croazia

    HR-0

    Tutto il paese

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

     

     

    IS — Islanda

    IS-0

    Tutto il paese

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

     

    I

    POR-X, POR-Y

    B

    MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

    MK-0

    Tutto il paese

     

     

    X

    NZ — Nuova Zelanda

    NZ-0

    Tutto il paese

    BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

     

    I

    PM — St Pierre e Miquelon

    PM-0

    Tutto il paese

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

     

     

    RO — Romania

    RO-0

    Tutto il paese

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

     

    V

    XM — Montenegro (3)

    XM-0

    Tutto il territorio doganale (5)

     

     

    X

    XS — Serbia (3)

    XS-0

    Tutto il territorio doganale (5)

     

     

    X

    Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

    “I”

    :

    territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile, ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y;

    “II”

    :

    Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

    “III”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

    “IVa”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

    “IVb”

    :

    territorio con aziende autorizzate, riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

    “V”

    :

    Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X;

    “VI”

    :

    limitazioni geografiche:

    “VII”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

    “VIII”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

    “IX”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X;

    “X”

    :

    solo fino al 31 dicembre 2006 per il transito attraverso il territorio di animali direttamente destinati alla macellazione provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania e destinati a uno Stato membro in automezzi sui quali è stato apposto un sigillo numerato progressivamente. Il numero del sigillo deve essere iscritto nel certificato sanitario e il sigillo deve essere intatto all’arrivo al posto di ispezione frontaliero di ingresso nella Comunità designato e registrato in TRACES. Sul certificato deve essere apposto dalle autorità veterinarie competenti al punto d’uscita dalla Bulgaria o dalla Romania, prima del transito attraverso un paese terzo, un timbro recante la dicitura “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (cancellare il nome del paese non pertinente) DALLA BULGARIA/ROMANIA (cancellare il nome del paese non pertinente) VERSO L’UE.”»


    (1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.

    (2)  Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie dei cervidae.

    (3)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    (4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese da attribuire in seguito alla conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

    (5)  Serbia e Montenegro sono repubbliche con amministrazioni doganali distinte che formano un’unione statale e figurano perciò separatamente nell’elenco.

    Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

    “I”

    :

    territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile, ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y;

    “II”

    :

    Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

    “III”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

    “IVa”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

    “IVb”

    :

    territorio con aziende autorizzate, riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

    “V”

    :

    Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X;

    “VI”

    :

    limitazioni geografiche:

    “VII”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

    “VIII”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

    “IX”

    :

    territorio riconosciuto come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X;

    “X”

    :

    solo fino al 31 dicembre 2006 per il transito attraverso il territorio di animali direttamente destinati alla macellazione provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania e destinati a uno Stato membro in automezzi sui quali è stato apposto un sigillo numerato progressivamente. Il numero del sigillo deve essere iscritto nel certificato sanitario e il sigillo deve essere intatto all’arrivo al posto di ispezione frontaliero di ingresso nella Comunità designato e registrato in TRACES. Sul certificato deve essere apposto dalle autorità veterinarie competenti al punto d’uscita dalla Bulgaria o dalla Romania, prima del transito attraverso un paese terzo, un timbro recante la dicitura “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (cancellare il nome del paese non pertinente) DALLA BULGARIA/ROMANIA (cancellare il nome del paese non pertinente) VERSO L’UE.”»


    Top