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Document 32006D0006

    2006/6/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , che adotta la regolamentazione che stabilisce le modalità relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità

    GU L 5 del 10.1.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 270M del 29.9.2006, p. 1–2 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/6(1)/oj

    10.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 5/15


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 2005

    che adotta la regolamentazione che stabilisce le modalità relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità

    (2006/6/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 76 bis di detto statuto,

    visto il parere del comitato dello statuto,

    considerando che le istituzioni delle Comunità europee devono stabilire di comune accordo le condizioni relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro delle azioni a carattere sociale previste dallo statuto, la pensione del coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità può essere completata da un aiuto versato dall’istituzione per tutta la durata della malattia grave o prolungata oppure della disabilità, sulla base di un esame delle condizioni sociali e mediche dell’interessato.

    Articolo 2

    La decisione di accordare un aiuto a norma dell’articolo 76 bis dello statuto è presa dell’autorità che ha il potere di nomina («AIPN») della Commissione.

    La gestione degli stanziamenti previsti per l’applicazione dell’articolo 76 bis dello statuto è di competenza della Commissione.

    Articolo 3

    Il coniuge superstite interessato o il suo rappresentante legale (di seguito «richiedente») presenta una domanda al servizio sociale dell’istituzione responsabile della fissazione dei diritti a pensione del coniuge superstite in causa. Alla domanda deve essere allegata una relazione medica circostanziata, eventualmente corredata di documenti giustificativi, del medico curante del coniuge superstite. Tale relazione stabilisce la malattia grave o prolungata oppure la disabilità e propone le misure necessarie per ovviare agli effetti della disabilità oppure della malattia grave o prolungata.

    Articolo 4

    La decisione dell’AIPN della Commissione è presa sulla base di un parere medico e di un parere relativo alle condizioni sociali della persona interessata, tenendo conto delle finalità di cui all’articolo 1.

    Articolo 5

    Tenendo conto del parere del medico curante, il medico di fiducia dell’istituzione responsabile ai sensi dell’articolo 3 si pronuncia sulla possibilità di riconoscere la malattia o la disabilità nonché sulla gravità e la presumibile durata della stessa. Egli si pronuncia inoltre sulle misure da adottare per ovviare agli effetti della malattia o della disabilità. In caso di parere sfavorevole del medico di fiducia dell’istituzione, la pratica è trasmessa per parere ad una commissione formata dal medico di fiducia dell’istituzione, dal medico curante del richiedente e da un terzo medico designato di comune accordo dai primi due medici.

    Articolo 6

    Il parere sulla situazione sociale del richiedente è formulato da un assistente sociale dell’istituzione responsabile ai sensi dell’articolo 3. Tale parere sociale tiene conto del parere medico e comprende un’analisi della situazione sociale, delle reali esigenze in rapporto alla malattia o alla disabilità e in particolare della situazione finanziaria e dei redditi e degli oneri del richiedente. Sulla base del parere medico e dell’analisi di cui sopra, l’assistente sociale propone, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, l’importo da accordare a titolo di aiuto finanziario, il periodo durante il quale tale aiuto è concesso ed il riesame, se lo ritiene necessario, della situazione sociale e dello stato di salute della persona di cui trattasi. In caso di disaccordo tra il richiedente e l’assistente sociale sull’analisi socio-economica, la pratica è sottoposta per parere ad un comitato paritario costituito su iniziativa della Commissione.

    Articolo 7

    L’AIPN della Commissione prende la propria decisione entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, sulla base dei pareri formulati a norma degli articoli 5 e 6. Se viene accordato, l’aiuto finanziario prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda ed è concesso per una durata massima di 12 mesi.

    Articolo 8

    Qualora conformemente alla decisione dell’AIPN il periodo dell’aiuto finanziario sia giunto a scadenza ma la disabilità o la malattia grave o prolungata persista, è prevista la possibilità di accordare una proroga. L’AIPN delibera in merito alla proroga dell’intervento finanziario sulla base, se del caso, di un nuovo parere medico e di un parere sulla situazione sociale dell’interessato conformemente agli articoli 5 e 6. Se tale proroga è concessa, l’aiuto prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’ultimo mese di applicazione della precedente decisione.

    Articolo 9

    Il richiedente deve indicare la propria situazione finanziaria (in particolare beni, patrimonio immobiliare e azioni) e presentare una dichiarazione sull’onore relativa ai propri redditi basata sull’ultima dichiarazione fiscale (pensione versata dall’istituzione, eventuali altre pensioni versate da terzi, indennità connesse alla disabilità o alla malattia grave o prolungata, nonché ogni altra fonte di reddito).

    Articolo 10

    Qualora gli venga riconosciuta una malattia grave o prolungata oppure una disabilità, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, il coniuge superstite beneficia di un aiuto finanziario calcolato nel modo seguente:

    l’importo corrispondente alle spese connesse alla malattia grave o prolungata o alla disabilità non rimborsate da altre fonti, maggiorato del minimo vitale e detratti i redditi dell’interessato ai sensi dell’articolo 9. L’importo dell’aiuto non può tuttavia essere superiore all’ammontare delle spese suddette.

    Articolo 11

    L’intervento finanziario dell’istituzione è versato mensilmente nei casi in cui, secondo il parere medico, la durata della malattia grave o prolungata o della disabilità è superiore a un mese e in un’unica soluzione nel caso contrario.

    Articolo 12

    Il richiedente è tenuto a dichiarare quanto prima al servizio sociale dell’istituzione responsabile ai sensi dell’articolo 3 tutti i cambiamenti relativi alla sua situazione.

    Articolo 13

    La Commissione presenta una relazione dettagliata sull’applicazione della presente regolamentazione, ivi inclusi l’intervento finanziario annuo medio e l’impatto finanziario complessivo, tre anni dopo l’entrata in vigore della stessa e successivamente ogni tre anni.

    Articolo 14

    La presente regolamentazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha constatato il comune accordo delle istituzioni previsto all’articolo 76 bis dello statuto.

    Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).


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