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Document 32005R2171
Commission Regulation (EC) No 2171/2005 of 23 December 2005 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 2171/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 2171/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 346 del 29.12.2005, pp. 7–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 348M del 24.12.2008, pp. 449–454
(MT)
In force
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29.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2171/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8471 60 80 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5(B) del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8471 , 8471 60 e 8471 60 80 . Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531 , punto D). In base all’utilizzazione prevista, il monitor riceve segnali dall'unità di elaborazione centrale di un sistema automatico per l’elaborazione dei dati. Il prodotto è anche in grado di riprodurre segnali audio e video. Tuttavia, date le sue dimensioni e la limitata capacità di ricevere segnali da una fonte diversa da un sistema automatico per l’elaborazione dei dati tramite una scheda priva della funzionalità di elaborazione video, è considerato del tipo da utilizzare unicamente o principalmente nei sistemi automatici di elaborazione dei dati. |
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8528 21 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 5(B) e 5(E) del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8528 , 8528 21 e 8528 21 90 . La classificazione alla sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il prodotto non è del tipo impiegato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dei dati [cfr. nota 5 (B) del capitolo 84]. Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo con funzione di segnalazione (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531 , punto D). Il prodotto è destinato ad essere utilizzato nella riproduzione di segnali video per lo sviluppo di grafici o per il montaggio e la produzione di pellicole video in un sistema CAD/CAM o in un sistema di montaggio video [cfr. nota 5 (E) del capitolo 84]. |
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8528 21 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 5 del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8528 , 8528 21 e 8528 21 90 . La classificazione alla sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo impiegato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dei dati (cfr. nota 5 del capitolo 84), pur essendo in grado di visualizzare segnali ricevuti da diverse fonti. Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo con funzione di segnalazione (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531 , punto D). |
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8528 21 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 5 del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8528 , 8528 21 e 8528 21 90 . La classificazione alla sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo impiegato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dei dati (cfr. nota 5 del capitolo 84), pur essendo in grado di visualizzare segnali ricevuti da diverse fonti. Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531 , punto D). |