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Document 32005R2149
Commission Regulation (EC) No 2149/2005 of 23 December 2005 fixing the reduction coefficients to be applied to applications for import licences for bananas originating in the ACP countries for the months of January and February 2006
Regolamento (CE) n. 2149/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante fissazione dei coefficienti di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per i mesi di gennaio e febbraio 2006
Regolamento (CE) n. 2149/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante fissazione dei coefficienti di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per i mesi di gennaio e febbraio 2006
GU L 342 del 24.12.2005, p. 19–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2149/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante fissazione dei coefficienti di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per i mesi di gennaio e febbraio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1),
visto il regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane, per i mesi di gennaio e febbraio 2006 (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le domande di titolo di importazione presentate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2015/2005 e trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 6 di detto regolamento vertono, per gli operatori di cui ai titoli II e III del medesimo regolamento, rispettivamente su 135 000 e 25 000 tonnellate, e cioè su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili di cui all’articolo 2. |
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(2) |
Occorre pertanto fissare i coefficienti di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 2015/2005 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 135 000 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 22,039 %.
2. A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 2015/2005 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 25 000 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 1,294 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale