Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2126

    Regolamento (CE) n. 2126/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CEE) n. 350/93 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 340 del 23.12.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 423–424 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2126/oj

    23.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/33


    REGOLAMENTO (CE) N. 2126/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2005

    che modifica il regolamento (CEE) n. 350/93 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 350/93 della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2) stabilisce misure relative alla classificazione nella nomenclatura combinata di un paio di short di cui al punto 8 dell’allegato di tale regolamento (foto n. 509).

    (2)

    È necessario specificare la descrizione delle tasche dell’indumento in questione e, conseguentemente, allineare il secondo paragrafo delle motivazioni, allo scopo di evitare classificazioni divergenti. Fino ad ora, il fatto che le tasche non avessero alcun sistema di chiusura era semplicemente illustrato nella foto n. 509.

    (3)

    Inoltre, nelle motivazioni date per la classificazione dell’indumento in questione, si fa riferimento al capitolo 62, nota 8, della nomenclatura combinata, senza menzionare quale paragrafo di quella nota debba essere applicato, cosa che potrebbe condurre a classificazioni divergenti.

    (4)

    Allo scopo di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata è necessario chiarire che la classificazione stabilita nel regolamento (CEE) n. 350/93 non si basava sul primo paragrafo della nota 8 e perciò non era determinata dalla motivazione relativa al taglio dell’indumento, il quale indica con chiarezza che è stato progettato per donna.

    (5)

    È necessario sancire il fatto che si applicava la nota 8, secondo paragrafo, del capitolo 62, e che l’indumento in questione veniva classificato nel codice NC 6204 63 90 perché il taglio dell’indumento di cui trattasi non consente di renderlo riconoscibile come indumento per uomo o ragazzo o per donna o ragazza.

    (6)

    Pertanto, il regolamento (CEE) n. 350/93 deve essere emendato in tal senso.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato del regolamento (CEE) n. 350/93, il punto 8 è modificato come segue:

    1)

    nella colonna 1 (Descrizione) l’ultima frase è sostituita dal testo seguente:

    «L’indumento presenta una tasca interna aperta su ogni lato, nonché uno slip interno a maglia (65 % poliestere, 35 % cotone), cucito al livello della vita (short) (cfr. la foto n. 509) (*).»;

    2)

    nella colonna 3 (Motivazioni) il testo è sostituito dal testo seguente:

    «La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8, secondo paragrafo, del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6204, 6204 63 e 6204 63 90.

    La classificazione come costume da bagno è esclusa in quanto l’indumento in questione, a causa del taglio, dell’aspetto generale e della presenza di tasche laterali senza un sistema di chiusura, non può essere considerato destinato ad essere indossato esclusivamente o essenzialmente come costume da bagno.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 41 del 18.2.1993, pag. 7.


    Top