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Document 32005R2095

Regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005 , che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco

GU L 335 del 21.12.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 319M del 29.11.2008, p. 370–376 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; abrogato da 32017R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2095/oj

21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2095/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati necessari per consentire alla Commissione di controllare l'andamento del mercato nel settore del tabacco greggio, disciplinato dall'organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento (CEE) n. 2075/92.

(2)

A tal fine, è stato adottato il regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 (2).

(3)

I dati da comunicare devono offrire una panoramica del settore comunitario del tabacco nel suo insieme e tenere conto in particolare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), e delle relative modalità d'applicazione.

(4)

Ai fini di una gestione efficace, è opportuno che i dati comunicati siano aggregati per gruppi di varietà di tabacco e che siano previsti termini per la loro presentazione.

(5)

Occorre pertanto adeguare di conseguenza le disposizioni relative ai dati da comunicare.

(6)

A fini di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 604/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ciascun raccolto, gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica i dati che figurano negli allegati IA, IB, II e III entro i termini ivi stabiliti.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici trasmettano i dati richiesti entro i termini previsti.

Articolo 3

1.   Il regolamento (CE) n. 604/2004 è abrogato.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle comunicazioni relative al raccolto 2005.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 34.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).


ALLEGATO IA

Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

 

Raccolto: …

 

Stato membro dichiarante: …

 

Numero totale dei produttori di tabacco: …

 

Numero totale di imprese di prima trasformazione: …


ALLEGATO IB

Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

 

Raccolto: …

 

Stato membro dichiarante: …

 

Gruppo di varietà: …


 

Stato membro di produzione

(idem dichiarante)

Stato membro di produzione

Nome:

Stato membro di produzione

Nome:

Stato membro di produzione

Nome:

1.

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE

 

 

 

 

1.1.

Numero di contratti di coltivazione registrati

 

 

 

 

1.2.

Quantitativo di tabacco (in tonnellate) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato XXVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004

 

 

 

 

1.3.

Superficie totale oggetto dei contratti (in ettari)

 

 

 

 

2.

PRODUTTORI DI TABACCO

 

 

 

 

2.1.

Numero totale di produttori di tabacco

 

 

 

 

2.2.

Numero totale di produttori membri di un'associazione di produttori

 

 

 

 

3.

IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE

 

 

 

 

3.1.

Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato contratti di coltivazione

 

 

 

 

4.

PREZZI (1)

 

 

 

 

4.1.

Prezzo massimo concordato (EUR/kg) in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione. Indicare il quantitativo di riferimento

 

 

 

 

4.2.

Prezzo minimo concordato (EUR/kg) in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione. Indicare il quantitativo di riferimento

 

 

 

 


(1)  Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1o gennaio dell'anno del raccolto.


ALLEGATO II

Dati riepilogativi da comunicare alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno del raccolto di cui trattasi

Dati cumulativi relativi al raccolto di cui trattasi

 

Raccolto: …

 

Stato membro dichiarante: …

 

Gruppo di varietà: …


 

Stato membro di produzione

(idem dichiarante)

Stato membro di produzione

Nome:

Stato membro di produzione

Nome:

Stato membro di produzione

Nome:

1.

Quantitativo fornito (in tonnellate)

 

 

 

 

1.1.

Quantitativo totale di tabacco greggio corrispondente alla qualità minima e al tasso di umidità di cui all'allegato XXVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004

 

 

 

 

1.2.

Quantitativo di tabacco greggio corrispondente alla qualità minima e al tasso di umidità di cui all'allegato XXVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004, fornito da associazioni di produttori

 

 

 

 

2.

Quantitativo effettivo (in tonnellate) di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità

 

 

 

 

3.

Prezzo medio (EUR/kg), al netto di tasse e imposte, pagato dalle imprese di prima trasformazione (1)

 

 

 

 


(1)  Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1o gennaio dell'anno civile successivo al raccolto.


ALLEGATO III

Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto di cui trattasi

Evoluzione degli stock (in tonnellate) presso i primi trasformatori

 

Stato membro dichiarante: …

 

Data della dichiarazione: …


Gruppo di varietà

Raccolto di cui trattasi

Quantitativi immessi sul mercato comunitario nella campagna precedente (1)

Quantitativi immessi sul mercato dei paesi terzi nella campagna precedente (1)

Stato dello stock nell'ultimo giorno della campagna precedente (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  La campagna va dal 1o luglio dell'anno del raccolto al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 604/2004

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Allegati I, II e III

Allegati IB, II e III

Allegato IA

Allegato IV

Allegato V

Allegato IV


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