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Document 32005R2067
Commission Regulation (EC) No 2067/2005 of 16 December 2005 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal and use of animal by-products (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 331 del 17.12.2005, p. 12–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 516–521
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2067/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), l’articolo 6, paragrafo 2, lettera i), e l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa una serie di norme sulle modalità da seguire per eliminare e usare sottoprodotti di origine animale e la possibilità di ricorrere a modi diversi per eliminare e usare i sottoprodotti di origine animale, che dovranno essere approvati previa consultazione del competente comitato scientifico. |
(2) |
In base ai pareri espressi dal comitato scientifico direttivo e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione ha finora approvato, dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), cinque procedimenti come modalità alternative per eliminare o usare i sottoprodotti di origine animale. |
(3) |
In base a ulteriori informazioni presentate da richiedenti dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (3), l’EFSA ha espresso il 22 aprile 2004 un parere sulla combustione di sego in una caldaia e il 2 giugno 2004 sulla produzione di biodiesel considerandoli modi sicuri per eliminare materiali della categoria 1. |
(4) |
Secondo tale valutazione dell’EFSA, anche il biodiesel può essere considerato un modo sicuro di eliminare e usare il materiale di categoria 1. Il regolamento (CE) n. 92/2005 va dunque modificato per accogliere tale ulteriore valutazione. |
(5) |
L’EFSA ritiene inoltre che la combustione di sego in una caldaia possa essere considerata un modo sicuro per eliminare e usare sottoprodotti d’origine animale. In un’altra modifica apportata al regolamento esiste perciò un riflesso delle condizioni alle quali tale processo è considerato sicuro. Il grasso, trattato secondo i parametri del processo, deve poter essere spostato verso altri impianti di combustione per evitare problemi di stoccaggio con materiali di risulta dei medesimi. I prodotti destinati alla combustione e all’alimentazione umana e animale vanno tenuti rigorosamente separati. |
(6) |
Il progresso tecnologico ha permesso di sviluppare numerosi nuovi parametri di processo per le fasi finali della produzione di biodiesel e per la combustione di sego in una caldaia. Se in precedenza è stato applicato uno dei metodi di lavorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, le autorità competenti di Stati membri dovranno poter approvare tali parametri di processo modificati. |
(7) |
L’approvazione e l’applicazione di siffatti processi alternativi deve avvenire facendo salve altre norme comunitarie applicabili, come la legislazione ambientale. Si possono perciò sopprimere i requisiti dei sistemi di pulizia del gas nell’idrolisi alcalina e la produzione di biodiesel. |
(8) |
Per facilitarne l’uso come combustibile alternativo e data la sicurezza del suo processo di produzione, il biodiesel non va marcato in modo permanente. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue.
1) |
Nell’articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue: «1. Il processo d’idrolisi alcalina definito nell’allegato I e il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione definito nell’allegato III, di produzione di biodiesel definito nell’allegato IV e di combustione in una caldaia di grasso animale definito nell’allegato VI, sono approvati e possono essere autorizzati dall’autorità competente per trattare ed eliminare materiali della categoria 1. 2. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo per la fase del processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, punto 1, lettera b), paragrafo i), e per la fase del processo di combustione di grasso animale in una caldaia di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i), se essi danno una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali.» |
2) |
L’articolo 2 è sostituito da quanto segue: «Articolo 2 I processi di idrolisi alcalina, di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione, di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione, di produzione di biodiesel, di gassificazione Brookes e di combustione di grasso animale in una caldaia, definiti rispettivamente negli allegati da I a VI sono approvati e possono essere autorizzati dall’autorità competente per trattare e usare o eliminare materiali di categoria 2 o 3. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo per la fase del processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, punto 1, lettera b), paragrafo i), e per la fase del processo di combustione di grasso animale in una caldaia di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i), se essi danno una riduzione equivalente dei rischi per la salute umana e animale.» |
3) |
Nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione «allegati da I a V» è sostituita da «allegati da I a VI». |
4) |
L’articolo 4 è modificato come segue:
|
5) |
Gli allegati I, III e IV sono modificati in conformità all’allegato del presente regolamento e viene aggiunto l’allegato VI. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(3) GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.
ALLEGATO
Gli allegati al regolamento (CE) n. 92/2005 sono modificati come segue.
1) |
Nell’allegato I, viene cancellato il punto 3, lettera b). |
2) |
Nell’allegato III, il punto 2, lettera b), è sostituito da quanto segue:
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3) |
Nell’allegato IV, il punto 1 è modificato come segue:
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4) |
Viene aggiunto il seguente allegato VI: «ALLEGATO VI Processo di combustione di grasso animale in una caldaia
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