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Document 32005R2060
Commission Regulation (EC) No 2060/2005 of 16 December 2005 amending Regulation (EC) No 1065/2005 as regards the quantity covered by the standing invitation to tender for the export of barley held by the German intervention agency
Regolamento (CE) n. 2060/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco
Regolamento (CE) n. 2060/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco
GU L 331 del 17.12.2005, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2006
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2060/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 530 000 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco. |
(3) |
La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 102 272 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1065/2005. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 632 272 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti e la Svizzera.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1868/2005 (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 5).
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»