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Document 32005R2014

    Regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005 , relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune

    GU L 319M del 29.11.2008, p. 366–367 (MT)
    GU L 324 del 10.12.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1287

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2014/oj

    10.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 324/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 2005

    relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativo alle aliquote del dazio applicabili alle banane (1), in particolare l’articolo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1964/2005 fissa, con decorrenza dal 1o gennaio 2006, l’aliquota del dazio applicabile all’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 nella Comunità.

    (2)

    L’istituzione di un regime d’importazione basato sull’applicazione di un dazio doganale a un tasso adeguato e corredato di una preferenza tariffaria nell’ambito di un contingente tariffario per le importazioni originarie dei paesi ACP richiede un meccanismo di sorveglianza delle importazioni che consenta di conoscere con regolarità i quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità. Lo strumento idoneo a realizzare tale obiettivo è costituito dal rilascio di titoli d’importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti. È necessario adottare le modalità di applicazione di detto meccanismo per le importazioni effettuate al tasso del dazio della tariffa doganale comune.

    (3)

    Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2).

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   L’immissione in libera pratica di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo d’importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano richiesta, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

    2.   Il rilascio del titolo d’importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3), a garanzia dell’adempimento dell’impegno a importare durante il periodo di validità del titolo stesso. L’importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.

    Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro il termine suddetto o se è realizzata solo parzialmente.

    3.   Le richieste di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

    4.   I titoli sono rilasciati immediatamente, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    5.   Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

    Articolo 2

    Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione, entro il 10 del mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel mese precedente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).

    (3)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


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