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Document 32005R2003

    Regolamento (CE) n. 2003/2005 della Commissione, dell’ 8 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 447/2004 relativamente alla valutazione ex post del programma Sapard

    GU L 322 del 9.12.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2003/oj

    9.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2005 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 dicembre 2005

    recante modifica del regolamento (CE) n. 447/2004 relativamente alla valutazione ex post del programma Sapard

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

    visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, e l’articolo 33, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente all’adesione (1), la valutazione ex post del programma Sapard deve essere effettuata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

    (2)

    Occorre garantire che dette valutazioni possano continuare ad essere effettuate e finanziate dopo il 2006, cioè al di là del periodo di ammissibilità previsto nell’ambito del programma Sapard a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio (2).

    (3)

    Occorre pertanto modificare l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 447/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (3), affinché siano contemplate le valutazioni ex post del programma Sapard.

    (4)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 447/2004.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CE) n. 447/2004, all’articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le valutazioni ex post relative ai corrispondenti programmi Sapard previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione (4), nonché i pagamenti dei progetti per i quali gli stanziamenti previsti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono esauriti o insufficienti, possono essere integrati nella programmazione relativa allo sviluppo rurale per il periodo 2004-2006 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 36).

    (2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 64.

    (4)  GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51


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