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Document 32005R1972
Council Regulation (EC, Euratom) No 1972/2005 of 29 November 2005 adjusting, from 1 July 2005 , the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Communities
Regolamento (CE, Euratom) n. 1972/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005 , che adegua, a partire dal 1 o luglio 2005 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
Regolamento (CE, Euratom) n. 1972/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005 , che adegua, a partire dal 1 o luglio 2005 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
GU L 317 del 3.12.2005, p. 1–1
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 175M del 29.6.2006, p. 118–118
(MT)
In force
|
3.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/1 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1972/2005 DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2005
che adegua, a partire dal 1o luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2005 Eurostat ha presentato la relazione relativa alla valutazione attuariale 2005 del regime pensionistico la quale attualizza i parametri oggetto di tale allegato. Da questa valutazione emerge che l’aliquota di contributo necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3 % dello stipendio di base. |
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(2) |
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XII, l’adeguamento con effetto a decorrere dal 1o luglio 2005 non può tradursi in un contributo superiore al 10,25 %. |
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(3) |
Occorre pertanto procedere a un adeguamento dell’aliquota di contributo, necessario per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nei limiti del 10,25 % dello stipendio di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2005, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,25 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON