This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R1966
Commission Regulation (EC) No 1966/2005 of 1 December 2005 amending Regulation (EEC) No 2061/89 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1966/2005 della Commissione, del 1 o dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2061/89 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1966/2005 della Commissione, del 1 o dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2061/89 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 316 del 2.12.2005, pp. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 321M del 21.11.2006, pp. 307–308
(MT)
In force
|
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 2061/89 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventuali suddivisioni, e che sia stabilita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura riguardanti lo scambio di merci. |
|
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2061/89 della Commissione, del 7 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2), ha classificato il prodotto n. 5 di cui all’allegato come un integratore alimentare, senza tener conto delle sue specifiche proprietà terapeutiche e profilattiche per il trattamento delle carenze di vitamina C. Occorre pertanto modificare la classificazione del prodotto, che va considerato un farmaco. |
|
(4) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La classificazione del prodotto n. 5, di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2061/89, è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).
(2) GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 9).
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
|
3004 50 10 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3004 , 3004 50 e 3004 50 10 . Cfr. anche le note esplicative (generali) della nomenclatura combinata, capitolo 30. Ogni pastiglia contiene un quantitativo di vitamina C (500 mg) nettamente superiore alla dose giornaliera raccomandata (60 mg). Il prodotto risponde a tutte le condizioni della nota complementare 1 del capitolo 30 e va pertanto classificato come farmaco alla voce 3004 . |