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Document 32005R1951

    Regolamento (CE) n. 1951/2005 della Commissione, del 28 novembre 2005 , che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

    GU L 312 del 29.11.2005, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1951/oj

    29.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 312/45


    REGOLAMENTO (CE) N. 1951/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2005

    che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2005 della Commissione (4).

    (2)

    I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

    (2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

    (3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

    (4)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 43.


    ALLEGATO

    Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 29 novembre 2005

    (EUR)

    Codice NC

    Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

    Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

    1701 11 10 (1)

    26,90

    3,22

    1701 11 90 (1)

    26,90

    8,08

    1701 12 10 (1)

    26,90

    3,08

    1701 12 90 (1)

    26,90

    7,65

    1701 91 00 (2)

    25,67

    12,44

    1701 99 10 (2)

    25,67

    7,88

    1701 99 90 (2)

    25,67

    7,88

    1702 90 99 (3)

    0,26

    0,39


    (1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

    (2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

    (3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


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