This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R1949
Commission Regulation (EC) No 1949/2005 of 28 November 2005 amending Regulation (EC) No 1917/2000 with regard to specific movements and the exclusion of trade relating to repair transactions
Regolamento (CE) n. 1949/2005 della Commissione, del 28 novembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto concerne i movimenti particolari e l'esclusione degli scambi relativi alle operazioni di riparazione
Regolamento (CE) n. 1949/2005 della Commissione, del 28 novembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto concerne i movimenti particolari e l'esclusione degli scambi relativi alle operazioni di riparazione
GU L 312 del 29.11.2005, p. 10–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 322M del 2.12.2008, p. 127–134
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32010R0113
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1949/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto concerne i movimenti particolari e l'esclusione degli scambi relativi alle operazioni di riparazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (2), precisa i dati che devono essere raccolti ai fini delle statistiche del commercio estero ed elenca le merci e i movimenti che devono essere esclusi o che richiedono disposizioni particolari per ragioni metodologiche. |
(2) |
Si dovrebbero applicare definizioni e concetti comuni ai dati concernenti rispettivamente gli scambi di beni tra Stati membri e gli scambi di beni con paesi terzi, ogniqualvolta ciò risulti opportuno. Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (3), ha modificato il contesto di produzione delle statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri; di conseguenza, è necessario adeguare le disposizioni di applicazione relative alle statistiche sugli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi. |
(3) |
Sulla base di raccomandazioni internazionali e in virtù delle disposizioni vigenti in materia di statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri, i beni in riparazione devono essere esclusi dalle statistiche sugli scambi di beni. È pertanto necessario escludere i beni in riparazione dalle statistiche comunitarie sugli scambi di beni con paesi terzi. |
(4) |
Al fine di garantire la comparabilità delle informazioni relative agli scambi di determinate merci rispettivamente all'interno della Comunità e con paesi terzi, è necessario modificare le disposizioni applicabili a impianti industriali, navi e aeromobili, provviste di bordo e di stiva, invii scaglionati, impianti in alto mare, veicoli spaziali, elettricità, gas e prodotti del mare. |
(5) |
È opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito alle merci destinate ad uso temporaneo, in modo da armonizzare le modalità della loro esclusione dalle statistiche comunitarie sugli scambi di beni con paesi terzi. |
(6) |
È opportuno conformare il sistema di codifica che serve a descrivere la natura dell'atto alle disposizioni applicabili in relazione alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri. |
(7) |
È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1917/2000. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1917/2000 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero trasmesse alla Commissione le merci:
|
2) |
All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera m):
|
3) |
All'articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli Stati membri possono applicare una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica delle esportazioni di impianti industriali. 3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto alle esportazioni di impianti industriali il cui valore statistico globale sia, per ciascuno di essi, superiore a 3 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati; in tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati. Il valore statistico di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti e dei valori statistici delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma.» |
4) |
L'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 1. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un dato capitolo della nomenclatura combinata sono classificati nella sottovoce pertinente (componenti d'impianti industriali) del capitolo 98 della citata nomenclatura. 2. Qualora gli Stati membri non ammettano una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica dei componenti di impianti industriali nelle sottovoci di cui al capitolo 98, le merci sono classificate nelle sottovoci pertinenti previste negli altri capitoli della nomenclatura combinata.» |
5) |
L'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le seguenti regole, conformemente alla nomenclatura combinata:
|
6) |
L'articolo 19, paragrafo 3, è soppresso. |
7) |
L'articolo 20 è modificato come segue:
|
8) |
L'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 1. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano i seguenti atti:
Ai fini della lettera b), l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione se la nave o l'aeromobile sono nuovi. Ai fini della lettera c), con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di una nave o un aeromobile nuovi o realmente migliorati. 2. Le statistiche sugli atti di cui al paragrafo 1, trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), oppure dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera c).» |
9) |
L'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/1995, compreso l'accesso alle informazioni dei registri navali e aeronautici nazionali eventualmente necessarie ai fini dell'individuazione del trasferimento di proprietà di tali beni.» |
10) |
All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
L'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Ai fini del presente capitolo, per “invii scaglionati” si intendono le importazioni o le esportazioni, frazionate in più invii per esigenze commerciali o di trasporto, dei componenti di una merce completa, smontata o non montata.» |
12) |
L'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
Ai fini della lettera a), per le merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento dei motori, dei macchinari e di altre apparecchiature di tali impianti vengono utilizzati i seguenti codici semplificati:
Fatta salva la regolamentazione doganale, per quanto concerne i beni provenienti da o destinati a tali impianti, si intende per “paese partner” di cui alla lettera b) il paese di stabilimento della persona fisica o giuridica responsabile della gestione commerciale dell'impianto.» |
13) |
L'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 1. Sono trasmesse alla Commissione le statistiche del commercio con i paesi terzi riguardanti:
L'operazione di cui alla lettera b) è registrata come importazione nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario. L'operazione di cui alla lettera c) è registrata come esportazione dallo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito. Ai fini del presente paragrafo, con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di un veicolo spaziale nuovo o realmente migliorato. 2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
Ai fini della lettera b), il “paese partner” è determinato in base ai seguenti criteri:
3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), oppure dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).» |
14) |
Al titolo II, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i capitoli 9 e 10 seguenti: «CAPITOLO 9 Elettricità e gas Articolo 31 bis Oltre alle fonti di dati previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, le autorità nazionali possono disporre che le informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio dei flussi commerciali di elettricità e gas tra lo Stato membro dichiarante e i paesi terzi vengano fornite direttamente dagli operatori, proprietari o gestori della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità o del gas, stabiliti nel paese membro dichiarante. CAPITOLO 10 Prodotti del mare Articolo 31 ter 1. Ai fini del presente articolo, per “prodotti del mare” si intendono i prodotti della pesca, i minerali, i recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati da navi d'alto mare. 2. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano gli atti seguenti:
3. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 2, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
4. Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, compreso l'accesso alle informazioni relative alle dichiarazioni di navi registrate negli Stati membri sui prodotti del mare sbarcati in paesi terzi.» |
15) |
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.
(3) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1917/2000 sono sostituiti dai seguenti:
ALLEGATO I
Elenco delle merci di cui all'articolo 2 escluse dalle statistiche sugli scambi di beni con paesi terzi da trasmettere alla Commissione (Eurostat)
Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle seguenti merci:
a) |
gli strumenti di pagamento aventi corso legale e valori; |
b) |
l'oro detto monetario; |
c) |
i soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate; |
d) |
per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:
|
e) |
purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
|
f) |
i prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o dell'ambiente; |
g) |
le merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero); i prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati all'esterno, ma nell'immediata vicinanza del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda; |
h) |
purché lo scambio sia di natura temporanea, le merci importate o esportate ai fini della riparazione di mezzi di trasporto, di contenitori e di attrezzature accessorie da trasporto, ma che non sono sottoposte ad un regime di perfezionamento, nonché le parti sostituite in occasione di tali riparazioni; |
i) |
le merci esportate destinate alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico, nonché le merci importate che sono state trasportate dalle forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché le merci acquistate o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate straniere che vi stazionano; |
j) |
i beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, laddove siano concepiti su richiesta di un cliente particolare oppure laddove non siano oggetto di una transazione commerciale; i beni forniti a complemento di una precedente fornitura, ad esempio un aggiornamento, senza fatturazione a carico del destinatario del bene; |
k) |
i veicoli vettori di veicoli spaziali:
|
l) |
i beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere il bene in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura del bene; |
m) |
le merci destinate a uso temporaneo e dopo tale uso, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
|
ALLEGATO II
Elenco degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2
A |
B |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
(1) Questa voce comprende la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia gli atti tramite i quali:
— |
avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente, e |
— |
viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto). |
Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo se le operazioni non fanno oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, all'atto si applica il codice numerico 3).
(2) Compresi i pezzi di ricambio e altre sostituzioni a titolo oneroso.
(3) Compresa la locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i benefici della proprietà sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa giuridicamente proprietario dei beni.
(4) Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate alle voci da 3 a 9 della colonna A devono essere registrate con i codici corrispondenti.
(5) La lavorazione comprende operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, ristrutturazione, ecc.) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Ciò non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.
Le merci destinate alla lavorazione o dopo la lavorazione devono essere registrate come importazioni ed esportazioni.
Una riparazione non va tuttavia registrata sotto questa voce. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere il bene in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura del bene.
I beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione sono esclusi dalle statistiche del commercio estero [cfr. allegato I, lettera l)].
(6) Tra gli atti registrati in questa voce rientrano ad esempio gli atti senza trasferimento di proprietà, quali riparazioni, locazioni, mutui, leasing operativi e altri usi temporanei ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi (consegna o restituzione). Gli atti registrati con questo codice numerico non vanno trasmessi alla Commissione.
(7) Alla voce 8 della colonna A sono registrati gli atti per i quali non ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, bensì solo una fatturazione per l'insieme dei lavori. Altrimenti gli atti devono essere registrati alla voce 1.
(8) Nella colonna B possono essere raccolti i numeri di codice utilizzati a fini nazionali, purché alla Commissione vengano trasmessi unicamente i numeri di codice della colonna A.