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Document 32005R1845

Regolamento (CE) n. 1845/2005 della Commissione, dell’11 novembre 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ceco

GU L 296 del 12.11.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1845/oj

12.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1845/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2005

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ceco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d’intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

A causa delle difficili condizioni climatiche della penisola iberica, i prezzi del granturco sul mercato comunitario sono relativamente elevati, con conseguenti difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi per gli allevatori e l’industria dei mangimi.

(3)

La Repubblica ceca dispone di scorte d’intervento di granturco che è opportuno riassorbire.

(4)

È pertanto opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento ceco.

(5)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(6)

Nella comunicazione dell’organismo d’intervento ceco alla Commissione è inoltre importante mantenere l’anonimato degli offerenti.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo d’intervento ceco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 31 185 tonnellate di granturco da esso detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a)

le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

b)

il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d’intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

Articolo 3

In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/t.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 23 novembre 2005.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l’organismo d’intervento ceco al seguente indirizzo:

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel. (420) 871 667/403

Fax (420) 296 806 404.

Articolo 5

L’organismo d’intervento ceco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 31 185 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento ceco

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1845/2005]

1

2

3

4

Numero dell’offerente

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo di offerta

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).


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