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Document 32005R1785

Regolamento (CE) n. 1785/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

GU L 288 del 29.10.2005, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1785/oj

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1785/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi.

(2)

Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (3), per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o gennaio 2004.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/2004 (GU L 333 del 9.11.2004, pag. 3).


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