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Document 32005R1719

    Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005 , che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 286 del 28.10.2005, p. 1–885 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1549

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1719/oj

    28.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 286/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1719/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 27 ottobre 2005

    che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

    (2)

    Nell’interesse della semplificazione legislativa, è opportuno modernizzare la nomenclatura combinata e adattarne la struttura.

    (3)

    Occorre modificare la nomenclatura combinata in considerazione delle modifiche apportate ai requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche effettuate per adempiere agli impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, della necessità di adeguare o chiarificare i testi, come pure dell’esigenza di modificare, a fini di coerenza, la terminologia nelle lingue di alcuni nuovi Stati membri che hanno aderito nel 2004.

    (4)

    A norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, l’allegato I del suddetto regolamento deve essere sostituito, con effetto a partire dal 1o gennaio 2006, dalla versione completa della nomenclatura combinata e dei dazi autonomi e convenzionali, quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).


    ALLEGATO I

    NOMENCLATURA COMBINATA

    SOMMARIO

    PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    Titolo I — Regole generali

    A.

    Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

    B.

    Regole generali relative ai dazi

    C.

    Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

    Titolo II — Disposizioni speciali

    A.

    Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

    B.

    Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

    C.

    Prodotti farmaceutici

    D.

    Tassazione forfettaria

    E.

    Contenitori e imballaggi

    F.

    Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

    Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli

    Elenco delle unità supplementari

    PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

    Capitolo

    Sezione I

    Animali vivi e prodotti del regno animale

    1

    Animali vivi

    2

    Carni e frattaglie commestibili

    3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    5

    Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

    Sezione II

    Prodotti del regno vegetale

    6

    Piante vive e prodotti della floricoltura

    7

    Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

    8

    Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

    9

    Caffè, tè, mate e spezie

    10

    Cereali

    11

    Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

    12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    13

    Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

    14

    Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Sezione III

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

    15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale

    Sezione IV

    Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

    16

    Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

    18

    Cacao e sue preparazioni

    19

    Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

    20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

    21

    Preparazioni alimentari diverse

    22

    Bevande, liquidi alcolici ed aceti

    23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

    24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

    Sezione V

    Prodotti minerali

    25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

    26

    Minerali, scorie e ceneri

    27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

    Sezione VI

    Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

    28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

    29

    Prodotti chimici organici

    30

    Prodotti farmaceutici

    31

    Concimi

    32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

    33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

    34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

    35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

    36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

    38

    Prodotti vari delle industrie chimiche

    Sezione VII

    Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

    39

    Materie plastiche e lavori di tali materie

    40

    Gomma e lavori di gomma

    Sezione VIII

    Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

    41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

    42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

    Sezione IX

    Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    44

    Legno, carbone di legna e lavori di legno

    45

    Sughero e lavori di sughero

    46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Sezione X

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni

    47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

    48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

    49

    Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

    Sezione XI

    Materie tessili e loro manufatti

    50

    Seta

    51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

    52

    Cotone

    53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

    54

    Filamenti sintetici o artificiali

    55

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

    57

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

    58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

    59

    Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

    60

    Stoffe a maglia

    61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

    62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

    63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

    Sezione XII

    Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

    64

    Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

    65

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

    66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

    67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Sezione XIII

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

    68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

    69

    Prodotti ceramici

    70

    Vetro e lavori di vetro

    Sezione XIV

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

    71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

    Sezione XV

    Metalli comuni e loro lavori

    72

    Ghisa, ferro e acciaio

    73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio

    74

    Rame e lavori di rame

    75

    Nichel e lavori di nichel

    76

    Alluminio e lavori di alluminio

    77

    (Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)

    78

    Piombo e lavori di piombo

    79

    Zinco e lavori di zinco

    80

    Stagno e lavori di stagno

    81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

    82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

    83

    Lavori diversi di metalli comuni

    Sezione XVI

    Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

    84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

    85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

    Sezione XVII

    Materiale da trasporto

    86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

    87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

    88

    Navigazione aerea o spaziale

    89

    Navigazione marittima o fluviale

    Sezione XVIII

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

    90

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

    91

    Orologeria

    92

    Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

    Sezione XIX

    Armi, munizioni e loro parti ed accessori

    93

    Armi, munizioni e loro parti ed accessori

    Sezione XX

    Merci e prodotti diversi

    94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

    95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

    96

    Lavori diversi

    Sezione XXI

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    97

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    98

    Impianti industriali

    99

    (Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)

    PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

    Sezione I — Allegati agricoli

    Allegato 1

    Elementi agricoli (EA), dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dazi addizionali sulla farina (AD F/M)

    Allegato 2

    Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata

    Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio

    Allegato 3

    Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio

    Allegato 4

    Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI

    Allegato 5

    Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio

    Allegato 6

    Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio

    Sezione III — Contingenti

    Allegato 7

    Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire

    Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

    Allegato 8

    Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)

    Allegato 9

    Certificati

    PARTE PRIMA

    DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    TITOLO I

    REGOLE GENERALI

    A.   Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

    La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    2.

    a)

    Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

    b)

    Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

    3.

    Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

    a)

    La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

    b)

    I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

    c)

    Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    4.

    Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

    5.

    Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

    a)

    Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

    b)

    Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

    6.

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

    B.   Regole generali relative ai dazi

    1.

    I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

    I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1o gennaio 2006.

    Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

    2.

    Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

    3.

    Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

    4.

    Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

    5.

    La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.

    6.

    La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.

    7.

    Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

    1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

    1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

    Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

    C.   Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

    1.

    Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

    2.

    Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

    a)

    per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

    b)

    per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.

    3.

    Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2) (di seguito «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3).

    4.

    Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

    Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993).

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI SPECIALI

    A.   Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

    1.

    La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

    2.

    La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

    a)

    i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

    1)

    fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,

    2)

    galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

    ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

    Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

    b)

    i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    (1)

    (2)

    8901

    Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

    8901 10

    Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

    8901 10 10

    per la navigazione marittima

    8901 20

    Navi cisterna

    8901 20 10

    per la navigazione marittima

    8901 30

    Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20

    8901 30 10

    per la navigazione marittima

    8901 90

    altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

    8901 90 10

    per la navigazione marittima

    8902 00

    Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

     

    per la navigazione marittima

    8902 00 12

    di stazza lorda superiore a 250

    8902 00 18

    di stazza lorda inferiore o uguale a 250

    8903

    Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

     

    altri

    8903 91

    Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

    8903 91 10

    per la navigazione marittima

    8903 92

    Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

    8903 92 10

    per la navigazione marittima

    8904 00

    Rimorchiatori e spintori

    8904 00 10

    Rimorchiatori

     

    Spintori

    8904 00 91

    per la navigazione marittima

    8905

    Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

    8905 10

    Draghe

    8905 10 10

    per la navigazione marittima

    8905 90

    altri

    8905 90 10

    per la navigazione marittima

    8906

    Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

    8906 10 00

    Navi da guerra

     

    altre

    8906 90 10

    per la navigazione marittima

    3.

    Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

    B.   Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

    1.

    L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

    degli aeromobili civili;

    di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione o trasformazione;

    delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

    Detti prodotti sono ripresi nelle voci e sottovoci elencate nelle tabelle di cui al paragrafo 5.

    2.

    Per l’applicazione del paragrafo 1, primo e secondo trattino, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

    3.

    Per l’applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l’espressione «destinati ad aeromobili civili» comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

    4.

    L’esenzione dai dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    5.

    I prodotti che possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali sono ripresi alle seguenti voci e sottovoci:

    3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

    Per le sottovoci seguenti, l’esenzione dai dazi doganali dei prodotti destinati ad aeromobili civili è concessa soltanto per i prodotti elencati nella seconda colonna:

    Sottovoci

    Designazione delle merci

    3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

    Muniti di accessori

    4008 29

    Profilati, tagliati in forma

    4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

    Per condutture di gas o di liquidi

    3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

    Per usi tecnici

    4504 90, 4823 90

    Giunti

    6813 10, 6813 90

    A base di amianto o di altre sostanze minerali

    7007 21

    Parabrezza, non incorniciati

    7312 10, 7312 90

    Muniti di accessori o foggiati in articoli

    7322 90

    Generatori e distributori di aria calda (escluse le loro parti)

    7324 90

    Oggetti di igiene o da toletta (escluse le loro parti)

    7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

    Muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

    8108 90

    Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi

    8415 90

    Di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83

    8419 90

    Parti di scambiatori di calore

    8479 89

    Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; servomotori meccanici per invertitori di spinta; impianti igienici speciali; umidificatori e disumidificatori dell’aria; servomeccanismi non elettrici; avviatori non elettrici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; tergicristalli non elettrici; regolatori di eliche non elettrici

    8501 20, 8501 40

    Di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW

    8501 31

    Di potenza superiore a 735 W e generatori

    8501 33

    Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori

    8501 34 92, 8501 34 90

    Generatori

    8501 51

    Di potenza superiore a 735 W

    8501 53

    Di potenza inferiore o uguale a 150 kW

    8516 80

    Accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

    8522 90

    Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520 90

    8525 20

    Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

    8527 90

    Per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

    8529 90

    Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle voci 8526

    8543 89

    Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici

    8543 90

    Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati

    8803 90 90

    Compresi gli alianti

    9014 90

    Di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 o 9014 20

    9020 00

    Escluse le loro parti

    9029 10

    Contagiri elettrici o elettronici

    9029 90

    Di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri

    9031 90

    Della sottovoce 9031 80

    9109 19, 9109 90

    Aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm

    9401 10

    Diversi da quelli foderati in pelle

    9405 10, 9405 60

    Di metalli comuni o di materie plastiche

    9405 92, 9405 99

    Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60

    6)

    I prodotti di cui al punto 5 sono integrati nella Taric per sottovoci con la seguente nota di riferimento: «L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»

    C.   Prodotti farmaceutici

    1.

    L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

    1)

    prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;

    2)

    sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

    3)

    sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

    4)

    prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.

    2.

    Casi particolari:

    1)

    Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.

    2)

    Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.

    3)

    I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

    esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

    4)

    Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

    esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente

    oxprenoato sodico: non esente.

    D.   Tassazione forfettaria

    1.

    Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

    contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

    contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

    a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

    Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 €.

    Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (4).

    2.

    Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

    a)

    nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

    presentano carattere occasionale,

    contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,

    sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

    b)

    nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

    presentano carattere occasionale, e

    riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

    3.

    Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

    Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

    4.

    Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 € in moneta nazionale.

    5.

    Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

    E.   Contenitori e imballaggi

    Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

    1.

    Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono:

    a)

    soggetti allo stesso dazio doganale della merce:

    quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

    oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;

    b)

    ammessi in esenzione da dazio doganale:

    quando la merce è esente da dazio doganale,

    oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

    oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

    2.

    Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

    F.   Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

    1.

    In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

    merci inadatte all'alimentazione,

    semi,

    veli e tele da buratti, non confezionati,

    alcuni tipi di uva da tavola, fondute, tabacchi e nitrati.

    Tali merci sono inserite in sottovoci (5) che rinviano alla seguente nota: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari».

    2.

    Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

    3.

    Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

    granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (6),

    patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (7),

    semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (8).

    Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

    4.

    Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali.

    5.

    Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.

    ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

    Indica i nuovi numeri di codice

    Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso

    AD F/M

    Dazio addizionale farina

    AD S/Z

    Dazio addizionale zucchero

    b/f

    Bombola

    cm/s

    Centimetro(i) al secondo

    EA

    Elemento agricolo

    Euro

    DCI

    Denominazione comune internazionale

    DCIM

    Denominazione comune internazionale modificata

    ISO

    Organizzazione internazionale di standardizzazione

    Kbit

    1 024 bits

    kg/br

    Chilogrammo, peso lordo

    Kg/net

    Chilogrammo, peso netto

    kg/net eda

    Chilogrammo, peso netto sgocciolato

    kg/net mas

    Chilogrammi netti della sostanza secca

    MAX

    Massimo

    Mbit

    1 048 576 bits

    MIN

    Minimo

    ml/g

    Millilitro(i) per grammo

    mm/s

    Millimetro(i) al secondo

    RON

    Numero di ottano ricerca

    Nota:

    Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).

    ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

    c/k

    Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 10–4 kg)

    ce/el

    Numero di elementi

    ct/l

    Capacità di carico utile in tonnellate (9)

    g

    Grammo

    gi F/S

    Grammo isotopi fissili

    GT

    Stazza lorda

    kg C5H14ClNO

    Chilogrammo di cloruro di colina

    kg H2O2

    Chilogrammo di perossido di idrogeno

    kg K2O

    Chilogrammo di ossido di potassio

    kg KOH

    Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)

    kg met.am.

    Chilogrammo di metilammina

    kg N

    Chilogrammo di azoto

    kg NaOH

    Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)

    kg/net eda

    Chilogrammo, peso netto sgocciolato

    kg P2O5

    Chilogrammo di pentaossido di difosforo

    kg 90 % sdt

    Chilogrammo di materia secca al 90 %

    kg U

    Chilogrammo di uranio

    1 000 kWh

    Mille chilowattora

    l

    Litro

    1 000 l

    Mille litri

    l alc. 100 %

    Litro di alcole puro (100 %)

    m

    Metro

    m2

    Metro quadrato

    m3

    Metro cubo

    1 000 m3

    Mille metri cubi

    pa

    Numero delle paia

    p/st

    Numero dei pezzi

    100 p/st

    Cento pezzi

    1 000 p/st

    Mille pezzi

    TJ

    Terajoule (potere calorifero superiore)

    PARTE SECONDA

    TABELLA DEI DAZI

    SEZIONE I

    ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

    Note

    1.

    In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

    2.

    Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

    CAPITOLO 1

    ANIMALI VIVI

    Nota

    1.

    Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

    a)

    i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;

    b)

    le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

    c)

    gli animali della voce 9508.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0101

    Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

     

     

    0101 10

    riproduttori di razza pura

     

     

    0101 10 10

    Cavalli (10)

    esenzione

    p/st

    0101 10 90

    altri

    7,7

    p/st

    0101 90

    altri

     

     

     

    Cavalli

     

     

    0101 90 11

    destinati alla macellazione (11)

    esenzione

    p/st

    0101 90 19

    altri

    11,5

    p/st

    0101 90 30

    Asini

    7,7

    p/st

    0101 90 90

    Muli e bardotti

    10,9

    p/st

    0102

    Animali vivi della specie bovina

     

     

    0102 10

    riproduttori di razza pura (12)

     

     

    0102 10 10

    Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

    esenzione

    p/st

    0102 10 30

    Vacche

    esenzione

    p/st

    0102 10 90

    altri

    esenzione

    p/st

    0102 90

    altri

     

     

     

    delle specie domestiche

     

     

    0102 90 05

    di peso inferiore o uguale a 80 kg

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

     

     

    0102 90 21

    destinati alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 29

    altri

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

     

     

    0102 90 41

    destinati alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 49

    altri

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    di peso superiore a 300 kg

     

     

     

    Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

     

     

    0102 90 51

    destinate alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 59

    altre

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    Vacche

     

     

    0102 90 61

    destinate alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 69

    altre

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    altri

     

     

    0102 90 71

    destinati alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 79

    altri

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0102 90 90

    altri

    esenzione

    p/st

    0103

    Animali vivi della specie suina

     

     

    0103 10 00

    riproduttori di razza pura (14)

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    0103 91

    di peso inferiore a 50 kg

     

     

    0103 91 10

    delle specie domestiche

    41,2 €/100 kg/net

    p/st

    0103 91 90

    altri

    esenzione

    p/st

    0103 92

    di peso uguale o superiore a 50 kg

     

     

     

    delle specie domestiche

     

     

    0103 92 11

    Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

    35,1 €/100 kg/net

    p/st

    0103 92 19

    altri

    41,2 €/100 kg/net

    p/st

    0103 92 90

    altri

    esenzione

    p/st

    0104

    Animali vivi delle specie ovina o caprina

     

     

    0104 10

    della specie ovina

     

     

    0104 10 10

    riproduttori di razza pura (15)

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    0104 10 30

    Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0104 10 80

    altri

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0104 20

    della specie caprina

     

     

    0104 20 10

    riproduttori di razza pura (15)

    3,2

    p/st

    0104 20 90

    altri

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

     

     

     

    di peso inferiore o uguale a 185 g

     

     

    0105 11

    Galli e galline

     

     

     

    Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione

     

     

    0105 11 11

    Razze ovaiole

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 11 19

    altri

    52 €/1 000 p/st

    p/st

     

    altri

     

     

    0105 11 91

    Razze ovaiole

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 11 99

    altri

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 12 00

    Tacchine e tacchini

    152 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 19

    altri

     

     

    0105 19 20

    Oche

    152 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 19 90

    Anatre e faraone

    52 €/1 000 p/st

    p/st

     

    altri

     

     

    0105 92 00

    Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

    20,9 €/100 kg/net

    p/st

    0105 93 00

    Galli e galline di peso superiore a 2 000 g

    20,9 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99

    altri

     

     

    0105 99 10

    Anatre

    32,3 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 20

    Oche

    31,6 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 30

    Tacchini e tacchine

    23,8 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 50

    Faraone

    34,5 €/100 kg/net

    p/st

    0106

    Altri animali vivi

     

     

     

    Mammiferi

     

     

    0106 11 00

    Primati

    esenzione

    p/st

    0106 12 00

    Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

    esenzione

    p/st

    0106 19

    altri

     

     

    0106 19 10

    Conigli domestici

    3,8

    p/st

    0106 19 90

    altri

    esenzione

    0106 20 00

    Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    esenzione

    p/st

     

    Uccelli

     

     

    0106 31 00

    Uccelli rapaci

    esenzione

    p/st

    0106 32 00

    Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

    esenzione

    p/st

    0106 39

    altri

     

     

    0106 39 10

    Piccioni

    6,4

    p/st

    0106 39 90

    altri

    esenzione

    0106 90 00

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 2

    CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

    Nota

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

    b)

    le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

    c)

    i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

    Note complementari

    1.

    A.

    Sono considerati come:

    a)

    «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

    b)

    «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

    c)

    «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:

    dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

    oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

    I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

    d)

    «busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

    e)

    «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

    f)

    «sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

    g)

    «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

    h)

    1.

    «tagli di quarti anteriori detti «crop» e «chuck and blade»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

    2.

    «tagli di punta di petto detti «brisket»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

    B.

    I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, punti da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

    C.

    Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.

    2.

    A.

    Sono considerati come:

    a)

    «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

    b)

    «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

    Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

    c)

    «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

    La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

    La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

    d)

    «spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

    La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

    e)

    «lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

    La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

    f)

    «pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

    g)

    «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

    h)

    «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

    ij)

    «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

    k)

    «parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

    La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

    B.

    I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

    Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

    C.

    Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 20 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

    La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

    con un taglio diritto parallelo al cranio, o

    con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

    Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

    D.

    È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

    Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

    E.

    Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

    3.

    A.

    Sono considerati come:

    a)

    «carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

    b)

    «mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

    c)

    «busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

    d)

    «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

    e)

    «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

    f)

    «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

    g)

    «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

    h)

    «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

    B.

    Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

    4.

    Sono considerati come:

    a)

    «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

    I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79;

    b)

    «metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

    c)

    «quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

    d)

    «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    e)

    «petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;

    f)

    «cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    g)

    «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    h)

    «cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    ij)

    «parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

    5.

    L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:

    a)

    se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

    b)

    negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

    6.

    a)

    Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

    b)

    I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

    7.

    Si considerano come «salate o in salamoia», ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

     

     

    0201 10 00

    in carcasse o mezzene

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

    0201 20

    altri pezzi non disossati

     

     

    0201 20 20

    Quarti detti «compensati»

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

    0201 20 30

    Busti e quarti anteriori

    12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

    0201 20 50

    Selle e quarti posteriori

    12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

    0201 20 90

    altri

    12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

    0201 30 00

    disossate

    12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate

     

     

    0202 10 00

    in carcasse o mezzene

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

    0202 20

    altri pezzi non disossati

     

     

    0202 20 10

    Quarti detti «compensati»

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

    0202 20 30

    Busti e quarti anteriori

    12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

    0202 20 50

    Selle e quarti posteriori

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

    0202 20 90

    altri

    12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

    0202 30

    disossate

     

     

    0202 30 10

    Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

    0202 30 50

    Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (17)

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

    0202 30 90

    altre

    12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

     

     

     

    fresche o refrigerate

     

     

    0203 11

    in carcasse o mezzene

     

     

    0203 11 10

    di animali della specie suina domestica

    53,6 €/100 kg/net (16)

    0203 11 90

    altre

    esenzione

    0203 12

    Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

     

     

     

    di animali della specie suina domestica

     

     

    0203 12 11

    Prosciutti e loro pezzi

    77,8 €/100 kg/net (16)

    0203 12 19

    Spalle e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net (16)

    0203 12 90

    altri

    esenzione

    0203 19

    altre

     

     

     

    di animali della specie suina domestica

     

     

    0203 19 11

    Parti anteriori e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net (16)

    0203 19 13

    Lombate e loro pezzi

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 19 15

    Pancette (ventresche) e loro pezzi

    46,7 €/100 kg/net (16)

     

    altre

     

     

    0203 19 55

    disossate

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 19 59

    altre

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 19 90

    altre

    esenzione

     

    congelate

     

     

    0203 21

    in carcasse o mezzene

     

     

    0203 21 10

    di animali della specie suina domestica

    53,6 €/100 kg/net (16)

    0203 21 90

    altre

    esenzione

    0203 22

    Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

     

     

     

    di animali della specie suina domestica

     

     

    0203 22 11

    Prosciutti e loro pezzi

    77,8 €/100 kg/net (16)

    0203 22 19

    Spalle e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net (16)

    0203 22 90

    altri

    esenzione

    0203 29

    altre

     

     

     

    di animali della specie suina domestica

     

     

    0203 29 11

    Parti anteriori e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net (16)

    0203 29 13

    Lombate e loro pezzi

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 29 15

    Pancette (ventresche) e loro pezzi

    46,7 €/100 kg/net (16)

     

    altre

     

     

    0203 29 55

    disossate

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 29 59

    altre

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 29 90

    altre

    esenzione

    0204

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

     

     

    0204 10 00

    Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

     

    altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

     

     

    0204 21 00

    in carcasse o mezzene

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

    0204 22

    in altri pezzi non disossati

     

     

    0204 22 10

    Busto o mezzo busto

    12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

    0204 22 30

    Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

    0204 22 50

    Coscia o mezza coscia

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

    0204 22 90

    altri

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

    0204 23 00

    disossate

    12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

    0204 30 00

    Carcasse e mezzene di agnello, congelate

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

     

    altre carni di animali della specie ovina, congelate

     

     

    0204 41 00

    in carcasse o mezzene

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

    0204 42

    in altri pezzi, non disossate

     

     

    0204 42 10

    Busto o mezzo busto

    12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

    0204 42 30

    Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

    0204 42 50

    Coscia o mezza coscia

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

    0204 42 90

    altre

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

    0204 43

    disossate

     

     

    0204 43 10

    di agnello

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

    0204 43 90

    altre

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

    0204 50

    Carni di animali della specie caprina

     

     

     

    fresche o refrigerate

     

     

    0204 50 11

    Carcasse o mezzene

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

    0204 50 13

    Busto o mezzo busto

    12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

    0204 50 15

    Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

    0204 50 19

    Coscia o mezza coscia

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

     

    altre

     

     

    0204 50 31

    Pezzi non disossati

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

    0204 50 39

    Pezzi disossati

    12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

     

    congelate

     

     

    0204 50 51

    Carcasse o mezzene

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

    0204 50 53

    Busto o mezzo busto

    12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

    0204 50 55

    Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

    0204 50 59

    Coscia o mezza coscia

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

     

    altre

     

     

    0204 50 71

    Pezzi non disossati

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

    0204 50 79

    Pezzi disossati

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

    0205 00

    Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

     

     

    0205 00 20

    fresche o refrigerate

    5,1

    0205 00 80

    congelate

    5,1

    0206

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

     

     

    0206 10

    della specie bovina, fresche o refrigerate

     

     

    0206 10 10

    destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (18)

    esenzione

     

    altre

     

     

    0206 10 91

    Fegati

    esenzione

    0206 10 95

    Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

    0206 10 99

    altre

    esenzione

     

    della specie bovina, congelate

     

     

    0206 21 00

    Lingue

    esenzione

    0206 22 00

    Fegati

    esenzione

    0206 29

    altre

     

     

    0206 29 10

    destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (18)

    esenzione

     

    altre

     

     

    0206 29 91

    Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

    0206 29 99

    altre

    esenzione

    0206 30 00

    della specie suina, fresche o refrigerate

    esenzione

     

    della specie suina, congelate

     

     

    0206 41 00

    Fegati

    esenzione

    0206 49

    altre

     

     

    0206 49 20

    della specie suina domestica

    esenzione

    0206 49 80

    altre

    esenzione

    0206 80

    altre, fresche o refrigerate

     

     

    0206 80 10

    destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (18)

    esenzione

     

    altre

     

     

    0206 80 91

    delle specie equina, asinina o mulesca

    6,4

    0206 80 99

    delle specie ovina o caprina

    esenzione

    0206 90

    altre, congelate

     

     

    0206 90 10

    destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (18)

    esenzione

     

    altri

     

     

    0206 90 91

    delle specie equina, asinina o mulesca

    6,4

    0206 90 99

    delle specie ovina o caprina

    esenzione

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

     

     

     

    di galli e di galline

     

     

    0207 11

    interi, freschi o refrigerati

     

     

    0207 11 10

    presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

    26,2 €/100 kg/net (16)

    0207 11 30

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»

    29,9 €/100 kg/net (16)

    0207 11 90

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    32,5 €/100 kg/net (16)

    0207 12

    interi, congelati

     

     

    0207 12 10

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

    29,9 €/100 kg/net (16)

    0207 12 90

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    32,5 €/100 kg/net (16)

    0207 13

    Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

     

     

     

    Pezzi

     

     

    0207 13 10

    disossati

    102,4 €/100 kg/net (16)

     

    non disossati

     

     

    0207 13 20

    Metà o quarti

    35,8 €/100 kg/net (16)

    0207 13 30

    Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net (16)

    0207 13 40

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net (16)

    0207 13 50

    Petti e loro pezzi

    60,2 €/100 kg/net (16)

    0207 13 60

    Cosce e loro pezzi

    46,3 €/100 kg/net (16)

    0207 13 70

    altri

    100,8 €/100 kg/net (16)

     

    Frattaglie

     

     

    0207 13 91

    Fegati

    6,4

    0207 13 99

    altri

    18,7 €/100 kg/net

    0207 14

    Pezzi e frattaglie, congelati

     

     

     

    Pezzi

     

     

    0207 14 10

    disossati

    102,4 €/100 kg/net (16)

     

    non disossati

     

     

    0207 14 20

    Metà o quarti

    35,8 €/100 kg/net (16)

    0207 14 30

    Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net (16)

    0207 14 40

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net (16)

    0207 14 50

    Petti e loro pezzi

    60,2 €/100 kg/net (16)

    0207 14 60

    Cosce e loro pezzi

    46,3 €/100 kg/net (16)

    0207 14 70

    altri

    100,8 €/100 kg/net (16)

     

    Frattaglie

     

     

    0207 14 91

    Fegati

    6,4

    0207 14 99

    altri

    18,7 €/100 kg/net

     

    di tacchine e di tacchini

     

     

    0207 24

    interi, freschi o refrigerati

     

     

    0207 24 10

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

    34 €/100 kg/net (16)

    0207 24 90

    presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

    37,3 €/100 kg/net (16)

    0207 25

    interi, congelati

     

     

    0207 25 10

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

    34 €/100 kg/net (16)

    0207 25 90

    presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

    37,3 €/100 kg/net (16)

    0207 26

    Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

     

     

     

    Pezzi

     

     

    0207 26 10

    disossati

    85,1 €/100 kg/net (16)

     

    non disossati

     

     

    0207 26 20

    Metà o quarti

    41 €/100 kg/net (16)

    0207 26 30

    Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net (16)

    0207 26 40

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net (16)

    0207 26 50

    Petti e loro pezzi

    67,9 €/100 kg/net (16)

     

    Cosce e loro pezzi

     

     

    0207 26 60

    Fusi (coscette) e loro pezzi

    25,5 €/100 kg/net (16)

    0207 26 70

    altri

    46 €/100 kg/net (16)

    0207 26 80

    altri

    83 €/100 kg/net (16)

     

    Frattaglie

     

     

    0207 26 91

    Fegati

    6,4

    0207 26 99

    altri

    18,7 €/100 kg/net

    0207 27

    Pezzi e frattaglie, congelati

     

     

     

    Pezzi

     

     

    0207 27 10

    disossati

    85,1 €/100 kg/net (16)

     

    non disossati

     

     

    0207 27 20

    Metà o quarti

    41 €/100 kg/net (16)

    0207 27 30

    Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net (16)

    0207 27 40

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net (16)

    0207 27 50

    Petti e loro pezzi

    67,9 €/100 kg/net (16)

     

    Cosce e loro pezzi

     

     

    0207 27 60

    Fusi (coscette) e loro pezzi

    25,5 €/100 kg/net (16)

    0207 27 70

    altri

    46 €/100 kg/net (16)

    0207 27 80

    altri

    83 €/100 kg/net (16)

     

    Frattaglie

     

     

    0207 27 91

    Fegati

    6,4

    0207 27 99

    altri

    18,7 €/100 kg/net

     

    di anatre, di oche o di faraone

     

     

    0207 32

    interi, freschi o refrigerati

     

     

     

    di anatre

     

     

    0207 32 11

    presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»

    38 €/100 kg/net

    0207 32 15

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

    46,2 €/100 kg/net

    0207 32 19

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

    51,3 €/100 kg/net

     

    di oche

     

     

    0207 32 51

    presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

    45,1 €/100 kg/net

    0207 32 59

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

    48,1 €/100 kg/net

    0207 32 90

    di faraone

    49,3 €/100 kg/net

    0207 33

    interi, congelati

     

     

     

    di anatre

     

     

    0207 33 11

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

    46,2 €/100 kg/net

    0207 33 19

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

    51,3 €/100 kg/net

     

    di oche

     

     

    0207 33 51

    presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

    45,1 €/100 kg/net

    0207 33 59

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

    48,1 €/100 kg/net

    0207 33 90

    di faraone

    49,3 €/100 kg/net

    0207 34

    Fegati grassi, freschi o refrigerati

     

     

    0207 34 10

    di oche

    esenzione

    0207 34 90

    di anatre

    esenzione

    0207 35

    altri, freschi o refrigerati

     

     

     

    Pezzi

     

     

     

    disossati

     

     

    0207 35 11

    di oche

    110,5 €/100 kg/net

    0207 35 15

    di anatre o di faraone

    128,3 €/100 kg/net

     

    non disossati

     

     

     

    Metà o quarti

     

     

    0207 35 21

    di anatre

    56,4 €/100 kg/net

    0207 35 23

    di oche

    52,9 €/100 kg/net

    0207 35 25

    di faraone

    54,2 €/100 kg/net

    0207 35 31

    Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net

    0207 35 41

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net

     

    Petti e loro pezzi

     

     

    0207 35 51

    di oche

    86,5 €/100 kg/net

    0207 35 53

    di anatre o di faraone

    115,5 €/100 kg/net

     

    Cosce e loro pezzi

     

     

    0207 35 61

    di oche

    69,7 €/100 kg/net

    0207 35 63

    di anatre o di faraone

    46,3 €/100 kg/net

    0207 35 71

    Parti dette «paltò di oca o di anatra»

    66 €/100 kg/net

    0207 35 79

    altri

    123,2 €/100 kg/net

     

    Frattaglie

     

     

    0207 35 91

    Fegati, diversi dai fegati grassi

    6,4

    0207 35 99

    altri

    18,7 €/100 kg/net

    0207 36

    altri, congelati

     

     

     

    Pezzi

     

     

     

    disossati

     

     

    0207 36 11

    di oche

    110,5 €/100 kg/net

    0207 36 15

    di anatre o di faraone

    128,3 €/100 kg/net

     

    non disossati

     

     

     

    Metà o quarti

     

     

    0207 36 21

    di anatre

    56,4 €/100 kg/net

    0207 36 23

    di oche

    52,9 €/100 kg/net

    0207 36 25

    di faraone

    54,2 €/100 kg/net

    0207 36 31

    Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net

    0207 36 41

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net

     

    Petti e loro pezzi

     

     

    0207 36 51

    di oche

    86,5 €/100 kg/net

    0207 36 53

    di anatre o di faraone

    115,5 €/100 kg/net

     

    Cosce e loro pezzi

     

     

    0207 36 61

    di oche

    69,7 €/100 kg/net

    0207 36 63

    di anatre o di faraone

    46,3 €/100 kg/net

    0207 36 71

    Parti dette «paltò di oca o di anatra»

    66 €/100 kg/net

    0207 36 79

    altri

    123,2 €/100 kg/net

     

    Frattaglie

     

     

     

    Fegati

     

     

    0207 36 81

    Fegati grassi di oche

    esenzione

    0207 36 85

    Fegati grassi di anatre

    esenzione

    0207 36 89

    altri

    6,4

    0207 36 90

    altri

    18,7 €/100 kg/net

    0208

    Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

     

     

    0208 10

    di conigli o di lepri

     

     

     

    di conigli domestici

     

     

    0208 10 11

    fresche o refrigerate

    6,4

    0208 10 19

    congelate

    6,4

    0208 10 90

    altre

    esenzione

    0208 20 00

    Cosce di rane

    6,4

    0208 30 00

    di primati

    9

    0208 40

    di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

     

     

    0208 40 10

    Carne di balena

    6,4

    0208 40 90

    altre

    9

    0208 50 00

    di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    9

    0208 90

    altre

     

     

    0208 90 10

    di piccioni domestici

    6,4

     

    di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri

     

     

    0208 90 20

    di quaglie

    esenzione

    0208 90 40

    altre

    esenzione

    0208 90 55

    Carni di foca

    6,4

    0208 90 60

    di renne

    9

    0208 90 95

    altre

    9

    0209 00

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

     

     

     

    Lardo

     

     

    0209 00 11

    fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

    21,4 €/100 kg/net

    0209 00 19

    secco o affumicato

    23,6 €/100 kg/net

    0209 00 30

    Grasso di maiale

    12,9 €/100 kg/net

    0209 00 90

    Grasso di volatili

    41,5 €/100 kg/net

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

     

     

     

    Carni della specie suina

     

     

    0210 11

    Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

     

     

     

    della specie suina domestica

     

     

     

    salati o in salamoia

     

     

    0210 11 11

    Prosciutti e loro pezzi

    77,8 €/100 kg/net

    0210 11 19

    Spalle e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net

     

    secchi o affumicati

     

     

    0210 11 31

    Prosciutti e loro pezzi

    151,2 €/100 kg/net

    0210 11 39

    Spalle e loro pezzi

    119 €/100 kg/net

    0210 11 90

    altre

    15,4

    0210 12

    Pancette (ventresche) e loro pezzi

     

     

     

    della specie suina domestica

     

     

    0210 12 11

    salate o in salamoia

    46,7 €/100 kg/net

    0210 12 19

    secche o affumicate

    77,8 €/100 kg/net

    0210 12 90

    altre

    15,4

    0210 19

    altre

     

     

     

    della specie suina domestica

     

     

     

    salate o in salamoia

     

     

    0210 19 10

    Mezzene bacon o 3/4 anteriori

    68,7 €/100 kg/net

    0210 19 20

    3/4 posteriori o parti centrali

    75,1 €/100 kg/net

    0210 19 30

    Parti anteriori e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net

    0210 19 40

    Lombate e loro pezzi

    86,9 €/100 kg/net

    0210 19 50

    altre

    86,9 €/100 kg/net

     

    secche o affumicate

     

     

    0210 19 60

    Parti anteriori e loro pezzi

    119 €/100 kg/net

    0210 19 70

    Lombate e loro pezzi

    149,6 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    0210 19 81

    disossate

    151,2 €/100 kg/net

    0210 19 89

    altre

    151,2 €/100 kg/net

    0210 19 90

    altre

    15,4

    0210 20

    Carni della specie bovina

     

     

    0210 20 10

    non disossate

    15,4 + 265,2 €/100 kg/net

    0210 20 90

    disossate

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

     

    altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie

     

     

    0210 91 00

    di primati

    15,4

    0210 92 00

    di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

    15,4

    0210 93 00

    di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    15,4

    0210 99

    altre

     

     

     

    Carni

     

     

    0210 99 10

    di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

    6,4

     

    delle specie ovina e caprina

     

     

    0210 99 21

    non disossate

    222,7 €/100 kg/net

    0210 99 29

    disossate

    311,8 €/100 kg/net

    0210 99 31

    di renne

    15,4

    0210 99 39

    altre

    15,4

     

    Frattaglie

     

     

     

    della specie suina domestica

     

     

    0210 99 41

    Fegati

    64,9 €/100 kg/net

    0210 99 49

    altre

    47,2 €/100 kg/net

     

    della specie bovina

     

     

    0210 99 51

    Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

    0210 99 59

    altre

    12,8

    0210 99 60

    delle specie ovina e caprina

    15,4

     

    altre

     

     

     

    Fegati di volatili

     

     

    0210 99 71

    Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

    esenzione

    0210 99 79

    altri

    6,4

    0210 99 80

    altre

    15,4

    0210 99 90

    Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

    CAPITOLO 3

    PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i mammiferi della voce 0106;

    b)

    le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

    c)

    i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

    d)

    il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

    2.

    In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0301

    Pesci vivi

     

     

    0301 10

    Pesci ornamentali

     

     

    0301 10 10

    di acqua dolce

    esenzione

    0301 10 90

    di mare

    7,5

     

    altri pesci vivi

     

     

    0301 91

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0301 91 10

    delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    8

    0301 91 90

    altri

    12

    0301 92 00

    Anguille (Anguilla spp.)

    esenzione

    0301 93 00

    Carpe

    8

    0301 99

    altri

     

     

     

    di acqua dolce

     

     

    0301 99 11

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

    0301 99 19

    altri

    8

    0301 99 90

    di mare

    16

    0302

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

     

     

     

    Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 11

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0302 11 10

    delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    8

    0302 11 20

    della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

    12

    0302 11 80

    altri

    12

    0302 12 00

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

    0302 19 00

    altri

    8

     

    Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 21

    Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

     

     

    0302 21 10

    Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    8

    0302 21 30

    Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    8

    0302 21 90

    Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    15

    0302 22 00

    Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    7,5

    0302 23 00

    Sogliole (Solea spp.)

    15

    0302 29

    altri

     

     

    0302 29 10

    Rombi gialli (Lepidorhombus ssp.)

    15

    0302 29 90

    altri

    15

     

    Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 31

    Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

     

     

    0302 31 10

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 31 90

    altri

    22 (21)

    0302 32

    Tonni albacora (Thunnus albacares)

     

     

    0302 32 10

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 32 90

    altri

    22 (21)

    0302 33

    Tonnetti striati

     

     

    0302 33 10

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 33 90

    altri

    22 (21)

    0302 34

    Tonni obesi (Thunnus obesus)

     

     

    0302 34 10

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 34 90

    altri

    22 (21)

    0302 35

    Tonni rossi (Thunnus thynnus)

     

     

    0302 35 10

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 35 90

    altri

    22 (21)

    0302 36

    Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

     

     

    0302 36 10

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 36 90

    altri

    22 (21)

    0302 39

    altri

     

     

    0302 39 10

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 39 90

    altri

    22 (21)

    0302 40 00

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     (22)

    0302 50

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 50 10

    della specie Gadus morhua

    12

    0302 50 90

    altri

    12

     

    altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 61

    Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

     

     

    0302 61 10

    Sardine della specie Sardina pilchardus

    23

    0302 61 30

    Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

    15

    0302 61 80

    Spratti (Sprattus sprattus)

     (23)

    0302 62 00

    Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0302 63 00

    Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    7,5

    0302 64 00

    Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     (24)

    0302 65

    Squali

     

     

    0302 65 20

    Spinaroli (Squalus acanthias)

    6

    0302 65 50

    Gattucci (Scyliorhinus spp.)

    6

    0302 65 90

    altri

    8

    0302 66 00

    Anguille (Anguilla spp.)

    esenzione

    0302 69

    altri

     

     

     

    di acqua dolce

     

     

    0302 69 11

    Carpe

    8

    0302 69 19

    altri

    8

     

    di mare

     

     

     

    Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33

     

     

    0302 69 21

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 69 25

    altri

    22 (21)

     

    Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

     

     

    0302 69 31

    della specie Sebastes marinus

    7,5

    0302 69 33

    altri

    7,5

    0302 69 35

    Pesci della specie Boreogadus saida

    12

    0302 69 41

    Merlani (Merlangius merlangus)

    7,5

    0302 69 45

    Molve (Molva spp.)

    7,5

    0302 69 51

    Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    7,5

    0302 69 55

    Acciughe (Engraulis spp.)

    15

    0302 69 61

    Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

    15

     

    Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    Naselli del genere Merluccius

     

     

    0302 69 66

    Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

    15

    0302 69 67

    Naselli della specie Merluccius australis

    15

    0302 69 68

    altri

    15 (21)

    0302 69 69

    Naselli del genere Urophycis

    15

    0302 69 75

    Pesci castagna (Brama spp.)

    15

    0302 69 81

    Rane pescatrici (Lophius spp.)

    15

    0302 69 85

    Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    7,5

    0302 69 86

    Melù australe (Micromesistius australis)

    7,5

    0302 69 87

    Pesci spada (Xiphias gladius)

    15

    0302 69 88

    Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    15

    0302 69 91

    Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    15

    0302 69 92

    Abadeci (Genypterus blacodes)

    7,5

    0302 69 94

    Spigole (Dicentrarchus labrax)

    15

    0302 69 95

    Orate (Sparus aurata)

    15

    0302 69 99

    altri

    15

    0302 70 00

    Fegati, uova e lattimi

    10

    0303

    Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

     

     

     

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 11 00

    Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

    2

    0303 19 00

    altri

    2

     

    altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 21

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0303 21 10

    delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    9

    0303 21 20

    della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

    12

    0303 21 80

    altri

    12

    0303 22 00

    Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

    0303 29 00

    altri

    9 (21)

     

    Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 31

    Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

     

     

    0303 31 10

    Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    7,5

    0303 31 30

    Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    7,5

    0303 31 90

    Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    15

    0303 32 00

    Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    15

    0303 33 00

    Sogliole (Solea spp.)

    7,5

    0303 39

    altri

     

     

    0303 39 10

    Passere artiche (Platichthys flesus)

    7,5

    0303 39 30

    Pesci del genere Rhombosolea

    7,5

    0303 39 70

    altri

    15

     

    Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 41

    Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

     

     

     

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

     

     

    0303 41 11

    interi

    22 (20)  (21)

    0303 41 13

    senza visceri né branchie

    22 (20)  (21)

    0303 41 19

    altri (ad esempio decapitati)

    22 (20)  (21)

    0303 41 90

    altri

    22 (21)

    0303 42

    Tonni albacora (Thunnus albacares)

     

     

     

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

     

     

     

    interi

     

     

    0303 42 12

    di peso superiore a 10 kg per pezzo

    20 (20)  (21)

    0303 42 18

    altri

    20 (20)  (21)

     

    senza visceri né branchie

     

     

    0303 42 32

    di peso superiore a 10 kg per pezzo

    22 (20)  (21)

    0303 42 38

    altri

    22 (20)  (21)

     

    altri (ad esempio decapitati)

     

     

    0303 42 52

    di peso superiore a 10 kg per pezzo

    22 (20)  (21)

    0303 42 58

    altri

    22 (20)  (21)

    0303 42 90

    altri

    22 (21)

    0303 43

    Tonnetti striati

     

     

     

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

     

     

    0303 43 11

    interi

    22 (20)  (21)

    0303 43 13

    senza visceri né branchie

    22 (20)  (21)

    0303 43 19

    altri (ad esempio decapitati)

    22 (20)  (21)

    0303 43 90

    altri

    22 (21)

    0303 44

    Tonni obesi (Thunnus obesus)

     

     

     

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

     

     

    0303 44 11

    interi

    22 (20)  (21)

    0303 44 13

    senza visceri né branchie

    22 (20)  (21)

    0303 44 19

    altri (ad esempio decapitati)

    22 (20)  (21)

    0303 44 90

    altri

    22 (21)

    0303 45

    Tonni rossi (Thunnus thynnus)

     

     

     

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

     

     

    0303 45 11

    interi

    22 (20)  (21)

    0303 45 13

    senza visceri né branchie

    22 (20)  (21)

    0303 45 19

    altri (ad esempio decapitati)

    22 (20)  (21)

    0303 45 90

    altri

    22 (21)

    0303 46

    Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

     

     

     

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

     

     

    0303 46 11

    interi

    22 (20)  (21)

    0303 46 13

    senza visceri né branchie

    22 (20)  (21)

    0303 46 19

    altri (ad esempio decapitati)

    22 (20)  (21)

    0303 46 90

    altri

    22 (21)

    0303 49

    altri

     

     

     

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

     

     

    0303 49 31

    interi

    22 (20)  (21)

    0303 49 33

    senza visceri né branchie

    22 (20)  (21)

    0303 49 39

    altri (ad esempio decapitati)

    22 (20)  (21)

    0303 49 80

    altri

    22 (21)

    0303 50 00

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     (22)

    0303 60

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 60 11

    della specie Gadus morhua

    12

    0303 60 19

    della specie Gadus ogac

    12

    0303 60 90

    della specie Gadus macrocephalus

    12

     

    altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 71

    Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

     

     

    0303 71 10

    Sardine della specie Sardina pilchardus

    23

    0303 71 30

    Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

    15

    0303 71 80

    Spratti (Sprattus sprattus)

     (23)

    0303 72 00

    Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0303 73 00

    Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    7,5

    0303 74

    Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     

     

    0303 74 30

    delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

     (24)

    0303 74 90

    della specie Scomber australasicus

    15

    0303 75

    Squali

     

     

    0303 75 20

    Spinaroli (Squalus acanthias)

    6

    0303 75 50

    Gattucci (Scyliorhinus spp.)

    6

    0303 75 90

    altri

    8

    0303 76 00

    Anguille (Anguilla spp.)

    esenzione

    0303 77 00

    Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

    15

    0303 78

    Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    Naselli del genere Merluccius

     

     

    0303 78 11

    Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

    15

    0303 78 12

    Naselli della specie Merluccius hubbsi

    15

    0303 78 13

    Naselli della specie Merluccius australis

    15

    0303 78 19

    altri

    15 (21)

    0303 78 90

    Naselli del genere Urophycis

    15

    0303 79

    altri

     

     

     

    di acqua dolce

     

     

    0303 79 11

    Carpe

    8

    0303 79 19

    altri

    8

     

    di mare

     

     

     

    Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43

     

     

     

    destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

     

     

    0303 79 21

    interi

    22 (20)  (21)

    0303 79 23

    senza visceri né branchie

    22 (20)  (21)

    0303 79 29

    altri (ad esempio decapitati)

    22 (20)  (21)

    0303 79 31

    altri

    22 (21)

     

    Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

     

     

    0303 79 35

    della specie Sebastes marinus

    7,5

    0303 79 37

    altri

    7,5

    0303 79 41

    Pesci della specie Boreogadus saida

    12

    0303 79 45

    Merlani (Merlangius merlangus)

    7,5

    0303 79 51

    Molve (Molva spp.)

    7,5

    0303 79 55

    Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    15

    0303 79 58

    Pesci della specie Orcynopsis unicolor

     (25)

    0303 79 65

    Acciughe (Engraulis spp.)

    15

    0303 79 71

    Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

    15

    0303 79 75

    Pesci castagna (Brama spp.)

    15

    0303 79 81

    Rane pescatrici (Lophius spp.)

    15

    0303 79 83

    Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    7,5

    0303 79 85

    Melù australe (Micromesistius australis)

    7,5

    0303 79 87

    Pesci spada (Xiphias gladius)

    7,5

    0303 79 88

    Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    15

    0303 79 91

    Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    15

    0303 79 92

    Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

    7,5

    0303 79 93

    Abadeci (Genypterus blacodes)

    7,5

    0303 79 94

    Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae

    7,5

    0303 79 98

    altri

    15

    0303 80

    Fegati, uova e lattimi

     

     

    0303 80 10

    Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (19)

    esenzione

    0303 80 90

    altri

    10

    0304

    Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

     

     

    0304 10

    freschi o refrigerati

     

     

     

    Filetti

     

     

     

    di pesci di acqua dolce

     

     

    0304 10 13

    di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

     

    di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

     

     

    0304 10 15

    della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

    12

    0304 10 17

    altri

    12

    0304 10 19

    di altri pesci di acqua dolce

    9

     

    altri

     

     

    0304 10 31

    di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

    18

    0304 10 33

    di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    18

    0304 10 35

    di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

    18

    0304 10 38

    altri

    18

     

    altra carne di pesci (anche tritata)

     

     

    0304 10 91

    di pesci di acqua dolce

    8

     

    altri

     

     

    0304 10 97

    Lati di aringhe

     (22)

    0304 10 98

    altri

    15 (21)

    0304 20

    Filetti congelati

     

     

     

    di pesci di acqua dolce

     

     

    0304 20 13

    di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

     

    di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

     

     

    0304 20 15

    della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

    12

    0304 20 17

    altri

    12

    0304 20 19

    di altri pesci di acqua dolce

    9

     

    altri

     

     

     

    di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

     

     

    0304 20 21

    della specie Gadus macrocephalus

    7,5

    0304 20 29

    altri

    7,5

    0304 20 31

    di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    7,5

    0304 20 33

    di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

     

    di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

     

     

    0304 20 35

    della specie Sebastes marinus

    7,5

    0304 20 37

    altri

    7,5

    0304 20 41

    di merlani (Merlangius merlangus)

    7,5

    0304 20 43

    di molve (Molva spp.)

    7,5

    0304 20 45

    di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

    18

     

    di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor

     

     

    0304 20 51

    della specie Scomber australasicus

    15

    0304 20 53

    altri

    15

     

    di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    di naselli del genere Merluccius

     

     

    0304 20 55

    di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

    7,5

    0304 20 56

    di naselli della specie Merluccius hubbsi

    7,5

    0304 20 58

    altri

    7,5

    0304 20 59

    di naselli del genere Urophycis

    7,5

     

    di squali

     

     

    0304 20 61

    di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

    7,5

    0304 20 69

    di altri squali

    7,5

    0304 20 71

    di passere di mare (Pleuronectes platessa)

    7,5

    0304 20 73

    di passere artiche (Platichthys flesus)

    7,5

    0304 20 75

    di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15

    0304 20 79

    di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    15

    0304 20 83

    di rane pescatrici (Lophius spp.)

    15

    0304 20 85

    di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

    15

    0304 20 87

    di pesci spada (Xiphias gladius)

    7,5

    0304 20 88

    di austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    15

    0304 20 91

    di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

    7,5

    0304 20 94

    altri

    15 (21)

    0304 90

    altri

     

     

    0304 90 05

    Surimi

    15

     

    altri

     

     

    0304 90 10

    di pesci di acqua dolce

    8

     

    altri

     

     

    0304 90 22

    di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

     (22)

    0304 90 31

    di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

    8

     

    di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida

     

     

    0304 90 35

    della specie Gadus macrocephalus

    7,5

    0304 90 38

    di merluzzi della specie Gadus morhua

    7,5

    0304 90 39

    altri

    7,5

    0304 90 41

    di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    7,5

    0304 90 45

    di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0304 90 48

    di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    7,5

    0304 90 51

    di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    15

    0304 90 55

    di pesci castagna (Brama spp.)

    15

    0304 90 57

    di rane pescatrici (Lophius spp.)

    7,5

    0304 90 59

    di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    7,5

    0304 90 61

    di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

    7,5

    0304 90 65

    di pesci spada (Xiphias gladius)

    7,5

    0304 90 97

    altri

    7,5

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

     

     

    0305 10 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    13

    0305 20 00

    Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

    11

    0305 30

    Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

     

     

     

    di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

     

     

    0305 30 11

    di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

    16

    0305 30 19

    altri

    20

    0305 30 30

    di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

    15

    0305 30 50

    di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

    15

    0305 30 90

    altri

    16

     

    Pesci affumicati, compresi i filetti

     

     

    0305 41 00

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    13

    0305 42 00

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    10

    0305 49

    altri

     

     

    0305 49 10

    Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    15

    0305 49 20

    Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    16

    0305 49 30

    Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    14

    0305 49 45

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

    14

    0305 49 50

    Anguille (Anguilla spp.)

    14

    0305 49 80

    altri

    14

     

    Pesci secchi, anche salati ma non affumicati

     

     

    0305 51

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

     

     

    0305 51 10

    secchi, non salati

    13 (21)

    0305 51 90

    secchi e salati

    13 (21)

    0305 59

    altri

     

     

     

    Pesci della specie Boreogadus saida

     

     

    0305 59 11

    secchi, non salati

    13 (21)

    0305 59 19

    secchi e salati

    13 (21)

    0305 59 30

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    0305 59 50

    Acciughe (Engraulis spp.)

    10

    0305 59 70

    Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    0305 59 80

    altri

    12

     

    Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia

     

     

    0305 61 00

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    0305 62 00

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    13 (21)

    0305 63 00

    Acciughe (Engraulis spp.)

    10

    0305 69

    altri

     

     

    0305 69 10

    Pesci della specie Boreogadus saida

    13 (21)

    0305 69 30

    Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    0305 69 50

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    11

    0305 69 80

    altri

    12

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

     

    congelati

     

     

    0306 11

    Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

     

     

    0306 11 10

    Code di aragoste

    12,5

    0306 11 90

    altre

    12,5

    0306 12

    Astici (Homarus spp.)

     

     

    0306 12 10

    interi

    6

    0306 12 90

    altri

    16

    0306 13

    Gamberetti

     

     

    0306 13 10

    Gamberetti della famiglia Pandalidae

    12

    0306 13 30

    Gamberetti grigi del genere Crangon

    18

    0306 13 40

    Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

    12

    0306 13 50

    Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

    12

    0306 13 80

    altri

    12

    0306 14

    Granchi

     

     

    0306 14 10

    Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

    7,5

    0306 14 30

    Granchi porri (Cancer pagurus)

    7,5

    0306 14 90

    altri

    7,5

    0306 19

    altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

    0306 19 10

    Gamberi

    7,5

    0306 19 30

    Scampi (Nephrops norvegicus)

    12

    0306 19 90

    altri

    12

     

    non congelati

     

     

    0306 21 00

    Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    12,5

    0306 22

    Astici (Homarus spp.)

     

     

    0306 22 10

    vivi

    8

     

    altri

     

     

    0306 22 91

    interi

    8

    0306 22 99

    altri

    10

    0306 23

    Gamberetti

     

     

    0306 23 10

    Gamberetti della famiglia Pandalidae

    12

     

    Gamberetti grigi del genere Crangon

     

     

    0306 23 31

    freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

    18

    0306 23 39

    altri

    18

    0306 23 90

    altri

    12

    0306 24

    Granchi

     

     

    0306 24 30

    Granchi porri (Cancer pagurus)

    7,5

    0306 24 80

    altri

    7,5

    0306 29

    altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

    0306 29 10

    Gamberi

    7,5

    0306 29 30

    Scampi (Nephrops norvegicus)

    12

    0306 29 90

    altri

    12

    0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

    0307 10

    Ostriche

     

     

    0307 10 10

    Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

    esenzione

    0307 10 90

    altre

    9

     

    Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten

     

     

    0307 21 00

    vivi, freschi o refrigerati

    8

    0307 29

    altri

     

     

    0307 29 10

    Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

    8

    0307 29 90

    altri

    8

     

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

     

     

    0307 31

    vivi, freschi o refrigerati

     

     

    0307 31 10

    Mytilus spp.

    10

    0307 31 90

    Perna spp.

    8

    0307 39

    altri

     

     

    0307 39 10

    Mytilus spp.

    10

    0307 39 90

    Perna spp.

    8

     

    Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 41

    vivi, freschi o refrigerati

     

     

    0307 41 10

    Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

    8

     

    Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 41 91

    Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 41 99

    altri

    8

    0307 49

    altri

     

     

     

    congelati

     

     

     

    Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

     

     

     

    del genere Sepiola

     

     

    0307 49 01

    Sepiola rondeleti

    6

    0307 49 11

    altre

    8

    0307 49 18

    altre

    8

     

    Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

     

    Loligo spp.

     

     

    0307 49 31

    Loligo vulgaris

    6

    0307 49 33

    Loligo pealei

    6

    0307 49 35

    Loligo patagonica

    6

    0307 49 38

    altri

    6

    0307 49 51

    Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 49 59

    altri

    8

     

    altri

     

     

    0307 49 71

    Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

    8

     

    Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 49 91

    Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 49 99

    altri

    8

     

    Polpi o piovre (Octopus spp.)

     

     

    0307 51 00

    vivi, freschi o refrigerati

    8

    0307 59

    altri

     

     

    0307 59 10

    congelati

    8

    0307 59 90

    altri

    8

    0307 60 00

    Lumache, diverse da quelle di mare

    esenzione

     

    altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

    0307 91 00

    vivi, freschi o refrigerati

    11

    0307 99

    altri

     

     

     

    congelati

     

     

    0307 99 11

    Totani (Illex spp.)

    8

    0307 99 13

    Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

    8

    0307 99 15

    Meduse (Rhopilema spp.)

    esenzione

    0307 99 18

    altri

    11

    0307 99 90

    altri

    11

    CAPITOLO 4

    LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

    Note

    1.

    Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

    2.

    Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

    a)

    «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

    b)

    «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

    3.

    I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

    a)

    avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

    b)

    avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

    c)

    essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

    4.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

    b)

    le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

    Note di sottovoci

    1.

    Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

    Nota complementare

    1.

    L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:

    a)

    per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

    b)

    per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0401 10

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

     

     

    0401 10 10

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    13,8 €/100 kg/net

    0401 10 90

    altri

    12,9 €/100 kg/net

    0401 20

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

     

     

     

    inferiore o uguale a 3 %

     

     

    0401 20 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    18,8 €/100 kg/net

    0401 20 19

    altri

    17,9 €/100 kg/net

     

    superiore a 3 %

     

     

    0401 20 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    22,7 €/100 kg/net

    0401 20 99

    altri

    21,8 €/100 kg/net

    0401 30

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

     

     

     

    inferiore o uguale a 21 %

     

     

    0401 30 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    57,5 €/100 kg/net

    0401 30 19

    altri

    56,6 €/100 kg/net

     

    superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %

     

     

    0401 30 31

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    110 €/100 kg/net

    0401 30 39

    altri

    109,1 €/100 kg/net

     

    superiore a 45 %

     

     

    0401 30 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    183,7 €/100 kg/net

    0401 30 99

    altri

    182,8 €/100 kg/net

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0402 10

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

     

     

     

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0402 10 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    125,4 €/100 kg/net

    0402 10 19

    altri

    118,8 €/100 kg/net (26)

     

    altri

     

     

    0402 10 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

    0402 10 99

    altri

    1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

     

    in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

     

     

    0402 21

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

     

     

    0402 21 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    135,7 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    0402 21 17

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %

    130,4 €/100 kg/net

    0402 21 19

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

    130,4 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %

     

     

    0402 21 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    167,2 €/100 kg/net

    0402 21 99

    altri

    161,9 €/100 kg/net

    0402 29

    altri

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

     

     

    0402 29 11

    Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

     

    altri

     

     

    0402 29 15

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

    0402 29 19

    altri

    1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %

     

     

    0402 29 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

    0402 29 99

    altri

    1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

     

    altri

     

     

    0402 91

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %

     

     

    0402 91 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    34,7 €/100 kg/net

    0402 91 19

    altri

    34,7 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %

     

     

    0402 91 31

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    43,4 €/100 kg/net

    0402 91 39

    altri

    43,4 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %

     

     

    0402 91 51

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    110 €/100 kg/net

    0402 91 59

    altri

    109,1 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %

     

     

    0402 91 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    183,7 €/100 kg/net

    0402 91 99

    altri

    182,8 €/100 kg/net

    0402 99

    altri

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %

     

     

    0402 99 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    57,2 €/100 kg/net

    0402 99 19

    altri

    57,2 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %

     

     

    0402 99 31

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

    0402 99 39

    altri

    1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %

     

     

    0402 99 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

    0402 99 99

    altri

    1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

     

     

    0403 10

    Yogurt

     

     

     

    non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 10 11

    inferiore o uguale a 3 %

    20,5 €/100 kg/net

    0403 10 13

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    24,4 €/100 kg/net

    0403 10 19

    superiore a 6 %

    59,2 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 10 31

    inferiore o uguale a 3 %

    0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

    0403 10 33

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

    0403 10 39

    superiore a 6 %

    0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

     

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

     

     

    0403 10 51

    inferiore o uguale a 1,5 %

    8,3 + 95 €/100 kg/net

    0403 10 53

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    8,3 + 130,4 €/100 kg/net

    0403 10 59

    superiore a 27 %

    8,3 + 168,8 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 10 91

    inferiore o uguale a 3 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net

    0403 10 93

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    0403 10 99

    superiore a 6 %

    8,3 + 26,6 €/100 kg/net

    0403 90

    altri

     

     

     

    non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    in polvere, in granuli o in altre forme solide

     

     

     

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 90 11

    inferiore o uguale a 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0403 90 13

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0403 90 19

    superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 90 31

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

    0403 90 33

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

    0403 90 39

    superiore a 27 %

    1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

     

    altri

     

     

     

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 90 51

    inferiore o uguale a 3 %

    20,5 €/100 kg/net

    0403 90 53

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    24,4 €/100 kg/net

    0403 90 59

    superiore a 6 %

    59,2 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 90 61

    inferiore o uguale a 3 %

    0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

    0403 90 63

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

    0403 90 69

    superiore a 6 %

    0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

     

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

     

     

    0403 90 71

    inferiore o uguale a 1,5 %

    8,3 + 95 €/100 kg/net

    0403 90 73

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    8,3 + 130,4 €/100 kg/net

    0403 90 79

    superiore a 27 %

    8,3 + 168,8 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

     

     

    0403 90 91

    inferiore o uguale a 3 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net

    0403 90 93

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    0403 90 99

    superiore a 6 %

    8,3 + 26,6 €/100 kg/net

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

     

     

    0404 10

    Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    in polvere, in granuli o in altre forme solide

     

     

     

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

     

     

    inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 02

    inferiore o uguale a 1,5 %

    7 €/100 kg/net

    0404 10 04

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 06

    superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 12

    inferiore o uguale a 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 10 14

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 16

    superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

     

     

    inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 26

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

    0404 10 28

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 32

    superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

     

    superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 34

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 36

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 38

    superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

     

    altri

     

     

     

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

     

     

    inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 48

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0,07 €/kg/net (28)

    0404 10 52

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 54

    superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 56

    inferiore o uguale a 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 10 58

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 62

    superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

     

     

    inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 72

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

    0404 10 74

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 76

    superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

     

    superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 78

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 82

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 84

    superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 90

    altri

     

     

     

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 90 21

    inferiore o uguale a 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 90 23

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 90 29

    superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 90 81

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 90 83

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 90 89

    superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

     

     

    0405 10

    Burro

     

     

     

    avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %

     

     

     

    Burro naturale

     

     

    0405 10 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    189,6 €/100 kg/net (26)

    0405 10 19

    altro

    189,6 €/100 kg/net (26)

    0405 10 30

    Burro ricombinato

    189,6 €/100 kg/net (26)

    0405 10 50

    Burro di siero di latte

    189,6 €/100 kg/net (26)

    0405 10 90

    altro

    231,3 €/100 kg/net (26)

    0405 20

    Paste da spalmare lattiere

     

     

    0405 20 10

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

    9 + EA (30)

    0405 20 30

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    9 + EA (30)

    0405 20 90

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

    189,6 €/100 kg/net

    0405 90

    altri

     

     

    0405 90 10

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

    231,3 €/100 kg/net (26)

    0405 90 90

    altri

    231,3 €/100 kg/net (26)

    0406

    Formaggi e latticini

     

     

    0406 10

    Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

     

     

    0406 10 20

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %

    185,2 €/100 kg/net (26)

    0406 10 80

    altri

    221,2 €/100 kg/net (26)

    0406 20

    Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

     

     

    0406 20 10

    Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (31)

    7,7

    0406 20 90

    altri

    188,2 €/100 kg/net (26)

    0406 30

    Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

     

     

    0406 30 10

    ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

    144,9 €/100 kg/net (26)

     

    altri

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca

     

     

    0406 30 31

    inferiore o uguale a 48 %

    139,1 €/100 kg/net (26)

    0406 30 39

    superiore a 48 %

    144,9 €/100 kg/net (26)

    0406 30 90

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

    215 €/100 kg/net (26)

    0406 40

    Formaggi a pasta erborinata

     

     

    0406 40 10

    Roquefort

    140,9 €/100 kg/net (26)

    0406 40 50

    Gorgonzola

    140,9 €/100 kg/net (26)

    0406 40 90

    altri

    140,9 €/100 kg/net (26)

    0406 90

    altri formaggi

     

     

    0406 90 01

    destinati alla trasformazione (32)

    167,1 €/100 kg/net (26)

     

    altri

     

     

    0406 90 13

    Emmental

    171,7 €/100 kg/net (26)

    0406 90 15

    Gruyère, Sbrinz

    171,7 €/100 kg/net (26)

    0406 90 17

    Bergkäse, Appenzell

    171,7 €/100 kg/net (26)

    0406 90 18

    Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine

    171,7 €/100 kg/net (26)

    0406 90 19

    Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (31)

    7,7

    0406 90 21

    Cheddar

    167,1 €/100 kg/net (26)

    0406 90 23

    Edam (Geheimratskäse)

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 25

    Tilsit

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 27

    Butterkäse

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 29

    Kashkaval

    151 €/100 kg/net (26)

     

    Feta

     

     

    0406 90 31

    di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 33

    altri

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 35

    Kefalotyri

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 37

    Finlandia

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 39

    Jarlsberg

    151 €/100 kg/net (26)

     

    altri

     

     

    0406 90 50

    Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

    151 €/100 kg/net (26)

     

    altri

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

     

     

     

    inferiore o uguale a 47 %

     

     

    0406 90 61

    Grana padano, Parmigiano reggiano

    188,2 €/100 kg/net

    0406 90 63

    Fiore sardo, Pecorino

    188,2 €/100 kg/net (26)

    0406 90 69

    altri

    188,2 €/100 kg/net (26)

     

    superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %

     

     

    0406 90 73

    Provolone

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 75

    Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 76

    Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 78

    Gouda

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 79

    Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 81

    Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 82

    Camembert

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 84

    Brie

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 85

    Kefalograviera, Kasseri

    151 €/100 kg/net

     

    altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

     

     

    0406 90 86

    superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 87

    superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 88

    superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 93

    superiore a 72 %

    185,2 €/100 kg/net (26)

    0406 90 99

    altri

    221,2 €/100 kg/net (26)

    0407 00

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

     

     

     

    di volatili da cortile

     

     

     

    da cova (33)

     

     

    0407 00 11

    di tacchine o di oche

    105 €/1 000 p/st

    p/st

    0407 00 19

    altri

    35 €/1 000 p/st

    p/st

    0407 00 30

    altri

    30,4 €/100 kg/net (26)

    1 000 p/st

    0407 00 90

    altri

    7,7

    p/st

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    Tuorli

     

     

    0408 11

    essiccati

     

     

    0408 11 20

    inadatti ad uso alimentare (34)

    esenzione

    0408 11 80

    altri

    142,3 €/100 kg/net (26)

    0408 19

    altri

     

     

    0408 19 20

    inadatti ad uso alimentare (34)

    esenzione

     

    altri

     

     

    0408 19 81

    liquidi

    62 €/100 kg/net (26)

    0408 19 89

    altri, compresi congelati

    66,3 €/100 kg/net (26)

     

    altri

     

     

    0408 91

    essiccati

     

     

    0408 91 20

    inadatti ad uso alimentare (34)

    esenzione

    0408 91 80

    altri

    137,4 €/100 kg/net (26)

    0408 99

    altri

     

     

    0408 99 20

    inadatti ad uso alimentare (34)

    esenzione

    0408 99 80

    altri

    35,3 €/100 kg/net (26)

    0409 00 00

    Miele naturale

    17,3

    0410 00 00

    Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    7,7

    CAPITOLO 5

    ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

    b)

    i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

    c)

    le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

    d)

    le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

    2.

    I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

    3.

    Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

    4.

    Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0501 00 00

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    esenzione

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

     

     

    0502 10 00

    Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

    esenzione

    0502 90 00

    altri

    esenzione

    0503 00 00

    Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

    esenzione

    0504 00 00

    Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

    esenzione

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

     

     

    0505 10

    Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

     

     

    0505 10 10

    gregge

    esenzione

    0505 10 90

    altre

    esenzione

    0505 90 00

    altri

    esenzione

    0506

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

     

     

    0506 10 00

    Osseina e ossa acidulate

    esenzione

    0506 90 00

    altre

    esenzione

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

     

     

    0507 10 00

    Avorio; polveri e cascami d'avorio

    esenzione

    0507 90 00

    altri

    esenzione

    0508 00 00

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    esenzione

    0509 00

    Spugne naturali di origine animale

     

     

    0509 00 10

    gregge

    esenzione

    0509 00 90

    altre

    5,1

    0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    esenzione

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

     

     

    0511 10 00

    Sperma di tori

    esenzione

    p/st (35)

     

    altri

     

     

    0511 91

    Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

     

     

    0511 91 10

    Cascami di pesci

    esenzione

    0511 91 90

    altri

    esenzione

    0511 99

    altri

     

     

    0511 99 10

    Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

    esenzione

    0511 99 90

    altri

    esenzione

    SEZIONE II

    PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

    Nota

    1.

    In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

    CAPITOLO 6

    PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

    Note

    1.

    Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

    2.

    I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementari

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0601

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

     

     

    0601 10

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

     

     

    0601 10 10

    Giacinti

    5,1

    p/st

    0601 10 20

    Narcisi

    5,1

    p/st

    0601 10 30

    Tulipani

    5,1

    p/st

    0601 10 40

    Gladioli

    5,1

    p/st

    0601 10 90

    altri

    5,1

    0601 20

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

     

     

    0601 20 10

    Piantimi, piante e radici di cicoria

    esenzione

    0601 20 30

    Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

    9,6

    0601 20 90

    altri

    6,4

    0602

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

     

     

    0602 10

    Talee senza radici e marze

     

     

    0602 10 10

    di viti

    esenzione

    0602 10 90

    altre

    4

    0602 20

    Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

     

     

    0602 20 10

    Talee innestate e barbatelle, di viti

    esenzione

    0602 20 90

    altri

    8,3

    0602 30 00

    Rododendri e azalee, anche innestati

    8,3

    0602 40

    Rosai, anche innestati

     

     

    0602 40 10

    non innestati

    8,3

    p/st

    0602 40 90

    innestati

    8,3

    p/st

    0602 90

    altri

     

     

    0602 90 10

    Bianco di funghi (micelio)

    8,3

    0602 90 20

    Barbatelle di ananassi

    esenzione

    0602 90 30

    Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

    8,3

     

    altri

     

     

     

    Piante da pien'aria

     

     

     

    Alberi, arbusti e arboscelli

     

     

    0602 90 41

    da bosco

    8,3

     

    altri

     

     

    0602 90 45

    Talee radicate e giovani piante

    6,5

    0602 90 49

    altri

    8,3

     

    altre piante da pien'aria

     

     

    0602 90 51

    Piante vivaci

    8,3

    0602 90 59

    altre

    8,3

     

    Piante d'appartamento

     

     

    0602 90 70

    Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

    6,5

     

    altre

     

     

    0602 90 91

    Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee

    6,5

    0602 90 99

    altre

    6,5

    0603

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

     

     

    0603 10

    freschi

     

     

    0603 10 10

    Rose

     (36)

    p/st

    0603 10 20

    Garofani

     (36)

    p/st

    0603 10 30

    Orchidee

     (36)

    p/st

    0603 10 40

    Gladioli

     (36)

    p/st

    0603 10 50

    Crisantemi

     (36)

    p/st

    0603 10 80

    altri

     (36)

    0603 90 00

    altri

    10

    0604

    Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

     

     

    0604 10

    Muschi e licheni

     

     

    0604 10 10

    Licheni delle renne

    esenzione

    0604 10 90

    altri

    5

     

    altri

     

     

    0604 91

    freschi

     

     

    0604 91 20

    Alberi di Natale

    2,5

    p/st

    0604 91 40

    Rami di conifere

    2,5

    0604 91 90

    altri

    2

    0604 99

    altri

     

     

    0604 99 10

    semplicemente essiccati

    esenzione

    0604 99 90

    altri

    10,9

    CAPITOLO 7

    ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.

    2.

    Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

    3.

    La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:

    a)

    i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);

    b)

    il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;

    c)

    la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);

    d)

    le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).

    4.

    Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

    Nota complementare

    1.

    Sono considerati «pellets ottenuti a partire da farine e semolini» ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0701

    Patate, fresche o refrigerate

     

     

    0701 10 00

    da semina (37)

    4,5

    0701 90

    altre

     

     

    0701 90 10

    destinate alla fabbricazione della fecola (38)

    5,8

     

    altre

     

     

    0701 90 50

    di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

     (39)

    0701 90 90

    altre

    11,5

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

     (40)

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

     

     

    0703 10

    Cipolle e scalogni

     

     

     

    Cipolle

     

     

    0703 10 11

    da semina

    9,6

    0703 10 19

    altre

    9,6

    0703 10 90

    Scalogni

    9,6

    0703 20 00

    Agli

    9,6 + 120 €/100 kg/net (41)

    0703 90 00

    Porri ed altri ortaggi agliacei

    10,4

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

     

     

    0704 10 00

    Cavolfiori e cavoli broccoli

     (42)

    0704 20 00

    Cavoletti di Bruxelles

    12

    0704 90

    altri

     

     

    0704 90 10

    Cavoli bianchi e cavoli rossi

    12 MIN 0,4 €/100 kg/net

    0704 90 90

    altri

    12

    0705

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

     

     

     

    Lattughe

     

     

    0705 11 00

    a cappuccio

     (43)

    0705 19 00

    altre

    10,4

     

    Cicorie

     

     

    0705 21 00

    Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    10,4

    0705 29 00

    altre

    10,4

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

     

     

    0706 10 00

    Carote e navoni

    13,6 (41)

    0706 90

    altri

     

     

    0706 90 10

    Sedani-rapa

     (44)

    0706 90 30

    Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

    12

    0706 90 90

    altri

    13,6

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

     

     

    0707 00 05

    Cetrioli

     (40)

    0707 00 90

    Cetriolini

    12,8

    0708

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

     

     

    0708 10 00

    Piselli (Pisum sativum)

     (45)

    0708 20 00

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     (46)

    0708 90 00

    altri legumi

    11,2

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

     

     

    0709 10 00

    Carciofi

     (40)

    0709 20 00

    Asparagi

    10,2

    0709 30 00

    Melanzane

    12,8

    0709 40 00

    Sedani, esclusi i sedani-rapa

    12,8

     

    Funghi e tartufi

     

     

    0709 51 00

    Funghi del genere Agaricus

    12,8

    0709 52 00

    Tartufi

    6,4

    0709 59

    altri

     

     

    0709 59 10

    Funghi galletti o gallinacci

    3,2

    0709 59 30

    Funghi porcini

    5,6

    0709 59 90

    altri

    6,4

    0709 60

    Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

     

     

    0709 60 10

    Peperoni

    7,2 (41)

     

    altri

     

     

    0709 60 91

    del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «Capsicum» (38)

    esenzione

    0709 60 95

    destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (38)

    esenzione

    0709 60 99

    altri

    6,4

    0709 70 00

    Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    10,4

    0709 90

    altri

     

     

    0709 90 10

    Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

    10,4

    0709 90 20

    Bietole da costa e cardi

    10,4

     

    Olive

     

     

    0709 90 31

    destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (38)

    4,5

    0709 90 39

    altre

    13,1 €/100 kg/net

    0709 90 40

    Capperi

    5,6

    0709 90 50

    Finocchi

    8

    0709 90 60

    Granturco dolce

    9,4 €/100 kg/net

    0709 90 70

    Zucchine

     (40)

    0709 90 90

    altri

    12,8

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

     

     

    0710 10 00

    Patate

    14,4

     

    Legumi da granella, anche sgranati

     

     

    0710 21 00

    Piselli (Pisum sativum)

    14,4

    0710 22 00

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    14,4

    0710 29 00

    altri

    14,4

    0710 30 00

    Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    14,4

    0710 40 00

    Granturco dolce

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (47)

    0710 80

    altri ortaggi o legumi

     

     

    0710 80 10

    Olive

    15,2

     

    Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

     

     

    0710 80 51

    Peperoni

    14,4

    0710 80 59

    altri

    6,4

     

    Funghi

     

     

    0710 80 61

    del genere Agaricus

    14,4

    0710 80 69

    altri

    14,4

    0710 80 70

    Pomodori

    14,4

    0710 80 80

    Carciofi

    14,4

    0710 80 85

    Asparagi

    14,4

    0710 80 95

    altri

    14,4

    0710 90 00

    Miscele di ortaggi o di legumi

    14,4

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

     

     

    0711 20

    Olive

     

     

    0711 20 10

    destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (38)

    6,4

    0711 20 90

    altre

    13,1 €/100 kg/net

    0711 30 00

    Capperi

    4,8

    0711 40 00

    Cetrioli e cetriolini

    12

     

    Funghi e tartufi

     

     

    0711 51 00

    Funghi del genere Agaricus

    9,6 + 191 €/100 kg/net eda (41)

    kg/net eda

    0711 59 00

    altri

    9,6

    0711 90

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

     

     

     

    Ortaggi o legumi

     

     

    0711 90 10

    Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni

    6,4

    0711 90 30

    Granturco dolce

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (47)

    0711 90 50

    Cipolle

    7,2

    0711 90 80

    altri

    9,6

    0711 90 90

    Miscele di ortaggi o legumi

    12

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

     

     

    0712 20 00

    Cipolle

    12,8 (41)

     

    Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi

     

     

    0712 31 00

    Funghi del genere Agaricus

    12,8

    0712 32 00

    Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

    12,8

    0712 33 00

    Tremelle (Tremella spp.)

    12,8

    0712 39 00

    altri

    12,8

    0712 90

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

     

     

    0712 90 05

    Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

    10,2

     

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

     

     

    0712 90 11

    ibrido, destinato alla semina (37)

    esenzione

    0712 90 19

    altro

    9,4 €/100 kg/net

    0712 90 30

    Pomodori

    12,8

    0712 90 50

    Carote

    12,8

    0712 90 90

    altri

    12,8

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

     

     

    0713 10

    Piselli (Pisum sativum)

     

     

    0713 10 10

    destinati alla semina

    esenzione

    0713 10 90

    altri

    esenzione

    0713 20 00

    Ceci

    esenzione

     

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     

     

    0713 31 00

    Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

    esenzione

    0713 32 00

    Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

    esenzione

    0713 33

    Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

     

     

    0713 33 10

    destinati alla semina

    esenzione

    0713 33 90

    altri

    esenzione

    0713 39 00

    altri

    esenzione

    0713 40 00

    Lenticchie

    esenzione

    0713 50 00

    Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

    3,2

    0713 90 00

    altre

    3,2

    0714

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

     

     

    0714 10

    Radici di manioca

     

     

    0714 10 10

    Pellets ottenuti a partire da farine e semolini

    9,5 €/100 kg/net (41)

     

    altri

     

     

    0714 10 91

    dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

    9,5 €/100 kg/net (41)

    0714 10 99

    altri

    9,5 €/100 kg/net (41)

    0714 20

    Patate dolci

     

     

    0714 20 10

    fresche, intere, destinate al consumo umano (48)

    3,8 (49)

    0714 20 90

    altre

    6,4 €/100 kg/net (41)

    0714 90

    altri

     

     

     

    Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

     

     

    0714 90 11

    dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

    9,5 €/100 kg/net (41)

    0714 90 19

    altri

    9,5 €/100 kg/net (41)

    0714 90 90

    altri

    3,8 (49)

    CAPITOLO 8

    FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

    2.

    Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

    3.

    Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

    a)

    migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

    b)

    migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);

    purché mantengano il carattere di frutta secche.

    Note complementari

    1.

    Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.

    2.

    Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

    3.

    Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0801

    Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

     

     

     

    Noci di cocco

     

     

    0801 11 00

    disseccate

    esenzione

    0801 19 00

    altre

    esenzione

     

    Noci del Brasile

     

     

    0801 21 00

    con guscio

    esenzione

    0801 22 00

    sgusciate

    esenzione

     

    Noci di acagiù

     

     

    0801 31 00

    con guscio

    esenzione

    0801 32 00

    sgusciate

    esenzione

    0802

    Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

     

     

     

    Mandorle

     

     

    0802 11

    con guscio

     

     

    0802 11 10

    amare

    esenzione

    0802 11 90

    altre

    5,6 (50)

    0802 12

    sgusciate

     

     

    0802 12 10

    amare

    esenzione

    0802 12 90

    altre

    3,5 (50)

     

    Nocciole (Corylus spp.)

     

     

    0802 21 00

    con guscio

    3,2

    0802 22 00

    sgusciate

    3,2

     

    Noci comuni

     

     

    0802 31 00

    con guscio

    4

    0802 32 00

    sgusciate

    5,1

    0802 40 00

    Castagne e marroni (Castanea spp.)

    5,6

    0802 50 00

    Pistacchi

    1,6

    0802 90

    altre

     

     

    0802 90 20

    Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

    esenzione

    0802 90 50

    Pinoli o semi del pino domestico

    3,2 (51)

    0802 90 60

    Noci macadamia

    2

    0802 90 85

    altre

    3,2 (51)

    0803 00

    Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate

     

     

     

    fresche

     

     

    0803 00 11

    Frutta del plantano (Banane da cuocere)

    16

    0803 00 19

    altre

    680 €/1 000 kg/net (50)

    0803 00 90

    essiccate

    16

    0804

    Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

     

     

    0804 10 00

    Datteri

    7,7

    0804 20

    Fichi

     

     

    0804 20 10

    freschi

    5,6

    0804 20 90

    secchi

    8

    0804 30 00

    Ananassi

    5,8

    0804 40 00

    Avocadi

     (52)

    0804 50 00

    Guaiave, manghi e mangostani

    esenzione

    0805

    Agrumi, freschi o secchi

     

     

    0805 10

    Arance

     

     

    0805 10 20

    Arance dolci, fresche

     (53)

    0805 10 80

    altre

     (54)

    0805 20

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

     

     

    0805 20 10

    Clementine

     (53)

    0805 20 30

    Monreal e satsuma

     (53)

    0805 20 50

    Mandarini e wilkings

     (53)

    0805 20 70

    Tangerini

     (53)

    0805 20 90

    altri

     (53)

    0805 40 00

    Pompelmi e pomeli

     (55)

    0805 50

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

     

     

    0805 50 10

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

     (53)

    0805 50 90

    Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    12,8

    0805 90 00

    altri

    12,8

    0806

    Uve, fresche o secche

     

     

    0806 10

    fresche

     

     

    0806 10 10

    da tavola

     (53)

    0806 10 90

    altre

     (56)

    0806 20

    secche

     

     

    0806 20 10

    Uve di Corinto

    2,4

    0806 20 30

    Uva sultanina

    2,4

    0806 20 90

    altre

    2,4

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

     

     

     

    Meloni (compresi i cocomeri)

     

     

    0807 11 00

    Cocomeri

    8,8

    0807 19 00

    altri

    8,8

    0807 20 00

    Papaie

    esenzione

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche

     

     

    0808 10

    Mele

     

     

    0808 10 10

    Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

     (53)

    0808 10 80

    altre

     (53)

    0808 20

    Pere e cotogne

     

     

     

    Pere

     

     

    0808 20 10

    Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

     (53)

    0808 20 50

    altre

     (53)

    0808 20 90

    Cotogne

    7,2

    0809

    Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

     

     

    0809 10 00

    Albicocche

     (53)

    0809 20

    Ciliegie

     

     

    0809 20 05

    Ciliegie acide (Prunus cerasus)

     (53)

    0809 20 95

    altre

     (53)

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

     

     

    0809 30 10

    Pesche noci

     (53)

    0809 30 90

    altre

     (53)

    0809 40

    Prugne e prugnole

     

     

    0809 40 05

    Prugne

     (53)

    0809 40 90

    Prugnole

    12

    0810

    Altre frutta fresche

     

     

    0810 10 00

    Fragole

     (57)

    0810 20

    Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

     

     

    0810 20 10

    Lamponi

    8,8

    0810 20 90

    altri

    9,6

    0810 30

    Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

     

     

    0810 30 10

    Ribes nero (cassis)

    8,8

    0810 30 30

    Ribes rosso

    8,8

    0810 30 90

    altri

    9,6

    0810 40

    Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»

     

     

    0810 40 10

    Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)

    esenzione

    0810 40 30

    Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

    3,2

    0810 40 50

    Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

    3,2

    0810 40 90

    altri

    9,6

    0810 50 00

    Kiwi

     (58)

    0810 60 00

    Durian

    8,8

    0810 90

    altri

     

     

    0810 90 30

    Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

    esenzione

    0810 90 40

    Frutti della passione, carambole e pitahaya

    esenzione

    0810 90 95

    altre

    8,8

    0811

    Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0811 10

    Fragole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0811 10 11

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

    0811 10 19

    altre

    20,8

    0811 10 90

    altre

    14,4

    0811 20

    Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0811 20 11

    con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

    0811 20 19

    altri

    20,8

     

    altri

     

     

    0811 20 31

    Lamponi

    14,4

    0811 20 39

    Ribes nero (cassis)

    14,4

    0811 20 51

    Ribes rosso

    12

    0811 20 59

    More di rovo o di gelso e more-lamponi

    12

    0811 20 90

    altri

    14,4

    0811 90

    altre

     

     

     

    con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    0811 90 11

    Frutta tropicali e noci tropicali

    13 + 5,3 €/100 kg/net

    0811 90 19

    altri

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    0811 90 31

    Frutta tropicali e noci tropicali

    13

    0811 90 39

    altri

    20,8

     

    altre

     

     

    0811 90 50

    Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

    12

    0811 90 70

    Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»

    3,2

     

    Ciliegie

     

     

    0811 90 75

    Ciliegie acide (Prunus cerasus)

    14,4

    0811 90 80

    altre

    14,4

    0811 90 85

    Frutta tropicali e noci tropicali

    9

    0811 90 95

    altre

    14,4

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

     

     

    0812 10 00

    Ciliegie

    8,8

    0812 90

    altre

     

     

    0812 90 10

    Albicocche

    12,8

    0812 90 20

    Arance

    12,8

    0812 90 30

    Papaie

    2,3

    0812 90 40

    Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

    6,4

    0812 90 70

    Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

    5,5

    0812 90 98

    altre

    8,8

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

     

     

    0813 10 00

    Albicocche

    5,6

    0813 20 00

    Prugne

    9,6

    0813 30 00

    Mele

    3,2

    0813 40

    altre frutta

     

     

    0813 40 10

    Pesche, comprese le pesche noci

    5,6

    0813 40 30

    Pere

    6,4

    0813 40 50

    Papaie

    2

    0813 40 60

    Tamarindi

    esenzione

    0813 40 70

    Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    esenzione

    0813 40 95

    altre

    2,4

    0813 50

    Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

     

     

     

    Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806

     

     

     

    senza prugne

     

     

    0813 50 12

    di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    4

    0813 50 15

    altre

    6,4

    0813 50 19

    con prugne

    9,6

     

    Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

     

     

    0813 50 31

    di noci tropicali

    4

    0813 50 39

    altri

    6,4

     

    altri miscugli

     

     

    0813 50 91

    non contenenti prugne e fichi

    8

    0813 50 99

    altri

    9,6

    0814 00 00

    Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

    1,6

    CAPITOLO 9

    CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

    Note

    1.

    I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

    a)

    i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

    b)

    i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

    L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

    2.

    Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

    Nota complementare

    1.

    Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

     

     

     

    Caffè non torrefatto

     

     

    0901 11 00

    non decaffeinizzato

    esenzione

    0901 12 00

    decaffeinizzato

    8,3

     

    Caffè torrefatto

     

     

    0901 21 00

    non decaffeinizzato

    7,5

    0901 22 00

    decaffeinizzato

    9

    0901 90

    altri

     

     

    0901 90 10

    Bucce e pellicole di caffè

    esenzione

    0901 90 90

    Succedanei del caffè contenenti caffè

    11,5

    0902

    Tè, anche aromatizzato

     

     

    0902 10 00

    Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

    3,2

    0902 20 00

    Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

    esenzione

    0902 30 00

    Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

    esenzione

    0902 40 00

    Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

    esenzione

    0903 00 00

    Mate

    esenzione

    0904

    Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati

     

     

     

    Pepe

     

     

    0904 11 00

    non tritato né polverizzato

    esenzione

    0904 12 00

    tritato o polverizzato

    4

    0904 20

    Pimenti essiccati, tritati o polverizzati

     

     

     

    non tritati né polverizzati

     

     

    0904 20 10

    Peperoni

    9,6

    0904 20 30

    altri

    esenzione

    0904 20 90

    tritati o polverizzati

    5

    0905 00 00

    Vaniglia

    6

    0906

    Cannella e fiori di cinnamomo

     

     

    0906 10 00

    non tritati né polverizzati

    esenzione

    0906 20 00

    tritati o polverizzati

    esenzione

    0907 00 00

    Garofani (antofilli, chiodi e steli)

    8

    0908

    Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

     

     

    0908 10 00

    Noci moscate

    esenzione

    0908 20 00

    Macis

    esenzione

    0908 30 00

    Amomi e cardamomi

    esenzione

    0909

    Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

     

     

    0909 10 00

    Semi di anice o di badiana

    esenzione

    0909 20 00

    Semi di coriandolo

    esenzione

    0909 30 00

    Semi di cumino

    esenzione

    0909 40 00

    Semi di carvi

    esenzione

    0909 50 00

    Semi di finocchio; bacche di ginepro

    esenzione

    0910

    Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

     

     

    0910 10 00

    Zenzero

    esenzione

    0910 20

    Zafferano

     

     

    0910 20 10

    non tritato né polverizzato

    esenzione

    0910 20 90

    tritato o polverizzato

    8,5

    0910 30 00

    Curcuma

    esenzione

    0910 40

    Timo; foglie di alloro

     

     

     

    Timo

     

     

     

    non tritato né polverizzato

     

     

    0910 40 11

    Serpillo (Thymus serpyllum)

    esenzione

    0910 40 13

    altro

    7

    0910 40 19

    tritato o polverizzato

    8,5

    0910 40 90

    Foglie di alloro

    7

    0910 50 00

    Curry

    esenzione

     

    altre spezie

     

     

    0910 91

    Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

     

     

    0910 91 10

    non tritati né polverizzati

    esenzione

    0910 91 90

    tritati o polverizzati

    12,5

    0910 99

    altre

     

     

    0910 99 10

    Semi di fieno greco

    esenzione

     

    altre

     

     

    0910 99 91

    non tritate né polverizzate

    esenzione

    0910 99 99

    tritate o polverizzate

    12,5

    CAPITOLO 10

    CEREALI

    Note

    1.

    a)

    I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

    b)

    Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.

    2.

    La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

    Nota di sottovoci

    1.

    Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

    Note complementari

    1.

    Sono considerati:

    a)

    «riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

    b)

    «riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

    c)

    «riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

    d)

    «risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

    e)

    «riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

    f)

    «riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

    g)

    «riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

    h)

    «rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

    2.

    Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

    a)

    per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

    b)

    negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1001

    Frumento (grano) e frumento segalato

     

     

    1001 10 00

    Frumento (grano) duro

    148 €/t (59)  (60)

    1001 90

    altro

     

     

    1001 90 10

    Spelta, destinata alla semina (61)

    12,8

     

    altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

     

     

    1001 90 91

    Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

    95 €/t (60)

    1001 90 99

    altri

    95 €/t (59)  (60)

    1002 00 00

    Segala

    93 €/t (60)

    1003 00

    Orzo

     

     

    1003 00 10

    destinato alla semina

    93 €/t

    1003 00 90

    altro

    93 €/t

    1004 00 00

    Avena

    89 €/t

    1005

    Granturco

     

     

    1005 10

    destinato alla semina

     

     

     

    ibrido (61)

     

     

    1005 10 11

    ibrido doppio e ibrido top-cross

    esenzione

    1005 10 13

    ibrido a tre vie

    esenzione

    1005 10 15

    ibrido semplice

    esenzione

    1005 10 19

    altro

    esenzione

    1005 10 90

    altro

    94 €/t (60)

    1005 90 00

    altro

    94 €/t (59)  (60)

    1006

    Riso

     

     

    1006 10

    Risone (riso «paddy»)

     

     

    1006 10 10

    destinato alla semina (61)

    7,7

     

    altro

     

     

     

    surriscaldato (parboiled)

     

     

    1006 10 21

    a grani tondi

    211 €/t

    1006 10 23

    a grani medi

    211 €/t

     

    a grani lunghi

     

     

    1006 10 25

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    211 €/t

    1006 10 27

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    211 €/t

     

    altro

     

     

    1006 10 92

    a grani tondi

    211 €/t

    1006 10 94

    a grani medi

    211 €/t

     

    a grani lunghi

     

     

    1006 10 96

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    211 €/t

    1006 10 98

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    211 €/t

    1006 20

    Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

     

     

     

    surriscaldato (parboiled)

     

     

    1006 20 11

    a grani tondi

    264 €/t (62)  (59)

    1006 20 13

    a grani medi

    264 €/t (62)  (59)

     

    a grani lunghi

     

     

    1006 20 15

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    264 €/t (62)  (59)

    1006 20 17

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    264 €/t (62)  (59)

     

    altro

     

     

    1006 20 92

    a grani tondi

    264 €/t (62)  (59)

    1006 20 94

    a grani medi

    264 €/t (62)  (59)

     

    a grani lunghi

     

     

    1006 20 96

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    264 €/t (62)  (59)

    1006 20 98

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    264 €/t (62)  (59)

    1006 30

    Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

     

     

     

    Riso semilavorato

     

     

     

    surriscaldato (parboiled)

     

     

    1006 30 21

    a grani tondi

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 23

    a grani medi

    416 €/t (62)  (59)

     

    a grani lunghi

     

     

    1006 30 25

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 27

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    416 €/t (62)  (59)

     

    altro

     

     

    1006 30 42

    a grani tondi

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 44

    a grani medi

    416 €/t (62)  (59)

     

    a grani lunghi

     

     

    1006 30 46

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 48

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    416 €/t (62)  (59)

     

    Riso lavorato

     

     

     

    surriscaldato (parboiled)

     

     

    1006 30 61

    a grani tondi

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 63

    a grani medi

    416 €/t (62)  (59)

     

    a grani lunghi

     

     

    1006 30 65

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 67

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    416 €/t (62)  (59)

     

    altro

     

     

    1006 30 92

    a grani tondi

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 94

    a grani medi

    416 €/t (62)  (59)

     

    a grani lunghi

     

     

    1006 30 96

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 98

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 40 00

    Rotture di riso

    128 €/t (59)

    1007 00

    Sorgo da granella

     

     

    1007 00 10

    ibrido destinato alla semina (61)

    6,4

    1007 00 90

    altro

    94 €/t (59)  (60)

    1008

    Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

     

     

    1008 10 00

    Grano saraceno

    37 €/t

    1008 20 00

    Miglio

    56 €/t (59)

    1008 30 00

    Scagliola

    esenzione

    1008 90

    altri cereali

     

     

    1008 90 10

    Triticale

    93 €/t

    1008 90 90

    altri

    37 €/t

    CAPITOLO 11

    PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);

    b)

    le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;

    c)

    i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;

    d)

    gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;

    e)

    i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

    f)

    gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

    2.

    A)

    I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

    a)

    tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

    b)

    tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

    I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

    B)

    I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

    In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

    Natura del cereale

    Tenore di amido

    Tenore di ceneri

    Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di

    315 micrometri (micron)

    500 micrometri (micron)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    Frumento e segala

    45 %

    2,5 %

    80 %

    Orzo

    45 %

    3 %

    80 %

    Avena

    45 %

    5 %

    80 %

    Granturco e sorgo a grani

    45 %

    2 %

    90 %

    Riso

    45 %

    1,6 %

    80 %

    Grano saraceno

    45 %

    4 %

    80 %

    Altri cereali

    45 %

    2 %

    50 %

    3.

    Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

    a)

    i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

    b)

    i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

    Note complementari

    1.

    Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

    a)

    per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

    b)

    negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

    2.

    Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

    a)

    gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

    b)

    i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1101 00

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

     

     

     

    di frumento (grano)

     

     

    1101 00 11

    di frumento (grano) duro

    172 €/t

    1101 00 15

    di frumento (grano) tenero e di spelta

    172 €/t

    1101 00 90

    di frumento segalato

    172 €/t

    1102

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

     

     

    1102 10 00

    Farina di segala

    168 €/t

    1102 20

    Farina di granturco

     

     

    1102 20 10

    avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

    173 €/t

    1102 20 90

    altra

    98 €/t

    1102 30 00

    Farina di riso

    138 €/t

    1102 90

    altre

     

     

    1102 90 10

    di orzo

    171 €/t

    1102 90 30

    di avena

    164 €/t

    1102 90 90

    altre

    98 €/t

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

     

     

     

    Semole e semolini

     

     

    1103 11

    di frumento (grano)

     

     

    1103 11 10

    di frumento (grano) duro

    267 €/t

    1103 11 90

    di frumento (grano) tenero e di spelta

    186 €/t

    1103 13

    di granturco

     

     

    1103 13 10

    aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

    173 €/t

    1103 13 90

    altri

    98 €/t

    1103 19

    di altri cereali

     

     

    1103 19 10

    di segala

    171 €/t

    1103 19 30

    di orzo

    171 €/t

    1103 19 40

    di avena

    164 €/t

    1103 19 50

    di riso

    138 €/t

    1103 19 90

    altri

    98 €/t

    1103 20

    Agglomerati in forma di pellets

     

     

    1103 20 10

    di segala

    171 €/t

    1103 20 20

    di orzo

    171 €/t

    1103 20 30

    di avena

    164 €/t

    1103 20 40

    di granturco

    173 €/t

    1103 20 50

    di riso

    138 €/t

    1103 20 60

    di frumento (grano)

    175 €/t

    1103 20 90

    altri

    98 €/t

    1104

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

     

     

     

    Cereali schiacciati o in fiocchi

     

     

    1104 12

    di avena

     

     

    1104 12 10

    Cereali schiacciati

    93 €/t

    1104 12 90

    Fiocchi

    182 €/t

    1104 19

    di altri cereali

     

     

    1104 19 10

    di frumento (grano)

    175 €/t

    1104 19 30

    di segala

    171 €/t

    1104 19 50

    di granturco

    173 €/t

     

    di orzo

     

     

    1104 19 61

    Cereali schiacciati

    97 €/t

    1104 19 69

    Fiocchi

    189 €/t

     

    altri

     

     

    1104 19 91

    Fiocchi di riso

    234 €/t

    1104 19 99

    altri

    173 €/t

     

    altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

     

     

    1104 22

    di avena

     

     

    1104 22 20

    mondati (decorticati o pilati)

    162 €/t

    1104 22 30

    mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

    162 €/t

    1104 22 50

    perlati

    145 €/t

    1104 22 90

    soltanto spezzati

    93 €/t

    1104 22 98

    altri

    93 €/t (63)

    1104 23

    di granturco

     

     

    1104 23 10

    mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

    152 €/t

    1104 23 30

    perlati

    152 €/t

    1104 23 90

    soltanto spezzati

    98 €/t

    1104 23 99

    altri

    98 €/t

    1104 29

    di altri cereali

     

     

     

    di orzo

     

     

    1104 29 01

    mondati (decorticati o pilati)

    150 €/t

    1104 29 03

    mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

    150 €/t

    1104 29 05

    perlati

    236 €/t

    1104 29 07

    soltanto spezzati

    97 €/t

    1104 29 09

    altri

    97 €/t

     

    altri

     

     

     

    mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

     

     

    1104 29 11

    di frumento (grano)

    129 €/t

    1104 29 18

    altri

    129 €/t

    1104 29 30

    perlati

    154 €/t

     

    soltanto spezzati

     

     

    1104 29 51

    di frumento (grano)

    99 €/t

    1104 29 55

    di segala

    97 €/t

    1104 29 59

    altri

    98 €/t

     

    altri

     

     

    1104 29 81

    di frumento (grano)

    99 €/t

    1104 29 85

    di segala

    97 €/t

    1104 29 89

    altri

    98 €/t

    1104 30

    Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

     

     

    1104 30 10

    di frumento (grano)

    76 €/t

    1104 30 90

    altri

    75 €/t

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

     

     

    1105 10 00

    Farina, semolino e polvere

    12,2

    1105 20 00

    Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

    12,2

    1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

     

     

    1106 10 00

    di legumi da granella secchi della voce 0713

    7,7

    1106 20

    di sago, di radici o tuberi della voce 0714

     

     

    1106 20 10

    denaturati (64)

    95 €/t

    1106 20 90

    altri

    166 €/t

    1106 30

    dei prodotti del capitolo 8

     

     

    1106 30 10

    di banane

    10,9

    1106 30 90

    altri

    8,3

    1107

    Malto, anche torrefatto

     

     

    1107 10

    non torrefatto

     

     

     

    di frumento (grano)

     

     

    1107 10 11

    presentato in forma di farina

    177 €/t

    1107 10 19

    altro

    134 €/t

     

    altro

     

     

    1107 10 91

    presentato in forma di farina

    173 €/t

    1107 10 99

    altro

    131 €/t

    1107 20 00

    torrefatto

    152 €/t

    1108

    Amidi e fecole; inulina

     

     

     

    Amidi e fecole

     

     

    1108 11 00

    Amido di frumento (grano)

    224 €/t

    1108 12 00

    Amido di granturco

    166 €/t

    1108 13 00

    Fecola di patate

    166 €/t

    1108 14 00

    Fecola di manioca

    166 €/t

    1108 19

    altri amidi e fecole

     

     

    1108 19 10

    Amido di riso

    216 €/t

    1108 19 90

    altri

    166 €/t

    1108 20 00

    Inulina

    19,2

    1109 00 00

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

    512 €/t

    CAPITOLO 12

    SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

    Note

    1.

    Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).

    2.

    La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.

    3.

    I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

    Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

    a)

    i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

    b)

    le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

    c)

    i cereali (capitolo 10);

    d)

    i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.

    4.

    La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

    Ne sono invece esclusi:

    a)

    i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

    b)

    i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

    c)

    gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.

    5.

    Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:

    a)

    i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;

    b)

    le colture di microrganismi della voce 3002;

    c)

    i concimi delle voci 3101 o 3105.

    Nota di sottovoce

    1.

    Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1201 00

    Fave di soia, anche frantumate

     

     

    1201 00 10

    destinate alla semina (65)

    esenzione

    1201 00 90

    altre

    esenzione

    1202

    Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

     

     

    1202 10

    con guscio

     

     

    1202 10 10

    destinate alla semina (65)

    esenzione

    1202 10 90

    altre

    esenzione

    1202 20 00

    sgusciate, anche frantumate

    esenzione

    1203 00 00

    Copra

    esenzione

    1204 00

    Semi di lino, anche frantumati

     

     

    1204 00 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1204 00 90

    altri

    esenzione

    1205

    Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

     

     

    1205 10

    Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

     

     

    1205 10 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1205 10 90

    altri

    esenzione

    1205 90 00

    altri

    esenzione

    1206 00

    Semi di girasole, anche frantumati

     

     

    1206 00 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

     

    altri

     

     

    1206 00 91

    sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

    esenzione

    1206 00 99

    altri

    esenzione

    1207

    Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

     

     

    1207 10

    Noci e mandorle di palmisti

     

     

    1207 10 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1207 10 90

    altri

    esenzione

    1207 20

    Semi di cotone

     

     

    1207 20 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1207 20 90

    altri

    esenzione

    1207 30

    Semi di ricino

     

     

    1207 30 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1207 30 90

    altri

    esenzione

    1207 40

    Semi di sesamo

     

     

    1207 40 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1207 40 90

    altri

    esenzione

    1207 50

    Semi di senapa

     

     

    1207 50 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1207 50 90

    altri

    esenzione

    1207 60

    Semi di cartamo

     

     

    1207 60 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1207 60 90

    altri

    esenzione

     

    altri

     

     

    1207 91

    Semi di papavero nero o bianco

     

     

    1207 91 10

    destinati alla semina (65)

    esenzione

    1207 91 90

    altri

    esenzione

    1207 99

    altri

     

     

    1207 99 20

    destinati alla semina (65)

    esenzione

     

    altri

     

     

    1207 99 91

    Semi di canapa

    esenzione

    1207 99 98

    altri

    esenzione

    1208

    Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

     

     

    1208 10 00

    di fave di soia

    4,5

    1208 90 00

    altre

    esenzione

    1209

    Semi, frutti e spore da sementa

     

     

    1209 10 00

    Semi di barbabietole da zucchero

    8,3

     

    Semi da foraggio

     

     

    1209 21 00

    di erba medica

    2,5

    1209 22

    di trifoglio (Trifolium spp.)

     

     

    1209 22 10

    Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)

    esenzione

    1209 22 80

    altri

    esenzione

    1209 23

    di festuca

     

     

    1209 23 11

    Paleo (Festuca pratensis Huds.)

    esenzione

    1209 23 15

    Festuca rossa (Festuca rubra L.)

    esenzione

    1209 23 80

    altri

    2,5

    1209 24 00

    di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

    esenzione

    1209 25

    di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

     

     

    1209 25 10

    Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)

    esenzione

    1209 25 90

    Loglio inglese (Lolium perenne L.)

    esenzione

    1209 26 00

    di fleolo (coda di topo)

    esenzione

    1209 29

    altri

     

     

    1209 29 10

    Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

    esenzione

    1209 29 50

    Semi di lupini

    2,5

    1209 29 60

    Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)

    8,3

    1209 29 80

    altri

    2,5

    1209 30 00

    Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

    3

     

    altri

     

     

    1209 91

    Semi di ortaggi

     

     

    1209 91 10

    Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)

    3

    1209 91 30

    Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva)

    8,3

    1209 91 90

    altri

    3

    1209 99

    altri

     

     

    1209 99 10

    Semi da bosco

    esenzione

     

    altri

     

     

    1209 99 91

    Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30

    3

    1209 99 99

    altri

    4

    1210

    Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

     

     

    1210 10 00

    Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

    5,8

    1210 20

    Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

     

     

    1210 20 10

    Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina

    5,8

    1210 20 90

    altri

    5,8

    1211

    Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

     

     

    1211 10 00

    Radici di liquirizia

    esenzione

    1211 20 00

    Radici di ginseng

    esenzione

    1211 30 00

    Coca (foglie di)

    esenzione

    1211 40 00

    Paglia di papavero

    esenzione

    1211 90

    altri

     

     

    1211 90 30

    Fave tonka

    3

    1211 90 97

    altri

    esenzione

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

     

     

    1212 10

    Carrube, compresi i semi di carrube

     

     

    1212 10 10

    Carrube

    5,1

     

    Semi di carrube

     

     

    1212 10 91

    non sgusciati, né frantumati, né macinati

    esenzione

    1212 10 99

    altri

    5,8

    1212 20 00

    Alghe

    esenzione

    1212 30 00

    Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne

    esenzione

     

    altri

     

     

    1212 91

    Barbabietole da zucchero

     

     

    1212 91 20

    secche, anche polverizzate

    23 €/100 kg/net

    1212 91 80

    altre

    6,7 €/100 kg/net

    1212 99

    altri

     

     

    1212 99 20

    Canne da zucchero

    4,6 €/100 kg/net

    1212 99 80

    altri

    esenzione

    1213 00 00

    Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

    esenzione

    1214

    Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

     

     

    1214 10 00

    Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

    esenzione

    1214 90

    altri

     

     

    1214 90 10

    Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

    5,8

    1214 90 90

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 13

    GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

    Nota

    1.

    La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

    Ne sono, invece, esclusi:

    a)

    gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);

    b)

    gli estratti di malto (voce 1901);

    c)

    gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);

    d)

    i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

    e)

    la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;

    f)

    i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);

    g)

    i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);

    h)

    gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);

    ij)

    gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

    k)

    la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

     

     

    1301 10 00

    Gomma lacca

    esenzione

    1301 20 00

    Gomma arabica

    esenzione

    1301 90 00

    altri

    esenzione

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

     

     

     

    Succhi ed estratti vegetali

     

     

    1302 11 00

    Oppio

    esenzione

    1302 12 00

    di liquirizia

    3,2

    1302 13 00

    di luppolo

    3,2

    1302 14 00

    di piretro o di radici delle piante da rotenone

    esenzione

    1302 19

    altri

     

     

    1302 19 05

    Oleoresina di vaniglia

    3

    1302 19 90

    altri

    esenzione

    1302 20

    Sostanze pectiche, pectinati e pectati

     

     

    1302 20 10

    allo stato secco

    19,2

    1302 20 90

    altri

    11,2

     

    Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

     

     

    1302 31 00

    Agar-agar

    esenzione

    1302 32

    Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

     

     

    1302 32 10

    di carrube o di semi di carrube

    esenzione

    1302 32 90

    di semi di guar

    esenzione

    1302 39 00

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 14

    MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

    Note

    1.

    Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

    2.

    La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).

    3.

    Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).

    4.

    Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

     

     

    1401 10 00

    Bambù

    esenzione

    1401 20 00

    Canne d'India

    esenzione

    1401 90 00

    altre

    esenzione

    1402 00 00

    Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

    esenzione

    1403 00 00

    Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

    esenzione

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

     

     

    1404 10 00

    Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

    esenzione

    1404 20 00

    Linters di cotone

    esenzione

    1404 90 00

    altri

    esenzione

    SEZIONE III

    GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

    CAPITOLO 15

    GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

    b)

    il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);

    c)

    le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

    d)

    i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

    e)

    gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

    f)

    il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).

    2.

    La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).

    3.

    La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

    4.

    Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, «per olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

    Note complementari

    1.

    Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:

    a)

    gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

    decantazione entro i termini normali;

    centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

    b)

    gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

    c)

    sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

    2.

    A.

    Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

    Tabella I

    Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

    Acidi

    Percentuali

    Acido miristico

    ≤ 0,05

    Acido palmitico

    7,5 – 20,0

    Acido palmitoleico

    0,3 – 3,5

    Acido eptadecanoico

    ≤ 0,3

    Acido eptadecenoico

    ≤ 0,3

    Acido stearico

    0,5 – 5,0

    Acido oleico

    55,0 – 83,0

    Acido linoleico

    3,5 – 21,0

    Acido linolenico

    ≤ 1,0

    Acido arachico

    ≤ 0,6

    Acido eicosenoico

    ≤ 0,4

    Acido beenico (66)

    ≤ 0,3

    Acido lignocerico

    ≤ 0,2

    Tabella II

    Tenore in steroli in % degli steroli totali

    Steroli

    Percentuali

    Colesterolo

    ≤ 0,5

    Brassicasterolo (67)

    ≤ 0,1

    Campesterolo

    ≤ 4,0

    Stigmasterolo (68)

    < Campesterolo

    Betasitosterolo (69)

    ≥ 93,0

    Delta-7-stigmastenolo

    ≤ 0,5

    Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

    B.

    Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

    1.

    È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

    a)

    tenore in cere non superiore a 300 mg/kg;

    b)

    tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

    c)

    contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

    d)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

    e)

    tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;

    f)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3 e

    g)

    una o più delle seguenti caratteristiche:

    1.

    tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

    2.

    caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

    2.

    È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

    a)

    acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;

    b)

    numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

    c)

    tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

    d)

    tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

    e)

    coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25;

    f)

    variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

    g)

    caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

    h)

    tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

    ij)

    contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

    k)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

    l)

    tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg;

    m)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

    C.

    Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

    a)

    acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;

    b)

    tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

    c)

    coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90;

    d)

    variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;

    e)

    tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

    f)

    contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;

    g)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;

    h)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.

    D.

    Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:

    a)

    tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;

    b)

    contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;

    c)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

    d)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.

    E.

    Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.

    3.

    Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

    a)

    i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

    b)

    i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (70), determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

    4.

    I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1501 00

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

     

     

     

    Grassi di maiale (compreso lo strutto)

     

     

    1501 00 11

    destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    esenzione

    1501 00 19

    altri

    17,2 €/100 kg/net

    1501 00 90

    Grassi di volatili

    11,5

    1502 00

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

     

     

    1502 00 10

    destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    esenzione

    1502 00 90

    altri

    3,2

    1503 00

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

     

     

     

    Stearina solare e oleostearina

     

     

    1503 00 11

    destinate ad usi industriali (71)

    esenzione

    1503 00 19

    altre

    5,1

    1503 00 30

    Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    esenzione

    1503 00 90

    altri

    6,4

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1504 10

    Oli di fegato di pesci e loro frazioni

     

     

    1504 10 10

    aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

    3,8

     

    altri

     

     

    1504 10 91

    di ippoglossi

    esenzione

    1504 10 99

    altri

    3,8 (72)

    1504 20

    Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

     

     

    1504 20 10

    Frazioni solide

    10,9

    1504 20 90

    altri

    esenzione

    1504 30

    Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

     

     

    1504 30 10

    Frazioni solide

    10,9

    1504 30 90

    altri

    esenzione

    1505 00

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

     

     

    1505 00 10

    Grasso di lana greggio

    3,2

    1505 00 90

    altri

    esenzione

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    esenzione

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1507 10

    Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

     

     

    1507 10 10

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

    1507 10 90

    altro

    6,4

    1507 90

    altri

     

     

    1507 90 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1507 90 90

    altri

    9,6

    1508

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1508 10

    Olio greggio

     

     

    1508 10 10

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    esenzione

    1508 10 90

    altro

    6,4

    1508 90

    altri

     

     

    1508 90 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1508 90 90

    altri

    9,6

    1509

    Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1509 10

    vergini

     

     

    1509 10 10

    Olio d'oliva lampante

    122,6 €/100 kg/net

    1509 10 90

    altri

    124,5 €/100 kg/net

    1509 90 00

    altri

    134,6 €/100 kg/net

    1510 00

    Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

     

     

    1510 00 10

    Oli greggi

    110,2 €/100 kg/net

    1510 00 90

    altri

    160,3 €/100 kg/net

    1511

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1511 10

    Olio greggio

     

     

    1511 10 10

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    esenzione

    1511 10 90

    altro

    3,8

    1511 90

    altri

     

     

     

    Frazioni solide

     

     

    1511 90 11

    presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1511 90 19

    altrimenti presentate

    10,9

     

    altri

     

     

    1511 90 91

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1511 90 99

    altri

    9

    1512

    Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

     

    Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

     

     

    1512 11

    Oli greggi

     

     

    1512 11 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

     

    altri

     

     

    1512 11 91

    di girasole

    6,4

    1512 11 99

    di cartamo

    6,4

    1512 19

    altri

     

     

    1512 19 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1512 19 90

    altri

    9,6

     

    Olio di cotone e sue frazioni

     

     

    1512 21

    Olio greggio, anche depurato del gossipolo

     

     

    1512 21 10

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

    1512 21 90

    altro

    6,4

    1512 29

    altri

     

     

    1512 29 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1512 29 90

    altri

    9,6

    1513

    Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

     

    Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni

     

     

    1513 11

    Olio greggio

     

     

    1513 11 10

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    2,5

     

    altro

     

     

    1513 11 91

    presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 11 99

    altrimenti presentato

    6,4

    1513 19

    altri

     

     

     

    Frazioni solide

     

     

    1513 19 11

    presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 19 19

    altrimenti presentate

    10,9

     

    altri

     

     

    1513 19 30

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

     

    altri

     

     

    1513 19 91

    presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 19 99

    altrimenti presentati

    9,6

     

    Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni

     

     

    1513 21

    Oli greggi

     

     

    1513 21 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

     

    altri

     

     

    1513 21 30

    presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 21 90

    altrimenti presentati

    6,4

    1513 29

    altri

     

     

     

    Frazioni solide

     

     

    1513 29 11

    presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 29 19

    altrimenti presentate

    10,9

     

    altri

     

     

    1513 29 30

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

     

    altri

     

     

    1513 29 50

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 29 90

    altrimenti presentati

    9,6

    1514

    Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

     

    Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni

     

     

    1514 11

    Oli greggi

     

     

    1514 11 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

    1514 11 90

    altri

    6,4

    1514 19

    altri

     

     

    1514 19 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1514 19 90

    altri

    9,6

     

    altri

     

     

    1514 91

    Oli greggi

     

     

    1514 91 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

    1514 91 90

    altri

    6,4

    1514 99

    altri

     

     

    1514 99 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1514 99 90

    altri

    9,6

    1515

    Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

     

    Olio di lino e sue frazioni

     

     

    1515 11 00

    Olio greggio

    3,2

    1515 19

    altri

     

     

    1515 19 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1515 19 90

    altri

    9,6

     

    Olio di granturco e sue frazioni

     

     

    1515 21

    Olio greggio

     

     

    1515 21 10

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

    1515 21 90

    altro

    6,4

    1515 29

    altri

     

     

    1515 29 10

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1515 29 90

    altri

    9,6

    1515 30

    Olio di ricino e sue frazioni

     

     

    1515 30 10

    destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (71)

    esenzione

    1515 30 90

    altri

    5,1

    1515 40 00

    Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni

    esenzione

    1515 50

    Olio di sesamo e sue frazioni

     

     

     

    Olio greggio

     

     

    1515 50 11

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

    1515 50 19

    altro

    6,4

     

    altri

     

     

    1515 50 91

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

    1515 50 99

    altri

    9,6

    1515 90

    altri

     

     

    1515 90 15

    Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    esenzione

     

    Olio di semi di tabacco e sue frazioni

     

     

     

    Olio greggio

     

     

    1515 90 21

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    esenzione

    1515 90 29

    altro

    6,4

     

    altri

     

     

    1515 90 31

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    esenzione

    1515 90 39

    altri

    9,6

     

    altri oli e loro frazioni

     

     

     

    Oli greggi

     

     

    1515 90 40

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    3,2

     

    altri

     

     

    1515 90 51

    concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1515 90 59

    concreti, altrimenti presentati; fluidi

    6,4

     

    altri

     

     

    1515 90 60

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

     

    altri

     

     

    1515 90 91

    concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    12,8

    1515 90 99

    concreti, altrimenti presentati; fluidi

    9,6

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

     

     

    1516 10

    Grassi e oli animali e loro frazioni

     

     

    1516 10 10

    presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    12,8

    1516 10 90

    altrimenti presentati

    10,9

    1516 20

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni

     

     

    1516 20 10

    Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    3,4

     

    altri

     

     

    1516 20 91

    presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

     

    altrimenti presentati

     

     

    1516 20 95

    Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

    5,1

     

    altri

     

     

    1516 20 96

    Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

    9,6

    1516 20 98

    altri

    10,9

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

     

     

    1517 10

    Margarina, esclusa la margarina liquida

     

     

    1517 10 10

    avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    8,3 + 28,4 €/100 kg/net

    1517 10 90

    altra

    16

    1517 90

    altre

     

     

    1517 90 10

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    8,3 + 28,4 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    1517 90 91

    Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

    9,6

    1517 90 93

    Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    2,9

    1517 90 99

    altre

    16

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

     

     

    1518 00 10

    Linossina

    7,7

     

    Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

     

     

    1518 00 31

    greggi

    3,2

    1518 00 39

    altri

    5,1

     

    altri

     

     

    1518 00 91

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

    7,7

     

    altri

     

     

    1518 00 95

    Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

    2

    1518 00 99

    altri

    7,7

    1519

     

     

    1520 00 00

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    esenzione

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

     

     

    1521 10 00

    Cere vegetali

    esenzione

    1521 90

    altri

     

     

    1521 90 10

    Spermaceti, anche raffinati o colorati

    esenzione

     

    Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate

     

     

    1521 90 91

    gregge

    esenzione

    1521 90 99

    altre

    2,5

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

     

     

    1522 00 10

    Degras

    3,8

     

    Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

     

     

     

    contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

     

     

    1522 00 31

    Paste di saponificazione (soapstocks)

    29,9 €/100 kg/net

    1522 00 39

    altri

    47,8 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    1522 00 91

    Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)

    3,2

    1522 00 99

    altri

    esenzione

    SEZIONE IV

    PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

    Nota

    1.

    In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

    CAPITOLO 16

    PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

    2.

    Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

    Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.

    2.

    I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

    Note complementari

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

    2.

    Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1601 00

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

     

     

    1601 00 10

    di fegato

    15,4

     

    altri (73)

     

     

    1601 00 91

    Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

    149,4 €/100 kg/net (74)

    1601 00 99

    altri

    100,5 €/100 kg/net (74)

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

     

     

    1602 10 00

    Preparazioni omogeneizzate

    16,6

    1602 20

    di fegato di qualsiasi animale

     

     

     

    di oca o di anatra

     

     

    1602 20 11

    contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso

    10,2

    1602 20 19

    altre

    10,2

    1602 20 90

    altre

    16

     

    di volatili della voce 0105

     

     

    1602 31

    di tacchino

     

     

     

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (75)

     

     

    1602 31 11

    contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

    8,5

    1602 31 19

    altre

    8,5

    1602 31 30

    contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (75)

    8,5

    1602 31 90

    altre

    8,5

    1602 32

    di galli e di galline

     

     

     

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (75)

     

     

    1602 32 11

    non cotte

    86,7 €/100 kg/net

    1602 32 19

    altre

    10,9

    1602 32 30

    contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (75)

    10,9

    1602 32 90

    altre

    10,9

    1602 39

    altre

     

     

     

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (75)

     

     

    1602 39 21

    non cotte

    86,7 €/100 kg/net

    1602 39 29

    altre

    10,9

    1602 39 40

    contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (75)

    10,9

    1602 39 80

    altre

    10,9

     

    della specie suina

     

     

    1602 41

    Prosciutti e loro pezzi

     

     

    1602 41 10

    della specie suina domestica

    156,8 €/100 kg/net (74)

    1602 41 90

    altri

    10,9

    1602 42

    Spalle e loro pezzi

     

     

    1602 42 10

    della specie suina domestica

    129,3 €/100 kg/net (74)

    1602 42 90

    altre

    10,9

    1602 49

    altre, compresi i miscugli

     

     

     

    della specie suina domestica

     

     

     

    contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

     

     

    1602 49 11

    Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

    156,8 €/100 kg/net (74)

    1602 49 13

    Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

    129,3 €/100 kg/net (74)

    1602 49 15

    altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

    129,3 €/100 kg/net (74)

    1602 49 19

    altre

    85,7 €/100 kg/net (74)

    1602 49 30

    contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    75 €/100 kg/net (74)

    1602 49 50

    contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    54,3 €/100 kg/net (74)

    1602 49 90

    altre

    10,9

    1602 50

    della specie bovina

     

     

    1602 50 10

    non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

    303,4 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

     

    in recipienti ermeticamente chiusi

     

     

    1602 50 31

    «Corned beef»

    16,6

    1602 50 39

    altre

    16,6

    1602 50 80

    altre

    16,6

    1602 90

    altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

     

     

    1602 90 10

    Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

    16,6

     

    altre

     

     

    1602 90 31

    di selvaggina o di coniglio

    10,9

    1602 90 41

    di renne

    16,6

     

    altre

     

     

    1602 90 51

    contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

    85,7 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

     

    contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina

     

     

    1602 90 61

    non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

    303,4 €/100 kg/net

    1602 90 69

    altre

    16,6

     

    altre

     

     

     

    di ovini e di caprini

     

     

     

    non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

     

     

    1602 90 72

    di ovini

    12,8

    1602 90 74

    di caprini

    16,6

     

    altre

     

     

    1602 90 76

    di ovini

    12,8

    1602 90 78

    di caprini

    16,6

    1602 90 98

    altre

    16,6

    1603 00

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

     

     

    1603 00 10

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    12,8

    1603 00 80

    altri

    esenzione

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

     

     

     

    Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

     

     

    1604 11 00

    Salmoni

    5,5

    1604 12

    Aringhe

     

     

    1604 12 10

    Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    15

     

    altri

     

     

    1604 12 91

    in recipienti ermeticamente chiusi

    20

    1604 12 99

    altri

    20

    1604 13

    Sardine, alacce e spratti

     

     

     

    Sardine

     

     

    1604 13 11

    sotto olio d'oliva

    12,5

    1604 13 19

    altri

    12,5

    1604 13 90

    altri

    12,5

    1604 14

    Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

     

     

     

    Tonni e palamite

     

     

    1604 14 11

    sotto olio vegetale

    24

     

    altri

     

     

    1604 14 16

    Filetti detti «loins»

    24

    1604 14 18

    altri

    24

    1604 14 90

    Boniti (Sarda spp.)

    25

    1604 15

    Sgombri

     

     

     

    delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

     

     

    1604 15 11

    Filetti

    25

    1604 15 19

    altri

    25

    1604 15 90

    della specie Scomber australasicus

    20

    1604 16 00

    Acciughe

    25

    1604 19

    altri

     

     

    1604 19 10

    Salmonidi, diversi dai salmoni

    7

     

    Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

     

     

    1604 19 31

    Filetti detti «loins»

    24

    1604 19 39

    altri

    24

    1604 19 50

    Pesci della specie Orcynopsis unicolor

    12,5

     

    altri

     

     

    1604 19 91

    Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    7,5

     

    altri

     

     

    1604 19 92

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    20

    1604 19 93

    Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    20

    1604 19 94

    Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    20

    1604 19 95

    Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    20

    1604 19 98

    altri

    20

    1604 20

    altre preparazioni e conserve di pesci

     

     

    1604 20 05

    Preparazioni di surimi

    20

     

    altri

     

     

    1604 20 10

    di salmoni

    5,5

    1604 20 30

    di salmonidi, diversi dai salmoni

    7

    1604 20 40

    di acciughe

    25

    1604 20 50

    di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

    25

    1604 20 70

    di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    24

    1604 20 90

    di altri pesci

    14

    1604 30

    Caviale e suoi succedanei

     

     

    1604 30 10

    Caviale (uova di storioni)

    20

    1604 30 90

    Succedanei del caviale

    20

    1605

    Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

     

     

    1605 10 00

    Granchi

    8

    1605 20

    Gamberetti

     

     

    1605 20 10

    in recipienti ermeticamente chiusi

    20 (74)

     

    altri

     

     

    1605 20 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

    20 (74)

    1605 20 99

    altri

    20 (74)

    1605 30

    Astici

     

     

    1605 30 10

    Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (76)

    esenzione

    1605 30 90

    altri

    20

    1605 40 00

    altri crostacei

    20 (74)

    1605 90

    altri

     

     

     

    Molluschi

     

     

     

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

     

     

    1605 90 11

    in recipienti ermeticamente chiusi

    20

    1605 90 19

    altri

    20

    1605 90 30

    altri

    20

    1605 90 90

    altri invertebrati acquatici

    26

    CAPITOLO 17

    ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

    Nota

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

    b)

    gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

    c)

    i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

    Note complementari

    1.

    Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

    2.

    Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non è del 92 %, è calcolato come segue:

    il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata.

    3.

    Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

    4.

    Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1423/95.

    5.

    È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

    Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

    6.

    È considerato come «sciroppo di inulina»:

    a)

    ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;

    b)

    ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.

    7.

    Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

     

     

     

    Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

     

     

    1701 11

    di canna

     

     

    1701 11 10

    destinati ad essere raffinati (77)

    33,9 €/100 kg/net (78)  (79)

    1701 11 90

    altri

    41,9 €/100 kg/net (79)

    1701 12

    di barbabietola

     

     

    1701 12 10

    destinati ad essere raffinati (77)

    33,9 €/100 kg/net (78)  (79)

    1701 12 90

    altri

    41,9 €/100 kg/net (79)

     

    altri

     

     

    1701 91 00

    con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    41,9 €/100 kg/net (79)

    1701 99

    altri

     

     

    1701 99 10

    Zuccheri bianchi

    41,9 €/100 kg/net (79)

    1701 99 90

    altri

    41,9 €/100 kg/net (79)

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

     

     

     

    Lattosio e sciroppo di lattosio

     

     

    1702 11 00

    contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

    14 €/100 kg/net

    1702 19 00

    altri

    14 €/100 kg/net

    1702 20

    Zucchero e sciroppo d'acero

     

     

    1702 20 10

    Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1702 20 90

    altri

    8

    1702 30

    Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

     

     

    1702 30 10

    Isoglucosio

    50,7 €/100 kg/net mas

     

    altri

     

     

     

    contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio

     

     

    1702 30 51

    in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    26,8 €/100 kg/net

    1702 30 59

    altri

    20 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    1702 30 91

    in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    26,8 €/100 kg/net

    1702 30 99

    altri

    20 €/100 kg/net

    1702 40

    Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

     

     

    1702 40 10

    Isoglucosio

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 40 90

    altri

    20 €/100 kg/net

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    16 + 50,7 €/100 kg/net mas (79)

    1702 60

    altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

     

     

    1702 60 10

    Isoglucosio

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 60 80

    Sciroppo di inulina

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1702 60 95

    altri

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1702 90

    altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

     

     

    1702 90 10

    Maltosio chimicamente puro

    12,8

    1702 90 30

    Isoglucosio

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 90 50

    Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

    20 €/100 kg/net

    1702 90 60

    Succedanei del miele, anche misti con miele naturale

    0,4 €/100 kg/net (80)

     

    Zuccheri e melassi, caramellati

     

     

    1702 90 71

    contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

    0,4 €/100 kg/net (80)

     

    altri

     

     

    1702 90 75

    in polvere, anche agglomerati

    27,7 €/100 kg/net

    1702 90 79

    altri

    19,2 €/100 kg/net

    1702 90 80

    Sciroppo di inulina

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1702 90 99

    altri

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1703

    Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

     

     

    1703 10 00

    Melassi di canna

    0,35 €/100 kg/net

    1703 90 00

    altri

    0,35 €/100 kg/net

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

     

     

    1704 10

    Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

     

     

    1704 10 11

    sotto forma di strisce

    6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

    1704 10 19

    altre

    6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

     

    aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

     

     

    1704 10 91

    sotto forma di strisce

    6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

    1704 10 99

    altre

    6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

    1704 90

    altri

     

     

    1704 90 10

    Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

    13,4

    1704 90 30

    Preparazione detta «cioccolato bianco»

    9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    1704 90 51

    Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 55

    Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 61

    Confetti e prodotti simili confettati

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

     

    altri

     

     

    1704 90 65

    Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 71

    Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 75

    Caramelle

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

     

    altri

     

     

    1704 90 81

    ottenuti per compressione

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 99

    altri

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    CAPITOLO 18

    CACAO E SUE PREPARAZIONI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.

    2.

    La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

    Note complementari

    1.

    Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

    2.

    Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1801 00 00

    Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

    esenzione

    1802 00 00

    Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

    esenzione

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata

     

     

    1803 10 00

    non sgrassata

    9,6

    1803 20 00

    completamente o parzialmente sgrassata

    9,6

    1804 00 00

    Burro, grasso e olio di cacao

    7,7

    1805 00 00

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    8

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

     

     

    1806 10

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    1806 10 15

    non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

    8

    1806 10 20

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

    8 + 25,2 €/100 kg/net

    1806 10 30

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    8 + 31,4 €/100 kg/net

    1806 10 90

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucherro invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    8 + 41,9 €/100 kg/net

    1806 20

    altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

     

     

    1806 20 10

    aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 20 30

    aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

     

    altre

     

     

    1806 20 50

    aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 20 70

    Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    15,4 + EA (82)

    1806 20 80

    Glassatura al cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 20 95

    altre

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

     

    altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

     

     

    1806 31 00

    ripiene

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 32

    non ripiene

     

     

    1806 32 10

    con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 32 90

    altre

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90

    altre

     

     

     

    Cioccolata e prodotti di cioccolata

     

     

     

    Cioccolatini (praline), anche ripieni

     

     

    1806 90 11

    contenenti alcole

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 19

    altri

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

     

    altri

     

     

    1806 90 31

    ripieni

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 39

    non ripieni

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 50

    Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 60

    Pasta da spalmare contenente cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 70

    Preparazioni per bevande, contenenti cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 90

    altre

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    CAPITOLO 19

    PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

    b)

    i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);

    c)

    i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

    2.

    Ai sensi della voce 1901, si intendono per:

    a)

    «semole», le semole dei cereali del capitolo 11;

    b)

    «farine» e «semolini»:

    1)

    le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

    2)

    le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

    3.

    La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

    4.

    Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

    Note complementari

    1.

    Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

     

     

    1901 10 00

    Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

    7,6 + EA (83)

    1901 20 00

    Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    7,6 + EA (83)

    1901 90

    altri

     

     

     

    Estratti di malto

     

     

    1901 90 11

    aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

    5,1 + 18 €/100 kg/net

    1901 90 19

    altri

    5,1 + 14,7 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    1901 90 91

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

    12,8

    1901 90 99

    altri

    7,6 + EA (83)

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

     

     

     

    Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

     

     

    1902 11 00

    contenenti uova

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net

    1902 19

    altre

     

     

    1902 19 10

    non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net

    1902 19 90

    altre

    7,7 + 21,1 €/100 kg/net

    1902 20

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

     

     

    1902 20 10

    contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

    8,5

    1902 20 30

    contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    54,3 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    1902 20 91

    cotte

    8,3 + 6,1 €/100 kg/net

    1902 20 99

    altre

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    1902 30

    altre paste alimentari

     

     

    1902 30 10

    secche

    6,4 + 24,6 €/100 kg/net

    1902 30 90

    altre

    6,4 + 9,7 €/100 kg/net

    1902 40

    Cuscus

     

     

    1902 40 10

    non preparato

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net

    1902 40 90

    altro

    6,4 + 9,7 €/100 kg/net

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    6,4 + 15,1 €/100 kg/net

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

     

     

    1904 10

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

     

     

    1904 10 10

    a base di granturco

    3,8 + 20 €/100 kg/net

    1904 10 30

    a base di riso

    5,1 + 46 €/100 kg/net

    1904 10 90

    altri

    5,1 + 33,6 €/100 kg/net

    1904 20

    Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

     

     

    1904 20 10

    Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

    9 + EA (83)

     

    altri

     

     

    1904 20 91

    a base di granturco

    3,8 + 20 €/100 kg/net

    1904 20 95

    a base di riso

    5,1 + 46 €/100 kg/net

    1904 20 99

    altri

    5,1 + 33,6 €/100 kg/net

    1904 30 00

    Bulgur di grano

    8,3 + 25,7 €/100 kg/net

    1904 90

    altri

     

     

    1904 90 10

    Riso

    8,3 + 46 €/100 kg/net

    1904 90 80

    altri

    8,3 + 25,7 €/100 kg/net

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

     

     

    1905 10 00

    Pane croccante detto «Knäckebrot»

    5,8 + 13 €/100 kg/net

    1905 20

    Pane con spezie (panpepato)

     

     

    1905 20 10

    avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    9,4 + 18,3 €/100 kg/net

    1905 20 30

    avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    9,8 + 24,6 €/100 kg/net

    1905 20 90

    avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    10,1 + 31,4 €/100 kg/net

     

    Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

     

     

    1905 31

    Biscotti con aggiunta di dolcificanti

     

     

     

    interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

     

     

    1905 31 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 31 19

    altri

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

     

    altri

     

     

    1905 31 30

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

     

    altri

     

     

    1905 31 91

    doppio biscotto con ripieno

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 31 99

    altri

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 32

    Cialde e cialdine

     

     

    1905 32 05

    aventi tenore di umidità superiore a 10 %

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

     

    altre

     

     

     

    interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

     

     

    1905 32 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 32 19

    altre

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

     

    altre

     

     

    1905 32 91

    salate, anche ripiene

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

    1905 32 99

    altre

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 40

    Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

     

     

    1905 40 10

    Fette biscottate

    9,7 + EA (83)

    1905 40 90

    altri

    9,7 + EA (83)

    1905 90

    altri

     

     

    1905 90 10

    Pane azimo (mazoth)

    3,8 + 15,9 €/100 kg/net

    1905 90 20

    Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    4,5 + 60,5 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    1905 90 30

    Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

    9,7 + EA (83)

    1905 90 45

    Biscotti

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

    1905 90 55

    Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

     

    altri

     

     

    1905 90 60

    con aggiunta di dolcificanti

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 90 90

    altri

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

    CAPITOLO 20

    PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

    b)

    le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

    c)

    le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.

    2.

    Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).

    3.

    Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

    4.

    I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.

    5.

    Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.

    6.

    Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

    3.

    Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

    Note complementari

    1.

    Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.

    2.

    a)

    Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore:

    0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,

    0,95 per i prodotti delle altre voci.

    b)

    L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93.

    3.

    I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:

    ananassi, uve: 13 %,

    altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.

    4.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:

    «titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,

    «% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.

    5.

    a)

    Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

    succo di limone o di pomodoro: 3,

    succo di uva: 15,

    succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

    b)

    I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.

    6.

    Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.

    7.

    Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97 , 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38 , 2009 80 34, 2009 80 36, 2009 80 73 , 2009 80 85, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicali» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

    8.

    Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

     

     

    2001 10 00

    Cetrioli e cetriolini

    17,6

    kg/net eda

    2001 90

    altri

     

     

    2001 90 10

    «Chutney» di manghi

    esenzione

    2001 90 20

    Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

    5

    2001 90 30

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

    2001 90 40

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    8,3 + 3,8 €/100 kg/net (84)

    2001 90 50

    Funghi

    16

    2001 90 60

    Cuori di palma

    10

    2001 90 65

    Olive

    16

    2001 90 70

    Peperoni

    16

    2001 90 91

    Frutta tropicali e noci tropicali

    10

    2001 90 93

    Cipolle

    16

    2001 90 99

    altri

    16

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

     

     

    2002 10

    Pomodori, interi o in pezzi

     

     

    2002 10 10

    pelati

    14,4

    2002 10 90

    altri

    14,4

    2002 90

    altri

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %

     

     

    2002 90 11

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

    14,4

    2002 90 19

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    14,4

     

    aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2002 90 31

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

    14,4

    2002 90 39

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    14,4

     

    aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

     

     

    2002 90 91

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

    14,4

    2002 90 99

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    14,4

    2003

    Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

     

     

    2003 10

    Funghi del genere Agaricus

     

     

    2003 10 20

    conservati temporaneamente, completamente cotti

    18,4 + 191 €/100 kg/net eda (85)

    kg/net eda

    2003 10 30

    altri

    18,4 + 222 €/100 kg/net eda (85)

    kg/net eda

    2003 20 00

    Tartufi

    14,4

    2003 90 00

    altri

    18,4

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

    2004 10

    Patate

     

     

    2004 10 10

    semplicemente cotte

    14,4

     

    altre

     

     

    2004 10 91

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    7,6 + EA (86)

    2004 10 99

    altri

    17,6

    2004 90

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

     

     

    2004 90 10

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

    2004 90 30

    Crauti, capperi e olive

    16

    2004 90 50

    Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

    19,2

     

    altri, compresi i miscugli

     

     

    2004 90 91

    Cipolle, semplicemente cotte

    14,4

    2004 90 98

    altri

    17,6

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

    2005 10 00

    Ortaggi e legumi omogeneizzati

    17,6

    2005 20

    Patate

     

     

    2005 20 10

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    8,8 + EA (86)

     

    altre

     

     

    2005 20 20

    a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

    14,1

    2005 20 80

    altre

    14,1

    2005 40 00

    Piselli (Pisum sativum)

    19,2

     

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     

     

    2005 51 00

    Fagioli in grani

    17,6

    2005 59 00

    altri

    19,2

    2005 60 00

    Asparagi

    17,6

    2005 70

    Olive

     

     

    2005 70 10

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

    12,8

    kg/net eda

    2005 70 90

    altre

    12,8

    kg/net eda

    2005 80 00

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

    2005 90

    altri ortaggi e miscugli di ortaggi

     

     

    2005 90 10

    Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

    6,4

    2005 90 30

    Capperi

    16

    2005 90 50

    Carciofi

    17,6

    2005 90 60

    Carote

    17,6

    2005 90 70

    Miscugli di ortaggi

    17,6

    2005 90 75

    Crauti

    16

    2005 90 80

    altri

    17,6

    2006 00

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

     

     

    2006 00 10

    Zenzero

    esenzione

     

    altre

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    2006 00 31

    Ciliegie

    20 + 23,9 €/100 kg/net

    2006 00 35

    Frutta tropicali e noci tropicali

    12,5 + 15 €/100 kg/net

    2006 00 38

    altre

    20 + 23,9 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2006 00 91

    Frutta tropicali e noci tropicali

    12,5

    2006 00 99

    altre

    20

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    2007 10

    Preparazioni omogeneizzate

     

     

    2007 10 10

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    24 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2007 10 91

    di frutta tropicali

    15

    2007 10 99

    altre

    24

     

    altre

     

     

    2007 91

    di agrumi

     

     

    2007 91 10

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

    20 + 23 €/100 kg/net

    2007 91 30

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

    20 + 4,2 €/100 kg/net

    2007 91 90

    altre

    21,6

    2007 99

    altre

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

     

     

    2007 99 10

    Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (87)

    22,4

    2007 99 20

    Puree e paste di marroni

    24 + 19,7 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2007 99 31

    di ciliegie

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 33

    di fragole

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 35

    di lamponi

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 39

    altre

    24 + 23 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2007 99 55

    Puree di mele

    24 + 4,2 €/100 kg/net

    2007 99 57

    altre

    24 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2007 99 91

    Puree di mele

    24

    2007 99 93

    di frutta tropicali e noci tropicali

    15

    2007 99 98

    altre

    24

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

     

     

     

    Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro

     

     

    2008 11

    Arachidi

     

     

    2008 11 10

    Burro di arachidi

    12,8

     

    altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

     

    superiore ad 1 kg

     

     

    2008 11 92

    tostate

    11,2

    2008 11 94

    altre

    11,2

     

    uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 11 96

    tostate

    12

    2008 11 98

    altre

    12,8

    2008 19

    altre, compresi i miscugli

     

     

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 19 11

    Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

    7

     

    altre

     

     

    2008 19 13

    Mandorle e pistacchi, tostati

    9

    2008 19 19

    altre

    11,2

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 19 91

    Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

    8

     

    altre

     

     

     

    Frutta a guscio tostate

     

     

    2008 19 93

    Mandorle e pistacchi

    10,2

    2008 19 95

    altre

    12

    2008 19 99

    altre

    12,8

    2008 20

    Ananassi

     

     

     

    con aggiunta di alcole

     

     

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 20 11

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

    25,6 + 2,5 €/100 kg/net

    2008 20 19

    altri

    25,6

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 20 31

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

    25,6 + 2,5 €/100 kg/net

    2008 20 39

    altri

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 20 51

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

    19,2

    2008 20 59

    altri

    17,6

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 20 71

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

    20,8

    2008 20 79

    altri

    19,2

    2008 20 90

    senza aggiunta di zuccheri

    18,4

    2008 30

    Agrumi

     

     

     

    con aggiunta di alcole

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

    2008 30 11

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6

    2008 30 19

    altri

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    2008 30 31

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24

    2008 30 39

    altri

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 30 51

    Segmenti di pompelmi e di pomeli

    15,2

    2008 30 55

    Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

    18,4

    2008 30 59

    altri

    17,6

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 30 71

    Segmenti di pompelmi e di pomeli

    15,2

    2008 30 75

    Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

    17,6

    2008 30 79

    altri

    20,8

    2008 30 90

    senza aggiunta di zuccheri

    18,4

    2008 40

    Pere

     

     

     

    con aggiunta di alcole

     

     

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    2008 40 11

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6

    2008 40 19

    altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2008 40 21

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24

    2008 40 29

    altre

    25,6

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 40 31

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

    2008 40 39

    altre

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 40 51

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    17,6

    2008 40 59

    altre

    16

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 40 71

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    19,2

    2008 40 79

    altre

    17,6

    2008 40 90

    senza aggiunta di zuccheri

    16,8

    2008 50

    Albicocche

     

     

     

    con aggiunta d'alcole

     

     

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    2008 50 11

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6

    2008 50 19

    altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2008 50 31

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24

    2008 50 39

    altre

    25,6

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 50 51

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

    2008 50 59

    altre

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 50 61

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    19,2

    2008 50 69

    altre

    17,6

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 50 71

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    20,8

    2008 50 79

    altre

    19,2

     

    senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 50 92

    superiore o uguale a 5 kg

    13,6

    2008 50 94

    uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

    18,4 (88)

    2008 50 99

    inferiore a 4,5 kg

    18,4

    2008 60

    Ciliegie

     

     

     

    con aggiunta di alcole

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

    2008 60 11

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6

    2008 60 19

    altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2008 60 31

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24

    2008 60 39

    altre

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 60 50

    superiore ad 1 kg

    17,6

    2008 60 60

    uguale o inferiore ad 1 kg

    20,8

     

    senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 60 70

    superiore o uguale a 4,5 kg

    18,4

    2008 60 90

    inferiore a 4,5 kg

    18,4

    2008 70

    Pesche, comprese le pesche noci

     

     

     

    con aggiunta di alcole

     

     

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    2008 70 11

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6

    2008 70 19

    altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2008 70 31

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24

    2008 70 39

    altre

    25,6

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 70 51

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

    2008 70 59

    altre

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 70 61

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    19,2

    2008 70 69

    altre

    17,6

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 70 71

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    19,2

    2008 70 79

    altre

    17,6

     

    senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 70 92

    superiore o uguale a 5 kg

    15,2

    2008 70 98

    inferiore a 5 kg

    18,4

    2008 80

    Fragole

     

     

     

    con aggiunta di alcole

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

    2008 80 11

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6

    2008 80 19

    altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altre

     

     

    2008 80 31

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24

    2008 80 39

    altre

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

    2008 80 50

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    17,6

    2008 80 70

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    20,8

    2008 80 90

    senza aggiunta di zuccheri

    18,4

     

    altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

     

     

    2008 91 00

    Cuori di palma

    10

    2008 92

    Miscugli

     

     

     

    con aggiunta di alcole

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

     

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

     

    2008 92 12

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    16

    2008 92 14

    altri

    25,6

     

    altri

     

     

    2008 92 16

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    16 + 2,6 €/100 kg/net

    2008 92 18

    altri

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

     

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

     

    2008 92 32

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    15

    2008 92 34

    altri

    24

     

    altri

     

     

    2008 92 36

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    16

    2008 92 38

    altri

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri

     

     

     

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 92 51

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    11

    2008 92 59

    altri

    17,6

     

    altri

     

     

     

    Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti

     

     

    2008 92 72

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    8,5

    2008 92 74

    altri

    13,6

     

    altri

     

     

    2008 92 76

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    12

    2008 92 78

    altri

    19,2

     

    senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

     

    superiore o uguale a 5 kg

     

     

    2008 92 92

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    11,5

    2008 92 93

    altri

    18,4

     

    uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

     

     

    2008 92 94

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    11,5

    2008 92 96

    altri

    18,4

     

    inferiore a 4,5 kg

     

     

    2008 92 97

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    11,5

    2008 92 98

    altri

    18,4

    2008 99

    altri

     

     

     

    con aggiunta di alcole

     

     

     

    Zenzero

     

     

    2008 99 11

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    10

    2008 99 19

    altri

    16

     

    Uva

     

     

    2008 99 21

    avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    25,6 + 3,8 €/100 kg/net

    2008 99 23

    altra

    25,6

     

    altri

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

     

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

     

    2008 99 24

    Frutta tropicali

    16

    2008 99 28

    altri

    25,6

     

    altri

     

     

    2008 99 31

    Frutta tropicali

    16 + 2,6 €/100 kg/net

    2008 99 34

    altri

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

     

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

     

    2008 99 36

    Frutta tropicali

    15

    2008 99 37

    altre

    24

     

    altri

     

     

    2008 99 38

    Frutta tropicali

    16

    2008 99 40

    altre

    25,6

     

    senza aggiunta di alcole

     

     

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 99 41

    Zenzero

    esenzione

    2008 99 43

    Uva

    19,2

    2008 99 45

    Prugne

    17,6

    2008 99 46

    Frutti della passione, guaiave e tamarindi

    11

    2008 99 47

    Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

    11

    2008 99 49

    altri

    17,6

     

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 99 51

    Zenzero

    esenzione

    2008 99 61

    Frutti della passione e guaiave

    13

    2008 99 62

    Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

    13

    2008 99 67

    altri

    20,8

     

    senza aggiunta di zuccheri

     

     

     

    Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 99 72

    superiore o uguale a 5 kg

    15,2

    2008 99 78

    inferiore a 5 kg

    18,4

    2008 99 85

    Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

    2008 99 91

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    8,3 + 3,8 €/100 kg/net (84)

    2008 99 99

    altri

    18,4

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    Succhi di arancia

     

     

    2009 11

    congelati

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 11 11

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 11 19

    altri

    33,6

     

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 11 91

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 11 99

    altri

    15,2 (85)

    2009 12 00

    non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    12,2

    2009 19

    altri

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 19 11

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 19 19

    altri

    33,6

     

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 19 91

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 19 98

    altri

    12,2

     

    Succhi di pompelmo o di pomelo

     

     

    2009 21 00

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    12

    2009 29

    altri

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 29 11

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 29 19

    altri

    33,6

     

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 29 91

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    12 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 29 99

    altri

    12

     

    Succhi di altri agrumi

     

     

    2009 31

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

     

     

     

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

    2009 31 11

    contenenti zuccheri addizionati

    14,4

    2009 31 19

    senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    di limoni

     

     

    2009 31 51

    contenenti zuccheri addizionati

    14,4

    2009 31 59

    senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    di altri agrumi

     

     

    2009 31 91

    contenenti zuccheri addizionati

    14,4

    2009 31 99

    senza zuccheri addizionati

    15,2

    2009 39

    altri

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 39 11

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 19

    altri

    33,6

     

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

     

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

    2009 39 31

    contenenti zuccheri addizionati

    14,4

    2009 39 39

    senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    di limoni

     

     

    2009 39 51

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    14,4 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 55

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    14,4

    2009 39 59

    senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    di altri agrumi

     

     

    2009 39 91

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    14,4 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 95

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    14,4

    2009 39 99

    senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    Succhi di ananasso

     

     

    2009 41

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

     

     

    2009 41 10

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

    15,2

     

    altri

     

     

    2009 41 91

    contenenti zuccheri addizionati

    15,2

    2009 41 99

    senza zuccheri addizionati

    16

    2009 49

    altri

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 49 11

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 49 19

    altri

    33,6

     

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 49 30

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

    15,2

     

    altri

     

     

    2009 49 91

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 49 93

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    15,2

    2009 49 99

    senza zuccheri addizionati

    16

    2009 50

    Succhi di pomodoro

     

     

    2009 50 10

    con zuccheri addizionati

    16

    2009 50 90

    altri

    16,8

     

    Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

     

     

    2009 61

    di un valore Brix inferiore o uguale a 30

     

     

    2009 61 10

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

     (89)

    2009 61 90

    di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

    22,4 + 27 €/hl (85)

    2009 69

    altri

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 69 11

    di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (85)

    2009 69 19

    altri

     (89)

     

    di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

     

     

     

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

     

     

    2009 69 51

    concentrati

     (89)

    2009 69 59

    altri

     (89)

     

    di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

     

     

    2009 69 71

    concentrati

    22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 79

    altri

    22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 90

    altri

    22,4 + 27 €/hl (85)

     

    Succhi di mela

     

     

    2009 71

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

     

     

    2009 71 10

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

    18

     

    altri

     

     

    2009 71 91

    contenenti zuccheri addizionati

    18

    2009 71 99

    senza zuccheri addizionati

    18

    2009 79

    altri

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 79 11

    di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    30 + 18,4 €/100 kg/net

    2009 79 19

    altri

    30

     

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 79 30

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

    18

     

    altri

     

     

    2009 79 91

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    18 + 19,3 €/100 kg/net

    2009 79 93

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    18

    2009 79 99

    senza zuccheri addizionati

    18

    2009 80

    Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

     

    Succhi di pera

     

     

    2009 80 11

    di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 80 19

    altri

    33,6

     

    altri

     

     

     

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

    2009 80 34

    Succhi di frutta tropicali

    21 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 80 35

    altri

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    2009 80 36

    Succhi di frutta tropicali

    21

    2009 80 38

    altri

    33,6

     

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67

     

     

     

    Succhi di pera

     

     

    2009 80 50

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

    19,2

     

    altri

     

     

    2009 80 61

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    19,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 80 63

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    19,2

    2009 80 69

    senza zuccheri addizionati

    20

     

    altri

     

     

     

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

     

     

    2009 80 71

    Succhi di ciliegie

    16,8

    2009 80 73

    Succhi di frutta tropicali

    10,5

    2009 80 79

    altri

    16,8

     

    altri

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

     

     

    2009 80 85

    Succhi di frutta tropicali

    10,5 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 80 86

    altri

    16,8 + 20,6 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2009 80 88

    Succhi di frutta tropicali

    10,5

    2009 80 89

    altri

    16,8

     

    senza zuccheri addizionati

     

     

    2009 80 95

    Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

    14

    2009 80 96

    Succhi di ciliegie

    17,6

    2009 80 97

    Succhi di frutta tropicali

    11

    2009 80 99

    altri

    17,6

    2009 90

    Miscugli di succhi

     

     

     

    di un valore Brix superiore a 67

     

     

     

    Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

     

     

    2009 90 11

    di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 19

    altri

    33,6

     

    altri

     

     

    2009 90 21

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 29

    altri

    33,6

     

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67

     

     

     

    Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

     

     

    2009 90 31

    di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    20 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 39

    altri

    20

     

    altri

     

     

     

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

     

     

    2009 90 41

    con zuccheri addizionati

    15,2

    2009 90 49

    altri

    16

     

    altri

     

     

    2009 90 51

    con zuccheri addizionati

    16,8

    2009 90 59

    altri

    17,6

     

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

     

     

    2009 90 71

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 73

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    15,2

    2009 90 79

    senza zuccheri addizionati

    16

     

    altri

     

     

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

     

     

    2009 90 92

    Miscugli di succhi di frutta tropicali

    10,5 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 90 94

    altri

    16,8 + 20,6 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2009 90 95

    Miscugli di succhi di frutta tropicali

    10,5

    2009 90 96

    altri

    16,8

     

    senza zuccheri addizionati

     

     

    2009 90 97

    Miscugli di succhi di frutta tropicali

    11

    2009 90 98

    altri

    17,6

    CAPITOLO 21

    PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;

    b)

    i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);

    c)

    il tè aromatizzato (voce 0902);

    d)

    le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;

    e)

    le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

    f)

    i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;

    g)

    gli enzimi preparati della voce 3507.

    2.

    Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

    3.

    Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

    Note complementari

    1.

    Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 2106 90 10, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.

    L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

    3.

    Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.

    4.

    Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

    Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

    5.

    Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

     

     

     

    Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

     

     

    2101 11

    Estratti, essenze e concentrati

     

     

    2101 11 11

    con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

    9

    2101 11 19

    altri

    9

    2101 12

    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

     

     

    2101 12 92

    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

    11,5

    2101 12 98

    altri

    9 + EA (90)

    2101 20

    Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

     

     

    2101 20 20

    Estratti, essenze e concentrati

    6

     

    Preparazioni

     

     

    2101 20 92

    a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

    6

    2101 20 98

    altri

    6,5 + EA (90)

    2101 30

    Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

     

     

     

    Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

     

     

    2101 30 11

    Cicoria torrefatta

    11,5

    2101 30 19

    altri

    5,1 + 12,7 €/100 kg/net

     

    Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè

     

     

    2101 30 91

    di cicoria torrefatta

    14,1

    2101 30 99

    altri

    10,8 + 22,7 €/100 kg/net

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

     

     

    2102 10

    Lieviti vivi

     

     

    2102 10 10

    Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

    10,9

     

    Lieviti di panificazione

     

     

    2102 10 31

    secchi

    12 + 49,2 €/100 kg/net (91)

    2102 10 39

    altri

    12 + 14,5 €/100 kg/net (91)

    2102 10 90

    altri

    14,7

    2102 20

    Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

     

     

     

    Lieviti morti

     

     

    2102 20 11

    in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

    8,3

    2102 20 19

    altri

    5,1

    2102 20 90

    altri

    esenzione

    2102 30 00

    Lieviti in polvere preparati

    6,1

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

     

     

    2103 10 00

    Salsa di soia

    7,7

    2103 20 00

    Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

    10,2

    2103 30

    Farina di senapa e senapa preparata

     

     

    2103 30 10

    Farina di senapa

    esenzione

    2103 30 90

    Senapa preparata

    9

    2103 90

    altri

     

     

    2103 90 10

    «Chutney» di mango liquido

    esenzione

    2103 90 30

    Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2103 90 90

    altri

    7,7

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

     

     

    2104 10

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

     

     

    2104 10 10

    secchi o disseccati

    11,5

    2104 10 90

    altri

    11,5

    2104 20 00

    Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    14,1

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

     

     

    2105 00 10

    non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

    8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

     

     

    2105 00 91

    uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

    8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

    2105 00 99

    uguale o superiore a 7 %

    7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

     

     

    2106 10

    Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

     

     

    2106 10 20

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    12,8

    2106 10 80

    altri

    9 + EA (90)

    2106 90

    altre

     

     

    2106 90 10

    Preparazioni dette «fondute» (92)

    8,3 + 78,3 €/100 kg/net (93)

    2106 90 20

    Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

    17,3 MIN 1 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

     

    Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

     

     

    2106 90 30

    di isoglucosio

    42,7 €/100 kg/net mas

     

    altri

     

     

    2106 90 51

    di lattosio

    14 €/100 kg/net

    2106 90 55

    di glucosio o di maltodestrina

    20 €/100 kg/net

    2106 90 59

    altri

    0,4 €/100 kg/net (94)

     

    altre

     

     

    2106 90 92

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    12,8

    2106 90 98

    altre

    9 + EA (90)

    CAPITOLO 22

    BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

    b)

    l'acqua di mare (voce 2501);

    c)

    le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);

    d)

    le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

    e)

    i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

    f)

    i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

    2.

    Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.

    3.

    Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

    Note complementari

    1.

    La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.

    2.

    Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

    a)

    titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

    b)

    titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

    c)

    titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

    d)

    titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;

    e)

    % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

    3.

    Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

    4.

    Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

    A.

    Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

    La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

    B.

    a)

    Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:

    1.

    prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

    2.

    prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

    3.

    prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

    4.

    prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

    I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

    b)

    le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77.

    5.

    Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:

    a)

    il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

    avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

    ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

    b)

    il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

    avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

    ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

    avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

    c)

    il vino liquoroso, cioè il prodotto:

    avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

    ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

    mediante concentrazione a freddo, o

    mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

    di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

    di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

    di una miscela di tali prodotti.

    Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

    6.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

    7.

    Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.

    8.

    Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

    9.

    Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

    10.

    Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

    le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,

    le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

    11.

    Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

     

     

    2201 10

    Acque minerali e acque gassate

     

     

     

    Acque minerali naturali

     

     

    2201 10 11

    senza diossido di carbonio

    esenzione

    l

    2201 10 19

    altre

    esenzione

    l

    2201 10 90

    altre

    esenzione

    l

    2201 90 00

    altre

    esenzione

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

     

     

    2202 10 00

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

    9,6

    l

    2202 90

    altre

     

     

    2202 90 10

    non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

    9,6

    l

     

    altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

     

     

    2202 90 91

    inferiore a 0,2 %

    6,4 + 13,7 €/100 kg/net

    l

    2202 90 95

    uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

    5,5 + 12,1 €/100 kg/net

    l

    2202 90 99

    uguale o superiore a 2 %

    5,4 + 21,2 €/100 kg/net

    l

    2203 00

    Birra di malto

     

     

     

    in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri

     

     

    2203 00 01

    presentata in bottiglie

    esenzione

    l

    2203 00 09

    altra

    esenzione

    l

    2203 00 10

    in recipienti di capacità superiore a 10 litri

    esenzione

    l

    2204

    Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

     

     

    2204 10

    Vini spumanti

     

     

     

    con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol

     

     

    2204 10 11

    Champagne

    32 €/hl

    l

    2204 10 19

    altri

    32 €/hl

    l

     

    altri

     

     

    2204 10 91

    Asti spumante

    32 €/hl

    l

    2204 10 99

    altri

    32 €/hl

    l

     

    altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)

     

     

    2204 21

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2204 21 10

    Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    32 €/hl

    l

     

    altri

     

     

     

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

     

     

     

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    Vini bianchi

     

     

    2204 21 11

    Alsace

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 12

    Bordeaux

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 13

    Bourgogne

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 17

    Val de Loire (Valle della Loira)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 18

    Mosel-Saar-Ruwer

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 19

    Pfalz

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 22

    Rheinhessen

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 23

    Tokaj

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 24

    Lazio

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 26

    Toscana

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 27

    Trentino-Alto Adige e Friuli

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 28

    Veneto

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 32

    Vinho Verde

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 34

    Penedés

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 36

    Rioja

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 37

    Valencia

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 38

    altri

    13,1 €/hl

    l

     

    altri

     

     

    2204 21 42

    Bordeaux

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 43

    Bourgogne

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 44

    Beaujolais

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 46

    Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 47

    Languedoc-Roussillon

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 48

    Val de Loire (Valle della Loira)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 62

    Piemonte

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 66

    Toscana

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 67

    Trentino e Alto Adige

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 68

    Veneto

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 69

    Dão, Bairrada e Douro

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 71

    Navarra

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 74

    Penedés

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 76

    Rioja

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 77

    Valdepeñas

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 78

    altri

    13,1 €/hl

    l

     

    altri

     

     

    2204 21 79

    Vini bianchi

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 80

    altri

    13,1 €/hl

    l

     

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

     

     

     

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    Vini bianchi

     

     

    2204 21 81

    Tokaj

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 82

    altri

    15,4 €/hl

    l

    2204 21 83

    altri

    15,4 €/hl

    l

     

    altri

     

     

    2204 21 84

    Vini bianchi

    15,4 €/hl

    l

    2204 21 85

    altri

    15,4 €/hl

    l

     

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

     

     

    2204 21 87

    Vino di Marsala

    18,6 €/hl

    l

    2204 21 88

    Vino di Samos e moscato di Lemnos

    18,6 €/hl

    l

    2204 21 89

    Vino di Porto

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 91

    Vino di Madera e moscatello di Setúbal

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 92

    Vino di Xeres

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 94

    altri

    18,6 €/hl

    l

     

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

     

     

    2204 21 95

    Vino di Porto

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 96

    Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 98

    altri

    20,9 €/hl

    l

    2204 21 99

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

    1,75 €/% vol/hl

    l

    2204 29

    altri

     

     

    2204 29 10

    Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    32 €/hl

    l

     

    altri

     

     

     

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

     

     

     

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    Vini bianchi

     

     

    2204 29 11

    Tokaj

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 12

    Bordeaux

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 13

    Bourgogne

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 17

    Val de Loire (Valle della Loira)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 18

    altri

    9,9 €/hl

    l

     

    altri

     

     

    2204 29 42

    Bordeaux

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 43

    Bourgogne

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 44

    Beaujolais

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 46

    Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 47

    Languedoc-Roussillon

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 48

    Val de Loire (Valle della Loira)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 58

    altri

    9,9 €/hl

    l

     

    altri

     

     

     

    Vini bianchi

     

     

    2204 29 62

    Sicilia

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 64

    Veneto

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 65

    altri

    9,9 €/hl

    l

     

    altri

     

     

    2204 29 71

    Puglia

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 72

    Sicilia

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 75

    altri

    9,9 €/hl

    l

     

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

     

     

     

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    Vini bianchi

     

     

    2204 29 77

    Tokaj

    14,2 €/hl

    l

    2204 29 78

    altri

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 82

    altri

    12,1 €/hl

    l

     

    altri

     

     

    2204 29 83

    Vini bianchi

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 84

    altri

    12,1 €/hl

    l

     

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

     

     

    2204 29 87

    Vino di Marsala

    15,4 €/hl

    l

    2204 29 88

    Vino di Samos e moscato di Lemnos

    15,4 €/hl

    l

    2204 29 89

    Vino di Porto

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 91

    Vino di Madera e moscatello di Setúbal

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 92

    Vino di Xeres

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 94

    altri

    15,4 €/hl

    l

     

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

     

     

    2204 29 95

    Vino di Porto

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 96

    Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 98

    altri

    20,9 €/hl

    l

    2204 29 99

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

    1,75 €/% vol/hl

    l

    2204 30

    altri mosti di uva

     

     

    2204 30 10

    parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

    32

    l

     

    altri

     

     

     

    con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

     

     

    2204 30 92

    concentrati

     (95)

    l

    2204 30 94

    altri

     (95)

    l

     

    altri

     

     

    2204 30 96

    concentrati

     (95)

    l

    2204 30 98

    altri

     (95)

    l

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

     

     

    2205 10

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2205 10 10

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    10,9 €/hl

    l

    2205 10 90

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

    l

    2205 90

    altri

     

     

    2205 90 10

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    9 €/hl

    l

    2205 90 90

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    0,9 €/% vol/hl

    l

    2206 00

    Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

     

     

    2206 00 10

    Vinello

    1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

    l

     

    altri

     

     

     

    spumanti

     

     

    2206 00 31

    Sidro e sidro di pere

    19,2 €/hl

    l

    2206 00 39

    altri

    19,2 €/hl

    l

     

    non spumanti, presentati in recipienti di capacità

     

     

     

    inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2206 00 51

    Sidro e sidro di pere

    7,7 €/hl

    l

    2206 00 59

    altri

    7,7 €/hl

    l

     

    superiore a 2 litri

     

     

    2206 00 81

    Sidro e sidro di pere

    5,76 €/hl

    l

    2206 00 89

    altri

    5,76 €/hl

    l

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

     

     

    2207 10 00

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

    19,2 €/hl

    l

    2207 20 00

    Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    10,2 €/hl

    l

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

     

     

    2208 20

    Acquaviti di vino o di vinacce

     

     

     

    presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2208 20 12

    Cognac

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 14

    Armagnac

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 26

    Grappa

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 27

    Brandy de Jerez

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 29

    altri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

     

     

    2208 20 40

    Distillato greggio

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    altri

     

     

    2208 20 62

    Cognac

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 64

    Armagnac

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 86

    Grappa

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 87

    Brandy de Jerez

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 89

    altri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30

    Whisky

     

     

     

    Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 11

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 19

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    Whisky detto «Scotch»

     

     

     

    Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 32

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 38

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 52

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 58

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    altri, presentati in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 72

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 78

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    altri, presentati in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 82

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 88

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 40

    Rum e tafia

     

     

     

    presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2208 40 11

    Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

    l alc. 100 %

     

    altri

     

     

    2208 40 31

    di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 40 39

    altri

    0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

    l alc. 100 %

     

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

     

     

    2208 40 51

    Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    0,6 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

     

    altri

     

     

    2208 40 91

    di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 40 99

    altri

    0,6 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

    2208 50

    Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

     

     

     

    Gin, presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 50 11

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 50 19

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità

     

     

    2208 50 91

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 50 99

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 60

    Vodka

     

     

     

    con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

     

     

    2208 60 11

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 60 19

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

     

     

    2208 60 91

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 60 99

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 70

    Liquori

     

     

    2208 70 10

    presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 70 90

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90

    altri

     

     

     

    Arak, presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 90 11

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 19

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità

     

     

    2208 90 33

    inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 38

    superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità

     

     

     

    inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2208 90 41

    Ouzo

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    altri

     

     

     

    Acquaviti

     

     

     

    di frutta

     

     

    2208 90 45

    Calvados

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 48

    altre

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    altre

     

     

    2208 90 52

    Korn

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 54

    Tequila

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 56

    altre

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 69

    altre bevande contenenti alcole di distillazione

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    superiore a 2 litri

     

     

     

    Acquaviti

     

     

    2208 90 71

    di frutta

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 75

    Tequila

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 77

    altre

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 78

    altre bevande contenenti alcole di distillazione

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 90 91

    inferiore o uguale a 2 litri

    1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

    l alc. 100 %

    2208 90 99

    superiore a 2 litri

    1 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

    2209 00

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

     

     

     

    Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

     

     

    2209 00 11

    inferiore o uguale a 2 litri

    6,4 €/hl

    l

    2209 00 19

    superiore a 2 litri

    4,8 €/hl

    l

     

    altri, presentati in recipienti di capacità

     

     

    2209 00 91

    inferiore o uguale a 2 litri

    5,12 €/hl

    l

    2209 00 99

    superiore a 2 litri

    3,84 €/hl

    l

    CAPITOLO 23

    RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

    Nota

    1.

    Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

    Note complementari

    1.

    Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

    Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

    2.

    Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso, sulla sostanza secca:

    a)

    prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

    tenore in amido: inferiore a 45 %;

    tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

    b)

    prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

    tenore in amido: inferiore a 45 %;

    tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

    Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

    Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.

    Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1.

    Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

    3.

    Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:

    «titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;

    «titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;

    «titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali;

    «% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

    4.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

    5.

    Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

    residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso; e/o

    residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

    Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

    Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2301

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

     

     

    2301 10 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

    esenzione

    2301 20 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    esenzione

    2302

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

     

     

    2302 10

    di granturco

     

     

    2302 10 10

    aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

    44 €/t

    2302 10 90

    altri

    89 €/t

    2302 20

    di riso

     

     

    2302 20 10

    aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

    44 €/t

    2302 20 90

    altri

    89 €/t

    2302 30

    di frumento

     

     

    2302 30 10

    aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

    44 €/t (96)

    2302 30 90

    altri

    89 €/t (96)

    2302 40

    di altri cereali

     

     

    2302 40 10

    aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

    44 €/t (96)

    2302 40 90

    altri

    89 €/t (96)

    2302 50 00

    di legumi

    5,1

    2303

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

     

     

    2303 10

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

     

     

     

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca

     

     

    2303 10 11

    superiore a 40 % in peso

    320 €/t

    2303 10 19

    uguale o inferiore a 40 % in peso

    esenzione

    2303 10 90

    altri

    esenzione

    2303 20

    Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

     

     

    2303 20 10

    Polpe di barbabietole

    esenzione

    2303 20 90

    altri

    esenzione

    2303 30 00

    Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

    esenzione

    2304 00 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

    esenzione

    2305 00 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

    esenzione

    2306

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

     

     

    2306 10 00

    di semi di cotone

    esenzione

    2306 20 00

    di semi di lino

    esenzione

    2306 30 00

    di semi di girasole

    esenzione

     

    di semi di ravizzone o di colza

     

     

    2306 41 00

    di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

    esenzione

    2306 49 00

    altri

    esenzione

    2306 50 00

    di noce di cocco o di copra

    esenzione

    2306 60 00

    di noci o di mandorle di palmisti

    esenzione

    2306 70 00

    di germi di granturco

    esenzione

    2306 90

    altri

     

     

     

    Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

     

     

    2306 90 11

    aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %

    esenzione

    2306 90 19

    aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

    48 €/t

    2306 90 90

    altri

    esenzione

    2307 00

    Fecce di vino; tartaro greggio

     

     

     

    Fecce di vino

     

     

    2307 00 11

    aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %

    esenzione

    2307 00 19

    altre

    1,62 €/kg/tot. alc.

    2307 00 90

    Tartaro greggio

    esenzione

    2308 00

    Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

     

     

     

    Vinaccia

     

     

    2308 00 11

    aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

    esenzione

    2308 00 19

    altri

    1,62 €/kg/tot. alc.

    2308 00 40

    Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

    esenzione

    2308 00 90

    altri

    1,6

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

     

     

    2309 10

    Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

     

     

     

    contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

     

     

     

    non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %

     

     

    2309 10 11

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    esenzione

    2309 10 13

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    498 €/t

    2309 10 15

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

    730 €/t

    2309 10 19

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

    948 €/t

     

    aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2309 10 31

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    esenzione

    2309 10 33

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    530 €/t

    2309 10 39

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

    888 €/t

     

    aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

     

     

    2309 10 51

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    102 €/t

    2309 10 53

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    577 €/t

    2309 10 59

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

    730 €/t

    2309 10 70

    non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

    948 €/t

    2309 10 90

    altri

    9,6

    2309 90

    altri

     

     

    2309 90 10

    Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

    3,8

    2309 90 20

    Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

    esenzione

     

    altri, comprese le premiscele

     

     

     

    contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

     

     

     

    contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

     

     

     

    non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

     

     

    2309 90 31

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    23 €/t (96)

    2309 90 33

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    498 €/t

    2309 90 35

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

    730 €/t

    2309 90 39

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

    948 €/t

     

    aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2309 90 41

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    55 €/t (96)

    2309 90 43

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    530 €/t

    2309 90 49

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

    888 €/t

     

    aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

     

     

    2309 90 51

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    102 €/t (96)

    2309 90 53

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    577 €/t

    2309 90 59

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

    730 €/t

    2309 90 70

    non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

    948 €/t

     

    altri

     

     

    2309 90 91

    Polpe di barbabietole melassate

    12

     

    altre

     

     

    2309 90 95

    aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

    9,6

    kg C5H14ClNO

    2309 90 99

    altre

    9,6

    CAPITOLO 24

    TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

    Nota

    1.

    Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

     

     

    2401 10

    Tabacchi non scostolati

     

     

     

    Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (97)

     

     

    2401 10 10

    Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 20

    Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 30

    Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    Tabacchi «fire cured»

     

     

    2401 10 41

    del tipo Kentucky

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 49

    altri

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    2401 10 50

    Tabacchi «light air cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 60

    Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 70

    Tabacchi «dark air cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 80

    Tabacchi «flue cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 90

    altri tabacchi

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20

    Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati

     

     

     

    Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (97)

     

     

    2401 20 10

    Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 20

    Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 30

    Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    Tabacchi «fire cured»

     

     

    2401 20 41

    del tipo Kentucky

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 49

    altri

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    altri

     

     

    2401 20 50

    Tabacchi «light air cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 60

    Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 70

    Tabacchi «dark air cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 80

    Tabacchi «flue cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 90

    altri tabacchi

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 30 00

    Cascami di tabacco

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

     

     

    2402 10 00

    Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

    26

    1 000 p/st

    2402 20

    Sigarette contenenti tabacco

     

     

    2402 20 10

    contenenti garofano

    10

    1 000 p/st

    2402 20 90

    altre

    57,6

    1 000 p/st

    2402 90 00

    altri

    57,6

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

     

     

    2403 10

    Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

     

     

    2403 10 10

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

    74,9

    2403 10 90

    altro

    74,9

     

    altri

     

     

    2403 91 00

    Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

    16,6

    2403 99

    altri

     

     

    2403 99 10

    Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

    41,6

    2403 99 90

    altri

    16,6

    SEZIONE V

    PRODOTTI MINERALI

    CAPITOLO 25

    SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

    I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);

    b)

    le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (voce 2821);

    c)

    i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

    d)

    i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

    e)

    i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);

    f)

    le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);

    g)

    i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);

    h)

    i gessi per bigliardi (voce 9504);

    ij)

    i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).

    3.

    Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.

    4.

    La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2501 00

    Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

     

     

    2501 00 10

    Acqua di mare e acque madri di saline

    esenzione

     

    Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità

     

     

    2501 00 31

    destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (98)

    esenzione

     

    altri

     

     

    2501 00 51

    denaturati (99) o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (98)

    1,7 €/1 000 kg/net

     

    altri

     

     

    2501 00 91

    Sale per l'alimentazione umana

    2,6 €/1 000 kg/net

    2501 00 99

    altri

    2,6 €/1 000 kg/net

    2502 00 00

    Piriti di ferro non arrostite

    esenzione

    2503 00

    Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

     

     

    2503 00 10

    Zolfi greggi e zolfi non raffinati

    esenzione

    2503 00 90

    altri

    1,7

    2504

    Grafite naturale

     

     

    2504 10 00

    in polvere o in scaglie

    esenzione

    2504 90 00

    altra

    esenzione

    2505

    Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

     

     

    2505 10 00

    Sabbie silicee e sabbie quarzose

    esenzione

    2505 90 00

    altre sabbie

    esenzione

    2506

    Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

     

     

    2506 10 00

    Quarzi

    esenzione

     

    Quarziti

     

     

    2506 21 00

    gregge o sgrossate

    esenzione

    2506 29 00

    altre

    esenzione

    2507 00

    Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

     

     

    2507 00 20

    Caolino

    esenzione

    2507 00 80

    altre argille caoliniche

    esenzione

    2508

    Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

     

     

    2508 10 00

    Bentonite

    esenzione

    2508 20 00

    Terre decoloranti e terre da follone

    esenzione

    2508 30 00

    Argille refrattarie

    esenzione

    2508 40 00

    altre argille

    esenzione

    2508 50 00

    Andalusite, cianite e sillimanite

    esenzione

    2508 60 00

    Mullite

    esenzione

    2508 70 00

    Terre di chamotte o di dinas

    esenzione

    2509 00 00

    Creta

    esenzione

    2510

    Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche

     

     

    2510 10 00

    non macinati

    esenzione

    2510 20 00

    macinati

    esenzione

    2511

    Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816

     

     

    2511 10 00

    Solfato di bario naturale (baritina)

    esenzione

    2511 20 00

    Carbonato di bario naturale (witherite)

    esenzione

    2512 00 00

    Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

    esenzione

    2513

    Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente

     

     

     

    Pietra pomice

     

     

    2513 11 00

    greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o «bimskies»)

    esenzione

    2513 19 00

    altra

    esenzione

    2513 20 00

    Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

    esenzione

    2514 00 00

    Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    esenzione

    2515

    Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

     

     

     

    Marmi e travertini

     

     

    2515 11 00

    greggi o sgrossati

    esenzione

    2515 12

    semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

     

     

    2515 12 20

    di spessore inferiore o uguale a 4 cm

    esenzione

    2515 12 50

    di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm

    esenzione

    2515 12 90

    altri

    esenzione

    2515 20 00

    Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

    esenzione

    2516

    Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

     

     

     

    Granito

     

     

    2516 11 00

    greggio o sgrossato

    esenzione

    2516 12

    semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

     

     

    2516 12 10

    di spessore inferiore o uguale a 25 cm

    esenzione

    2516 12 90

    altro

    esenzione

     

    Arenaria

     

     

    2516 21 00

    greggia o sgrossata

    esenzione

    2516 22 00

    semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    esenzione

    2516 90 00

    altre pietre da taglio o da costruzione

    esenzione

    2517

    Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

     

     

    2517 10

    Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

     

     

    2517 10 10

    Sassi, ghiaia, selci e ciottoli

    esenzione

    2517 10 20

    Dolomite e pietre da calce, frantumate

    esenzione

    2517 10 80

    altri

    esenzione

    2517 20 00

    Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10

    esenzione

    2517 30 00

    Tarmacadam

    esenzione

     

    Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

     

     

    2517 41 00

    di marmo

    esenzione

    2517 49 00

    altri

    esenzione

    2518

    Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite

     

     

    2518 10 00

    Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»

    esenzione

    2518 20 00

    Dolomite calcinata o sinterizzata

    esenzione

    2518 30 00

    Pigiata di dolomite

    esenzione

    2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

     

     

    2519 10 00

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

    esenzione

    2519 90

    altri

     

     

    2519 90 10

    Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

    1,7

    2519 90 30

    Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    esenzione

    2519 90 90

    altri

    esenzione

    2520

    Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

     

     

    2520 10 00

    Pietra da gesso; anidrite

    esenzione

    2520 20

    Gessi

     

     

    2520 20 10

    da costruzione

    esenzione

    2520 20 90

    altri

    esenzione

    2521 00 00

    Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

    esenzione

    2522

    Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

     

     

    2522 10 00

    Calce viva

    1,7

    2522 20 00

    Calce spenta

    1,7

    2522 30 00

    Calce idraulica

    1,7

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

     

     

    2523 10 00

    Cementi non polverizzati detti «clinkers»

    1,7

     

    Cementi Portland

     

     

    2523 21 00

    Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

    1,7

    2523 29 00

    altri

    1,7

    2523 30 00

    Cementi alluminosi

    1,7

    2523 90

    altri cementi idraulici

     

     

    2523 90 10

    Cementi di altiforni

    1,7

    2523 90 80

    altri

    1,7

    2524 00 00

    Amianto (asbesto)

    esenzione

    2525

    Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica

     

     

    2525 10 00

    Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

    esenzione

    2525 20 00

    Mica in polvere

    esenzione

    2525 30 00

    Cascami di mica

    esenzione

    2526

    Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

     

     

    2526 10 00

    non frantumati né polverizzati

    esenzione

    2526 20 00

    frantumati o polverizzati

    esenzione

    2527

     

     

    2528

    Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

     

     

    2528 10 00

    Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)

    esenzione

    2528 90 00

    altri

    esenzione

    2529

    Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore

     

     

    2529 10 00

    Feldspato

    esenzione

     

    Spatofluore

     

     

    2529 21 00

    contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio

    esenzione

    2529 22 00

    contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio

    esenzione

    2529 30 00

    Leucite; nefelina e sienite-nefelinica

    esenzione

    2530

    Materie minerali non nominate né comprese altrove

     

     

    2530 10

    Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

     

     

    2530 10 10

    Perlite

    esenzione

    2530 10 90

    Vermiculite e cloriti

    esenzione

    2530 20 00

    Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

    esenzione

    2530 90

    altre

     

     

    2530 90 20

    Sepiolite

    esenzione

    2530 90 98

    altre

    esenzione

    CAPITOLO 26

    MINERALI, SCORIE E CENERI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);

    b)

    il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);

    c)

    i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);

    d)

    le scorie di defosforazione del capitolo 31;

    e)

    le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);

    f)

    i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112);

    g)

    le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

    2.

    Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

    3.

    La voce 2620 comprende unicamente:

    a)

    le ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e

    b)

    le ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.

    2.

    Le ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2601

    Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

     

     

     

    Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

     

     

    2601 11 00

    non agglomerati

    esenzione

    2601 12 00

    agglomerati

    esenzione

    2601 20 00

    Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

    esenzione

    2602 00 00

    Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

    esenzione

    2603 00 00

    Minerali di rame e loro concentrati

    esenzione

    2604 00 00

    Minerali di nichel e loro concentrati

    esenzione

    2605 00 00

    Minerali di cobalto e loro concentrati

    esenzione

    2606 00 00

    Minerali di alluminio e loro concentrati

    esenzione

    2607 00 00

    Minerali di piombo e loro concentrati

    esenzione

    2608 00 00

    Minerali di zinco e loro concentrati

    esenzione

    2609 00 00

    Minerali di stagno e loro concentrati

    esenzione

    2610 00 00

    Minerali di cromo e loro concentrati

    esenzione

    2611 00 00

    Minerali di tungsteno e loro concentrati

    esenzione

    2612

    Minerali di uranio o di torio e loro concentrati

     

     

    2612 10

    Minerali di uranio e loro concentrati

     

     

    2612 10 10

    Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)

    esenzione

    2612 10 90

    altri

    esenzione

    2612 20

    Minerali di torio e loro concentrati

     

     

    2612 20 10

    Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)

    esenzione

    2612 20 90

    altri

    esenzione

    2613

    Minerali di molibdeno e loro concentrati

     

     

    2613 10 00

    arrostiti

    esenzione

    2613 90 00

    altri

    esenzione

    2614 00

    Minerali di titanio e loro concentrati

     

     

    2614 00 10

    Ilmenite e suoi concentrati

    esenzione

    2614 00 90

    altri

    esenzione

    2615

    Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

     

     

    2615 10 00

    Minerali di zirconio e loro concentrati

    esenzione

    2615 90

    altri

     

     

    2615 90 10

    Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati

    esenzione

    2615 90 90

    Minerali di vanadio e loro concentrati

    esenzione

    2616

    Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

     

     

    2616 10 00

    Minerali di argento e loro concentrati

    esenzione

    2616 90 00

    altri

    esenzione

    2617

    Altri minerali e loro concentrati

     

     

    2617 10 00

    Minerali di antimonio e loro concentrati

    esenzione

    2617 90 00

    altri

    esenzione

    2618 00 00

    Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

    esenzione

    2619 00

    Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

     

     

    2619 00 20

    Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese

    esenzione

    2619 00 40

    Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio

    esenzione

    2619 00 80

    altri

    esenzione

    2620

    Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti arsenico, metalli o composti di metalli

     

     

     

    contenenti principalmente zinco

     

     

    2620 11 00

    metalline di galvanizzazione

    esenzione

    2620 19 00

    altri

    esenzione

     

    contenenti principalmente piombo

     

     

    2620 21 00

    Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

    esenzione

    2620 29 00

    altri

    esenzione

    2620 30 00

    contenenti principalmente rame

    esenzione

    2620 40 00

    contenenti principalmente alluminio

    esenzione

    2620 60 00

    contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

    esenzione

     

    altri

     

     

    2620 91 00

    contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

    esenzione

    2620 99

    altri

     

     

    2620 99 10

    contenenti principalmente nichel

    esenzione

    2620 99 20

    contenenti principalmente niobio o tantalio

    esenzione

    2620 99 40

    contenenti principalmente stagno

    esenzione

    2620 99 60

    contenenti principalmente titanio

    esenzione

    2620 99 95

    altri

    esenzione

    2621

    Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

     

     

    2621 10 00

    Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

    esenzione

    2621 90 00

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 27

    COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;

    b)

    i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

    c)

    gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

    2.

    I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

    Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

    3.

    Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:

    a)

    gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);

    b)

    i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;

    c)

    gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.

    3.

    Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene), naftalene e fenoli» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni, naftalene e fenoli.

    4.

    Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.

    Note complementari (100)

    1.

    Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:

    a)

    benzine speciali (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

    b)

    acqua ragia minerale (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (101);

    c)

    oli medi (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;

    d)

    oli pesanti (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;

    e)

    oli da gas (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

    f)

    oli combustibili (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

    inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;

    superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;

    oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

    Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

    Colore (C)

     

    0

    0,5

    1

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5

    6

    6,5

    7

    7,5 e più

    Viscosità

    (V)

    I

    4

    4

    4

    5,4

    9

    15,1

    25,3

    42,4

    71,1

    119

    200

    335

    562

    943

    1 580

    2 650

    II

    7

    7

    7

    7

    9

    15,1

    25,3

    42,4

    71,1

    119

    200

    335

    562

    943

    1 580

    2 650

    Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

    Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

    Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale.

    Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

    la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o

    la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445; o

    il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

    Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99.

    2.

    Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

    3.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

    a)

    un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445;

    b)

    una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

    4.

    Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

    a)

    la distillazione sotto vuoto;

    b)

    la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c)

    il cracking;

    d)

    il reforming;

    e)

    l'estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

    g)

    la polimerizzazione;

    h)

    l'alchilazione;

    ij)

    l'isomerizzazione;

    k)

    la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    l)

    la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

    m)

    il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);

    n)

    la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;

    o)

    la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;

    p)

    la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

    Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

    5.

    I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2701

    Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

     

     

     

    Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati

     

     

    2701 11

    Antracite

     

     

    2701 11 10

    con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %

    esenzione

    2701 11 90

    altre

    esenzione

    2701 12

    Carbon fossile bituminoso

     

     

    2701 12 10

    Carboni da coke

    esenzione

    2701 12 90

    altro

    esenzione

    2701 19 00

    altri carboni fossili

    esenzione

    2701 20 00

    Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

    esenzione

    2702

    Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

     

     

    2702 10 00

    Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

    esenzione

    2702 20 00

    Ligniti agglomerate

    esenzione

    2703 00 00

    Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

    esenzione

    2704 00

    Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

     

     

     

    Coke e semi-coke di carboni fossili

     

     

    2704 00 11

    per la fabbricazione di elettrodi

    esenzione

    2704 00 19

    altri

    esenzione

    2704 00 30

    Coke e semi-coke di lignite

    esenzione

    2704 00 90

    altri

    esenzione

    2705 00 00

    Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

    esenzione

    1 000 m3

    2706 00 00

    Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

    esenzione

    2707

    Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

     

     

    2707 10

    Benzolo (benzene)

     

     

    2707 10 10

    destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    3

    2707 10 90

    destinati ad altri usi (102)

    esenzione

    2707 20

    Toluolo (toluene)

     

     

    2707 20 10

    destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    3

    2707 20 90

    destinati ad altri usi (102)

    esenzione

    2707 30

    Xilolo (xileni)

     

     

    2707 30 10

    destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    3

    2707 30 90

    destinati ad altri usi (102)

    esenzione

    2707 40 00

    Naftalene

    esenzione

    2707 50

    altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86

     

     

    2707 50 10

    destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    3

    2707 50 90

    destinati ad altri usi (102)

    esenzione

    2707 60 00

    Fenoli

    1,2

     

    altri

     

     

    2707 91 00

    Oli di creosoto

    1,7

    2707 99

    altri

     

     

     

    Oli greggi

     

     

    2707 99 11

    Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C

    1,7

    2707 99 19

    altri

    esenzione

    2707 99 30

    Teste solforate

    esenzione

    2707 99 50

    Prodotti basici

    1,7

    2707 99 70

    Antracene

    esenzione

     

    altri

     

     

    2707 99 91

    destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 (102)

    esenzione

    2707 99 99

    altri

    1,7

    2708

    Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

     

     

    2708 10 00

    Pece

    esenzione

    2708 20 00

    Coke di pece

    esenzione

    2709 00

    Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

    2709 00 10

    Condensati di gas naturale

    esenzione

    2709 00 90

    altri

    esenzione

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

     

     

     

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli

     

     

    2710 11

    Oli leggeri e preparazioni

     

     

    2710 11 11

    destinati a subire un trattamento definito (102)

    4,7 (103)

    2710 11 15

    destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 (102)

    4,7 (103)  (104)

     

    destinati ad altri usi

     

     

     

    Benzine speciali

     

     

    2710 11 21

    Acqua ragia minerale

    4,7

    2710 11 25

    altre

    4,7

     

    altri

     

     

     

    Benzine per motori

     

     

    2710 11 31

    Benzine avio

    4,7

     

    altre, aventi tenore di piombo

     

     

     

    inferiore o uguale a 0,013 g per 1

     

     

    2710 11 41

    aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

    4,7

    1 000 l (105)

    2710 11 45

    aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

    4,7

    1 000 l (105)

    2710 11 49

    aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

    4,7

    1 000 l (105)

     

    superiore a 0,013 g per l

     

     

    2710 11 51

    aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

    4,7

    1 000 l (105)

    2710 11 59

    aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

    4,7

    1 000 l (105)

    2710 11 70

    Carboturbi tipo benzina

    4,7

    2710 11 90

    altri oli leggeri

    4,7

    2710 19

    altre

     

     

     

    Oli medi

     

     

    2710 19 11

    destinati a subire un trattamento definito (102)

    4,7 (103)

    2710 19 15

    destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 (102)

    4,7 (103)  (104)

     

    destinati ad altri usi

     

     

     

    Petrolio lampante

     

     

    2710 19 21

    Carboturbi

    4,7

    2710 19 25

    altro

    4,7

    2710 19 29

    altri

    4,7

     

    Oli pesanti

     

     

     

    Oli da gas

     

     

    2710 19 31

    destinati a subire un trattamento definito (102)

    3,5 (103)

    2710 19 35

    destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 (102)

    3,5 (103)  (104)

     

    destinati ad altri usi

     

     

    2710 19 41

    aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

    3,5 (106)

    2710 19 45

    aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

    3,5 (106)

    2710 19 49

    aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

    3,5

     

    Oli combustibili

     

     

    2710 19 51

    destinati a subire un trattamento definito (102)

    3,5 (103)

    2710 19 55

    destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 (102)

    3,5 (103)  (104)

     

    destinati ad altri usi

     

     

    2710 19 61

    aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

    3,5

    2710 19 63

    aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %

    3,5

    2710 19 65

    aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %

    3,5

    2710 19 69

    aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

    3,5

     

    Oli lubrificanti ed altri

     

     

    2710 19 71

    destinati a subire un trattamento definito (102)

    3,7 (103)

    2710 19 75

    destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 (102)

    3,7 (103)  (104)

     

    destinati ad altri usi

     

     

    2710 19 81

    Oli per motore, per compressori o per turbine

    3,7

    2710 19 83

    Liquidi per trasmissioni idrauliche

    3,7

    2710 19 85

    Oli bianchi; paraffina liquida

    3,7

    2710 19 87

    Oli per cambi

    3,7

    2710 19 91

    Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

    3,7

    2710 19 93

    Oli per isolamenti elettrici

    3,7

    2710 19 99

    altri oli lubrificanti ed altri

    3,7

     

    Residui di oli

     

     

    2710 91 00

    contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

    3,5

    2710 99 00

    altre

    3,5

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

     

     

     

    liquefatti

     

     

    2711 11 00

    Gas naturale

    0,7 (103)

    TJ

    2711 12

    Propano

     

     

     

    Propano di purezza uguale o superiore a 99 %

     

     

    2711 12 11

    destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile

    8

    2711 12 19

    destinato ad altri usi (102)

    esenzione

     

    altro

     

     

    2711 12 91

    destinato a subire un trattamento definito (102)

    0,7 (103)

    2711 12 93

    destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (102)

    0,7 (103)  (104)

     

    destinato ad altri usi

     

     

    2711 12 94

    di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %

    0,7

    2711 12 97

    altro

    0,7

    2711 13

    Butani

     

     

    2711 13 10

    destinati a subire un trattamento definito (102)

    0,7 (103)

    2711 13 30

    destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (102)

    0,7 (103)  (104)

     

    destinati ad altri usi

     

     

    2711 13 91

    di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %

    0,7

    2711 13 97

    altri

    0,7

    2711 14 00

    Etilene, propilene, butilene e butadiene

    0,7 (103)

    2711 19 00

    altri

    0,7 (103)

     

    allo stato gassoso

     

     

    2711 21 00

    Gas naturale

    0,7 (103)

    TJ

    2711 29 00

    altri

    0,7 (103)

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

     

     

    2712 10

    Vaselina

     

     

    2712 10 10

    greggia

    0,7 (103)

    2712 10 90

    altra

    2,2

    2712 20

    Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

     

     

    2712 20 10

    Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560

    esenzione

    2712 20 90

    altra

    2,2

    2712 90

    altri

     

     

     

    Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)

     

     

    2712 90 11

    greggi

    0,7

    2712 90 19

    altri

    2,2

     

    altri

     

     

     

    greggi

     

     

    2712 90 31

    destinati a subire un trattamento definito (102)

    0,7 (103)

    2712 90 33

    destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 (102)

    0,7 (103)  (104)

    2712 90 39

    destinati ad altri usi

    0,7

     

    altri

     

     

    2712 90 91

    Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio

    esenzione

    2712 90 99

    altri

    2,2

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

     

    Coke di petrolio

     

     

    2713 11 00

    non calcinato

    esenzione

    2713 12 00

    calcinato

    esenzione

    2713 20 00

    Bitume di petrolio

    esenzione

    2713 90

    altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

    2713 90 10

    destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 (102)

    0,7 (107)

    2713 90 90

    altri

    0,7

    2714

    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

     

     

    2714 10 00

    Scisti e sabbie bituminosi

    esenzione

    2714 90 00

    altri

    esenzione

    2715 00 00

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

    esenzione

    2716 00 00

    Energia elettrica

    esenzione

    1 000 kWh

    SEZIONE VI

    PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

    Note

    1.

    a)

    Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

    b)

    Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

    2.

    Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

    3.

    I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

    a)

    per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

    b)

    presentati nello stesso tempo;

    c)

    riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

    CAPITOLO 28

    PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

    a)

    gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

    b)

    le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

    c)

    le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

    d)

    i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

    e)

    i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

    2.

    Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:

    a)

    gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);

    b)

    gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);

    c)

    il disolfuro di carbonio (voce 2813);

    d)

    i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);

    e)

    il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

    3.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:

    a)

    il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

    b)

    i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

    c)

    i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

    d)

    i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;

    e)

    la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;

    f)

    le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

    g)

    i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;

    h)

    gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).

    4.

    Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.

    5.

    Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

    Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.

    6.

    La voce 2844 comprende soltanto:

    a)

    il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

    b)

    gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

    c)

    i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

    d)

    le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

    e)

    gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

    f)

    i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

    Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845, per «isotopi» s'intendono:

    i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;

    le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

    7.

    Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.

    8.

    Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

    Nota complementare

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.ELEMENTI CHIMICI

    2801

    Fluoro, cloro, bromo e iodio

     

     

    2801 10 00

    Cloro

    5,5

    2801 20 00

    Iodio

    esenzione

    2801 30

    Fluoro; bromo

     

     

    2801 30 10

    Fluoro

    5

    2801 30 90

    Bromo

    5,5

    2802 00 00

    Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

    4,6

    2803 00

    Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

     

     

    2803 00 10

    Nero di gas di petrolio

    esenzione

    2803 00 80

    altro

    esenzione

    2804

    Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

     

     

    2804 10 00

    Idrogeno

    3,7

    m3  (108)

     

    Gas rari

     

     

    2804 21 00

    Argo

    5

    m3  (108)

    2804 29

    altri

     

     

    2804 29 10

    Elio

    esenzione

    m3  (108)

    2804 29 90

    altri

    5

    m3  (108)

    2804 30 00

    Azoto

    5,5

    m3  (108)

    2804 40 00

    Ossigeno

    5

    m3  (108)

    2804 50

    Boro; tellurio

     

     

    2804 50 10

    Boro

    5,5

    2804 50 90

    Tellurio

    2,1

     

    Silicio

     

     

    2804 61 00

    contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

    esenzione

    2804 69 00

    altro

    5,5

    2804 70 00

    Fosforo

    5,5

    2804 80 00

    Arsenico

    2,1

    2804 90 00

    Selenio

    esenzione

    2805

    Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio

     

     

     

    Metalli alcalini o alcalino-terrosi

     

     

    2805 11 00

    Sodio

    5

    2805 12 00

    Calcio

    5,5

    2805 19

    altri

     

     

    2805 19 10

    Stronzio e bario

    5,5

    2805 19 90

    altri

    4,1

    2805 30

    Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

     

     

    2805 30 10

    miscelati o in lega fra loro

    5,5

    2805 30 90

    altri

    2,7

    2805 40

    Mercurio

     

     

    2805 40 10

    presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €

    3

    2805 40 90

    altro

    esenzione

    II.ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

    2806

    Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

     

     

    2806 10 00

    Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

    5,5

    2806 20 00

    Acido clorosolforico

    5,5

    2807 00

    Acido solforico; oleum

     

     

    2807 00 10

    Acido solforico

    3

    2807 00 90

    Oleum

    3

    2808 00 00

    Acido nitrico; acidi solfonitrici

    5,5

    2809

    Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2809 10 00

    Pentaossido di difosforo

    5,5

    kg P2O5

    2809 20 00

    Acido fosforico e acidi polifosforici

    5,5

    kg P2O5

    2810 00

    Ossidi di boro; acidi borici

     

     

    2810 00 10

    Triossido di diboro

    esenzione

    2810 00 90

    altri

    3,7

    2811

    Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

     

     

     

    altri acidi inorganici

     

     

    2811 11 00

    Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)

    5,5

    2811 19

    altri

     

     

    2811 19 10

    Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

    esenzione

    2811 19 20

    Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

    5,3

    2811 19 80

    altri

    5,3

     

    altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

     

     

    2811 21 00

    Diossido di carbonio

    5,5

    2811 22 00

    Diossido di silicio

    4,6

    2811 23 00

    Diossido di zolfo

    5,5

    2811 29

    altri

     

     

    2811 29 10

    Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)

    4,6

    2811 29 30

    Ossidi di azoto

    5

    2811 29 90

    altri

    5,3

    III.DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

    2812

    Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

     

     

    2812 10

    Cloruri e ossicloruri

     

     

     

    di fosforo

     

     

    2812 10 11

    Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)

    5,5

    2812 10 15

    Tricloruro di fosforo

    5,5

    2812 10 16

    Pentacloruro di fosforo

    5,5

    2812 10 18

    altri

    5,5

     

    altri

     

     

    2812 10 91

    Dicloruro di dizolfo

    5,5

    2812 10 93

    Dicloruro di zolfo

    5,5

    2812 10 94

    Fosgene (cloruro di carbonile)

    5,5

    2812 10 95

    Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)

    5,5

    2812 10 99

    altri

    5,5

    2812 90 00

    altri

    5,5

    2813

    Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

     

     

    2813 10 00

    Disolfuro di carbonio

    5,5

    2813 90

    altri

     

     

    2813 90 10

    Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio

    5,3

    2813 90 90

    altri

    3,7

    IV.BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI

    2814

    Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

     

     

    2814 10 00

    Ammoniaca anidra

    5,5

    2814 20 00

    Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

    5,5

    2815

    Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

     

     

     

    Idrossido di sodio (soda caustica)

     

     

    2815 11 00

    solido

    5,5

    2815 12 00

    in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

    5,5

    kg NaOH

    2815 20

    Idrossido di potassio (potassa caustica)

     

     

    2815 20 10

    solido

    5,5

    2815 20 90

    in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)

    5,5

    kg KOH

    2815 30 00

    Perossidi di sodio o di potassio

    5,5

    2816

    Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

     

     

    2816 10 00

    Idrossido e perossido di magnesio

    4,1

    2816 40 00

    Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

    5,5

    2817 00 00

    Ossido di zinco; perossido di zinco

    5,5

    2818

    Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

     

     

    2818 10

    Corindone artificiale, anche definito chimicamente

     

     

    2818 10 10

    bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso

    5,2

    2818 10 90

    altro

    5,2

    2818 20 00

    Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

    4

    2818 30 00

    Idrossido di alluminio

    5,5

    2819

    Ossidi e idrossidi di cromo

     

     

    2819 10 00

    Triossido di cromo

    5,5

    2819 90

    altri

     

     

    2819 90 10

    Diossido di cromo

    3,7

    2819 90 90

    altri

    5,5

    2820

    Ossidi di manganese

     

     

    2820 10 00

    Diossido di manganese

    5,3

    2820 90

    altri

     

     

    2820 90 10

    Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese

    esenzione

    2820 90 90

    altri

    5,5

    2821

    Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

     

     

    2821 10 00

    Ossidi e idrossidi di ferro

    4,6

    2821 20 00

    Terre coloranti

    4,6

    2822 00 00

    Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

    4,6

    2823 00 00

    Ossidi di titanio

    5,5

    2824

    Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

     

     

    2824 10 00

    Monossido di piombo (litargirio, massicot)

    5,5

    2824 20 00

    Minio rosso e minio arancione

    5,5

    2824 90 00

    altri

    5,5

    2825

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

     

     

    2825 10 00

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

    5,5

    2825 20 00

    Ossido e idrossido di litio

    5,3

    2825 30 00

    Ossidi e idrossidi di vanadio

    5,5

    2825 40 00

    Ossidi e idrossidi di nichel

    esenzione

    2825 50 00

    Ossidi e idrossidi di rame

    3,2

    2825 60 00

    Ossidi di germanio e diossido di zirconio

    5,5

    2825 70 00

    Ossidi e idrossidi di molibdeno

    5,3

    2825 80 00

    Ossidi di antimonio

    5,5

    2825 90

    altri

     

     

     

    Ossido, idrossido e perossido di calcio

     

     

    2825 90 11

    – – –  Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:

    non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri e

    non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri

    esenzione

    2825 90 19

    altri

    4,6

    2825 90 20

    Ossido e idrossido di berillio

    5,3

    2825 90 30

    Ossidi di stagno

    5,5

    2825 90 40

    Ossidi e idrossidi di tungsteno

    4,6

    2825 90 50

    Ossidi di mercurio

    4,1

    2825 90 60

    Ossido di cadmio

    esenzione

    2825 90 80

    altri

    5,5

    V.SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI

    2826

    Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

     

     

     

    Fluoruri

     

     

    2826 11 00

    di ammonio o di sodio

    5,5

    2826 12 00

    di alluminio

    5,3

    2826 19 00

    altri

    5,3

    2826 20 00

    Fluorosilicati di sodio o di potassio

    5,5

    2826 30 00

    Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

    5,5

    2826 90

    altri

     

     

    2826 90 10

    Esafluorozirconato di dipotassio

    5

    2826 90 90

    altri

    5,5

    2827

    Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

     

     

    2827 10 00

    Cloruro di ammonio

    5,5

    2827 20 00

    Cloruro di calcio

    4,6

     

    altri cloruri

     

     

    2827 31 00

    di magnesio

    4,6

    2827 32 00

    di alluminio

    5,5

    2827 33 00

    di ferro

    2,1

    2827 34 00

    di cobalto

    5,5

    2827 35 00

    di nichel

    5,5

    2827 36 00

    di zinco

    5,5

    2827 39

    altri

     

     

    2827 39 10

    di stagno

    4,1

    2827 39 80

    altri

    5,5

     

    Ossicloruri e idrossicloruri

     

     

    2827 41 00

    di rame

    3,2

    2827 49

    altri

     

     

    2827 49 10

    di piombo

    3,2

    2827 49 90

    altri

    5,3

     

    Bromuri e ossibromuri

     

     

    2827 51 00

    Bromuri di sodio o di potassio

    5,5

    2827 59 00

    altri

    5,5

    2827 60 00

    Ioduri e ossiioduri

    5,5

    2828

    Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

     

     

    2828 10 00

    Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio

    5,5

    2828 90 00

    altri

    5,5

    2829

    Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

     

     

     

    Clorati

     

     

    2829 11 00

    di sodio

    5,5

    2829 19 00

    altri

    5,5

    2829 90

    altri

     

     

    2829 90 10

    Perclorati

    4,8

    2829 90 40

    Bromato di potassio o di sodio

    esenzione

    2829 90 80

    altri

    5,5

    2830

    Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2830 10 00

    Solfuri di sodio

    5,5

    2830 20 00

    Solfuro di zinco

    5,5

    2830 30 00

    Solfuro di cadmio

    5,5

    2830 90

    altri

     

     

    2830 90 11

    Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro

    4,6

    2830 90 80

    altri

    5,5

    2831

    Ditioniti e solfossilati

     

     

    2831 10 00

    di sodio

    5,5

    2831 90 00

    altri

    5,5

    2832

    Solfiti; tiosolfati

     

     

    2832 10 00

    Solfiti di sodio

    5,5

    2832 20 00

    altri solfiti

    5,5

    2832 30 00

    Tiosolfati

    5,5

    2833

    Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

     

     

     

    Solfati di sodio

     

     

    2833 11 00

    Solfato di disodio

    5,5

    2833 19 00

    altri

    5,5

     

    altri solfati

     

     

    2833 21 00

    di magnesio

    5,5

    2833 22 00

    di alluminio

    5,5

    2833 23 00

    di cromo

    5,5

    2833 24 00

    di nichel

    5

    2833 25 00

    di rame

    3,2

    2833 26 00

    di zinco

    5,5

    2833 27 00

    di bario

    5,5

    2833 29

    altri

     

     

    2833 29 10

    di cadmio

    5,5

    2833 29 30

    di cobalto, di titanio

    5,3

    2833 29 50

    di ferro

    5

    2833 29 70

    di mercurio, di piombo

    4,6

    2833 29 90

    altri

    5

    2833 30 00

    Allumi

    5,5

    2833 40 00

    Perossolfati (persolfati)

    5,5

    2834

    Nitriti; nitrati

     

     

    2834 10 00

    Nitriti

    5,5

     

    Nitrati

     

     

    2834 21 00

    di potassio

    5,5

    2834 29

    altri

     

     

    2834 29 20

    di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo

    5,5

    2834 29 30

    di rame, di mercurio

    4,6

    2834 29 80

    altri

    3

    2835

    Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2835 10 00

    Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

    5,5

     

    Fosfati

     

     

    2835 22 00

    di mono o di disodio

    5,5

    2835 23 00

    di trisodio

    5,5

    2835 24 00

    di potassio

    5,5

    2835 25

    Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

     

     

    2835 25 10

    aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

    5,5

    2835 25 90

    aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco

    5,5

    2835 26

    altri fosfati di calcio

     

     

    2835 26 10

    aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

    5,5

    2835 26 90

    aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

    5,5

    2835 29

    altri

     

     

    2835 29 10

    di triammonio

    5,3

    2835 29 90

    altri

    5,5

     

    Polifosfati

     

     

    2835 31 00

    Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

    5,5

    2835 39 00

    altri

    5,5

    2836

    Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

     

     

    2836 10 00

    Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio

    5,5

    2836 20 00

    Carbonato di disodio

    5,5

    2836 30 00

    Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

    5,5

    2836 40 00

    Carbonati di potassio

    5,5

    2836 50 00

    Carbonato di calcio

    5

    2836 60 00

    Carbonato di bario

    5,5

    2836 70 00

    Carbonati di piombo

    5,5

     

    altri

     

     

    2836 91 00

    Carbonati di litio

    5,5

    2836 92 00

    Carbonato di stronzio

    5,5

    2836 99

    altri

     

     

     

    Carbonati

     

     

    2836 99 11

    di magnesio, di rame

    3,7

    2836 99 18

    altri

    5,5

    2836 99 90

    Perossocarbonati (percarbonati)

    5,5

    2837

    Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

     

     

     

    Cianuri e ossicianuri

     

     

    2837 11 00

    di sodio

    5,5

    2837 19 00

    altri

    5,5

    2837 20 00

    Cianuri complessi

    5,5

    2838 00 00

    Fulminati, cianati e tiocianati

    5,5

    2839

    Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

     

     

     

    di sodio

     

     

    2839 11 00

    Metasilicati

    5

    2839 19 00

    altri

    5

    2839 20 00

    di potassio

    5

    2839 90 00

    altri

    5

    2840

    Borati; perossoborati (perborati)

     

     

     

    Tetraborato di disodio (borace raffinato)

     

     

    2840 11 00

    anidro

    esenzione

    2840 19

    altro

     

     

    2840 19 10

    Tetraborato di disodio pentaidrato

    esenzione

    2840 19 90

    altro

    5,3

    2840 20

    altri borati

     

     

    2840 20 10

    Borati di sodio, anidri

    esenzione

    2840 20 90

    altri

    5,3

    2840 30 00

    Perossoborati (perborati)

    5,5

    2841

    Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

     

     

    2841 10 00

    Alluminati

    5,5

    2841 20 00

    Cromati di zinco o di piombo

    5,5

    2841 30 00

    Dicromato di sodio

    5,5

    2841 50 00

    altri cromati e dicromati; perossocromati

    5,5

     

    Manganiti, manganati e permanganati

     

     

    2841 61 00

    Permanganato di potassio

    5,5

    2841 69 00

    altri

    5,5

    2841 70 00

    Molibdati

    5,5

    2841 80 00

    Tungstati (volframati)

    5,5

    2841 90

    altri

     

     

    2841 90 30

    Zincati, vanadati

    4,6

    2841 90 80

    altri

    5,5

    2842

    Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

     

     

    2842 10 00

    Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

    5,5

    2842 90

    altri

     

     

    2842 90 10

    Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

    5,3

    2842 90 90

    altri

    5,5

    VI.PRODOTTI VARI

    2843

    Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

     

     

    2843 10

    Metalli preziosi allo stato colloidale

     

     

    2843 10 10

    Argento

    5,3

    2843 10 90

    altri

    3,7

     

    Composti dell'argento

     

     

    2843 21 00

    Nitrato d'argento

    5,5

    2843 29 00

    altri

    5,5

    2843 30 00

    Composti d'oro

    3

    g

    2843 90

    altri composti; amalgami

     

     

    2843 90 10

    Amalgami

    5,3

    2843 90 90

    altri

    3

    g

    2844

    Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

     

     

    2844 10

    Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale

     

     

     

    Uranio naturale

     

     

    2844 10 10

    greggio; cascami e avanzi (Euratom)

    esenzione

    kg U

    2844 10 30

    lavorato (Euratom)

    esenzione

    kg U

    2844 10 50

    Ferro-uranio

    esenzione

    kg U

    2844 10 90

    altri (Euratom)

    esenzione

    kg U

    2844 20

    Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti

     

     

     

    Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti

     

     

    2844 20 25

    Ferro-uranio

    esenzione

    gi F/S

    2844 20 35

    altri (Euratom)

    esenzione

    gi F/S

     

    Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti

     

     

     

    Miscele d'uranio e di plutonio

     

     

    2844 20 51

    Ferro-uranio

    esenzione

    gi F/S

    2844 20 59

    altri (Euratom)

    esenzione

    gi F/S

    2844 20 99

    altri

    esenzione

    gi F/S

    2844 30

    Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

     

     

     

    Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto

     

     

    2844 30 11

    Cermet

    5,5

    2844 30 19

    altri

    2,9

     

    Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto

     

     

    2844 30 51

    Cermet

    5,5

     

    altri

     

     

    2844 30 55

    greggio; cascami e avanzi (Euratom)

    esenzione

     

    lavorato

     

     

    2844 30 61

    Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)

    esenzione

    2844 30 69

    altri (Euratom)

    1,5 (109)

     

    Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro

     

     

    2844 30 91

    dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio

    esenzione

    2844 30 99

    altri

    esenzione

    2844 40

    Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi

     

     

    2844 40 10

    Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti

    esenzione

     

    altri

     

     

    2844 40 20

    Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

    esenzione

    2844 40 30

    Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

    esenzione

    2844 40 80

    altri

    esenzione

    2844 50 00

    Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)

    esenzione

    gi F/S

    2845

    Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2845 10 00

    Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

    5,5

    2845 90

    altri

     

     

    2845 90 10

    Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

    5,5

    2845 90 90

    altri

    5,5

    2846

    Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

     

     

    2846 10 00

    Composti del cerio

    3,2

    2846 90 00

    altri

    3,2

    2847 00 00

    Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

    5,5

    kg H2O2

    2848 00 00

    Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

    5,5

    2849

    Carburi, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2849 10 00

    di calcio

    5,5

    2849 20 00

    di silicio

    5,5

    2849 90

    altri

     

     

    2849 90 10

    di boro

    4,1

    2849 90 30

    di tungsteno

    5,5

    2849 90 50

    di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio

    5,5

    2849 90 90

    altri

    5,3

    2850 00

    Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

     

     

    2850 00 20

    Idruri, nitruri

    4,6

    2850 00 50

    Azoturi

    5,5

    2850 00 70

    Siliciuri

    5,5

    2850 00 90

    Boruri

    5,3

    2851 00

    Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

     

     

    2851 00 10

    Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza

    2,7

    2851 00 30

    Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa

    4,1

    2851 00 50

    Cloruro di cianogeno

    5,5

    2851 00 80

    altri

    5,5

    CAPITOLO 29

    PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

    a)

    i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

    b)

    le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

    c)

    i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;

    d)

    le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

    e)

    le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

    f)

    i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

    g)

    i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

    h)

    i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;

    b)

    l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);

    c)

    il metano e il propano (voce 2711);

    d)

    i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

    e)

    l'urea (voci 3102 o 3105);

    f)

    le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);

    g)

    gli enzimi (voce 3507);

    h)

    la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);

    ij)

    i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;

    k)

    gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).

    3.

    Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

    4.

    Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

    Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

    Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

    5.

    a)

    Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;

    b)

    gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

    c)

    Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:

    1)

    i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

    2)

    i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.

    d)

    gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);

    e)

    gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.

    6.

    I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

    Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

    7.

    Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

    Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

    8.

    Per l'applicazione della voce 2937:

    a)

    la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);

    b)

    l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

    Nota di sottovoci

    1.

    Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2901

    Idrocarburi aciclici

     

     

    2901 10 00

    saturi

    esenzione

     

    non saturi

     

     

    2901 21 00

    Etilene

    esenzione

    2901 22 00

    Propene (propilene)

    esenzione

    2901 23

    Butene (butilene) e suoi isomeri

     

     

    2901 23 10

    But-1-ene e but-2-ene

    esenzione

    2901 23 90

    altri

    esenzione

    2901 24

    Buta-1,3-diene e isoprene

     

     

    2901 24 10

    Buta-1,3-diene

    esenzione

    2901 24 90

    Isoprene

    esenzione

    2901 29 00

    altri

    esenzione

    2902

    Idrocarburi ciclici

     

     

     

    cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

     

     

    2902 11 00

    Cicloesano

    esenzione

    2902 19

    altri

     

     

    2902 19 10

    cicloterpenici

    esenzione

    2902 19 80

    altri

    esenzione

    2902 20 00

    Benzene

    esenzione

    2902 30 00

    Toluene

    esenzione

     

    Xileni

     

     

    2902 41 00

    o-Xilene

    esenzione

    2902 42 00

    m-Xilene

    esenzione

    2902 43 00

    p-Xilene

    esenzione

    2902 44 00

    Miscele di isomeri dello xilene

    esenzione

    2902 50 00

    Stirene

    esenzione

    2902 60 00

    Etilbenzene

    esenzione

    2902 70 00

    Cumene

    esenzione

    2902 90

    altri

     

     

    2902 90 10

    Naftalene, antracene

    esenzione

    2902 90 30

    Bifenile, terfenili

    esenzione

    2902 90 90

    altri

    esenzione

    2903

    Derivati alogenati degli idrocarburi

     

     

     

    Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici

     

     

    2903 11 00

    Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

    5,5

    2903 12 00

    Diclorometano (cloruro di metilene)

    5,5

    2903 13 00

    Cloroformio (triclorometano)

    5,5

    2903 14 00

    Tetracloruro di carbonio

    5,5

    2903 15 00

    1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)

    5,5

    2903 19

    altri

     

     

    2903 19 10

    1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

    5,5

    2903 19 80

    altri

    5,5

     

    Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici

     

     

    2903 21 00

    Cloruro di vinile (cloroetilene)

    5,5

    2903 22 00

    Tricloroetilene

    5,5

    2903 23 00

    Tetracloroetilene (percloroetilene)

    5,5

    2903 29 00

    altri

    5,5

    2903 30

    Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici

     

     

     

    Bromuri

     

     

    2903 30 33

    Bromometano (bromuro di metile)

    5,5

    2903 30 35

    Dibromometano

    esenzione

    2903 30 36

    altri

    5,5

    2903 30 80

    Fluoruri e ioduri

    5,5

     

    Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi

     

     

    2903 41 00

    Triclorofluorometano

    5,5

    2903 42 00

    Diclorodifluorometano

    5,5

    2903 43 00

    Triclorotrifluoroetani

    5,5

    2903 44

    Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano

     

     

    2903 44 10

    Diclorotetrafluoroetani

    5,5

    2903 44 90

    Cloropentafluoroetano

    5,5

    2903 45

    altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro

     

     

    2903 45 10

    Clorotrifluorometano

    5,5

    2903 45 15

    Pentaclorofluoroetano

    5,5

    2903 45 20

    Tetraclorodifluoroetani

    5,5

    2903 45 25

    Eptaclorofluoropropani

    5,5

    2903 45 30

    Esaclorodifluoropropani

    5,5

    2903 45 35

    Pentaclorotrifluoropropani

    5,5

    2903 45 40

    Tetraclorotetrafluoropropani

    5,5

    2903 45 45

    Tricloropentafluoropropani

    5,5

    2903 45 50

    Dicloroesafluoropropani

    5,5

    2903 45 55

    Cloroeptafluoropropani

    5,5

    2903 45 90

    altri

    5,5

    2903 46

    Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani

     

     

    2903 46 10

    Bromoclorodifluorometano

    5,5

    2903 46 20

    Bromotrifluorometano

    5,5

    2903 46 90

    Dibromotetrafluoroetani

    5,5

    2903 47 00

    altri derivati peralogenati

    5,5

    2903 49

    altri

     

     

     

    alogenati unicamente con fluoro e cloro

     

     

    2903 49 10

    Del metano, etano o propano

    5,5

    2903 49 20

    altri

    5,5

     

    alogenati unicamente con fluoro e bromo

     

     

    2903 49 30

    Del metano, etano o propano

    5,5

    2903 49 40

    altri

    5,5

    2903 49 80

    altri

    5,5

     

    Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

     

     

    2903 51 00

    1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano

    5,5

    2903 59

    altri

     

     

    2903 59 10

    1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano

    esenzione

    2903 59 30

    Tetrabromocicloottani

    esenzione

    2903 59 90

    altri

    5,5

     

    Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

     

     

    2903 61 00

    Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

    5,5

    2903 62 00

    Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]

    5,5

    2903 69

    altri

     

     

    2903 69 10

    2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene

    esenzione

    2903 69 90

    altri

    5,5

    2904

    Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

     

     

    2904 10 00

    Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

    5,5

    2904 20 00

    Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

    5,5

    2904 90

    altri

     

     

    2904 90 20

    Derivati solfoalogenati

    5,5

    2904 90 40

    Tricloronitrometano (cloropicrina)

    5,5

    2904 90 85

    altri

    5,5

    II.ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    Monoalcoli saturi

     

     

    2905 11 00

    Metanolo (alcole metilico)

    5,5

    2905 12 00

    Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

    5,5

    2905 13 00

    Butan-1-olo (alcole n-butilico)

    5,5

    2905 14

    altri butanoli

     

     

    2905 14 10

    2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)

    4,6

    2905 14 90

    altri

    5,5

    2905 15 00

    Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri

    5,5

    2905 16

    Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

     

     

    2905 16 10

    2-Etilesan-1-olo

    5,5

    2905 16 20

    Ottan-2-olo

    esenzione

    2905 16 80

    altri

    5,5

    2905 17 00

    Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

    5,5

    2905 19 00

    altri

    5,5

     

    Monoalcoli non saturi

     

     

    2905 22

    Alcoli terpenici aciclici

     

     

    2905 22 10

    Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo

    5,5

    2905 22 90

    altri

    5,5

    2905 29

    altri

     

     

    2905 29 10

    Alcole allilico

    5,5

    2905 29 90

    altri

    5,5

     

    Dioli

     

     

    2905 31 00

    Glicole etilenico (etandiolo)

    5,5

    2905 32 00

    Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)

    5,5

    2905 39

    altri

     

     

    2905 39 10

    2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)

    5,5

    2905 39 20

    Butan-1,3-diolo

    esenzione

    2905 39 25

    Butan-1,4-diolo

    5,5

    2905 39 30

    2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo

    esenzione

    2905 39 85

    altri

    5,5

     

    altri polialcoli

     

     

    2905 41 00

    2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

    5,5

    2905 42 00

    Pentaeritritolo (pentaeritrite)

    5,5

    2905 43 00

    Mannitolo

    9,6 + 125,8 €/100 kg/net

    2905 44

    D-glucitolo (sorbitolo)

     

     

     

    in soluzione acquosa

     

     

    2905 44 11

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    7,7 + 16,1 €/100 kg/net

    2905 44 19

    altro

    9,6 + 37,8 €/100 kg/net (110)

     

    altro

     

     

    2905 44 91

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    7,7 + 23 €/100 kg/net

    2905 44 99

    altro

    9,6 + 53,7 €/100 kg/net (110)

    2905 45 00

    Glicerolo (glicerina)

    3,8

    2905 49

    altri

     

     

    2905 49 10

    Trioli; tetroli

    5,5

    2905 49 80

    altri

    5,5

     

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici

     

     

    2905 51 00

    Etclorvinolo (DCI)

    esenzione

    2905 59

    altri

     

     

    2905 59 10

    di monoalcoli

    5,5

     

    di polialcoli

     

     

    2905 59 91

    2,2-Bis(bromometil)propandiolo

    esenzione

    2905 59 99

    altri

    5,5

    2906

    Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

     

     

    2906 11 00

    Mentolo

    5,5

    2906 12 00

    Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

    5,5

    2906 13

    Steroli e inositoli

     

     

    2906 13 10

    Steroli

    5,5

    2906 13 90

    Inositoli

    esenzione

    2906 14 00

    Terpineoli

    5,5

    2906 19 00

    altri

    5,5

     

    aromatici

     

     

    2906 21 00

    Alcole benzilico

    5,5

    2906 29 00

    altri

    5,5

    III.FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2907

    Fenoli; fenoli-alcoli

     

     

     

    Monofenoli

     

     

    2907 11 00

    Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

    3

    2907 12 00

    Cresoli e loro sali

    2,1

    2907 13 00

    Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

    5,5

    2907 14 00

    Xilenoli e loro sali

    2,1

    2907 15

    Naftoli e loro sali

     

     

    2907 15 10

    1-Naftolo

    esenzione

    2907 15 90

    altri

    5,5

    2907 19 00

    altri

    5,5

     

    Polifenoli; fenoli-alcoli

     

     

    2907 21 00

    Resorcinolo e suoi sali

    5,5

    2907 22 00

    Idrochinone e suoi sali

    5,5

    2907 23 00

    4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali

    5,5

    2907 29 00

    altri

    5,5

    2908

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

     

     

    2908 10 00

    Derivati unicamente alogenati e loro sali

    5,5

    2908 20 00

    Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri

    5,5

    2908 90 00

    altri

    5,5

    IV.ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2909

    Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2909 11 00

    Etere dietilico (ossido di dietile)

    5,5

    2909 19 00

    altri

    5,5

    2909 20 00

    Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    5,5

    2909 30

    Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2909 30 10

    Eteri difenilici (ossido di difenile)

    esenzione

     

    Derivati bromurati

     

     

    2909 30 31

    Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene

    esenzione

    2909 30 35

    1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (111)

    esenzione

    2909 30 38

    altri

    5,5

    2909 30 90

    altri

    5,5

     

    Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2909 41 00

    2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)

    5,5

    2909 42 00

    Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

    5,5

    2909 43 00

    Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

    5,5

    2909 44 00

    altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

    5,5

    2909 49

    altri

     

     

     

    aciclici

     

     

    2909 49 11

    2-(2-Cloroetossi)etanolo

    esenzione

    2909 49 19

    altri

    5,5

    2909 49 90

    ciclici

    5,5

    2909 50

    Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2909 50 10

    Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio

    5,5

    2909 50 90

    altri

    5,5

    2909 60 00

    Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    5,5

    2910

    Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2910 10 00

    Ossirano (ossido di etilene)

    5,5

    2910 20 00

    Metilossirano (ossido di propilene)

    5,5

    2910 30 00

    1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

    5,5

    2910 90 00

    altri

    5,5

    2911 00 00

    Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    5

    V.COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE

    2912

    Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

     

     

     

    Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2912 11 00

    Metanale (formaldeide)

    5,5

    2912 12 00

    Etanale (acetaldeide)

    5,5

    2912 13 00

    Butanale (butirraldeide, isomero normale)

    5,5

    2912 19 00

    altre

    5,5

     

    Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2912 21 00

    Benzaldeide (aldeide benzoica)

    5,5

    2912 29 00

    altre

    5,5

    2912 30 00

    Aldeidi-alcoli

    5,5

     

    Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2912 41 00

    Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

    5,5

    2912 42 00

    Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)

    5,5

    2912 49 00

    altre

    5,5

    2912 50 00

    Polimeri ciclici delle aldeidi

    5,5

    2912 60 00

    Paraformaldeide

    5,5

    2913 00 00

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

    5,5

    VI.COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE

    2914

    Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2914 11 00

    Acetone

    5,5

    2914 12 00

    Butanone (metiletilchetone)

    5,5

    2914 13 00

    4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

    5,5

    2914 19

    altri

     

     

    2914 19 10

    5-Metilesan-2-one

    esenzione

    2914 19 90

    altri

    5,5

     

    Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2914 21 00

    Canfora

    5,5

    2914 22 00

    Cicloesanone e metilcicloesanoni

    5,5

    2914 23 00

    Iononi e metiliononi

    5,5

    2914 29 00

    altri

    5,5

     

    Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2914 31 00

    Fenilacetone (fenilpropano-2-one)

    5,5

    2914 39 00

    altri

    5,5

    2914 40

    Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi

     

     

    2914 40 10

    4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)

    5,5

    2914 40 90

    altri

    3

    2914 50 00

    Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

    5,5

     

    Chinoni

     

     

    2914 61 00

    Antrachinone

    5,5

    2914 69

    altri

     

     

    2914 69 10

    1,4-Naftochinone

    esenzione

    2914 69 90

    altri

    5,5

    2914 70 00

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    5,5

    VII.ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    Acido formico, suoi sali e suoi esteri

     

     

    2915 11 00

    Acido formico

    5,5

    2915 12 00

    Sali dell'acido formico

    5,5

    2915 13 00

    Esteri dell'acido formico

    5,5

     

    Acido acetico e suoi sali; anidride acetica

     

     

    2915 21 00

    Acido acetico

    5,5

    2915 22 00

    Acetato di sodio

    5,5

    2915 23 00

    Acetati di cobalto

    5,5

    2915 24 00

    Anidride acetica

    5,5

    2915 29 00

    altri

    5,5

     

    Esteri dell'acido acetico

     

     

    2915 31 00

    Acetato di etile

    5,5

    2915 32 00

    Acetato di vinile

    5,5

    2915 33 00

    Acetato di n-butile

    5,5

    2915 34 00

    Acetato di isobutile

    5,5

    2915 35 00

    Acetato di 2-etossietile

    5,5

    2915 39

    altri

     

     

    2915 39 10

    Acetato di propile, acetato di isopropile

    5,5

    2915 39 30

    Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo

    5,5

    2915 39 50

    Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo

    5,5

    2915 39 90

    altri

    5,5

    2915 40 00

    Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri

    5,5

    2915 50 00

    Acido propionico, suoi sali e suoi esteri

    4,2

    2915 60

    Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

     

     

     

    Acidi butanoici, loro sali e loro esteri

     

     

    2915 60 11

    Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene

    esenzione

    2915 60 19

    altri

    5,5

    2915 60 90

    Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

    5,5

    2915 70

    Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

     

     

    2915 70 15

    Acido palmitico

    5,5

    2915 70 20

    Sali e esteri dell'acido palmitico

    5,5

    2915 70 25

    Acido stearico

    5,5

    2915 70 30

    Sali dell'acido stearico

    5,5

    2915 70 80

    Esteri dell'acido stearico

    5,5

    2915 90

    altri

     

     

    2915 90 10

    Acido laurico

    5,5

    2915 90 20

    Cloroformiati

    5,5

    2915 90 80

    altri

    5,5

    2916

    Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2916 11 00

    Acido acrilico e suoi sali

    6,5

    2916 12

    Esteri dell'acido acrilico

     

     

    2916 12 10

    Acrilato di metile

    6,5

    2916 12 20

    Acrilato di etile

    6,5

    2916 12 90

    altri

    6,5

    2916 13 00

    Acido metacrilico e suoi sali

    6,5

    2916 14

    Esteri dell'acido metacrilico

     

     

    2916 14 10

    Metacrilato di metile

    6,5

    2916 14 90

    altri

    6,5

    2916 15 00

    Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

    6,5

    2916 19

    altri

     

     

    2916 19 10

    Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri

    5,9

    2916 19 30

    Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)

    6,5

    2916 19 40

    Acido crotonico

    esenzione

    2916 19 80

    altri

    6,5

    2916 20 00

    Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

    6,5

     

    Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2916 31 00

    Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2916 32

    Perossido di benzoile e cloruro di benzoile

     

     

    2916 32 10

    Perossido di benzoile

    6,5

    2916 32 90

    Cloruro di benzoile

    6,5

    2916 34 00

    Acido fenilacetico e suoi sali

    esenzione

    2916 35 00

    Esteri dell'acido fenilacetico

    esenzione

    2916 39 00

    altri

    6,5

    2917

    Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati

     

     

    2917 11 00

    Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2917 12

    Acido adipico, suoi sali e suoi esteri

     

     

    2917 12 10

    Acido adipico e suoi sali

    6,5

    2917 12 90

    Esteri dell'acido adipico

    6,5

    2917 13

    Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

     

     

    2917 13 10

    Acido sebacico

    esenzione

    2917 13 90

    altri

    6

    2917 14 00

    Anidride maleica

    6,5

    2917 19

    altri

     

     

    2917 19 10

    Acido malonico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2917 19 90

    altri

    6,3

    2917 20 00

    Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

    6

     

    Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2917 31 00

    Ortoftalati di dibutile

    6,5

    2917 32 00

    Ortoftalati di diottile

    6,5

    2917 33 00

    Ortoftalati di dinonile o di didecile

    6,5

    2917 34 00

    altri esteri dell'acido ortoftalico

    6,5

    2917 35 00

    Anidride ftalica

    6,5

    2917 36 00

    Acido tereftalico e suoi sali

    6,5

    2917 37 00

    Tereftalato di dimetile

    6,5

    2917 39

    altri

     

     

     

    Derivati bromurati

     

     

    2917 39 11

    Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico

    esenzione

    2917 39 19

    altri

    6,5

     

    altri

     

     

    2917 39 30

    Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico

    esenzione

    2917 39 40

    Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile

    esenzione

    2917 39 50

    Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico

    esenzione

    2917 39 60

    Anidride tetracloroftalica

    esenzione

    2917 39 70

    3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio

    esenzione

    2917 39 80

    altri

    6,5

    2918

    Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2918 11 00

    Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 12 00

    Acido tartarico

    6,5

    2918 13 00

    Sali ed esteri dell'acido tartarico

    6,5

    2918 14 00

    Acido citrico

    6,5

    2918 15 00

    Sali ed esteri dell'acido citrico

    6,5

    2918 16 00

    Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 19

    altri

     

     

    2918 19 30

    Acido colico, acido 3-α,12-α-diidrossi-5-β-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri

    6,3

    2918 19 40

    Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico

    esenzione

    2918 19 80

    altri

    6,5

     

    Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2918 21 00

    Acido salicilico e suoi sali

    6,5

    2918 22 00

    Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 23

    altri esteri dell'acido salicilico e loro sali

     

     

    2918 23 10

    Salicilati di metile, di fenile (salolo)

    6,5

    2918 23 90

    altri

    6,5

    2918 29

    altri

     

     

    2918 29 10

    Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri

    6,5

    2918 29 30

    Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 29 80

    altri

    6,5

    2918 30 00

    Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

    6,5

    2918 90

    altri

     

     

    2918 90 10

    Acido 2,6-dimetossibenzoico

    esenzione

    2918 90 20

    Dicamba (ISO)

    esenzione

    2918 90 30

    Fenossiacetato di sodio

    esenzione

    2918 90 90

    altri

    6,5

    VIII.ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2919 00

    Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2919 00 10

    Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)

    6,5

    2919 00 90

    altri

    6,5

    2920

    Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2920 10 00

    Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    6,5

    2920 90

    altri

     

     

    2920 90 10

    Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    6,5

    2920 90 20

    Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)

    6,5

    2920 90 30

    Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)

    6,5

    2920 90 40

    Fosfito di trietile

    6,5

    2920 90 50

    Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)

    6,5

    2920 90 85

    altri prodotti

    6,5

    IX.COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE

    2921

    Composti a funzione ammina

     

     

     

    Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 11

    Mono-, di- o trimetilammina e loro sali

     

     

    2921 11 10

    Mono-, di- o trimetilammina

    6,5

    kg met.am.

    2921 11 90

    Sali

    6,5

    2921 12 00

    Dietilammina e suoi sali

    5,7

    2921 19

    altri

     

     

    2921 19 10

    Trietilammina e suoi sali

    6,5

    2921 19 30

    Isopropilammina e suoi sali

    6,5

    2921 19 40

    1,1,3,3-Tetrametilbutilammina

    esenzione

    2921 19 80

    altri

    6,5

     

    Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 21 00

    Etilendiammina e suoi sali

    6

    2921 22 00

    Esametilendiammina e suoi sali

    6,5

    2921 29 00

    altri

    6

    2921 30

    Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 30 10

    Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali

    6,3

    2921 30 91

    Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)

    esenzione

    2921 30 99

    altri

    6,5

     

    Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 41 00

    Anilina e suoi sali

    6,5

    2921 42

    Derivati dell'anilina e loro sali

     

     

    2921 42 10

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali

    6,5

    2921 42 90

    altri

    6,5

    2921 43 00

    Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2921 44 00

    Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2921 45 00

    1-Naftilammina (α-naftilammina),2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2921 46 00

    Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti

    esenzione

    2921 49

    altri

     

     

    2921 49 10

    Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2921 49 80

    altri

    6,5

     

    Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 51

    o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

     

    o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti

     

     

    2921 51 11

    – – – –  m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:

    1 % o meno, in peso, di acqua

    200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e

    450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina

    esenzione

    2921 51 19

    altri

    6,5

    2921 51 90

    altri

    6,5

    2921 59

    altri

     

     

    2921 59 10

    m-Fenilenbis(metilammina)

    esenzione

    2921 59 20

    2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina

    esenzione

    2921 59 30

    4,4'-Bi-o-toluidina

    esenzione

    2921 59 40

    1,8-Naftilendiammina

    esenzione

    2921 59 90

    altri

    6,5

    2922

    Composti amminici a funzioni ossigenate

     

     

     

    Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti

     

     

    2922 11 00

    Monoetanolammina e suoi sali

    6,5

    2922 12 00

    Dietanolammina e suoi sali

    6,5

    2922 13

    Trietanolammina e suoi sali

     

     

    2922 13 10

    Trietanolammina

    6,5

    2922 13 90

    Sali di trietanolammina

    6,5

    2922 14 00

    Destropropoxifene (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2922 19

    altri

     

     

    2922 19 10

    N-Etildietanolammina

    6,5

    2922 19 20

    2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)

    6,5

    2922 19 80

    altri

    6,5

     

    Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti

     

     

    2922 21 00

    Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

    6,5

    2922 22 00

    Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali

    6,5

    2922 29 00

    altri

    6,5

     

    Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti

     

     

    2922 31 00

    Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti

    esenzione

    2922 39 00

    altri

    6,5

     

    Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti

     

     

    2922 41 00

    Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

    6,3

    2922 42 00

    Acido glutammico e suoi sali

    6,5

    2922 43 00

    Acido antranilico e suoi sali

    6,5

    2922 44 00

    Tilidina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2922 49

    altri

     

     

    2922 49 10

    Glicina

    6,5

    2922 49 20

    beta-Alanina

    esenzione

    2922 49 95

    altri

    6,5

    2922 50 00

    Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

    6,5

    2923

    Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2923 10 00

    Colina e suoi sali

    6,5

    2923 20 00

    Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

    5,7

    2923 90 00

    altri

    6,5

    2924

    Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico

     

     

     

    Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2924 11 00

    Meprobamato (DCI)

    esenzione

    2924 19 00

    altri

    6,5

     

    Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2924 21

    Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2924 21 10

    Isoproturon (ISO)

    6,5

    2924 21 90

    altri

    6,5

    2924 23 00

    Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

    6,5

    2924 24 00

    Etinamato (DCI)

    esenzione

    2924 29

    altri

     

     

    2924 29 10

    Lidocaina (DCI)

    esenzione

    2924 29 30

    Paracetamolo (DCI)

    6,5

    2924 29 95

    altri

    6,5

    2925

    Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

     

     

     

    Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2925 11 00

    Saccarina e suoi sali

    6,5

    2925 12 00

    Glutetimide (DCI)

    esenzione

    2925 19

    altri

     

     

    2925 19 10

    3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide

    esenzione

    2925 19 30

    N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)

    esenzione

    2925 19 95

    altri

    6,5

    2925 20 00

    Immine e loro derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2926

    Composti a funzione nitrile

     

     

    2926 10 00

    Acrilonitrile

    6,5

    2926 20 00

    1-Cianoguanidina (diciandiammide)

    6,5

    2926 30 00

    Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)

    6,5

    2926 90

    altri

     

     

    2926 90 20

    Isoftalonitrile

    6

    2926 90 95

    altri

    6,5

    2927 00 00

    Composti a funzione diazo, azo o azossi

    6,5

    2928 00

    Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

     

     

    2928 00 10

    N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina

    esenzione

    2928 00 90

    altri

    6,5

    2929

    Composti ad altre funzioni azotate

     

     

    2929 10

    Isocianati

     

     

    2929 10 10

    Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)

    6,5

    2929 10 90

    altri

    6,5

    2929 90 00

    altri

    6,5

    X.COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI

    2930

    Tiocomposti organici

     

     

    2930 10 00

    Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

    6,5

    2930 20 00

    Tiocarbammati e ditiocarbammati

    6,5

    2930 30 00

    Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame

    6,5

    2930 40

    Metionina

     

     

    2930 40 10

    Metionina (DCI)

    esenzione

    2930 40 90

    altri

    6,5

    2930 90

    altri

     

     

    2930 90 13

    Cisteina e cistina

    6,5

    2930 90 16

    Derivati di cisteina o cistina

    6,5

    2930 90 20

    Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)

    6,5

    2930 90 30

    Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico

    esenzione

    2930 90 40

    Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile

    esenzione

    2930 90 50

    Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltio)-m-fenilendiammina

    esenzione

    2930 90 70

    altri

    6,5

    2931 00

    Altri composti organo-inorganici

     

     

    2931 00 10

    Metilfosfonato di dimetile

    6,5

    2931 00 20

    Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)

    6,5

    2931 00 30

    Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)

    6,5

    2931 00 95

    altri

    6,5

    2932

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

     

     

     

    Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato

     

     

    2932 11 00

    Tetraidrofurano

    6,5

    2932 12 00

    2-Furaldeide (furfurale)

    6,5

    2932 13 00

    Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

    6,5

    2932 19 00

    altri

    6,5

     

    Lattoni

     

     

    2932 21 00

    Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

    6,5

    2932 29

    altri lattoni

     

     

    2932 29 10

    Fenolftaleina

    esenzione

    2932 29 20

    Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico

    esenzione

    2932 29 30

    3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one

    esenzione

    2932 29 40

    6'-(N-Etil -p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one

    esenzione

    2932 29 50

    6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile

    esenzione

    2932 29 60

    gamma-Butirrolactone

    6,5

    2932 29 85

    altri

    6,5

     

    altri

     

     

    2932 91 00

    Isosafrolo

    6,5

    2932 92 00

    1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one

    6,5

    2932 93 00

    Piperonale

    6,5

    2932 94 00

    Safrolo

    6,5

    2932 95 00

    Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)

    6,5

    2932 99

    altri

     

     

    2932 99 50

    Epossidi con anello tetraatomico

    6,5

    2932 99 70

    altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    6,5

    2932 99 85

    altri

    6,5

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

     

     

     

    Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato

     

     

    2933 11

    Fenazone (antipirina) e suoi derivati

     

     

    2933 11 10

    Propifenazone (DCI)

    esenzione

    2933 11 90

    altri

    6,5

    2933 19

    altri

     

     

    2933 19 10

    Fenilbutazone (DCI)

    esenzione

    2933 19 90

    altri

    6,5

     

    Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato

     

     

    2933 21 00

    Idantoina e suoi derivati

    6,5

    2933 29

    altri

     

     

    2933 29 10

    Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)

    esenzione

    2933 29 90

    altri

    6,5

     

    Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato

     

     

    2933 31 00

    Piridina e suoi sali

    5,3

    2933 32 00

    Piperidina e suoi sali

    6,5

    2933 33 00

    Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti

    6,5

    2933 39

    altri

     

     

    2933 39 10

    Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)

    esenzione

    2933 39 20

    2,3,5,6-Tetracloropiridina

    esenzione

    2933 39 25

    Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico

    esenzione

    2933 39 35

    3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio

    esenzione

    2933 39 40

    3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile

    esenzione

    2933 39 45

    3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina

    esenzione

    2933 39 50

    Estere metilico di flurossipir (ISO)

    4

    2933 39 55

    4-Metilpiridina

    esenzione

    2933 39 99

    altri

    6,5

     

    Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni

     

     

    2933 41 00

    Levorfanolo (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2933 49

    altri

     

     

    2933 49 10

    Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici

    5,5

    2933 49 30

    Dextrometorfano (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2933 49 90

    altri

    6,5

     

    Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico

     

     

    2933 52 00

    Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali

    6,5

    2933 53

    Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti

     

     

    2933 53 10

    Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali

    esenzione

    2933 53 90

    altri

    6,5

    2933 54 00

    altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

    6,5

    2933 55 00

    Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti

    esenzione

    2933 59

    altri

     

     

    2933 59 10

    Diazinon (ISO)

    esenzione

    2933 59 20

    1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)

    esenzione

    2933 59 95

    altri

    6,5

     

    Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati

     

     

    2933 61 00

    Melamina

    6,5

    2933 69

    altri

     

     

    2933 69 10

    Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)

    5,5

    2933 69 20

    Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)

    esenzione

    2933 69 30

    2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo

    esenzione

    2933 69 80

    altri

    6,5

     

    Lattami

     

     

    2933 71 00

    6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

    6,5

    2933 72 00

    Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

    esenzione

    2933 79 00

    altri lattami

    6,5

     

    altri

     

     

    2933 91

    Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti

     

     

    2933 91 10

    Clordiazepossido (DCI)

    esenzione

    2933 91 90

    altri

    6,5

    2933 99

    altri

     

     

    2933 99 10

    Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)

    6,5

    2933 99 20

    Indolo,3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)

    5,5

    2933 99 30

    Monoazepine

    6,5

    2933 99 40

    Diazepine

    6,5

    2933 99 50

    2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo

    esenzione

    2933 99 90

    altri

    6,5

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

     

     

    2934 10 00

    Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato

    6,5

    2934 20

    Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni

     

     

    2934 20 20

    Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali

    6,5

    2934 20 80

    altri

    6,5

    2934 30

    Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni

     

     

    2934 30 10

    Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2934 30 90

    altri

    6,5

     

    altri

     

     

    2934 91 00

    Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti

    esenzione

    2934 99

    altri

     

     

    2934 99 10

    Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati

    esenzione

    2934 99 20

    Furazolidone (DCI)

    esenzione

    2934 99 30

    Acido 7-amminocefalosporanico

    esenzione

    2934 99 40

    Sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico

    esenzione

    2934 99 50

    Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio

    esenzione

    2934 99 90

    altri

    6,5

    2935 00

    Solfonammidi

     

     

    2935 00 10

    3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide

    esenzione

    2935 00 20

    Metosulam (ISO)

    esenzione

    2935 00 90

    altri

    6,5

    XI.PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI

    2936

    Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

     

     

    2936 10 00

    Provitamine, non miscelate

    esenzione

     

    Vitamine e loro derivati, non miscelati

     

     

    2936 21 00

    Vitamine A e loro derivati

    esenzione

    2936 22 00

    Vitamina B1 e suoi derivati

    esenzione

    2936 23 00

    Vitamina B2 e suoi derivati

    esenzione

    2936 24 00

    Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati

    esenzione

    2936 25 00

    Vitamina B6 e suoi derivati

    esenzione

    2936 26 00

    Vitamina B12 e suoi derivati

    esenzione

    2936 27 00

    Vitamina C e suoi derivati

    esenzione

    2936 28 00

    Vitamina E e suoi derivati

    esenzione

    2936 29

    altre vitamine e loro derivati

     

     

    2936 29 10

    Vitamina B9 e suoi derivati

    esenzione

    2936 29 30

    Vitamina H e suoi derivati

    esenzione

    2936 29 90

    altre

    esenzione

    2936 90

    altre, compresi i concentrati naturali

     

     

     

    Concentrati naturali di vitamine

     

     

    2936 90 11

    Concentrati naturali di vitamine A + D

    esenzione

    2936 90 19

    altri

    esenzione

    2936 90 90

    Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente

    esenzione

    2937

    Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni

     

     

     

    Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali

     

     

    2937 11 00

    Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali

    esenzione

    g

    2937 12 00

    Insulina e suoi sali

    esenzione

    g

    2937 19 00

    altri

    esenzione

    g

     

    Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali

     

     

    2937 21 00

    Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)

    esenzione

    g

    2937 22 00

    Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei

    esenzione

    g

    2937 23 00

    Estrogeni e progestogeni

    esenzione

    g

    2937 29 00

    altri

    esenzione

    g

     

    Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali

     

     

    2937 31 00

    Epinefrina

    esenzione

    g

    2937 39 00

    altri

    esenzione

    g

    2937 40 00

    Derivati degli ammino-acidi

    esenzione

    g

    2937 50 00

    Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali

    esenzione

    g

    2937 90 00

    altri

    esenzione

    g

    XII.ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI

    2938

    Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

     

     

    2938 10 00

    Rutoside (rutina) e suoi derivati

    6,5

    2938 90

    altri

     

     

    2938 90 10

    Eterosidi delle digitali

    6

    2938 90 30

    Glicirrizina e glicirrizati

    5,7

    2938 90 90

    altri

    6,5

    2939

    Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

     

     

     

    Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2939 11 00

    Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti

    esenzione

    2939 19 00

    altri

    esenzione

     

    Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2939 21 00

    Chinina e suoi sali

    esenzione

    2939 29 00

    altri

    esenzione

    2939 30 00

    Caffeina e suoi sali

    esenzione

     

    Efedrine e loro sali

     

     

    2939 41 00

    Efedrina e suoi sali

    esenzione

    2939 42 00

    Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 43 00

    Catina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 49 00

    altri

    esenzione

     

    Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2939 51 00

    Fenetillina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 59 00

    altri

    esenzione

     

    Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2939 61 00

    Ergometrina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 62 00

    Ergotamina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 63 00

    Acido lisergico e suoi sali

    esenzione

    2939 69 00

    altri

    esenzione

     

    altri

     

     

    2939 91

    Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti

     

     

     

    Cocaina e suoi sali

     

     

    2939 91 11

    Cocaina greggia

    esenzione

    g

    2939 91 19

    altre

    esenzione

    g

    2939 91 90

    altre

    esenzione

    2939 99 00

    altri

    esenzione

    XIII.ALTRI COMPOSTI ORGANICI

    2940 00 00

    Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulsio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

    6,5

    2941

    Antibiotici

     

     

    2941 10

    Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

     

     

    2941 10 10

    Amossicillina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2941 10 20

    Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali

    esenzione

    2941 10 90

    altri

    esenzione

    2941 20

    Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2941 20 30

    Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

    5,3

    2941 20 80

    altre

    esenzione

    2941 30 00

    Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti

    esenzione

    2941 40 00

    Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

    esenzione

    2941 50 00

    Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti

    esenzione

    2941 90 00

    altri

    esenzione

    2942 00 00

    Altri composti organici

    6,5

    CAPITOLO 30

    PRODOTTI FARMACEUTICI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);

    b)

    i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);

    c)

    le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);

    d)

    le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

    e)

    i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;

    f)

    le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);

    g)

    l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).

    2.

    Ai sensi della voce 3002, per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.

    3.

    Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:

    a)

    come «prodotti non miscelati»:

    1)

    le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

    2)

    tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

    3)

    gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

    b)

    come «prodotti miscelati»:

    1)

    le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

    2)

    gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

    3)

    i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

    4.

    Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:

    a)

    i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

    b)

    le laminarie sterili;

    c)

    gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;

    d)

    le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

    e)

    i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

    f)

    i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

    g)

    le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

    h)

    le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;

    ij)

    le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

    k)

    i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza.

    Nota complementare

    1.

    La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:

    a)

    le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

    b)

    la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

    c)

    il dosaggio; e

    d)

    le modalità di assunzione.

    Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

    Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3001

    Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

     

     

    3001 10

    Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati

     

     

    3001 10 10

    polverizzati

    esenzione

    3001 10 90

    altri

    esenzione

    3001 20

    Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

     

     

    3001 20 10

    di origine umana

    esenzione

    3001 20 90

    altri

    esenzione

    3001 90

    altri

     

     

    3001 90 10

    di origine umana

    esenzione

     

    altri

     

     

    3001 90 91

    Eparina e suoi sali

    esenzione

    3001 90 99

    altri

    esenzione

    3002

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

     

     

    3002 10

    Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

     

     

    3002 10 10

    Sieri specifici

    esenzione

     

    altri

     

     

    3002 10 91

    Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

    esenzione

     

    altri

     

     

    3002 10 95

    di origine umana

    esenzione

    3002 10 99

    altri

    esenzione

    3002 20 00

    Vaccini per la medicina umana

    esenzione

    3002 30 00

    Vaccini per la medicina veterinaria

    esenzione

    3002 90

    altri

     

     

    3002 90 10

    Sangue umano

    esenzione

    3002 90 30

    Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

    esenzione

    3002 90 50

    Colture di microrganismi

    esenzione

    3002 90 90

    altri

    esenzione

    3003

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

     

     

    3003 10 00

    contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

    esenzione

    3003 20 00

    contenenti altri antibiotici

    esenzione

     

    contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici

     

     

    3003 31 00

    contenenti insulina

    esenzione

    3003 39 00

    altri

    esenzione

    3003 40 00

    contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

    esenzione

    3003 90

    altri

     

     

    3003 90 10

    contenenti iodio o suoi composti

    esenzione

    3003 90 90

    altri

    esenzione

    3004

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

     

     

    3004 10

    contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

     

     

    3004 10 10

    contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico

    esenzione

    3004 10 90

    altri

    esenzione

    3004 20

    contenenti altri antibiotici

     

     

    3004 20 10

    condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 20 90

    altri

    esenzione

     

    contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici

     

     

    3004 31

    contenenti insulina

     

     

    3004 31 10

    condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 31 90

    altri

    esenzione

    3004 32

    contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati e analoghi strutturali

     

     

    3004 32 10

    condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 32 90

    altri

    esenzione

    3004 39

    altri

     

     

    3004 39 10

    condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 39 90

    altri

    esenzione

    3004 40

    contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

     

     

    3004 40 10

    condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 40 90

    altri

    esenzione

    3004 50

    altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936

     

     

    3004 50 10

    condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 50 90

    altri

    esenzione

    3004 90

    altri

     

     

     

    condizionati per la vendita al minuto

     

     

    3004 90 11

    contenenti iodio o suoi composti

    esenzione

    3004 90 19

    altri

    esenzione

     

    altri

     

     

    3004 90 91

    contenenti iodio o suoi composti

    esenzione

    3004 90 99

    altri

    esenzione

    3005

    Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

     

     

    3005 10 00

    Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

    esenzione

    3005 90

    altri

     

     

    3005 90 10

    Ovatte e prodotti di ovatta

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    di materie tessili

     

     

    3005 90 31

    Garze e prodotti di garza

    esenzione

     

    altri

     

     

    3005 90 51

    di «stoffe non tessute»

    esenzione

    3005 90 55

    altri

    esenzione

    3005 90 99

    altri

    esenzione

    3006

    Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo

     

     

    3006 10

    Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria

     

     

    3006 10 10

    Catgut sterili

    esenzione

    3006 10 90

    altri

    esenzione

    3006 20 00

    Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

    esenzione

    3006 30 00

    Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

    esenzione

    3006 40 00

    Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea

    esenzione

    3006 50 00

    Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

    esenzione

    3006 60

    Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi

     

     

     

    a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937

     

     

    3006 60 11

    condizionate per la vendita al minuto

    esenzione

    3006 60 19

    altre

    esenzione

    3006 60 90

    a base di spermicidi

    esenzione

    3006 70 00

    Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

    6,5 (112)

    3006 80 00

    Rifiuti farmaceutici

    esenzione

    CAPITOLO 31

    CONCIMI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il sangue animale della voce 0511;

    b)

    i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;

    c)

    i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).

    2.

    La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

    A)

    I seguenti prodotti:

    1)

    il nitrato di sodio, anche puro;

    2)

    il nitrato di ammonio, anche puro;

    3)

    i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

    4)

    il solfato di ammonio, anche puro;

    5)

    i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

    6)

    i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

    7)

    la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

    8)

    l'urea, anche pura.

    B)

    I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

    C)

    I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

    D)

    I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

    3.

    La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

    A)

    I seguenti prodotti:

    1)

    le scorie di defosforazione;

    2)

    i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

    3)

    i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

    4)

    l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.

    B)

    I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

    C)

    I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

    4.

    La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

    A)

    I seguenti prodotti:

    1)

    i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

    2)

    il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

    3)

    il solfato di potassio, anche puro;

    4)

    il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

    B)

    I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

    5.

    L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

    6.

    Ai sensi della voce 3105, l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3101 00 00

    Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

    esenzione

    3102

    Concimi minerali o chimici azotati

     

     

    3102 10

    Urea, anche in soluzione acquosa

     

     

    3102 10 10

    Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    6,5

    kg N

    3102 10 90

    altra

    6,5

    kg N

     

    Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio

     

     

    3102 21 00

    Solfato di ammonio

    6,5

    kg N

    3102 29 00

    altri

    6,5

    kg N

    3102 30

    Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa

     

     

    3102 30 10

    in soluzione acquosa

    6,5

    kg N

    3102 30 90

    altro

    6,5

    kg N

    3102 40

    Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

     

     

    3102 40 10

    con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso

    6,5

    kg N

    3102 40 90

    contenore di azoto superiore a 28 %, in peso

    6,5

    kg N

    3102 50

    Nitrato di sodio

     

     

    3102 50 10

    Nitrato di sodio naturale (113)

    esenzione

    3102 50 90

    altro

    6,5

    kg N

    3102 60 00

    Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio

    6,5

    kg N

    3102 70 00

    Calciocianammide

    6,5

    kg N

    3102 80 00

    Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali

    6,5

    kg N

    3102 90 00

    altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

    6,5

    kg N

    3103

    Concimi minerali o chimici fosfatici

     

     

    3103 10

    Perfosfati

     

     

    3103 10 10

    con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

    4,8

    kg P2O5

    3103 10 90

    altri

    4,8

    kg P2O5

    3103 20 00

    Scorie di defosforazione

    esenzione

    kg P2O5

    3103 90 00

    altri

    esenzione

    kg P2O5

    3104

    Concimi minerali o chimici potassici

     

     

    3104 10 00

    Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi

    esenzione

    kg K2O

    3104 20

    Cloruro di potassio

     

     

    3104 20 10

    con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    esenzione

    kg K2O

    3104 20 50

    con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    esenzione

    kg K2O

    3104 20 90

    con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    esenzione

    kg K2O

    3104 30 00

    Solfato di potassio

    esenzione

    kg K2O

    3104 90 00

    altri

    esenzione

    kg K2O

    3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

     

     

    3105 10 00

    Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

    6,5

    3105 20

    Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

     

     

    3105 20 10

    con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    6,5

    3105 20 90

    altri

    6,5

    3105 30 00

    Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

    6,5

    3105 40 00

    Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)

    6,5

     

    altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo

     

     

    3105 51 00

    contenenti nitrati e fosfati

    6,5

    3105 59 00

    altri

    6,5

    3105 60

    Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

     

     

    3105 60 10

    Perfosfati potassici

    3,2

    3105 60 90

    altri

    3,2

    3105 90

    altri

     

     

    3105 90 10

    Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (113)

    esenzione

     

    altri

     

     

    3105 90 91

    con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    6,5

    3105 90 99

    altri

    3,2

    CAPITOLO 32

    ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;

    b)

    i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;

    c)

    i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).

    2.

    Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.

    3.

    Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono, tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.

    4.

    Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

    5.

    Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

    6.

    Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio: per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

    a)

    da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

    b)

    da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3201

    Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

     

     

    3201 10 00

    Estratto di quebracho

    esenzione

    3201 20 00

    Estratto di mimosa

    6,5 (114)

    3201 90

    altri

     

     

    3201 90 20

    Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno

    5,8

    3201 90 90

    altri

    5,3 (115)

    3202

    Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

     

     

    3202 10 00

    Prodotti per concia organici sintetici

    5,3

    3202 90 00

    altri

    5,3

    3203 00

    Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

     

     

    3203 00 10

    Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze

    esenzione

    3203 00 90

    Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze

    2,5

    3204

    Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

     

     

     

    Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

     

     

    3204 11 00

    Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 12 00

    Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 13 00

    Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 14 00

    Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 15 00

    Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 16 00

    Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 17 00

    Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 19 00

    altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19

    6,5

    3204 20 00

    Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»

    6

    3204 90 00

    altri

    6,5

    3205 00 00

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

    6,5

    3206

    Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

     

     

     

    Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio

     

     

    3206 11 00

    contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca

    6

    3206 19 00

    altri

    6,5

    3206 20 00

    Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

    6,5

    3206 30 00

    Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

    6,5

     

    altre sostanze coloranti e altre preparazioni

     

     

    3206 41 00

    Oltremare e sue preparazioni

    6,5

    3206 42 00

    Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

    6,5

    3206 43 00

    Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)

    6,5

    3206 49

    altre

     

     

    3206 49 10

    Magnetite

    4,9 (116)

    3206 49 90

    altre

    6,5

    3206 50 00

    Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

    5,3

    3207

    Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

     

     

    3207 10 00

    Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

    6,5

    3207 20

    Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

     

     

    3207 20 10

    Ingobbi

    5,3

    3207 20 90

    altri

    6,3

    3207 30 00

    Lustri liquidi e preparazioni simili

    5,3

    3207 40

    Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

     

     

    3207 40 10

    Vetro detto «smalto»

    3,7

    3207 40 20

    Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri

    esenzione

    3207 40 30

    Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio

    esenzione

    3207 40 80

    altri

    3,7

    3208

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

     

     

    3208 10

    a base di poliesteri

     

     

    3208 10 10

    Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    6,5

    3208 10 90

    altre

    6,5

    3208 20

    a base di polimeri acrilici o vinilici

     

     

    3208 20 10

    Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    6,5

    3208 20 90

    altre

    6,5

    3208 90

    altre

     

     

     

    Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

     

     

    3208 90 11

    Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

    esenzione

    3208 90 13

    Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

    esenzione

    3208 90 19

    altri

    6,5

     

    altre

     

     

    3208 90 91

    a base di polimeri sintetici

    6,5

    3208 90 99

    a base di polimeri naturali modificati

    6,5

    3209

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

     

     

    3209 10 00

    a base di polimeri acrilici o vinilici

    6,5

    3209 90 00

    altre

    6,5

    3210 00

    Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

     

     

    3210 00 10

    Pitture e vernici all'olio

    6,5

    3210 00 90

    altri

    6,5

    3211 00 00

    Siccativi preparati

    6,5

    3212

    Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

     

     

    3212 10

    Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)

     

     

    3212 10 10

    a base di metalli comuni

    6,5

    3212 10 90

    altri

    6,5

    3212 90

    altri

     

     

     

    Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture

     

     

    3212 90 31

    a base di polvere di alluminio

    6,5

    3212 90 38

    altri

    6,5

    3212 90 90

    Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

    6,5

    3213

    Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili

     

     

    3213 10 00

    Colori in assortimenti

    6,5

    3213 90 00

    altri

    6,5

    3214

    Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

     

     

    3214 10

    Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

     

     

    3214 10 10

    Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici

    5

    3214 10 90

    Stucchi utilizzati nella pittura

    5

    3214 90 00

    altri

    5

    3215

    Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

     

     

     

    Inchiostri da stampa

     

     

    3215 11 00

    neri

    6,5

    3215 19 00

    altri

    6,5

    3215 90

    altri

     

     

    3215 90 10

    Inchiostri per scrivere o da disegno

    6,5

    3215 90 80

    altri

    6,5

    CAPITOLO 33

    OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;

    b)

    i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;

    c)

    le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.

    2.

    Ai sensi della voce 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.

    3.

    Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

    4.

    Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

     

     

     

    Oli essenziali di agrumi

     

     

    3301 11

    di bergamotto

     

     

    3301 11 10

    non deterpenati

    7

    3301 11 90

    deterpenati

    4,4

    3301 12

    di arancio

     

     

    3301 12 10

    non deterpenati

    7

    3301 12 90

    deterpenati

    4,4

    3301 13

    di limone

     

     

    3301 13 10

    non deterpenati

    7

    3301 13 90

    deterpenati

    4,4

    3301 14

    di lima o limetta

     

     

    3301 14 10

    non deterpenati

    7

    3301 14 90

    deterpenati

    4,4

    3301 19

    altri

     

     

    3301 19 10

    non deterpenati

    7

    3301 19 90

    deterpenati

    4,4

     

    Oli essenziali diversi da quelli di agrumi

     

     

    3301 21

    di geranio

     

     

    3301 21 10

    non deterpenati

    esenzione

    3301 21 90

    deterpenati

    2,3

    3301 22

    di gelsomino

     

     

    3301 22 10

    non deterpenati

    esenzione

    3301 22 90

    deterpenati

    2,3

    3301 23

    di lavanda o di lavandina

     

     

    3301 23 10

    non deterpenati

    esenzione

    3301 23 90

    deterpenati

    2,9

    3301 24

    di menta piperita (Mentha piperita)

     

     

    3301 24 10

    non deterpenati

    esenzione

    3301 24 90

    deterpenati

    2,9

    3301 25

    di altra menta

     

     

    3301 25 10

    non deterpenati

    esenzione

    3301 25 90

    deterpenati

    2,9

    3301 26

    di vetiver

     

     

    3301 26 10

    non deterpenati

    esenzione

    3301 26 90

    deterpenati

    2,3

    3301 29

    altri

     

     

     

    di garofano, di niauli, di ylang-ylang

     

     

    3301 29 11

    non deterpenati

    esenzione

    3301 29 31

    deterpenati

    2,9 (117)

     

    altri

     

     

    3301 29 61

    non deterpenati

    esenzione

    3301 29 91

    deterpenati

    2,9 (117)

    3301 30 00

    Resinoidi

    2

    3301 90

    altri

     

     

    3301 90 10

    Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

    2,3

     

    Oleoresine d'estrazione

     

     

    3301 90 21

    di liquirizia e di luppolo

    3,2

    3301 90 30

    altre

    esenzione

    3301 90 90

    altri

    3

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

     

     

    3302 10

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

     

     

     

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

     

     

     

    Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

     

     

    3302 10 10

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

    17,3 MIN 1 €/% vol/hl

     

    altre

     

     

    3302 10 21

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    12,8

    3302 10 29

    altre

    9 + EA (118)

    3302 10 40

    altri

    esenzione

    3302 10 90

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

    esenzione

    3302 90

    altri

     

     

    3302 90 10

    Soluzioni alcoliche

    esenzione

    3302 90 90

    altri

    esenzione

    3303 00

    Profumi ed acque da toletta

     

     

    3303 00 10

    Profumi

    esenzione

    3303 00 90

    Acque da toletta

    esenzione

    3304

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

     

     

    3304 10 00

    Prodotti per il trucco delle labbra

    esenzione

    3304 20 00

    Prodotti per il trucco degli occhi

    esenzione

    3304 30 00

    Preparazioni per manicure o pedicure

    esenzione

     

    altri

     

     

    3304 91 00

    Ciprie, comprese le polveri compatte

    esenzione

    3304 99 00

    altri

    esenzione

    3305

    Preparazioni per capelli

     

     

    3305 10 00

    Shampooings

    esenzione

    3305 20 00

    Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

    esenzione

    3305 30 00

    Lacche per capelli

    esenzione

    3305 90

    altre

     

     

    3305 90 10

    Lozioni per capelli

    esenzione

    3305 90 90

    altre

    esenzione

    3306

    Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

     

     

    3306 10 00

    Dentifrici

    esenzione

    3306 20 00

    Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)

    4

    3306 90 00

    altre

    esenzione

    3307

    Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

     

     

    3307 10 00

    Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

    6,5

    3307 20 00

    Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

    6,5

    3307 30 00

    Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

    6,5

     

    Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose

     

     

    3307 41 00

    Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

    6,5

    3307 49 00

    altre

    6,5

    3307 90 00

    altri

    6,5

    CAPITOLO 34

    SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);

    b)

    i composti isolati di costituzione chimica definita;

    c)

    gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).

    2.

    Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

    3.

    Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:

    a)

    danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e

    b)

    riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 × 10- 2 N/m (45 dine/cm) o meno.

    4.

    L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

    5.

    Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:

    A)

    ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

    B)

    ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

    C)

    ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

    Tuttavia la voce 3404 non comprende:

    a)

    i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;

    b)

    le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;

    c)

    le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

    d)

    le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3401

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

     

     

     

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

     

     

    3401 11 00

    da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

    esenzione

    3401 19 00

    altri

    esenzione

    3401 20

    Saponi presentati in altre forme

     

     

    3401 20 10

    Fiocchi, scaglie, granuli o polveri

    esenzione

    3401 20 90

    altri

    esenzione

    3401 30 00

    Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

    4

    3402

    Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

     

     

     

    Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto

     

     

    3402 11

    anionici

     

     

    3402 11 10

    Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio

    esenzione

    3402 11 90

    altri

    4

    3402 12 00

    cationici

    4

    3402 13 00

    non ionici

    4

    3402 19 00

    altri

    4

    3402 20

    Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

     

     

    3402 20 20

    Preparazioni tensioattive

    4

    3402 20 90

    Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

    4

    3402 90

    altri

     

     

    3402 90 10

    Preparazioni tensioattive

    4

    3402 90 90

    Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

    4

    3403

    Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

     

    contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

    3403 11 00

    Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

    4,6

    3403 19

    altre

     

     

    3403 19 10

    contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base

    6,5

     

    altre

     

     

    3403 19 91

    Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

    4,6

    3403 19 99

    altre

    4,6

     

    altre

     

     

    3403 91 00

    Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

    4,6

    3403 99

    altre

     

     

    3403 99 10

    Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

    4,6

    3403 99 90

    altre

    4,6

    3404

    Cere artificiali e cere preparate

     

     

    3404 10 00

    di lignite, modificata chimicamente

    esenzione

    3404 20 00

    di poli(ossietilene) (polietilenglicole)

    esenzione

    3404 90

    altre

     

     

    3404 90 10

    Cere preparate, compresa la ceralacca

    esenzione

    3404 90 90

    altre

    esenzione

    3405

    Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

     

     

    3405 10 00

    Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

    esenzione

    3405 20 00

    Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

    esenzione

    3405 30 00

    Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

    esenzione

    3405 40 00

    Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

    esenzione

    3405 90

    altri

     

     

    3405 90 10

    Lucidi per metalli

    esenzione

    3405 90 90

    altri

    esenzione

    3406 00

    Candele, ceri ed articoli simili

     

     

     

    Candele e ceri

     

     

    3406 00 11

    lisci, non profumati

    esenzione

    3406 00 19

    altri

    esenzione

    3406 00 90

    altri

    esenzione

    3407 00 00

    Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso.

    esenzione

    CAPITOLO 35

    SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i lieviti (voce 2102);

    b)

    le frazioni del sangue (diverse dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

    c)

    le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);

    d)

    le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

    e)

    le proteine indurite (voce 3913);

    f)

    i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

    2.

    Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

    I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

    Nota complementare

    1.

    Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

     

     

    3501 10

    Caseine

     

     

    3501 10 10

    destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (119)

    esenzione

    3501 10 50

    destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (119)

    3,2

    3501 10 90

    altre

    9

    3501 90

    altri

     

     

    3501 90 10

    Colle di caseina

    8,3

    3501 90 90

    altri

    6,4

    3502

    Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

     

     

     

    Ovoalbumina

     

     

    3502 11

    essiccata

     

     

    3502 11 10

    inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (120)

    esenzione

    3502 11 90

    altra

    123,5 €/100 kg/net (121)

    3502 19

    altra

     

     

    3502 19 10

    inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (120)

    esenzione

    3502 19 90

    altra

    16,7 €/100 kg/net (121)

    3502 20

    Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

     

     

    3502 20 10

    inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (120)

    esenzione

     

    altra

     

     

    3502 20 91

    essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

    123,5 €/100 kg/net

    3502 20 99

    altra

    16,7 €/100 kg/net

    3502 90

    altri

     

     

     

    Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina

     

     

    3502 90 20

    inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana (120)

    esenzione

    3502 90 70

    altre

    6,4

    3502 90 90

    Albuminati ed altri derivati delle albumine

    7,7

    3503 00

    Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

     

     

    3503 00 10

    Gelatine e loro derivati

    7,7

    3503 00 80

    altre

    7,7

    3504 00 00

    Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

    3,4

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

     

     

    3505 10

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati

     

     

    3505 10 10

    Destrina

    9 + 17,7 €/100 kg/net

     

    altri amidi e fecole modificati

     

     

    3505 10 50

    Amidi e fecole esterificati o eterificati

    7,7

    3505 10 90

    altri

    9 + 17,7 €/100 kg/net

    3505 20

    Colle

     

     

    3505 20 10

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

    8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 30

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

    8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 50

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

    8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 90

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

    8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

    3506

    Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

     

     

    3506 10 00

    Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

    6,5

     

    altri

     

     

    3506 91 00

    Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma

    6,5

    3506 99 00

    altri

    6,5

    3507

    Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

     

     

    3507 10 00

    Presame e suoi concentrati

    6,3

    3507 90

    altri

     

     

    3507 90 10

    Lipoproteina lipasi

    esenzione

    3507 90 20

    Proteasi alcalina da aspergillus

    esenzione

    3507 90 90

    altri

    6,3

    CAPITOLO 36

    POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

    2.

    Ai sensi della voce 3606, per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:

    a)

    la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

    b)

    i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;

    c)

    le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3601 00 00

    Polveri propellenti

    5,7

    3602 00 00

    Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

    6,5

    3603 00

    Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

     

     

    3603 00 10

    Micce di sicurezza; cordoni detonanti

    6

    3603 00 90

    altri

    6,5

    3604

    Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

     

     

    3604 10 00

    Articoli per fuochi d'artificio

    6,5

    3604 90 00

    altri

    6,5

    3605 00 00

    Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

    6,5

    3606

    Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

     

     

    3606 10 00

    Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

    6,5

    3606 90

    altri

     

     

    3606 90 10

    Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma

    6

    3606 90 90

    altri

    6,5

    CAPITOLO 37

    PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.

    2.

    In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

    Note complementari

    1.

    Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.

    2.

    Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

     

     

    3701 10

    per raggi X

     

     

    3701 10 10

    per uso medico, odontoiatrico o veterinario

    6,5

    m2

    3701 10 90

    altre

    6,5

    m2

    3701 20 00

    Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

    6,5

    p/st

    3701 30 00

    altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

    6,5

    m2

     

    altre

     

     

    3701 91 00

    per la fotografia a colori (policromia)

    6,5

    3701 99 00

    altre

    6,5

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

     

     

    3702 10 00

    per raggi X

    6,5

    m2

    3702 20 00

    Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

    6,5

    p/st

     

    altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

     

     

    3702 31

    per la fotografia a colori (policromia)

     

     

    3702 31 10

    di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

    6,5

    p/st

     

    di lunghezza superiore a 30 m

     

     

    3702 31 91

    – – – –  Pellicole negative a colori:

    di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e

    di lunghezza di 100 m o più,

    destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (122)

    esenzione

    m

    3702 31 99

    altri

    6,5

    m

    3702 32

    altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento

     

     

     

    di larghezza inferiore o uguale a 35 mm

     

     

    3702 32 11

    Microfilm; pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 32 19

    altre

    5,3

     

    di larghezza superiore a 35 mm

     

     

    3702 32 31

    Microfilm

    6,5

    3702 32 51

    Pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 32 90

    altre

    6,5

    3702 39 00

    altre

    6,5

     

    altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

     

     

    3702 41 00

    di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)

    6,5

    m2

    3702 42 00

    di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori

    6,5

    m2

    3702 43 00

    di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

    6,5

    m2

    3702 44 00

    di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm

    6,5

    m2

     

    altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)

     

     

    3702 51 00

    di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m

    5,3

    p/st

    3702 52 00

    di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m

    5,3

    3702 53 00

    di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive

    5,3

    p/st

    3702 54

    di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive

     

     

    3702 54 10

    di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 24 mm

    5

    p/st

    3702 54 90

    di larghezza superiore a 24 mm ed inferiore o uguale a 35 mm

    5

    p/st

    3702 55 00

    di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

    5,3

    m

    3702 56 00

    di larghezza superiore a 35 mm

    6,5

     

    altre

     

     

    3702 91

    di larghezza inferiore o uguale a 16 mm

     

     

    3702 91 20

    Pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 91 80

    altre

    5,3

    3702 93

    di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

     

     

    3702 93 10

    Microfilm; pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 93 90

    altre

    5,3

    p/st

    3702 94

    di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

     

     

    3702 94 10

    Microfilm; pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 94 90

    altre

    5,3

    m

    3702 95 00

    di larghezza superiore a 35 mm

    6,5

    3703

    Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

     

     

    3703 10 00

    in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm

    6,5

    3703 20

    altri, per la fotografia a colori (policromia)

     

     

    3703 20 10

    per immagini ottenute da pellicole invertibili

    6,5

    3703 20 90

    altri

    6,5

    3703 90

    altri

     

     

    3703 90 10

    sensibilizzati con sali d'argento o di platino

    6,5

    3703 90 90

    altri

    6,5

    3704 00

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

     

     

    3704 00 10

    Lastre e pellicole

    esenzione

    3704 00 90

    altre

    6,5

    3705

    Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche

     

     

    3705 10 00

    per la stampa in offset

    5,3

    3705 20 00

    Microfilm

    3,2

    3705 90 00

    altre

    5,3

    3706

    Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

     

     

    3706 10

    di larghezza uguale o superiore a 35 mm

     

     

    3706 10 10

    portanti soltanto la registrazione del suono

    esenzione

    m

     

    altre

     

     

    3706 10 91

    negative; positive intermedie di lavoro

    esenzione

    m

    3706 10 99

    altre positive

    6,5 (123)

    m

    3706 90

    altre

     

     

    3706 90 10

    portanti soltanto la registrazione del suono

    esenzione

    m

     

    altre

     

     

    3706 90 31

    negative; positive intermedie di lavoro

    esenzione

    m

     

    altre positive

     

     

    3706 90 51

    Pellicole di attualità

    esenzione

    m

     

    altre, di larghezza

     

     

    3706 90 91

    inferiore a 10 mm

    esenzione

    m

    3706 90 99

    uguale o superiore a 10 mm

    5,4 (124)

    m

    3707

    Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego

     

     

    3707 10 00

    Emulsioni per sensibilizzare le superfici

    6

    3707 90

    altri

     

     

     

    Rivelatori e fissatori

     

     

     

    per la fotografia a colori (policromia)

     

     

    3707 90 11

    per pellicole e lastre fotografiche

    6

    3707 90 19

    altri

    6

    3707 90 30

    altri

    6

    3707 90 90

    altri

    6

    CAPITOLO 38

    PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

    1)

    la grafite artificiale (voce 3801);

    2)

    gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

    3)

    i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);

    4)

    i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2;

    5)

    i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);

    b)

    le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

    c)

    le ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);

    d)

    i medicamenti (voci 3003 o 3004);

    e)

    i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.

    2.

    A)

    Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.

    B)

    Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.

    3.

    Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:

    a)

    i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

    b)

    gli oli di flemma; l'olio di Dippel;

    c)

    le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

    d)

    i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

    e)

    i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).

    4.

    Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:

    a)

    le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;

    b)

    i rifiuti industriali;

    c)

    rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;

    d)

    rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).

    5.

    Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).

    6.

    Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:

    a)

    i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);

    b)

    i residui di solventi organici;

    c)

    i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;

    d)

    gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

    Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle voci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3801

    Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

     

     

    3801 10 00

    Grafite artificiale

    3,6

    3801 20

    Grafite colloidale o semicolloidale

     

     

    3801 20 10

    Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale

    6,5

    3801 20 90

    altra

    4,1

    3801 30 00

    Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

    5,3

    3801 90 00

    altre

    3,7

    3802

    Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

     

     

    3802 10 00

    Carboni attivati

    3,2

    3802 90 00

    altri

    5,7

    3803 00

    Tallol, anche raffinato

     

     

    3803 00 10

    greggio

    esenzione

    3803 00 90

    altro

    4,1

    3804 00

    Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803

     

     

    3804 00 10

    Lignosolfonati

    5

    3804 00 90

    altri

    5

    3805

    Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo

     

     

    3805 10

    Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato

     

     

    3805 10 10

    Essenza di trementina

    4

    3805 10 30

    Essenza di legno di pino

    3,7

    3805 10 90

    Essenza di cellulosa al solfato

    3,2

    3805 20 00

    Olio di pino

    3,7

    3805 90 00

    altri

    3,4

    3806

    Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

     

     

    3806 10

    Colofonie ed acidi resinici

     

     

    3806 10 10

    di gemma

    5

    3806 10 90

    altre

    5

    3806 20 00

    Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

    4,2

    3806 30 00

    «Gomme-esteri»

    6,5

    3806 90 00

    altri

    4,2

    3807 00

    Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

     

     

    3807 00 10

    Catrami di legno

    2,1

    3807 00 90

    altri

    4,6

    3808

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

     

     

    3808 10

    Insetticidi

     

     

    3808 10 10

    a base di piretrinoidi

    6

    3808 10 20

    a base di idrocarburi clorati

    6

    3808 10 30

    a base di carbammati

    6

    3808 10 40

    a base di composti organofosforici

    6

    3808 10 90

    altri

    6

    3808 20

    Fungicidi

     

     

     

    inorganici

     

     

    3808 20 10

    Preparazioni cupriche

    4,6

    3808 20 15

    altri

    6

     

    altri

     

     

    3808 20 30

    a base di ditiocarbammati

    6

    3808 20 40

    a base di benzimidazoli

    6

    3808 20 50

    a base di diazoli o di triazoli

    6

    3808 20 60

    a base di diazine o di morfoline

    6

    3808 20 80

    altri

    6

    3808 30

    Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante

     

     

     

    Erbicidi

     

     

    3808 30 11

    a base di fenossifitoormoni

    6

    3808 30 13

    a base di triazine

    6

    3808 30 15

    a base di ammidi

    6

    3808 30 17

    a base di carbammati

    6

    3808 30 21

    a base di derivati di dinitroaniline

    6

    3808 30 23

    a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati

    6

    3808 30 27

    altri

    6

    3808 30 30

    Inibitori di germinazione

    6

    3808 30 90

    Regolatori di crescita per piante

    6,5

    3808 40

    Disinfettanti

     

     

    3808 40 10

    a base di sali di ammonio quaternario

    6

    3808 40 20

    a base di composti alogenati

    6

    3808 40 90

    altri

    6

    3808 90

    altri

     

     

    3808 90 10

    Rodenticidi

    6

    3808 90 90

    altri

    6

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

     

     

    3809 10

    a base di sostanze amidacee

     

     

    3809 10 10

    aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 30

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 50

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 90

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

    8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

     

    altri

     

     

    3809 91 00

    dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

    6,3

    3809 92 00

    dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili

    6,3

    3809 93 00

    dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili

    6,3

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

     

     

    3810 10 00

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

    6,5

    3810 90

    altre

     

     

    3810 90 10

    Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    4,1

    3810 90 90

    altre

    5

    3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

     

     

    Preparazioni antidetonanti

     

     

    3811 11

    a base di composti del piombo

     

     

    3811 11 10

    a base di piombo tetraetile

    6,5

    3811 11 90

    altre

    5,8

    3811 19 00

    altre

    5,8

     

    Additivi per oli lubrificanti

     

     

    3811 21 00

    contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    5,3

    3811 29 00

    altri

    5,8

    3811 90 00

    altri

    5,8

    3812

    Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

     

     

    3812 10 00

    Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»

    6,3

    3812 20

    Plastificanti composti per gomma o materie plastiche

     

     

    3812 20 10

    Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil

    esenzione

    3812 20 90

    altri

    6,5

    3812 30

    Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

     

     

    3812 30 20

    Preparazioni antiossidanti

    6,5

    3812 30 80

    altri

    6,5

    3813 00 00

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

    6,5

    3814 00

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

     

     

    3814 00 10

    a base di acetato di butile

    6,5

    3814 00 90

    altri

    6,5

    3815

    Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove

     

     

     

    Catalizzatori su supporti

     

     

    3815 11 00

    aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

    6,5

    3815 12 00

    aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

    6,5

    3815 19

    altri

     

     

    3815 19 10

    – – –  Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso:

    20 % o più e non più di 35 % di rame, e

    2 % o più e non più di 3 % di bismuto,

    di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0

    esenzione

    3815 19 90

    altri

    6,5

    3815 90

    altri

     

     

    3815 90 10

    Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo

    esenzione

    3815 90 90

    altri

    6,5

    3816 00 00

    Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

    2,7

    3817 00

    Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

     

     

    3817 00 50

    Alchilbenzene lineare

    6,3

    3817 00 80

    altri

    6,3

    3818 00

    Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

     

     

    3818 00 10

    Silicio drogato

    esenzione

    3818 00 90

    altri

    esenzione

    3819 00 00

    Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    6,5

    3820 00 00

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    6,5

    3821 00 00

    Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi

    5

    3822 00 00

    Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

    esenzione

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

     

     

     

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

     

     

    3823 11 00

    Acido stearico

    5,1

    3823 12 00

    Acido oleico

    4,5

    3823 13 00

    Acidi grassi del tallolio

    2,9

    3823 19

    altri

     

     

    3823 19 10

    Acidi grassi distillati

    2,9

    3823 19 30

    Distillato d'acidi grassi

    2,9

    3823 19 90

    altri

    2,9

    3823 70 00

    Alcoli grassi industriali

    3,8

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

     

     

    3824 10 00

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

    6,5

    3824 20 00

    Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    3,2

    3824 30 00

    Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

    5,3

    3824 40 00

    Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

    6,5

    3824 50

    Malte e calcestruzzo, non refrattari

     

     

    3824 50 10

    Calcestruzzo pronto per la gettata

    6,5

    3824 50 90

    altri

    6,5

    3824 60

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

     

     

     

    in soluzione acquosa

     

     

    3824 60 11

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    7,7 + 16,1 €/100 kg/net

    3824 60 19

    altro

    9,6 + 37,8 €/100 kg/net (125)

     

    altro

     

     

    3824 60 91

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    7,7 + 23 €/100 kg/net

    3824 60 99

    altro

    9,6 + 53,7 €/100 kg/net (125)

     

    Miscugli contenenti derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni

     

     

    3824 71 00

    contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro

    6,5

    3824 79 00

    altri

    6,5

    3824 90

    altri

     

     

    3824 90 10

    Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

    5,7

    3824 90 15

    Scambiatori di ioni

    6,5

    3824 90 20

    Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

    6

    3824 90 25

    Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

    5,1

    3824 90 35

    Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

    6,5

    3824 90 40

    Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

    6,5

     

    altri

     

     

    3824 90 45

    Preparazioni disincrostanti e simili

    6,5

    3824 90 50

    Preparazioni per la galvanoplastica

    6,5

    3824 90 55

    Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

    6,5

     

    Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici

     

     

    3824 90 61

    Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 (126)

    esenzione

    3824 90 62

    Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

    esenzione

    3824 90 64

    altri

    6,5

    3824 90 65

    Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)

    6,5

    3824 90 70

    Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni

    6,5

     

    altri

     

     

    3824 90 75

    Placchette di niobato di litio non drogato

    esenzione

    3824 90 80

    Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550

    esenzione

    3824 90 85

    3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene

    esenzione

    3824 90 99

    altri

    6,5

    3825

    Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

     

     

    3825 10 00

    Rifiuti urbani

    6,5

    3825 20 00

    Fanghi di depurazione

    6,5

    3825 30 00

    Rifiuti clinici

    6,5

     

    Residui di solventi organici

     

     

    3825 41 00

    alogenati

    6,5

    3825 49 00

    altri

    6,5

    3825 50 00

    Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

    6,5

     

    altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

     

     

    3825 61 00

    contenenti principalmente costituenti organici

    6,5

    3825 69 00

    altri

    6,5

    3825 90

    altri

     

     

    3825 90 10

    Ossidi di fero alcalinizzati per la depurazione dei gas

    5

    3825 90 90

    altri

    6,5

    SEZIONE VII

    MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

    Note

    1.

    I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

    a)

    per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

    b)

    presentati nello stesso tempo;

    c)

    riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

    2.

    Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

    CAPITOLO 39

    MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

    Note

    1.

    Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

    Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le cere delle voci 2712 o 3404;

    b)

    i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

    c)

    l'eparina e suoi sali (voce 3001);

    d)

    le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

    e)

    gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;

    f)

    le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);

    g)

    i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);

    h)

    la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

    ij)

    gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;

    k)

    i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

    l)

    i rivestimenti murali della voce 4814;

    m)

    i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

    n)

    gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

    o)

    le minuterie di fantasia della voce 7117;

    p)

    gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

    q)

    le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

    r)

    gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

    s)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

    t)

    gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);

    u)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

    v)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

    w)

    gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

    3.

    Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:

    a)

    le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);

    b)

    le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);

    c)

    gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

    d)

    i siliconi (voce 3910);

    e)

    i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.

    4.

    Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

    Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.

    Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

    5.

    I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

    6.

    Ai sensi delle voci da 3901 a 3914, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:

    a)

    liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

    b)

    blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

    7.

    La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).

    8.

    Ai sensi della voce 3917, il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

    9.

    Ai sensi della voce 3918, per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

    10.

    Ai sensi delle voci 3920 e 3921, il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).

    11.

    La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:

    a)

    serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

    b)

    elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

    c)

    grondaie e loro accessori;

    d)

    porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

    e)

    parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

    f)

    imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

    g)

    scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);

    h)

    motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

    ij)

    accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

    Note di sottovoci

    1.

    Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:

    a)

    quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:

    1)

    il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

    2)

    i copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

    3)

    i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce.

    4)

    i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;

    b)

    quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:

    1)

    i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati.

    2)

    i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

    I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 3920 43, il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

    Nota complementare

    1.

    Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

    con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

    con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,

    sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.FORME PRIMARIE

    3901

    Polimeri di etilene, in forme primarie

     

     

    3901 10

    Polietilene di densità inferiore a 0,94

     

     

    3901 10 10

    Polietilene lineare

    6,5

    3901 10 90

    altro

    6,5

    3901 20

    Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

     

     

    3901 20 10

    – –  Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente:

    50 mg/kg o meno di alluminio,

    2 mg/kg o meno di calcio,

    2 mg/kg o meno di cromo,

    2 mg/kg o meno di ferro,

    2 mg/kg o meno di nichel,

    2 mg/kg o meno di titanio,

    8 mg/kg o meno di vanadio,

    destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (127)

    esenzione

    3901 20 90

    altri

    6,5

    3901 30 00

    Copolimeri di etilene e di acetato di vinile

    6,5

    3901 90

    altri

     

     

    3901 90 10

    Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico

    esenzione

    3901 90 20

    Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3901 90 90

    altri

    6,5

    3902

    Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

     

     

    3902 10 00

    Polipropilene

    6,5

    3902 20 00

    Poliisobutilene

    6,5

    3902 30 00

    Copolimeri di propilene

    6,5

    3902 90

    altri

     

     

    3902 90 10

    Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3902 90 20

    Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3902 90 90

    altri

    6,5

    3903

    Polimeri di stirene, in forme primarie

     

     

     

    Polistirene

     

     

    3903 11 00

    espansibile

    6,5

    3903 19 00

    altro

    6,5

    3903 20 00

    Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

    6,5

    3903 30 00

    Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    6,5

    3903 90

    altri

     

     

    3903 90 10

    Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più

    esenzione

    3903 90 20

    Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3903 90 90

    altri

    6,5

    3904

    Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

     

     

    3904 10 00

    Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

    6,5

     

    altro poli(cloruro di vinile)

     

     

    3904 21 00

    non plastificato

    6,5

    3904 22 00

    plastificato

    6,5

    3904 30 00

    Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

    6,5

    3904 40 00

    altri copolimeri di cloruro di vinile

    6,5

    3904 50

    Polimeri di cloruro di vinilidene

     

     

    3904 50 10

    Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri

    esenzione

    3904 50 90

    altri

    6,5

     

    Polimeri fluorurati

     

     

    3904 61 00

    Politetrafluoroetilene

    6,5

    3904 69

    altri

     

     

    3904 69 10

    Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3904 69 90

    altri

    6,5

    3904 90 00

    altri

    6,5

    3905

    Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

     

     

     

    Poli(acetato di vinile)

     

     

    3905 12 00

    in dispersione acquosa

    6,5

    3905 19 00

    altro

    6,5

     

    Copolimeri di acetato di vinile

     

     

    3905 21 00

    in dispersione acquosa

    6,5

    3905 29 00

    altri

    6,5

    3905 30 00

    Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

    6,5

     

    altri

     

     

    3905 91 00

    Copolimeri

    6,5

    3905 99

    altri

     

     

    3905 99 10

    – – –  Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso:

    9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e

    5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico

    esenzione

    3905 99 90

    altri

    6,5

    3906

    Polimeri acrilici, in forme primarie

     

     

    3906 10 00

    Poli(metacrilato di metile)

    6,5

    3906 90

    altri

     

     

    3906 90 10

    Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]

    esenzione

    3906 90 20

    Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero

    esenzione

    3906 90 30

    Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile

    esenzione

    3906 90 40

    Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)

    esenzione

    3906 90 50

    Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili (127)

    esenzione

    3906 90 60

    Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice

    5

    3906 90 90

    altri

    6,5

    3907

    Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

     

     

    3907 10 00

    Poliacetali

    6,5

    3907 20

    altri polieteri

     

     

     

    Polieteralcoli

     

     

    3907 20 11

    Polietilenglicoli

    6,5

     

    altri

     

     

    3907 20 21

    con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

    6,5

    3907 20 29

    altri

    6,5

     

    altri

     

     

    3907 20 91

    Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene

    esenzione

    3907 20 99

    altri

    6,5

    3907 30 00

    Resine epossidiche

    6,5

    3907 40 00

    Policarbonati

    6,5

    3907 50 00

    Resine alchidiche

    6,5

    3907 60

    Poli(etilene tereftalato)

     

     

    3907 60 20

    con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

    6,5

    3907 60 80

    altro

    6,5

     

    altri poliesteri

     

     

    3907 91

    non saturi

     

     

    3907 91 10

    liquidi

    6,5

    3907 91 90

    altri

    6,5

    3907 99

    altri

     

     

     

    con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

     

     

    3907 99 11

    Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

    esenzione

    3907 99 19

    altri

    6,5

     

    altri

     

     

    3907 99 91

    Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

    esenzione

    3907 99 99

    altri

    6,5

    3908

    Poliammidi in forme primarie

     

     

    3908 10 00

    Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12

    6,5

    3908 90 00

    altre

    6,5

    3909

    Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

     

     

    3909 10 00

    Resine ureiche; resine di tiourea

    6,5

    3909 20 00

    Resine melamminiche

    6,5

    3909 30 00

    altre resine amminiche

    6,5

    3909 40 00

    Resine fenoliche

    6,5

    3909 50

    Poliuretani

     

     

    3909 50 10

    Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero

    esenzione

    3909 50 90

    altri

    6,5

    3910 00 00

    Siliconi, in forme primarie

    6,5

    3911

    Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

     

     

    3911 10 00

    Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni

    6,5

    3911 90

    altri

     

     

     

    Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3911 90 11

    Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    3,5

    3911 90 13

    Poli(tio-1,4-fenilene)

    esenzione

    3911 90 19

    altri

    6,5

     

    altri

     

     

    3911 90 91

    Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri

    esenzione

    3911 90 93

    Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati

    esenzione

    3911 90 99

    altri

    6,5

    3912

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

     

     

     

    Acetati di cellulosa

     

     

    3912 11 00

    non plastificati

    6,5

    3912 12 00

    plastificati

    6,5

    3912 20

    Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

     

     

     

    non plastificati

     

     

    3912 20 11

    Collodi e celloidina

    6,5

    3912 20 19

    altri

    6

    3912 20 90

    plastificati

    6,5

     

    Eteri di cellulosa

     

     

    3912 31 00

    Carbossimetilcellulosa e suoi sali

    6,5

    3912 39

    altri

     

     

    3912 39 10

    Etilcellulosa

    6,5

    3912 39 20

    Idrossipropilcellulosa

    esenzione

    3912 39 80

    altri

    6,5

    3912 90

    altri

     

     

    3912 90 10

    Esteri di cellulosa

    6,4

    3912 90 90

    altri

    6,5

    3913

    Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

     

     

    3913 10 00

    Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

    5

    3913 90 00

    altri

    6,5

    3914 00 00

    Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

    6,5

    II.CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI

    3915

    Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

     

     

    3915 10 00

    di polimeri di etilene

    6,5

    3915 20 00

    di polimeri di stirene

    6,5

    3915 30 00

    di polimeri di cloruro di vinile

    6,5

    3915 90

    di altre materie plastiche

     

     

     

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3915 90 11

    di polimeri di propilene

    6,5

    3915 90 18

    altri

    6,5

    3915 90 90

    altri

    6,5

    3916

    Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

     

     

    3916 10 00

    di polimeri di etilene

    6,5

    3916 20

    di polimeri di cloruro di vinile

     

     

    3916 20 10

    di poli(cloruro di vinile)

    6,5

    3916 20 90

    altri

    6,5

    3916 90

    di altre materie plastiche

     

     

     

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3916 90 11

    di poliesteri

    6,5

    3916 90 13

    di poliammidi

    6,5

    3916 90 15

    di resine epossidiche

    6,5

    3916 90 19

    altri

    6,5

     

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3916 90 51

    di polimeri di propilene

    6,5

    3916 90 59

    altri

    6,5

    3916 90 90

    altri

    6,5

    3917

    Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

     

     

    3917 10

    Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

     

     

    3917 10 10

    di proteine indurite

    5,3

    3917 10 90

    di materie plastiche cellulosiche

    6,5

     

    Tubi rigidi

     

     

    3917 21

    di polimeri di etilene

     

     

    3917 21 10

    senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    6,5

    3917 21 90

    altri

    6,5

    3917 22

    di polimeri di propilene

     

     

    3917 22 10

    senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    6,5

    3917 22 90

    altri

    6,5

    3917 23

    di polimeri di cloruro di vinile

     

     

    3917 23 10

    senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    6,5

    3917 23 90

    altri

    6,5

    3917 29

    di altre materie plastiche

     

     

     

    senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

     

     

    3917 29 12

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    6,5

    3917 29 15

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

    6,5

    3917 29 19

    altri

    6,5

    3917 29 90

    altri

    6,5

     

    altri tubi

     

     

    3917 31 00

    Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa

    6,5

    3917 32

    altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

     

     

     

    senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

     

     

    3917 32 10

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    6,5

     

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3917 32 31

    di polimeri di etilene

    6,5

    3917 32 35

    di polimeri di cloruro di vinile

    6,5

    3917 32 39

    altri

    6,5

    3917 32 51

    altri

    6,5

     

    altri

     

     

    3917 32 91

    Budella artificiali

    6,5

    3917 32 99

    altri

    6,5

    3917 33 00

    altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

    6,5

    3917 39

    altri

     

     

     

    senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

     

     

    3917 39 12

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    6,5

    3917 39 15

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

    6,5

    3917 39 19

    altri

    6,5

    3917 39 90

    altri

    6,5

    3917 40 00

    Accessori

    6,5

    3918

    Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

     

     

    3918 10

    di polimeri di cloruro di vinile

     

     

    3918 10 10

    costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)

    6,5

    m2

    3918 10 90

    altri

    6,5

    m2

    3918 90 00

    di altre materie plastiche

    6,5

    m2

    3919

    Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

     

     

    3919 10

    in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

     

     

     

    Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

     

     

    3919 10 11

    di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

    6,3

    3919 10 13

    di poli(cloruro di vinile) non plastificato

    6,3

    3919 10 15

    di polipropilene

    6,3

    3919 10 19

    altri

    6,3

     

    altri

     

     

     

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3919 10 31

    di poliesteri

    6,5

    3919 10 38

    altri

    6,5

     

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3919 10 61

    di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

    6,5

    3919 10 69

    altri

    6,5

    3919 10 90

    altri

    6,5

    3919 90

    altri

     

     

    3919 90 10

    non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare

    6,5

     

    altri

     

     

     

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3919 90 31

    di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

    6,5

    3919 90 38

    altri

    6,5

     

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3919 90 61

    di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

    6,5

    3919 90 69

    altri

    6,5

    3919 90 90

    altri

    6,5

    3920

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

     

     

    3920 10

    di polimeri di etilene

     

     

     

    di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm

     

     

     

    di polietilene di densità

     

     

     

    inferiore a 0,94

     

     

    3920 10 23

    Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (127)

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    non stampati

     

     

    3920 10 24

    Fogli estensibili

    6,5

    3920 10 26

    altri

    6,5

    3920 10 27

    stampati

    6,5

    3920 10 28

    uguale o superiore a 0,94

    6,5

    3920 10 40

    altri

    6,5

     

    di spessore superiore a 0,125 mm

     

     

    3920 10 81

    Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)

    esenzione

    3920 10 89

    altri

    6,5

    3920 20

    di polimeri di propilene

     

     

     

    di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm

     

     

    3920 20 21

    biassialmente orientati

    6,5

    3920 20 29

    altri

    6,5

     

    di spessore superiore a 0,10 mm

     

     

     

    Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm, dei tipi utilizzati per l'imballaggio

     

     

    3920 20 71

    Nastri decorativi

    6,5

    3920 20 79

    altri

    6,5

    3920 20 90

    altri

    6,5

    3920 30 00

    di polimeri di stirene

    6,5

     

    di polimeri di cloruro di vinile

     

     

    3920 43

    contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

     

     

    3920 43 10

    di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    6,5

    3920 43 90

    di spessore superiore a 1 mm

    6,5

    3920 49

    altri

     

     

    3920 49 10

    di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    6,5

    3920 49 90

    di spessore superiore a 1 mm

    6,5

     

    di polimeri acrilici

     

     

    3920 51 00

    di poli(metacrilato di metile)

    6,5

    3920 59

    altri

     

     

    3920 59 10

    Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri

    esenzione

    3920 59 90

    altri

    6,5

     

    di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

     

     

    3920 61 00

    di policarbonati

    6,5

    3920 62

    di poli(etilene tereftalato)

     

     

     

    di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm

     

     

    3920 62 11

    Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (127)

    esenzione

    3920 62 13

    Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (127)

    esenzione

    3920 62 19

    altri

    6,5

    3920 62 90

    di spessore superiore a 0,35 mm

    6,5

    3920 63 00

    di poliesteri non saturi

    6,5

    3920 69 00

    di altri poliesteri

    6,5

     

    di cellulosa e suoi derivati chimici

     

     

    3920 71

    di cellulosa rigenerata

     

     

    3920 71 10

    Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

    6,5

    3920 71 90

    altri

    6,5

    3920 72 00

    di fibra vulcanizzata

    5,7

    3920 73

    di acetato di cellulosa

     

     

    3920 73 10

    Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia

    6,3

    3920 73 50

    Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

    6,5

    3920 73 90

    altri

    6,5

    3920 79 00

    di altri derivati della cellulosa

    6,5

     

    di altre materie plastiche

     

     

    3920 91 00

    di poli(butirrale di vinile)

    6,5

    3920 92 00

    di poliammidi

    6,5

    3920 93 00

    di resine amminiche

    6,5

    3920 94 00

    di resine fenoliche

    6,5

    3920 99

    di altre materie plastiche

     

     

     

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3920 99 21

    Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche

    esenzione

    3920 99 28

    altri

    6,5

     

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3920 99 51

    Fogli di poli(fluoruro di vinile)

    esenzione

    3920 99 53

    Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (127)

    esenzione

    3920 99 55

    Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)

    esenzione

    3920 99 59

    altri

    6,5

    3920 99 90

    altri

    6,5

    3921

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

     

     

     

    Prodotti alveolari

     

     

    3921 11 00

    di polimeri di stirene

    6,5

    3921 12 00

    di polimeri di cloruro di vinile

    6,5

    3921 13

    di poliuretani

     

     

    3921 13 10

    flessibile

    6,5

    3921 13 90

    altri

    6,5

    3921 14 00

    di cellulosa rigenerata

    6,5

    3921 19 00

    di altre materie plastiche

    6,5

    3921 90

    altri

     

     

     

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

     

    di poliesteri

     

     

    3921 90 11

    Fogli e lastre, ondulati

    6,5

    3921 90 19

    altri

    6,5

    3921 90 30

    di resine fenoliche

    6,5

     

    di resine amminiche

     

     

     

    stratificati

     

     

    3921 90 41

    ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati

    6,5

    3921 90 43

    altri

    6,5

    3921 90 49

    altri

    6,5

    3921 90 55

    altri

    6,5

    3921 90 60

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

    6,5

    3921 90 90

    altri

    6,5

    3922

    Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

     

     

    3922 10 00

    Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi

    6,5

    3922 20 00

    Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti

    6,5

    3922 90 00

    altri

    6,5

    3923

    Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

     

     

    3923 10 00

    Scatole, casse, casellari e oggetti simili

    6,5

     

    Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci

     

     

    3923 21 00

    di polimeri di etilene

    6,5

    3923 29

    di altre materie plastiche

     

     

    3923 29 10

    di poli(cloruro di vinile)

    6,5

    3923 29 90

    altri

    6,5

    3923 30

    Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili

     

     

    3923 30 10

    di capacità non superiore a 2 litri

    6,5

    p/st

    3923 30 90

    di capacità superiore a 2 litri

    6,5

    p/st

    3923 40

    Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili

     

     

    3923 40 10

    Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524

    5,3

    3923 40 90

    altri

    6,5

    3923 50

    Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura

     

     

    3923 50 10

    Capsule otturanti o coprituraccioli

    6,5

    3923 50 90

    altri

    6,5

    3923 90

    altri

     

     

    3923 90 10

    Filetti estrusi presentati in forma tubolare

    6,5

    3923 90 90

    altri

    6,5

    3924

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

     

     

    3924 10 00

    Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

    6,5

    3924 90

    altri

     

     

     

    di cellulosa rigenerata

     

     

    3924 90 11

    Spugne

    6,5

    3924 90 19

    altri

    6,5

    3924 90 90

    altri

    6,5

    3925

    Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

     

     

    3925 10 00

    Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

    6,5

    3925 20 00

    Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

    6,5

    p/st (128)

    3925 30 00

    Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

    6,5

    3925 90

    altri

     

     

    3925 90 10

    Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni

    6,5

    3925 90 20

    Profilati per canalizzazioni elettriche

    6,5

    3925 90 80

    altri

    6,5

    3926

    Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

     

     

    3926 10 00

    Oggetti per l'ufficio e per la scuola

    6,5

    3926 20 00

    Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)

    6,5

    3926 30 00

    Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

    6,5

    3926 40 00

    Statuette ed altri oggetti da ornamento

    6,5

    3926 90

    altri

     

     

    3926 90 50

    Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini

    6,5

     

    altri

     

     

    3926 90 91

    ottenuti da fogli

    6,5

    3926 90 98

    altri

    6,5 (129)

    CAPITOLO 40

    GOMMA E LAVORI DI GOMMA

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

    b)

    le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

    c)

    i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

    d)

    le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

    e)

    gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

    f)

    gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.

    3.

    Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:

    a)

    liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato, e altre dispersioni e soluzioni);

    b)

    blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

    4.

    L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:

    a)

    a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova, è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

    b)

    ai tioplasti (TM);

    c)

    alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).

    5.

    a)

    Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:

    1)

    di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

    2)

    di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

    3)

    di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).

    b)

    Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:

    1)

    emulsionanti ed agenti antiadesivi;

    2)

    piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

    3)

    agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere, generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

    6.

    Ai sensi della voce 4004, per «cascami, avanzi e ritagli» si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.

    7.

    I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.

    8.

    La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

    9.

    Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008, si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

    Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

    Nota complementare

    1.

    Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

    con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

    con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

    sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4001

    Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

     

     

    4001 10 00

    Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato

    esenzione

     

    Gomma naturale in altre forme

     

     

    4001 21 00

    Fogli affumicati

    esenzione

    4001 22 00

    Gomme tecnicamente specificate (TSNR)

    esenzione

    4001 29 00

    altri

    esenzione

    4001 30 00

    Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe

    esenzione

    4002

    Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

     

     

     

    Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)

     

     

    4002 11 00

    Lattice

    esenzione

    4002 19

    altre

     

     

    4002 19 10

    Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle

    esenzione

    4002 19 20

    Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere

    esenzione

    4002 19 30

    Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle

    esenzione

    4002 19 90

    altre

    esenzione

    4002 20 00

    Gomma butadiene (BR)

    esenzione

     

    Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)

     

     

    4002 31 00

    Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)

    esenzione

    4002 39 00

    altre

    esenzione

     

    Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)

     

     

    4002 41 00

    Lattice

    esenzione

    4002 49 00

    altre

    esenzione

     

    Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)

     

     

    4002 51 00

    Lattice

    esenzione

    4002 59 00

    altre

    esenzione

    4002 60 00

    Gomma isoprene (IR)

    esenzione

    4002 70 00

    Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)

    esenzione

    4002 80 00

    Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce

    esenzione

     

    altre

     

     

    4002 91 00

    Lattice

    esenzione

    4002 99

    altri

     

     

    4002 99 10

    Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche

    2,9

    4002 99 90

    altri

    esenzione

    4003 00 00

    Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    esenzione

    4004 00 00

    Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

    esenzione

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

     

     

    4005 10 00

    Gomma addizionata di nerofumo o di silice

    esenzione

    4005 20 00

    Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10

    esenzione

     

    altre

     

     

    4005 91 00

    Lastre, fogli e nastri

    esenzione

    4005 99 00

    altre

    esenzione

    4006

    Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata

     

     

    4006 10 00

    Profilati per la ricostruzione di coperture

    esenzione

    4006 90 00

    altri

    esenzione

    4007 00 00

    Fili e corde di gomma vulcanizzata

    3

    4008

    Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

     

     

     

    di gomma alveolare

     

     

    4008 11 00

    Lastre, fogli e nastri

    3

    4008 19 00

    altri

    2,9

     

    di gomma non alveolare

     

     

    4008 21

    Lastre, fogli e nastri

     

     

    4008 21 10

    Rivestimenti e tappeti da pavimento

    3

    m2

    4008 21 90

    altri

    3

    4008 29 00

    altri

    2,9

    4009

    Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

     

     

     

    non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie

     

     

    4009 11 00

    senza accessori

    3

    4009 12 00

    con accessori

    3

     

    rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo

     

     

    4009 21 00

    senza accessori

    3

    4009 22 00

    con accessori

    3

     

    rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili

     

     

    4009 31 00

    senza accessori

    3

    4009 32 00

    con accessori

    3

     

    rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie

     

     

    4009 41 00

    senza accessori

    3

    4009 42 00

    con accessori

    3

    4010

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

     

     

     

    Nastri trasportatori

     

     

    4010 11 00

    rinforzati soltanto di metallo

    6,5

    4010 12 00

    rinforzati soltanto di materie tessili

    6,5

    4010 13 00

    rinforzati soltanto di materie plastiche

    6,5

    4010 19 00

    altri

    6,5

     

    Cinghie di trasmissione

     

     

    4010 31 00

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

    6,5

    4010 32 00

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

    6,5

    4010 33 00

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

    6,5

    4010 34 00

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

    6,5

    4010 35 00

    Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

    6,5

    4010 36 00

    Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

    6,5

    4010 39 00

    altre

    6,5

    4011

    Pneumatici nuovi, di gomma

     

     

    4011 10 00

    dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

    4,5

    p/st

    4011 20

    dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

     

     

    4011 20 10

    con un indice di carico inferiore o uguale a 121

    4,5

    p/st

    4011 20 90

    con un indice di carico superiore a 121

    4,5

    p/st

    4011 30 00

    dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    4,5

    p/st

    4011 40

    dei tipi utilizzati per motocicli

     

     

    4011 40 20

    per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm

    4,5

    p/st

    4011 40 80

    altri

    4,5

    p/st

    4011 50 00

    dei tipi utilizzati per biciclette

    4

    p/st

     

    altri, a ramponi, a spina di pesce o simili

     

     

    4011 61 00

    dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

    4

    p/st

    4011 62 00

    dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

    4

    p/st

    4011 63 00

    dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

    4

    p/st

    4011 69 00

    altri

    4

    p/st

     

    altri

     

     

    4011 92 00

    dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

    4

    p/st

    4011 93 00

    dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

    4

    p/st

    4011 94 00

    dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

    4

    p/st

    4011 99 00

    altri

    4

    p/st

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma

     

     

     

    Pneumatici rigenerati

     

     

    4012 11 00

    dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

    4,5

    p/st

    4012 12 00

    dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

    4,5

    p/st

    4012 13 00

    dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    4,5

    p/st

    4012 19 00

    altri

    4,5

    p/st

    4012 20 00

    Pneumatici usati

    4,5

    p/st

    4012 90

    altri

     

     

    4012 90 20

    Gomme piene o semipiene

    2,5

    4012 90 30

    Battistrada per pneumatici

    2,5

    4012 90 90

    Protettori («flaps»)

    4

    4013

    Camere d'aria, di gomma

     

     

    4013 10

    dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri

     

     

    4013 10 10

    dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

    4

    p/st

    4013 10 90

    dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

    4

    p/st

    4013 20 00

    dei tipi utilizzati per biciclette

    4

    p/st

    4013 90 00

    altre

    4

    p/st

    4014

    Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita

     

     

    4014 10 00

    Preservativi

    esenzione

    4014 90

    altri

     

     

    4014 90 10

    Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (neonati)

    esenzione

    4014 90 90

    altri

    esenzione

    4015

    Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

     

     

     

    Guanti, mezzoguanti e muffole

     

     

    4015 11 00

    per chirurgia

    2

    pa

    4015 19

    altri

     

     

    4015 19 10

    per uso domestico

    2,7

    pa

    4015 19 90

    altri

    2,7

    pa

    4015 90 00

    altri

    5

    4016

    Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

     

     

    4016 10 00

    di gomma alveolare

    3,5

     

    altri

     

     

    4016 91 00

    Rivestimenti e tappeti da pavimento

    2,5

    4016 92 00

    Gomme per cancellare

    2,5

    4016 93 00

    Giunti

    2,5

    4016 94 00

    Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

    2,5

    4016 95 00

    altri oggetti gonfiabili

    2,5

    4016 99

    altri

     

     

    4016 99 20

    Manicotti di dilatazione

    2,5

     

    altri

     

     

     

    per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

     

     

    4016 99 52

    Pezzi gomma-metallo

    2,5

    4016 99 58

    altri

    2,5

     

    altri

     

     

    4016 99 91

    Pezzi gomma-metallo

    2,5

    4016 99 99

    altri

    2,5

    4017 00

    Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

     

     

    4017 00 10

    Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi

    esenzione

    4017 00 90

    Lavori di gomma indurita

    esenzione

    SEZIONE VIII

    PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

    CAPITOLO 41

    PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

    b)

    le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);

    c)

    i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

    2.

    A)

    Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).

    B)

    Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.

    3.

    Nella nomenclatura, l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4101

    Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

     

     

    4101 20

    Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

     

     

    4101 20 10

    freschi

    esenzione

    p/st

    4101 20 30

    salati verdi

    esenzione

    p/st

    4101 20 50

    secchi o salati secchi

    esenzione

    p/st

    4101 20 90

    altri

    esenzione

    p/st

    4101 50

    Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg

     

     

    4101 50 10

    freschi

    esenzione

    p/st

    4101 50 30

    salati verdi

    esenzione

    p/st

    4101 50 50

    secchi o salati secchi

    esenzione

    p/st

    4101 50 90

    altri

    esenzione

    p/st

    4101 90 00

    altri, compresi gropponi, mezzi gropponi e fianchi

    esenzione

    4102

    Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

     

     

    4102 10

    col vello

     

     

    4102 10 10

    di agnelli

    esenzione

    p/st

    4102 10 90

    di altri ovini

    esenzione

    p/st

     

    depilate o senza vello

     

     

    4102 21 00

    piclate

    esenzione

    p/st

    4102 29 00

    altre

    esenzione

    p/st

    4103

    Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

     

     

    4103 10

    di caprini

     

     

    4103 10 20

    freschi

    esenzione

    p/st

    4103 10 50

    salati o secchi

    esenzione

    p/st

    4103 10 90

    altri

    esenzione

    p/st

    4103 20 00

    di rettili

    esenzione

    4103 30 00

    di suini

    esenzione

    4103 90 00

    altri

    esenzione

    4104

    Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

     

     

     

    allo stato umido (compresi i wet-blue)

     

     

    4104 11

    pieno fiore, non spaccati; lato fiore

     

     

    4104 11 10

    Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

     

    di bovini (compresi i bufali)

     

     

    4104 11 51

    Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    esenzione

    p/st

    4104 11 59

    altri

    esenzione

    p/st

    4104 11 90

    altri

    5,5

    p/st

    4104 19

    altri

     

     

    4104 19 10

    Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

     

    di bovini (compresi i bufali)

     

     

    4104 19 51

    Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    esenzione

    p/st

    4104 19 59

    altri

    esenzione

    p/st

    4104 19 90

    altri

    5,5

    p/st

     

    allo stato secco (in crosta)

     

     

    4104 41

    pieno fiore, non spaccati; lato fiore

     

     

     

    Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

     

     

    4104 41 11

    di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

    esenzione

    p/st

    4104 41 19

    altri

    6,5

    p/st

     

    altri

     

     

     

    di bovini (compresi i bufali)

     

     

    4104 41 51

    Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    6,5

    p/st

    4104 41 59

    altri

    6,5

    p/st

    4104 41 90

    altri

    5,5

    p/st

    4104 49

    altri

     

     

     

    Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

     

     

    4104 49 11

    di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

    esenzione

    p/st

    4104 49 19

    altri

    6,5

    p/st

     

    altri

     

     

     

    di bovini (compresi i bufali)

     

     

    4104 49 51

    Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    6,5

    p/st

    4104 49 59

    altri

    6,5

    p/st

    4104 49 90

    altre

    5,5

    p/st

    4105

    Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate

     

     

    4105 10

    allo stato umido (compresi i wet-blue)

     

     

    4105 10 10

    non spaccate

    2

    4105 10 90

    spaccate

    2

    4105 30

    allo stato secco (in crosta)

     

     

    4105 30 10

    di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

    4105 30 91

    non spaccate

    2

    p/st

    4105 30 99

    spaccate

    2

    p/st

    4106

    Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

     

     

     

    di caprini

     

     

    4106 21

    allo stato umido (compresi i wet-blue)

     

     

    4106 21 10

    non spaccati

    2

    4106 21 90

    spaccati

    2

    4106 22

    allo stato secco (in crosta)

     

     

    4106 22 10

    di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

    esenzione

    p/st

    4106 22 90

    altri

    2

    p/st

     

    di suini

     

     

    4106 31

    allo stato umido (compresi i wet-blue)

     

     

    4106 31 10

    non spaccati

    2

    4106 31 90

    spaccati

    2

    4106 32

    allo stato secco (in crosta)

     

     

    4106 32 10

    non spaccati

    2

    p/st

    4106 32 90

    spaccati

    2

    p/st

    4106 40

    di rettili

     

     

    4106 40 10

    sottoposti a preconciatura vegetale

    esenzione

    p/st

    4106 40 90

    altri

    2

    p/st

     

    altri

     

     

    4106 91 00

    allo stato umido (compresi i wet-blue)

    2

    4106 92 00

    allo stato secco (in crosta)

    2

    p/st

    4107

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

     

     

     

    Cuoi e pelli intere

     

     

    4107 11

    pieno fiore, non spaccate

     

     

     

    Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

     

     

    4107 11 11

    Box-calf

    6,5

    m2

    4107 11 19

    altri

    6,5

    m2

    4107 11 90

    altri

    6,5

    m2

    4107 12

    lato fiore

     

     

     

    Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

     

     

    4107 12 11

    Box-calf

    6,5

    m2

    4107 12 19

    altri

    6,5

    m2

     

    altri

     

     

    4107 12 91

    di bovini (compresi i bufali)

    5,5

    m2

    4107 12 99

    di equidi

    6,5

    m2

    4107 19

    altri

     

     

    4107 19 10

    Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    6,5

    m2

    4107 19 90

    altri

    6,5

    m2

     

    altri, comprese le strisce

     

     

    4107 91

    pieno fiore, non spaccati

     

     

    4107 91 10

    da suola

    6,5

    4107 91 90

    altri

    6,5

    m2

    4107 92

    lato fiore

     

     

    4107 92 10

    di bovini (compresi i bufali)

    5,5

    m2

    4107 92 90

    di equidi

    6,5

    m2

    4107 99

    altri

     

     

    4107 99 10

    di bovini (compresi i bufali)

    6,5

    m2

    4107 99 90

    di equidi

    6,5

    m2

    4108

     

     

    4109

     

     

    4110

     

     

    4111

     

     

    4112 00 00

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    3,5

    m2

    4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

     

     

    4113 10 00

    di caprini

    3,5

    m2

    4113 20 00

    di suini

    2

    m2

    4113 30 00

    di rettili

    2

    m2

    4113 90 00

    altri

    2

    m2

    4114

    Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

     

     

    4114 10

    Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)

     

     

    4114 10 10

    di ovini

    2,5

    p/st

    4114 10 90

    di altri animali

    2,5

    p/st

    4114 20 00

    Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

    2,5

    m2

    4115

    Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

     

     

    4115 10 00

    Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

    2,5

    4115 20 00

    Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

    esenzione

    CAPITOLO 42

    LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

    b)

    gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);

    c)

    gli articoli di rete confezionati della voce 5608;

    d)

    gli oggetti del capitolo 64;

    e)

    i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

    f)

    le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;

    g)

    i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);

    h)

    gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

    ij)

    le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);

    k)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);

    l)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    m)

    i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.

    2.

    A)

    Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende:

    a)

    le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);

    b)

    gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).

    B)

    Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.

    3.

    Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

    Nota complementare

    1.

    Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4201 00 00

    Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

    2,7

    4202

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

     

     

     

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

     

     

    4202 11

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

     

     

    4202 11 10

    Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

    3

    p/st

    4202 11 90

    altri

    3

    4202 12

    con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

     

     

     

    di fogli di materie plastiche

     

     

    4202 12 11

    Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

    9,7

    p/st

    4202 12 19

    altri

    9,7

    4202 12 50

    di materie plastiche stampate

    5,2

     

    di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata

     

     

    4202 12 91

    Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

    3,7

    p/st

    4202 12 99

    altri

    3,7

    4202 19

    altri

     

     

    4202 19 10

    di alluminio

    5,7

    4202 19 90

    di altre materie

    3,7

     

    Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura

     

     

    4202 21 00

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    3

    p/st

    4202 22

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

     

     

    4202 22 10

    di fogli di materie plastiche

    9,7

    p/st

    4202 22 90

    di materie tessili

    3,7

    p/st

    4202 29 00

    altre

    3,7

    p/st

     

    Oggetti da tasca o da borsetta

     

     

    4202 31 00

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    3

    4202 32

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

     

     

    4202 32 10

    di fogli di materie plastiche

    9,7

    4202 32 90

    di materie tessili

    3,7

    4202 39 00

    altri

    3,7

     

    altri

     

     

    4202 91

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

     

     

    4202 91 10

    Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    3

    4202 91 80

    altri

    3

    4202 92

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

     

     

     

    di fogli di materie plastiche

     

     

    4202 92 11

    Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    9,7

    4202 92 15

    Contenitori per strumenti musicali

    6,7

    4202 92 19

    altri

    9,7

     

    di materie tessili

     

     

    4202 92 91

    Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    2,7

    4202 92 98

    altri

    2,7

    4202 99 00

    altri

    3,7

    4203

    Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

     

     

    4203 10 00

    Indumenti

    4

     

    Guanti, mezzoguanti e muffole

     

     

    4203 21 00

    speciali per praticare gli sport

    9

    pa

    4203 29

    altri

     

     

    4203 29 10

    di protezione per qualsiasi mestiere

    9

    pa

     

    altri

     

     

    4203 29 91

    per uomini e ragazzi

    7

    pa

    4203 29 99

    altri

    7

    pa

    4203 30 00

    Cinture, cinturoni e bandoliere

    5

    4203 40 00

    altri accessori di abbigliamento

    5

    4204 00

    Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici

     

     

    4204 00 10

    Cinghie di trasmissione o di trasporto

    2

    4204 00 90

    altri

    3

    4205 00 00

    Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

    2,5

    4206

    Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

     

     

    4206 10 00

    Corde di budella

    1,7

    4206 90 00

    altri

    1,7

    CAPITOLO 43

    PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

    Note

    1.

    Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

    b)

    i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

    c)

    i guanti, mezzoguanti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);

    d)

    gli oggetti del capitolo 64;

    e)

    i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

    f)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

    3.

    Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

    4.

    Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

    5.

    Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4301

    Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

     

     

    4301 10 00

    di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

    esenzione

    p/st

    4301 30 00

    di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

    esenzione

    p/st

    4301 60 00

    di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

    esenzione

    p/st

    4301 70

    di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe

     

     

    4301 70 10

    di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

    esenzione

    p/st

    4301 70 90

    altre

    esenzione

    p/st

    4301 80

    altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe

     

     

    4301 80 30

    di murmel

    esenzione

    p/st

    4301 80 50

    di felidi selvatici

    esenzione

    p/st

    4301 80 80

    altre

    esenzione

    4301 90 00

    Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

    esenzione

    4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

     

     

     

    Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite

     

     

    4302 11 00

    di visone

    esenzione

    p/st

    4302 13 00

    di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

    esenzione

    p/st

    4302 19

    altre

     

     

    4302 19 10

    di castoro

    esenzione

    p/st

    4302 19 20

    di topo muschiato

    esenzione

    p/st

    4302 19 30

    di volpe

    esenzione

    p/st

    4302 19 35

    di coniglio o di lepre

    esenzione

    p/st

     

    di foca o di otaria

     

     

    4302 19 41

    di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

    2,2

    p/st

    4302 19 49

    altre

    2,2

    p/st

    4302 19 50

    di lontra marina o di nutria

    2,2

    p/st

    4302 19 60

    di murmel

    2,2

    p/st

    4302 19 70

    di felidi selvatici

    2,2

    p/st

    4302 19 80

    di ovini

    2,2

    p/st

    4302 19 95

    altre

    2,2

    4302 20 00

    Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

    esenzione

    4302 30

    Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti

     

     

    4302 30 10

    Pelli dette «allungate»

    2,7

     

    altre

     

     

    4302 30 21

    di visone

    2,2

    p/st

    4302 30 25

    di coniglio o di lepre

    2,2

    p/st

    4302 30 31

    di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

    2,2

    p/st

    4302 30 41

    di topo muschiato

    2,2

    p/st

    4302 30 45

    di volpe

    2,2

    p/st

     

    di foca o di otaria

     

     

    4302 30 51

    di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

    2,2

    p/st

    4302 30 55

    altre

    2,2

    p/st

    4302 30 61

    di lontra marina o di nutria

    2,2

    p/st

    4302 30 71

    di felidi selvatici

    2,2

    p/st

    4302 30 95

    altre

    2,2

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

     

     

    4303 10

    Indumenti ed accessori di abbigliamento

     

     

    4303 10 10

    di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

    3,7

    4303 10 90

    altri

    3,7

    4303 90 00

    altri

    3,7

    4304 00 00

    Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

    3,2

    SEZIONE IX

    LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

    CAPITOLO 44

    LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);

    b)

    i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);

    c)

    il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);

    d)

    i carboni attivati (voce 3802);

    e)

    gli oggetti della voce 4202;

    f)

    i lavori del capitolo 46;

    g)

    le calzature e loro parti, del capitolo 64;

    h)

    gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);

    ij)

    i lavori della voce 6808;

    k)

    le minuterie di fantasia della voce 7117;

    l)

    gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

    m)

    gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

    n)

    le parti di armi (voce 9305);

    o)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

    p)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    q)

    gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;

    r)

    gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

    2.

    Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

    3.

    Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

    4.

    I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

    5.

    La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

    6.

    Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 24 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 13 a 4412 99, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

    Note complementari

    1.

    Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.

    2.

    Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4401

    Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

     

     

    4401 10 00

    Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

    esenzione

     

    Legno in piccole placche o in particelle

     

     

    4401 21 00

    di conifere

    esenzione

    4401 22 00

    diverso da quello di conifere

    esenzione

    4401 30

    Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

     

     

    4401 30 10

    Segatura

    esenzione

    4401 30 90

    altri

    esenzione

    4402 00 00

    Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

    esenzione

    4403

    Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

     

     

    4403 10 00

    trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

    esenzione

    m3

    4403 20

    altro, di conifere

     

     

     

    di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)

     

     

    4403 20 11

    Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 20 19

    altro

    esenzione

    m3

     

    di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

     

     

    4403 20 31

    Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 20 39

    altro

    esenzione

    m3

     

    altro

     

     

    4403 20 91

    Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 20 99

    altro

    esenzione

    m3

     

    altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4403 41 00

    Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

    esenzione

    m3

    4403 49

    altro

     

     

    4403 49 10

    Sapelli, Acajou d'Afrique e Iroko

    esenzione

    m3

    4403 49 20

    Okoumé

    esenzione

    m3

    4403 49 40

    Sipo

    esenzione

    m3

    4403 49 95

    altro

    esenzione

    m3

     

    altro

     

     

    4403 91

    di quercia (Quercus spp.)

     

     

    4403 91 10

    Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 91 90

    altro

    esenzione

    m3

    4403 92

    di faggio (Fagus spp.)

     

     

    4403 92 10

    Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 92 90

    altro

    esenzione

    m3

    4403 99

    altro

     

     

    4403 99 10

    di pioppo

    esenzione

    m3

    4403 99 30

    di eucalipto

    esenzione

    m3

     

    di betulla

     

     

    4403 99 51

    Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 99 59

    altre

    esenzione

    m3

    4403 99 95

    altro

    esenzione

    m3

    4404

    Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

     

     

    4404 10 00

    di conifere

    esenzione

    4404 20 00

    diversi da quelli di conifere

    esenzione

    4405 00 00

    Lana (paglia) di legno; farina di legno

    esenzione

    4406

    Traversine di legno per strade ferrate o simili

     

     

    4406 10 00

    non impregnate

    esenzione

    m3

    4406 90 00

    altre

    esenzione

    m3

    4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

     

     

    4407 10

    di conifere

     

     

    4407 10 15

    levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

    m3

     

    altro

     

     

     

    piallato

     

     

    4407 10 31

    di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

    esenzione

    m3

    4407 10 33

    di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

    esenzione

    m3

    4407 10 38

    altro

    esenzione

    m3

     

    altro

     

     

    4407 10 91

    di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

    esenzione

    m3

    4407 10 93

    di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

    esenzione

    m3

    4407 10 98

    altro

    esenzione

    m3

     

    di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4407 24

    Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa

     

     

    4407 24 15

    levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (130)

     

    altro

     

     

    4407 24 30

    piallato

    4 (131)

    m3

    4407 24 90

    altro

    esenzione

    m3

    4407 25

    Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

     

     

    4407 25 10

    incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (130)

     

    altro

     

     

    4407 25 30

    piallato

    4 (131)

    m3

    4407 25 50

    levigato

    4,9 (130)

    4407 25 90

    altro

    esenzione

    m3

    4407 26

    White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan

     

     

    4407 26 10

    incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (130)

     

    altro

     

     

    4407 26 30

    piallato

    4 (131)

    m3

    4407 26 50

    levigato

    4,9 (130)

    4407 26 90

    altro

    esenzione

    m3

    4407 29

    altro

     

     

    4407 29 05

    incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (130)

     

    altro

     

     

     

    Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

     

     

     

    piallato

     

     

    4407 29 20

    Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

    4,9 (131)

    m3

    4407 29 30

    altro

    4 (131)

    m3

    4407 29 50

    levigato

    4,9 (130)

     

    altro

     

     

    4407 29 61

    Azobé

    esenzione

    m3

    4407 29 69

    altro

    esenzione

    m3

     

    altro

     

     

    4407 29 83

    piallato

    4 (131)

    m3

    4407 29 85

    levigato

    4,9 (130)

    4407 29 95

    altro

    esenzione

    m3

     

    altro

     

     

    4407 91

    di quercia (Quercus spp.)

     

     

    4407 91 15

    levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

     

    altro

     

     

     

    piallato

     

     

    4407 91 31

    Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

    esenzione

    m2

    4407 91 39

    altro

    esenzione

    m3

    4407 91 90

    altro

    esenzione

    m3

    4407 92 00

    di faggio (Fagus spp.)

    esenzione

    m3

    4407 99

    altro

     

     

    4407 99 10

    incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

     

    altro

     

     

    4407 99 30

    piallato

    esenzione

    m3

    4407 99 50

    levigato

    2,5

     

    altro

     

     

    4407 99 91

    di pioppo

    esenzione

    m3

    4407 99 96

    di legno tropicale

    esenzione

    m3

    4407 99 97

    altro

    esenzione

    m3

    4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

     

     

    4408 10

    di conifere

     

     

    4408 10 15

    piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    3

     

    altro

     

     

    4408 10 91

    Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (132)

    esenzione

     

    altro

     

     

    4408 10 93

    di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    4

    m3

    4408 10 99

    di spessore superiore a 1 mm

    4

    m3

     

    di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4408 31

    Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

     

     

    4408 31 11

    incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9

     

    altro

     

     

    4408 31 21

    piallato

    4

    m3

    4408 31 25

    levigato

    4,9

    4408 31 30

    altro

    6

    m3

    4408 39

    altri

     

     

     

    White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

     

     

    4408 39 15

    levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9

     

    altro

     

     

    4408 39 21

    piallato

    4

    m3

     

    altro

     

     

    4408 39 31

    di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    6

    m3

    4408 39 35

    di spessore superiore a 1 mm

    6

    m3

     

    altro

     

     

    4408 39 55

    piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    3

     

    altro

     

     

    4408 39 70

    Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (132)

    esenzione

     

    altro

     

     

    4408 39 85

    di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    4

    m3

    4408 39 95

    di spessore superiore a 1 mm

    4

    m3

    4408 90

    altro

     

     

    4408 90 15

    piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    3

     

    altro

     

     

    4408 90 35

    Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (132)

    esenzione

     

    altro

     

     

    4408 90 85

    di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    4

    m3

    4408 90 95

    di spessore superiore a 1 mm

    4

    m3

    4409

    Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

     

     

    4409 10

    di conifere

     

     

    4409 10 11

    Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

    esenzione

    m

    4409 10 18

    altro

    esenzione

    4409 20

    diverso da quello di conifere

     

     

    4409 20 11

    Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

    esenzione

    m

     

    altro

     

     

    4409 20 91

    Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

    esenzione

    m2

    4409 20 98

    altro

    esenzione

    4410

    Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

     

     

     

    Pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard», di legno

     

     

    4410 21 00

    greggi o semplicemente levigati

    7

    m3

    4410 29 00

    altri

    7

    m3

     

    altri, di legno

     

     

    4410 31 00

    greggi o semplicemente levigati

    7

    m3

    4410 32 00

    rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina

    7

    m3

    4410 33 00

    rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica

    7

    m3

    4410 39 00

    altri

    7

    m3

    4410 90 00

    altri

    7

    m3

    4411

    Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

     

     

     

    Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

     

     

    4411 11

    non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

     

     

    4411 11 10

    Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

    7

    m2

    4411 11 90

    altri

    7

    m2

    4411 19

    altri

     

     

    4411 19 10

    Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

    7

    m2

    4411 19 90

    altri

    7

    m2

     

    Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3

     

     

    4411 21

    non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

     

     

    4411 21 10

    Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

    7

    m2

    4411 21 90

    altri

    7

    m2

    4411 29

    altri

     

     

    4411 29 10

    Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

    7

    m2

    4411 29 90

    altri

    7

    m2

     

    Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm3

     

     

    4411 31

    non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

     

     

    4411 31 10

    Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

    7

    m2

    4411 31 90

    altri

    7

    m2

    4411 39

    altri

     

     

    4411 39 10

    Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

    7

    m2

    4411 39 90

    altri

    7

    m2

     

    altri

     

     

    4411 91 00

    non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

    7

    m2

    4411 99 00

    altri

    7

    m2

    4412

    Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

     

     

     

    Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm

     

     

    4412 13

    avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4412 13 10

    di Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Obéché, Okoumé, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

    10

    m3

    4412 13 90

    altro

    7

    m3

    4412 14 00

    altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

    7

    m3

    4412 19 00

    altro

    7 (133)

    m3

     

    altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

     

     

    4412 22

    avente uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4412 22 10

    contenente almeno un pannello di particelle

    6

    m3

     

    altro

     

     

    4412 22 91

    ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

    10

    m3

    4412 22 99

    altro

    10

    m3

    4412 23 00

    altro, contenente almeno un pannello di particelle

    6

    m3

    4412 29

    altro

     

     

    4412 29 20

    ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

    10

    m3

    4412 29 80

    altro

    10

    m3

     

    altri

     

     

    4412 92

    aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4412 92 10

    contenente almeno un pannello di particelle

    6

    m3

     

    altro

     

     

    4412 92 91

    ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

    6

    m3

    4412 92 99

    altro

    10 (133)

    m3

    4412 93 00

    altri, contenenti almeno un pannello di particelle

    6

    m3

    4412 99

    altri

     

     

    4412 99 20

    ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

    6

    m3

    4412 99 80

    altro

    10 (133)

    m3

    4413 00 00

    Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

    esenzione

    m3

    4414 00

    Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

     

     

    4414 00 10

    di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    5,1 (130)

    4414 00 90

    di altri legni

    esenzione

    4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

     

     

    4415 10

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi

     

     

    4415 10 10

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili

    4

    4415 10 90

    Tamburi (rocchetti) per cavi

    3

    4415 20

    Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette

     

     

    4415 20 20

    Palette di carico semplici; spalliere di palette

    3

    p/st

    4415 20 90

    altre

    4

    4416 00 00

    Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

    esenzione

    4417 00 00

    Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

    esenzione

    4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

     

     

    4418 10

    Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti

     

     

    4418 10 10

    di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    3

    p/st (134)

    4418 10 50

    di conifere

    3

    p/st (134)

    4418 10 90

    di altri legni

    3

    p/st (134)

    4418 20

    Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

     

     

    4418 20 10

    di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    6 (135)

    p/st (136)

    4418 20 50

    di conifere

    esenzione

    p/st (136)

    4418 20 80

    di altri legni

    esenzione

    p/st (136)

    4418 30

    Pannelli per pavimenti

     

     

    4418 30 10

    per pavimenti a mosaici

    3

    m2

     

    altri

     

     

    4418 30 91

    composti di più strati di legno

    esenzione

    m2

    4418 30 99

    altri

    esenzione

    m2

    4418 40 00

    Casseforme per gettate di calcestruzzo

    esenzione

    4418 50 00

    Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

    esenzione

    4418 90

    altri

     

     

    4418 90 10

    di legni lamellari

    esenzione

    4418 90 90

    altri

    esenzione

    4419 00

    Articoli di legno per la tavola o per la cucina

     

     

    4419 00 10

    di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    3 (137)

    4419 00 90

    di altri legni

    esenzione

    4420

    Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

     

     

    4420 10

    Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno

     

     

    4420 10 11

    di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    6 (135)

    4420 10 19

    di altri legni

    esenzione

    4420 90

    altri

     

     

    4420 90 10

    Legno intarsiato e legno incrostato

    4

    m3

     

    altri

     

     

    4420 90 91

    di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    6 (135)

    4420 90 99

    altri

    esenzione

    4421

    Altri lavori di legno

     

     

    4421 10 00

    Grucce per indumenti

    esenzione

    p/st

    4421 90

    altri

     

     

    4421 90 91

    di pannelli di fibre

    4

    4421 90 98

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 45

    SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

    Nota

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le calzature e le loro parti del capitolo 64;

    b)

    i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

    c)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4501

    Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

     

     

    4501 10 00

    Sughero naturale greggio o semplicemente preparato

    esenzione

    4501 90 00

    altri

    esenzione

    4502 00 00

    Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)

    esenzione

    4503

    Lavori di sughero naturale

     

     

    4503 10

    Turaccioli

     

     

    4503 10 10

    cilindrici

    4,7

    4503 10 90

    altri

    4,7

    4503 90 00

    altri

    4,7

    4504

    Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

     

     

    4504 10

    Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi

     

     

     

    Turaccioli

     

     

    4504 10 11

    per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale

    4,7

    4504 10 19

    altri

    4,7

     

    altri

     

     

    4504 10 91

    con legante

    4,7

    4504 10 99

    altri

    4,7

    4504 90

    altri

     

     

    4504 90 20

    Turaccioli

    4,7

    4504 90 80

    altri

    4,7

    CAPITOLO 46

    LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

    Note

    1.

    In questo capitolo, l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono considerati come tali la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i rivestimenti murali della voce 4814;

    b)

    lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);

    c)

    le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

    d)

    i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

    e)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).

    3.

    Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati» gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente e uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4601

    Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

     

     

    4601 20

    Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali

     

     

    4601 20 10

    confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    3,7

    4601 20 90

    altri

    2,2

     

    altri

     

     

    4601 91

    di materiali vegetali

     

     

    4601 91 05

    Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

    esenzione

     

    altri

     

     

    4601 91 10

    confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    3,7

    4601 91 90

    altri

    2,2

    4601 99

    altri

     

     

    4601 99 05

    Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

    1,7

     

    altri

     

     

    4601 99 10

    confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    4,7

    4601 99 90

    altri

    2,7

    4602

    Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa

     

     

    4602 10

    di materiali vegetali

     

     

    4602 10 10

    Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione

    1,7

     

    altri

     

     

    4602 10 91

    Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

    3,7

    4602 10 99

    altri

    3,7

    4602 90 00

    altri

    4,7

    SEZIONE X

    PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

    CAPITOLO 47

    PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

    Nota

    1.

    Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione» si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4701 00

    Paste meccaniche di legno

     

     

    4701 00 10

    Paste termomeccaniche di legno

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4701 00 90

    altre

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4702 00 00

    Paste chimiche di legno, per dissoluzione

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4703

    Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

     

     

     

    gregge

     

     

    4703 11 00

    di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4703 19 00

    diverse da quelle di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

     

    semimbianchite o imbianchite

     

     

    4703 21 00

    di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4703 29 00

    diverse da quelle di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4704

    Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

     

     

     

    gregge

     

     

    4704 11 00

    di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4704 19 00

    diverse da quelle di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

     

    semimbianchite o imbianchite

     

     

    4704 21 00

    di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4704 29 00

    diverse da quelle di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4705 00 00

    Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4706

    Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

     

     

    4706 10 00

    Paste di linters di cotone

    esenzione

    4706 20 00

    Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

    esenzione

    kg 90 % sdt

     

    altre

     

     

    4706 91 00

    meccaniche

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4706 92 00

    chimiche

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4706 93 00

    semichimiche

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4707

    Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

     

     

    4707 10 00

    carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

    esenzione

    4707 20 00

    altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

    esenzione

    4707 30

    carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)

     

     

    4707 30 10

    vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari

    esenzione

    4707 30 90

    altri

    esenzione

    4707 90

    altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

     

     

    4707 90 10

    non selezionati

    esenzione

    4707 90 90

    selezionati

    esenzione

    CAPITOLO 48

    CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

    Note

    1.

    Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti del capitolo 30;

    b)

    i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

    c)

    la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);

    d)

    la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);

    e)

    la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

    f)

    la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);

    g)

    le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

    h)

    gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);

    ij)

    gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

    k)

    i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

    l)

    gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

    m)

    gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

    n)

    i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);

    o)

    gli oggetti della voce 9209;

    p)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).

    3.

    Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.

    4.

    In questo capitolo, è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.

    5.

    Ai sensi della voce 4802, par «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

    per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m2:

    a)

    contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico, e

    1)

    avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

    2)

    essere colorati in pasta;

    b)

    contenere più di 8 % di ceneri, e

    1)

    avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

    2)

    essere colorati in pasta;

    c)

    contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;

    d)

    contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g;

    e)

    contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 W kPa·m2/g,

    per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m2:

    a)

    essere colorati in pasta;

    b)

    avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e

    1)

    uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o

    2)

    uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;

    c)

    avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

    La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

    6.

    In questo capitolo, per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

    7.

    Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

    8.

    Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

    a)

    in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure

    b)

    in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

    9.

    Per «carta da parati e rivestimenti murali simili» si intendono, ai sensi della voce 4814:

    a)

    la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:

    1)

    granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

    2)

    la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

    3)

    spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

    4)

    ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

    b)

    gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

    c)

    i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

    I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815.

    10.

    La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

    11.

    Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

    12.

    Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19, sono considerati come «carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”» la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

    Grammatura g/m2

    Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa

    115

    393

    125

    417

    200

    637

    300

    824

    400

    961

    2.

    Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità» la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:

    a)

    avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

    b)

    avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

    Grammatura g/m2

    Resistenza minima alla lacerazione mN

    Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m

    Direzione della macchina

    Direzione della macchina più di traverso

    di traverso

    Direzione della macchina più di traverso

    60

    700

    1 510

    1,9

    6

    70

    830

    1 790

    2,3

    7,2

    80

    965

    2 070

    2,8

    8,3

    100

    1 230

    2 635

    3,7

    10,6

    115

    1 425

    3 060

    4,4

    12,3

    3.

    Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,8 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

    4.

    La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g, la cui resistenza alla compressione, misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,4 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

    5.

    Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m2/g.

    6.

    Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio» si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m2/g.

    7.

    Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta “L.W.C.”» si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4801 00 00

    Carta da giornale, in rotoli o in fogli

    esenzione

    4802

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano

     

     

    4802 10 00

    Carta e cartone fabbricati a mano

    esenzione

    4802 20 00

    Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità

    esenzione

    4802 30 00

    Carta da supporto per carta carbone

    esenzione

    4802 40

    Carta da supporto per carta da parati

     

     

    4802 40 10

    senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

    esenzione

    4802 40 90

    altri

    esenzione

     

    altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

     

     

    4802 54 00

    di peso inferiore a 40 g per m2

    esenzione

    4802 55

    di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

     

     

    4802 55 10

    di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2

    esenzione

    4802 55 20

    di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2

    esenzione

    4802 55 30

    di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2

    esenzione

    4802 55 90

    di peso uguale o superiore a 80 g per m2

    esenzione

    4802 56

    di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

     

     

    4802 56 10

    di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)

    esenzione

    4802 56 90

    altri

    esenzione

    4802 57 00

    altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2

    esenzione

    4802 58

    di peso superiore a 150 g per m2

     

     

    4802 58 10

    in rotoli

    esenzione

    4802 58 90

    altri

    esenzione

     

    altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

     

     

    4802 61

    in rotoli

     

     

    4802 61 20

    di peso inferiore a 72 g per m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre con un procedimento meccanico

    esenzione

    4802 61 80

    altri

    esenzione

    4802 62 00

    in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

    esenzione

    4802 69 00

    altri

    esenzione

    4803 00

    Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

     

     

    4803 00 10

    Ovatta di cellulosa

    esenzione

     

    Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2

     

     

    4803 00 31

    non superiore a 25 g

    esenzione

    4803 00 39

    superiore a 25 g

    esenzione

    4803 00 90

    altri

    esenzione

    4804

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

     

     

     

    Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»

     

     

    4804 11

    greggi

     

     

     

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

     

     

    4804 11 11

    di peso inferiore a 150 g per m2

    esenzione

    4804 11 15

    di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m2

    esenzione

    4804 11 19

    di peso uguale o superiore a 175 g per m2

    esenzione

    4804 11 90

    altri

    esenzione

    4804 19

    altri

     

     

     

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

     

     

     

    composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m2

     

     

    4804 19 11

    inferiore a 150 g

    esenzione

    4804 19 15

    compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi

    esenzione

    4804 19 19

    uguale o superiore a 175 g

    esenzione

     

    altri, di peso per m2

     

     

    4804 19 31

    inferiore a 150 g

    esenzione

    4804 19 38

    uguale o superiore a 150 g

    esenzione

    4804 19 90

    altri

    esenzione

     

    Carta Kraft per sacchi di grande capacità

     

     

    4804 21

    greggia

     

     

    4804 21 10

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 21 90

    altra

    esenzione

    4804 29

    altra

     

     

    4804 29 10

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 29 90

    altra

    esenzione

     

    altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2

     

     

    4804 31

    greggi

     

     

     

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

     

     

    4804 31 51

    che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche

    esenzione

    4804 31 58

    altri

    esenzione

    4804 31 80

    altri

    esenzione

    4804 39

    altri

     

     

     

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

     

     

    4804 39 51

    con imbianchimento uniforme in pasta

    esenzione

    4804 39 58

    altri

    esenzione

    4804 39 80

    altri

    esenzione

     

    altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2

     

     

    4804 41

    greggi

     

     

    4804 41 10

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

     

    altri

     

     

    4804 41 91

    Carta e cartone detti «saturating Kraft»

    esenzione

    4804 41 99

    altri

    esenzione

    4804 42

    con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

     

     

    4804 42 10

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 42 90

    altri

    esenzione

    4804 49

    altri

     

     

    4804 49 10

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 49 90

    altri

    esenzione

     

    altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m2

     

     

    4804 51

    greggi

     

     

    4804 51 10

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 51 90

    altri

    esenzione

    4804 52

    con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

     

     

    4804 52 10

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 52 90

    altri

    esenzione

    4804 59

    altri

     

     

    4804 59 10

    la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 59 90

    altri

    esenzione

    4805

    Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo

     

     

     

    Carta di pasta da ondulare detta «fluting»

     

     

    4805 11 00

    Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

    esenzione

    4805 12 00

    Carta paglia da ondulare

    esenzione

    4805 19

    altri

     

     

    4805 19 10

    Wellenstoff

    esenzione

    4805 19 90

    altri

    esenzione

     

    Testliner

     

     

    4805 24 00

    di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4805 25 00

    di peso superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4805 30

    Carta da imballaggio al solfito

     

     

    4805 30 10

    di peso inferiore a 30 g per m2

    esenzione

    4805 30 90

    di peso uguale o superiore a 30 g per m2

    esenzione

    4805 40 00

    Carta da filtro e cartone da filtro

    esenzione

    4805 50 00

    Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi

    esenzione

     

    altri

     

     

    4805 91 00

    di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4805 92 00

    di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2

    esenzione

    4805 93

    di peso uguale o superiore a 225 g per m2

     

     

    4805 93 20

    a base di carta riciclata

    esenzione

    4805 93 80

    altri

    esenzione

    4806

    Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

     

     

    4806 10 00

    Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)

    esenzione

    4806 20 00

    Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

    esenzione

    4806 30 00

    Carta da lucido

    esenzione

    4806 40

    Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

     

     

    4806 40 10

    Carta detta «cristallo»

    esenzione

    4806 40 90

    altri

    esenzione

    4807 00

    Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

     

     

    4807 00 30

    a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta

    esenzione

    4807 00 80

    altri

    esenzione

    4808

    Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

     

     

    4808 10 00

    Carta e cartone ondulati, anche perforati

    esenzione

    4808 20 00

    Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

    esenzione

    4808 30 00

    altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

    esenzione

    4808 90 00

    altri

    esenzione

    4809

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

     

     

    4809 10 00

    Carta carbone e carta simile

    esenzione

    4809 20

    Carta detta «autocopiante»

     

     

    4809 20 10

    in rotoli

    esenzione

    4809 20 90

    in fogli

    esenzione

    4809 90 00

    altra

    esenzione

    4810

    Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

     

     

     

    Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

     

     

    4810 13

    in rotoli

     

     

    4810 13 20

    Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4810 13 80

    altri

    esenzione

    4810 14

    in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato

     

     

    4810 14 20

    Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4810 14 80

    altri

    esenzione

    4810 19

    altri

     

     

    4810 19 10

    Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4810 19 90

    altri

    esenzione

     

    Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

     

     

    4810 22

    Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

     

     

    4810 22 10

    in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato

    esenzione

    4810 22 90

    altri

    esenzione

    4810 29

    altri

     

     

    4810 29 30

    in rotoli

    esenzione

    4810 29 80

    altri

    esenzione

     

    Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

     

     

    4810 31 00

    con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4810 32

    con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

     

     

    4810 32 10

    patinati o intonacati di caolino

    esenzione

    4810 32 90

    altri

    esenzione

    4810 39 00

    altri

    esenzione

     

    altra carta ed altro cartone

     

     

    4810 92

    a più strati

     

     

    4810 92 10

    con imbianchimento di ogni strato

    esenzione

    4810 92 30

    con imbianchimento di un solo strato esterno

    esenzione

    4810 92 90

    altri

    esenzione

    4810 99

    altri

     

     

    4810 99 10

    di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino

    esenzione

    4810 99 30

    ricoperti di polvere di mica

    esenzione

    4810 99 90

    altri

    esenzione

    4811

    Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

     

     

    4811 10 00

    Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

    esenzione

     

    Carta e cartone gommati o adesivi

     

     

    4811 41

    autoadesivi

     

     

    4811 41 20

    di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

    esenzione

    4811 41 90

    altri

    esenzione

    4811 49 00

    altri

    esenzione

     

    Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)

     

     

    4811 51 00

    con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4811 59 00

    altri

    esenzione

    4811 60 00

    Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo

    esenzione

    4811 90 00

    altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

    esenzione

    4812 00 00

    Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

    esenzione

    4813

    Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti

     

     

    4813 10 00

    in blocchetti o in tubetti

    esenzione

    4813 20 00

    in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

    esenzione

    4813 90 00

    altra

    esenzione

    4814

    Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

     

     

    4814 10 00

    Carta detta «Ingrain»

    esenzione

    4814 20 00

    Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

    esenzione

    4814 30 00

    Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

    esenzione

    4814 90

    altri

     

     

    4814 90 10

    Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente

    esenzione

    4814 90 90

    altri

    esenzione

    4815 00 00

    Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

    esenzione

    m2

    4816

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

     

     

    4816 10 00

    Carta carbone e carta simile

    esenzione

    4816 20 00

    Carta detta «autocopiante»

    esenzione

    4816 30 00

    Matrici complete per duplicatori

    esenzione

    4816 90 00

    altra

    esenzione

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

     

     

    4817 10 00

    Buste

    esenzione

    4817 20 00

    Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza

    esenzione

    4817 30 00

    Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    esenzione

    4818

    Carta dei tipi utilizzati per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli, assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

     

     

    4818 10

    Carta igienica

     

     

    4818 10 10

    di peso non superiore a 25 g per strato e per m2

    esenzione

    4818 10 90

    di peso superiore a 25 g per strato e per m2

    esenzione

    4818 20

    Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

     

     

    4818 20 10

    Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco

    esenzione

     

    Asciugamani

     

     

    4818 20 91

    in rotoli

    esenzione

    4818 20 99

    altri

    esenzione

    4818 30 00

    Tovaglie e tovaglioli da tavola

    esenzione

    4818 40

    Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili

     

     

     

    Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili

     

     

    4818 40 11

    Assorbenti igienici

    esenzione

    4818 40 13

    Tamponi igienici

    esenzione

    4818 40 19

    altri

    esenzione

    4818 40 90

    Pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili

    esenzione

    4818 50 00

    Indumenti ed accessori di abbigliamento

    esenzione

    4818 90

    altri

     

     

    4818 90 10

    Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    4818 90 90

    altri

    esenzione

    4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

     

     

    4819 10 00

    Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

    esenzione

    4819 20 00

    Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

    esenzione

    4819 30 00

    Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

    esenzione

    4819 40 00

    altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

    esenzione

    4819 50 00

    altri imballaggi, comprese le buste per dischi

    esenzione

    4819 60 00

    Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

    esenzione

    4820

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

     

     

    4820 10

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili

     

     

    4820 10 10

    Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze

    esenzione

    4820 10 30

    Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni

    esenzione

    4820 10 50

    Agende

    esenzione

    4820 10 90

    altri

    esenzione

    4820 20 00

    Quaderni

    esenzione

    4820 30 00

    Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti

    esenzione

    4820 40

    Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati

     

     

    4820 40 10

    Formulari detti «continui»

    esenzione

    4820 40 90

    altri

    esenzione

    4820 50 00

    Album per campioni o per collezioni

    esenzione

    4820 90 00

    altri

    esenzione

    4821

    Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

     

     

    4821 10

    stampate

     

     

    4821 10 10

    autoadesive

    esenzione

    4821 10 90

    altre

    esenzione

    4821 90

    altre

     

     

    4821 90 10

    autoadesive

    esenzione

    4821 90 90

    altre

    esenzione

    4822

    Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

     

     

    4822 10 00

    dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili

    esenzione

    4822 90 00

    altri

    esenzione

    4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

     

     

     

    Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli

     

     

    4823 12 00

    autoadesivi

    esenzione

    4823 19 00

    altra

    esenzione

    4823 20 00

    Carta da filtro e cartone da filtro

    esenzione

    4823 40 00

    Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

    esenzione

    4823 60

    Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

     

     

    4823 60 10

    Vassoi, piatti e scodelle

    esenzione

    4823 60 90

    altri

    esenzione

    4823 70

    Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

     

     

    4823 70 10

    Imballaggi alveolari per uova

    esenzione

    4823 70 90

    altri

    esenzione

    4823 90

    altri

     

     

    4823 90 40

    Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

    esenzione

    4823 90 95

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 49

    PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

    b)

    le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);

    c)

    le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

    d)

    le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

    2.

    Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

    3.

    I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.

    4.

    Rientrano ugualmente nella voce 4901:

    a)

    le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

    b)

    le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

    c)

    i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

    Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni non accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.

    5.

    Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.

    6.

    Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4901

    Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

     

     

    4901 10 00

    in fogli sciolti, anche piegati

    esenzione

     

    altri

     

     

    4901 91 00

    Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli

    esenzione

    4901 99 00

    altri

    esenzione

    4902

    Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità

     

     

    4902 10 00

    con almeno quattro edizioni settimanali

    esenzione

    4902 90

    altri

     

     

    4902 90 10

    con una edizione settimanale

    esenzione

    4902 90 30

    con una edizione mensile

    esenzione

    4902 90 90

    altri

    esenzione

    4903 00 00

    Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

    esenzione

    4904 00 00

    Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata

    esenzione

    4905

    Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati

     

     

    4905 10 00

    Globi

    esenzione

     

    altri

     

     

    4905 91 00

    in forma di libri o di opuscoli

    esenzione

    4905 99 00

    altri

    esenzione

    4906 00 00

    Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

    esenzione

    4907 00

    Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

     

     

    4907 00 10

    Francobolli, marche da bollo e simili

    esenzione

    4907 00 30

    Biglietti di banca

    esenzione

    4907 00 90

    altri

    esenzione

    4908

    Decalcomanie di ogni genere

     

     

    4908 10 00

    Decalcomanie vetrificabili

    esenzione

    4908 90 00

    altre

    esenzione

    4909 00

    Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

     

     

    4909 00 10

    Cartoline postali stampate o illustrate

    esenzione

    4909 00 90

    altre

    esenzione

    4910 00 00

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

    esenzione

    4911

    Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

     

     

    4911 10

    Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

     

     

    4911 10 10

    Cataloghi commerciali

    esenzione

    4911 10 90

    altri

    esenzione

     

    altri

     

     

    4911 91 00

    Immagini, incisioni e fotografie

    esenzione

    4911 99 00

    altri

    esenzione

    SEZIONE XI

    MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

    Note

    1.

    Questa sezione non comprende:

    a)

    i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503);

    b)

    i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;

    c)

    i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

    d)

    l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;

    e)

    i prodotti delle voci 3005 e 3006 (per esempio: ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche); i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;

    f)

    i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

    g)

    i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

    h)

    i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

    ij)

    i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

    k)

    le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;

    l)

    gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;

    m)

    i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);

    n)

    le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

    o)

    le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

    p)

    i prodotti del capitolo 67;

    q)

    i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;

    r)

    le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

    s)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione);

    t)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

    u)

    gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);

    v)

    gli oggetti del capitolo 97.

    2.

    A)

    I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

    Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    B)

    Per l'applicazione di questa regola:

    a)

    i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

    b)

    la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

    c)

    quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

    d)

    quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

    C)

    Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

    3.

    A)

    Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:

    a)

    di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

    b)

    di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

    c)

    di canapa o di lino:

    1)

    lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

    2)

    non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

    d)

    di cocco, a tre capi o più;

    e)

    di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

    f)

    armati di fili di metallo.

    B)

    Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

    a)

    ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

    b)

    ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

    c)

    al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

    d)

    ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

    e)

    ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.

    4.

    A)

    Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

    a)

    su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

    1)

    85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

    2)

    125 g per gli altri filati;

    b)

    in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

    1)

    85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

    2)

    125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure

    3)

    500 g per gli altri filati;

    c)

    in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

    1)

    85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

    2)

    125 g per gli altri filati.

    B)

    Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

    a)

    ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

    1)

    i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

    2)

    i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

    b)

    ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

    1)

    di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

    2)

    di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

    c)

    ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

    d)

    ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

    1)

    in matasse ad aspatura incrociata; oppure

    2)

    su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

    5.

    Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

    a)

    essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

    b)

    essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

    c)

    avere torsione finale «Z».

    6.

    In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

    — filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri

    60 cN/tex

    — filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri

    53 cN/tex

    — filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa

    27 cN/tex

    7.

    In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

    a)

    i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

    b)

    i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

    c)

    i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

    d)

    i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

    e)

    i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);

    f)

    i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

    8.

    Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:

    a)

    non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

    b)

    non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

    9.

    Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

    10.

    I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

    11.

    In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

    12.

    In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

    13.

    Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

    Note di sottovoci

    1.

    In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

    a)

    «filati di elastomeri»:

    i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale;

    b)

    «filati greggi»:

    i filati:

    1)

    che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

    2)

    senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

    Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche o artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

    c)

    «filati imbianchiti»:

    i filati:

    1)

    che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

    2)

    costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

    3)

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

    d)

    «filati a colori (tinti o stampati)»:

    i filati:

    1)

    tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

    2)

    costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure

    3)

    ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

    4)

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

    Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

    e)

    «tessuti greggi»:

    i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

    f)

    «tessuti imbianchiti»:

    i tessuti:

    1)

    imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

    2)

    costituiti da filati imbianchiti; oppure

    3)

    costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

    g)

    «tessuti tinti»:

    i tessuti:

    1)

    tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

    2)

    costituiti da filati di un solo colore uniforme;

    h)

    «tessuti di filati di diversi colori»:

    i tessuti (diversi da quelli stampati):

    1)

    costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

    2)

    costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

    3)

    costituiti da filati screziati o mischiati.

    (In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

    ij)

    «tessuti stampati»:

    i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

    (Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

    La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

    Le definizioni delle lettere da e) a ij) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

    k)

    «armatura a tela»:

    una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

    2.

    A)

    I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

    B)

    Per l'applicazione di questa regola:

    a)

    se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

    b)

    non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

    c)

    si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

    CAPITOLO 50

    SETA

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5001 00 00

    Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

    esenzione

    5002 00 00

    Seta greggia (non torta)

    esenzione

    5003

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

     

     

    5003 10 00

    non cardati né pettinati

    esenzione

    5003 90 00

    altri

    esenzione

    5004 00

    Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5004 00 10

    greggi, sgommati o imbianchiti

    4

    5004 00 90

    altri

    4

    5005 00

    Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5005 00 10

    greggi, sgommati o imbianchiti

    2,9

    5005 00 90

    altri

    2,9

    5006 00

    Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)

     

     

    5006 00 10

    Filati di seta

    5

    5006 00 90

    Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)

    2,9

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta

     

     

    5007 10 00

    Tessuti di roccadino (bourrette)

    3

    m2

    5007 20

    altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)

     

     

     

    Crespi

     

     

    5007 20 11

    greggi, sgommati o imbianchiti

    6,9

    m2

    5007 20 19

    altri

    6,9

    m2

     

    Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)

     

     

    5007 20 21

    ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati

    5,3

    m2

     

    altri

     

     

    5007 20 31

    ad armatura a tela

    7,5

    m2

    5007 20 39

    altri

    7,5

    m2

     

    altri

     

     

    5007 20 41

    Tessuti chiari (non serrati)

    7,2

    m2

     

    altri

     

     

    5007 20 51

    greggi, sgommati o imbianchiti

    7,2

    m2

    5007 20 59

    tinti

    7,2

    m2

     

    a colori

     

     

    5007 20 61

    di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm

    7,2

    m2

    5007 20 69

    altri

    7,2

    m2

    5007 20 71

    stampati

    7,2

    m2

    5007 90

    altri tessuti

     

     

    5007 90 10

    greggi, sgommati o imbianchiti

    6,9

    m2

    5007 90 30

    tinti

    6,9

    m2

    5007 90 50

    a colori

    6,9

    m2

    5007 90 90

    stampati

    6,9

    m2

    CAPITOLO 51

    LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

    Nota

    1.

    Nella nomenclatura, si intendono per:

    a)

    lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

    b)

    peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

    c)

    peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5101

    Lane, non cardate né pettinate

     

     

     

    sucide, comprese le lane lavate a dosso

     

     

    5101 11 00

    Lane di tosatura

    esenzione

    5101 19 00

    altre

    esenzione

     

    sgrassate, non carbonizzate

     

     

    5101 21 00

    Lane di tosatura

    esenzione

    5101 29 00

    altre

    esenzione

    5101 30 00

    carbonizzate

    esenzione

    5102

    Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

     

     

     

    Peli fini

     

     

    5102 11 00

    di capra del Cachemir

    esenzione

    5102 19

    altri

     

     

    5102 19 10

    di coniglio d'angora

    esenzione

    5102 19 30

    di alpaga, di lama e di vigogna

    esenzione

    5102 19 40

    di cammello, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili

    esenzione

    5102 19 90

    di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato

    esenzione

    5102 20 00

    Peli grossolani

    esenzione

    5103

    Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

     

     

    5103 10

    Pettinacce di lana o di peli fini

     

     

    5103 10 10

    non carbonizzate

    esenzione

    5103 10 90

    carbonizzate

    esenzione

    5103 20

    altri cascami di lana o di peli fini

     

     

    5103 20 10

    Cascami di filatura

    esenzione

     

    altri

     

     

    5103 20 91

    non carbonizzati

    esenzione

    5103 20 99

    carbonizzati

    esenzione

    5103 30 00

    Cascami di peli grossolani

    esenzione

    5104 00 00

    Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

    esenzione

    5105

    Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)

     

     

    5105 10 00

    Lana cardata

    2

     

    Lana pettinata

     

     

    5105 21 00

    «Lana pettinata alla rinfusa»

    2

    5105 29 00

    altra

    2

     

    Peli fini, cardati o pettinati

     

     

    5105 31 00

    di capra del Cachemir

    2

    5105 39

    altri

     

     

    5105 39 10

    cardati

    2

    5105 39 90

    pettinati

    2

    5105 40 00

    Peli grossolani, cardati o pettinati

    2

    5106

    Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5106 10

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

     

     

    5106 10 10

    greggi

    3,8

    5106 10 90

    altri

    3,8

    5106 20

    contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

     

     

    5106 20 10

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

    4 (138)

     

    altri

     

     

    5106 20 91

    greggi

    4

    5106 20 99

    altri

    4

    5107

    Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5107 10

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

     

     

    5107 10 10

    greggi

    3,8

    5107 10 90

    altri

    3,8

    5107 20

    contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

     

     

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

     

     

    5107 20 10

    greggi

    4

    5107 20 30

    altri

    4

     

    altri

     

     

     

    misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue

     

     

    5107 20 51

    greggi

    4

    5107 20 59

    altri

    4

     

    altrimenti misti

     

     

    5107 20 91

    greggi

    4

    5107 20 99

    altri

    4

    5108

    Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5108 10

    cardati

     

     

    5108 10 10

    greggi

    3,2

    5108 10 90

    altri

    3,2

    5108 20

    pettinati

     

     

    5108 20 10

    greggi

    3,2

    5108 20 90

    altri

    3,2

    5109

    Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5109 10

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

     

     

    5109 10 10

    in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

    3,8

    5109 10 90

    altri

    5

    5109 90

    altri

     

     

    5109 90 10

    in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

    5

    5109 90 90

    altri

    5

    5110 00 00

    Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto

    3,5

    5111

    Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati

     

     

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

     

     

    5111 11 00

    di peso non superiore a 300 g/m2

    8

    m2

    5111 19

    altri

     

     

    5111 19 10

    di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

    8

    m2

    5111 19 90

    di peso superiore a 450 g/m2

    8

    m2

    5111 20 00

    altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

    8

    m2

    5111 30

    altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

     

     

    5111 30 10

    di peso non superiore a 300 g/m2

    8

    m2

    5111 30 30

    di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

    8

    m2

    5111 30 90

    di peso superiore a 450 g/m2

    8

    m2

    5111 90

    altri

     

     

    5111 90 10

    contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

    7,2

    m2

     

    altri

     

     

    5111 90 91

    di peso non superiore a 300 g/m2

    8

    m2

    5111 90 93

    di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

    8

    m2

    5111 90 99

    di peso superiore a 450 g/m2

    8

    m2

    5112

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati

     

     

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

     

     

    5112 11 00

    di peso non superiore a 200 g/m2

    8

    m2

    5112 19

    altri

     

     

    5112 19 10

    di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

    8

    m2

    5112 19 90

    di peso superiore a 375 g/m2

    8

    m2

    5112 20 00

    altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

    8

    m2

    5112 30

    altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

     

     

    5112 30 10

    di peso non superiore a 200 g/m2

    8

    m2

    5112 30 30

    di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

    8

    m2

    5112 30 90

    di peso superiore a 375 g/m2

    8

    m2

    5112 90

    altri

     

     

    5112 90 10

    contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

    7,2

    m2

     

    altri

     

     

    5112 90 91

    di peso non superiore a 200 g/m2

    8

    m2

    5112 90 93

    di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

    8

    m2

    5112 90 99

    di peso superiore a 375 g/m2

    8

    m2

    5113 00 00

    Tessuti di peli grossolani o di crine

    5,3

    m2

    CAPITOLO 52

    COTONE

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti «denim»» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5201 00

    Cotone, non cardato né pettinato

     

     

    5201 00 10

    idrofilo o imbianchito

    esenzione

    5201 00 90

    altri

    esenzione

    5202

    Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5202 10 00

    Cascami di filati

    esenzione

     

    altri

     

     

    5202 91 00

    sfilacciati

    esenzione

    5202 99 00

    altri

    esenzione

    5203 00 00

    Cotone, cardato o pettinato

    esenzione

    5204

    Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5204 11 00

    contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

    4

    5204 19 00

    altri

    4

    5204 20 00

    condizionati per la vendita al minuto

    5

    5205

    Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    Filati semplici, di fibre non pettinate

     

     

    5205 11 00

    aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

    4

    5205 12 00

    aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

    4

    5205 13 00

    aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

    4

    5205 14 00

    aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

    4

    5205 15

    aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

     

     

    5205 15 10

    aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)

    4,4

    5205 15 90

    aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

    4

     

    Filati semplici, di fibre pettinate

     

     

    5205 21 00

    aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

    4

    5205 22 00

    aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

    4

    5205 23 00

    aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

    4

    5205 24 00

    aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

    4

    5205 26 00

    aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)

    4

    5205 27 00

    aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)

    4

    5205 28 00

    aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

    4

     

    Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate

     

     

    5205 31 00

    aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

    4

    5205 32 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

    4

    5205 33 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

    4

    5205 34 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5205 35 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

    4

     

    Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate

     

     

    5205 41 00

    aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

    4

    5205 42 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

    4

    5205 43 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

    4

    5205 44 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5205 46 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)

    4

    5205 47 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)

    4

    5205 48 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)

    4

    5206

    Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    Filati semplici, di fibre non pettinate

     

     

    5206 11 00

    aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

    4

    5206 12 00

    aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

    4

    5206 13 00

    aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

    4

    5206 14 00

    aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

    4

    5206 15 00

    aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

    4

     

    Filati semplici, di fibre pettinate

     

     

    5206 21 00

    aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

    4

    5206 22 00

    aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

    4

    5206 23 00

    aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

    4

    5206 24 00

    aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

    4

    5206 25 00

    aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

    4

     

    Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate

     

     

    5206 31 00

    aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

    4

    5206 32 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

    4

    5206 33 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

    4

    5206 34 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5206 35 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

    4

     

    Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate

     

     

    5206 41 00

    aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

    4

    5206 42 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

    4

    5206 43 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

    4

    5206 44 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5206 45 00

    aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5207

    Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5207 10 00

    contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

    5

    5207 90 00

    altri

    5

    5208

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

     

     

     

    greggi

     

     

    5208 11

    ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

     

     

    5208 11 10

    Garza per fasciatura

    8

    m2

    5208 11 90

    altri

    8

    m2

    5208 12

    ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

     

     

     

    ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 12 16

    inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 12 19

    superiore a 165 cm

    8

    m2

     

    ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 12 96

    inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 12 99

    superiore a 165 cm

    8

    m2

    5208 13 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 19 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    imbianchiti

     

     

    5208 21

    ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

     

     

    5208 21 10

    Garza per fasciatura

    8

    m2

    5208 21 90

    altri

    8

    m2

    5208 22

    ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

     

     

     

    ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 22 16

    inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 22 19

    superiore a 165 cm

    8

    m2

     

    ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 22 96

    inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 22 99

    superiore a 165 cm

    8

    m2

    5208 23 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 29 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    tinti

     

     

    5208 31 00

    ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 32

    ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

     

     

     

    ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 32 16

    inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 32 19

    superiore a 165 cm

    8

    m2

     

    ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 32 96

    inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 32 99

    superiore a 165 cm

    8

    m2

    5208 33 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 39 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    di filati di diversi colori

     

     

    5208 41 00

    ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 42 00

    ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 43 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 49 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    stampati

     

     

    5208 51 00

    ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 52 00

    ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 53 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 59 00

    altri tessuti

    8

    m2

    5209

    Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2

     

     

     

    greggi

     

     

    5209 11 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 12 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 19 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    imbianchiti

     

     

    5209 21 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 22 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 29 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    tinti

     

     

    5209 31 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 32 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 39 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    di filati di diversi colori

     

     

    5209 41 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 42 00

    Tessuti detti «denim»

    8

    m2

    5209 43 00

    altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 49 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    stampati

     

     

    5209 51 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 52 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 59 00

    altri tessuti

    8

    m2

    5210

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

     

     

     

    greggi

     

     

    5210 11 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 12 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5210 19 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    imbianchiti

     

     

    5210 21 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 22 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5210 29 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    tinti

     

     

    5210 31 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 32 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5210 39 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    di filati di diversi colori

     

     

    5210 41 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 42 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5210 49 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    stampati

     

     

    5210 51 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 52 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5210 59 00

    altri tessuti

    8

    m2

    5211

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

     

     

     

    greggi

     

     

    5211 11 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 12 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 19 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    imbianchiti

     

     

    5211 21 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 22 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 29 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    tinti

     

     

    5211 31 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 32 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 39 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    di filati di diversi colori

     

     

    5211 41 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 42 00

    Tessuti detti «denim»

    8

    m2

    5211 43 00

    altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 49

    altri tessuti

     

     

    5211 49 10

    Tessuti Jacquard

    8

    m2

    5211 49 90

    altri

    8

    m2

     

    stampati

     

     

    5211 51 00

    ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 52 00

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 59 00

    altri tessuti

    8

    m2

    5212

    Altri tessuti di cotone

     

     

     

    di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

     

     

    5212 11

    greggi

     

     

    5212 11 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 11 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    5212 12

    imbianchiti

     

     

    5212 12 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 12 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    5212 13

    tinti

     

     

    5212 13 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 13 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    5212 14

    di filati di diversi colori

     

     

    5212 14 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 14 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    5212 15

    stampati

     

     

    5212 15 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 15 90

    altrimenti misti

    8

    m2

     

    di peso superiore a 200 g/m2

     

     

    5212 21

    greggi

     

     

    5212 21 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 21 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    5212 22

    imbianchiti

     

     

    5212 22 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 22 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    5212 23

    tinti

     

     

    5212 23 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 23 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    5212 24

    di filati di diversi colori

     

     

    5212 24 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 24 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    5212 25

    stampati

     

     

    5212 25 10

    misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 25 90

    altrimenti misti

    8

    m2

    CAPITOLO 53

    ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

    Nota complementare

    1.

    A)

    Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

    a)

    su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

    b)

    in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

    c)

    in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

    B)

    Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

    a)

    ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse;

    b)

    ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati:

    1)

    in matasse ad aspatura incrociata;

    2)

    su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5301

    Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5301 10 00

    Lino greggio o macerato

    esenzione

     

    Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato

     

     

    5301 21 00

    maciullato o stigliato

    esenzione

    5301 29 00

    altro

    esenzione

    5301 30

    Stoppe e cascami di lino

     

     

    5301 30 10

    Stoppe

    esenzione

    5301 30 90

    Cascami di lino

    esenzione

    5302

    Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5302 10 00

    Canapa greggia o macerata

    esenzione

    5302 90 00

    altri

    esenzione

    5303

    Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5303 10 00

    Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate

    esenzione

    5303 90 00

    altri

    esenzione

    5304

    Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5304 10 00

    Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge

    esenzione

    5304 90 00

    altri

    esenzione

    5305

    Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

     

    di cocco (coir)

     

     

    5305 11 00

    greggi

    esenzione

    5305 19 00

    altri

    esenzione

     

    di abaca

     

     

    5305 21 00

    greggi

    esenzione

    5305 29 00

    altri

    esenzione

    5305 90 00

    altri

    esenzione

    5306

    Filati di lino

     

     

    5306 10

    semplici

     

     

     

    non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5306 10 10

    aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)

    4 (139)

    5306 10 30

    aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)

    4 (139)

    5306 10 50

    aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

    3,8

    5306 10 90

    condizionati per la vendita al minuto

    5

    5306 20

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

     

     

    5306 20 10

    non condizionati per la vendita al minuto

    4

    5306 20 90

    condizionati per la vendita al minuto

    5

    5307

    Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

     

     

    5307 10

    semplici

     

     

    5307 10 10

    aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)

    esenzione

    5307 10 90

    aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)

    esenzione

    5307 20 00

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    esenzione

    5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

     

     

    5308 10 00

    Filati di cocco

    esenzione

    5308 20

    Filati di canapa

     

     

    5308 20 10

    non condizionati per la vendita al minuto

    3

    5308 20 90

    condizionati per la vendita al minuto

    4,9

    5308 90

    altri

     

     

     

    Filati di ramiè

     

     

    5308 90 12

    aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)

    4

    5308 90 19

    aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

    3,8

    5308 90 50

    Filati di carta

    4

    5308 90 90

    altri

    3,8

    5309

    Tessuti di lino

     

     

     

    contenenti, in peso, almeno 85 % di lino

     

     

    5309 11

    greggi o imbianchiti

     

     

    5309 11 10

    greggi

    8

    m2

    5309 11 90

    imbianchiti

    8

    m2

    5309 19 00

    altri

    8

    m2

     

    contenenti, in peso, meno di 85 % di lino

     

     

    5309 21

    greggi o imbianchiti

     

     

    5309 21 10

    greggi

    8

    m2

    5309 21 90

    imbianchiti

    8

    m2

    5309 29 00

    altri

    8

    m2

    5310

    Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

     

     

    5310 10

    greggi

     

     

    5310 10 10

    di larghezza inferiore o uguale a 150 cm

    4

    m2

    5310 10 90

    di larghezza superiore a 150 cm

    4

    m2

    5310 90 00

    altri

    4

    m2

    5311 00

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

     

     

    5311 00 10

    Tessuti di ramiè

    8

    m2

    5311 00 90

    altri

    5,8

    m2

    CAPITOLO 54

    FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

    Note

    1.

    Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

    a)

    per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;

    b)

    per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

    Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b).

    I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili».

    2.

    Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5401

    Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5401 10

    di filamenti sintetici

     

     

     

    non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    Filati ad anima cosiddetti «core yarn»

     

     

    5401 10 12

    Filamenti di poliestere ricoperti di fibre cotone

    4

    5401 10 14

    altri

    4

     

    altri

     

     

    5401 10 16

    Filati testurizzati

    4

    5401 10 18

    altri

    4

    5401 10 90

    condizionati per la vendita al minuto

    5

    5401 20

    di filamenti artificiali

     

     

    5401 20 10

    non condizionati per la vendita al minuto

    4

    5401 20 90

    condizionati per la vendita al minuto

    5

    5402

    Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

     

     

    5402 10

    Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5402 10 10

    di aramidi

    4

    5402 10 90

    altri

    4

    5402 20 00

    Filati ad alta tenacità di poliesteri

    4

     

    Filati testurizzati

     

     

    5402 31 00

    di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex

    4

    5402 32 00

    di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex

    4

    5402 33 00

    di poliesteri

    4

    5402 39

    altri

     

     

    5402 39 10

    di polipropilene

    4

    5402 39 90

    altri

    4

     

    altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

     

     

    5402 41 00

    di nylon o di altre poliammidi

    4

    5402 42 00

    di poliesteri, parzialmente orientati

    4

    5402 43 00

    di poliesteri, altri

    4

    5402 49

    altri

     

     

    5402 49 10

    di elastomeri

    4

     

    altri

     

     

    5402 49 91

    di polipropilene

    4

    5402 49 99

    altri

    4

     

    altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro

     

     

    5402 51 00

    di nylon o di altre poliammidi

    4

    5402 52 00

    di poliesteri

    4

    5402 59

    altri

     

     

    5402 59 10

    di polipropilene

    4

    5402 59 90

    altri

    4

     

    altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

     

     

    5402 61 00

    di nylon o di altre poliammidi

    4

    5402 62 00

    di poliesteri

    4

    5402 69

    altri

     

     

    5402 69 10

    di polipropilene

    4

    5402 69 90

    altri

    4

    5403

    Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex

     

     

    5403 10 00

    Filati ad alta tenacità di rayon viscosa

    4

    5403 20 00

    Filati testurizzati

    4

     

    altri filati, semplici

     

     

    5403 31 00

    di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro

    4

    5403 32 00

    di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro

    4

    5403 33 00

    di acetato di cellulosa

    4

    5403 39 00

    altri

    4

     

    altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

     

     

    5403 41 00

    di rayon viscosa

    4

    5403 42 00

    di acetato di cellulosa

    4

    5403 49 00

    altri

    4

    5404

    Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

     

     

    5404 10

    Monofilamenti

     

     

    5404 10 10

    di elastomeri

    4

    5404 10 90

    altri

    4

    5404 90

    altri

     

     

     

    di polipropilene

     

     

    5404 90 11

    Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio

    4

    5404 90 19

    altri

    4

    5404 90 90

    altri

    4

    5405 00 00

    Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

    3,8

    5406

    Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5406 10 00

    Filati di filamenti sintetici

    5

    5406 20 00

    Filati di filamenti artificiali

    5

    5407

    Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404

     

     

    5407 10 00

    Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

    8

    m2

    5407 20

    Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili

     

     

     

    di polietilene o di polipropilene, di larghezza

     

     

    5407 20 11

    inferiore a 3 m

    8

    m2

    5407 20 19

    uguale o superiore a 3 m

    8

    m2

    5407 20 90

    altri

    8

    m2

    5407 30 00

    «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI

    8

    m2

     

    altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5407 41 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 42 00

    tinti

    8

    m2

    5407 43 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 44 00

    stampati

    8

    m2

     

    altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati

     

     

    5407 51 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 52 00

    tinti

    8

    m2

    5407 53 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 54 00

    stampati

    8

    m2

     

    altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri

     

     

    5407 61

    contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati

     

     

    5407 61 10

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 61 30

    tinti

    8

    m2

    5407 61 50

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 61 90

    stampati

    8

    m2

    5407 69

    altri

     

     

    5407 69 10

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 69 90

    altri

    8

    m2

     

    altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici

     

     

    5407 71 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 72 00

    tinti

    8

    m2

    5407 73 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 74 00

    stampati

    8

    m2

     

    altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone

     

     

    5407 81 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 82 00

    tinti

    8

    m2

    5407 83 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 84 00

    stampati

    8

    m2

     

    altri tessuti

     

     

    5407 91 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 92 00

    tinti

    8

    m2

    5407 93 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 94 00

    stampati

    8

    m2

    5408

    Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405

     

     

    5408 10 00

    Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa

    8

    m2

     

    altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali

     

     

    5408 21 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5408 22

    tinti

     

     

    5408 22 10

    di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso

    8

    m2

    5408 22 90

    altri

    8

    m2

    5408 23

    di filati di diversi colori

     

     

    5408 23 10

    Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m2

    8

    m2

    5408 23 90

    altri

    8

    m2

    5408 24 00

    stampati

    8

    m2

     

    altri tessuti

     

     

    5408 31 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5408 32 00

    tinti

    8

    m2

    5408 33 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5408 34 00

    stampati

    8

    m2

    CAPITOLO 55

    FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

    Nota

    1.

    Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

    a)

    lunghezza del fascio superiore a 2 m;

    b)

    torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

    c)

    titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

    d)

    solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;

    e)

    titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

    I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5501

    Fasci di filamenti sintetici

     

     

    5501 10 00

    di nylon o di altre poliammidi

    4

    5501 20 00

    di poliesteri

    4

    5501 30 00

    acrilici o modacrilici

    4

    5501 90

    altri

     

     

    5501 90 10

    di polipropilene

    4

    5501 90 90

    altre

    4

    5502 00

    Fasci di filamenti artificiali

     

     

    5502 00 10

    di rayon viscosa

    4

    5502 00 40

    di acetato

    4

    5502 00 80

    altri

    4

    5503

    Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

     

     

    5503 10

    di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5503 10 10

    di aramidi

    4

    5503 10 90

    altre

    4

    5503 20 00

    di poliesteri

    4

    5503 30 00

    acriliche o modacriliche

    4

    5503 40 00

    di polipropilene

    4

    5503 90

    altre

     

     

    5503 90 10

    Clorofibre

    4

    5503 90 90

    altre

    4

    5504

    Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

     

     

    5504 10 00

    di rayon viscosa

    4

    5504 90 00

    altre

    4

    5505

    Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5505 10

    di fibre sintetiche

     

     

    5505 10 10

    di nylon o di altre poliammidi

    4

    5505 10 30

    di poliesteri

    4

    5505 10 50

    acrilici o modacrilici

    4

    5505 10 70

    di polipropilene

    4

    5505 10 90

    altri

    4

    5505 20 00

    di fibre artificiali

    4

    5506

    Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

     

     

    5506 10 00

    di nylon o di altre poliammidi

    4

    5506 20 00

    di poliesteri

    4

    5506 30 00

    acriliche o modacriliche

    4

    5506 90

    altre

     

     

    5506 90 10

    Clorofibre

    4

    5506 90 90

    altre

    4

    5507 00 00

    Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

    4

    5508

    Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5508 10

    di fibre sintetiche in fiocco

     

     

    5508 10 10

    non condizionati per la vendita al minuto

    4

    5508 10 90

    condizionati per la vendita al minuto

    5

    5508 20

    di fibre artificiali in fiocco

     

     

    5508 20 10

    non condizionati per la vendita al minuto

    4

    5508 20 90

    condizionati per la vendita al minuto

    5

    5509

    Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5509 11 00

    semplici

    4

    5509 12 00

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5509 21 00

    semplici

    4

    5509 22 00

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

     

     

    5509 31 00

    semplici

    4

    5509 32 00

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

     

    altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

     

     

    5509 41 00

    semplici

    4

    5509 42 00

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

     

    altri filati, di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5509 51 00

    misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco

    4

    5509 52 00

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    4

    5509 53 00

    misti principalmente o unicamente con cotone

    4

    5509 59 00

    altri

    4

     

    altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

     

     

    5509 61 00

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    4

    5509 62 00

    misti principalmente o unicamente con cotone

    4

    5509 69 00

    altri

    4

     

    altri filati

     

     

    5509 91 00

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    4

    5509 92 00

    misti principalmente o unicamente con cotone

    4

    5509 99 00

    altri

    4

    5510

    Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

     

     

    5510 11 00

    semplici

    4

    5510 12 00

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

    5510 20 00

    altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    4

    5510 30 00

    altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone

    4

    5510 90 00

    altri filati

    4

    5511

    Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5511 10 00

    di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre

    5

    5511 20 00

    di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre

    5

    5511 30 00

    di fibre artificiali in fiocco

    5

    5512

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

     

     

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5512 11 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5512 19

    altri

     

     

    5512 19 10

    stampati

    8

    m2

    5512 19 90

    altri

    8

    m2

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

     

     

    5512 21 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5512 29

    altri

     

     

    5512 29 10

    stampati

    8

    m2

    5512 29 90

    altri

    8

    m2

     

    altri

     

     

    5512 91 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5512 99

    altri

     

     

    5512 99 10

    stampati

    8

    m2

    5512 99 90

    altri

    8

    m2

    5513

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2

     

     

     

    greggi o imbianchiti

     

     

    5513 11

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

     

     

    5513 11 20

    di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5513 11 90

    di larghezza superiore a 165 cm

    8

    m2

    5513 12 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5513 13 00

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5513 19 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    tinti

     

     

    5513 21

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

     

     

    5513 21 10

    di larghezza inferiore o uguale a 135 cm

    8

    m2

    5513 21 30

    di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5513 21 90

    di larghezza superiore a 165 cm

    8

    m2

    5513 22 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5513 23 00

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5513 29 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    di filati di diversi colori

     

     

    5513 31 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5513 32 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5513 33 00

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5513 39 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    stampati

     

     

    5513 41 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5513 42 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5513 43 00

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5513 49 00

    altri tessuti

    8

    m2

    5514

    Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2

     

     

     

    greggi o imbianchiti

     

     

    5514 11 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5514 12 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5514 13 00

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5514 19 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    tinti

     

     

    5514 21 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5514 22 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5514 23 00

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5514 29 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    di filati di diversi colori

     

     

    5514 31 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5514 32 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5514 33 00

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5514 39 00

    altri tessuti

    8

    m2

     

    stampati

     

     

    5514 41 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5514 42 00

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5514 43 00

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5514 49 00

    altri tessuti

    8

    m2

    5515

    Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

     

     

     

    di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5515 11

    misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa

     

     

    5515 11 10

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 11 30

    stampati

    8

    m2

    5515 11 90

    altri

    8

    m2

    5515 12

    misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5515 12 10

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 12 30

    stampati

    8

    m2

    5515 12 90

    altri

    8

    m2

    5515 13

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

     

     

     

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

     

     

    5515 13 11

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 13 19

    altri

    8

    m2

     

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

     

     

    5515 13 91

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 13 99

    altri

    8

    m2

    5515 19

    altri

     

     

    5515 19 10

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 19 30

    stampati

    8

    m2

    5515 19 90

    altri

    8

    m2

     

    di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

     

     

    5515 21

    misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5515 21 10

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 21 30

    stampati

    8

    m2

    5515 21 90

    altri

    8

    m2

    5515 22

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

     

     

     

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

     

     

    5515 22 11

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 22 19

    altri

    8

    m2

     

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

     

     

    5515 22 91

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 22 99

    altri

    8

    m2

    5515 29 00

    altri

    8

    m2

     

    altri tessuti

     

     

    5515 91

    misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5515 91 10

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 91 30

    stampati

    8

    m2

    5515 91 90

    altri

    8

    m2

    5515 92

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

     

     

    5515 92 10

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

    8

    m2

    5515 92 90

    misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

    8

    m2

    5515 99

    altri

     

     

    5515 99 10

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 99 30

    stampati

    8

    m2

    5515 99 90

    altri

    8

    m2

    5516

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco

     

     

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

     

     

    5516 11 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 12 00

    tinti

    8

    m2

    5516 13 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5516 14 00

    stampati

    8

    m2

     

    contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5516 21 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 22 00

    tinti

    8

    m2

    5516 23

    di filati di diversi colori

     

     

    5516 23 10

    Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)

    8

    m2

    5516 23 90

    altri

    8

    m2

    5516 24 00

    stampati

    8

    m2

     

    contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

     

     

    5516 31 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 32 00

    tinti

    8

    m2

    5516 33 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5516 34 00

    stampati

    8

    m2

     

    contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone

     

     

    5516 41 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 42 00

    tinti

    8

    m2

    5516 43 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5516 44 00

    stampati

    8

    m2

     

    altri

     

     

    5516 91 00

    greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 92 00

    tinti

    8

    m2

    5516 93 00

    di filati di diversi colori

    8

    m2

    5516 94 00

    stampati

    8

    m2

    CAPITOLO 56

    OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;

    b)

    i prodotti tessili della voce 5811;

    c)

    gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);

    d)

    la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);

    e)

    i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).

    2.

    Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

    3.

    Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

    La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

    Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:

    a)

    i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

    b)

    le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

    c)

    i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

    4.

    La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5601

    Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

     

     

    5601 10

    Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta

     

     

    5601 10 10

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    5

    5601 10 90

    di altre materie tessili

    3,8

     

    Ovatte; altri manufatti di ovatta

     

     

    5601 21

    di cotone

     

     

    5601 21 10

    idrofilo

    3,8

    5601 21 90

    altro

    3,8

    5601 22

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5601 22 10

    Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm

    3,8

     

    altri

     

     

    5601 22 91

    di fibre sintetiche

    4

    5601 22 99

    di fibre artificiali

    4

    5601 29 00

    altri

    3,8

    5601 30 00

    Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

    3,2

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

     

     

    5602 10

    Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia

     

     

     

    non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati

     

     

     

    Feltri all'ago

     

     

    5602 10 11

    di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

    6,7

    5602 10 19

    di altre materie tessili

    6,7

     

    Prodotti cuciti con punto a maglia

     

     

    5602 10 31

    di lana o di peli fini

    6,7

    5602 10 35

    di peli grossolani

    6,7

    5602 10 39

    di altre materie tessili

    6,7

    5602 10 90

    impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

    6,7

     

    altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati

     

     

    5602 21 00

    di lana o di peli fini

    6,7

    5602 29 00

    di altre materie tessili

    6,7

    5602 90 00

    altri

    6,7

    5603

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

     

     

     

    di filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5603 11

    di peso non superiore a 25 g/m2

     

     

    5603 11 10

    spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 11 90

    altre

    4,3

    5603 12

    di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

     

     

    5603 12 10

    spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 12 90

    altre

    4,3

    5603 13

    di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

     

     

    5603 13 10

    spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 13 90

    altre

    4,3

    5603 14

    di peso superiore a 150 g/m2

     

     

    5603 14 10

    spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 14 90

    altre

    4,3

     

    altre

     

     

    5603 91

    di peso non superiore a 25 g/m2

     

     

    5603 91 10

    spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 91 90

    altre

    4,3

    5603 92

    di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

     

     

    5603 92 10

    spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 92 90

    altre

    4,3

    5603 93

    di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

     

     

    5603 93 10

    spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 93 90

    altre

    4,3

    5603 94

    di peso superiore a 150 g/m2

     

     

    5603 94 10

    spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 94 90

    altre

    4,3

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

     

     

    5604 10 00

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    4

    5604 20 00

    Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati

    4

    5604 90 00

    altri

    4

    5605 00 00

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    4

    5606 00

    Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

     

     

    5606 00 10

    Filati detti «a catenella»

    8

     

    altri

     

     

    5606 00 91

    Filati spiralati (vergolinati)

    5,3

    5606 00 99

    altri

    5,3

    5607

    Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

     

     

    5607 10 00

    di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

    6

     

    di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

     

     

    5607 21 00

    Spago per legare

    12

    5607 29

    altri

     

     

    5607 29 10

    aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)

    12

    5607 29 90

    aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)

    12

     

    di polietilene o di polipropilene

     

     

    5607 41 00

    Spago per legare

    8

    5607 49

    altri

     

     

     

    aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

     

     

    5607 49 11

    intrecciati

    8

    5607 49 19

    altri

    8

    5607 49 90

    aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

    8

    5607 50

    di altre fibre sintetiche

     

     

     

    di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

     

     

     

    aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

     

     

    5607 50 11

    intrecciati

    8

    5607 50 19

    altri

    8

    5607 50 30

    aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

    8

    5607 50 90

    di altre fibre sintetiche

    8

    5607 90

    altri

     

     

    5607 90 10

    di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure

    6

    5607 90 90

    altri

    8

    5608

    Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili

     

     

     

    di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5608 11

    Reti confezionate per la pesca

     

     

     

    di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5608 11 11

    ottenute con spago, corde o funi

    8

    5608 11 19

    ottenute con filati

    8

     

    altre

     

     

    5608 11 91

    ottenute con spago, corde o funi

    8

    5608 11 99

    ottenute con filati

    8

    5608 19

    altre

     

     

     

    Reti confezionate

     

     

     

    di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5608 19 11

    ottenute con spago, corde o funi

    8

    5608 19 19

    altri

    8

    5608 19 30

    altre

    8

    5608 19 90

    altre

    8

    5608 90 00

    altre

    8

    5609 00 00

    Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

    5,8

    CAPITOLO 57

    TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

    Note

    1.

    In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

    2.

    Questo capitolo non comprende i sottotappeti («thibaudes»).

    Nota complementare

    1.

    Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce da 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5701

    Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

     

     

    5701 10

    di lana o di peli fini

     

     

    5701 10 10

    contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)

    8

    m2

    5701 10 90

    altri

    8 MAX 2,8 €/m2

    m2

    5701 90

    di altre materie tessili

     

     

    5701 90 10

    di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati

    8

    m2

    5701 90 90

    di altre materie tessili

    3,5

    m2

    5702

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

     

     

    5702 10 00

    Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

    3

    m2

    5702 20 00

    Rivestimenti del suolo di cocco

    4

    m2

     

    altri, vellutati, non confezionati

     

     

    5702 31

    di lana o di peli fini

     

     

    5702 31 10

    Tappeti Axminster

    8

    m2

    5702 31 80

    altri

    8

    m2

    5702 32

    di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5702 32 10

    Tappeti Axminster

    8

    m2

    5702 32 90

    altri

    8

    m2

    5702 39 00

    di altre materie tessili

    8

    m2

     

    altri, vellutati, confezionati

     

     

    5702 41 00

    di lana o di peli fini

    8

    m2

    5702 42 00

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    8

    m2

    5702 49 00

    di altre materie tessili

    8

    m2

     

    altri, non vellutati, né confezionati

     

     

    5702 51 00

    di lana o di peli fini

    8

    m2

    5702 52

    di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5702 52 10

    di polipropilene

    8

    m2

    5702 52 90

    altri

    8

    m2

    5702 59 00

    di altre materie tessili

    8

    m2

     

    altri, non vellutati, confezionati

     

     

    5702 91 00

    di lana o di peli fini

    8

    m2

    5702 92

    di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5702 92 10

    di polipropilene

    8

    m2

    5702 92 90

    altri

    8

    m2

    5702 99 00

    di altre materie tessili

    8

    m2

    5703

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

     

     

    5703 10 00

    di lana o di peli fini

    8

    m2

    5703 20

    di nylon o di altre poliammidi

     

     

     

    stampati

     

     

    5703 20 11

    Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

    8

    m2

    5703 20 19

    altri

    8

    m2

     

    altri

     

     

    5703 20 91

    Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

    8

    m2

    5703 20 99

    altri

    8

    m2

    5703 30

    di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

     

     

     

    di polipropilene

     

     

    5703 30 11

    Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

    8

    m2

    5703 30 19

    altri

    8

    m2

     

    altri

     

     

    5703 30 81

    Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

    8

    m2

    5703 30 89

    altri

    8

    m2

    5703 90

    di altre materie tessili

     

     

    5703 90 10

    Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

    8

    m2

    5703 90 90

    altri

    8

    m2

    5704

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

     

     

    5704 10 00

    Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

    6,7

    m2

    5704 90 00

    altri

    6,7

    m2

    5705 00

    Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

     

     

    5705 00 10

    di lana o di peli fini

    8

    m2

    5705 00 30

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    8

    m2

    5705 00 90

    di altre materie tessili

    8

    m2

    CAPITOLO 58

    TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

    2.

    Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

    3.

    Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

    4.

    Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.

    5.

    Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:

    a)

    i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

    b)

    i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

    c)

    le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

    I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.

    6.

    Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).

    7.

    Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5801

    Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

     

     

    5801 10 00

    di lana o di peli fini

    8

    m2

     

    di cotone

     

     

    5801 21 00

    Velluti e felpe a trama, non tagliati

    8

    m2

    5801 22 00

    Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

    8

    m2

    5801 23 00

    altri velluti e felpe a trama

    8

    m2

    5801 24 00

    Velluti e felpe a catena, rigati

    8

    m2

    5801 25 00

    Velluti e felpe a catena, tagliati

    8

    m2

    5801 26 00

    Tessuti di ciniglia

    8

    m2

     

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5801 31 00

    Velluti e felpe a trama, non tagliati

    8

    m2

    5801 32 00

    Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

    8

    m2

    5801 33 00

    altri velluti e felpe a trama

    8

    m2

    5801 34 00

    Velluti e felpe a catena, rigati

    8

    m2

    5801 35 00

    Velluti e felpe a catena, tagliati

    8

    m2

    5801 36 00

    Tessuti di ciniglia

    8

    m2

    5801 90

    di altre materie tessili

     

     

    5801 90 10

    di lino

    8

    m2

    5801 90 90

    altri

    8

    m2

    5802

    Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703

     

     

     

    Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

     

     

    5802 11 00

    greggi

    8

    m2

    5802 19 00

    altri

    8

    m2

    5802 20 00

    Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili

    8

    m2

    5802 30 00

    Superfici tessili «tufted»

    8

    m2

    5803

    Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

     

     

    5803 10 00

    di cotone

    5,8

    m2

    5803 90

    di altre materie tessili

     

     

    5803 90 10

    di seta o di cascami di seta

    7,2

    m2

    5803 90 40

    di fibre sintetiche o artificiali

    8

    m2

    5803 90 90

    altri

    8

    m2

    5804

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

     

     

    5804 10

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

     

     

     

    uniti

     

     

    5804 10 11

    Tessuti a maglie annodate

    6,5

    5804 10 19

    altri

    6,5

    5804 10 90

    altri

    8

     

    Pizzi a macchina

     

     

    5804 21

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5804 21 10

    a fuselli (tombolo)

    8

    5804 21 90

    altri

    8

    5804 29

    di altre materie tessili

     

     

    5804 29 10

    a fuselli (tombolo)

    8

    5804 29 90

    altri

    8

    5804 30 00

    Pizzi a mano

    8

    5805 00 00

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    5,6

    5806

    Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

     

     

    5806 10 00

    Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

    6,3

    5806 20 00

    altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

    7,5

     

    altri nastri, galloni e simili

     

     

    5806 31 00

    di cotone

    7,5

    5806 32

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5806 32 10

    muniti di vere cimose

    7,5

    5806 32 90

    altri

    7,5

    5806 39 00

    di altre materie tessili

    7,5

    5806 40 00

    Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

    6,2

    5807

    Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

     

     

    5807 10

    tessuti

     

     

    5807 10 10

    con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura

    6,2

    5807 10 90

    altri

    6,2

    5807 90

    altri

     

     

    5807 90 10

    di feltro o di stoffe non tessute

    6,3

    5807 90 90

    altri

    8

    5808

    Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

     

     

    5808 10 00

    Trecce in pezza

    5

    5808 90 00

    altri

    5,3

    5809 00 00

    Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

    5,6

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

     

     

    5810 10

    Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato

     

     

    5810 10 10

    di valore superiore a 35 € per kg netto

    5,8

    5810 10 90

    altri

    8

     

    altri ricami

     

     

    5810 91

    di cotone

     

     

    5810 91 10

    di valore superiore a 17,50 € per kg netto

    5,8

    5810 91 90

    altri

    7,2

    5810 92

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5810 92 10

    di valore superiore a 17,50 € per kg netto

    5,8

    5810 92 90

    altri

    7,2

    5810 99

    di altre materie tessili

     

     

    5810 99 10

    di valore superiore a 17,50 € per kg netto

    5,8

    5810 99 90

    altri

    7,2

    5811 00 00

    Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

    8

    m2

    CAPITOLO 59

    TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.

    2.

    La voce 5903 comprende:

    a)

    i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:

    1)

    i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

    2)

    i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);

    3)

    i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

    4)

    i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

    5)

    i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

    6)

    i prodotti tessili della voce 5811;

    b)

    i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.

    3.

    Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

    Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).

    4.

    Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:

    a)

    i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:

    di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2; oppure

    di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;

    b)

    i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;

    c)

    le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

    Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.

    5.

    La voce 5907 non comprende:

    a)

    i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

    b)

    i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

    c)

    i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

    d)

    i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

    e)

    i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);

    f)

    gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);

    g)

    la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);

    h)

    i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

    6.

    La voce 5910 non comprende:

    a)

    le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

    b)

    le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).

    7.

    La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:

    a)

    i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):

    i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;

    i veli e le tele per buratti;

    i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

    i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;

    i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;

    i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

    b)

    i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

     

     

    5901 10 00

    Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

    6,5

    m2

    5901 90 00

    altri

    6,5

    m2

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

     

     

    5902 10

    di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5902 10 10

    impregnati di gomma

    5,6

    m2

    5902 10 90

    altre

    8

    m2

    5902 20

    di poliesteri

     

     

    5902 20 10

    impregnati di gomma

    5,6

    m2

    5902 20 90

    altri

    8

    m2

    5902 90

    altri

     

     

    5902 90 10

    impregnati di gomma

    5,6

    m2

    5902 90 90

    altri

    8

    m2

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

     

     

    5903 10

    con poli (cloruro di vinile)

     

     

    5903 10 10

    impregnati

    8

    m2

    5903 10 90

    spalmati, ricoperti o stratificati

    8

    m2

    5903 20

    con poliuretano

     

     

    5903 20 10

    impregnati

    8

    m2

    5903 20 90

    spalmati, ricoperti o stratificati

    8

    m2

    5903 90

    altri

     

     

    5903 90 10

    impregnati

    8

    m2

     

    spalmati, ricoperti o stratificati

     

     

    5903 90 91

    con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

    8

    m2

    5903 90 99

    altri

    8

    m2

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

     

     

    5904 10 00

    Linoleum

    5,3

    m2

    5904 90 00

    altri

    5,3

    m2

    5905 00

    Rivestimenti murali di materie tessili

     

     

    5905 00 10

    consistenti in filati parallelizzati su supporto

    5,8

     

    altri

     

     

    5905 00 30

    di lino

    8

    5905 00 50

    di iuta

    4

    5905 00 70

    di fibre sintetiche e artificiali

    8

    5905 00 90

    altre

    6

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

     

     

    5906 10 00

    Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

    4,6

     

    altri

     

     

    5906 91 00

    a maglia

    6,5

    5906 99

    altri

     

     

    5906 99 10

    Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo

    8

    5906 99 90

    altri

    5,6

    5907 00

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

     

     

    5907 00 10

    Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio

    4,9

    m2

    5907 00 90

    altri

    4,9

    m2

    5908 00 00

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

    5,6

    5909 00

    Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie

     

     

    5909 00 10

    di fibre sintetiche

    6,5

    5909 00 90

    di altre materie tessili

    6,5

    5910 00 00

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

    5,1

    5911

    Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

     

     

    5911 10 00

    Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

    5,3

    5911 20 00

    Veli e tele da buratti, anche confezionati (140)

    4,6

     

    Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)

     

     

    5911 31

    di peso inferiore a 650 g/m2

     

     

     

    di seta, di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5911 31 11

    Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere

    5,8

    m2

    5911 31 19

    altri

    5,8

    5911 31 90

    di altre materie tessili

    4,4

    5911 32

    di peso uguale o superiore a 650 g/m2

     

     

    5911 32 10

    di seta, di fibre sintetiche o artificiali

    5,8

    5911 32 90

    di altre materie tessili

    4,4

    5911 40 00

    Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

    6

    5911 90

    altri

     

     

    5911 90 10

    di feltro

    6

    5911 90 90

    altri

    6

    CAPITOLO 60

    STOFFE A MAGLIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i pizzi all'uncinetto della voce 5804;

    b)

    le etichette, gli scudetti e manufatti simili a maglia della voce 5807;

    c)

    le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.

    2.

    Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.

    3.

    Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6001

    Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

     

     

    6001 10 00

    Stoffe dette a peli lunghi

    8

     

    Stoffe a ricci

     

     

    6001 21 00

    di cotone

    8

    6001 22 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    8

    6001 29 00

    di altre materie tessili

    8

     

    altri

     

     

    6001 91 00

    di cotone

    8

    6001 92 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    8

    6001 99 00

    di altre materie tessili

    8

    6002

    Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

     

     

    6002 40 00

    contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

    8

    6002 90 00

    altre

    6,5

    6003

    Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002

     

     

    6003 10 00

    di lana o di peli fini

    8

    6003 20 00

    di cotone

    8

    6003 30

    di fibre sintetiche

     

     

    6003 30 10

    Pizzi Raschel

    8

    6003 30 90

    altre

    8

    6003 40 00

    di fibre artificiali

    8

    6003 90 00

    altre

    8

    6004

    Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

     

     

    6004 10 00

    contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

    8

    6004 90 00

    altre

    6,5

    6005

    Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

     

     

    6005 10 00

    di lana o di peli fini

    8

     

    di cotone

     

     

    6005 21 00

    gregge o imbianchite

    8

    6005 22 00

    tinte

    8

    6005 23 00

    di filati di diversi colori

    8

    6005 24 00

    stampate

    8

     

    di fibre sintetiche

     

     

    6005 31

    gregge o imbianchite

     

     

    6005 31 10

    per tende e tendine

    8

    6005 31 50

    Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

    8

    6005 31 90

    altre

    8

    6005 32

    tinte

     

     

    6005 32 10

    per tende e tendine

    8

    6005 32 50

    Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

    8

    6005 32 90

    altre

    8

    6005 33

    di filati di diversi colori

     

     

    6005 33 10

    per tende e tendine

    8

    6005 33 50

    Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

    8

    6005 33 90

    altre

    8

    6005 34

    stampate

     

     

    6005 34 10

    per tende e tendine

    8

    6005 34 50

    Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

    8

    6005 34 90

    altre

    8

     

    di fibre artificiali

     

     

    6005 41 00

    gregge o imbianchite

    8

    6005 42 00

    tinte

    8

    6005 43 00

    di filati di diversi colori

    8

    6005 44 00

    stampate

    8

    6005 90 00

    altre

    8

    6006

    Altre stoffe a maglia

     

     

    6006 10 00

    di lana o di peli fini

    8

     

    di cotone

     

     

    6006 21 00

    gregge o imbianchite

    8

    6006 22 00

    tinte

    8

    6006 23 00

    di filati di diversi colori

    8

    6006 24 00

    stampate

    8

     

    di fibre sintetiche

     

     

    6006 31

    gregge o imbianchite

     

     

    6006 31 10

    per tende e tendine

    8

    6006 31 90

    altre

    8

    6006 32

    tinte

     

     

    6006 32 10

    per tende e tendine

    8

    6006 32 90

    altre

    8

    6006 33

    di filati di diversi colori

     

     

    6006 33 10

    per tende e tendine

    8

    6006 33 90

    altre

    8

    6006 34

    stampate

     

     

    6006 34 10

    per tende e tendine

    8

    6006 34 90

    altre

    8

     

    di fibre artificiali

     

     

    6006 41 00

    gregge o imbianchite

    8

    6006 42 00

    tinte

    8

    6006 43 00

    di filati di diversi colori

    8

    6006 44 00

    stampate

    8

    6006 90 00

    altre

    8

    CAPITOLO 61

    INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

    Note

    1.

    Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti della voce 6212;

    b)

    gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

    c)

    gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

    3.

    Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

    a)

    per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

    da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

    da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

    Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura) di una stoffa differente.

    Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni e uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

    L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

    i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

    le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

    gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

    b)

    per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:

    di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;

    di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

    Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.

    4.

    Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.

    5.

    La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.

    6.

    Per l'interpretazione della voce 6111:

    a)

    l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

    b)

    gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.

    7.

    Ai sensi della voce 6112, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

    a)

    in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure

    b)

    in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

    di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

    di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

    L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

    Tutti gli elementi di un «insieme da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

    8.

    Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.

    9.

    Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.

    Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

    10.

    I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

    Note complementari

    1.

    Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

    A tal fine:

    la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,

    è considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.

    Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

    Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

    2.

    Ai sensi della voce 6109, l'espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

    Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

    3.

    La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

    con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

    con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

    I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6101

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

     

     

    6101 10

    di lana o di peli fini

     

     

    6101 10 10

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6101 10 90

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6101 20

    di cotone

     

     

    6101 20 10

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6101 20 90

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6101 30

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6101 30 10

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6101 30 90

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6101 90

    di altre materie tessili

     

     

    6101 90 10

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6101 90 90

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6102

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

     

     

    6102 10

    di lana o di peli fini

     

     

    6102 10 10

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6102 10 90

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6102 20

    di cotone

     

     

    6102 20 10

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6102 20 90

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6102 30

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6102 30 10

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6102 30 90

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6102 90

    di altre materie tessili

     

     

    6102 90 10

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6102 90 90

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6103

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

     

     

     

    Vestiti o completi

     

     

    6103 11 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6103 12 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6103 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Insiemi

     

     

    6103 21 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6103 22 00

    di cotone

    12

    p/st

    6103 23 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6103 29 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Giacche

     

     

    6103 31 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6103 32 00

    di cotone

    12

    p/st

    6103 33 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6103 39 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

     

     

    6103 41 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6103 42 00

    di cotone

    12

    p/st

    6103 43 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6103 49 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

    6104

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

     

     

     

    Abiti a giacca (tailleurs)

     

     

    6104 11 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 12 00

    di cotone

    12

    p/st

    6104 13 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Insiemi

     

     

    6104 21 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 22 00

    di cotone

    12

    p/st

    6104 23 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 29 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Giacche

     

     

    6104 31 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 32 00

    di cotone

    12

    p/st

    6104 33 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 39 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Abiti interi

     

     

    6104 41 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 42 00

    di cotone

    12

    p/st

    6104 43 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 44 00

    di fibre artificiali

    12

    p/st

    6104 49 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Gonne e gonne-pantaloni

     

     

    6104 51 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 52 00

    di cotone

    12

    p/st

    6104 53 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 59 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

     

     

    6104 61 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 62 00

    di cotone

    12

    p/st

    6104 63 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 69 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

    6105

    Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

     

     

    6105 10 00

    di cotone

    12

    p/st

    6105 20

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6105 20 10

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6105 20 90

    di fibre artificiali

    12

    p/st

    6105 90

    di altre materie tessili

     

     

    6105 90 10

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6105 90 90

    altri

    12

    p/st

    6106

    Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

     

     

    6106 10 00

    di cotone

    12

    p/st

    6106 20 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6106 90

    di altre materie tessili

     

     

    6106 90 10

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6106 90 30

    di seta o di cascami di seta

    12

    p/st

    6106 90 50

    di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6106 90 90

    altre

    12

    p/st

    6107

    Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

     

     

     

    Slips e mutande

     

     

    6107 11 00

    di cotone

    12

    p/st

    6107 12 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6107 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Camicie da notte e pigiami

     

     

    6107 21 00

    di cotone

    12

    p/st

    6107 22 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6107 29 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6107 91 00

    di cotone

    12

    p/st

    6107 92 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6107 99 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

    6108

    Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

     

     

     

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne

     

     

    6108 11 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6108 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Slips e mutandine

     

     

    6108 21 00

    di cotone

    12

    p/st

    6108 22 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6108 29 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Camicie da notte e pigiami

     

     

    6108 31 00

    di cotone

    12

    p/st

    6108 32 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6108 39 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6108 91 00

    di cotone

    12

    p/st

    6108 92 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6108 99 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

    6109

    T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

     

     

    6109 10 00

    di cotone

    12

    p/st

    6109 90

    di altre materie tessili

     

     

    6109 90 10

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6109 90 30

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6109 90 90

    altre

    12

    p/st

    6110

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

     

     

     

    di lana o di peli fini

     

     

    6110 11

    di lana

     

     

    6110 11 10

    Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

    10,5

    p/st

     

    altri

     

     

    6110 11 30

    per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 11 90

    per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 12

    di capra del Cachemir

     

     

    6110 12 10

    per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 12 90

    per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 19

    altri

     

     

    6110 19 10

    per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 19 90

    per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 20

    di cotone

     

     

    6110 20 10

    Magliette a collo alto

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6110 20 91

    per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 20 99

    per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 30

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6110 30 10

    Magliette a collo alto

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6110 30 91

    per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 30 99

    per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 90

    di altre materie tessili

     

     

    6110 90 10

    di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6110 90 90

    altri

    12

    p/st

    6111

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

     

     

    6111 10

    di lana o di peli fini

     

     

    6111 10 10

    Guanti

    8,9

    pa

    6111 10 90

    altri

    12

    6111 20

    di cotone

     

     

    6111 20 10

    Guanti

    8,9

    pa

    6111 20 90

    altri

    12

    6111 30

    di fibre sintetiche

     

     

    6111 30 10

    Guanti

    8,9

    pa

    6111 30 90

    altri

    12

    6111 90 00

    di altre materie tessili

    12

    6112

    Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia

     

     

     

    Tute sportive (trainings)

     

     

    6112 11 00

    di cotone

    12

    p/st

    6112 12 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6112 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

    6112 20 00

    Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci

    12

     

    Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo

     

     

    6112 31

    di fibre sintetiche

     

     

    6112 31 10

    contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

    8

    p/st

    6112 31 90

    altre

    12

    p/st

    6112 39

    di altre materie tessili

     

     

    6112 39 10

    contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

    8

    p/st

    6112 39 90

    altre

    12

    p/st

     

    Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

     

     

    6112 41

    di fibre sintetiche

     

     

    6112 41 10

    contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

    8

    p/st

    6112 41 90

    altre

    12

    p/st

    6112 49

    di altre materie tessili

     

     

    6112 49 10

    contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

    8

    p/st

    6112 49 90

    altre

    12

    p/st

    6113 00

    Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907

     

     

    6113 00 10

    di tessuti a maglia della voce 5906

    8

    6113 00 90

    altri

    12

    6114

    Altri indumenti, a maglia

     

     

    6114 10 00

    di lana o di peli fini

    12

    6114 20 00

    di cotone

    12

    6114 30 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    6114 90 00

    di altre materie tessili

    12

    6115

    Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia

     

     

     

    Calzemaglie (collants)

     

     

    6115 11 00

    di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

    12

    p/st

    6115 12 00

    di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

    12

    p/st

    6115 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

    6115 20

    Calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

     

     

     

    di fibre sintetiche

     

     

    6115 20 11

    Calzettoni (gambaletti)

    12

    pa

    6115 20 19

    Calze

    12

    pa

    6115 20 90

    di altre materie tessili

    12

    pa

     

    altri

     

     

    6115 91 00

    di lana o di peli fini

    12

    pa

    6115 92 00

    di cotone

    12

    pa

    6115 93

    di fibre sintetiche

     

     

    6115 93 10

    Calze per varici

    8

    pa

    6115 93 30

    Calzettoni (gambaletti) (diversi dalle calze per varici)

    12

    pa

     

    altri

     

     

    6115 93 91

    Calze da donna

    12

    pa

    6115 93 99

    altre

    12

    pa

    6115 99 00

    di altre materie tessili

    12

    pa

    6116

    Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

     

     

    6116 10

    impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma

     

     

    6116 10 20

    Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma

    8

    pa

    6116 10 80

    altri

    8,9

    pa

     

    altri

     

     

    6116 91 00

    di lana o di peli fini

    8,9

    pa

    6116 92 00

    di cotone

    8,9

    pa

    6116 93 00

    di fibre sintetiche

    8,9

    pa

    6116 99 00

    di altre materie tessili

    8,9

    pa

    6117

    Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

     

     

    6117 10 00

    Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili

    12

    6117 20 00

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

    12

    6117 80

    altri accessori

     

     

    6117 80 10

    a maglia elastica o a maglia gommata

    8

    6117 80 90

    altri

    12

    6117 90 00

    Parti

    12

    CAPITOLO 62

    INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

    Note

    1.

    Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

    b)

    gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

    3.

    Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

    a)

    per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

    da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

    da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

    Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

    Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

    L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

    i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

    le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

    gli «smokings», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

    b)

    per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:

    di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;

    di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

    Tutti i componenti di un «insieme» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211.

    4.

    Per l'interpretazione della voce 6209:

    a)

    l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

    b)

    gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

    5.

    Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.

    6.

    Ai sensi della voce 6211, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

    a)

    sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

    b)

    sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

    di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

    di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

    L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

    Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

    7.

    Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.

    8.

    Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso.

    Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

    9.

    I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

    Nota complementare

    1.

    Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

    A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

    Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

    Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

    2.

    Le voci 6209 e 6216 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati

    con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

    con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

    I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6201

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

     

     

     

    Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

     

     

    6201 11 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6201 12

    di cotone

     

     

    6201 12 10

    di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    12

    p/st

    6201 12 90

    di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    12

    p/st

    6201 13

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6201 13 10

    di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    12

    p/st

    6201 13 90

    di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    12

    p/st

    6201 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6201 91 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6201 92 00

    di cotone

    12

    p/st

    6201 93 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6201 99 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

    6202

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

     

     

     

    Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

     

     

    6202 11 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6202 12

    di cotone

     

     

    6202 12 10

    di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    12

    p/st

    6202 12 90

    di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    12

    p/st

    6202 13

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6202 13 10

    di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    12

    p/st

    6202 13 90

    di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    12

    p/st

    6202 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6202 91 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6202 92 00

    di cotone

    12

    p/st

    6202 93 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6202 99 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

    6203

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

     

     

     

    Vestiti o completi

     

     

    6203 11 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6203 12 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6203 19

    di altre materie tessili

     

     

    6203 19 10

    di cotone

    12

    p/st

    6203 19 30

    di fibre artificiali

    12

    p/st

    6203 19 90

    altre

    12

    p/st

     

    Insiemi

     

     

    6203 21 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6203 22

    di cotone

     

     

    6203 22 10

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 22 80

    altri

    12

    p/st

    6203 23

    di fibre sintetiche

     

     

    6203 23 10

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 23 80

    altri

    12

    p/st

    6203 29

    di altre materie tessili

     

     

     

    di fibre artificiali

     

     

    6203 29 11

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 29 18

    altri

    12

    p/st

    6203 29 90

    altre

    12

    p/st

     

    Giacche

     

     

    6203 31 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6203 32

    di cotone

     

     

    6203 32 10

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 32 90

    altre

    12

    p/st

    6203 33

    di fibre sintetiche

     

     

    6203 33 10

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 33 90

    altre

    12

    p/st

    6203 39

    di altre materie tessili

     

     

     

    di fibre artificiali

     

     

    6203 39 11

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 39 19

    altre

    12

    p/st

    6203 39 90

    altre

    12

    p/st

     

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

     

     

    6203 41

    di lana o di peli fini

     

     

    6203 41 10

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    12

    p/st

    6203 41 30

    Tute con bretelle (salopettes)

    12

    p/st

    6203 41 90

    altri

    12

    p/st

    6203 42

    di cotone

     

     

     

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6203 42 11

    da lavoro

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6203 42 31

    di tessuti detti «Denim»

    12

    p/st

    6203 42 33

    di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

    12

    p/st

    6203 42 35

    altri

    12

    p/st

     

    Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6203 42 51

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 42 59

    altre

    12

    p/st

    6203 42 90

    altri

    12

    p/st

    6203 43

    di fibre sintetiche

     

     

     

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6203 43 11

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 43 19

    altri

    12

    p/st

     

    Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6203 43 31

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 43 39

    altre

    12

    p/st

    6203 43 90

    altri

    12

    p/st

    6203 49

    di altre materie tessili

     

     

     

    di fibre artificiali

     

     

     

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6203 49 11

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 49 19

    altri

    12

    p/st

     

    Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6203 49 31

    da lavoro

    12

    p/st

    6203 49 39

    altre

    12

    p/st

    6203 49 50

    altri

    12

    p/st

    6203 49 90

    altri

    12

    p/st

    6204

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

     

     

     

    Abiti a giacca (tailleurs)

     

     

    6204 11 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 12 00

    di cotone

    12

    p/st

    6204 13 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6204 19

    di altre materie tessili

     

     

    6204 19 10

    di fibre artificiali

    12

    p/st

    6204 19 90

    altre

    12

    p/st

     

    Insiemi

     

     

    6204 21 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 22

    di cotone

     

     

    6204 22 10

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 22 80

    altri

    12

    p/st

    6204 23

    di fibre sintetiche

     

     

    6204 23 10

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 23 80

    altri

    12

    p/st

    6204 29

    di altre materie tessili

     

     

     

    di fibre artificiali

     

     

    6204 29 11

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 29 18

    altri

    12

    p/st

    6204 29 90

    altri

    12

    p/st

     

    Giacche

     

     

    6204 31 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 32

    di cotone

     

     

    6204 32 10

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 32 90

    altre

    12

    p/st

    6204 33

    di fibre sintetiche

     

     

    6204 33 10

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 33 90

    altre

    12

    p/st

    6204 39

    di altre materie tessili

     

     

     

    di fibre artificiali

     

     

    6204 39 11

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 39 19

    altre

    12

    p/st

    6204 39 90

    altre

    12

    p/st

     

    Abiti interi

     

     

    6204 41 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 42 00

    di cotone

    12

    p/st

    6204 43 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6204 44 00

    di fibre artificiali

    12

    p/st

    6204 49 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Gonne e gonne-pantaloni

     

     

    6204 51 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 52 00

    di cotone

    12

    p/st

    6204 53 00

    di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6204 59

    di altre materie tessili

     

     

    6204 59 10

    di fibre artificiali

    12

    p/st

    6204 59 90

    altre

    12

    p/st

     

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

     

     

    6204 61

    di lana o di peli fini

     

     

    6204 61 10

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    12

    p/st

    6204 61 85

    altri

    12

    p/st

    6204 62

    di cotone

     

     

     

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6204 62 11

    da lavoro

    12

    p/st

     

    altre

     

     

    6204 62 31

    di tessuti detti «Denim»

    12

    p/st

    6204 62 33

    di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

    12

    p/st

    6204 62 39

    altri

    12

    p/st

     

    Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6204 62 51

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 62 59

    altre

    12

    p/st

    6204 62 90

    altri

    12

    p/st

    6204 63

    di fibre sintetiche

     

     

     

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6204 63 11

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 63 18

    altre

    12

    p/st

     

    Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6204 63 31

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 63 39

    altre

    12

    p/st

    6204 63 90

    altri

    12

    p/st

    6204 69

    di altre materie tessili

     

     

     

    di fibre artificiali

     

     

     

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6204 69 11

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 69 18

    altri

    12

    p/st

     

    Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6204 69 31

    da lavoro

    12

    p/st

    6204 69 39

    altre

    12

    p/st

    6204 69 50

    altri

    12

    p/st

    6204 69 90

    altri

    12

    p/st

    6205

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo

     

     

    6205 10 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6205 20 00

    di cotone

    12

    p/st

    6205 30 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6205 90

    di altre materie tessili

     

     

    6205 90 10

    di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6205 90 90

    altre

    12

    p/st

    6206

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

     

     

    6206 10 00

    di seta o di cascami di seta

    12

    p/st

    6206 20 00

    di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6206 30 00

    di cotone

    12

    p/st

    6206 40 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6206 90

    di altre materie tessili

     

     

    6206 90 10

    di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6206 90 90

    altre

    12

    p/st

    6207

    Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

     

     

     

    Slips e mutande

     

     

    6207 11 00

    di cotone

    12

    p/st

    6207 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Camicie da notte e pigiami

     

     

    6207 21 00

    di cotone

    12

    p/st

    6207 22 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6207 29 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6207 91 00

    di cotone

    12

    6207 92 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    6207 99 00

    di altre materie tessili

    12

    6208

    Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

     

     

     

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne

     

     

    6208 11 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6208 19 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    Camicie da notte e pigiami

     

     

    6208 21 00

    di cotone

    12

    p/st

    6208 22 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6208 29 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6208 91 00

    di cotone

    12

    6208 92 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    12

    6208 99 00

    di altre materie tessili

    12

    6209

    Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

     

     

    6209 10 00

    di lana o di peli fini

    10,5

    6209 20 00

    di cotone

    10,5

    6209 30 00

    di fibre sintetiche

    10,5

    6209 90 00

    di altre materie tessili

    10,5

    6210

    Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907

     

     

    6210 10

    con prodotti delle voci 5602 o 5603

     

     

    6210 10 10

    con prodotti della voce 5602

    12

    6210 10 90

    con prodotti della voce 5603

    12

    6210 20 00

    altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

    12

    p/st

    6210 30 00

    altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

    12

    p/st

    6210 40 00

    altri indumenti per uomo o ragazzo

    12

    6210 50 00

    altri indumenti per donna o ragazza

    12

    6211

    Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

     

     

     

    Costumi, mutandine e slips da bagno

     

     

    6211 11 00

    per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6211 12 00

    per donna o ragazza

    12

    p/st

    6211 20 00

    Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci

    12

    p/st

     

    altri indumenti per uomo o ragazzo

     

     

    6211 31 00

    di lana o di peli fini

    12

    6211 32

    di cotone

     

     

    6211 32 10

    Indumenti da lavoro

    12

     

    Tute sportive (trainings), con fodera

     

     

    6211 32 31

    di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6211 32 41

    Parti superiori

    12

    p/st

    6211 32 42

    Parti inferiori

    12

    p/st

    6211 32 90

    altri

    12

    6211 33

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6211 33 10

    Indumenti da lavoro

    12

     

    Tute sportive (trainings), con fodera

     

     

    6211 33 31

    di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6211 33 41

    Parti superiori

    12

    p/st

    6211 33 42

    Parti inferiori

    12

    p/st

    6211 33 90

    altri

    12

    6211 39 00

    di altre materie tessili

    12

     

    altri indumenti per donna o ragazza

     

     

    6211 41 00

    di lana o di peli fini

    12

    6211 42

    di cotone

     

     

    6211 42 10

    Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

    12

     

    Tute sportive (trainings), con fodera

     

     

    6211 42 31

    di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6211 42 41

    Parti superiori

    12

    p/st

    6211 42 42

    Parti inferiori

    12

    p/st

    6211 42 90

    altri

    12

    6211 43

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6211 43 10

    Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

    12

     

    Tute sportive (trainings), con fodera

     

     

    6211 43 31

    di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6211 43 41

    Parti superiori

    12

    p/st

    6211 43 42

    Parti inferiori

    12

    p/st

    6211 43 90

    altri

    12

    6211 49 00

    di altre materie tessili

    12

    6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

     

     

    6212 10

    Reggiseno e bustini

     

     

    6212 10 10

    presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip

    6,5

    p/st

    6212 10 90

    altri

    6,5

    p/st

    6212 20 00

    Guaine e guaine-mutandine

    6,5

    p/st

    6212 30 00

    Modellatori

    6,5

    p/st

    6212 90 00

    altri

    6,5

    6213

    Fazzoletti da naso e da taschino

     

     

    6213 10 00

    di seta o di cascami di seta

    10

    p/st

    6213 20 00

    di cotone

    10

    p/st

    6213 90 00

    di altre materie tessili

    10

    p/st

    6214

    Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

     

     

    6214 10 00

    di seta o di cascami di seta

    8

    p/st

    6214 20 00

    di lana o di peli fini

    8

    p/st

    6214 30 00

    di fibre sintetiche

    8

    p/st

    6214 40 00

    di fibre artificiali

    8

    p/st

    6214 90 00

    di altre materie tessili

    8

    p/st

    6215

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

     

     

    6215 10 00

    di seta o di cascami di seta

    6,3

    p/st

    6215 20 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    6,3

    p/st

    6215 90 00

    di altre materie tessili

    6,3

    p/st

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

    7,6

    pa

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

     

     

    6217 10 00

    Accessori

    6,3

    6217 90 00

    Parti

    12

    CAPITOLO 63

    ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

    Note

    1.

    Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

    2.

    Il sottocapitolo I non comprende:

    a)

    i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

    b)

    gli oggetti da rigattiere della voce 6309.

    3.

    La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:

    a)

    gli oggetti di materie tessili:

    indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,

    coperte,

    biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,

    manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;

    b)

    calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

    Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

    presentare tracce apprezzabili di uso, e

    essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI

    6301

    Coperte

     

     

    6301 10 00

    Coperte a riscaldamento elettrico

    6,9

    p/st

    6301 20

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini

     

     

    6301 20 10

    a maglia

    12

    p/st

    6301 20 90

    altre

    12

    p/st

    6301 30

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

     

     

    6301 30 10

    a maglia

    12

    p/st

    6301 30 90

    altre

    7,5

    p/st

    6301 40

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

     

     

    6301 40 10

    a maglia

    12

    p/st

    6301 40 90

    altre

    12

    p/st

    6301 90

    altre coperte

     

     

    6301 90 10

    a maglia

    12

    p/st

    6301 90 90

    altre

    12

    p/st

    6302

    Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

     

     

    6302 10 00

    Biancheria da letto a maglia

    12

     

    altra biancheria da letto, stampata

     

     

    6302 21 00

    di cotone

    12

    6302 22

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6302 22 10

    di stoffe non tessute

    6,9

    6302 22 90

    altra

    12

    6302 29

    di altre materie tessili

     

     

    6302 29 10

    di lino o di ramiè

    12

    6302 29 90

    altra

    12

     

    altra biancheria da letto

     

     

    6302 31 00

    di cotone

    12

    6302 32

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6302 32 10

    di stoffe non tessute

    6,9

    6302 32 90

    altra

    12

    6302 39

    di altre materie tessili

     

     

    6302 39 20

    di lino o di ramiè

    12

    6302 39 90

    altra

    12

    6302 40 00

    Biancheria da tavola a maglia

    12

     

    altra biancheria da tavola

     

     

    6302 51 00

    di cotone

    12

    6302 52 00

    di lino

    12

    6302 53

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6302 53 10

    di stoffe non tessute

    6,9

    6302 53 90

    altra

    12

    6302 59 00

    di altre materie tessili

    12

    6302 60 00

    Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

    12

     

    altra

     

     

    6302 91 00

    di cotone

    12

    6302 92 00

    di lino

    12

    6302 93

    di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6302 93 10

    di stoffe non tessute

    6,9

    6302 93 90

    altra

    12

    6302 99 00

    di altre materie tessili

    12

    6303

    Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

     

     

     

    a maglia

     

     

    6303 11 00

    di cotone

    12

    m2

    6303 12 00

    di fibre sintetiche

    12

    m2

    6303 19 00

    di altre materie tessili

    12

    m2

     

    altri

     

     

    6303 91 00

    di cotone

    12

    m2

    6303 92

    di fibre sintetiche

     

     

    6303 92 10

    di stoffe non tessute

    6,9

    m2

    6303 92 90

    altri

    12

    m2

    6303 99

    di altre materie tessili

     

     

    6303 99 10

    di stoffe non tessute

    6,9

    m2

    6303 99 90

    altri

    12

    m2

    6304

    Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404

     

     

     

    Copriletto

     

     

    6304 11 00

    a maglia

    12

    p/st

    6304 19

    altri

     

     

    6304 19 10

    di cotone

    12

    p/st

    6304 19 30

    di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6304 19 90

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6304 91 00

    a maglia

    12

    6304 92 00

    di cotone, diversi da quelli a maglia

    12

    6304 93 00

    diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

    12

    6304 99 00

    diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

    12

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

     

     

    6305 10

    di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

     

     

    6305 10 10

    usati

    2

    6305 10 90

    altri

    4

    6305 20 00

    di cotone

    7,2

     

    di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    6305 32

    Contenitori flessibili per merci alla rinfusa

     

     

     

    ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

     

     

    6305 32 11

    a maglia

    12

     

    altri

     

     

    6305 32 81

    di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2

    7,2

    6305 32 89

    di tessuti di peso superiore a 120 g per m2

    7,2

    6305 32 90

    altri

    7,2

    6305 33

    altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

     

     

    6305 33 10

    a maglia

    12

     

    altri

     

     

    6305 33 91

    di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2

    7,2

    6305 33 99

    di tessuti di peso superiore a 120 g per m2

    7,2

    6305 39 00

    altri

    7,2

    6305 90 00

    di altre materie tessili

    6,2

    6306

    Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

     

     

     

    Copertoni e tende per l'esterno

     

     

    6306 11 00

    di cotone

    12

    6306 12 00

    di fibre sintetiche

    12

    6306 19 00

    di altre materie tessili

    12

     

    Tende

     

     

    6306 21 00

    di cotone

    12

    6306 22 00

    di fibre sintetiche

    12

    6306 29 00

    di altre materie tessili

    12

     

    Vele

     

     

    6306 31 00

    di fibre sintetiche

    12

    6306 39 00

    di altre materie tessili

    12

     

    Materassi pneumatici

     

     

    6306 41 00

    di cotone

    12

    p/st

    6306 49 00

    di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    6306 91 00

    di cotone

    12

    6306 99 00

    di altre materie tessili

    12

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

     

     

    6307 10

    Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

     

     

    6307 10 10

    a maglia

    12

    6307 10 30

    di stoffe non tessute

    6,9

    6307 10 90

    altri

    7,7

    6307 20 00

    Cinture e giubbotti di salvataggio

    6,3

    6307 90

    altri

     

     

    6307 90 10

    a maglia

    12

     

    altri

     

     

    6307 90 91

    di feltro

    6,3

    6307 90 99

    altri

    6,3

    II.ASSORTIMENTI

    6308 00 00

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    12

    III.OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

    6309 00 00

    Oggetti da rigattiere

    5,3

    6310

    Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso

     

     

    6310 10

    selezionati

     

     

    6310 10 10

    di lana, di peli fini o grossolani

    esenzione

    6310 10 30

    di lino o di cotone

    esenzione

    6310 10 90

    di altre materie tessili

    esenzione

    6310 90 00

    altri

    esenzione

    SEZIONE XII

    CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

    CAPITOLO 64

    CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;

    b)

    le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);

    c)

    le calzature usate della voce 6309;

    d)

    gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);

    e)

    le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);

    f)

    le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

    2.

    Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).

    3.

    Ai sensi di questo capitolo:

    a)

    i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni;

    b)

    l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.

    4.

    Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:

    a)

    la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

    b)

    la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:

    a)

    le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

    b)

    le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

    Nota complementare

    1.

    Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

    Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

    2.

    Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6401

    Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

     

     

    6401 10

    Calzature con puntale protettivo di metallo

     

     

    6401 10 10

    con tomaie di gomma

    17

    pa

    6401 10 90

    con tomaie di materia plastica

    17

    pa

     

    altre calzature

     

     

    6401 91 00

    che ricoprono il ginocchio

    17

    pa

    6401 92

    che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio

     

     

    6401 92 10

    con tomaie di gomma

    17

    pa

    6401 92 90

    con tomaie di materia plastica

    17

    pa

    6401 99 00

    altre

    17

    pa

    6402

    Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

     

     

     

    Calzature per lo sport

     

     

    6402 12

    Calzature da sci e calzature per il surf da neve

     

     

    6402 12 10

    Calzature da sci

    17

    pa

    6402 12 90

    Calzature per il surf da neve

    17

    pa

    6402 19 00

    altre

    17

    pa

    6402 20 00

    Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

    17

    pa

    6402 30 00

    altre calzature con puntale protettivo di metallo

    17

    pa

     

    altre calzature

     

     

    6402 91 00

    che ricoprono la caviglia

    17

    pa

    6402 99

    altre

     

     

    6402 99 10

    con tomaie di gomma

    17

    pa

     

    con tomaie di materia plastica

     

     

     

    Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

     

     

    6402 99 31

    di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

    17

    pa

    6402 99 39

    altre

    17

    pa

    6402 99 50

    Pantofole ed altre calzature da camera

    17

    pa

     

    altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6402 99 91

    inferiore a 24 cm

    17

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6402 99 93

    Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    17

    pa

     

    altre

     

     

    6402 99 96

    per uomo

    17

    pa

    6402 99 98

    per donna

    17

    pa

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

     

     

     

    Calzature per lo sport

     

     

    6403 12 00

    Calzature da sci e calzature per il surf da neve

    8

    pa

    6403 19 00

    altre

    8

    pa

    6403 20 00

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

    8

    pa

    6403 30 00

    Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo

    8

    pa

    6403 40 00

    altre calzature, con puntale protettivo di metallo

    8

    pa

     

    altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

     

     

    6403 51

    che ricoprono la caviglia

     

     

     

    che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 51 11

    inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 51 15

    per uomo

    8

    pa

    6403 51 19

    per donna

    8

    pa

     

    altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 51 91

    inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 51 95

    per uomo

    8

    pa

    6403 51 99

    per donna

    8

    pa

    6403 59

    altre

     

     

     

    Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

     

     

    6403 59 11

    di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

    5

    pa

     

    altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 59 31

    inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 59 35

    per uomo

    8

    pa

    6403 59 39

    per donna

    8

    pa

    6403 59 50

    Pantofole ed altre calzature da camera

    8

    pa

     

    altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 59 91

    inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 59 95

    per uomo

    8

    pa

    6403 59 99

    per donna

    8

    pa

     

    altre calzature

     

     

    6403 91

    che ricoprono la caviglia

     

     

     

    che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 91 11

    inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 91 13

    Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    8

    pa

     

    altre

     

     

    6403 91 16

    per uomo

    8

    pa

    6403 91 18

    per donna

    8

    pa

     

    altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 91 91

    inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 91 93

    Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    8

    pa

     

    altre

     

     

    6403 91 96

    per uomo

    8

    pa

    6403 91 98

    per donna

    5

    pa

    6403 99

    altre

     

     

     

    Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

     

     

    6403 99 11

    di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

    8

    pa

     

    altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 99 31

    inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 99 33

    Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    8

    pa

     

    altre

     

     

    6403 99 36

    per uomo

    8

    pa

    6403 99 38

    per donna

    5

    pa

    6403 99 50

    Pantofole ed altre calzature da camera

    8

    pa

     

    altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 99 91

    inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 99 93

    Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    8

    pa

     

    altre

     

     

    6403 99 96

    per uomo

    8

    pa

    6403 99 98

    per donna

    7

    pa

    6404

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

     

     

     

    Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica

     

     

    6404 11 00

    Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

    17

    pa

    6404 19

    altre

     

     

    6404 19 10

    Pantofole ed altre calzature da camera

    17

    pa

    6404 19 90

    altre

    17

    pa

    6404 20

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

     

     

    6404 20 10

    Pantofole ed altre calzature da camera

    17

    pa

    6404 20 90

    altre

    17

    pa

    6405

    Altre calzature

     

     

    6405 10 00

    con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

    3,5

    pa

    6405 20

    con tomaie di materie tessili

     

     

    6405 20 10

    con suole esterne di legno o di sughero

    3,5

    pa

     

    con suole esterne di altre materie

     

     

    6405 20 91

    Pantofole ed altre calzature da camera

    4

    pa

    6405 20 99

    altre

    4

    pa

    6405 90

    altre

     

     

    6405 90 10

    con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

    17

    pa

    6405 90 90

    con suole esterne di altre materie

    4

    pa

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

     

     

    6406 10

    Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

     

     

     

    di cuoio naturale

     

     

    6406 10 11

    Tomaie

    3

    6406 10 19

    Parti di tomaie

    3

    6406 10 90

    di altre materie

    3

    6406 20

    Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

     

     

    6406 20 10

    di gomma

    3

    6406 20 90

    di materia plastica

    3

     

    altri

     

     

    6406 91 00

    di legno

    3

    6406 99

    di altre materie

     

     

    6406 99 10

    Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti

    3

    6406 99 30

    Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne

    3

    pa

    6406 99 50

    Suole interne ed altri accessori amovibili

    3

    6406 99 60

    Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

    3

    6406 99 80

    altre

    3

    CAPITOLO 65

    CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;

    b)

    i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);

    c)

    i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

    2.

    La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6501 00 00

    Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

    2,7

    p/st

    6502 00 00

    Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

    esenzione

    p/st

    6503 00

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

     

     

    6503 00 10

    di feltro di peli o di lana e peli

    5,7

    p/st

    6503 00 90

    altri

    2,7

    p/st

    6504 00 00

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

    esenzione

    p/st

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

     

     

    6505 10 00

    Retine per capelli

    2,7

    6505 90

    altri

     

     

    6505 90 10

    Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo

    2,7

    p/st

    6505 90 30

    Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

    2,7

    p/st

    6505 90 90

    altri

    2,7

    6506

    Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti

     

     

    6506 10

    Copricapo di sicurezza

     

     

    6506 10 10

    di materia plastica

    2,7

    p/st

    6506 10 80

    di altre materie

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

    6506 91 00

    di gomma o di materia plastica

    2,7

    p/st

    6506 92 00

    di pelli da pellicceria naturali

    2,7

    p/st

    6506 99 00

    di altre materie

    2,7

    p/st

    6507 00 00

    Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

    2,7

    CAPITOLO 66

    OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le canne metriche e simili (voce 9017);

    b)

    i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

    c)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

    2.

    La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

     

     

    6601 10 00

    Ombrelloni da giardino e simili

    4,7

    p/st

     

    altri

     

     

    6601 91 00

    con fusto o manico telescopico

    4,7

    p/st

    6601 99

    altri

     

     

     

    con spoglie di tessuti di materie tessili

     

     

    6601 99 11

    di fibre sintetiche o artificiali

    4,7

    p/st

    6601 99 19

    di altre materie tessili

    4,7

    p/st

    6601 99 90

    altri

    4,7

    p/st

    6602 00 00

    Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

    2,7

    6603

    Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

     

     

    6603 10 00

    Impugnature e pomi

    2,7

    6603 20 00

    Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

    5,2

    6603 90 00

    altri

    5

    CAPITOLO 67

    PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);

    b)

    i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

    c)

    le calzature (capitolo 64);

    d)

    le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

    e)

    i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

    f)

    i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

    2.

    La voce 6701 non comprende:

    a)

    gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404;

    b)

    gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

    c)

    i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

    3.

    La voce 6702 non comprende:

    a)

    gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

    b)

    le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6701 00 00

    Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati

    2,7

    6702

    Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

     

     

    6702 10 00

    di materie plastiche

    4,7

    6702 90 00

    di altre materie

    4,7

    6703 00 00

    Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

    1,7

    6704

    Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

     

     

     

    di materie tessili sintetiche

     

     

    6704 11 00

    Parrucche complete

    2,2

    6704 19 00

    altri

    2,2

    6704 20 00

    di capelli

    2,2

    6704 90 00

    di altre materie

    2,2

    SEZIONE XIII

    LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

    CAPITOLO 68

    LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti del capitolo 25;

    b)

    le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

    c)

    i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

    d)

    gli oggetti del capitolo 71;

    e)

    gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

    f)

    le pietre litografiche della voce 8442;

    g)

    gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;

    h)

    le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;

    ij)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

    k)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

    l)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

    m)

    gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);

    n)

    gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

    2.

    Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6801 00 00

    Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

    esenzione

    6802

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente

     

     

    6802 10 00

    Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

    esenzione

     

    altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

     

     

    6802 21 00

    Marmo, travertino e alabastro

    1,7

    6802 22 00

    altre pietre calcaree

    1,7

    6802 23 00

    Granito

    1,7

    6802 29 00

    altre pietre

    1,7

     

    altri

     

     

    6802 91

    Marmo, travertino e alabastro

     

     

    6802 91 10

    Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito

    1,7

    6802 91 90

    altro

    1,7

    6802 92

    altre pietre calcaree

     

     

    6802 92 10

    lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite

    1,7

    6802 92 90

    altre

    1,7

    6802 93

    Granito

     

     

    6802 93 10

    lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

    esenzione

    6802 93 90

    altro

    1,7

    6802 99

    altre pietre

     

     

    6802 99 10

    lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

    esenzione

    6802 99 90

    altre

    1,7

    6803 00

    Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

     

     

    6803 00 10

    Ardesia per tetti o per facciate

    1,7

    6803 00 90

    altri

    1,7

    6804

    Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

     

     

    6804 10 00

    Mole per macinare o per sfibrare

    esenzione

     

    altre mole ed oggetti simili

     

     

    6804 21 00

    di diamante naturale o sintetico, agglomerato

    1,7

    6804 22

    di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

     

     

     

    di abrasivi artificiali, con agglomerante

     

     

     

    di resine sintetiche o artificiali

     

     

    6804 22 12

    non rinforzati

    esenzione

    6804 22 18

    rinforzati

    esenzione

    6804 22 30

    di ceramica o di silicato

    esenzione

    6804 22 50

    di altre materie

    esenzione

    6804 22 90

    altri

    esenzione

    6804 23 00

    di pietre naturali

    esenzione

    6804 30 00

    Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

    esenzione

    6805

    Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

     

     

    6805 10 00

    applicati solamente su tessuto di materie tessili

    1,7

    6805 20 00

    applicati solamente su carta o cartone

    1,7

    6805 30

    applicati su altre materie

     

     

    6805 30 10

    applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone

    1,7

    6805 30 20

    applicati su fibra vulcanizzata

    1,7

    6805 30 80

    altri

    1,7

    6806

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

     

     

    6806 10 00

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

    esenzione

    6806 20

    Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

     

     

    6806 20 10

    Argille espanse

    esenzione

    6806 20 90

    altri

    esenzione

    6806 90 00

    altri

    esenzione

    6807

    Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

     

     

    6807 10

    in rotoli

     

     

    6807 10 10

    Oggetti da rivestimento

    esenzione

    m2

    6807 10 90

    altri

    esenzione

    6807 90 00

    altri

    esenzione

    6808 00 00

    Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

    1,7

    6809

    Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

     

     

     

    Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati

     

     

    6809 11 00

    unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone

    1,7

    m2

    6809 19 00

    altri

    1,7

    m2

    6809 90 00

    altri lavori

    1,7

    6810

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

     

     

     

    Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili

     

     

    6810 11

    Blocchi e mattoni da costruzione

     

     

    6810 11 10

    di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)

    1,7

    6810 11 90

    altri

    1,7

    6810 19

    altri

     

     

    6810 19 10

    Tegole

    1,7

     

    Quadrelli o piastrelle

     

     

    6810 19 31

    di calcestruzzo

    1,7

    m2

    6810 19 39

    altri

    1,7

    m2

    6810 19 90

    altri

    1,7

     

    altri lavori

     

     

    6810 91

    Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

     

     

    6810 91 10

    Elementi di pavimento

    1,7

    6810 91 90

    altri

    1,7

    6810 99 00

    altri

    1,7

    6811

    Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

     

     

    6811 10 00

    Lastre ondulate

    1,7

    6811 20

    altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili

     

     

    6811 20 11

    Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm

    1,7

    m2

    6811 20 80

    altri

    1,7

    6811 30 00

    Tubi, guaine ed accessori per tubazioni

    1,7

    6811 90 00

    altri lavori

    1,7

    6812

    Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813

     

     

    6812 50 00

    Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

    3,7

    6812 60 00

    Carta, cartoni e feltri

    3,7

    6812 70 00

    Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

    3,7

    6812 90

    altri

     

     

    6812 90 20

    Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    1,7

    6812 90 95

    altri

    3,7

    6813

    Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie

     

     

    6813 10 00

    Guarnizioni per freni

    2,7

    6813 90 00

    altre

    2,7

    6814

    Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

     

     

    6814 10 00

    Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto

    1,7

    6814 90 00

    altri

    1,7

    6815

    Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

     

     

    6815 10

    Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

     

     

    6815 10 10

    Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio

    esenzione

    6815 10 90

    altri

    esenzione

    6815 20 00

    Lavori di torba

    esenzione

     

    altri lavori

     

     

    6815 91 00

    contenenti magnesite, dolomite o cromite

    esenzione

    6815 99

    altri

     

     

    6815 99 10

    di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico

    esenzione

    6815 99 90

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 69

    PRODOTTI CERAMICI

    Note

    1.

    Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti della voce 2844;

    b)

    gli oggetti della voce 6804;

    c)

    gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

    d)

    i cermet della voce 8113;

    e)

    gli oggetti del capitolo 82;

    f)

    gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;

    g)

    i denti artificiali di ceramica della voce 9021;

    h)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);

    ij)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

    k)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    l)

    gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);

    m)

    gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI

    6901 00 00

    Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

    2

    6902

    Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

     

     

    6902 10 00

    contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)

    2

    6902 20

    contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

     

     

    6902 20 10

    contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2)

    2

     

    altri

     

     

    6902 20 91

    contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al2O3)

    2

    6902 20 99

    altri

    2

    6902 90 00

    altri

    2

    6903

    Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

     

     

    6903 10 00

    contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

    5

    6903 20

    contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

     

     

    6903 20 10

    contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)

    5

    6903 20 90

    contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3)

    5

    6903 90

    altri

     

     

    6903 90 10

    contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

    5

    6903 90 90

    altri

    5

    II.ALTRI PRODOTTI

    6904

    Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

     

     

    6904 10 00

    Mattoni da costruzione

    2

    p/st

    6904 90 00

    altri

    2

    6905

    Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

     

     

    6905 10 00

    Tegole

    esenzione

    p/st

    6905 90 00

    altre

    esenzione

    6906 00 00

    Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

    esenzione

    6907

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

     

     

    6907 10 00

    Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

    5

    m2

    6907 90

    altri

     

     

    6907 90 10

    Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

    5

    m2

     

    altre

     

     

    6907 90 91

    di grès

    5

    m2

    6907 90 93

    di maiolica o di terraglia

    5

    m2

    6907 90 99

    altre

    5

    m2

    6908

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

     

     

    6908 10

    Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

     

     

    6908 10 10

    di terracotta comune

    7

    m2

    6908 10 90

    altri

    7

    m2

    6908 90

    altri

     

     

     

    di terracotta comune

     

     

    6908 90 11

    Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

    6

    m2

     

    altre, il cui più grande spessore è

     

     

    6908 90 21

    inferiore o uguale a 15 mm

    5

    m2

    6908 90 29

    superiore a 15 mm

    5

    m2

     

    altri

     

     

    6908 90 31

    Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

    5

    m2

     

    altre

     

     

    6908 90 51

    di superficie non superiore a 90 cm2

    7

    m2

     

    altre

     

     

    6908 90 91

    di grès

    5

    m2

    6908 90 93

    di maiolica o di terraglia

    5

    m2

    6908 90 99

    altre

    5

    m2

    6909

    Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica

     

     

     

    Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici

     

     

    6909 11 00

    di porcellana

    5

    6909 12 00

    Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

    5

    6909 19 00

    altri

    5

    6909 90 00

    altri

    5

    6910

    Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

     

     

    6910 10 00

    di porcellana

    7

    6910 90 00

    altri

    7

    6911

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

     

     

    6911 10 00

    Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

    12

    6911 90 00

    altri

    12

    6912 00

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

     

     

    6912 00 10

    di terracotta comune

    5

    6912 00 30

    di grès

    5,5

    6912 00 50

    di maiolica o di terraglia

    9

    6912 00 90

    altri

    7

    6913

    Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

     

     

    6913 10 00

    di porcellana

    6

    6913 90

    altri

     

     

    6913 90 10

    di terracotta comune

    3,5

     

    altri

     

     

    6913 90 91

    di grès

    6

    6913 90 93

    di maiolica o di terraglia

    6

    6913 90 99

    altri

    6

    6914

    Altri lavori di ceramica

     

     

    6914 10 00

    di porcellana

    5

    6914 90

    altri

     

     

    6914 90 10

    di terracotta comune

    3

    6914 90 90

    altri

    3

    CAPITOLO 70

    VETRO E LAVORI DI VETRO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

    b)

    gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);

    c)

    i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;

    d)

    le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

    e)

    gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;

    f)

    giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

    g)

    i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

    2.

    Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:

    a)

    non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

    b)

    il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

    c)

    per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.

    3.

    I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

    4.

    Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:

    a)

    le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;

    b)

    le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.

    Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

    5.

    Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7001 00

    Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa

     

     

    7001 00 10

    Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro

    esenzione

     

    Vetro in massa

     

     

    7001 00 91

    Vetro da ottica

    3

    7001 00 99

    altro

    esenzione

    7002

    Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

     

     

    7002 10 00

    Biglie

    3

    7002 20

    Barre e bacchette

     

     

    7002 20 10

    di vetro da ottica

    3

    7002 20 90

    altri

    3

     

    Tubi

     

     

    7002 31 00

    di quarzo o di altra silice fusi

    3

    7002 32 00

    di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    3

    7002 39 00

    altri

    3

    7003

    Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

     

     

     

    Lastre e fogli, non armati

     

     

    7003 12

    colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente

     

     

    7003 12 10

    di vetro da ottica

    3

    m2

     

    altri

     

     

    7003 12 91

    con strato non riflettente

    3

    m2

    7003 12 99

    altri

    3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

    m2

    7003 19

    altri

     

     

    7003 19 10

    di vetro da ottica

    3

    m2

    7003 19 90

    altri

    3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

    m2

    7003 20 00

    Lastre e fogli, armati

    3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7003 30 00

    Profilati

    3

    7004

    Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

     

     

    7004 20

    Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente

     

     

    7004 20 10

    Vetro da ottica

    3

    m2

     

    altri

     

     

    7004 20 91

    con strato non riflettente

    3

    m2

    7004 20 99

    altri

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7004 90

    altro vetro

     

     

    7004 90 10

    Vetro da ottica

    3

    m2

    7004 90 70

    Vetro detto di «orticoltura»

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

     

    altri, di spessore

     

     

    7004 90 92

    inferiore o uguale a 2,5 mm

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7004 90 98

    superiore a 2,5 mm

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7005

    Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

     

     

    7005 10

    Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente

     

     

    7005 10 05

    con strato non riflettente

    3

    m2

     

    altro, di spessore

     

     

    7005 10 25

    inferiore o uguale a 3,5 mm

    2

    m2

    7005 10 30

    superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 10 80

    superiore a 4,5 mm

    2

    m2

     

    altro vetro non armato

     

     

    7005 21

    colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato

     

     

    7005 21 25

    di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

    2

    m2

    7005 21 30

    di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 21 80

    di spessore superiore a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 29

    altro

     

     

    7005 29 25

    di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

    2

    m2

    7005 29 35

    di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 29 80

    di spessore superiore a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 30 00

    Vetro armato

    2

    m2

    7006 00

    Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

     

     

    7006 00 10

    Vetro da ottica

    3

    7006 00 90

    altro

    3

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

     

     

     

    Vetri temperati

     

     

    7007 11

    di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

     

     

    7007 11 10

    di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori

    3

    7007 11 90

    altri

    3

    7007 19

    altri

     

     

    7007 19 10

    smaltati

    3

    m2

    7007 19 20

    colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

    3

    m2

    7007 19 80

    altri

    3

    m2

     

    Vetri formati da fogli aderenti fra loro

     

     

    7007 21

    di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

     

     

    7007 21 20

    di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori

    3

    7007 21 80

    altri

    3

    7007 29 00

    altri

    3

    m2

    7008 00

    Vetri isolanti a pareti multiple

     

     

    7008 00 20

    colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

    3

    m2

     

    altri

     

     

    7008 00 81

    formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto

    3

    m2

    7008 00 89

    altri

    3

    m2

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

     

     

    7009 10 00

    Specchi retrovisivi per veicoli

    4

    p/st

     

    altri

     

     

    7009 91 00

    non incorniciati

    4

    7009 92 00

    incorniciati

    4

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

     

     

    7010 10 00

    Ampolle

    3

    p/st

    7010 20 00

    Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

    5

    7010 90

    altri

     

     

    7010 90 10

    Barattoli per sterilizzare

    5

    p/st

     

    altri

     

     

    7010 90 21

    ottenuti a partire da un tubo di vetro

    5

    p/st

     

    altri, di capacità nominale

     

     

    7010 90 31

    di 2,5 l o più

    5

    p/st

     

    di meno di 2,5 l

     

     

     

    per prodotti alimentari e bevande

     

     

     

    Bottiglie e boccette

     

     

     

    di vetro non colorato, di capacità nominale

     

     

    7010 90 41

    di 1 l o più

    5

    p/st

    7010 90 43

    superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

    5

    p/st

    7010 90 45

    0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

    5

    p/st

    7010 90 47

    inferiore a 0,15 l

    5

    p/st

     

    di vetro colorato, di capacità nominale

     

     

    7010 90 51

    di 1 l o più

    5

    p/st

    7010 90 53

    superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

    5

    p/st

    7010 90 55

    0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

    5

    p/st

    7010 90 57

    inferiore a 0,15 l

    5

    p/st

     

    altri, di capacità nominale

     

     

    7010 90 61

    di 0,25 l o più

    5

    p/st

    7010 90 67

    inferiore a 0,25 litri

    5

    p/st

     

    per prodotti farmaceutici, di capacità nominale

     

     

    7010 90 71

    superiore a 0,055 l

    5

    p/st

    7010 90 79

    inferiore o uguale a 0,055 l

    5

    p/st

     

    per altri prodotti

     

     

    7010 90 91

    di vetro non colorato

    5

    p/st

    7010 90 99

    di vetro colorato

    5

    p/st

    7011

    Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili

     

     

    7011 10 00

    per l'illuminazione elettrica

    4

    7011 20 00

    per tubi catodici

    4

    7011 90 00

    altri

    4

    7012 00

    Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto

     

     

    7012 00 10

    non finite

    3

    7012 00 90

    finite

    6

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

     

     

    7013 10 00

    Oggetti di vetroceramica

    11

    p/st

     

    Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica

     

     

    7013 21

    di cristallo al piombo

     

     

     

    fabbricati a mano

     

     

    7013 21 11

    incisi o altrimenti decorati

    11

    p/st

    7013 21 19

    altri

    11

    p/st

     

    fabbricati meccanicamente

     

     

    7013 21 91

    incisi o altrimenti decorati

    11

    p/st

    7013 21 99

    altri

    11

    p/st

    7013 29

    altri

     

     

    7013 29 10

    di vetro temperato

    11

    p/st

     

    altri

     

     

     

    fabbricati a mano

     

     

    7013 29 51

    incisi o altrimenti decorati

    11

    p/st

    7013 29 59

    altri

    11

    p/st

     

    fabbricati meccanicamente

     

     

    7013 29 91

    incisi o altrimenti decorati

    11

    p/st

    7013 29 99

    altri

    11

    p/st

     

    Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica

     

     

    7013 31

    di cristallo al piombo

     

     

    7013 31 10

    fabbricati a mano

    11

    p/st

    7013 31 90

    fabbricati meccanicamente

    11

    p/st

    7013 32 00

    di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    11

    p/st

    7013 39

    altri

     

     

    7013 39 10

    di vetro temperato

    11

    p/st

     

    altri

     

     

    7013 39 91

    fabbricati a mano

    11

    p/st

    7013 39 99

    fabbricati meccanicamente

    11

    p/st

     

    altri oggetti

     

     

    7013 91

    di cristallo al piombo

     

     

    7013 91 10

    fabbricati a mano

    11

    p/st

    7013 91 90

    fabbricati meccanicamente

    11

    p/st

    7013 99 00

    altri

    11

    p/st

    7014 00 00

    Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

    3

    7015

    Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri

     

     

    7015 10 00

    Vetri da occhialeria medica

    3

    7015 90 00

    altri

    3

    7016

    Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili

     

     

    7016 10 00

    Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

    8

    7016 90

    altri

     

     

    7016 90 10

    Vetri riuniti in vetrate

    3

    m2

    7016 90 80

    altri

    3 MIN 1,2 €/100 kg/br

    7017

    Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

     

     

    7017 10 00

    di quarzo o di altra silice fusi

    3

    7017 20 00

    di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    3

    7017 90 00

    altre

    3

    7018

    Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

     

     

    7018 10

    Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

     

     

     

    Perle

     

     

    7018 10 11

    tagliate e lucidate meccanicamente

    esenzione

    7018 10 19

    altre

    7

    7018 10 30

    Imitazioni di perle fini o coltivate

    esenzione

     

    Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)

     

     

    7018 10 51

    tagliate e lucidate meccanicamente

    esenzione

    7018 10 59

    altre

    3

    7018 10 90

    altre

    3 (141)

    7018 20 00

    Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

    3

    7018 90

    altri

     

     

    7018 90 10

    Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

    3

    7018 90 90

    altri

    6

    7019

    Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)

     

     

     

    Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati

     

     

    7019 11 00

    Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

    7

    7019 12 00

    Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

    7

    7019 19

    altri

     

     

    7019 19 10

    di filamenti

    7

    7019 19 90

    di fibre in fiocco

    7

     

    Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti

     

     

    7019 31 00

    Feltri (mats)

    7

    7019 32 00

    Veli

    5

    7019 39 00

    altri

    5

    7019 40 00

    Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

    7

     

    altri tessuti

     

     

    7019 51 00

    di larghezza non superiore a 30 cm

    7

    7019 52 00

    di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

    7

    7019 59 00

    altri

    7

    7019 90

    altri

     

     

    7019 90 10

    Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi

    7

    7019 90 30

    Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni

    7

     

    altri

     

     

    7019 90 91

    di fibre tessili

    7

    7019 90 99

    altri

    7

    7020 00

    Altri lavori di vetro

     

     

    7020 00 05

    Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

    esenzione

     

    altri

     

     

    7020 00 10

    di quarzo o di altra silice, fusi

    3

    7020 00 30

    di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    3

    7020 00 80

    altri

    3

    SEZIONE XIV

    PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

    CAPITOLO 71

    PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

    Note

    1.

    Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

    a)

    da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

    b)

    da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

    2.

    a)

    Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

    b)

    La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

    3.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);

    b)

    le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

    c)

    i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

    d)

    i catalizzatori su supporto (voce 3815);

    e)

    gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B. del capitolo 42;

    f)

    gli oggetti delle voci 4303 e 4304;

    g)

    i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

    h)

    le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

    ij)

    gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

    k)

    gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);

    l)

    gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

    m)

    le armi e loro parti (capitolo 93);

    n)

    gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

    o)

    gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;

    p)

    le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

    4.

    a)

    Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.

    b)

    Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

    c)

    Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «le pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

    5.

    Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:

    a)

    qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

    b)

    qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

    c)

    qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.

    6.

    Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

    7.

    Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

    8.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.

    9.

    Ai sensi della voce 7113, per «minuterie» si intendono:

    a)

    i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);

    b)

    gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

    Ai sensi della stessa voce, per «oggetti di gioielleria», si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

    10.

    Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

    11.

    Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

    2.

    Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

    3.

    Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI

    7101

    Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

     

    7101 10 00

    Perle fini

    esenzione

    g

     

    Perle coltivate

     

     

    7101 21 00

    gregge

    esenzione

    g

    7101 22 00

    lavorate

    esenzione

    g

    7102

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

     

     

    7102 10 00

    non scelti

    esenzione

    c/k

     

    industriali

     

     

    7102 21 00

    greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

    esenzione

    c/k

    7102 29 00

    altri

    esenzione

    c/k

     

    non industriali

     

     

    7102 31 00

    greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

    esenzione

    c/k

    7102 39 00

    altri

    esenzione

    c/k

    7103

    Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

     

    7103 10 00

    gregge o semplicemente segate o sgrossate

    esenzione

     

    altrimenti lavorate

     

     

    7103 91 00

    Rubini, zaffiri e smeraldi

    esenzione

    g

    7103 99 00

    altre

    esenzione

    g

    7104

    Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

     

    7104 10 00

    Quarzo piezoelettrico

    esenzione

    g

    7104 20 00

    altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

    esenzione

    g

    7104 90 00

    altre

    esenzione

    g

    7105

    Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

     

     

    7105 10 00

    di diamanti

    esenzione

    g

    7105 90 00

    altri

    esenzione

    g

    II.METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

    7106

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

     

     

    7106 10 00

    Polveri

    esenzione

    g

     

    altro

     

     

    7106 91

    greggio

     

     

    7106 91 10

    con titolo uguale o superiore a 999 ‰

    esenzione

    g

    7106 91 90

    con titolo inferiore a 999 ‰

    esenzione

    g

    7106 92

    semilavorato

     

     

    7106 92 20

    con titolo uguale o superiore a 750 ‰

    esenzione

    g

    7106 92 80

    con titolo inferiore a 750 ‰

    esenzione

    g

    7107 00 00

    Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

    esenzione

    7108

    Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

     

     

     

    per usi non monetari

     

     

    7108 11 00

    Polveri

    esenzione

    g

    7108 12 00

    greggio

    esenzione

    g

    7108 13

    semilavorato

     

     

    7108 13 10

    Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

    esenzione

    g

    7108 13 80

    altro

    esenzione

    g

    7108 20 00

    per uso monetario

    esenzione

    g

    7109 00 00

    Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

    esenzione

    7110

    Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

     

     

     

    Platino

     

     

    7110 11 00

    greggio o in polvere

    esenzione

    g

    7110 19

    altro

     

     

    7110 19 10

    Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

    esenzione

    g

    7110 19 80

    altro

    esenzione

    g

     

    Palladio

     

     

    7110 21 00

    greggio o in polvere

    esenzione

    g

    7110 29 00

    altro

    esenzione

    g

     

    Rodio

     

     

    7110 31 00

    greggio o in polvere

    esenzione

    g

    7110 39 00

    altro

    esenzione

    g

     

    Iridio, osmio e rutenio

     

     

    7110 41 00

    greggi o in polvere

    esenzione

    g

    7110 49 00

    altri

    esenzione

    g

    7111 00 00

    Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

    esenzione

    7112

    Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

     

     

    7112 30 00

    Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria

    esenzione

     

    altri

     

     

    7112 91 00

    di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

    esenzione

    7112 92 00

    di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

    esenzione

    7112 99 00

    altri

    esenzione

    III.MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI

    7113

    Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

     

    di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

    7113 11 00

    di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

    2,5

    g

    7113 19 00

    di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

    2,5

    g

    7113 20 00

    di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi

    4

    7114

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

     

    di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

    7114 11 00

    di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

    2

    g

    7114 19 00

    di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

    2

    g

    7114 20 00

    di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

    2

    7115

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

    7115 10 00

    Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

    esenzione

    7115 90

    altri

     

     

    7115 90 10

    di metalli preziosi

    3

    7115 90 90

    di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    3

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

     

     

    7116 10 00

    di perle fini o coltivate

    esenzione

    g

    7116 20

    di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

     

     

     

    esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)

     

     

    7116 20 11

    Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori

    esenzione

    g

    7116 20 19

    altri

    2,5

    g

    7116 20 90

    altri

    2,5

    g

    7117

    Minuterie di fantasia

     

     

     

    di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

     

     

    7117 11 00

    gemelli e bottoni simili

    4

    7117 19

    altre

     

     

    7117 19 10

    con parti di vetro

    4

     

    senza parti di vetro

     

     

    7117 19 91

    dorate, argentate o platinate

    4

    7117 19 99

    altre

    4

    7117 90 00

    altre

    4

    7118

    Monete

     

     

    7118 10

    Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

     

     

    7118 10 10

    di argento

    esenzione

    g

    7118 10 90

    altre

    esenzione

    7118 90 00

    altre

    esenzione

    g

    SEZIONE XV

    METALLI COMUNI E LORO LAVORI

    Note

    1.

    Questa sezione non comprende:

    a)

    i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);

    b)

    il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);

    c)

    i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;

    d)

    le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;

    e)

    gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

    f)

    gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

    g)

    le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

    h)

    gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

    ij)

    i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

    k)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

    l)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    m)

    gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);

    n)

    gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

    2.

    Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:

    a)

    gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

    b)

    le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);

    c)

    gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

    Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

    Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

    3.

    Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.

    4.

    Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.

    5.

    Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):

    a)

    le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

    b)

    le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

    c)

    i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

    6.

    Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

    7.

    Regola sui prodotti composti:

    Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

    Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

    a)

    la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

    b)

    le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

    c)

    un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

    8.

    In questa sezione, si intendono per:

    a)

    «Cascami ed avanzi»:

    i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

    b)

    «Polveri»:

    i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

    CAPITOLO 72

    GHISA, FERRO E ACCIAIO

    Note

    1.

    In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

    a)

    «Ghise gregge»:

    le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

    10 % o meno di cromo,

    6 % o meno di manganese,

    3 % o meno di fosforo,

    8 % o meno di silicio,

    10 % o meno, in totale, di altri elementi.

    b)

    «Ghise specolari»:

    le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

    c)

    «Ferro-leghe»:

    le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

    più di 10 % di cromo,

    più di 30 % di manganese,

    più di 3 % di fosforo,

    più di 8 % di silicio,

    più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

    d)

    «Acciai»:

    le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

    e)

    «Acciai inossidabili»:

    gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

    f)

    «Altri acciai legati»:

    gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

    0,3 % o più di alluminio,

    0,0008 % o più di boro,

    0,3 % o più di cromo,

    0,3 % o più di cobalto,

    0,4 % o più di rame,

    0,4 % o più di piombo,

    1,65 % o più di manganese,

    0,08 % o più di molibdeno,

    0,3 % o più di nichel,

    0,06 % o più di niobio,

    0,6 % o più di silicio,

    0,05 % o più di titanio,

    0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

    0,1 % o più di vanadio,

    0,05 % o più di zirconio,

    0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

    g)

    «Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

    i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

    h)

    «Graniglie»:

    i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

    ij)

    «Semiprodotti»:

    i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

    Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

    k)

    «Prodotti laminati piatti»:

    i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

    arrotolati in spire sovrapposte, o

    non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

    Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    l)

    «Vergella o bordione»:

    i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

    m)

    «Barre»:

    i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

    Questi prodotti possono:

    avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

    avere subito una torsione dopo la laminazione.

    n)

    «Profilati»:

    i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

    Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

    o)

    «Fili»:

    i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

    p)

    «Barre forate per la perforazione»:

    le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

    2.

    I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

    3.

    I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

    Note di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Ghise gregge legate»:

    le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

    più di 0,2 % di cromo,

    più di 0,3 % di rame,

    più di 0,3 % di nichel,

    più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

    b)

    «Acciai non legati automatici»:

    gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

    0,08 % o più di zolfo,

    0,1 % o più di piombo,

    più di 0,05 % di selenio,

    più di 0,01 % di tellurio,

    più di 0,05 % di bismuto.

    c)

    «Acciai al silicio detti «magnetici»»:

    gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo conferire loro il carattere di altri acciai legati.

    d)

    «Acciai rapidi»:

    gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

    e)

    «Acciai silico manganese»:

    gli acciai che contengono, in peso:

    non più di 0,7 % di carbonio,

    0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e

    0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

    2.

    La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:

    una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

    Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

    Nota complementare

    1.

    Si considerano come:

    Prodotti laminati piatti «detti magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:

    inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;

    inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;

    inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.

    «Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.

    «Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:

    meno di 0,6 % di carbonio

    e

    0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio

    o

    4 % o più di tungsteno;

    0,8 % o più di carbonio

    e

    0,05 % o più di vanadio;

    più di 1,2 % di carbonio

    e

    11 % o più e non più di 15 % di cromo;

    0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

    e

    3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel

    e

    1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo

    e

    0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;

    0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

    e

    1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo

    e

    0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno

    e

    meno di 1,2 % di nichel;

    0,3 % o più di carbonio

    e

    meno di 5,2 % di cromo

    e

    0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;

    0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio

    e

    1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel

    e

    0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo

    e

    0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI

    7201

    Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

     

     

    7201 10

    Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo

     

     

     

    contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese

     

     

    7201 10 11

    con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %

    1,7

    7201 10 19

    con tenore di silicio superiore a 1 %

    1,7

    7201 10 30

    contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese

    1,7

    7201 10 90

    contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese

    esenzione

    7201 20 00

    Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

    2,2

    7201 50

    Ghise gregge legate; ghise specolari

     

     

    7201 50 10

    Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

    esenzione

    7201 50 90

    altre

    1,7

    7202

    Ferro-leghe

     

     

     

    Ferromanganese

     

     

    7202 11

    contenente, in peso, più di 2 % di carbonio

     

     

    7202 11 20

    di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %

    2,7

    7202 11 80

    altro

    2,7

    7202 19 00

    altro

    2,7

     

    Ferrosilicio

     

     

    7202 21 00

    contente, in peso, più di 55 % di sicilio

    5,7 (142)

    7202 29

    altro

     

     

    7202 29 10

    contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio

    5,7 (142)

    7202 29 90

    altro

    5,7 (142)

    7202 30 00

    Ferro-silico-manganese

    3,7

     

    Ferrocromo

     

     

    7202 41

    contenente, in peso, più di 4 % di carbonio

     

     

    7202 41 10

    contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio

    4

    7202 41 90

    contenente, in peso, più di 6 % di carbonio

    4

    7202 49

    altro

     

     

    7202 49 10

    contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio

    7

    7202 49 50

    contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio

    7

    7202 49 90

    contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio

    7

    7202 50 00

    Ferro-silico-cromo

    2,7

    7202 60 00

    Ferro-nichel

    esenzione

    7202 70 00

    Ferro-molibdeno

    2,7

    7202 80 00

    Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

    esenzione

     

    altre

     

     

    7202 91 00

    Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

    2,7

    7202 92 00

    Ferro-vanadio

    2,7

    7202 93 00

    Ferro-niobio

    esenzione

    7202 99

    altre

     

     

    7202 99 10

    Ferro-fosforo

    esenzione

    7202 99 30

    Ferro-silico-magnesio

    2,7

    7202 99 80

    altre

    2,7

    7203

    Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

     

     

    7203 10 00

    Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

    esenzione

    7203 90 00

    altri

    esenzione

    7204

    Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

     

     

    7204 10 00

    Cascami ed avanzi di ghisa

    esenzione

     

    Cascami ed avanzi di acciaio legati

     

     

    7204 21

    di acciai inossidabili

     

     

    7204 21 10

    contenenti, in peso, 8 % o più di nichel

    esenzione

    7204 21 90

    altri

    esenzione

    7204 29 00

    altri

    esenzione

    7204 30 00

    Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

    esenzione

     

    altri cascami ed avanzi

     

     

    7204 41

    Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

     

     

    7204 41 10

    Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

    esenzione

     

    Spuntature di stampaggio o di taglio

     

     

    7204 41 91

    in pacchetti

    esenzione

    7204 41 99

    altri

    esenzione

    7204 49

    altri

     

     

    7204 49 10

    spezzettati

    esenzione

     

    altri

     

     

    7204 49 30

    in pacchetti

    esenzione

    7204 49 90

    altri

    esenzione

    7204 50 00

    Cascami lingottati

    esenzione

    7205

    Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

     

     

    7205 10 00

    Graniglie

    esenzione

     

    Polveri

     

     

    7205 21 00

    di acciai legati

    esenzione

    7205 29 00

    altre

    esenzione

    II.FERRO ED ACCIAI NON LEGATI

    7206

    Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

     

     

    7206 10 00

    Lingotti

    esenzione

    7206 90 00

    altri

    esenzione

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

     

     

     

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7207 11

    di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

     

     

     

    laminati od ottenuti con colata continua

     

     

    7207 11 11

    di acciai automatici

    esenzione

     

    altri

     

     

    7207 11 14

    di spessore inferiore o uguale a 130 mm

    esenzione

    7207 11 16

    di spessore superiore a 130 mm

    esenzione

    7207 11 90

    fucinati

    esenzione

    7207 12

    altri, di sezione trasversale rettangolare

     

     

    7207 12 10

    laminati od ottenuti con colata continua

    esenzione

    7207 12 90

    fucinati

    esenzione

    7207 19

    altri

     

     

     

    di sezione trasversale circolare o poligonale

     

     

    7207 19 12

    laminati od ottenuti con colata continua

    esenzione

    7207 19 19

    fucinati

    esenzione

    7207 19 80

    altri

    esenzione

    7207 20

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

     

     

     

    di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

     

     

     

    laminati od ottenuti con colata continua

     

     

    7207 20 11

    di acciai automatici

    esenzione

     

    altri, contenenti, in peso

     

     

    7207 20 15

    0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7207 20 17

    0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    7207 20 19

    fucinati

    esenzione

     

    altri, di sezione trasversale rettangolare

     

     

    7207 20 32

    laminati od ottenuti con colata continua

    esenzione

    7207 20 39

    fucinati

    esenzione

     

    di sezione trasversale circolare o poligonale

     

     

    7207 20 52

    laminati od ottenuti con colata continua

    esenzione

    7207 20 59

    fucinati

    esenzione

    7207 20 80

    altri

    esenzione

    7208

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

     

     

    7208 10 00

    arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

    esenzione

     

    altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati

     

     

    7208 25 00

    di spessore di 4,75 mm o più

    esenzione

    7208 26 00

    di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7208 27 00

    di spessore inferiore a 3 mm

    esenzione

     

    altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo

     

     

    7208 36 00

    di spessore superiore a 10 mm

    esenzione

    7208 37 00

    di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

    esenzione

    7208 38 00

    di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7208 39 00

    di spessore inferiore a 3 mm

    esenzione

    7208 40 00

    non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

    esenzione

     

    altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo

     

     

    7208 51

    di spessore superiore a 10 mm

     

     

    7208 51 20

    di spessore superiore a 15 mm

    esenzione

     

    di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza

     

     

    7208 51 91

    di 2 050 mm o più

    esenzione

    7208 51 98

    inferiore a 2 050 mm

    esenzione

    7208 52

    di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

     

     

    7208 52 10

    laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm

    esenzione

     

    altri, di larghezza

     

     

    7208 52 91

    di 2 050 mm o più

    esenzione

    7208 52 99

    inferiore a 2 050 mm

    esenzione

    7208 53

    di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

     

     

    7208 53 10

    laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più

    esenzione

    7208 53 90

    altri

    esenzione

    7208 54 00

    di spessore inferiore a 3 mm

    esenzione

    7208 90

    altri

     

     

    7208 90 20

    forati

    esenzione

    7208 90 80

    altri

    esenzione

    7209

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

     

     

     

    arrotolati, semplicemente laminati a freddo

     

     

    7209 15 00

    di spessore di 3 mm o più

    esenzione

    7209 16

    di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

     

     

    7209 16 10

    detti «magnetici»

    esenzione

    7209 16 90

    altri

    esenzione

    7209 17

    di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

     

     

    7209 17 10

    detti «magnetici»

    esenzione

    7209 17 90

    altri

    esenzione

    7209 18

    di spessore inferiore a 0,5 mm

     

     

    7209 18 10

    detti «magnetici»

    esenzione

     

    altri

     

     

    7209 18 91

    di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm

    esenzione

    7209 18 99

    di spessore inferiore a 0,35 mm

    esenzione

     

    non arrotolati, semplicemente laminati a freddo

     

     

    7209 25 00

    di spessore di 3 mm o più

    esenzione

    7209 26

    di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

     

     

    7209 26 10

    detti «magnetici»

    esenzione

    7209 26 90

    altri

    esenzione

    7209 27

    di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

     

     

    7209 27 10

    detti «magnetici»

    esenzione

    7209 27 90

    altri

    esenzione

    7209 28

    di spessore inferiore a 0,5 mm

     

     

    7209 28 10

    detti «magnetici»

    esenzione

    7209 28 90

    altri

    esenzione

    7209 90

    altri

     

     

    7209 90 20

    forati

    esenzione

    7209 90 80

    altri

    esenzione

    7210

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

     

     

     

    stagnati

     

     

    7210 11 00

    di spessore di 0,5 mm o più

    esenzione

    7210 12

    di spessore inferiore a 0,5 mm

     

     

    7210 12 20

    Latta

    esenzione

    7210 12 80

    altri

    esenzione

    7210 20 00

    piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

    esenzione

    7210 30 00

    zincati elettroliticamente

    esenzione

     

    zincati con altri procedimenti

     

     

    7210 41 00

    ondulati

    esenzione

    7210 49 00

    altri

    esenzione

    7210 50 00

    rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

    esenzione

     

    rivestiti di alluminio

     

     

    7210 61 00

    rivestiti di leghe di alluminio-zinco

    esenzione

    7210 69 00

    altri

    esenzione

    7210 70

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

     

     

    7210 70 10

    Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

    esenzione

    7210 70 80

    altri

    esenzione

    7210 90

    altri

     

     

    7210 90 30

    placcati

    esenzione

    7210 90 40

    stagnati e stampati

    esenzione

    7210 90 80

    altri

    esenzione

    7211

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

     

     

     

    semplicemente laminati a caldo

     

     

    7211 13 00

    laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo

    esenzione

    7211 14 00

    altri, di spessore di 4,75 mm o più

    esenzione

    7211 19 00

    altri

    esenzione

     

    semplicemente laminati a freddo

     

     

    7211 23

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7211 23 20

    detti «magnetici»

    esenzione

     

    altri

     

     

    7211 23 30

    di spessore di 0,35 mm o più

    esenzione

    7211 23 80

    di spessore inferiore a 0,35 mm

    esenzione

    7211 29 00

    altri

    esenzione

    7211 90

    altri

     

     

    7211 90 20

    forati

    esenzione

    7211 90 80

    altri

    esenzione

    7212

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

     

     

    7212 10

    stagnati

     

     

    7212 10 10

    Latta semplicemente trattata in superficie

    esenzione

    7212 10 90

    altri

    esenzione

    7212 20 00

    zincati elettroliticamente

    esenzione

    7212 30 00

    zincati con altri procedimenti

    esenzione

    7212 40

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

     

     

    7212 40 20

    Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

    esenzione

    7212 40 80

    altri

    esenzione

    7212 50

    altrimenti rivestiti

     

     

    7212 50 20

    rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

    esenzione

    7212 50 30

    cromati o nichelati

    esenzione

    7212 50 40

    ramati

    esenzione

     

    rivestiti di alluminio

     

     

    7212 50 61

    rivestiti di leghe di alluminio-zinco

    esenzione

    7212 50 69

    altri

    esenzione

    7212 50 90

    altri

    esenzione

    7212 60 00

    placcati

    esenzione

    7213

    Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

     

     

    7213 10 00

    aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

    esenzione

    7213 20 00

    altri, di acciai automatici

    esenzione

     

    altri

     

     

    7213 91

    di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm

     

     

    7213 91 10

    del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

    esenzione

    7213 91 20

    del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

    esenzione

     

    altri

     

     

    7213 91 41

    contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

    esenzione

    7213 91 49

    contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

    esenzione

    7213 91 70

    contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

    esenzione

    7213 91 90

    contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

    esenzione

    7213 99

    altri

     

     

    7213 99 10

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    esenzione

    7213 99 90

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    esenzione

    7214

    Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

     

     

    7214 10 00

    fucinate

    esenzione

    7214 20 00

    aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

    esenzione

    7214 30 00

    altre, di acciai automatici

    esenzione

     

    altre

     

     

    7214 91

    di sezione trasversale rettangolare

     

     

    7214 91 10

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    esenzione

    7214 91 90

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    esenzione

    7214 99

    altre

     

     

     

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7214 99 10

    del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

    esenzione

     

    altre, di sezione circolare con diametro

     

     

    7214 99 31

    uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7214 99 39

    inferiore a 80 mm

    esenzione

    7214 99 50

    altre

    esenzione

     

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

     

     

     

    di sezione circolare con diametro

     

     

    7214 99 71

    uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7214 99 79

    inferiore a 80 mm

    esenzione

    7214 99 95

    altre

    esenzione

    7215

    Altre barre di ferro o di acciai non legati

     

     

    7215 10 00

    di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

    esenzione

    7215 50

    altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

     

     

     

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7215 50 11

    di sezione rettangolare

    esenzione

    7215 50 19

    altre

    esenzione

    7215 50 80

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    esenzione

    7215 90 00

    altre

    esenzione

    7216

    Profilati di ferro o di acciai non legati

     

     

    7216 10 00

    Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

    esenzione

     

    Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

     

     

    7216 21 00

    Profilati a L

    esenzione

    7216 22 00

    Profilati a T

    esenzione

     

    Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

     

     

    7216 31

    Profilati ad U

     

     

    7216 31 10

    di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

    esenzione

    7216 31 90

    di altezza superiore a 220 mm

    esenzione

    7216 32

    Profilati ad I

     

     

     

    di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

     

     

    7216 32 11

    ad ali a facce parallele

    esenzione

    7216 32 19

    altri

    esenzione

     

    di altezza superiore a 220 mm

     

     

    7216 32 91

    ad ali a facce parallele

    esenzione

    7216 32 99

    altri

    esenzione

    7216 33

    Profilati ad H

     

     

    7216 33 10

    di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm

    esenzione

    7216 33 90

    di altezza superiore a 180 mm

    esenzione

    7216 40

    Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

     

     

    7216 40 10

    Profilati a L

    esenzione

    7216 40 90

    Profilati a T

    esenzione

    7216 50

    altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

     

     

    7216 50 10

    di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm

    esenzione

     

    altri

     

     

    7216 50 91

    Piatti a bulbo

    esenzione

    7216 50 99

    altri

    esenzione

     

    Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

     

     

    7216 61

    ottenuti da prodotti laminati piatti

     

     

    7216 61 10

    Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti

    esenzione

    7216 61 90

    altri

    esenzione

    7216 69 00

    altri

    esenzione

     

    altri

     

     

    7216 91

    ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

     

     

    7216 91 10

    Lamiere profilate (nervate)

    esenzione

    7216 91 80

    altri

    esenzione

    7216 99 00

    altri

    esenzione

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

     

     

    7217 10

    non rivestiti, anche lucidati

     

     

     

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7217 10 10

    la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

    esenzione

     

    la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

     

     

    7217 10 31

    aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

    esenzione

    7217 10 39

    altri

    esenzione

    7217 10 50

    contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7217 10 90

    contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    7217 20

    zincati

     

     

     

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7217 20 10

    la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

    esenzione

    7217 20 30

    la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

    esenzione

    7217 20 50

    contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7217 20 90

    contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    7217 30

    rivestiti di altri metalli comuni

     

     

     

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7217 30 41

    ramati

    esenzione

    7217 30 49

    altri

    esenzione

    7217 30 50

    contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7217 30 90

    contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    7217 90

    altri

     

     

    7217 90 20

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    esenzione

    7217 90 50

    contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7217 90 90

    contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    III.ACCIAI INOSSIDABILI

    7218

    Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

     

     

    7218 10 00

    Lingotti e altre forme primarie

    esenzione

     

    altri

     

     

    7218 91

    di sezione trasversale rettangolare

     

     

    7218 91 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7218 91 80

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7218 99

    altri

     

     

     

    di sezione trasversale quadrata

     

     

    7218 99 11

    laminati od ottenuti per colata continua

    esenzione

    7218 99 19

    fucinati

    esenzione

     

    altri

     

     

    7218 99 20

    laminati od ottenuti per colata continua

    esenzione

    7218 99 80

    fucinati

    esenzione

    7219

    Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

     

     

     

    semplicemente laminati a caldo, arrotolati

     

     

    7219 11 00

    di spessore superiore a 10 mm

    esenzione

    7219 12

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

     

     

    7219 12 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 12 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 13

    di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

     

     

    7219 13 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 13 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 14

    di spessore inferiore a 3 mm

     

     

    7219 14 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 14 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

     

     

    7219 21

    di spessore superiore a 10 mm

     

     

    7219 21 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 21 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 22

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm

     

     

    7219 22 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 22 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 23 00

    di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7219 24 00

    di spessore inferiore a 3 mm

    esenzione

     

    semplicemente laminati a freddo

     

     

    7219 31 00

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

    esenzione

    7219 32

    di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

     

     

    7219 32 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 32 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 33

    di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

     

     

    7219 33 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 33 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 34

    di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm

     

     

    7219 34 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 34 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 35

    di spessore inferiore a 0,5 mm

     

     

    7219 35 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 35 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 90

    altri

     

     

    7219 90 20

    forati

    esenzione

    7219 90 80

    altri

    esenzione

    7220

    Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

     

     

     

    semplicemente laminati a caldo

     

     

    7220 11 00

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

    esenzione

    7220 12 00

    di spessore inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7220 20

    semplicemente laminati a freddo

     

     

     

    di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso

     

     

    7220 20 21

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7220 20 29

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso

     

     

    7220 20 41

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7220 20 49

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso

     

     

    7220 20 81

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7220 20 89

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7220 90

    altri

     

     

    7220 90 20

    forati

    esenzione

    7220 90 80

    altri

    esenzione

    7221 00

    Vergella o bordione di acciai inossidabili

     

     

    7221 00 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7221 00 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222

    Barre e profilati di acciai inossidabili

     

     

     

    Barre semplicemente laminate o estruse a caldo

     

     

    7222 11

    di sezione circolare

     

     

     

    di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso

     

     

    7222 11 11

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 11 19

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso

     

     

    7222 11 81

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 11 89

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222 19

    altre

     

     

    7222 19 10

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 19 90

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222 20

    Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo

     

     

     

    di sezione circolare

     

     

     

    di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso

     

     

    7222 20 11

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 20 19

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso

     

     

    7222 20 21

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 20 29

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso

     

     

    7222 20 31

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 20 39

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    altre, contenenti, in peso

     

     

    7222 20 81

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 20 89

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222 30

    altre barre

     

     

     

    fucinate, contenenti, in peso

     

     

    7222 30 51

    2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 30 91

    meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222 30 97

    altre

    esenzione

    7222 40

    Profilati

     

     

    7222 40 10

    semplicemente laminati o estrusi a caldo

    esenzione

    7222 40 50

    semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

    esenzione

    7222 40 90

    altri

    esenzione

    7223 00

    Fili di acciai inossidabili

     

     

     

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

     

     

    7223 00 11

    contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo

    esenzione

    7223 00 19

    altri

    esenzione

     

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

     

     

    7223 00 91

    contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio

    esenzione

    7223 00 99

    altri

    esenzione

    IV.ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI

    7224

    Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati

     

     

    7224 10

    Lingotti e altre forme primarie

     

     

    7224 10 10

    di acciai per utensili

    esenzione

    7224 10 90

    altri

    esenzione

    7224 90

    altri

     

     

    7224 90 02

    di acciai per utensili

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    di sezione trasversale, quadrata o rettangolare

     

     

     

    laminati a caldo od ottenuti per colata continua

     

     

     

    la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

     

     

    7224 90 03

    di acciai rapidi

    esenzione

    7224 90 05

    contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

    esenzione

    7224 90 07

    altri

    esenzione

    7224 90 14

    altri

    esenzione

    7224 90 18

    fucinati

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    laminati a caldo od ottenuti per colata continua

     

     

    7224 90 31

    contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    esenzione

    7224 90 38

    altri

    esenzione

    7224 90 90

    fucinati

    esenzione

    7225

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

     

     

     

    di acciai al silicio detti «magnetici»

     

     

    7225 11 00

    a grani orientati

    esenzione

    7225 19

    altri

     

     

    7225 19 10

    laminati a caldo

    esenzione

    7225 19 90

    laminati a freddo

    esenzione

    7225 20 00

    di acciai rapidi

    esenzione

    7225 30

    altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

     

     

    7225 30 10

    di acciai per utensili

    esenzione

    7225 30 90

    altri

    esenzione

    7225 40

    altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

     

     

    7225 40 12

    di acciai per utensili

    esenzione

     

    altri

     

     

    7225 40 40

    di spessore superiore a 10 mm

    esenzione

    7225 40 60

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

    esenzione

    7225 40 90

    di spessore inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7225 50 00

    altri, semplicemente laminati a freddo

    esenzione

     

    altri

     

     

    7225 91 00

    zincati elettroliticamente

    esenzione

    7225 92 00

    zincati con altri procedimenti

    esenzione

    7225 99 00

    altri

    esenzione

    7226

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

     

     

     

    di acciai al silicio detti «magnetici»

     

     

    7226 11 00

    a grani orientati

    esenzione

    7226 19

    altri

     

     

    7226 19 10

    semplicemente laminati a caldo

    esenzione

    7226 19 80

    altri

    esenzione

    7226 20 00

    di acciai rapidi

    esenzione

     

    altri

     

     

    7226 91

    semplicemente laminati a caldo

     

     

    7226 91 20

    di acciai per utensili

    esenzione

     

    altri

     

     

    7226 91 91

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

    esenzione

    7226 91 99

    di spessore inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7226 92 00

    semplicemente laminati a freddo

    esenzione

    7226 93 00

    zincati elettroliticamente

    esenzione

    7226 94 00

    zincati con altri procedimenti

    esenzione

    7226 99 00

    altri

    esenzione

    7227

    Vergella o bordione di altri acciai legati

     

     

    7227 10 00

    di acciai rapidi

    esenzione

    7227 20 00

    di acciai silico-manganese

    esenzione

    7227 90

    altri

     

     

    7227 90 10

    contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

    esenzione

    7227 90 50

    contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    esenzione

    7227 90 95

    altri

    esenzione

    7228

    Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

     

     

    7228 10

    Barre di acciai rapidi

     

     

    7228 10 20

    semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

    esenzione

    7228 10 50

    fucinate

    esenzione

    7228 10 90

    altre

    esenzione

    7228 20

    Barre di acciai silico-manganese

     

     

    7228 20 10

    di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

    esenzione

     

    altre

     

     

    7228 20 91

    semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

    esenzione

    7228 20 99

    altre

    esenzione

    7228 30

    altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

     

     

    7228 30 20

    di acciai per utensili

    esenzione

     

    contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

     

     

    7228 30 41

    di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7228 30 49

    altre

    esenzione

     

    altre

     

     

     

    di sezione circolare, di diametro

     

     

    7228 30 61

    uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7228 30 69

    inferiore a 80 mm

    esenzione

    7228 30 70

    di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

    esenzione

    7228 30 89

    altre

    esenzione

    7228 40

    altre barre, semplicemente fucinate

     

     

    7228 40 10

    di acciai per utensili

    esenzione

    7228 40 90

    altre

    esenzione

    7228 50

    altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

     

     

    7228 50 20

    di acciai per utensili

    esenzione

    7228 50 40

    contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    esenzione

     

    altre

     

     

     

    di sezione circolare, di diametro

     

     

    7228 50 61

    uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7228 50 69

    inferiore a 80 mm

    esenzione

    7228 50 80

    altre

    esenzione

    7228 60

    altre barre

     

     

    7228 60 20

    di acciai per utensili

    esenzione

    7228 60 80

    altre

    esenzione

    7228 70

    Profilati

     

     

    7228 70 10

    semplicemente laminati o estrusi a caldo

    esenzione

    7228 70 90

    altri

    esenzione

    7228 80 00

    Barre forate per la perforazione

    esenzione

    7229

    Fili di altri acciai legati

     

     

    7229 10 00

    di acciai rapidi

    esenzione

    7229 20 00

    di acciai silico-manganese

    esenzione

    7229 90

    altri

     

     

    7229 90 50

    contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    esenzione

    7229 90 90

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 73

    LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

    Note

    1.

    In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

    2.

    Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7301

    Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

     

     

    7301 10 00

    Palancole

    esenzione

    7301 20 00

    Profilati

    esenzione

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

     

     

    7302 10

    Rotaie

     

     

    7302 10 10

    conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

    esenzione

     

    altre

     

     

     

    nuove

     

     

     

    Rotaie del tipo vignole

     

     

    7302 10 21

    di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg

    esenzione

    7302 10 23

    di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg

    esenzione

    7302 10 29

    di un peso al metro inferiore a 27 kg

    esenzione

    7302 10 40

    Rotaie a guida

    esenzione

    7302 10 50

    altre

    esenzione

    7302 10 90

    usate

    esenzione

    7302 30 00

    Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi

    2,7

    7302 40 00

    Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

    esenzione

    7302 90 00

    altri

    esenzione

    7303 00

    Tubi e profilati cavi, di ghisa

     

     

    7303 00 10

    Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

    3,2

    7303 00 90

    altri

    3,2

    7304

    Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

     

     

    7304 10

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti

     

     

    7304 10 10

    con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7304 10 30

    con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 10 90

    con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    esenzione

     

    Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

     

     

    7304 21 00

    Aste di perforazione

    esenzione

    7304 29

    altri

     

     

    7304 29 11

    con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 29 19

    con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    esenzione

     

    altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

     

     

    7304 31

    trafilati o laminati a freddo

     

     

    7304 31 20

    di precisione

    esenzione

    7304 31 80

    altri

    esenzione

    7304 39

    altri

     

     

    7304 39 10

    greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

    esenzione

     

    altri

     

     

    7304 39 30

    con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    Tubi filettati o filettabili detti gas

     

     

    7304 39 52

    zincati

    esenzione

    7304 39 58

    altri

    esenzione

     

    altri, con diametro esterno

     

     

    7304 39 92

    inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7304 39 93

    superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 39 99

    superiore a 406,4 mm

    esenzione

     

    altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili

     

     

    7304 41 00

    trafilati o laminati a freddo

    esenzione

    7304 49

    altri

     

     

    7304 49 10

    greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

    esenzione

     

    altri

     

     

    7304 49 92

    con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 49 99

    con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    esenzione

     

    altri, di sezione circolare, di altri acciai legati

     

     

    7304 51

    trafilati o laminati a freddo

     

     

     

    diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza

     

     

    7304 51 12

    inferiore o uguale a 0,5 m

    esenzione

    7304 51 18

    superiore a 0,5 m

    esenzione

     

    altri

     

     

    7304 51 81

    di precisione

    esenzione

    7304 51 89

    altri

    esenzione

    7304 59

    altri

     

     

    7304 59 10

    greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

    esenzione

     

    altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza

     

     

    7304 59 32

    inferiore o uguale a 0,5 m

    esenzione

    7304 59 38

    superiore a 0,5 m

    esenzione

     

    altri

     

     

    7304 59 92

    con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7304 59 93

    con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 59 99

    con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    esenzione

    7304 90 00

    altri

    esenzione

    7305

    Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

     

     

     

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

     

     

    7305 11 00

    saldati longitudinalmente ad arco sommerso

    esenzione

    7305 12 00

    saldati longitudinalmente, altri

    esenzione

    7305 19 00

    altri

    esenzione

    7305 20 00

    Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

    esenzione

     

    altri, saldati

     

     

    7305 31 00

    saldati longitudinalmente

    esenzione

    7305 39 00

    altri

    esenzione

    7305 90 00

    altri

    esenzione

    7306

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

     

     

    7306 10

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

     

     

     

    saldati longitudinalmente, con diametro esterno

     

     

    7306 10 11

    inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7306 10 19

    superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7306 10 90

    saldati elicoidalmente

    esenzione

    7306 20 00

    Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

    esenzione

    7306 30

    altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

     

     

     

    di precisione, aventi parete di spessore

     

     

    7306 30 11

    inferiore o uguale a 2 mm

    esenzione

    7306 30 19

    superiore a 2 mm

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    Tubi gas, filettati o filettabili

     

     

    7306 30 41

    zincati

    esenzione

    7306 30 49

    altri

    esenzione

     

    altri, con diametro esterno

     

     

     

    inferiore o uguale a 168,3 mm

     

     

    7306 30 72

    zincati

    esenzione

    7306 30 77

    altri

    esenzione

    7306 30 80

    superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7306 40

    altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili

     

     

    7306 40 20

    trafilati o laminati a freddo

    esenzione

    7306 40 80

    altri

    esenzione

    7306 50

    altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati

     

     

    7306 50 20

    di precisione

    esenzione

    7306 50 80

    altri

    esenzione

    7306 60

    altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare

     

     

     

    di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore

     

     

     

    inferiore o uguale a 2 mm

     

     

    7306 60 11

    di acciai inossidabili

    esenzione

    7306 60 19

    altri

    esenzione

     

    superiore a 2 mm

     

     

    7306 60 21

    di acciai inossidabili

    esenzione

    7306 60 29

    altri

    esenzione

     

    di altre sezioni

     

     

    7306 60 81

    di acciai inossidabili

    esenzione

    7306 60 89

    altri

    esenzione

    7306 90 00

    altri

    esenzione

    7307

    Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

     

     

     

    fusi

     

     

    7307 11

    di ghisa non malleabile

     

     

    7307 11 10

    per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

    3,7

    7307 11 90

    altri

    3,7

    7307 19

    altri

     

     

    7307 19 10

    di ghisa malleabile

    3,7

    7307 19 90

    altri

    3,7

     

    altri, di acciai inossidabili

     

     

    7307 21 00

    Flange

    3,7

    7307 22

    Gomiti, curve e manicotti, filettati

     

     

    7307 22 10

    Manicotti

    esenzione

    7307 22 90

    Gomiti e curve

    3,7

    7307 23

    Accessori da saldare testa a testa

     

     

    7307 23 10

    Gomiti e curve

    3,7

    7307 23 90

    altri

    3,7

    7307 29

    altri

     

     

    7307 29 10

    filettati

    3,7

    7307 29 30

    per saldare

    3,7

    7307 29 90

    altri

    3,7

     

    altri

     

     

    7307 91 00

    Flange

    3,7

    7307 92

    Gomiti, curve e manicotti, filettati

     

     

    7307 92 10

    Manicotti

    esenzione

    7307 92 90

    Gomiti e curve

    3,7

    7307 93

    Accessori da saldare testa a testa

     

     

     

    il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm

     

     

    7307 93 11

    Gomiti e curve

    3,7

    7307 93 19

    altri

    3,7

     

    il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm

     

     

    7307 93 91

    Gomiti e curve

    3,7

    7307 93 99

    altri

    3,7

    7307 99

    altri

     

     

    7307 99 10

    filettati

    3,7

    7307 99 30

    per saldare

    3,7

    7307 99 90

    altri

    3,7

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

     

     

    7308 10 00

    Ponti ed elementi di ponti

    esenzione

    7308 20 00

    Torri e piloni

    esenzione

    7308 30 00

    Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

    esenzione

    p/st (143)

    7308 40

    Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

     

     

    7308 40 10

    Materiale per armature di miniera

    esenzione

    7308 40 90

    altro

    esenzione

    7308 90

    altri

     

     

    7308 90 10

    Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    unicamente o principalmente di lamiere

     

     

    7308 90 51

    Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante

    esenzione

    7308 90 59

    altri

    esenzione

    7308 90 99

    altri

    esenzione

    7309 00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

     

     

    7309 00 10

    per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)

    2,2

     

    per materie liquide

     

     

    7309 00 30

    con rivestimento interno o calorifugo

    2,2

     

    altri, di capacità

     

     

    7309 00 51

    superiore a 100 000 litri

    2,2

    7309 00 59

    inferiore o uguale a 100 000 litri

    2,2

    7309 00 90

    per materie solide

    2,2

    7310

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

     

     

    7310 10 00

    di capacità uguale o superiore a 50 litri

    2,7

     

    di capacità inferiore a 50 litri

     

     

    7310 21

    Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura

     

     

    7310 21 11

    Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari

    2,7

    7310 21 19

    Scatole per l'imballaggio delle bevande

    2,7

     

    altre, aventi parete di spessore

     

     

    7310 21 91

    inferiore a 0,5 mm

    2,7

    7310 21 99

    uguale o superiore a 0,5 mm

    2,7

    7310 29

    altri

     

     

    7310 29 10

    aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm

    2,7

    7310 29 90

    aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm

    2,7

    7311 00

    Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

    7311 00 10

    senza saldatura

    2,7

     

    altri, di capacità

     

     

    7311 00 91

    inferiore a 1 000 litri

    2,7

    7311 00 99

    uguale o superiore a 1 000 litri

    2,7

    7312

    Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

     

     

    7312 10

    Trefoli e cavi

     

     

    7312 10 20

    di acciaio inossidabile

    esenzione

     

    altri, la cui sezione trasversale massima è

     

     

     

    inferiore o uguale a 3 mm

     

     

    7312 10 41

    rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)

    esenzione

    7312 10 49

    altri

    esenzione

     

    superiore a 3 mm

     

     

     

    Trefoli

     

     

    7312 10 61

    non rivestiti

    esenzione

     

    rivestiti

     

     

    7312 10 65

    zincati

    esenzione

    7312 10 69

    altri

    esenzione

     

    Cavi, compresi i cavi chiusi

     

     

     

    non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è

     

     

    7312 10 81

    superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm

    esenzione

    7312 10 83

    superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm

    esenzione

    7312 10 85

    superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm

    esenzione

    7312 10 89

    superiore a 48 mm

    esenzione

    7312 10 98

    altri

    esenzione

    7312 90 00

    altri

    esenzione

    7313 00 00

    Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

    esenzione

    7314

    Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

     

     

     

    Prodotti tessuti (tele metalliche)

     

     

    7314 12 00

    Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

    esenzione

    7314 13 00

    altre tele metalliche continue o senza fine, per macchine

    esenzione

    7314 14 00

    altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile

    esenzione

    7314 19 00

    altri

    esenzione

    7314 20

    Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

     

     

    7314 20 10

    di fili nervati

    esenzione

    7314 20 90

    altre

    esenzione

     

    altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro

     

     

    7314 31 00

    zincate

    esenzione

    7314 39 00

    altre

    esenzione

     

    altre tele metalliche, griglie e reti

     

     

    7314 41

    zincate

     

     

    7314 41 10

    a maglie esagonali

    esenzione

    7314 41 90

    altre

    esenzione

    7314 42

    ricoperte di materie plastiche

     

     

    7314 42 10

    a maglie esagonali

    esenzione

    7314 42 90

    altre

    esenzione

    7314 49 00

    altre

    esenzione

    7314 50 00

    Lamiere e lastre, incise e stirate

    esenzione

    7315

    Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

     

    Catene a maglie articolate e loro parti

     

     

    7315 11

    Catene a rulli

     

     

    7315 11 10

    per biciclette e motociclette

    2,7

    7315 11 90

    altre

    2,7

    7315 12 00

    altre catene

    2,7

    7315 19 00

    Parti

    2,7

    7315 20 00

    Catene antisdrucciolevoli

    2,7

     

    altre catene e catenelle

     

     

    7315 81 00

    Catene a maglie con traversino

    2,7

    7315 82

    altre catene, a maglie saldate

     

     

    7315 82 10

    di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm

    2,7

    7315 82 90

    di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm

    2,7

    7315 89 00

    altre

    2,7

    7315 90 00

    altre parti

    2,7

    7316 00 00

    Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

    2,7

    7317 00

    Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

     

     

    7317 00 10

    Puntine da disegno

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    di trafileria

     

     

    7317 00 20

    Chiodi in strisce o in rotoli

    esenzione

    7317 00 40

    Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati

    esenzione

     

    altri

     

     

    7317 00 61

    zincati

    esenzione

    7317 00 69

    altri

    esenzione

    7317 00 90

    altri

    esenzione

    7318

    Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

     

    Articoli filettati

     

     

    7318 11 00

    Tirafondi

    3,7

    7318 12

    altre viti per legno

     

     

    7318 12 10

    di acciaio inossidabile

    3,7

    7318 12 90

    altre

    3,7

    7318 13 00

    Ganci a vite e viti ad occhio

    3,7

    7318 14

    Viti autofilettanti

     

     

    7318 14 10

    di acciaio inossidabile

    3,7

     

    altre

     

     

    7318 14 91

    Viti filettatrici

    3,7

    7318 14 99

    altre

    3,7

    7318 15

    altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

     

     

    7318 15 10

    Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

    3,7

     

    altri

     

     

    7318 15 20

    per fissare gli elementi delle strade ferrate

    3,7

     

    altri

     

     

     

    senza capocchia

     

     

    7318 15 30

    di acciaio inossidabile

    3,7

     

    di altri acciai, con resistenza alla trazione

     

     

    7318 15 41

    inferiore a 800 MPa

    3,7

    7318 15 49

    uguale o superiore a 800 MPa

    3,7

     

    con capocchia

     

     

     

    con intaglio od impronta a croce

     

     

    7318 15 51

    di acciaio inossidabile

    3,7

    7318 15 59

    altri

    3,7

     

    con esagono incassato

     

     

    7318 15 61

    di acciaio inossidabile

    3,7

    7318 15 69

    altri

    3,7

     

    con esagono sporgente

     

     

    7318 15 70

    di acciaio inossidabile

    3,7

     

    di altri acciai, con resistenza alla trazione

     

     

    7318 15 81

    inferiore a 800 MPa

    3,7

    7318 15 89

    uguale o superiore a 800 MPa

    3,7

    7318 15 90

    altri

    3,7

    7318 16

    Dadi

     

     

    7318 16 10

    ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm

    3,7

     

    altri

     

     

    7318 16 30

    di acciaio inossidabile

    3,7

     

    altri

     

     

    7318 16 50

    di sicurezza

    3,7

     

    altri, di diametro interno

     

     

    7318 16 91

    inferiore o uguale a 12 mm

    3,7

    7318 16 99

    superiore a 12 mm

    3,7

    7318 19 00

    altri

    3,7

     

    Articoli non filettati

     

     

    7318 21 00

    Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

    3,7

    7318 22 00

    altre rondelle

    3,7

    7318 23 00

    Ribadini

    3,7

    7318 24 00

    Copiglie, pernotti e chiavette

    3,7

    7318 29 00

    altri

    3,7

    7319

    Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove

     

     

    7319 10 00

    Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo

    2,7

    7319 20 00

    Spilli di sicurezza

    2,7

    7319 30 00

    altri spilli

    2,7

    7319 90 00

    altri

    2,7

    7320

    Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

     

     

    7320 10

    Molle a balestra e loro foglie

     

     

     

    formate a caldo

     

     

    7320 10 11

    Molle paraboliche e loro foglie

    2,7

    7320 10 19

    altre

    2,7

    7320 10 90

    altre

    2,7

    7320 20

    Molle ad elica

     

     

    7320 20 20

    formate a caldo

    2,7

     

    altre

     

     

    7320 20 81

    Molle di compressione

    2,7

    7320 20 85

    Molle di trazione

    2,7

    7320 20 89

    altre

    2,7

    7320 90

    altre

     

     

    7320 90 10

    Molle a spirali piatte

    2,7

    7320 90 30

    Molle a forma di dischi

    2,7

    7320 90 90

    altre

    2,7

    7321

    Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

     

    Apparecchi di cottura e scaldapiatti

     

     

    7321 11

    a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

     

     

    7321 11 10

    con forno, compresi i forni separati

    2,7

    p/st

    7321 11 90

    altri

    2,7

    p/st

    7321 12 00

    a combustibili liquidi

    2,7

    p/st

    7321 13 00

    a combustibili solidi

    2,7

    p/st

     

    altri apparecchi

     

     

    7321 81

    a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

     

     

    7321 81 10

    ad eliminazione dei gas combusti

    2,7

    p/st

    7321 81 90

    altri

    2,7

    p/st

    7321 82

    a combustibili liquidi

     

     

    7321 82 10

    ad eliminazione dei gas combusti

    2,7

    p/st

    7321 82 90

    altri

    2,7

    p/st

    7321 83 00

    a combustibili solidi

    2,7

    p/st

    7321 90 00

    Parti

    2,7

    7322

    Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio

     

     

     

    Radiatori e loro parti

     

     

    7322 11 00

    di ghisa

    3,2

    7322 19 00

    altri

    3,2

    7322 90 00

    altri

    3,2

    7323

    Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

     

     

    7323 10 00

    Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

    3,2

     

    altri

     

     

    7323 91 00

    di ghisa, non smaltati

    3,2

    7323 92 00

    di ghisa smaltati

    3,2

    7323 93

    di acciai inossidabili

     

     

    7323 93 10

    Oggetti per il servizio della tavola

    3,2

    7323 93 90

    altri

    3,2

    7323 94

    di ferro o acciaio, smaltati

     

     

    7323 94 10

    Oggetti per il servizio della tavola

    3,2

    7323 94 90

    altri

    3,2

    7323 99

    altri

     

     

    7323 99 10

    Oggetti per il servizio della tavola

    3,2

     

    altri

     

     

    7323 99 91

    dipinti o verniciati

    3,2

    7323 99 99

    altri

    3,2

    7324

    Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

    7324 10 00

    Acquai e lavabi di acciai inossidabili

    2,7

     

    Vasche da bagno

     

     

    7324 21 00

    di ghisa, anche smaltate

    3,2

    p/st

    7324 29 00

    altri

    3,2

    p/st

    7324 90 00

    altri, comprese le loro parti

    3,2

    7325

    Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

     

     

    7325 10

    di ghisa non malleabile

     

     

    7325 10 50

    Botole

    1,7

    p/st

     

    altri

     

     

    7325 10 92

    Oggetti per canalizzazioni

    1,7

    7325 10 99

    altri

    1,7

     

    altri

     

     

    7325 91 00

    Palle ed oggetti simili per mulini

    2,7

    7325 99

    altri

     

     

    7325 99 10

    di ghisa malleabile

    2,7

    7325 99 90

    altri

    2,7

    7326

    Altri lavori di ferro o acciaio

     

     

     

    Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati

     

     

    7326 11 00

    Palle ed oggetti simili per mulini

    2,7

    7326 19

    altri

     

     

    7326 19 10

    fucinati

    2,7

    7326 19 90

    altri

    2,7

    7326 20

    Lavori di fili di ferro o acciaio

     

     

    7326 20 30

    Gabbie ed uccelliere

    2,7

    7326 20 50

    Cestini

    2,7

    7326 20 80

    altri

    2,7

    7326 90

    altri

     

     

    7326 90 10

    Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca

    2,7

    7326 90 30

    Scale e sgabelli a gradini

    2,7

    7326 90 40

    Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci

    2,7

    7326 90 50

    Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.

    2,7

    7326 90 60

    Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia

    2,7

    7326 90 70

    Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

    2,7

     

    altri lavori di ferro o di acciaio

     

     

    7326 90 91

    fucinati

    2,7

    7326 90 93

    stampati

    2,7

    7326 90 95

    sinterizzati

    2,7

    7326 90 98

    altri

    2,7

    CAPITOLO 74

    RAME E LAVORI DI RAME

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Rame raffinato»:

    il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

    il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Ag

    Argento

    0,25

    As

    Arsenico

    0,5

    Cd

    Cadmio

    1,3

    Cr

    Cromo

    1,4

    Mg

    Magnesio

    0,8

    Pb

    Piombo

    1,5

    S

    Zolfo

    0,7

    Sn

    Stagno

    0,8

    Te

    Tellurio

    0,8

    Zn

    Zinco

    1

    Zr

    Zirconio

    0,3

    Altri elementi (144), ciascuno

    0,3

    b)

    «Leghe di rame»:

    le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

    1)

    il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure

    2)

    il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

    c)

    «Leghe madri di rame»:

    le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

    d)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

    e)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    f)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    Tuttavia, per l'interpretazione della voce 7414 sono ammessi come «fili», unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

    g)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    h)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Nota di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intende per:

    a)

    «Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

    ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

    lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

    l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];

    l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

    b)

    «Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

    ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

    c)

    «Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

    ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

    d)

    «Leghe a base di rame-nichel»:

    ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7401

    Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

     

     

    7401 10 00

    Metalline cuprifere

    esenzione

    7401 20 00

    Rame da cementazione (precipitato di rame)

    esenzione

    7402 00 00

    Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

    esenzione

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio

     

     

     

    Rame raffinato

     

     

    7403 11 00

    Catodi e sezioni di catodi

    esenzione

    7403 12 00

    Barre da filo (Wire-bars)

    esenzione

    7403 13 00

    Billette

    esenzione

    7403 19 00

    altri

    esenzione

     

    Leghe di rame

     

     

    7403 21 00

    a base di rame-zinco (ottone)

    esenzione

    7403 22 00

    a base di rame-stagno (bronzo)

    esenzione

    7403 23 00

    a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

    esenzione

    7403 29 00

    altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)

    esenzione

    7404 00

    Cascami ed avanzi di rame

     

     

    7404 00 10

    di rame raffinato

    esenzione

     

    di leghe di rame

     

     

    7404 00 91

    a base di rame-zinco (ottone)

    esenzione

    7404 00 99

    altri

    esenzione

    7405 00 00

    Leghe madri di rame

    esenzione

    7406

    Polveri e pagliette di rame

     

     

    7406 10 00

    Polveri a struttura non lamellare

    esenzione

    7406 20 00

    Polveri a struttura lamellare; pagliette

    esenzione

    7407

    Barre e profilati di rame

     

     

    7407 10 00

    di rame raffinato

    4,8

     

    di leghe di rame

     

     

    7407 21

    a base di rame-zinco (ottone)

     

     

    7407 21 10

    Barre

    4,8

    7407 21 90

    Profilati

    4,8

    7407 22

    a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

     

     

    7407 22 10

    a base di rame-nichel (cupronichel)

    4,8

    7407 22 90

    a base di rame-nichel-zinco (argentone)

    4,8

    7407 29 00

    altri

    4,8

    7408

    Fili di rame

     

     

     

    di rame raffinato

     

     

    7408 11 00

    di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

    4,8

    7408 19

    altri

     

     

    7408 19 10

    di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

    4,8

    7408 19 90

    di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

    4,8

     

    di leghe di rame

     

     

    7408 21 00

    a base di rame-zinco (ottone)

    4,8

    7408 22 00

    a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

    4,8

    7408 29 00

    altri

    4,8

    7409

    Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

     

     

     

    di rame raffinato

     

     

    7409 11 00

    arrotolati

    4,8

    7409 19 00

    altri

    4,8

     

    di leghe a base di rame-zinco (ottone)

     

     

    7409 21 00

    arrotolati

    4,8

    7409 29 00

    altri

    4,8

     

    di leghe a base di rame-stagno (bronzo)

     

     

    7409 31 00

    arrotolati

    4,8

    7409 39 00

    altri

    4,8

    7409 40

    di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

     

     

    7409 40 10

    a base di rame-nichel (cupronichel)

    4,8

    7409 40 90

    a base di rame-nichel-zinco (argentone)

    4,8

    7409 90 00

    di altre leghe di rame

    4,8

    7410

    Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)

     

     

     

    senza supporto

     

     

    7410 11 00

    di rame raffinato

    5,2

    7410 12 00

    di leghe di rame

    5,2

     

    su supporto

     

     

    7410 21 00

    di rame raffinato

    5,2

    7410 22 00

    di leghe di rame

    5,2

    7411

    Tubi di rame

     

     

    7411 10

    di rame raffinato

     

     

     

    diritti, con spessore della parete

     

     

    7411 10 11

    superiore a 0,6 mm

    4,8

    7411 10 19

    uguale o inferiore a 0,6 mm

    4,8

    7411 10 90

    altri

    4,8

     

    di leghe di rame

     

     

    7411 21

    a base di rame-zinco (ottone)

     

     

    7411 21 10

    diritti

    4,8

    7411 21 90

    altri

    4,8

    7411 22 00

    a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

    4,8

    7411 29 00

    altri

    4,8

    7412

    Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame

     

     

    7412 10 00

    di rame raffinato

    5,2

    7412 20 00

    di leghe di rame

    5,2

    7413 00

    Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità

     

     

    7413 00 20

    di rame raffinato

    5,2

    7413 00 80

    di leghe di rame

    5,2

    7414

    Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame

     

     

    7414 20 00

    Tele metalliche

    4,3

    7414 90 00

    altre

    4,3

    7415

    Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame

     

     

    7415 10 00

    Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

    4

     

    altri articoli, non filettati

     

     

    7415 21 00

    Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)

    3

    7415 29 00

    altri

    3

     

    altri articoli, filettati

     

     

    7415 33 00

    Viti; bulloni e dadi

    3

    7415 39 00

    altri

    3

    7416 00 00

    Molle di rame

    4

    7417 00 00

    Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame

    4

    7418

    Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame

     

     

     

    Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

     

     

    7418 11 00

    Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

    3

    7418 19 00

    altri

    3

    7418 20 00

    Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

    3

    7419

    Altri lavori di rame

     

     

    7419 10 00

    Catene, catenelle e loro parti

    3

     

    altri

     

     

    7419 91 00

    colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

    3

    7419 99 00

    altri

    3

    CAPITOLO 75

    NICHEL E LAVORI DI NICHEL

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Note di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intende per:

    a)

    «Nichel non legato»:

    il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

    1)

    il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e

    2)

    il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Fe

    Ferro

    0,5

    O

    Ossigeno

    0,4

    Altri elementi, ciascuno

    0,3

    b)

    «Leghe di nichel»:

    le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

    1)

    il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;

    2)

    il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure

    3)

    il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

    2.

    Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7501

    Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

     

     

    7501 10 00

    Metalline di nichel

    esenzione

    7501 20 00

    «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

    esenzione

    7502

    Nichel greggio

     

     

    7502 10 00

    Nichel non legato

    esenzione

    7502 20 00

    Leghe di nichel

    esenzione

    7503 00

    Cascami ed avanzi rottami di nichel

     

     

    7503 00 10

    di nichel non legato

    esenzione

    7503 00 90

    di leghe di nichel

    esenzione

    7504 00 00

    Polveri e pagliette di nichel

    esenzione

    7505

    Barre, profilati e fili, di nichel

     

     

     

    Barre e profilati

     

     

    7505 11 00

    di nichel non legato

    esenzione

    7505 12 00

    di leghe di nichel

    2,9

     

    Fili

     

     

    7505 21 00

    di nichel non legato

    esenzione

    7505 22 00

    di leghe di nichel

    2,9

    7506

    Lamiere, nastri e fogli, di nichel

     

     

    7506 10 00

    di nichel non legato

    esenzione

    7506 20 00

    di leghe di nichel

    3,3

    7507

    Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

     

     

     

    Tubi

     

     

    7507 11 00

    di nichel non legato

    esenzione

    7507 12 00

    di leghe di nichel

    esenzione

    7507 20 00

    Accessori per tubi

    2,5

    7508

    Altri lavori di nichel

     

     

    7508 10 00

    Tele metalliche e griglie, di fili di nichel

    esenzione

    7508 90 00

    altri

    esenzione

    CAPITOLO 76

    ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Note di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Alluminio non legato»:

    il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Fe + Si (totale ferro-silicio)

    1

    Altri elementi (145), ciascuno

    0,1 (146)

    b)

    «Leghe di alluminio»:

    le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

    1)

    il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure

    2)

    il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

    2.

    Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7601

    Alluminio greggio

     

     

    7601 10 00

    Alluminio non legato

    6

    7601 20

    Leghe di alluminio

     

     

    7601 20 10

    primario

    6

     

    secondario

     

     

    7601 20 91

    in lingotti o allo stato liquido

    6

    7601 20 99

    altri

    6

    7602 00

    Cascami ed avanzi di alluminio

     

     

     

    Cascami

     

     

    7602 00 11

    Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

    esenzione

    7602 00 19

    altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

    esenzione

    7602 00 90

    Avanzi

    esenzione

    7603

    Polveri e pagliette di alluminio

     

     

    7603 10 00

    Polveri a struttura non lamellare

    5

    7603 20 00

    Polveri a struttura lamellare; pagliette

    5

    7604

    Barre e profilati di alluminio

     

     

    7604 10

    di alluminio non legato

     

     

    7604 10 10

    Barre

    7,5

    7604 10 90

    Profilati

    7,5

     

    di leghe di alluminio

     

     

    7604 21 00

    Profilati cavi

    7,5

    7604 29

    altri

     

     

    7604 29 10

    Barre

    7,5

    7604 29 90

    Profilati

    7,5

    7605

    Fili di alluminio

     

     

     

    di alluminio non legato

     

     

    7605 11 00

    di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

    7,5

    7605 19 00

    altri

    7,5

     

    di leghe di alluminio

     

     

    7605 21 00

    di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

    7,5

    7605 29 00

    altri

    7,5

    7606

    Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

     

     

     

    di forma quadrata o rettangolare

     

     

    7606 11

    di alluminio non legato

     

     

    7606 11 10

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

    7,5

     

    altri, di spessore

     

     

    7606 11 91

    inferiore a 3 mm

    7,5

    7606 11 93

    uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

    7,5

    7606 11 99

    uguale o superiore a 6 mm

    7,5

    7606 12

    di leghe di alluminio

     

     

    7606 12 10

    Nastri di alluminio per tende veneziane

    7,5

     

    altri

     

     

    7606 12 50

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

    7,5

     

    altri, di spessore

     

     

    7606 12 91

    inferiore a 3 mm

    7,5

    7606 12 93

    uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

    7,5

    7606 12 99

    uguale o superiore a 6 mm

    7,5

     

    altri

     

     

    7606 91 00

    di alluminio non legato

    7,5

    7606 92 00

    di leghe di alluminio

    7,5

    7607

    Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

     

     

     

    senza supporto

     

     

    7607 11

    semplicemente laminati

     

     

    7607 11 10

    di spessore inferiore a 0,021 mm

    7,5

    7607 11 90

    di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

    7,5

    7607 19

    altri

     

     

    7607 19 10

    di spessore inferiore a 0,021 mm

    7,5

     

    di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

     

     

    7607 19 91

    autoadesivi

    7,5

    7607 19 99

    altri

    7,5

    7607 20

    su supporto

     

     

    7607 20 10

    di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

    10

     

    di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

     

     

    7607 20 91

    autoadesivi

    7,5

    7607 20 99

    altri

    7,5

    7608

    Tubi di alluminio

     

     

    7608 10 00

    di alluminio non legato

    7,5

    7608 20

    di leghe di alluminio

     

     

    7608 20 20

    saldati

    7,5

     

    altri

     

     

    7608 20 81

    semplicemente estrusi a caldo

    7,5

    7608 20 89

    altri

    7,5

    7609 00 00

    Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    7

    7610

    Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

     

     

    7610 10 00

    Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

    6

    p/st (147)

    7610 90

    altri

     

     

    7610 90 10

    Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni

    7

    7610 90 90

    altri

    6

    7611 00 00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    6

    7612

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

     

     

    7612 10 00

    Astucci tubolari flessibili

    6

    7612 90

    altri

     

     

    7612 90 10

    Astucci tubolari rigidi

    6

    7612 90 20

    Recipienti del tipo utilizzato per aerosol

    6

    p/st

     

    altri, di capacità

     

     

    7612 90 91

    uguale o superiore a 50 litri

    6

    7612 90 98

    inferiore a 50 litri

    6

    7613 00 00

    Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

    6

    7614

    Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

     

     

    7614 10 00

    con anima di acciaio

    6

    7614 90 00

    altri

    6

    7615

    Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

     

     

     

    Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

     

     

    7615 11 00

    Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

    6

    7615 19

    altri

     

     

    7615 19 10

    di getti di alluminio

    6

    7615 19 90

    altri

    6

    7615 20 00

    Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

    6

    7616

    Altri lavori di alluminio

     

     

    7616 10 00

    Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

    6

     

    altri

     

     

    7616 91 00

    Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

    6

    7616 99

    altri

     

     

    7616 99 10

    di getti di alluminio

    6

    7616 99 90

    altri

    6

    CAPITOLO 78

    PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intende per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Nota di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

    il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Ag

    Argento

    0,02

    As

    Arsenico

    0,005

    Bi

    Bismuto

    0,05

    Ca

    Calcio

    0,002

    Cd

    Cadmio

    0,002

    Cu

    Rame

    0,08

    Fe

    Ferro

    0,002

    S

    Zolfo

    0,002

    Sb

    Antimonio

    0,005

    Sn

    Stagno

    0,005

    Zn

    Zinco

    0,002

    Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno

    0,001

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7801

    Piombo greggio

     

     

    7801 10 00

    Piombo raffinato

    2,5

     

    altro

     

     

    7801 91 00

    contenente antimonio come altro elemento predominante in peso

    2,5 (148)

    7801 99

    altro

     

     

    7801 99 10

    contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (149)

    esenzione

     

    altro

     

     

    7801 99 91

    Leghe di piombo

    2,5

    7801 99 99

    altro

    2,5

    7802 00 00

    Cascami ed avanzi di piombo

    esenzione

    7803 00 00

    Barre, profilati e fili, di piombo

    5

    7804

    Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

     

     

     

    Lamiere, fogli e nastri

     

     

    7804 11 00

    Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

    5

    7804 19 00

    altri

    5

    7804 20 00

    Polveri e pagliette

    esenzione

    7805 00 00

    Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo

    5

    7806 00

    Altri lavori di piombo

     

     

    7806 00 10

    Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)

    esenzione

    7806 00 90

    altri

    5

    CAPITOLO 79

    ZINCO E LAVORI DI ZINCO

    Nota

    1.

    In questo capitolo si intendono per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

    Nota di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «zinco non legato»:

    il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

    b)

    «leghe di zinco»:

    le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

    c)

    «zinco polverizzato»:

    lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7901

    Zinco greggio

     

     

     

    Zinco non legato

     

     

    7901 11 00

    contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco

    2,5

    7901 12

    contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco

     

     

    7901 12 10

    contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco

    2,5

    7901 12 30

    contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco

    2,5

    7901 12 90

    contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco

    2,5

    7901 20 00

    Leghe di zinco

    2,5

    7902 00 00

    Cascami ed avanzi di zinco

    esenzione

    7903

    Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

     

     

    7903 10 00

    Zinco polverizzato

    2,5

    7903 90 00

    altri

    2,5

    7904 00 00

    Barre, profilati e fili, di zinco

    5

    7905 00 00

    Lamiere, fogli e nastri, di zinco

    5

    7906 00 00

    Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    5

    7907 00 00

    Altri lavori di zinco

    5

    CAPITOLO 80

    STAGNO E LAVORI DI STAGNO

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Nota di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Stagno non legato»:

    il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Bi

    Bismuto

    0,1

    Cu

    Rame

    0,4

    b)

    «Leghe di stagno»:

    le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

    1)

    il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

    2)

    il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8001

    Stagno greggio

     

     

    8001 10 00

    Stagno non legato

    esenzione

    8001 20 00

    Leghe di stagno

    esenzione

    8002 00 00

    Cascami ed avanzi di stagno

    esenzione

    8003 00 00

    Barre, profilati e fili, di stagno

    esenzione

    8004 00 00

    Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm

    esenzione

    8005 00 00

    Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno

    esenzione

    8006 00 00

    Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno

    esenzione

    8007 00 00

    Altri lavori di stagno

    esenzione

    CAPITOLO 81

    ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

    Nota di sottovoci

    1.

    La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8101

    Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8101 10 00

    Polveri

    5

     

    altri

     

     

    8101 94 00

    Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

    5

    8101 95 00

    Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

    6

    8101 96 00

    Fili

    6

    8101 97 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8101 99 00

    altri

    7

    8102

    Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8102 10 00

    Polveri

    4

     

    altri

     

     

    8102 94 00

    Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

    3

    8102 95 00

    Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

    5

    8102 96 00

    Fili

    8

    8102 97 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8102 99 00

    altri

    7

    8103

    Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8103 20 00

    Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

    esenzione

    8103 30 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8103 90

    altri

     

     

    8103 90 10

    Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli

    3

    8103 90 90

    altri

    4

    8104

    Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

     

    Magnesio greggio

     

     

    8104 11 00

    contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

    5,3

    8104 19 00

    altri

    4

    8104 20 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8104 30 00

    Torniture e granelli calibrati; polveri

    4

    8104 90 00

    altri

    4

    8105

    Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8105 20 00

    Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri

    esenzione

    8105 30 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8105 90 00

    altri

    3

    8106 00

    Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8106 00 10

    Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri

    esenzione

    8106 00 90

    altri

    2

    8107

    Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8107 20 00

    Cadmio greggio; polveri

    3

    8107 30 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8107 90 00

    altri

    4

    8108

    Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8108 20 00

    Titanio greggio; polveri

    5

    8108 30 00

    Cascami e avanzi

    5

    8108 90

    altri

     

     

    8108 90 30

    Barre, profilati e fili

    7

    8108 90 50

    Lamiere, nastri e fogli

    7

    8108 90 60

    Tubi

    7

    8108 90 90

    altri

    7

    8109

    Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8109 20 00

    Zirconio greggio; polveri

    5

    8109 30 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8109 90 00

    altri

    9

    8110

    Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8110 10 00

    Antimonio greggio; polveri

    7

    8110 20 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8110 90 00

    altri

    7

    8111 00

    Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

     

    Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri

     

     

    8111 00 11

    Manganese greggio; polveri

    esenzione

    8111 00 19

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8111 00 90

    altri

    5

    8112

    Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

     

    Berillio

     

     

    8112 12 00

    greggio; polveri

    esenzione

    8112 13 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8112 19 00

    altri

    3

     

    Cromo

     

     

    8112 21

    greggio; polveri

     

     

    8112 21 10

    Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel

    esenzione

    8112 21 90

    altri

    3

    8112 22 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8112 29 00

    altri

    5

    8112 30

    Germanio

     

     

    8112 30 20

    greggio; polveri

    4,5

    8112 30 40

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8112 30 90

    altri

    7

    8112 40

    Vanadio

     

     

    8112 40 10

    greggio; cascami e avanzi; polveri

    esenzione

    8112 40 90

    altri

    3

     

    Tallio

     

     

    8112 51 00

    greggio; polveri

    1,5

    8112 52 00

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8112 59 00

    altri

    3

     

    altri

     

     

    8112 92

    greggi; cascami e avanzi; polveri

     

     

    8112 92 10

    Afnio (celtio)

    3

     

    Niobio (colombio), renio

     

     

    8112 92 31

    greggi; polveri

    3

    8112 92 39

    Cascami e avanzi

    esenzione

     

    Gallio, indio

     

     

    8112 92 50

    Cascami e avanzi

    esenzione

     

    altri

     

     

    8112 92 81

    Indio

    2

    8112 92 89

    Gallio

    1,5

    8112 99

    altri

     

     

    8112 99 10

    Afnio (celtio)

    7

    8112 99 30

    Niobio (colombio), renio

    9

    8112 99 80

    Gallio, indio

    3

    8113 00

    Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8113 00 20

    greggio

    4

    8113 00 40

    Cascami e avanzi

    esenzione

    8113 00 90

    altri

    5

    CAPITOLO 82

    UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

    Note

    1.

    Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

    a)

    di metallo comune;

    b)

    di carburi metallici o di cermet;

    c)

    di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

    d)

    di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

    2.

    Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

    Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).

    3.

    Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8201

    Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

     

     

    8201 10 00

    Vanghe e pale

    1,7

    p/st

    8201 20 00

    Forche

    1,7

    p/st

    8201 30 00

    Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi

    1,7

    8201 40 00

    Asce, roncole e simili utensili taglienti

    1,7

    8201 50 00

    Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano

    1,7

    p/st

    8201 60 00

    Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani

    1,7

    8201 90 00

    altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

    1,7

    8202

    Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

     

     

    8202 10 00

    Seghe a mano

    1,7

    8202 20 00

    Lame di seghe a nastro

    1,7

     

    Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)

     

     

    8202 31 00

    con parte operante di acciaio

    2,7

    8202 39 00

    altre, comprese le parti

    2,7

    8202 40 00

    Catene di seghe dette «taglienti»

    1,7

     

    altre lame di seghe

     

     

    8202 91 00

    Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8202 99

    altre

     

     

     

    con parte operante di acciaio

     

     

    8202 99 11

    per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8202 99 19

    per la lavorazione di altre materie

    2,7

    8202 99 90

    con parte operante di altre materie

    2,7

    8203

    Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

     

     

    8203 10 00

    Lime, raspe ed utensili simili

    1,7

    8203 20

    Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

     

     

    8203 20 10

    Pinzette e pinze per depilare

    1,7

    8203 20 90

    altri

    1,7

    8203 30 00

    Cesoie per metalli ed utensili simili

    1,7

    8203 40 00

    Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

    1,7

    8204

    Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

     

     

     

    Chiavi per dadi a mano

     

     

    8204 11 00

    ad apertura fissa

    1,7

    8204 12 00

    ad apertura variabile

    1,7

    8204 20 00

    Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

    1,7

    8205

    Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

     

     

    8205 10 00

    Utensili per forare, filettare o maschiare

    1,7

    8205 20 00

    Martelli e mazze

    3,7

    8205 30 00

    Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

    3,7

    8205 40 00

    cacciaviti

    3,7

     

    altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)

     

     

    8205 51 00

    per uso domestico

    3,7

    8205 59

    altri

     

     

    8205 59 10

    Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori

    3,7

    8205 59 30

    Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante

    2,7

    8205 59 90

    altri

    2,7

    8205 60 00

    Lampade per saldare e simili

    2,7

    8205 70 00

    Morse, sergenti e simili

    3,7

    8205 80 00

    Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

    2,7

    8205 90 00

    Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci

    3,7

    8206 00 00

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    3,7

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

     

     

     

    Utensili di perforazione o di sondaggio

     

     

    8207 13 00

    con parte operante di cermet

    2,7

    8207 19

    altri, comprese le parti

     

     

    8207 19 10

    con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

    8207 19 90

    altri

    2,7

    8207 20

    Filiere per trafilare o estrudere i metalli

     

     

    8207 20 10

    con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

    8207 20 90

    con parte operante di altre materie

    2,7

    8207 30

    Utensili per imbutire, stampare o punzonare

     

     

    8207 30 10

    per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 30 90

    altri

    2,7

    8207 40

    Utensili per maschiare o filettare

     

     

     

    per la lavorazione dei metalli

     

     

    8207 40 10

    Utensili per maschiare

    2,7

    8207 40 30

    Utensili per filettare

    2,7

    8207 40 90

    altri

    2,7

    8207 50

    Utensili per forare

     

     

    8207 50 10

    con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

     

    con parte operante di altre materie

     

     

    8207 50 30

    Punte da trapano per muratura

    2,7

     

    altri

     

     

     

    per la lavorazione dei metalli, con parte operante

     

     

    8207 50 50

    di cermet

    2,7

    8207 50 60

    di acciaio rapido

    2,7

    8207 50 70

    di altre materie

    2,7

    8207 50 90

    altri

    2,7

    8207 60

    Utensili per alesare o scanalare

     

     

    8207 60 10

    con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

     

    con parte operante di altre materie

     

     

     

    Utensili per alesare

     

     

    8207 60 30

    per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 60 50

    altri

    2,7

     

    Utensili per scanalare

     

     

    8207 60 70

    per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 60 90

    altri

    2,7

    8207 70

    Utensili per fresare

     

     

     

    per la lavorazione dei metalli, con parte operante

     

     

    8207 70 10

    di cermet

    2,7

     

    di altre materie

     

     

    8207 70 31

    Frese con codolo

    2,7

    8207 70 35

    Frese-madri

    2,7

    8207 70 38

    altre

    2,7

    8207 70 90

    altri

    2,7

    8207 80

    Utensili per tornire

     

     

     

    per la lavorazione dei metalli, con parte operante

     

     

    8207 80 11

    di cermet

    2,7

    8207 80 19

    di altre materie

    2,7

    8207 80 90

    altri

    2,7

    8207 90

    altri utensili intercambiabili

     

     

    8207 90 10

    con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

     

    con parte operante di altre materie

     

     

    8207 90 30

    Lame da cacciavite

    2,7

    8207 90 50

    Utensili per tagliare ingranaggi

    2,7

     

    altri, con parte operante

     

     

     

    di cermet

     

     

    8207 90 71

    per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 90 78

    altri

    2,7

     

    di altre materie

     

     

    8207 90 91

    per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 90 99

    altri

    2,7

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

     

     

    8208 10 00

    per la lavorazione dei metalli

    1,7

    8208 20 00

    per la lavorazione del legno

    1,7

    8208 30

    per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare

     

     

    8208 30 10

    Coltelli circolari

    1,7

    8208 30 90

    altri

    1,7

    8208 40 00

    per macchine agricole, orticole o forestali

    1,7

    8208 90 00

    altri

    1,7

    8209 00

    Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

     

     

    8209 00 20

    Placchette intercambiabili

    2,7

    8209 00 80

    altri

    2,7

    8210 00 00

    Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

    2,7

    8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

     

     

    8211 10 00

    Assortimenti

    8,5

     

    altri

     

     

    8211 91

    Coltelli da tavola a lama fissa

     

     

    8211 91 30

    Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile

    8,5

    8211 91 80

    altri

    8,5

    8211 92 00

    altri coltelli a lama fissa

    8,5

    8211 93 00

    Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

    8,5

    8211 94 00

    Lame

    6,7

    8211 95 00

    Manici di metalli comuni

    2,7

    8212

    Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

     

     

    8212 10

    Rasoi

     

     

    8212 10 10

    Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili

    2,7

    p/st

    8212 10 90

    altri

    2,7

    p/st

    8212 20 00

    Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri

    2,7

    1 000 p/st

    8212 90 00

    altre parti

    2,7

    8213 00 00

    Forbici a due branche e loro lame

    4,2

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

     

     

    8214 10 00

    Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame

    2,7

    8214 20 00

    Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    2,7

    8214 90 00

    altri

    2,7

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

     

     

    8215 10

    Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

     

     

    8215 10 20

    contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati

    4,7

     

    altri

     

     

    8215 10 30

    di acciai inossidabili

    8,5

    8215 10 80

    altri

    4,7

    8215 20

    altri assortimenti

     

     

    8215 20 10

    di acciai inossidabili

    8,5

    8215 20 90

    altri

    4,7

     

    altri

     

     

    8215 91 00

    argentati, dorati o platinati

    4,7

    8215 99

    altri

     

     

    8215 99 10

    di acciai inossidabili

    8,5

    8215 99 90

    altri

    4,7

    CAPITOLO 83

    LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

    Note

    1.

    Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

    2.

    Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8301

    Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

     

     

    8301 10 00

    Lucchetti

    2,7

    8301 20 00

    Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

    2,7

    8301 30 00

    Serrature del tipo utilizzato per mobili

    2,7

    8301 40

    altre serrature; catenacci

     

     

     

    Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici

     

     

    8301 40 11

    Serrature a cilindri

    2,7

    8301 40 19

    altre

    2,7

    8301 40 90

    altre serrature; catenacci

    2,7

    8301 50 00

    Fermagli e montature a fermaglio con serratura

    2,7

    8301 60 00

    Parti

    2,7

    8301 70 00

    Chiavi presentate isolatamente

    2,7

    8302

    Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

     

     

    8302 10 00

    Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)

    2,7

    8302 20 00

    Rotelle

    2,7

    8302 30 00

    altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

    2,7

     

    altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili

     

     

    8302 41 00

    per edifici

    2,7

    8302 42 00

    altri, per mobili

    2,7

    8302 49 00

    altri

    2,7

    8302 50 00

    Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

    2,7

    8302 60 00

    Congegni di chiusura automatica per porte

    2,7

    8303 00

    Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

     

     

    8303 00 10

    Casseforti

    2,7

    p/st

    8303 00 30

    Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza

    2,7

    8303 00 90

    Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili

    2,7

    8304 00 00

    Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

    2,7

    8305

    Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

     

     

    8305 10 00

    Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

    2,7

    8305 20 00

    Punti metallici presentati in barrette

    2,7

    8305 90 00

    altri, comprese le parti

    2,7

    8306

    Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

     

     

    8306 10 00

    Campane, campanelli, gong ed oggetti simili

    esenzione

     

    Statuette ed altri oggetti di ornamento

     

     

    8306 21 00

    argentati, dorati o platinati

    esenzione

    8306 29

    altri

     

     

    8306 29 10

    di rame

    esenzione

    8306 29 90

    di altri metalli comuni

    esenzione

    8306 30 00

    Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

    2,7

    8307

    Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

     

     

    8307 10 00

    di ferro o di acciaio

    2,7

    8307 90 00

    di altri metalli comuni

    2,7

    8308

    Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

     

     

    8308 10 00

    Graffette, ganci ed occhielli

    2,7

    8308 20 00

    Rivetti tubolari o a gambo biforcuto

    2,7

    8308 90 00

    altri, comprese le parti

    2,7

    8309

    Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

     

     

    8309 10 00

    Tappi a corona

    2,7

    8309 90

    altri

     

     

    8309 90 10

    Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm

    3,7

    8309 90 90

    altri

    2,7

    8310 00 00

    Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

    2,7

    8311

    Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

     

     

    8311 10

    Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

     

     

    8311 10 10

    Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie

    2,7

    8311 10 90

    altri

    2,7

    8311 20 00

    Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

    2,7

    8311 30 00

    Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

    2,7

    8311 90 00

    altri, comprese le parti

    2,7

    SEZIONE XVI

    MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

    Note

    1.

    Questa sezione non comprende:

    a)

    i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

    b)

    gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);

    c)

    i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

    d)

    le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);

    e)

    le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);

    f)

    le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);

    g)

    le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    h)

    le aste di perforazione (voce 7304);

    ij)

    le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

    k)

    gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

    l)

    gli oggetti della sezione XVII;

    m)

    gli oggetti del capitolo 90;

    n)

    gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

    o)

    gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);

    p)

    gli oggetti del capitolo 95;

    q)

    i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte).

    2.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

    a)

    le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

    b)

    le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

    c)

    le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548.

    3.

    Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

    4.

    Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

    5.

    Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

    Note complementari

    1.

    Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.

    2.

    Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.

    3.

    A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.

    CAPITOLO 84

    REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

    b)

    le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

    c)

    le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);

    d)

    gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

    e)

    gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; gli apparecchi fotografici per uso domestico della voce 8525;

    f)

    le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

    2.

    Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424.

    Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

    a)

    le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);

    b)

    gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);

    c)

    i diffusori per zuccherifici (voce 8438);

    d)

    le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);

    e)

    gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

    Non rientrano nella voce 8422:

    a)

    le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);

    b)

    le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.

    Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci 8443 o 8471).

    3.

    Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.

    4.

    Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

    a)

    cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

    b)

    utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

    c)

    trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

    5.

    A)

    Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono:

    a)

    le macchine numeriche atte a:

    1)

    registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

    2)

    essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

    3)

    eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;

    4)

    eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;

    b)

    le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;

    c)

    le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

    B)

    Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E qui di seguito, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

    a)

    essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;

    b)

    essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

    c)

    essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.

    C)

    Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

    D)

    Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

    E)

    Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.

    6.

    Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

    Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

    7.

    Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

    In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

    8.

    Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 B) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

    2.

    La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

    Note complementari

    1.

    Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

    2.

    La sottovoce 8471 70 30 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8401

    Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

     

     

    8401 10 00

    Reattori nucleari (Euratom)

    5,7

    8401 20 00

    Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)

    3,7

    8401 30 00

    Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)

    3,7

    gi F/S

    8401 40 00

    Parti di reattori nucleari (Euratom)

    3,7

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

     

     

     

    Caldaie a vapore

     

     

    8402 11 00

    Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

    2,7

    8402 12 00

    Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

    2,7

    8402 19

    altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

     

     

    8402 19 10

    Caldaie a tubi da fumo

    2,7

    8402 19 90

    altre

    2,7

    8402 20 00

    Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    2,7

    8402 90 00

    Parti

    2,7

    8403

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

     

     

    8403 10

    Caldaie

     

     

    8403 10 10

    di ghisa

    2,7

    8403 10 90

    altre

    2,7

    8403 90

    Parti

     

     

    8403 90 10

    di ghisa

    2,7

    8403 90 90

    altre

    2,7

    8404

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

     

     

    8404 10 00

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

    2,7

    8404 20 00

    Condensatori per macchine a vapore

    2,7

    8404 90 00

    Parti

    2,7

    8405

    Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

     

     

    8405 10 00

    Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

    1,7

    8405 90 00

    Parti

    1,7

    8406

    Turbine a vapore

     

     

    8406 10 00

    Turbine per la propulsione di navi

    2,7

     

    altre turbine

     

     

    8406 81

    di potenza superiore a 40 MW

     

     

    8406 81 10

    Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici

    2,7

    8406 81 90

    altre

    2,7

    8406 82

    di potenza inferiore o uguale a 40 MW

     

     

     

    Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza

     

     

    8406 82 11

    inferiore o uguale a 10 MW

    2,7

    8406 82 19

    superiore a 10 MW

    2,7

    8406 82 90

    altre

    2,7

    8406 90

    Parti

     

     

    8406 90 10

    Pale, palette, alette e rotori

    2,7

    8406 90 90

    altre

    2,7

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

     

     

    8407 10 00

    Motori per l'aviazione

    1,7 (150)

    p/st

     

    Motori per la propulsione di navi

     

     

    8407 21

    di tipo fuoribordo

     

     

    8407 21 10

    di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

    6,2

    p/st

     

    di cilindrata superiore a 325 cm3

     

     

    8407 21 91

    di potenza inferiore o uguale a 30 kW

    4,2

    p/st

    8407 21 99

    di potenza superiore a 30 kW

    4,2

    p/st

    8407 29

    altri

     

     

    8407 29 20

    di potenza inferiore o uguale a 200 kW

    4,2

    p/st

    8407 29 80

    di potenza superiore a 200 kW

    4,2

    p/st

     

    Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

     

     

    8407 31 00

    di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

    2,7

    p/st

    8407 32

    di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

     

     

    8407 32 10

    di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

    2,7

    p/st

    8407 32 90

    di cilindrata superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

    2,7

    p/st

    8407 33

    di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3

     

     

    8407 33 10

    destinati all'industria di montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705

    2,7

    p/st

    8407 33 90

    altri

    2,7

    p/st

    8407 34

    di cilindrata superiore a 1 000 cm3

     

     

    8407 34 10

    destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (151)

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8407 34 30

    usati

    4,2

    p/st

     

    nuovi, di cilindrata

     

     

    8407 34 91

    inferiore o uguale a 1 500 cm3

    4,2

    p/st

    8407 34 99

    superiore a 1 500 cm3

    4,2

    p/st

    8407 90

    altri motori

     

     

    8407 90 10

    di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3

    2,7

    p/st

     

    di cilindrata superiore a 250 cm3

     

     

    8407 90 50

    destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (151)

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8407 90 80

    di potenza inferiore o uguale a 10 kW

    4,2

    p/st

    8407 90 90

    di potenza superiore a 10 kW

    4,2

    p/st

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

     

     

    8408 10

    Motori per la propulsione di navi

     

     

     

    usati

     

     

    8408 10 11

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 19

    altri

    2,7

    p/st

     

    nuovi, di potenza

     

     

     

    inferiore o uguale a 15 kW

     

     

    8408 10 22

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 24

    altri

    2,7

    p/st

     

    superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW

     

     

    8408 10 26

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 28

    altri

    2,7

    p/st

     

    superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

     

     

    8408 10 31

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 39

    altri

    2,7

    p/st

     

    superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

     

     

    8408 10 41

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 49

    altri

    2,7

    p/st

     

    superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

     

     

    8408 10 51

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 59

    altri

    2,7

    p/st

     

    superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

     

     

    8408 10 61

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 69

    altri

    2,7

    p/st

     

    superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

     

     

    8408 10 71

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 79

    altri

    2,7

    p/st

     

    superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

     

     

    8408 10 81

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 89

    altri

    2,7

    p/st

     

    superiore a 5 000 kW

     

     

    8408 10 91

    destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

    esenzione

    p/st

    8408 10 99

    altri

    2,7

    p/st

    8408 20

    Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

     

     

    8408 20 10

    destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (151)

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

     

    per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza

     

     

    8408 20 31

    inferiore o uguale a 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 35

    superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 37

    superiore a 100 kW

    4,2

    p/st

     

    per altri veicoli del capitolo 87, di potenza

     

     

    8408 20 51

    inferiore o uguale a 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 55

    superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 57

    superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 99

    superiore a 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 90

    altri motori

     

     

    8408 90 21

    di propulsione per veicoli ferroviari

    4,2

    p/st

     

    altri

     

     

    8408 90 27

    usati

    4,2

    p/st

     

    nuovi, di potenza

     

     

    8408 90 41

    inferiore o uguale a 15 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 43

    superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 45

    superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 47

    superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 61

    superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 65

    superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 67

    superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 81

    superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 85

    superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 89

    superiore a 5 000 kW

    4,2

    p/st

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

     

     

    8409 10 00

    di motori per l'aviazione

    1,7 (150)

     

    altre

     

     

    8409 91 00

    riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

    2,7

    8409 99 00

    altre

    2,7

    8410

    Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

     

     

     

    Turbine e ruote, idrauliche

     

     

    8410 11 00

    di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW

    4,5

    8410 12 00

    di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW

    4,5

    8410 13 00

    di potenza superiore a 10 000 kW

    4,5

    8410 90

    Parti, compresi i regolatori

     

     

    8410 90 10

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    4,5

    8410 90 90

    altri

    4,5

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

     

     

     

    Turboreattori

     

     

    8411 11 00

    di spinta inferiore o uguale a 25 kN

    3,2 (150)

    p/st

    8411 12

    di spinta superiore a 25 kN

     

     

    8411 12 10

    di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN

    2,7 (150)

    p/st

    8411 12 30

    di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN

    2,7 (150)

    p/st

    8411 12 80

    di spinta superiore a 132 kN

    2,7 (150)

    p/st

     

    Turbopropulsori

     

     

    8411 21 00

    di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW

    3,6 (150)

    p/st

    8411 22

    di potenza superiore a 1 100 kW

     

     

    8411 22 20

    di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW

    2,7 (150)

    p/st

    8411 22 80

    di potenza superiore a 3 730 kW

    2,7 (150)

    p/st

     

    altre turbine a gas

     

     

    8411 81 00

    di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82

    di potenza superiore a 5 000 kW

     

     

    8411 82 20

    di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82 60

    di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82 80

    di potenza superiore a 50 000 kW

    4,1

    p/st

     

    Parti

     

     

    8411 91 00

    di turboreattori o di turbopropulsori

    2,7 (150)

    8411 99 00

    altre

    4,1

    8412

    Altri motori e macchine motrici

     

     

    8412 10 00

    Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

    2,2 (150)

    p/st

     

    Motori idraulici

     

     

    8412 21

    a movimento rettilineo (cilindri)

     

     

    8412 21 20

    Sistemi idraulici

    2,7

    8412 21 80

    altri

    2,7

    8412 29

    altri

     

     

    8412 29 20

    Sistemi idraulici

    4,2

     

    altri

     

     

    8412 29 81

    Motori oleoidraulici

    4,2

    8412 29 89

    altri

    4,2

     

    Motori pneumatici

     

     

    8412 31 00

    a movimento rettilineo (cilindri)

    4,2

    8412 39 00

    altri

    4,2

    8412 80

    altri

     

     

    8412 80 10

    Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

    2,7

    8412 80 80

    altri

    4,2

    8412 90

    Parti

     

     

    8412 90 20

    di propulsori a reazione diversi dai turboreattori

    1,7 (150)

    8412 90 40

    di motori idraulici

    2,7

    8412 90 80

    altre

    2,7

    8413

    Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

     

     

     

    Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

     

     

    8413 11 00

    Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

    1,7

    p/st

    8413 19 00

    altre

    1,7

    p/st

    8413 20 00

    Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19

    1,7

    p/st

    8413 30

    Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

     

     

    8413 30 20

    Pompe d'iniezione

    1,7

    p/st

    8413 30 80

    altre

    1,7

    p/st

    8413 40 00

    Pompe per calcestruzzo

    1,7

    p/st

    8413 50

    altre pompe volumetriche alternative

     

     

    8413 50 20

    Aggregati idraulici

    1,7

    8413 50 40

    Pompe dosatrici

    1,7

    p/st

     

    altre

     

     

     

    Pompe a pistoni

     

     

    8413 50 61

    Pompe oleoidrauliche

    1,7

    p/st

    8413 50 69

    altre

    1,7

    p/st

    8413 50 80

    altre

    1,7

    p/st

    8413 60

    altre pompe volumetriche rotative

     

     

    8413 60 20

    Aggregati idraulici

    1,7

     

    altre

     

     

     

    Pompe ad ingranaggi

     

     

    8413 60 31

    Pompe oleoidrauliche

    1,7

    p/st

    8413 60 39

    altre

    1,7

    p/st

     

    Pompe a segmenti oscillanti

     

     

    8413 60 61

    Pompe oleoidrauliche

    1,7

    p/st

    8413 60 69

    altri

    1,7

    p/st

    8413 60 70

    Pompe a vite elicoidali

    1,7

    p/st

    8413 60 80

    altre

    1,7

    p/st

    8413 70

    altre pompe centrifughe

     

     

     

    Pompe sommerse

     

     

    8413 70 21

    monocellulari

    1,7

    p/st

    8413 70 29

    multicellulari

    1,7

    p/st

    8413 70 30

    Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

    1,7

    p/st

     

    altre, con bocca di mandata di diametro

     

     

    8413 70 35

    inferiore o uguale a 15 mm

    1,7

    p/st

     

    superiore a 15 mm

     

     

    8413 70 45

    Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali

    1,7

    p/st

     

    Pompe radiali

     

     

     

    monocellulari

     

     

     

    a flusso semplice

     

     

    8413 70 51

    monoblocco

    1,7

    p/st

    8413 70 59

    altre

    1,7

    p/st

    8413 70 65

    a flussi multipli

    1,7

    p/st

    8413 70 75

    multicellulari

    1,7

    p/st

     

    altre pompe centrifughe

     

     

    8413 70 81

    monocellulari

    1,7

    p/st

    8413 70 89

    multicellulari

    1,7

    p/st

     

    altre pompe; elevatori per liquidi

     

     

    8413 81 00

    Pompe

    1,7

    p/st

    8413 82 00

    Elevatori per liquidi

    1,7

    p/st

     

    Parti

     

     

    8413 91 00

    di pompe

    1,7

    8413 92 00

    di elevatori per liquidi

    1,7

    8414

    Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

     

     

    8414 10

    Pompe per vuoto

     

     

    8414 10 20

    destinate alla produzione di semiconduttori (151)

    1,7 (152)

    p/st

     

    altre

     

     

    8414 10 25

    Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots

    1,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8414 10 81

    Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento

    1,7

    p/st

    8414 10 89

    altre

    1,7

    p/st

    8414 20

    Pompe per aria, a mano o a pedale

     

     

    8414 20 20

    Pompe a mano per velocipedi

    1,7

    p/st

    8414 20 80

    altre

    2,2

    p/st

    8414 30

    Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi

     

     

    8414 30 20

    di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW

    2,2

    p/st

     

    di potenza superiore a 0,4 kW

     

     

    8414 30 81

    a chiusura ermetica o semiermetica

    2,2

    p/st

    8414 30 89

    altri

    2,2

    p/st

    8414 40

    Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

     

     

    8414 40 10

    di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3

    2,2

    p/st

    8414 40 90

    di portata al minuto superiore a 2 m3

    2,2

    p/st

     

    Ventilatori

     

     

    8414 51 00

    Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

    3,2

    p/st

    8414 59

    altri

     

     

    8414 59 20

    assiali

    2,3

    p/st

    8414 59 40

    centrifughi

    2,3

    p/st

    8414 59 80

    altri

    2,3

    p/st

    8414 60 00

    Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

    2,7

    p/st

    8414 80

    altri

     

     

     

    Turbocompressori

     

     

    8414 80 11

    monocellulari

    2,2

    p/st

    8414 80 19

    multicellulari

    2,2

    p/st

     

    Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione

     

     

     

    inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora

     

     

    8414 80 22

    inferiore o uguale a 60 m3

    2,2

    p/st

    8414 80 28

    superiore a 60 m3

    2,2

    p/st

     

    superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora

     

     

    8414 80 51

    inferiore o uguale a 120 m3

    2,2

    p/st

    8414 80 59

    superiore a 120 m3

    2,2

    p/st

     

    Compressori volumetrici rotativi

     

     

    8414 80 73

    a un albero

    2,2

    p/st

     

    a più alberi

     

     

    8414 80 75

    a vite

    2,2

    p/st

    8414 80 78

    altri

    2,2

    p/st

    8414 80 80

    altri

    2,2

    p/st

    8414 90 00

    Parti

    2,2

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

     

     

    8415 10

    del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)

     

     

    8415 10 10

    formanti un corpo unico

    2,2

    8415 10 90

    Sistemi ad elementi separati («split-system»)

    2,7

    8415 20 00

    del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

    2,7

     

    altri

     

     

    8415 81 00

    con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)

    2,7

    8415 82 00

    altri, con attrezzatura frigorifera

    2,7

    8415 83 00

    senza attrezzatura frigorifera

    2,7

    8415 90 00

    Parti

    2,7

    8416

    Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

     

     

    8416 10

    Bruciatori a combustibili liquidi

     

     

    8416 10 10

    con dispositivo di controllo automatico montato

    1,7

    p/st

    8416 10 90

    altri

    1,7

    p/st

    8416 20

    altri bruciatori, compresi i bruciatori misti

     

     

    8416 20 10

    esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo

    1,7

    p/st

    8416 20 90

    altri

    1,7

    8416 30 00

    Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

    1,7

    8416 90 00

    Parti

    1,7

    8417

    Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

     

     

    8417 10 00

    Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

    1,7

    8417 20

    Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

     

     

    8417 20 10

    Forni a tunnel

    1,7

    8417 20 90

    altri

    1,7

    8417 80

    altri

     

     

    8417 80 10

    Forni per l'incenerimento delle immondizie

    1,7

    8417 80 20

    Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

    1,7

    8417 80 80

    altri

    1,7

    8417 90 00

    Parti

    1,7

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

     

     

    8418 10

    Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

     

     

    8418 10 20

    di capacità superiore a 340 l

    1,9

    p/st

    8418 10 80

    altre

    1,9

    p/st

     

    Frigoriferi per uso domestico

     

     

    8418 21

    a compressione

     

     

    8418 21 10

    di capacità superiore a 340 l

    1,5

    p/st

     

    altri

     

     

    8418 21 51

    Tipo tavolo

    2,5

    p/st

    8418 21 59

    da incassare

    1,9

    p/st

     

    altri, di capacità

     

     

    8418 21 91

    inferiore o uguale a 250 l

    2,5

    p/st

    8418 21 99

    superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

    1,9

    p/st

    8418 22 00

    ad assorbimento, elettrici

    2,2

    p/st

    8418 29 00

    altri

    2,2

    p/st

    8418 30

    Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

     

     

    8418 30 20

    di capacità inferiore o uguale a 400 l

    2,2

    p/st

    8418 30 80

    di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l

    2,2

    p/st

    8418 40

    Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

     

     

    8418 40 20

    di capicità inferiore o uguale a 250 l

    2,2

    p/st

    8418 40 80

    di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l

    2,2

    p/st

    8418 50

    altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo

     

     

     

    Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)

     

     

    8418 50 11

    per prodotti congelati

    2,2

    p/st

    8418 50 19

    altri

    2,2

    p/st

     

    altri mobili frigoriferi

     

     

    8418 50 91

    Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40

    2,2

    p/st

    8418 50 99

    altri

    2,2

    p/st

     

    altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore

     

     

    8418 61 00

    Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore

    2,2

    8418 69

    altri

     

     

    8418 69 20

    Pompe a calore assorbenti

    2,2

    8418 69 80

    altri

    2,2

     

    Parti

     

     

    8418 91 00

    Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

    2,2

    8418 99

    altre

     

     

    8418 99 10

    Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico

    2,2

    8418 99 90

    altre

    2,2

    8419

    Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

     

     

     

    Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

     

     

    8419 11 00

    a riscaldamento immediato, a gas

    2,6

    8419 19 00

    altri

    2,6

    8419 20 00

    Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

    esenzione

     

    Essiccatori

     

     

    8419 31 00

    per prodotti agricoli

    1,7

    8419 32 00

    per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

    1,7

    8419 39

    altri

     

     

    8419 39 10

    per lavori di ceramica

    1,7

    8419 39 90

    altri

    1,7

    8419 40 00

    Apparecchi di distillazione o di rettificazione

    1,7

    8419 50 00

    Scambiatori di calore

    1,7

    8419 60 00

    Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

    1,7

     

    altri apparecchi e dispositivi

     

     

    8419 81

    per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

     

     

    8419 81 20

    Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde

    2,7

    8419 81 80

    altri

    1,7

    8419 89

    altri

     

     

    8419 89 10

    Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

    1,7

    8419 89 15

    Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido di dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8419 89 20

    Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8419 89 25

    Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore fisico mediante fascio elettronico o evaporazione su dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8419 89 27

    Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

    2,4 (152)

    8419 89 30

    Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto

    2,4

    8419 89 98

    altri

    2,4

    8419 90

    Parti

     

     

    8419 90 25

    di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00 e di apparecchi e dispositivi delle sottovoci 8419 89 15, 8419 89 20 o 8419 89 25

    esenzione

    8419 90 50

    di apparecchi della sottovoce 8419 89 27

    1,7 (152)

    8419 90 85

    altre

    1,7

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

     

     

    8420 10

    Calandre e laminatoi

     

     

    8420 10 10

    dei tipi utilizzati nell'industria tessile

    1,7

    8420 10 30

    dei tipi utilizzati nell'industria della carta

    1,7

    8420 10 50

    dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche

    1,7

    8420 10 90

    altri

    1,7

     

    Parti

     

     

    8420 91

    Cilindri

     

     

    8420 91 10

    di ghisa

    1,7

    8420 91 80

    altri

    2,2

    8420 99 00

    altri

    2,2

    8421

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

     

     

     

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

     

     

    8421 11 00

    Scrematrici

    2,2

    8421 12 00

    Idroestrattori per biancheria

    2,7

    p/st

    8421 19

    altri

     

     

    8421 19 20

    Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori

    1,5

    8421 19 40

    Centrifughe del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafer) a semiconduttore

    esenzione

    8421 19 80

    altri

    esenzione

     

    Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi

     

     

    8421 21 00

    per filtrare o depurare l'acqua

    1,7

    8421 22 00

    per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

    1,7

    8421 23 00

    per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

    1,7

    8421 29 00

    altri

    1,7

     

    Apparecchi per filtrare o depurare i gas

     

     

    8421 31 00

    Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

    1,7

    8421 39

    altri

     

     

    8421 39 20

    Apparecchi per filtrare o depurare l'aria

    1,7

     

    Apparecchi per filtrare o depurare altri gas

     

     

    8421 39 40

    mediante processo umido

    1,7

    8421 39 60

    mediante processo catalitico

    1,7

    8421 39 90

    altri

    1,7

     

    Parti

     

     

    8421 91

    di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

     

     

    8421 91 10

    di apparecchi della sottovoce 8421 19 40

    esenzione

    8421 91 30

    di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 80

    1,7 (152)

    8421 91 90

    altre

    1,7

    8421 99 00

    altre

    1,7

    8422

    Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

     

     

     

    Lavastoviglie

     

     

    8422 11 00

    di tipo familiare

    2,7

    p/st

    8422 19 00

    altre

    1,7

    p/st

    8422 20 00

    Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

    1,7

    8422 30 00

    Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande

    1,7

    8422 40 00

    altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)

    1,7

    8422 90

    Parti

     

     

    8422 90 10

    di lavastoviglie

    1,7

    8422 90 90

    altre

    1,7

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

     

     

    8423 10

    Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

     

     

    8423 10 10

    Bilance per uso casalingo

    1,7

    p/st

    8423 10 90

    altre

    1,7

    p/st

    8423 20 00

    Basculle per la pesatura continua su trasportatori

    1,7

    p/st

    8423 30 00

    Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

    1,7

    p/st

     

    altri apparecchi e strumenti per pesare

     

     

    8423 81

    di portata inferiore o uguale a 30 kg

     

     

    8423 81 10

    Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

    1,7

    p/st

    8423 81 30

    Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati

    1,7

    p/st

    8423 81 50

    Bilance per magazzini

    1,7

    p/st

    8423 81 90

    altri

    1,7

    p/st

    8423 82

    di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg

     

     

    8423 82 10

    Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

    1,7

    p/st

    8423 82 90

    altri

    1,7

    p/st

    8423 89 00

    altri

    1,7

    p/st

    8423 90 00

    Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

    1,7

    8424

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

     

     

    8424 10

    Estintori, anche carichi

     

     

    8424 10 20

    di peso inferiore o uguale a 21 kg

    1,7

    8424 10 80

    altri

    1,7

    8424 20 00

    Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

    1,7

    8424 30

    Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

     

     

     

    Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato

     

     

    8424 30 01

    muniti di un dispositivo di riscaldamento

    1,7

    p/st

     

    altri, di potenza del motore

     

     

    8424 30 05

    inferiore o uguale a 7,5 kW

    1,7

    p/st

    8424 30 09

    superiore a 7,5 kW

    1,7

    p/st

     

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8424 30 10

    ad aria compressa

    1,7

    8424 30 90

    altre

    1,7

     

    altri apparecchi

     

     

    8424 81

    per l'agricoltura o l'orticoltura

     

     

    8424 81 10

    Apparecchi per annaffiare

    1,7

     

    altri

     

     

    8424 81 30

    Apparecchi portatili

    1,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8424 81 91

    Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore

    1,7

    p/st

    8424 81 99

    altri

    1,7

    p/st

    8424 89

    altri

     

     

    8424 89 20

    Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8424 89 30

    Macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica

    esenzione

    8424 89 95

    altri

    1,7

    8424 90

    Parti

     

     

    8424 90 10

    di apparecchi della sottovoce 8424 89 20

    esenzione

    8424 90 30

    di apparecchi della sottovoce 8424 89 30

    1,7 (152)

    8424 90 90

    altre

    1,7

    8425

    Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

     

     

     

    Paranchi

     

     

    8425 11 00

    a motore elettrico

    esenzione

    p/st

    8425 19

    altri

     

     

    8425 19 20

    azionati a mano, a catena

    esenzione

    p/st

    8425 19 80

    altri

    esenzione

    p/st

    8425 20 00

    Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo

    esenzione

    p/st

     

    altri verricelli; argani

     

     

    8425 31 00

    a motore elettrico

    esenzione

    p/st

    8425 39

    altri

     

     

    8425 39 20

    a motore con accensione a scintilla o per compressione

    esenzione

    p/st

    8425 39 80

    altri

    esenzione

    p/st

     

    Binde e martinetti

     

     

    8425 41 00

    Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

    esenzione

    p/st

    8425 42 00

    altre binde e martinetti, idraulici

    esenzione

    p/st

    8425 49 00

    altri

    esenzione

    p/st

    8426

    Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

     

     

     

    Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»

     

     

    8426 11 00

    Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

    esenzione

    8426 12 00

    Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»

    esenzione

    8426 19 00

    altri

    esenzione

    8426 20 00

    Gru a torre

    esenzione

    8426 30 00

    Gru a portale

    esenzione

     

    altre macchine ed apparecchi, semoventi

     

     

    8426 41 00

    su pneumatici

    esenzione

    8426 49 00

    altri

    esenzione

     

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8426 91

    costruiti per essere montati su un veicolo stradale

     

     

    8426 91 10

    Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo

    esenzione

    p/st

    8426 91 90

    altri

    esenzione

    8426 99 00

    altri

    esenzione

    8427

    Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

     

     

    8427 10

    Carrelli semoventi a motore elettrico

     

     

    8427 10 10

    che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

    4,5

    p/st

    8427 10 90

    altri

    4,5

    p/st

    8427 20

    altri carrelli semoventi

     

     

     

    che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

     

     

    8427 20 11

    Carrelli-stivatori per ogni terreno

    4,5

    p/st

    8427 20 19

    altri

    4,5

    p/st

    8427 20 90

    altri

    4,5

    p/st

    8427 90 00

    altri carrelli

    4

    p/st

    8428

    Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

     

     

    8428 10

    Ascensori e montacarichi

     

     

    8428 10 20

    elettrici

    esenzione

    8428 10 80

    altri

    esenzione

    8428 20

    Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

     

     

    8428 20 30

    appositamente costruiti per l'agricoltura

    esenzione

     

    altri

     

     

    8428 20 91

    per prodotti alla rinfusa

    esenzione

    8428 20 98

    altri

    esenzione

     

    altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci

     

     

    8428 31 00

    appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

    esenzione

    8428 32 00

    altri, a benna

    esenzione

    8428 33 00

    altri, a nastro o a cinghia

    esenzione

    8428 39

    altri

     

     

    8428 39 20

    Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli

    esenzione

    8428 39 40

    Macchine automatizzate per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    8428 39 90

    altri

    esenzione

    8428 40 00

    Scale meccaniche e marciapiedi mobili

    esenzione

    8428 50 00

    Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie

    esenzione

    8428 60 00

    Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

    esenzione

    8428 90

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8428 90 30

    Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura

     

     

    8428 90 71

    costruiti per essere portati su trattori agricoli

    esenzione

    8428 90 79

    altri

    esenzione

     

    altri

     

     

    8428 90 91

    Spalatrici e ammassatrici meccaniche

    esenzione

    8428 90 97

    altri

    esenzione

    8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

     

     

     

    Apripista (bulldozers, angledozers)

     

     

    8429 11 00

    su cingoli

    esenzione

    p/st

    8429 19 00

    altri

    esenzione

    p/st

    8429 20 00

    Livellatrici

    esenzione

    p/st

    8429 30 00

    Ruspe spianatrici

    esenzione

    p/st

    8429 40

    Compattatori e rulli compressori

     

     

     

    Rulli compressori

     

     

    8429 40 10

    Rulli a vibrazioni

    esenzione

    p/st

    8429 40 30

    altri

    esenzione

    p/st

    8429 40 90

    Compattatori

    esenzione

    p/st

     

    Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici

     

     

    8429 51

    Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

     

     

    8429 51 10

    Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8429 51 91

    Caricatori a cingoli

    esenzione

    p/st

    8429 51 99

    altri

    esenzione

    p/st

    8429 52

    Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o

     

     

    8429 52 10

    Escavatori a cingoli

    esenzione

    p/st

    8429 52 90

    altri

    esenzione

    p/st

    8429 59 00

    altri

    esenzione

    p/st

    8430

    Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

     

     

    8430 10 00

    Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

    esenzione

    p/st

    8430 20 00

    Spazzaneve

    esenzione

    p/st

     

    Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie

     

     

    8430 31 00

    semoventi

    esenzione

    8430 39 00

    altre

    esenzione

     

    altre macchine di sondaggio o di perforazione

     

     

    8430 41 00

    semoventi

    esenzione

    8430 49 00

    altre

    esenzione

    8430 50 00

    altre macchine ed apparecchi, semoventi

    esenzione

     

    altre macchine ed apparecchi, non semoventi

     

     

    8430 61 00

    Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

    esenzione

    p/st

    8430 69 00

    altri

    esenzione

    8431

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

     

     

    8431 10 00

    di macchine o apparecchi della voce 8425

    esenzione

    8431 20 00

    di macchine o apparecchi della voce 8427

    4

     

    di macchine o apparecchi della voce n. 8428

     

     

    8431 31 00

    di ascensori, montacarichi o scale meccaniche

    esenzione

    8431 39

    altre

     

     

    8431 39 10

    di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30

    esenzione

    8431 39 90

    altre

    esenzione

     

    di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430

     

     

    8431 41 00

    Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze

    esenzione

    8431 42 00

    Lame di apripista

    esenzione

    8431 43 00

    Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

    esenzione

    8431 49

    altre

     

     

    8431 49 20

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    esenzione

    8431 49 80

    altri

    esenzione

    8432

    Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

     

     

    8432 10

    Aratri

     

     

    8432 10 10

    a vomeri

    esenzione

    p/st

    8432 10 90

    altri

    esenzione

    p/st

     

    Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici

     

     

    8432 21 00

    Erpici a dischi (polverizzatori)

    esenzione

    p/st

    8432 29

    altri

     

     

    8432 29 10

    Scarificatori e coltivatori

    esenzione

    p/st

    8432 29 30

    Erpici

    esenzione

    p/st

    8432 29 50

    Motozappatrici

    esenzione

    p/st

    8432 29 90

    altri

    esenzione

    p/st

    8432 30

    Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici

     

     

     

    Seminatrici

     

     

    8432 30 11

    di precisione, a comando centrale

    esenzione

    p/st

    8432 30 19

    altre

    esenzione

    p/st

    8432 30 90

    Piantatrici e trapiantatrici

    esenzione

    p/st

    8432 40

    Spanditori di letame e distributori di concimi

     

     

    8432 40 10

    di concimi minerali o chimici

    esenzione

    p/st

    8432 40 90

    altri

    esenzione

    p/st

    8432 80 00

    altre macchine, apparecchi e congegni

    esenzione

    8432 90 00

    Parti

    esenzione

    8433

    Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437

     

     

     

    Tosatrici da prato

     

     

    8433 11

    a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

     

     

    8433 11 10

    elettrici

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

     

    semoventi

     

     

    8433 11 51

    munite d'un sedile

    esenzione

    p/st

    8433 11 59

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 11 90

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 19

    altre

     

     

     

    con motore

     

     

    8433 19 10

    elettrico

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

     

    semoventi

     

     

    8433 19 51

    munite di un sedile

    esenzione

    p/st

    8433 19 59

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 19 70

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 19 90

    senza motore

    esenzione

    p/st

    8433 20

    Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

     

     

    8433 20 10

    Motofalciatrici

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

     

    costruite per essere trainate o portate da trattori

     

     

    8433 20 51

    con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale

    esenzione

    p/st

    8433 20 59

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 20 90

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 30

    altre macchine ed apparecchi da fienagione

     

     

    8433 30 10

    Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno

    esenzione

    p/st

    8433 30 90

    altri

    esenzione

    p/st

    8433 40

    Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici

     

     

    8433 40 10

    Presse raccoglitrici

    esenzione

    p/st

    8433 40 90

    altre

    esenzione

    p/st

     

    altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura

     

     

    8433 51 00

    Mietitrici-trebbiatrici

    esenzione

    p/st

    8433 52 00

    altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

    esenzione

    p/st

    8433 53

    Macchine per la raccolta di radici o tuberi

     

     

    8433 53 10

    Macchine per la raccolta delle patate

    esenzione

    p/st

    8433 53 30

    Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole

    esenzione

    p/st

    8433 53 90

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 59

    altre

     

     

     

    Falciatrinciacaricatrici

     

     

    8433 59 11

    semoventi

    esenzione

    p/st

    8433 59 19

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 59 30

    Vendemmiatrici

    esenzione

    p/st

    8433 59 80

    altre

    esenzione

    p/st

    8433 60 00

    Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

    esenzione

    8433 90 00

    Parti

    esenzione

    8434

    Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte

     

     

    8434 10 00

    Mungitrici

    esenzione

    8434 20 00

    Macchine ed apparecchi per l'industria del latte

    esenzione

    8434 90 00

    Parti

    esenzione

    8435

    Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

     

     

    8435 10 00

    Macchine ed apparecchi

    1,7

    8435 90 00

    Parti

    1,7

    8436

    Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura

     

     

    8436 10 00

    Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali

    1,7

     

    Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici

     

     

    8436 21 00

    Incubatrici ed allevatrici

    1,7

    8436 29 00

    altri

    1,7

    8436 80

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8436 80 10

    per la silvicoltura

    1,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8436 80 91

    Abbeveratoi automatici

    1,7

    p/st

    8436 80 99

    altri

    1,7

     

    Parti

     

     

    8436 91 00

    di macchine o apparecchi per l'avicoltura

    1,7

    8436 99 00

    altre

    1,7

    8437

    Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria

     

     

    8437 10 00

    Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

    1,7

    p/st

    8437 80 00

    altre macchine ed apparecchi

    1,7

    8437 90 00

    Parti

    1,7

    8438

    Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

     

     

    8438 10

    Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari

     

     

    8438 10 10

    per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria

    1,7

    8438 10 90

    per la fabbricazione di paste alimentari

    1,7

    8438 20 00

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata

    1,7

    8438 30 00

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

    1,7

    8438 40 00

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra

    1,7

    8438 50 00

    Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

    1,7

    8438 60 00

    Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

    1,7

    8438 80

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8438 80 10

    per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè

    1,7

     

    altri

     

     

    8438 80 91

    per la preparazione o la fabbricazione di bevande

    1,7

    8438 80 99

    altri

    1,7

    8438 90 00

    Parti

    1,7

    8439

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

     

     

    8439 10 00

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

    1,7

    8439 20 00

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone

    1,7

    8439 30 00

    Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

    1,7

     

    Parti

     

     

    8439 91

    di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

     

     

    8439 91 10

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8439 91 90

    altre

    1,7

    8439 99

    altre

     

     

    8439 99 10

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8439 99 90

    altre

    1,7

    8440

    Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

     

     

    8440 10

    Macchine ed apparecchi

     

     

    8440 10 10

    Piegatrici

    1,7

    8440 10 20

    Raccoglitrici

    1,7

    8440 10 30

    Cucitrici e graffatrici

    1,7

    8440 10 40

    Macchine per rilegare con colla

    1,7

    8440 10 90

    altre

    1,7

    8440 90 00

    Parti

    1,7

    8441

    Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

     

     

    8441 10

    Tagliatrici

     

     

    8441 10 10

    Tagliatrici-avvolgitrici

    1,7

    8441 10 20

    Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale

    1,7

    8441 10 30

    Taglierine-raffilatrici lineari

    1,7

    8441 10 40

    Taglierine-raffilatrici trilame

    1,7

    8441 10 80

    altre

    1,7

    8441 20 00

    Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste

    1,7

    8441 30 00

    Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

    1,7

    8441 40 00

    Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone

    1,7

    8441 80 00

    altre macchine ed apparecchi

    1,7

    8441 90

    Parti

     

     

    8441 90 10

    di tagliatrici

    1,7

    8441 90 90

    altre

    1,7

    8442

    Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

     

     

    8442 10 00

    Macchine per comporre mediante procedimento fotografico

    1,7

    p/st

    8442 20

    Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere

     

     

    8442 20 10

    Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)

    esenzione

    p/st

    8442 20 90

    altri

    1,7

    p/st

    8442 30 00

    altre macchine, apparecchi e materiale

    1,7

    8442 40 00

    Parti di macchine, apparecchi e materiale

    1,7

    8442 50

    Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

     

     

     

    con originale grafico

     

     

    8442 50 21

    per la stampa con matrice a rilievo

    1,7

    8442 50 23

    per la stampa con matrice piana

    1,7

    8442 50 29

    altri

    1,7

    8442 50 80

    altri

    1,7

    8443

    Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa

     

     

     

    Macchine ed apparecchi per la stampa in offset

     

     

    8443 11 00

    alimentati a bobine

    1,7

    p/st

    8443 12 00

    alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o meno (offset per ufficio)

    1,7

    p/st

    8443 19

    altri

     

     

     

    alimentati a foglio

     

     

    8443 19 10

    usati

    1,7

    p/st

     

    nuovi, per foglio di formato

     

     

    8443 19 31

    52 × 74 cm o meno

    1,7

    p/st

    8443 19 35

    più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm

    1,7

    p/st

    8443 19 39

    più di 74 × 107 cm

    1,7

    p/st

    8443 19 90

    altri

    1,7

    p/st

     

    Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici

     

     

    8443 21 00

    alimentati a bobine

    1,7

    p/st

    8443 29 00

    altri

    1,7

    p/st

    8443 30 00

    Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

    1,7

    p/st

    8443 40 00

    Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

    1,7

    p/st

     

    altre macchine ed apparecchi per la stampa

     

     

    8443 51 00

    Macchine per la stampa a getto d'inchiosto

    2,2

    p/st

    8443 59

    altri

     

     

    8443 59 20

    per la stampa delle materie tessili

    1,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8443 59 40

    utilizzati nella produzione di semiconduttori (151)

    1,7 (152)

    p/st

    8443 59 70

    altri

    1,7

    p/st

    8443 60 00

    Macchine ausiliarie

    1,7

    8443 90

    Parti

     

     

    8443 90 05

    utilizzate nella produzione di semiconduttori (151)

    1,7 (152)

     

    altre

     

     

    8443 90 10

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8443 90 80

    altre

    1,7

    8444 00

    Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    8444 00 10

    Macchine per la filatura

    1,7

    p/st

    8444 00 90

    altre

    1,7

    p/st

    8445

    Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

     

     

     

    Macchine per la preparazione delle materie tessili

     

     

    8445 11 00

    Carde

    1,7

    p/st

    8445 12 00

    Pettinatrici

    1,7

    p/st

    8445 13 00

    Banchi a fusi

    1,7

    p/st

    8445 19 00

    altre

    1,7

    p/st

    8445 20 00

    Macchine per la filatura delle materie tessili

    1,7

    p/st

    8445 30

    Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

     

     

    8445 30 10

    per l'accoppiamento delle materie tessili

    1,7

    p/st

    8445 30 90

    per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

    1,7

    p/st

    8445 40 00

    Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

    1,7

    p/st

    8445 90 00

    altre

    1,7

    p/st

    8446

    Telai per tessitura

     

     

    8446 10 00

    per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

    1,7

    p/st

     

    per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta

     

     

    8446 21 00

    a motore

    1,7

    p/st

    8446 29 00

    altri

    1,7

    p/st

    8446 30 00

    per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta

    1,7

    p/st

    8447

    Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

     

     

     

    Telai per maglieria, circolari

     

     

    8447 11

    con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm

     

     

    8447 11 10

    funzionanti con aghi a linguetta

    1,7

    p/st

    8447 11 90

    altri

    1,7

    p/st

    8447 12

    con cilindro di diametro superiore a 165 mm

     

     

    8447 12 10

    funzionanti con aghi a linguetta

    1,7

    p/st

    8447 12 90

    altri

    1,7

    p/st

    8447 20

    Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

     

     

    8447 20 20

    Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

    1,7

    p/st

    8447 20 80

    altri

    1,7

    p/st

    8447 90 00

    altri

    1,7

    p/st

    8448

    Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

     

     

     

    Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447

     

     

    8448 11 00

    Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

    1,7

    8448 19 00

    altri

    1,7

    8448 20 00

    Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

    1,7

     

    Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

     

     

    8448 31 00

    Guarniture per carde

    1,7

    8448 32 00

    di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde

    1,7

    8448 33

    Fusi e loro alette, anelli e cursori

     

     

    8448 33 10

    Fusi e loro alette

    1,7

    8448 33 90

    Anelli e cursori

    1,7

    8448 39 00

    altri

    1,7

     

    Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari

     

     

    8448 41 00

    Navette

    1,7

    8448 42 00

    Pettini, licci e quadri di licci

    1,7

    8448 49 00

    altri

    1,7

     

    Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

     

     

    8448 51

    Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

     

     

    8448 51 10

    Platine

    1,7

    8448 51 90

    altri

    1,7

    8448 59 00

    altri

    1,7

    8449 00 00

    Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

    1,7

    8450

    Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

     

     

     

    Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

     

     

    8450 11

    Macchine completamente automatiche

     

     

     

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

     

     

    8450 11 11

    a caricamento frontale

    3

    p/st

    8450 11 19

    a caricamento dall'alto

    3

    p/st

    8450 11 90

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

    2,6

    p/st

    8450 12 00

    altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

    2,7

    p/st

    8450 19 00

    altre

    2,7

    p/st

    8450 20 00

    Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

    2,2

    p/st

    8450 90 00

    Parti

    2,7

    8451

    Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

     

     

    8451 10 00

    Macchine per pulire a secco

    2,2

     

    Macchine per asciugare

     

     

    8451 21

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

     

     

    8451 21 10

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

    2,2

    8451 21 90

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

    2,2

    8451 29 00

    altre

    2,2

    8451 30

    Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

     

     

     

    a riscaldamento elettrico, di potenza

     

     

    8451 30 10

    inferiore o uguale a 2 500 W

    2,2

    p/st

    8451 30 30

    superiore a 2 500 W

    2,2

    p/st

    8451 30 80

    altre

    2,2

    p/st

    8451 40 00

    Macchine per lavare, imbianchire o tingere

    2,2

    8451 50 00

    Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

    2,2

    8451 80

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8451 80 10

    Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.

    2,2

    8451 80 30

    Macchine per apprettare o rifinire

    2,2

    8451 80 80

    altri

    2,2

    8451 90 00

    Parti

    2,2

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

     

     

    8452 10

    Macchine per cucire di tipo domestico

     

     

     

    Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore

     

     

    8452 10 11

    Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €

    5,7

    p/st

    8452 10 19

    altre

    9,7

    p/st

    8452 10 90

    altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire

    3,7

    p/st

     

    altre macchine per cucire

     

     

    8452 21 00

    Unità automatiche

    3,7

    p/st

    8452 29 00

    altre

    3,7

    p/st

    8452 30

    Aghi per macchine per cucire

     

     

    8452 30 10

    con codolo piatto su un lato

    2,7

    1 000 p/st

    8452 30 90

    altri

    2,7

    1 000 p/st

    8452 40 00

    Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti

    2,7

    8452 90 00

    altre parti di macchine per cucire

    2,7

    8453

    Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

     

     

    8453 10 00

    Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

    1,7

    8453 20 00

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature

    1,7

    8453 80 00

    altre macchine ed apparecchi

    1,7

    8453 90 00

    Parti

    1,7

    8454

    Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

     

     

    8454 10 00

    Convertitori

    1,7

    8454 20 00

    Lingottiere e secchie di colata

    1,7

    8454 30

    Macchine per colare (gettare)

     

     

    8454 30 10

    Macchine per colare sotto pressione

    1,7

    8454 30 90

    altre

    1,7

    8454 90 00

    Parti

    1,7

    8455

    Laminatoi per metalli e loro cilindri

     

     

    8455 10 00

    Laminatoi per tubi

    2,7

     

    altri laminatoi

     

     

    8455 21 00

    Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo

    2,7

    8455 22 00

    Laminatoi a freddo

    2,7

    8455 30

    Cilindri di laminatoi

     

     

    8455 30 10

    di ghisa

    2,7

     

    di acciaio fucinato

     

     

    8455 30 31

    Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo

    2,7

    8455 30 39

    Cilindri di lavoro a freddo

    2,7

    8455 30 90

    di getti di acciaio

    2,7

    8455 90 00

    altre parti

    2,7

    8456

    Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

     

     

    8456 10

    operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni

     

     

    8456 10 10

    del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    p/st

    8456 10 90

    altre

    4,5

    p/st

    8456 20 00

    operanti con ultrasuoni

    3,5

    p/st

    8456 30

    operanti per elettroerosione

     

     

     

    a comando numerico

     

     

    8456 30 11

    con filo

    3,5

    p/st

    8456 30 19

    altre

    3,5

    p/st

    8456 30 90

    altre

    3,5

    p/st

     

    altre

     

     

    8456 91 00

    per l'incisione a secco del tracciato su materiali semiconduttori

    esenzione

    p/st

    8456 99

    altre

     

     

    8456 99 10

    Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    p/st

    8456 99 30

    Macchine per l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    p/st

    8456 99 50

    Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

    3,5 (152)

    p/st

    8456 99 80

    altre

    3,5

    p/st

    8457

    Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

     

     

    8457 10

    Centri di lavorazione

     

     

    8457 10 10

    orizzontali

    2,7

    p/st

    8457 10 90

    altri

    2,7

    p/st

    8457 20 00

    Macchine a posto fisso

    2,7

    p/st

    8457 30

    Macchine a stazioni multiple

     

     

    8457 30 10

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8457 30 90

    altre

    2,7

    p/st

    8458

    Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

     

     

     

    Torni orizzontali

     

     

    8458 11

    a comando numerico

     

     

    8458 11 20

    Centri di tornitura

    2,7

    p/st

     

    Torni automatici

     

     

    8458 11 41

    mono mandrino

    2,7

    p/st

    8458 11 49

    multi mandrino

    2,7

    p/st

    8458 11 80

    altri

    2,7

    p/st

    8458 19

    altri

     

     

    8458 19 20

    Torni paralleli

    2,7

    p/st

    8458 19 40

    Torni automatici

    2,7

    p/st

    8458 19 80

    altri

    2,7

    p/st

     

    altri torni

     

     

    8458 91

    a comando numerico

     

     

    8458 91 20

    Centri di tornitura

    2,7

    p/st

    8458 91 80

    altri

    2,7

    p/st

    8458 99 00

    altri

    2,7

    p/st

    8459

    Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

     

     

    8459 10 00

    Unità di lavorazione con guida di scorrimento

    2,7

    p/st

     

    altre foratrici

     

     

    8459 21 00

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8459 29 00

    altre

    2,7

    p/st

     

    altre alesatrici-fresatrici

     

     

    8459 31 00

    a comando numerico

    1,7

    p/st

    8459 39 00

    altre

    1,7

    p/st

    8459 40

    altre alesatrici

     

     

    8459 40 10

    a comando numerico

    1,7

    p/st

    8459 40 90

    altre

    1,7

    p/st

     

    Fresatrici a mensola

     

     

    8459 51 00

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8459 59 00

    altre

    2,7

    p/st

     

    altre fresatrici

     

     

    8459 61

    a comando numerico

     

     

    8459 61 10

    Fresatrici per utensili

    2,7

    p/st

    8459 61 90

    altre

    2,7

    p/st

    8459 69

    altre

     

     

    8459 69 10

    Fresatrici per utensili

    2,7

    p/st

    8459 69 90

    altre

    2,7

    p/st

    8459 70 00

    Filettatrici o maschiatrici

    2,7

    p/st

    8460

    Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

     

     

     

    Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

     

     

    8460 11 00

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8460 19 00

    altre

    2,7

    p/st

     

    altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

     

     

    8460 21

    a comando numerico

     

     

     

    per superfici cilindriche

     

     

    8460 21 11

    Rettificatrici per interni

    2,7

    p/st

    8460 21 15

    Rettificatrici senza centro

    2,7

    p/st

    8460 21 19

    altre

    2,7

    p/st

    8460 21 90

    altre

    2,7

    p/st

    8460 29

    altre

     

     

     

    per superfici cilindriche

     

     

    8460 29 11

    Rettificatrici per interni

    2,7

    p/st

    8460 29 19

    altre

    2,7

    p/st

    8460 29 90

    altre

    2,7

    p/st

     

    Macchine per affilare

     

     

    8460 31 00

    a comando numerico

    1,7

    p/st

    8460 39 00

    altre

    1,7

    p/st

    8460 40

    Macchine per levigare o smerigliare

     

     

    8460 40 10

    a comando numerico

    1,7

    p/st

    8460 40 90

    altre

    1,7

    p/st

    8460 90

    altre

     

     

    8460 90 10

    il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

    2,7

    p/st

    8460 90 90

    altre

    1,7

    p/st

    8461

    Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

     

     

    8461 20 00

    Macchine per limare e per sbozzare

    1,7

    p/st

    8461 30

    Macchine per brocciare

     

     

    8461 30 10

    a comando numerico

    1,7

    p/st

    8461 30 90

    altre

    1,7

    p/st

    8461 40

    Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

     

     

     

    Macchine per tagliare gli ingranaggi

     

     

     

    per tagliare ingranaggi cilindrici

     

     

    8461 40 11

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8461 40 19

    altre

    2,7

    p/st

     

    per tagliare altri ingranaggi

     

     

    8461 40 31

    a comando numerico

    1,7

    p/st

    8461 40 39

    altre

    1,7

    p/st

     

    Macchine per rifinire gli ingranaggi

     

     

     

    il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

     

     

    8461 40 71

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8461 40 79

    altre

    2,7

    p/st

    8461 40 90

    altre

    1,7

    p/st

    8461 50

    Macchine per segare o troncare

     

     

     

    Segatrici

     

     

    8461 50 11

    a sega circolare

    1,7

    p/st

    8461 50 19

    altre

    1,7

    p/st

    8461 50 90

    Troncatrici

    1,7

    p/st

    8461 90 00

    altre

    2,7

    p/st

    8462

    Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

     

     

    8462 10

    Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

     

     

    8462 10 10

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8462 10 90

    altre

    1,7

    p/st

     

    Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici

     

     

    8462 21

    a comando numerico

     

     

    8462 21 05

    del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

    8462 21 10

    per la lavorazione di prodotti piatti

    2,7

    p/st

    8462 21 80

    altre

    2,7

    p/st

    8462 29

    altre

     

     

    8462 29 05

    del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

    8462 29 10

    per la lavorazione di prodotti piatti

    1,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8462 29 91

    idrauliche

    1,7

    p/st

    8462 29 98

    altre

    1,7

    p/st

     

    Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice

     

     

    8462 31 00

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8462 39

    altre

     

     

    8462 39 10

    per la lavorazione di prodotti piatti

    1,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8462 39 91

    idrauliche

    1,7

    p/st

    8462 39 99

    altre

    1,7

    p/st

     

    Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate

     

     

    8462 41

    a comando numerico

     

     

    8462 41 10

    per la lavorazione di prodotti piatti

    2,7

    p/st

    8462 41 90

    altre

    2,7

    p/st

    8462 49

    altre

     

     

    8462 49 10

    per la lavorazione di prodotti piatti

    1,7

    p/st

    8462 49 90

    altre

    1,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8462 91

    Presse idrauliche

     

     

    8462 91 10

    Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro

    2,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8462 91 50

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8462 91 90

    altre

    2,7

    p/st

    8462 99

    altre

     

     

    8462 99 10

    Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro

    2,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8462 99 50

    a comando numerico

    2,7

    p/st

    8462 99 90

    altre

    2,7

    p/st

    8463

    Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia

     

     

    8463 10

    Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili

     

     

    8463 10 10

    Trafilatrici per fili

    2,7

    p/st

    8463 10 90

    altre

    2,7

    p/st

    8463 20 00

    Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

    2,7

    p/st

    8463 30 00

    Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

    2,7

    p/st

    8463 90 00

    altre

    2,7

    p/st

    8464

    Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

     

     

    8464 10

    Macchine per segare

     

     

    8464 10 10

    per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette

    esenzione

    p/st

    8464 10 90

    altre

    2,2

    p/st

    8464 20

    Macchine per molare o levigare

     

     

    8464 20 05

    per la lavorazione di dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    p/st

     

    per la lavorazione del vetro

     

     

    8464 20 11

    dei vetri d'ottica

    2,2

    p/st

    8464 20 19

    altre

    2,2

    8464 20 20

    per la lavorazione di prodotti ceramici

    2,2

    p/st

    8464 20 95

    altre

    2,2

    8464 90

    altre

     

     

    8464 90 10

    per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    p/st

    8464 90 20

    per la lavorazione di prodotti ceramici

    2,2

    p/st

    8464 90 80

    altri

    2,2

    8465

    Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

     

     

    8465 10

    Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni

     

     

    8465 10 10

    con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)

    2,7

    p/st

    8465 10 90

    senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)

    2,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8465 91

    Macchine per segare

     

     

    8465 91 10

    a nastro

    2,7

    p/st

    8465 91 20

    Seghe circolari

    2,7

    p/st

    8465 91 90

    altre

    2,7

    p/st

    8465 92 00

    Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

    2,7

    p/st

    8465 93 00

    Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

    2,7

    p/st

    8465 94 00

    Macchine per curvare o montare

    2,7

    p/st

    8465 95 00

    Foratrici o mortasatrici

    2,7

    p/st

    8465 96 00

    Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

    2,7

    p/st

    8465 99

    altre

     

     

    8465 99 10

    Torni

    2,7

    p/st

    8465 99 90

    altre

    2,7

    p/st

    8466

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

     

     

    8466 10

    Portautensili e filiere a scatto automatico

     

     

     

    Portautensili

     

     

    8466 10 10

    Mandrini, pinze e coni morse

    1,2

     

    altri

     

     

    8466 10 31

    per torni

    1,2

    8466 10 39

    altri

    1,2

    8466 10 90

    Filiere a scatto automatico

    1,2

    8466 20

    Portapezzi

     

     

    8466 20 10

    Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio

    1,2

     

    altri

     

     

    8466 20 91

    per torni

    1,2

    8466 20 99

    altri

    1,2

    8466 30 00

    Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

    1,2

     

    altri

     

     

    8466 91

    per macchine della voce 8464

     

     

    8466 91 15

    per le macchine delle sottovoci 8464 10 10, 8464 20 05 o 8464 90 10

    esenzione

     

    altri

     

     

    8466 91 20

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,2

    8466 91 95

    altri

    1,2

    8466 92

    per macchine della voce 8465

     

     

    8466 92 20

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,2

    8466 92 80

    altri

    1,2

    8466 93

    per macchine delle voci da 8456 a 8461

     

     

    8466 93 15

    per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 o 8456 99 30

    esenzione

    8466 93 17

    per apparecchi della sottovoce 8456 99 50

    1,2 (152)

    8466 93 95

    altri

    1,2

    8466 94

    per macchine delle voci 8462 o 8463

     

     

    8466 94 10

    per le macchine delle sottovoci 8462 21 05 o 8462 29 05

    esenzione

    8466 94 90

    altri

    1,2

    8467

    Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

     

     

     

    Pneumatici

     

     

    8467 11

    rotativi (anche a percussione)

     

     

    8467 11 10

    per la lavorazione dei metalli

    1,7

    8467 11 90

    altri

    1,7

    8467 19 00

    altri

    1,7

     

    a motore elettrico incorporato

     

     

    8467 21

    Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

     

     

    8467 21 10

    funzionanti senza una sorgente di energia esterna

    2,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8467 21 91

    elettropneumatiche

    2,7

    p/st

    8467 21 99

    altre

    2,7

    p/st

    8467 22

    Seghe e troncatrici

     

     

    8467 22 10

    Troncatrici

    2,7

    p/st

    8467 22 30

    Seghe circolari

    2,7

    p/st

    8467 22 90

    altre

    2,7

    p/st

    8467 29

    altri

     

     

    8467 29 10

    del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili

    2,7

     

    altri

     

     

    8467 29 30

    funzionanti senza una sorgente di energia esterna

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

     

    Smerigliatrici e levigatrici

     

     

    8467 29 51

    Smerigliatrici angolari

    2,7

    p/st

    8467 29 53

    Levigatrici a nastro

    2,7

    p/st

    8467 29 59

    altre

    2,7

    p/st

    8467 29 70

    Piallatrici

    2,7

    p/st

    8467 29 80

    Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici

    2,7

    p/st

    8467 29 90

    altri

    2,7

    p/st

     

    altri utensili

     

     

    8467 81 00

    Troncatrici a catena

    1,7

    p/st

    8467 89 00

    altri

    1,7

     

    Parti

     

     

    8467 91 00

    di troncatrici a catena

    1,7

    8467 92 00

    di utensili pneumatici

    1,7

    8467 99 00

    altre

    1,7

    8468

    Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

     

     

    8468 10 00

    Cannelli a mano

    2,2

    8468 20 00

    altre macchine ed apparecchi a gas

    2,2

    8468 80 00

    altre macchine ed apparecchi

    2,2

    8468 90 00

    Parti

    2,2

    8469

    Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8471; macchine per l'elaborazione di testi

     

     

     

    Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi

     

     

    8469 11 00

    Macchine per l'elaborazione di testi

    esenzione

    p/st

    8469 12 00

    Macchine da scrivere automatiche

    2,3

    p/st

    8469 20 00

    altre macchine da scrivere, elettriche

    2,3

    p/st

    8469 30 00

    altre macchine da scrivere, non elettriche

    2,5

    p/st

    8470

    Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

     

     

    8470 10 00

    Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

    esenzione

    p/st

     

    altre macchine calcolatrici, elettroniche

     

     

    8470 21 00

    con dispositivo stampante

    esenzione

    p/st

    8470 29 00

    altre

    esenzione

    p/st

    8470 30 00

    altre macchine calcolatrici

    esenzione

    p/st

    8470 40 00

    Macchine contabili

    esenzione

    p/st

    8470 50 00

    Registratori di cassa

    esenzione

    p/st

    8470 90 00

    altre

    esenzione

    p/st

    8471

    Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

     

     

    8471 10 00

    Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride

    esenzione

    p/st

    8471 30 00

    Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

    esenzione

    p/st

     

    altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche

     

     

    8471 41 00

    che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita

    esenzione

    p/st

    8471 49 00

    altre, presentate in forma di sistemi

    esenzione

    p/st

    8471 50 00

    Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

    esenzione

    p/st

    8471 60

    Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria

     

     

    8471 60 20

    Stampanti

    esenzione

    p/st

    8471 60 60

    Tastiere

    esenzione

    p/st

    8471 60 80

    altre

    esenzione

    p/st

    8471 70

    Unità di memoria

     

     

    8471 70 20

    Unità di memoria centrali

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

     

    Unità di memoria a dischi

     

     

    8471 70 30

    ottiche, comprese le magneto-ottiche

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

    8471 70 50

    Unità di memoria a dischi rigidi

    esenzione

    p/st

    8471 70 70

    altre

    esenzione

    p/st

    8471 70 80

    Unità di memoria a nastri

    esenzione

    p/st

    8471 70 98

    altre

    esenzione

    p/st

    8471 80 00

    altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

    8471 90 00

    altre

    esenzione

    p/st

    8472

    Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

     

     

    8472 10 00

    Duplicatori

    2

    p/st

    8472 20 00

    Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi

    2,3

    p/st

    8472 30 00

    Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

    2,2

    p/st

    8472 90

    altre

     

     

    8472 90 10

    Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

    2,2

    p/st

    8472 90 30

    Sportelli automatici

    esenzione

    p/st

    8472 90 80

    altre

    2,2

    8473

    Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472

     

     

    8473 10

    Parti ed accessori di macchine della voce 8469

     

     

     

    Assiemaggi elettronici

     

     

    8473 10 11

    delle macchine della sottovoce 8469 11 00

    esenzione

    8473 10 19

    altri

    3

    8473 10 90

    altri

    esenzione

     

    Parti ed accessori di macchine della voce 8470

     

     

    8473 21

    di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29

     

     

    8473 21 10

    Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8473 21 90

    altri

    esenzione

    8473 29

    altri

     

     

    8473 29 10

    Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8473 29 90

    altri

    esenzione

    8473 30

    Parti ed accessori di macchine della voce 8471

     

     

    8473 30 10

    Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8473 30 90

    altri

    esenzione

    8473 40

    Parti ed accessori di macchine della voce 8472

     

     

     

    Assiemaggi elettronici

     

     

    8473 40 11

    delle macchine della sottovoce 8472 90 30

    esenzione

    8473 40 19

    altri

    3

    8473 40 90

    altri

    esenzione

    8473 50

    Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

     

     

    8473 50 10

    Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8473 50 90

    altri

    esenzione

    8474

    Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

     

     

    8474 10 00

    Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

    esenzione

    8474 20

    Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

     

     

    8474 20 10

    le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

    esenzione

    8474 20 90

    altri

    esenzione

     

    Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare

     

     

    8474 31 00

    Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

    esenzione

    8474 32 00

    Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

    esenzione

    8474 39

    altri

     

     

    8474 39 10

    Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

    esenzione

    8474 39 90

    altri

    esenzione

    8474 80

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8474 80 10

    Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche

    esenzione

    8474 80 90

    altri

    esenzione

    8474 90

    Parti

     

     

    8474 90 10

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    esenzione

    8474 90 90

    altre

    esenzione

    8475

    Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

     

     

    8475 10 00

    Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro

    1,7

     

    Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

     

     

    8475 21 00

    Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

    1,7

    8475 29 00

    altre

    1,7

    8475 90 00

    Parti

    1,7

    8476

    Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

     

     

     

    Macchine automatiche per la vendita di bevande

     

     

    8476 21 00

    con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

    1,7

    p/st

    8476 29 00

    altre

    1,7

    p/st

     

    altre macchine

     

     

    8476 81 00

    con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

    1,7

    p/st

    8476 89 00

    altre

    1,7

    p/st

    8476 90 00

    Parti

    1,7

    8477

    Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    8477 10

    Formatrici ad iniezione

     

     

    8477 10 10

    Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    8477 10 90

    altre

    1,7

    8477 20 00

    Estrusori

    1,7

    8477 30 00

    Formatrici per soffiaggio

    1,7

    8477 40 00

    Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici

    1,7

     

    altre macchine ed apparecchi per formare o modellare

     

     

    8477 51 00

    per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

    1,7

    8477 59

    altre

     

     

    8477 59 05

    Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

     

    altre

     

     

    8477 59 10

    Presse

    1,7

    8477 59 80

    altre

    1,7

    8477 80

    altre macchine ed apparecchi

     

     

     

    Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari

     

     

    8477 80 11

    Macchine per la trasformazione delle resine di reazione

    1,7

    8477 80 19

    altri

    1,7

     

    altri

     

     

    8477 80 91

    Attrezzature per riduzione dimensionale

    1,7

    8477 80 93

    Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici

    1,7

    8477 80 95

    Macchine per taglio o pelatura

    1,7

    8477 80 99

    altri

    1,7

    8477 90

    Parti

     

     

    8477 90 05

    per le macchine delle sottovoci 8477 10 10 e 8477 59 05

    esenzione

     

    altre

     

     

    8477 90 10

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8477 90 80

    altre

    1,7

    8478

    Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    8478 10 00

    Macchine ed apparecchi

    1,7

    8478 90 00

    Parti

    1,7

    8479

    Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    8479 10 00

    Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

    esenzione

    8479 20 00

    Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

    1,7

    8479 30

    Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

     

     

    8479 30 10

    Presse

    1,7

    8479 30 90

    altre

    1,7

    8479 40 00

    Macchine per fabbricare corde e cavi

    1,7

    p/st

    8479 50 00

    Robot industriali, non nominati né compresi altrove

    1,7

    8479 60 00

    Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

    1,7

     

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8479 81 00

    per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

    1,7

    8479 82 00

    per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

    1,7

    8479 89

    altri

     

     

    8479 89 30

    Sostegno avanzante idraulico per miniere

    1,7

    8479 89 60

    Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

    1,7

    8479 89 65

    Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori

    esenzione

    8479 89 70

    Apparecchi per la deposizione epitassiale su dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8479 89 73

    Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

    esenzione

    8479 89 77

    Apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    8479 89 79

    Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    8479 89 91

    Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici

    1,7

    8479 89 97

    altri

    1,7

    8479 90

    Parti

     

     

    8479 90 50

    delle macchine delle sottovoci 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 o 8479 89 79

    esenzione

     

    altre

     

     

    8479 90 93

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8479 90 96

    altre

    1,7

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

     

     

    8480 10 00

    Staffe per fonderia

    1,7

    8480 20 00

    Piastre di fondo per forme

    1,7

    8480 30

    Modelli per forme

     

     

    8480 30 10

    di legno

    1,7

    8480 30 90

    altri

    2,7

     

    Forme per metalli o carburi metallici

     

     

    8480 41 00

    per formare ad iniezione o per compressione

    1,7

    8480 49 00

    altre

    1,7

    8480 50 00

    Forme per vetro

    1,7

    8480 60

    Forme per materie minerali

     

     

    8480 60 10

    per formare per compressione

    1,7

    8480 60 90

    altre

    1,7

     

    Forme per gomma o materie plastiche

     

     

    8480 71

    per formare ad iniezione o per compressione

     

     

    8480 71 10

    del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    8480 71 90

    altri

    1,7

    8480 79 00

    altre

    1,7

    8481

    Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

     

     

    8481 10

    Riduttori di pressione

     

     

    8481 10 05

    combinati con filtri o lubrificatori

    2,2

     

    altri

     

     

    8481 10 19

    di ghisa o di acciaio

    2,2

    8481 10 99

    altri

    2,2

    8481 20

    Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

     

     

    8481 20 10

    Valvole per trasmissioni oleoidrauliche

    2,2

    8481 20 90

    Valvole per trasmissioni pneumatiche

    2,2

    8481 30

    Valvole di ritegno

     

     

    8481 30 91

    di ghisa o di acciaio

    2,2

    8481 30 99

    altre

    2,2

    8481 40

    Valvole di troppo pieno o di sicurezza

     

     

    8481 40 10

    di ghisa o di acciaio

    2,2

    8481 40 90

    altre

    2,2

    8481 80

    altri oggetti di rubinetteria e organi simili

     

     

     

    Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria

     

     

    8481 80 11

    Mescolatori, mitigatori

    2,2

    8481 80 19

    altra

    2,2

     

    Valvole per termosifoni di impianti centralizzati

     

     

    8481 80 31

    Valvole termostatiche

    2,2

    8481 80 39

    altre

    2,2

    8481 80 40

    Valvole per pneumatici e camere d'aria

    2,2

     

    altri

     

     

     

    Valvole di regolazione

     

     

    8481 80 51

    di temperatura

    2,2

    8481 80 59

    altre

    2,2

     

    altri

     

     

     

    Valvole a saracinesca

     

     

    8481 80 61

    di ghisa

    2,2

    8481 80 63

    di acciaio

    2,2

    8481 80 69

    altre

    2,2

     

    Valvole a globo

     

     

    8481 80 71

    di ghisa

    2,2

    8481 80 73

    di acciaio

    2,2

    8481 80 79

    altre

    2,2

    8481 80 81

    Rubinetti a sfera e a maschio

    2,2

    8481 80 85

    Valvole a farfalla

    2,2

    8481 80 87

    Valvole a membrana

    2,2

    8481 80 99

    altre

    2,2

    8481 90 00

    Parti

    2,2

    8482

    Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

     

     

    8482 10

    Cuscinetti a sfere

     

     

    8482 10 10

    il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm

    8

    8482 10 90

    altri

    8

    8482 20 00

    Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

    8

    8482 30 00

    Cuscinetti a rulli a botte

    8

    8482 40 00

    Cuscinetti ad aghi (a rullini)

    8

    8482 50 00

    Cuscinetti a rulli cilindrici

    8

    8482 80 00

    altri, compresi, i cuscinetti combinati

    8

     

    Parti

     

     

    8482 91

    Sfere, cilindri, rulli ed aghi

     

     

    8482 91 10

    Rulli conici

    8

    8482 91 90

    altri

    8

    8482 99 00

    altre

    8

    8483

    Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

     

     

    8483 10

    Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle

     

     

     

    Manovelle ed alberi a gomito

     

     

    8483 10 21

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    4

    8483 10 25

    di acciaio fucinato

    4

    8483 10 29

    altri

    4

    8483 10 50

    Alberi articolati

    4

    8483 10 95

    altri

    4

    8483 20

    Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati

     

     

    8483 20 10

    del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali

    6

    8483 20 90

    altri

    6

    8483 30

    Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti

     

     

     

    Supporti

     

     

    8483 30 32

    per cuscinetti a rotolamento di ogni specie

    5,7

    8483 30 38

    altri

    3,4

    8483 30 80

    Cuscinetti

    3,4

    8483 40

    Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

     

     

     

    Ingranaggi

     

     

    8483 40 21

    con ruote cilindriche

    3,7

    8483 40 23

    con ruote coniche o cilindro-coniche

    3,7

    8483 40 25

    con vite senza fine

    3,7

    8483 40 29

    altri

    3,7

    8483 40 30

    Alberi filettati a sfere o a rulli

    3,7

     

    Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità

     

     

    8483 40 51

    Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità

    3,7

    8483 40 59

    altri

    3,7

    8483 40 90

    altri

    3,7

    8483 50

    Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

     

     

    8483 50 20

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8483 50 80

    altri

    2,7

    8483 60

    Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

     

     

    8483 60 20

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8483 60 80

    altri

    2,7

    8483 90

    Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti

     

     

    8483 90 20

    Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati

    5,7

     

    altre

     

     

    8483 90 81

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8483 90 89

    altre

    2,7

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

     

     

    8484 10 00

    Guarnizioni metalloplastiche

    1,7

    8484 20 00

    Giunti di tenuta stagna meccanici

    1,7

    8484 90 00

    altre

    1,7

    8485

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

     

     

    8485 10

    Eliche per navi e loro pale

     

     

    8485 10 10

    di bronzo

    1,7

    p/st

    8485 10 90

    altre

    1,7

    p/st

    8485 90

    altre

     

     

    8485 90 10

    di ghisa non malleabile

    1,7

    8485 90 30

    di ghisa malleabile

    1,7

     

    di ferro o di acciaio

     

     

    8485 90 51

    di getti di acciaio

    1,7

    8485 90 53

    di ferro o di acciaio fucinati

    1,7

    8485 90 55

    di ferro o di acciaio stampati

    1,7

    8485 90 59

    altri

    1,7

    8485 90 80

    altre

    1,7

    CAPITOLO 85

    MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

    Note

    1.

    Sono esclusi da questo capitolo:

    a)

    le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

    b)

    i lavori di vetro della voce 7011;

    c)

    i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

    2.

    Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

    Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.

    3.

    La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:

    a)

    gli aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche o liquide, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

    b)

    gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).

    4.

    Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

    I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

    I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

    5.

    Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

    A)

    «Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico.

    B)

    «Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici»:

    a)

    i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

    b)

    i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

    c)

    i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

    Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

    6.

    I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, quando sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

    Questa nota non si applica a questi supporti quando sono presentati con articoli diversi dagli apparecchi ai quali sono destinati.

    7.

    Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati.

    Note di sottovoci

    1.

    Le sottovoci 8519 92 e 8527 12 comprendono unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 8542 10, l'espressione «schede intelligenti» indica le schede munite, immerso nella massa, di un circuito integrato elettronico (microprocessore) di qualunque tipo, sotto forma di micro-placchette, e munite o meno di una banda magnetica.

    Note complementari

    1.

    Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, che rientrano nelle sottovoci 8519 99 12 o 8519 99 18.

    2.

    La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandi salle sottovoci 8520 32 30 e 8520 33 30.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8501

    Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

     

     

    8501 10

    Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

     

     

    8501 10 10

    Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W

    4,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8501 10 91

    Motori universali

    2,7

    p/st

    8501 10 93

    Motori a corrente alternata

    2,7

    p/st

    8501 10 99

    Motori a corrente continua

    2,7

    p/st

    8501 20 00

    Motori universali di potenza superiore a 37,5 W

    2,7

    p/st

     

    altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua

     

     

    8501 31 00

    di potenza inferiore o uguale a 750 W

    2,7

    p/st

    8501 32

    di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

     

     

    8501 32 20

    di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

    2,7

    p/st

    8501 32 80

    di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

    2,7

    p/st

    8501 33 00

    di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 34

    di potenza superiore a 375 kW

     

     

    8501 34 50

    Motori di trazione

    2,7

    p/st

     

    altri, di potenza

     

     

    8501 34 92

    superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 34 98

    superiore a 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 40

    altri motori a corrente alternata, monofase

     

     

    8501 40 20

    di potenza inferiore o uguale a 750 W

    2,7

    p/st

    8501 40 80

    di potenza superiore a 750 W

    2,7

    p/st

     

    altri motori a corrente alternata, polifase

     

     

    8501 51 00

    di potenza inferiore o uguale a 750 W

    2,7

    p/st

    8501 52

    di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

     

     

    8501 52 20

    di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

    2,7

    p/st

    8501 52 30

    di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

    2,7

    p/st

    8501 52 90

    di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

    2,7

    p/st

    8501 53

    di potenza superiore a 75 kW

     

     

    8501 53 50

    Motori di trazione

    2,7

    p/st

     

    altri, di potenza

     

     

    8501 53 81

    superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 53 94

    superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 53 99

    superiore a 750 kW

    2,7

    p/st

     

    Generatori a corrente alternata (alternatori)

     

     

    8501 61

    di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

     

     

    8501 61 20

    di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8501 61 80

    di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

    2,7

    p/st

    8501 62 00

    di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

    2,7

    p/st

    8501 63 00

    di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

    2,7

    p/st

    8501 64 00

    di potenza superiore a 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

     

     

     

    Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

     

     

    8502 11

    di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

     

     

    8502 11 20

    di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8502 11 80

    di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

    2,7

    p/st

    8502 12 00

    di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13

    di potenza superiore a 375 kVA

     

     

    8502 13 20

    di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13 40

    di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13 80

    di potenza superiore a 2 000 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20

    Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

     

     

    8502 20 20

    di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 40

    di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 60

    di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 80

    di potenza superiore a 750 kVA

    2,7

    p/st

     

    altri gruppi elettrogeni

     

     

    8502 31 00

    ad energia eolica

    2,7

    p/st

    8502 39

    altri

     

     

    8502 39 20

    Turbogeneratori

    2,7

    p/st

    8502 39 80

    altri

    2,7

    p/st

    8502 40 00

    Convertitori rotanti elettrici

    2,7

    p/st

    8503 00

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

     

     

    8503 00 10

    Ghiere amagnetiche

    2,7

     

    altre

     

     

    8503 00 91

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8503 00 99

    altre

    2,7

    8504

    Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

     

     

    8504 10

    Ballast per lampade o tubi a scarica

     

     

    8504 10 20

    Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore

    3,7

    p/st

    8504 10 80

    altri

    3,7

    p/st

     

    Trasformatore con dielettrico liquido

     

     

    8504 21 00

    di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

    3,7

    p/st

    8504 22

    di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

     

     

    8504 22 10

    di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA

    3,7

    p/st

    8504 22 90

    di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA

    3,7

    p/st

    8504 23 00

    di potenza superiore a 10 000 kVA

    3,7

    p/st

     

    altri trasformatori

     

     

    8504 31

    di potenza inferiore o uguale a 1 kVA

     

     

     

    Trasformatori di misura

     

     

    8504 31 21

    per tensioni

    3,7

    p/st

    8504 31 29

    altri

    3,7

    p/st

    8504 31 80

    altri

    3,7

    p/st

    8504 32

    di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA

     

     

    8504 32 20

    Trasformatori di misura

    3,7

    p/st

    8504 32 80

    altri

    3,7

    p/st

    8504 33 00

    di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA

    3,7

    p/st

    8504 34 00

    di potenza superiore a 500 kVA

    3,7

    p/st

    8504 40

    Convertitori statici

     

     

    8504 40 30

    del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8504 40 40

    Raddrizzatori con semiconduttore policristallino

    3,3

    p/st

     

    altri

     

     

    8504 40 55

    Caricatori di accumulatori

    3,3

    p/st

     

    altri

     

     

    8504 40 81

    Raddrizzatori

    3,3

     

    Ondulatori

     

     

    8504 40 84

    di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

    3,3

    8504 40 88

    di potenza superiore a 7,5 kVA

    3,3

    8504 40 90

    altri

    3,3

    8504 50

    altre bobine di reattanza e di autoinduzione

     

     

    8504 50 20

    del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

    esenzione

    8504 50 95

    altre

    3,7

    8504 90

    Parti

     

     

     

    di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione

     

     

    8504 90 05

    Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20

    esenzione

     

    altre

     

     

    8504 90 11

    Nuclei di ferrite

    2,2

    8504 90 18

    altre

    2,2

     

    di convertitori statici

     

     

    8504 90 91

    Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30

    esenzione

    8504 90 99

    altre

    2,2

    8505

    Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

     

     

     

    Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione

     

     

    8505 11 00

    di metallo

    2,2

    8505 19

    altri

     

     

    8505 19 10

    Calamite permanenti di ferrite agglomerata

    2,2

    8505 19 90

    altri

    2,2

    8505 20 00

    Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

    2,2

    8505 30 00

    Teste di sollevamento elettromagnetiche

    2,2

    8505 90

    altri, comprese le parti

     

     

    8505 90 10

    Elettromagneti

    1,8

    8505 90 30

    Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

    1,8

    8505 90 90

    Parti

    1,8

    8506

    Pile e batterie di pile elettriche

     

     

    8506 10

    al diossido di manganese

     

     

     

    alcaline

     

     

    8506 10 11

    Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 10 15

    Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 10 19

    altre

    4,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8506 10 91

    Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 10 95

    Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 10 99

    altre

    4,7

    p/st

    8506 30

    all'ossido di mercurio

     

     

    8506 30 10

    Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 30 30

    Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 30 90

    altre

    4,7

    p/st

    8506 40

    all'ossido di argento

     

     

    8506 40 10

    Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 40 30

    Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 40 90

    altre

    4,7

    p/st

    8506 50

    al litio

     

     

    8506 50 10

    Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 50 30

    Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 50 90

    altre

    4,7

    p/st

    8506 60

    a zinco-aria

     

     

    8506 60 10

    Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 60 30

    Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 60 90

    altre

    4,7

    p/st

    8506 80

    altre pile e batterie di pile

     

     

    8506 80 05

    Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

    8506 80 11

    Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 80 15

    Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 80 90

    altre

    4,7

    p/st

    8506 90 00

    Parti

    4,7

    8507

    Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

     

     

    8507 10

    al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

     

     

     

    di peso inferiore o uguale a 5 kg

     

     

    8507 10 41

    funzionanti con elettrolite liquido

    3,7

    p/st

    8507 10 49

    altri

    3,7

    p/st

     

    di peso superiore a 5 kg

     

     

    8507 10 92

    funzionanti con elettrolite liquido

    3,7

    p/st

    8507 10 98

    altri

    3,7

    p/st

    8507 20

    altri accumulatori al piombo

     

     

     

    Accumulatori di trazione

     

     

    8507 20 41

    funzionanti con elettrolite liquido

    3,7

    ce/el

    8507 20 49

    altri

    3,7

    ce/el

     

    altri

     

     

    8507 20 92

    funzionanti con elettrolite liquido

    3,7

    ce/el

    8507 20 98

    altri

    3,7

    ce/el

    8507 30

    al nichel-cadmio

     

     

    8507 30 20

    ermeticamente chiusi

    2,6

    p/st

     

    altri

     

     

    8507 30 81

    Accumulatori di trazione

    2,6

    ce/el

    8507 30 89

    altri

    2,6

    ce/el

    8507 40 00

    al nichel-ferro

    2,7

    p/st

    8507 80

    altri accumulatori

     

     

    8507 80 20

    Accumulatori a idruri di nichel

    2,7

    p/st

    8507 80 30

    Accumulatori al litio-ion

    2,7

    p/st

    8507 80 80

    altri

    2,7

    p/st

    8507 90

    Parti

     

     

    8507 90 20

    Piastre di accumulatori

    2,7

    8507 90 30

    Separatori

    2,7

    8507 90 90

    altre

    2,7

    8508

     

     

    8509

    Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico

     

     

    8509 10

    Aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche e materie liquide

     

     

    8509 10 10

    per una tensione uguale o superiore a 110 V

    2,2

    p/st

    8509 10 90

    per una tensione inferiore a 110 V

    2,2

    p/st

    8509 20 00

    Lucidatrici per pavimenti

    2,2

    p/st

    8509 30 00

    Trituratori per rifiuti di cucina

    2,2

    p/st

    8509 40 00

    Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

    2,2

    p/st

    8509 80 00

    altri apparecchi

    2,2

    8509 90

    Parti

     

     

    8509 90 10

    di apparecchi di cui alle sottovoci 8509 10 10, 8509 10 90 o 8509 20 00

    2,2

    8509 90 90

    altre

    2,2

    8510

    Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

     

     

    8510 10 00

    Rasoi

    2,2

    p/st

    8510 20 00

    Tosatrici

    2,2

    p/st

    8510 30 00

    Apparecchi per la depilazione

    2,2

    p/st

    8510 90 00

    Parti

    2,2

    8511

    Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

     

     

    8511 10 00

    Candele di accensione

    3,2

    8511 20 00

    Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti

    3,2

    8511 30 00

    Distributori; bobine di accensione

    3,2

    8511 40 00

    Avviatori, anche funzionanti come generatori

    3,2

    8511 50 00

    altri generatori

    3,2

    8511 80 00

    altri apparecchi e dispositivi

    3,2

    8511 90 00

    Parti

    3,2

    8512

    Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

     

     

    8512 10 00

    Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

    2,7

    8512 20 00

    altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

    2,7

    8512 30 00

    Apparecchi di segnalazione acustica

    2,7

    8512 40 00

    Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

    2,7

    8512 90 00

    Parti

    2,7

    8513

    Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

     

     

    8513 10 00

    Lampade

    5,7

    8513 90 00

    Parti

    5,7

    8514

    Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

     

     

    8514 10

    Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)

     

     

    8514 10 05

    per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

     

    altri

     

     

    8514 10 10

    Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria

    2,2

    8514 10 80

    altri

    2,2

    8514 20

    Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche

     

     

    8514 20 05

    per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

     

    altri

     

     

    8514 20 10

    funzionanti ad induzione

    2,2

    8514 20 80

    funzionanti per perdite dielettriche

    2,2

    8514 30

    altri forni

     

     

     

    a raggi infrarossi

     

     

    8514 30 11

    per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8514 30 19

    altri

    2,2

     

    altri

     

     

    8514 30 91

    per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8514 30 99

    altri

    2,2

    8514 40 00

    altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

    2,2

    8514 90

    Parti

     

     

    8514 90 20

    di macchine delle sottovoci 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 o 8514 30 91

    esenzione

    8514 90 80

    altre

    2,2

    8515

    Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

     

     

     

    Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera

     

     

    8515 11 00

    Ferri e pistole per brasare

    2,7

    8515 19 00

    altri

    2,7

     

    Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza

     

     

    8515 21 00

    interamente o parzialmente automatici

    2,7

    8515 29

    altri

     

     

    8515 29 10

    per saldare di testa

    2,7

    8515 29 90

    altri

    2,7

     

    Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma

     

     

    8515 31 00

    interamente o parzialmente automatici

    2,7

    8515 39

    altri

     

     

     

    a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e

     

     

    8515 39 13

    di un trasformatore

    2,7

    8515 39 18

    di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico

    2,7

    8515 39 90

    altri

    2,7

    8515 80

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8515 80 05

    Saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

     

    per il trattamento dei metalli

     

     

    8515 80 11

    per saldare

    2,7

    p/st

    8515 80 19

    altri

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8515 80 91

    per la saldatura delle materie plastiche a resistenza

    2,7

    p/st

    8515 80 99

    altri

    2,7

    p/st

    8515 90

    Parti

     

     

    8515 90 10

    per le macchine o apparecchi della sottovoce 8515 80 05

    esenzione

    8515 90 90

    altre

    2,7

    8516

    Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

     

     

    8516 10

    Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

     

     

     

    Scaldacqua

     

     

    8516 10 11

    istantanei

    2,7

    p/st

    8516 10 19

    altri

    2,7

    p/st

    8516 10 90

    Scaldatori ad immersione

    2,7

    p/st

     

    Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

     

     

    8516 21 00

    Radiatori ad accumulazione

    2,7

    p/st

    8516 29

    altri

     

     

    8516 29 10

    Radiatori a circolazione di liquido

    2,7

    p/st

    8516 29 50

    Radiatori per convezione

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8516 29 91

    con ventilatore incorporato

    2,7

    p/st

    8516 29 99

    altri

    2,7

    p/st

     

    Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani

     

     

    8516 31

    Asciugacapelli

     

     

    8516 31 10

    Caschi asciugacapelli

    2,7

    p/st

    8516 31 90

    altri

    2,7

    p/st

    8516 32 00

    altri apparecchi per parrucchiere

    2,7

    8516 33 00

    Apparecchi per asciugare le mani

    2,7

    p/st

    8516 40

    Ferri da stiro elettrici

     

     

    8516 40 10

    a vapore

    2,7

    p/st

    8516 40 90

    altri

    2,7

    p/st

    8516 50 00

    Forni a microonde

    5

    p/st

    8516 60

    altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

     

     

    8516 60 10

    Cucine

    2,7

    p/st

     

    Fornelli (comprese le piastre di cottura)

     

     

    8516 60 51

    da fissare

    2,7

    p/st

    8516 60 59

    altri

    2,7

    p/st

    8516 60 70

    Griglie e girarrosti

    2,7

    p/st

    8516 60 80

    Forni da fissare

    2,7

    p/st

    8516 60 90

    altri

    2,7

    p/st

     

    altri apparecchi elettrotermici

     

     

    8516 71 00

    Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

    2,7

    p/st

    8516 72 00

    Tostapane

    2,7

    p/st

    8516 79

    altri

     

     

    8516 79 20

    Friggitrici

    2,7

    p/st

    8516 79 70

    altri

    2,7

    p/st

    8516 80

    Resistenze scaldanti

     

     

    8516 80 20

    accoppiate ad un supporto di materia isolante

    2,7

    8516 80 80

    altre

    2,7

    8516 90 00

    Parti

    2,7

    8517

    Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni

     

     

     

    Apparecchi telefonici per abbonati; videofoni

     

     

    8517 11 00

    Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

    esenzione

    p/st

    8517 19

    altri

     

     

    8517 19 10

    Videofoni

    esenzione

    p/st

    8517 19 90

    altri

    esenzione

     

    Telecopiatrici (telefax) e telescriventi

     

     

    8517 21 00

    Telecopiatrici (telefax)

    esenzione

    p/st

    8517 22 00

    Telescriventi

    esenzione

    8517 30 00

    Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia

    esenzione

    8517 50

    altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante o per telecomunicazione numerica

     

     

    8517 50 10

    per la telecomunicazione a corrente portante

    esenzione

    8517 50 90

    altri

    esenzione

    8517 80

    altri apparecchi

     

     

    8517 80 10

    Citofoni

    esenzione

    8517 80 90

    altri

    esenzione

    8517 90

    Parti

     

     

     

    per apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante della sottovoce 8517 50 10

     

     

    8517 90 11

    Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8517 90 19

    altre

    esenzione

     

    altre

     

     

    8517 90 82

    Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8517 90 88

    altre

    esenzione

    8518

    Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

     

     

    8518 10

    Microfoni e loro supporti

     

     

    8518 10 30

    Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

    esenzione

    8518 10 95

    altri

    2,5

     

    Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche

     

     

    8518 21 00

    Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

    4,5

    p/st

    8518 22 00

    Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

    4,5

    p/st

    8518 29

    altri

     

     

    8518 29 30

    Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

    esenzione

    p/st

    8518 29 95

    altri

    3

    p/st

    8518 30

    Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

     

     

    8518 30 20

    per apparecchi telefonici per abbonati, su filo

    esenzione

    8518 30 95

    altri

    2

    8518 40

    Amplificatori elettrici a bassa frequenza

     

     

    8518 40 30

    utilizzati in telefonia o per la misura

    3

     

    altri

     

     

    8518 40 81

    aventi un solo canale

    4,5

    p/st

    8518 40 89

    altri

    4,5

    p/st

    8518 50 00

    Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

    2

    p/st

    8518 90 00

    Parti

    2

    8519

    Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

     

     

    8519 10 00

    Elettrofoni a monete o a gettoni

    6

    p/st

     

    altri elettrofoni

     

     

    8519 21 00

    senza altoparlanti

    2

    p/st

    8519 29 00

    altri

    2

    p/st

     

    Giradischi

     

     

    8519 31 00

    con cambiadischi automatici

    2

    p/st

    8519 39 00

    altri

    2

    p/st

    8519 40 00

    Dittafoni

    5

    p/st

     

    altri apparecchi per la riproduzione del suono

     

     

    8519 92 00

    Lettori tascabili di cassette

    esenzione

    p/st

    8519 93

    altri lettori di cassette

     

     

     

    del tipo utilizzato negli autoveicoli

     

     

    8519 93 31

    con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    9

    p/st

    8519 93 39

    altri

    2

    p/st

     

    altri

     

     

    8519 93 81

    con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    9

    p/st

    8519 93 89

    altri

    2

    p/st

    8519 99

    altri

     

     

     

    con sistema di lettura mediante fascio laser

     

     

    8519 99 12

    del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

    9

    p/st

    8519 99 18

    altri

    9,5

    p/st

    8519 99 90

    altri

    4,5

    p/st

    8520

    Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

     

     

    8520 10 00

    Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

    4

    p/st

    8520 20 00

    Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche)

    esenzione

    p/st

     

    altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici

     

     

    8520 32

    numerici

     

     

     

    a cassette

     

     

     

    con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati

     

     

    8520 32 11

    che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

    esenzione

    p/st

    8520 32 19

    altri

    2

    p/st

    8520 32 30

    tascabili

    esenzione

    p/st

    8520 32 50

    altri

    2

    p/st

     

    altri

     

     

    8520 32 91

    che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

    2

    p/st

    8520 32 99

    altri

    7

    p/st

    8520 33

    altri, a cassette

     

     

     

    con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati

     

     

    8520 33 11

    che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

    esenzione

    p/st

    8520 33 19

    altri

    2

    p/st

    8520 33 30

    tascabili

    esenzione

    p/st

    8520 33 90

    altri

    2

    p/st

    8520 39

    altri

     

     

    8520 39 10

    che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

    2

    p/st

    8520 39 90

    altri

    7

    p/st

    8520 90 00

    altri

    2

    p/st

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

     

     

    8521 10

    a nastri magnetici

     

     

    8521 10 20

    che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

    14

    p/st

    8521 10 95

    altri

    8

    p/st

    8521 90 00

    altri

    14

    p/st

    8522

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

     

     

    8522 10 00

    Lettori fonografici

    4

    8522 90

    altri

     

     

    8522 90 30

    Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    Assiemaggi elettronici

     

     

    8522 90 41

    Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8520 20 00

    esenzione

    8522 90 49

    altri

    4

    8522 90 70

    Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

    esenzione

    8522 90 80

    altri

    4

    8523

    Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

     

     

     

    Nastri magnetici

     

     

    8523 11 00

    di larghezza inferiore o uguale a 4 mm

    esenzione

    p/st

    8523 12 00

    di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm

    esenzione

    p/st

    8523 13 00

    di larghezza superiore a 6,5 mm

    esenzione

    p/st

    8523 20

    Dischi magnetici

     

     

    8523 20 10

    rigidi

    esenzione

    p/st

    8523 20 90

    altri

    esenzione

    p/st

    8523 30 00

    Schede munite di una pista magnetica

    3,5

    p/st

    8523 90

    altri

     

     

    8523 90 10

    Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili

    esenzione

    p/st

    8523 90 30

    Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili

    esenzione

    p/st

    8523 90 90

    altri

    esenzione

    8524

    Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

     

     

    8524 10 00

    Dischi per elettrofoni

    3,5

    p/st

     

    Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser

     

     

    8524 31 00

    per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    p/st

    8524 32

    unicamente per la riproduzione del suono

     

     

    8524 32 10

    di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

    3,5

    p/st

    8524 32 90

    di diametro superiore a 6,5 cm

    3,5

    p/st

    8524 39

    altri

     

     

    8524 39 10

    per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8524 39 20

    Dischi digitali versatili (DVD)

    3,5

    p/st

    8524 39 80

    altri

    3,5

    p/st

    8524 40 00

    Nastri magnetici per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    p/st

     

    altri nastri magnetici

     

     

    8524 51 00

    di larghezza inferiore o uguale a 4 mm

    3,5

    p/st

    8524 52 00

    di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm

    2,6

    p/st

    8524 53 00

    di larghezza superiore a 6,5 mm

    3,5

    p/st

    8524 60 00

    Schede munite di una pista magnetica

    3,5

    p/st

     

    altri

     

     

    8524 91 00

    per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    8524 99

    altri

     

     

    8524 99 10

    per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    8524 99 90

    altri

    3,5

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

     

     

    8525 10

    Apparecchi trasmittenti

     

     

    8525 10 20

    Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

    esenzione

    p/st

    8525 10 80

    altri

    3,6

    p/st

    8525 20

    Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

     

     

    8525 20 20

    per radiotelefonia cellulare (telefonini cellulari)

    esenzione

    p/st

    8525 20 80

    altri

    esenzione

    p/st

    8525 30

    Telecamere

     

     

    8525 30 10

    con almeno 3 tubi da ripresa

    3

    p/st

    8525 30 90

    altre

    4,9

    p/st

    8525 40

    Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

     

     

     

    Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; apparecchi fotografici numerici

     

     

    8525 40 11

    digitali

    esenzione

    p/st

    8525 40 19

    altri

    4,9

    p/st

     

    altri «camescopes»

     

     

    8525 40 91

    che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

    4,9

    p/st

    8525 40 99

    altri

    14

    p/st

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

     

     

    8526 10 00

    Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

    3,7

     

    altri

     

     

    8526 91

    Apparecchi di radionavigazione

     

     

    8526 91 20

    Ricevitori di radionavigazione

    3,7

    p/st

    8526 91 80

    altri

    3,7

    8526 92 00

    Apparecchi di radiotelecomando

    3,7

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

     

     

     

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia

     

     

    8527 12

    Radiocassette tascabili

     

     

    8527 12 10

    con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    14

    p/st

    8527 12 90

    altri

    10

    p/st

    8527 13

    altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

     

    8527 13 10

    con sistema di lettura mediante fascio laser

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    8527 13 91

    a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    14

    p/st

    8527 13 99

    altri

    10

    p/st

    8527 19 00

    altri

    esenzione

    p/st

     

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia

     

     

    8527 21

    combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

     

     

    capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDC (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

     

     

    8527 21 20

    con sistema di lettura mediante fascio laser

    14

    p/st

     

    altri

     

     

    8527 21 52

    a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    14

    p/st

    8527 21 59

    altri

    10

    p/st

     

    altri

     

     

    8527 21 70

    con sistema di lettura mediante fascio laser

    14

    p/st

     

    altri

     

     

    8527 21 92

    a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    14

    p/st

    8527 21 98

    altri

    10

    p/st

    8527 29 00

    altri

    12

    p/st

     

    altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia

     

     

    8527 31

    combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

     

     

    con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro

     

     

    8527 31 11

    a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    14

    p/st

    8527 31 19

    altri

    10

    p/st

     

    altri

     

     

    8527 31 91

    con sistema di lettura mediante fascio laser

    12

    p/st

     

    altri

     

     

    8527 31 93

    a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    14

    p/st

    8527 31 98

    altri

    10

    p/st

    8527 32

    non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

     

     

    8527 32 10

    Radiosveglie

    esenzione

    p/st

    8527 32 90

    altri

    9

    p/st

    8527 39

    altri

     

     

    8527 39 20

    senza amplificatore incorporato

    9

    p/st

    8527 39 80

    con amplificatore incorporato

    9

    p/st

    8527 90

    altri apparecchi

     

     

    8527 90 20

    Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

    esenzione

    p/st

    8527 90 80

    altri

    9,3

    p/st

    8528

    Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

     

     

     

    Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

     

     

    8528 12

    a colori

     

     

    8528 12 10

    Teleproiettori

    14

    p/st

    8528 12 20

    Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

    14

    p/st

     

    altri

     

     

     

    con tubo immagini incorporato

     

     

     

    con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo

     

     

    8528 12 52

    inferiore o uguale a 42 cm

    14

    p/st

    8528 12 54

    superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

    14

    p/st

    8528 12 56

    superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

    14

    p/st

    8528 12 58

    superiore a 72 cm

    14

    p/st

     

    altri

     

     

     

    con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo

     

     

    8528 12 62

    inferiore o uguale a 75 cm

    14

    p/st

    8528 12 66

    superiore a 75 cm

    14

    p/st

    8528 12 70

    con parametri di scanning superiori a 625 righe

    14

    p/st

     

    altri

     

     

     

    con schermo

     

     

    8528 12 81

    con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

    14

    p/st

    8528 12 89

    altri

    14

    p/st

     

    senza schermo

     

     

     

    Videotuner

     

     

    8528 12 90

    Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

    8528 12 91

    Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8528 12 94

    numerici, compresi misti numerici/analogici

    14

    p/st

    8528 12 95

    altri

    14

    p/st

    8528 12 98

    altri

    14

    p/st

    8528 13 00

    in bianco e nero o in altre monocromie

    2

    p/st

     

    Videomonitor

     

     

    8528 21

    a colori

     

     

     

    con tubo catodico

     

     

    8528 21 14

    con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

    14

    p/st

     

    altri

     

     

    8528 21 16

    con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe

    14

    p/st

    8528 21 18

    con parametri di scanning superiori a 625 righe

    14

    p/st

    8528 21 90

    altri

    14 (153)

    p/st

    8528 22 00

    in bianco e nero o in altre monocromie

    14

    p/st

    8528 30

    Videoproiettori

     

     

    8528 30 05

    che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8528 30 20

    a colori

    14

    p/st

    8528 30 90

    in bianco e nero o in altre monocromie

    2

    p/st

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

     

     

    8529 10

    Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

     

     

     

    Antenne

     

     

    8529 10 13

    destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia

    esenzione

    8529 10 20

    Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

    5

     

    Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione

     

     

    8529 10 31

    per ricezione via satellite

    3,6

    8529 10 39

    altre

    3,6

    8529 10 65

    Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

    4

    8529 10 75

    altre antenne

    3,6

    8529 10 85

    Filtri e separatori di antenne

    3,6

    8529 10 99

    altri

    3,6

    8529 90

    altri

     

     

    8529 90 40

    Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 10 20, 8525 20 20, 8525 20 80, 8525 40 11 o 8527 90 20

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    Mobili e cofanetti

     

     

    8529 90 51

    di legno

    2

    8529 90 59

    di altre materie

    3

    8529 90 60

    Assiemaggi elettronici

    3

     

    altri

     

     

    8529 90 81

    di telecamere della sottovoce 8525 30 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

    5

    8529 90 95

    altri

    3

    8530

    Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

     

     

    8530 10 00

    Apparecchi per strade ferrate o simili

    1,7

    8530 80 00

    altri apparecchi

    1,7

    8530 90 00

    Parti

    1,7

    8531

    Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

     

     

    8531 10

    Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

     

     

    8531 10 20

    del tipo utilizzato per autoveicoli

    2,2

    p/st

    8531 10 30

    del tipo utilizzato per edifici

    2,2

    p/st

    8531 10 95

    altri

    2,2

    p/st

    8531 20

    Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

     

     

    8531 20 20

    a diodi emettitori di luce (LED)

    esenzione

     

    che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

     

     

    8531 20 40

    che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva

    esenzione

    8531 20 95

    altri

    esenzione

    8531 80

    altri apparecchi

     

     

    8531 80 20

    Visualizzatori a schermo piatto

    esenzione

    8531 80 95

    altri

    2,2

    8531 90

    Parti

     

     

    8531 90 20

    di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20

    esenzione

    8531 90 80

    altri

    2,2

    8532

    Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

     

     

    8532 10 00

    Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

    esenzione

     

    altri condensatori fissi

     

     

    8532 21 00

    di tantalio

    esenzione

    8532 22 00

    elettrolitici all'alluminio

    esenzione

    8532 23 00

    a dielettrico di ceramica, ad un solo strato

    esenzione

    8532 24 00

    a dielettrico di ceramica, a più strati

    esenzione

    8532 25 00

    a dielettrico di carta o di materie plastiche

    esenzione

    8532 29 00

    altri

    esenzione

    8532 30 00

    Condensatori variabili o regolabili

    esenzione

    8532 90 00

    Parti

    esenzione

    8533

    Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

     

     

    8533 10 00

    Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati

    esenzione

     

    altre resistenze fisse

     

     

    8533 21 00

    per una potenza inferiore o uguale a 20 W

    esenzione

    8533 29 00

    altre

    esenzione

     

    Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate

     

     

    8533 31 00

    per una potenza inferiore o uguale a 20 W

    esenzione

    8533 39 00

    altre

    esenzione

    8533 40

    altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)

     

     

    8533 40 10

    per una potenza inferiore o uguale a 20 W

    esenzione

    8533 40 90

    altre

    esenzione

    8533 90 00

    Parti

    esenzione

    8534 00

    Circuiti stampati

     

     

     

    solamente con elementi conduttori e di contatto

     

     

    8534 00 11

    Circuiti a più strati

    esenzione

    8534 00 19

    altri

    esenzione

    8534 00 90

    con altri elementi passivi

    esenzione

    8535

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V

     

     

    8535 10 00

    Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

    2,7

     

    Interruttori automatici

     

     

    8535 21 00

    per una tensione inferiore a 72,5 kV

    2,7

    8535 29 00

    altri

    2,7

    8535 30

    Sezionatori ed interruttori

     

     

    8535 30 10

    per una tensione inferiore a 72,5 kV

    2,7

    8535 30 90

    altri

    2,7

    8535 40 00

    Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

    2,7

    8535 90 00

    altri

    2,7

    8536

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

     

     

    8536 10

    Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

     

     

    8536 10 10

    per una intensità inferiore o uguale a 10 A

    2,3

    8536 10 50

    per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A

    2,3

    8536 10 90

    per una intensità superiore a 63 A

    2,3

    8536 20

    Interruttori automatici

     

     

    8536 20 10

    per una intensità inferiore o uguale a 63 A

    2,3

    8536 20 90

    per una intensità superiore a 63 A

    2,3

    8536 30

    altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

     

     

    8536 30 10

    per una intensità inferiore o uguale a 16 A

    2,3

    8536 30 30

    per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A

    2,3

    8536 30 90

    per una intensità superiore a 125 A

    2,3

     

    Relè

     

     

    8536 41

    per una tensione inferiore o uguale a 60 V

     

     

    8536 41 10

    per una intensità inferiore o uguale a 2 A

    2,3

    8536 41 90

    per una intensità superiore a 2 A

    2,3

    8536 49 00

    altri

    2,3

    8536 50

    altri interruttori, sezionatori e commutatori

     

     

    8536 50 03

    Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)

    esenzione

    8536 50 05

    Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)

    esenzione

    8536 50 07

    Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    per una tensione inferiore o uguale a 60 V

     

     

    8536 50 11

    a tasto o pulsante

    2,3

    8536 50 15

    rotanti

    2,3

    8536 50 19

    altri

    2,3

    8536 50 80

    altri

    2,3

     

    Portalampade, spine e prese di corrente

     

     

    8536 61

    Portalampade

     

     

    8536 61 10

    Portalampade Edison

    2,3

    8536 61 90

    altre

    2,3

    8536 69

    altre

     

     

    8536 69 10

    per cavi coassiali

    esenzione

    8536 69 30

    per circuiti stampati

    esenzione

    8536 69 90

    altre

    2,3

    8536 90

    altri apparecchi

     

     

    8536 90 01

    Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

    2,3

    8536 90 10

    Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

    esenzione

    8536 90 20

    Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8536 90 85

    altri

    2,3

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

     

     

    8537 10

    per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

     

     

    8537 10 10

    Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    2,1

     

    altri

     

     

    8537 10 91

    Apparecchi di comando a memoria programmabile

    2,1

    8537 10 99

    altri

    2,1

    8537 20

    per una tensione superiore a 1 000 V

     

     

    8537 20 91

    superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV

    2,1

    8537 20 99

    superiore a 72,5 kV

    2,1

    8538

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

     

     

    8538 10 00

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

    2,2

    8538 90

    altri

     

     

     

    per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20

     

     

    8538 90 11

    Assiemaggi elettronici

    3,2 (154)

    8538 90 19

    altri

    1,7 (154)

     

    altri

     

     

    8538 90 91

    Assiemaggi elettronici

    3,2

    8538 90 99

    altri

    1,7

    8539

    Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

     

     

    8539 10 00

    Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»

    2,7

    p/st

     

    altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi

     

     

    8539 21

    alogeni, al tungsteno

     

     

    8539 21 30

    dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

    2,7

    p/st

     

    altri, di tensione

     

     

    8539 21 92

    superiore a 100 V

    2,7

    p/st

    8539 21 98

    uguale o inferiore a 100 V

    2,7

    p/st

    8539 22

    altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

     

     

    8539 22 10

    a riflettore

    2,7

    p/st

    8539 22 90

    altri

    2,7

    p/st

    8539 29

    altri

     

     

    8539 29 30

    dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

    2,7

    p/st

     

    altri, di tensione

     

     

    8539 29 92

    superiore a 100 V

    2,7

    p/st

    8539 29 98

    uguale o inferiore a 100 V

    2,7

    p/st

     

    Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

     

     

    8539 31

    fluorescenti, a catodo caldo

     

     

    8539 31 10

    con due zoccoli

    2,7

    p/st

    8539 31 90

    altri

    2,7

    p/st

    8539 32

    Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

     

     

    8539 32 10

    a vapore di mercurio

    2,7

    p/st

    8539 32 50

    a vapore di sodio

    2,7

    p/st

    8539 32 90

    ad alogenuro metallico

    2,7

    p/st

    8539 39 00

    altri

    2,7

    p/st

     

    Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

     

     

    8539 41 00

    Lampade ad arco

    2,7

    p/st

    8539 49

    altri

     

     

    8539 49 10

    a raggi ultravioletti

    2,7

    p/st

    8539 49 30

    a raggi infrarossi

    2,7

    p/st

    8539 90

    Parti

     

     

    8539 90 10

    Zoccoli

    2,7

    8539 90 90

    altri

    2,7

    8540

    Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

     

     

     

    Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

     

     

    8540 11

    a colori

     

     

     

    con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo

     

     

    8540 11 11

    inferiore o uguale a 42 cm

    14

    p/st

    8540 11 13

    superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

    14

    p/st

    8540 11 15

    superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

    14

    p/st

    8540 11 19

    superiore a 72 cm

    14

    p/st

     

    altri, con la diagonale dello schermo

     

     

    8540 11 91

    inferiore o uguale a 75 cm

    14

    p/st

    8540 11 99

    superiore a 75 cm

    14

    p/st

    8540 12 00

    in bianco e nero o in altre monocromie

    7,5

    p/st

    8540 20

    Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

     

     

    8540 20 10

    Tubi per telecamere

    2,7

    p/st

    8540 20 80

    altri

    2,7

    p/st

    8540 40 00

    Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

    2,6

    p/st

    8540 50 00

    Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie

    2,6

    p/st

    8540 60 00

    altri tubi catodici

    2,6

    p/st

     

    Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia

     

     

    8540 71 00

    Magnetron

    2,7

    p/st

    8540 72 00

    Clistron

    2,7

    p/st

    8540 79 00

    altri

    2,7

    p/st

     

    altre lampade, tubi e valvole

     

     

    8540 81 00

    Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

    2,7

    p/st

    8540 89 00

    altri

    2,7

    p/st

     

    Parti

     

     

    8540 91 00

    di tubi catodici

    2,7

    8540 99 00

    altri

    2,7

    8541

    Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

     

     

    8541 10 00

    Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

    esenzione

     

    Transistori, diversi dai fototransistori

     

     

    8541 21 00

    con potere di dissipazione inferiore a 1 W

    esenzione

    8541 29 00

    altri

    esenzione

    8541 30 00

    Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

    esenzione

    8541 40

    Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

     

     

    8541 40 10

    Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser

    esenzione

    8541 40 90

    altri

    esenzione

    8541 50 00

    altri dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    8541 60 00

    Cristalli piezoelettrici montati

    esenzione

    8541 90 00

    Parti

    esenzione

    8542

    Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

     

     

    8542 10 00

    Schede munite di circuiti integrati elettronici («schede intelligenti»)

    esenzione

     

    Circuiti integrati monolitici

     

     

    8542 21

    digitali

     

     

     

    Semiconduttore a ossido metallico (tecnologia MOS)

     

     

    8542 21 01

    Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    esenzione

    p/st

    8542 21 05

    Microplacchette (chips)

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

     

    Memorie

     

     

     

    Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)

     

     

    8542 21 11

    con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 21 13

    con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 21 15

    con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 64 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 21 17

    con capacità di memorizzazione superiore a 64 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 21 20

    Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

    esenzione

    p/st

    8542 21 25

    Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)

    esenzione

    p/st

     

    Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2 PROM), compresi i flash E2 PROM

     

     

     

    Flash E2 PROM

     

     

    8542 21 31

    con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 21 33

    con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 21 35

    con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 32 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 21 37

    con capacità di memorizzazione superiore a 32 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 21 39

    altre

    esenzione

    p/st

    8542 21 41

    altre memorie

    esenzione

    8542 21 45

    Microprocessori

    esenzione

    p/st

    8542 21 50

    Microcontrollori e microelaboratori

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8542 21 61

    Microperiferici

    esenzione

    8542 21 69

    altri

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8542 21 71

    Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    esenzione

    p/st

    8542 21 73

    Microplacchette (chips)

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8542 21 81

    Memorie

    esenzione

    p/st

    8542 21 83

    Microprocessori

    esenzione

    p/st

    8542 21 85

    Microcontrollori e microelaboratori

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8542 21 91

    Microperiferici

    esenzione

    8542 21 99

    altri

    esenzione

    p/st

    8542 29

    altri

     

     

    8542 29 10

    Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    esenzione

    p/st

    8542 29 20

    Microplacchette (chips)

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8542 29 30

    Amplificatori

    esenzione

    8542 29 50

    Regolatori di potenza o di tensione

    esenzione

    8542 29 60

    Circuiti di controllo e comando

    esenzione

    8542 29 70

    Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando

    esenzione

    8542 29 90

    altri

    esenzione

    p/st

    8542 60 00

    Circuiti integrati ibridi

    esenzione

    8542 70 00

    Microassiemaggi elettronici

    esenzione

    8542 90 00

    Parti

    esenzione

    8543

    Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

     

    Acceleratori di particelle

     

     

    8543 11 00

    Apparecchi d'istallazione ionica per drogare materiali a semiconduttore

    esenzione

    8543 19 00

    altri

    4

    8543 20 00

    Generatori di segnali

    3,7

    8543 30

    Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

     

     

    8543 30 20

    Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

    esenzione

    8543 30 80

    altri

    3,7

    8543 40 00

    Elettrificatori di recinti

    3,7

     

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    8543 81 00

    Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimità

    esenzione

    8543 89

    altri

     

     

    8543 89 15

    Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

    esenzione

    8543 89 20

    Amplificatori d'antenne

    3,7

     

    Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

     

     

     

    funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A

     

     

    8543 89 51

    il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm

    3,7

    p/st

    8543 89 55

    altri

    3,7

    p/st

    8543 89 59

    altri

    3,7

    p/st

    8543 89 65

    Apparecchi per la deposizione fisica su dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8543 89 73

    Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di semiconduttori

    esenzione

    8543 89 75

    Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

    3,7 (154)

    8543 89 79

    Kit di aggiornamento per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno altoparlanti e/o un microfono e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)

    esenzione

    8543 89 97

    altri

    3,7

    8543 90

    Parti

     

     

    8543 90 20

    Assiemaggi elettronici destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    8543 90 30

    di apparecchi delle sottovoci 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 o 8543 89 73

    esenzione

    8543 90 40

    di apparecchi della sottovoce 8543 89 75

    3,7 (154)

    8543 90 95

    altre

    3,7

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

     

     

     

    Fili per avvolgimenti

     

     

    8544 11

    di rame

     

     

    8544 11 10

    smaltati o laccati

    3,7

    8544 11 90

    altri

    3,7

    8544 19

    altri

     

     

    8544 19 10

    smaltati o laccati

    3,7

    8544 19 90

    altri

    3,7

    8544 20 00

    Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

    3,7

    8544 30 00

    Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

    3,7

     

    altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

     

     

    8544 41

    muniti di pezzi di congiunzione

     

     

    8544 41 10

    dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

    esenzione

    8544 41 90

    altri

    3,3

    8544 49

    altri

     

     

    8544 49 20

    dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

    esenzione

    8544 49 80

    altri

    3,7

     

    altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V

     

     

    8544 51

    muniti di pezzi di congiunzione

     

     

    8544 51 10

    dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

    esenzione

    8544 51 90

    altri

    3,3

    8544 59

    altri

     

     

    8544 59 10

    Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

    3,7

     

    altri

     

     

    8544 59 20

    per una tensione di 1 000 V

    3,7

    8544 59 80

    per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V

    3,7

    8544 60

    altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

     

     

    8544 60 10

    con conduttori di rame

    3,7

    8544 60 90

    con altri conduttori

    3,7

    8544 70 00

    Cavi di fibre ottiche

    esenzione

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

     

     

     

    Elettrodi

     

     

    8545 11 00

    dei tipi utilizzati per forni

    2,7

    8545 19

    altri

     

     

    8545 19 10

    Elettrodi per impianti d'elettrolisi

    2,7

    8545 19 90

    altri

    2,7

    8545 20 00

    Spazzole

    2,7

    8545 90

    altri

     

     

    8545 90 10

    Resistenze riscaldanti

    1,7

    8545 90 90

    altri

    2,7

    8546

    Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

     

     

    8546 10 00

    di vetro

    3,7

    8546 20

    di ceramica

     

     

    8546 20 10

    senza parti metalliche

    4,7

     

    con parti metalliche

     

     

    8546 20 91

    per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica

    4,7

    8546 20 99

    altri

    4,7

    8546 90

    altri

     

     

    8546 90 10

    di materie plastiche

    3,7

    8546 90 90

    altri

    3,7

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

     

     

    8547 10

    Pezzi isolanti di ceramica

     

     

    8547 10 10

    contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici

    4,7

    8547 10 90

    altri

    4,7

    8547 20 00

    Pezzi isolanti di materie plastiche

    3,7

    8547 90 00

    altri

    3,7

    8548

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

     

     

    8548 10

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso

     

     

    8548 10 10

    Pile e batterie di pile elettriche fuori uso

    4,7

    p/st

     

    Accumulatori elettrici fuori uso

     

     

    8548 10 21

    Accumulatori al piombo

    2,6

    ce/el

    8548 10 29

    altri

    2,6

    ce/el

     

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici

     

     

    8548 10 91

    contenenti piombo

    esenzione

    8548 10 99

    altri

    esenzione

    8548 90

    altri

     

     

    8548 90 10

    Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli

    esenzione

    8548 90 90

    altri

    2,7

    SEZIONE XVII

    MATERIALE DA TRASPORTO

    Note

    1.

    Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506).

    2.

    Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

    a)

    i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

    b)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    c)

    gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

    d)

    gli oggetti della voce 8306;

    e)

    le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;

    f)

    le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

    g)

    gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

    h)

    gli oggetti del capitolo 91;

    ij)

    le armi (capitolo 93);

    k)

    gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;

    l)

    le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).

    3.

    Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.

    4.

    In questa sezione:

    a)

    i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;

    b)

    gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;

    c)

    i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.

    5.

    I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

    a)

    del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

    b)

    del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

    c)

    del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

    Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

    Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

    Note complementari

    1.

    Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

    2.

    A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.

    CAPITOLO 86

    VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);

    b)

    gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;

    c)

    gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.

    2.

    Rientrano segnatamente nella voce 8607:

    a)

    gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

    b)

    i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

    c)

    le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

    d)

    i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

    e)

    gli articoli di carrozzeria.

    3.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:

    a)

    le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

    b)

    i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8601

    Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici

     

     

    8601 10 00

    a presa di corrente elettrica esterna

    1,7

    p/st

    8601 20 00

    ad accumulatori elettrici

    1,7

    p/st

    8602

    Altre locomotive e locotrattori; tender

     

     

    8602 10 00

    Locomotive diesel-elettriche

    1,7

    8602 90 00

    altri

    1,7

    8603

    Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

     

     

    8603 10 00

    a presa di corrente elettrica esterna

    1,7

    p/st

    8603 90 00

    altre

    1,7

    p/st

    8604 00 00

    Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

    1,7

    p/st

    8605 00 00

    Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

    1,7

    p/st

    8606

    Carri per il trasporto di merci su rotaie

     

     

    8606 10 00

    Carri cisterna e simili

    1,7

    p/st

    8606 20 00

    Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

    1,7

    p/st

    8606 30 00

    Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20

    1,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8606 91

    coperti e chiusi

     

     

    8606 91 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    1,7

    p/st

    8606 91 90

    altri

    1,7

    p/st

    8606 92 00

    aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

    1,7

    p/st

    8606 99 00

    altri

    1,7

    p/st

    8607

    Parti di veicoli per strade ferrate o simili

     

     

     

    Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti

     

     

    8607 11 00

    Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

    1,7

    8607 12 00

    altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

    1,7

    8607 19

    altri, comprese le parti

     

     

     

    Assi, anche montati; ruote e loro parti

     

     

    8607 19 01

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8607 19 11

    di acciaio stampato

    2,7

    8607 19 18

    altri

    2,7

     

    Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili

     

     

    8607 19 91

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 19 99

    altre

    1,7

     

    Freni e loro parti

     

     

    8607 21

    Freni ad aria compressa e loro parti

     

     

    8607 21 10

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 21 90

    altri

    1,7

    8607 29

    altri

     

     

    8607 29 10

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 29 90

    altri

    1,7

    8607 30

    Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti

     

     

    8607 30 01

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 30 99

    altri

    1,7

     

    altre

     

     

    8607 91

    di locomotive o di locotrattori

     

     

    8607 91 10

    Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

    3,7

     

    altre

     

     

    8607 91 91

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 91 99

    altre

    1,7

    8607 99

    altre

     

     

    8607 99 10

    Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

    3,7

    8607 99 30

    Casse e loro parti

    1,7

    8607 99 50

    Telai e loro parti

    1,7

    8607 99 90

    altre

    1,7

    8608 00

    Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

     

     

    8608 00 10

    Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate

    1,7

    8608 00 30

    altri apparecchi

    1,7

    8608 00 90

    Parti

    1,7

    8609 00

    Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

     

     

    8609 00 10

    Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)

    esenzione

    p/st

    8609 00 90

    altri

    esenzione

    p/st

    CAPITOLO 87

    VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

    2.

    Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

    Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

    3.

    I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.

    4.

    La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8701

    Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

     

     

    8701 10 00

    Motocoltivatori

    3

    p/st

    8701 20

    Trattori stradali per semirimorchi

     

     

    8701 20 10

    nuovi

    16

    p/st

    8701 20 90

    usati

    16

    p/st

    8701 30

    Trattori a cingoli

     

     

    8701 30 10

    Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)

    esenzione

    p/st

    8701 30 90

    altri

    esenzione

    p/st

    8701 90

    altri

     

     

     

    Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote

     

     

     

    nuovi, di potenza del motore

     

     

    8701 90 11

    inferiore o uguale a 18 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 20

    superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 25

    superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 31

    superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 35

    superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 39

    superiore a 90 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 50

    usati

    esenzione

    p/st

    8701 90 90

    altri

    7

    p/st

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

     

     

    8702 10

    azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

     

     

     

    di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

     

    8702 10 11

    nuovi

    16

    p/st

    8702 10 19

    usati

    16

    p/st

     

    di cilindrata non superiore a 2 500 cm3

     

     

    8702 10 91

    nuovi

    10

    p/st

    8702 10 99

    usati

    10

    p/st

    8702 90

    altri

     

     

     

    azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

     

     

     

    di cilindrata superiore a 2 800 cm3

     

     

    8702 90 11

    nuovi

    16

    p/st

    8702 90 19

    usati

    16

    p/st

     

    di cilindrata non superiore a 2 800 cm3

     

     

    8702 90 31

    nuovi

    10

    p/st

    8702 90 39

    usati

    10

    p/st

    8702 90 90

    altri

    10

    p/st

    8703

    Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

     

     

    8703 10

    Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

     

     

    8703 10 11

    Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

    5

    p/st

    8703 10 18

    altri

    10

    p/st

     

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla

     

     

    8703 21

    di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3

     

     

    8703 21 10

    nuovi

    10

    p/st

    8703 21 90

    usati

    10

    p/st

    8703 22

    di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3

     

     

    8703 22 10

    nuovi

    10

    p/st

    8703 22 90

    usati

    10

    p/st

    8703 23

    di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3

     

     

     

    nuovi

     

     

    8703 23 11

    Campers e motorcaravans

    10

    p/st

    8703 23 19

    altri

    10

    p/st

    8703 23 90

    usati

    10

    p/st

    8703 24

    di cilindrata superiore a 3 000 cm3

     

     

    8703 24 10

    nuovi

    10

    p/st

    8703 24 90

    usati

    10

    p/st

     

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

     

     

    8703 31

    di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3

     

     

    8703 31 10

    nuovi

    10

    p/st

    8703 31 90

    usati

    10

    p/st

    8703 32

    di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3

     

     

     

    nuovi

     

     

    8703 32 11

    Campers e motorcaravans

    10

    p/st

    8703 32 19

    altri

    10

    p/st

    8703 32 90

    usati

    10

    p/st

    8703 33

    di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

     

     

    nuovi

     

     

    8703 33 11

    Campers e motorcaravans

    10

    p/st

    8703 33 19

    altri

    10

    p/st

    8703 33 90

    usati

    10

    p/st

    8703 90

    altri

     

     

    8703 90 10

    azionati da motore elettrico

    10

    p/st

    8703 90 90

    altri

    10

    p/st

    8704

    Autoveicoli per il trasporto di merci

     

     

    8704 10

    Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rede stradale

     

     

    8704 10 10

    azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla

    esenzione

    p/st

    8704 10 90

    altri

    esenzione

    p/st

     

    altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

     

     

    8704 21

    di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

     

     

    8704 21 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    altri

     

     

     

    azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

     

    8704 21 31

    nuovi

    22

    p/st

    8704 21 39

    usati

    22

    p/st

     

    azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3

     

     

    8704 21 91

    nuovi

    10

    p/st

    8704 21 99

    usati

    10

    p/st

    8704 22

    di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t

     

     

    8704 22 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    altri

     

     

    8704 22 91

    nuovi

    22

    p/st

    8704 22 99

    usati

    22

    p/st

    8704 23

    di peso a pieno carico superiore a 20 t

     

     

    8704 23 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    altri

     

     

    8704 23 91

    nuovi

    22

    p/st

    8704 23 99

    usati

    22

    p/st

     

    altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

     

     

    8704 31

    di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

     

     

    8704 31 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    altri

     

     

     

    azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3

     

     

    8704 31 31

    nuovi

    22

    p/st

    8704 31 39

    usati

    22

    p/st

     

    azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3

     

     

    8704 31 91

    nuovi

    10

    p/st

    8704 31 99

    usati

    10

    p/st

    8704 32

    di peso a pieno carico superiore a 5 t

     

     

    8704 32 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    altri

     

     

    8704 32 91

    nuovi

    22

    p/st

    8704 32 99

    usati

    22

    p/st

    8704 90 00

    altri

    10

    p/st

    8705

    Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

     

     

    8705 10 00

    Gru-automobili

    3,7

    p/st

    8705 20 00

    Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

    3,7

    p/st

    8705 30 00

    Autopompe antincendio

    3,7

    p/st

    8705 40 00

    Autocarri betoniere

    3,7

    p/st

    8705 90

    altri

     

     

    8705 90 10

    Carro-attrezzi

    3,7

    p/st

    8705 90 30

    Autoveicoli pompa per il cemento

    3,7

    p/st

    8705 90 90

    altri

    3,7

    p/st

    8706 00

    Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

     

     

     

    Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3

     

     

    8706 00 11

    degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704

    19

    p/st

    8706 00 19

    altri

    6

    p/st

     

    altri

     

     

    8706 00 91

    degli autoveicoli della voce 8703

    4,5

    p/st

    8706 00 99

    altri

    10

    p/st

    8707

    Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

     

     

    8707 10

    degli autoveicoli della voce 8703

     

     

    8707 10 10

    destinate all'industria del montaggio

    4,5

    p/st

    8707 10 90

    altre

    4,5

    p/st

    8707 90

    altre

     

     

    8707 90 10

    – –  destinate all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705

    4,5

    p/st

    8707 90 90

    altre

    4,5

    p/st

    8708

    Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

     

     

    8708 10

    Paraurti e loro parti

     

     

    8708 10 10

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 10 90

    altri

    4,5

     

    altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)

     

     

    8708 21

    Cinture di sicurezza

     

     

    8708 21 10

    – – –  destinate all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    p/st

    8708 21 90

    altre

    4,5

    p/st

    8708 29

    altri

     

     

    8708 29 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 29 90

    altri

    4,5

     

    Freni e servofreni, e loro parti

     

     

    8708 31

    Guarnizioni di freni montate

     

     

    8708 31 10

    – – –  destinate all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

     

    altre

     

     

    8708 31 91

    per freni a dischi

    4,5

    8708 31 99

    altre

    4,5

    8708 39

    altri

     

     

    8708 39 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 39 90

    altri

    4,5

    8708 40

    Cambi di velocità

     

     

    8708 40 10

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 40 90

    altri

    4,5

    8708 50

    Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione

     

     

    8708 50 10

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 50 90

    altri

    4,5

    8708 60

    Assi portanti e loro parti

     

     

    8708 60 10

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

     

    altri

     

     

    8708 60 91

    di acciaio stampato

    4,5

    8708 60 99

    altri

    4,5

    8708 70

    Ruote, loro parti ed accessori

     

     

    8708 70 10

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

     

    altri

     

     

    8708 70 50

    Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio

    4,5

    8708 70 91

    Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio

    3

    8708 70 99

    altri

    4,5

    8708 80

    Ammortizzatori di sospensione

     

     

    8708 80 10

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 80 90

    altri

    4,5

     

    altre parti ed accessori

     

     

    8708 91

    Radiatori

     

     

    8708 91 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 91 90

    altri

    4,5

    8708 92

    Silenziatori e tubi di scappamento

     

     

    8708 92 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 92 90

    altri

    4,5

    8708 93

    Frizioni e loro parti

     

     

    8708 93 10

    – – –  destinate all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 93 90

    altre

    4,5

    8708 94

    Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo

     

     

    8708 94 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

    3

    8708 94 90

    altri

    4,5

    8708 99

    altri

     

     

     

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (155)

     

     

    8708 99 11

    Sacche gonfiabili con sistema di gonfiamento («airbags»)

    3

    p/st

    8708 99 19

    altri

    3

     

    altri

     

     

    8708 99 30

    Barre stabilizzatrici

    3,5

    8708 99 50

    Barre di torsione

    3,5

     

    altri

     

     

    8708 99 92

    di acciaio stampato

    4,5

    8708 99 98

    altri

    3,5

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

     

     

     

    Carrelli

     

     

    8709 11

    elettrici

     

     

    8709 11 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    2

    p/st

    8709 11 90

    altri

    4

    p/st

    8709 19

    altri

     

     

    8709 19 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    2

    p/st

    8709 19 90

    altri

    4

    p/st

    8709 90 00

    Parti

    3,5

    8710 00 00

    Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

    1,7

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

     

     

    8711 10 00

    con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

    8

    p/st

    8711 20

    con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3

     

     

    8711 20 10

    Moto «scooters»

    8

    p/st

     

    altri, di cilindrata

     

     

    8711 20 91

    superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 80 cm3

    8

    p/st

    8711 20 93

    superiore a 80 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

    8

    p/st

    8711 20 98

    superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

    8

    p/st

    8711 30

    con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

     

     

    8711 30 10

    di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 380 cm3

    6

    p/st

    8711 30 90

    di cilindrata superiore a 380 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

    6

    p/st

    8711 40 00

    con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3

    6

    p/st

    8711 50 00

    con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3

    6

    p/st

    8711 90 00

    altri

    6

    p/st

    8712 00

    Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

     

     

    8712 00 10

    senza cuscinetti a sfere

    15

    p/st

     

    altri

     

     

    8712 00 30

    Biciclette

    15

    p/st

    8712 00 80

    altri

    15

    p/st

    8713

    Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

     

     

    8713 10 00

    senza meccanismo di propulsione

    esenzione

    p/st

    8713 90 00

    altri

    esenzione

    p/st

    8714

    Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

     

     

     

    di motocicli (compresi i ciclomotori)

     

     

    8714 11 00

    Selle

    3,7

    p/st

    8714 19 00

    altri

    3,7

    8714 20 00

    di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi

    esenzione

     

    altri

     

     

    8714 91

    Telai e forcelle, e loro parti

     

     

    8714 91 10

    Telai

    4,7

    p/st

    8714 91 30

    Forcelle

    4,7

    p/st

    8714 91 90

    Parti

    4,7

    8714 92

    Cerchioni e raggi

     

     

    8714 92 10

    Cerchioni

    4,7

    p/st

    8714 92 90

    Raggi

    4,7

    8714 93

    Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere

     

     

    8714 93 10

    Mozzi

    4,7

    p/st

    8714 93 90

    Pignoni di ruote libere

    4,7

    8714 94

    Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

     

     

    8714 94 10

    Mozzi-freno

    4,7

    p/st

    8714 94 30

    altri freni

    4,7

    8714 94 90

    Parti

    4,7

    8714 95 00

    Selle

    4,7

    8714 96

    Pedali e pedaliere, e loro parti

     

     

    8714 96 10

    Pedali

    4,7

    pa

    8714 96 30

    Pedaliere

    4,7

    8714 96 90

    Parti

    4,7

    8714 99

    altri

     

     

    8714 99 10

    Manubri

    4,7

    p/st

    8714 99 30

    Portabagagli

    4,7

    p/st

    8714 99 50

    Cambi

    4,7

    8714 99 90

    altri; parti

    4,7

    8715 00

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

     

     

    8715 00 10

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili

    2,7

    p/st

    8715 00 90

    Parti

    2,7

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

     

     

    8716 10

    Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

     

     

    8716 10 10

    Carrelli tenda e roulotte pieghevoli

    2,7

    p/st

     

    altri, di peso

     

     

    8716 10 91

    inferiore o uguale a 750 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 94

    superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 96

    superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 99

    superiore a 3 500 kg

    2,7

    p/st

    8716 20 00

    Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

    2,7

    p/st

     

    altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci

     

     

    8716 31 00

    Cisterne

    2,7

    p/st

    8716 39

    altri

     

     

    8716 39 10

    appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

     

    nuovi

     

     

    8716 39 30

    Semirimorchi

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

    8716 39 51

    con un asse

    2,7

    p/st

    8716 39 59

    altri

    2,7

    p/st

    8716 39 80

    usati

    2,7

    p/st

    8716 40 00

    altri rimorchi e semirimorchi

    2,7

    8716 80 00

    altri veicoli

    1,7

    8716 90

    Parti

     

     

    8716 90 10

    Telai

    1,7

    8716 90 30

    Carrozzerie

    1,7

    8716 90 50

    Assi

    1,7

    8716 90 90

    altre

    1,7

    CAPITOLO 88

    NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

    Nota di sottovoci

    1.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8801

    Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

     

     

    8801 10 00

    Alianti e ali volanti

    3,7

    p/st

    8801 90

    altri

     

     

    8801 90 20

    Palloni e dirigibili

    3,7

    8801 90 80

    altri

    2,7

    p/st

    8802

    Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

     

     

     

    Elicotteri

     

     

    8802 11 00

    di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

    7,5

    p/st

    8802 12 00

    di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 20 00

    Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

    7,7

    p/st

    8802 30 00

    Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 40 00

    Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 60

    Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

     

     

    8802 60 10

    Veicoli spaziali (compresi i satelliti)

    4,2

    p/st

    8802 60 90

    Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

    4,2

    p/st

    8803

    Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802

     

     

    8803 10 00

    Eliche e rotori, e loro parti

    2,7 (156)

    8803 20 00

    Carrelli di atterraggio e loro parti

    2,7 (156)

    8803 30 00

    altre parti di aeroplani o di elicotteri

    2,7 (156)

    8803 90

    altre

     

     

    8803 90 10

    di cervi volanti

    1,7

    8803 90 20

    di veicoli spaziali (compresi i satelliti)

    1,7

    8803 90 30

    di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

    1,7

    8803 90 90

    altre

    2,7 (156)

    8804 00 00

    Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori

    2,7

    8805

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

     

     

    8805 10

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

     

     

    8805 10 10

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aeri e loro parti

    2,7

    8805 10 90

    altre

    1,7

     

    Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti

     

     

    8805 21 00

    Simulatori di combattimento aereo e loro parti

    1,7

    8805 29 00

    altri

    1,7

    CAPITOLO 89

    NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

    Nota

    1.

    Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

    Note complementari

    1.

    Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.

    2.

    Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.

    3.

    Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:

    pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;

    articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8901

    Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

     

     

    8901 10

    Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

     

     

    8901 10 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    GT

    8901 10 90

    altri

    1,7

    p/st

    8901 20

    Navi cisterna

     

     

    8901 20 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    GT

    8901 20 90

    altre

    1,7

    ct/l

    8901 30

    Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20

     

     

    8901 30 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    GT

    8901 30 90

    altre

    1,7

    ct/l

    8901 90

    altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

     

     

    8901 90 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    GT

     

    altre

     

     

    8901 90 91

    senza propulsione meccanica

    1,7

    ct/l

    8901 90 99

    a propulsione meccanica

    1,7

    ct/l

    8902 00

    Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

     

     

     

    per la navigazione marittima

     

     

    8902 00 12

    di stazza lorda superiore a 250

    esenzione

    GT

    8902 00 18

    di stazza lorda inferiore o uguale a 250

    esenzione

    p/st

    8902 00 90

    altre

    1,7

    p/st

    8903

    Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

     

     

    8903 10

    Imbarcazioni pneumatiche

     

     

    8903 10 10

    di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

    2,7

    p/st

    8903 10 90

    altre

    1,7

    p/st

     

    Altri

     

     

    8903 91

    Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

     

     

    8903 91 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

    8903 91 92

    di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 91 99

    di lunghezza superiore a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 92

    Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

     

     

    8903 92 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    8903 92 91

    di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 92 99

    di lunghezza superiore a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 99

    altre

     

     

    8903 99 10

    di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

    2,7

    p/st

     

    altre

     

     

    8903 99 91

    di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 99 99

    di lunghezza superiore a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8904 00

    Rimorchiatori e spintori

     

     

    8904 00 10

    Rimorchiatori

    esenzione

     

    Spintori

     

     

    8904 00 91

    per la navigazione marittima

    esenzione

    8904 00 99

    altri

    1,7

    8905

    Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

     

     

    8905 10

    Draghe

     

     

    8905 10 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

    8905 10 90

    altre

    1,7

    p/st

    8905 20 00

    Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

    esenzione

    p/st

    8905 90

    altri

     

     

    8905 90 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

    8905 90 90

    altre

    1,7

    p/st

    8906

    Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

     

     

    8906 10 00

    Navi da guerra

    esenzione

    8906 90

    altre

     

     

    8906 90 10

    per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

     

    altre

     

     

    8906 90 91

    di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

    2,7

    p/st

    8906 90 99

    altre

    1,7

    p/st

    8907

    Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)

     

     

    8907 10 00

    Zattere gonfiabili

    2,7

    8907 90 00

    altri

    2,7

    8908 00 00

    Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (157)

    esenzione

    SEZIONE XVIII

    STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

    CAPITOLO 90

    STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911);

    b)

    le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall'elasticità per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);

    c)

    i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;

    d)

    gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);

    e)

    gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;

    f)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    g)

    le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481);

    h)

    i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), i video apparecchi per la ripresa delle immagini fisse ed altri apparecchi costituiti da una videocamera combinata con apparecchi di videoregistrazione o di videoriproduzione così come gli apparecchi fotografici digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;

    ij)

    i proiettori della voce 9405;

    k)

    gli oggetti del capitolo 95;

    l)

    le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

    m)

    le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).

    2.

    Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

    a)

    le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

    b)

    le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

    c)

    le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.

    3.

    Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

    4.

    La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).

    5.

    Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.

    6.

    Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:

    a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;

    a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

    Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come ruche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.

    7.

    La voce 9032 comprende unicamente:

    a)

    gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;

    b)

    i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali distrurbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

    Nota complementare

    1.

    Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 20, 9030 89 20, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 e 9032 10 20, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9001

    Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

     

     

    9001 10

    Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche

     

     

    9001 10 10

    Cavi conduttori di immagini

    2,9

    9001 10 90

    altri

    2,9

    9001 20 00

    Materie polarizzanti in fogli o in lastre

    2,9

    9001 30 00

    Lenti oftalmiche a contatto

    2,9

    p/st

    9001 40

    Lenti per occhiali, di vetro

     

     

    9001 40 20

    non correttive

    2,9

    p/st

     

    correttive

     

     

     

    completamente lavorate sulle due facce

     

     

    9001 40 41

    unifocali

    2,9

    p/st

    9001 40 49

    altre

    2,9

    p/st

    9001 40 80

    altre

    2,9

    p/st

    9001 50

    Lenti per occhiali, di altre materie

     

     

    9001 50 20

    non correttive

    2,9

    p/st

     

    correttive

     

     

     

    completamente lavorate sulle due facce

     

     

    9001 50 41

    unifocali

    2,9

    p/st

    9001 50 49

    altre

    2,9

    p/st

    9001 50 80

    altre

    2,9

    p/st

    9001 90 00

    altri

    2,9

    9002

    Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

     

     

     

    Obiettivi

     

     

    9002 11 00

    per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

    6,7

    p/st

    9002 19 00

    altri

    6,7

    p/st

    9002 20 00

    Filtri

    6,7

    p/st

    9002 90 00

    altri

    6,7

    9003

    Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti

     

     

     

    Montature

     

     

    9003 11 00

    di materie plastiche

    2,2

    p/st

    9003 19

    di altre materie

     

     

    9003 19 10

    di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    2,2

    p/st

    9003 19 30

    di metalli comuni

    2,2

    p/st

    9003 19 90

    di altre materie

    2,2

    p/st

    9003 90 00

    Parti

    2,2

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

     

     

    9004 10

    Occhiali da sole

     

     

    9004 10 10

    con vetri lavorati otticamente

    2,9

    p/st

     

    altri

     

     

    9004 10 91

    con lenti di materie plastiche

    2,9

    p/st

    9004 10 99

    altri

    2,9

    p/st

    9004 90

    altri

     

     

    9004 90 10

    con lenti di materie plastiche

    2,9

    9004 90 90

    altri

    2,9

    9005

    Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

     

     

    9005 10 00

    Binocoli

    4,2

    p/st

    9005 80 00

    altri strumenti

    4,2

    9005 90 00

    Parti ed accessori (compresi i sostegni)

    4,2

    9006

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

     

     

    9006 10

    Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

     

     

    9006 10 10

    Apparecchi che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente

    esenzione

    p/st

    9006 10 90

    altri

    4,2

    p/st

    9006 20 00

    Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati

    4,2

    p/st

    9006 30 00

    Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

    4,2

    p/st

    9006 40 00

    Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

    3,2

    p/st

     

    altri apparecchi fotografici

     

     

    9006 51 00

    con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

    4,2

    p/st

    9006 52 00

    altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

    4,2

    p/st

    9006 53

    altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

     

     

    9006 53 10

    Apparecchi fotografici non ricaricabili

    4,2

    p/st

    9006 53 90

    altri

    4,2

    p/st

    9006 59 00

    altri

    4,2

    p/st

     

    Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia

     

     

    9006 61 00

    Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)

    3,2

    p/st

    9006 62 00

    Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili

    3,2

    p/st

    9006 69 00

    altri

    3,2

    p/st

     

    Parti ed accessori

     

     

    9006 91

    di apparecchi fotografici

     

     

    9006 91 10

    di apparecchi della sottovoce 9006 10 10

    esenzione

    9006 91 90

    altri

    3,7

    9006 99 00

    altri

    3,2

    9007

    Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

     

     

     

    Cineprese

     

     

    9007 11 00

    per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm

    3,7

    p/st

    9007 19 00

    altri

    3,7

    p/st

    9007 20 00

    Proiettori

    3,7

    p/st

     

    Parti ed accessori

     

     

    9007 91 00

    di cineprese

    3,7

    9007 92 00

    di proiettori

    3,7

    9008

    Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

     

     

    9008 10 00

    Proiettori di diapositive

    3,7

    p/st

    9008 20 00

    Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie

    3,7

    p/st

    9008 30 00

    altri proiettori di immagini fisse

    3,7

    p/st

    9008 40 00

    Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

    3,7

    p/st

    9008 90 00

    Parti ed accessori

    3,7

    9009

    Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia

     

     

     

    Apparecchi di fotocopia elettrostatici

     

     

    9009 11 00

    riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)

    esenzione

    p/st

    9009 12 00

    riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)

    6

    p/st

     

    altri apparecchi di fotocopia

     

     

    9009 21 00

    a sistema ottico

    esenzione

    p/st

    9009 22 00

    per contatto

    3

    p/st

    9009 30 00

    Apparecchi di termocopia

    3

    p/st

     

    Parti ed accessori

     

     

    9009 91 00

    Dispositivi automatici di alimentazione in documenti

    esenzione

    9009 92 00

    Dispositivi di alimentazione in carta

    esenzione

    9009 93 00

    Dispositivi di selezione

    esenzione

    9009 99 00

    altri

    esenzione

    9010

    Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni

     

     

    9010 10 00

    Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

    2,7

     

    Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori

     

     

    9010 41 00

    Apparecchi per la scrittura diretta su dischi

    esenzione

    9010 42 00

    Dispositivi di allineamento (fotoripetitori)

    esenzione

    9010 49 00

    altri

    esenzione

    9010 50

    altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

     

     

    9010 50 10

    Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di schermi di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

    esenzione

    9010 50 90

    altri

    2,7

    9010 60 00

    Schermi per proiezioni

    2,7

    9010 90

    Parti ed accessori

     

     

    9010 90 10

    di apparecchi delle sottovoci 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 o 9010 50 10

    esenzione

    9010 90 90

    altri

    2,7

    9011

    Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

     

     

    9011 10

    Microscopi stereoscopici

     

     

    9011 10 10

    provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore

    esenzione

    p/st

    9011 10 90

    altri

    6,7

    p/st

    9011 20

    altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

     

     

    9011 20 10

    Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

    esenzione

    p/st

    9011 20 90

    altri

    6,7

    p/st

    9011 80 00

    altri microscopi

    6,7

    p/st

    9011 90

    Parti ed accessori

     

     

    9011 90 10

    di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10

    esenzione

    9011 90 90

    altri

    6,7

    9012

    Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

     

     

    9012 10

    Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

     

     

    9012 10 10

    Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

    esenzione

    9012 10 90

    altri

    3,7

    9012 90

    Parti ed accessori

     

     

    9012 90 10

    di apparecchi della sottovoce 9012 10 10

    esenzione

    9012 90 90

    altri

    3,7

    9013

    Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    9013 10 00

    Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

    4,7

    9013 20 00

    Laser, diversi dai diodi laser

    4,7

    9013 80

    altri dispositivi, apparecchi e strumenti

     

     

     

    Dispositivi a cristalli liquidi

     

     

    9013 80 20

    Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva

    esenzione

    9013 80 30

    altri

    esenzione

    9013 80 90

    altri

    4,7

    9013 90

    Parti ed accessori

     

     

    9013 90 10

    per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

    esenzione

    9013 90 90

    altri

    4,7

    9014

    Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

     

     

    9014 10 00

    Bussole, comprese quelle di navigazione

    2,7

    9014 20

    Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

     

     

    9014 20 20

    Centrali inerziali

    3,7

    p/st

    9014 20 80

    altri

    3,7

    9014 80 00

    altri strumenti ed apparecchi

    3,7

    9014 90 00

    Parti ed accessori

    2,7

    9015

    Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

     

     

    9015 10

    Telemetri

     

     

    9015 10 10

    elettronici

    3,7

    9015 10 90

    altri

    2,7

    9015 20

    Teodoliti e tacheometri

     

     

    9015 20 10

    elettronici

    3,7

    9015 20 90

    altri

    2,7

    9015 30

    Livelle

     

     

    9015 30 10

    elettroniche

    3,7

    9015 30 90

    altre

    2,7

    9015 40

    Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

     

     

    9015 40 10

    elettronici

    3,7

    9015 40 90

    altri

    2,7

    9015 80

    altri strumenti ed apparecchi

     

     

     

    elettronici

     

     

    9015 80 11

    di meteorologia, idrologia e geofisica

    3,7

    9015 80 19

    altri

    3,7

     

    altri

     

     

    9015 80 91

    di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia

    2,7

    9015 80 93

    di meteorologia, idrologia e geofisica

    2,7

    9015 80 99

    altri

    2,7

    9015 90 00

    Parti ed accessori

    2,7

    9016 00

    Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

     

     

    9016 00 10

    Bilance

    3,7

    p/st

    9016 00 90

    Parti ed accessori

    3,7

    9017

    Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    9017 10

    Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche

     

     

    9017 10 10

    Tracciatori

    esenzione

    p/st

    9017 10 90

    altri

    2,7

    p/st

    9017 20

    altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo

     

     

    9017 20 05

    Tracciatori

    esenzione

    p/st

     

    altri strumenti da disegno

     

     

    9017 20 11

    Scatole di compassi

    2,7

    p/st

    9017 20 19

    altri

    2,7

     

    altri strumenti da traccia

     

     

    9017 20 31

    Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente

    esenzione

    p/st

    9017 20 39

    altri

    2,7

    p/st

    9017 20 90

    altri strumenti da calcolo

    2,7

    p/st

    9017 30

    Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili

     

     

    9017 30 10

    Micrometri, noni o calibri a corsoio

    2,7

    p/st

    9017 30 90

    altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)

    2,7

    p/st

    9017 80

    altri strumenti

     

     

    9017 80 10

    Metri e regoli graduati

    2,7

    9017 80 90

    altri

    2,7

    9017 90

    Parti ed accessori

     

     

    9017 90 10

    per apparecchi della sottovoce 9017 20 31

    esenzione

    9017 90 90

    altri

    2,7

    9018

    Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici

     

     

     

    Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)

     

     

    9018 11 00

    Elettrocardiografi

    esenzione

    9018 12 00

    Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

    esenzione

    9018 13 00

    Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

    esenzione

    9018 14 00

    Apparecchi per scintigrafia

    esenzione

    9018 19

    altri

     

     

    9018 19 10

    Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici

    esenzione

    9018 19 90

    altri

    esenzione

    9018 20 00

    Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

    esenzione

     

    Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili

     

     

    9018 31

    Siringhe, con o senza aghi

     

     

    9018 31 10

    di materie plastiche

    esenzione

    9018 31 90

    altri

    esenzione

    9018 32

    Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture

     

     

    9018 32 10

    Aghi tubolari di metallo

    esenzione

    9018 32 90

    Aghi per suture

    esenzione

    9018 39 00

    altri

    esenzione

     

    altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria

     

     

    9018 41 00

    Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

    esenzione

    9018 49

    altri

     

     

    9018 49 10

    Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici

    esenzione

    9018 49 90

    altri

    esenzione

    9018 50

    altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia

     

     

    9018 50 10

    non ottici

    esenzione

    9018 50 90

    ottici

    esenzione

    9018 90

    altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9018 90 10

    Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa

    esenzione

    9018 90 20

    Endoscopi

    esenzione

    9018 90 30

    Reni artificiali

    esenzione

     

    Apparecchi di diatermia

     

     

    9018 90 41

    ad ultrasuoni

    esenzione

    9018 90 49

    altri

    esenzione

    9018 90 50

    Apparecchi per trasfusione

    esenzione

    9018 90 60

    Strumenti ed apparecchi di anestesia

    esenzione

    9018 90 70

    Litotritori ad ultrasuoni

    esenzione

    9018 90 75

    Apparecchi per la stimolazione nervosa

    esenzione

    9018 90 85

    altri

    esenzione

    9019

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

     

     

    9019 10

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica

     

     

    9019 10 10

    Vibromassaggiatori elettrici

    esenzione

    9019 10 90

    altri

    esenzione

    9019 20 00

    Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

    esenzione

    9020 00 00

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

    1,7

    9021

    Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

     

     

    9021 10

    Apparecchi di ortopedia o per fratture

     

     

    9021 10 10

    Oggetti e apparecchi di ortopedia

    esenzione

    9021 10 90

    Oggetti e apparecchi per fratture

    esenzione

     

    Oggetti e apparecchi dentari

     

     

    9021 21

    Denti artificiali

     

     

    9021 21 10

    di materie plastiche

    esenzione

    100 p/st

    9021 21 90

    di altre materie

    esenzione

    100 p/st

    9021 29 00

    altri

    esenzione

     

    altri oggetti e apparecchi di protesi

     

     

    9021 31 00

    Protesi articolari

    esenzione

    9021 39

    altri

     

     

    9021 39 10

    Protesi oculistica

    esenzione

    9021 39 90

    altri

    esenzione

    9021 40 00

    Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

    esenzione

    p/st

    9021 50 00

    Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

    esenzione

    p/st

    9021 90

    altri

     

     

    9021 90 10

    Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi

    esenzione

    9021 90 90

    altri

    esenzione

    9022

    Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento

     

     

     

    Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia

     

     

    9022 12 00

    Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

    esenzione

    p/st

    9022 13 00

    Apparecchi per uso odontoiatrico

    esenzione

    p/st

    9022 14 00

    altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

    esenzione

    p/st

    9022 19 00

    per altri usi

    esenzione

    p/st

     

    Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia

     

     

    9022 21 00

    per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

    esenzione

    p/st

    9022 29 00

    per altri usi

    2,1

    p/st

    9022 30 00

    Tubi a raggi X

    2,1

    p/st

    9022 90

    altri, comprese le parti ed accessori

     

     

    9022 90 10

    Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori

    2,1

    9022 90 90

    altri

    2,1

    9023 00

    Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

     

     

    9023 00 10

    per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica

    1,4

    9023 00 80

    altri

    1,4 (158)

    9024

    Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

     

     

    9024 10

    Macchine ed apparecchi per prove su metalli

     

     

    9024 10 10

    elettronici

    3,2

     

    altri

     

     

    9024 10 91

    universali e per prove di trazione

    2,1

    9024 10 93

    per prove di durezza

    2,1

    9024 10 99

    altri

    2,1

    9024 80

    altre macchine ed apparecchi

     

     

    9024 80 10

    elettronici

    3,2

     

    altri

     

     

    9024 80 91

    per prove su tessili, carta e cartoni

    2,1

    9024 80 99

    altri

    2,1

    9024 90 00

    Parti ed accessori

    2,1

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

     

     

     

    Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

     

     

    9025 11

    a liquido, a lettura diretta

     

     

    9025 11 20

    per uso clinico

    esenzione

    p/st

    9025 11 80

    altri

    2,8

    p/st

    9025 19

    altri

     

     

    9025 19 20

    elettronici

    3,2

    p/st

    9025 19 80

    altri

    2,1

    p/st

    9025 80

    altri strumenti

     

     

    9025 80 20

    Barometri, non combinati con altri strumenti

    2,1

    p/st

     

    altri

     

     

    9025 80 40

    elettronici

    3,2

    9025 80 80

    altri

    2,1

    9025 90 00

    Parti ed accessori

    3,2

    9026

    Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

     

     

    9026 10

    per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi

     

     

     

    elettronici

     

     

    9026 10 21

    Misuratori di portata

    esenzione

    p/st

    9026 10 29

    altri

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    9026 10 81

    Misuratori di portata

    esenzione

    p/st

    9026 10 89

    altri

    esenzione

    p/st

    9026 20

    per la misura o il controllo della pressione

     

     

    9026 20 20

    elettronici

    esenzione

    p/st

     

    altri

     

     

    9026 20 40

    Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica

    esenzione

    p/st

    9026 20 80

    altri

    esenzione

    p/st

    9026 80

    altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9026 80 20

    elettronici

    esenzione

    9026 80 80

    altri

    esenzione

    9026 90 00

    Parti ed accessori

    esenzione

    9027

    Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

     

     

    9027 10

    Analizzatori di gas o di fumi

     

     

    9027 10 10

    elettronici

    2,5

    p/st

    9027 10 90

    altri

    2,5

    p/st

    9027 20 00

    Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi

    esenzione

    9027 30 00

    Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

    esenzione

    9027 40 00

    Indicatori dei tempi di posa

    2,5

    9027 50 00

    altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

    esenzione

    9027 80

    altri strumenti ed apparecchi

     

     

     

    elettronici

     

     

    9027 80 11

    pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità

    esenzione

    9027 80 13

    Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

    esenzione

    9027 80 17

    altri

    esenzione

     

    altri

     

     

    9027 80 91

    Viscosimetri, porosimetri e dilatometri

    esenzione

    9027 80 93

    Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

    esenzione

    9027 80 97

    altri

    esenzione

    9027 90

    Microtomi; parti ed accessori

     

     

    9027 90 10

    Microtomi

    2,5

    p/st

     

    Parti ed accessori

     

     

    9027 90 50

    di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80

    esenzione

    9027 90 80

    di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi

    2,5

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

     

     

    9028 10 00

    Contatori di gas

    2,1

    p/st

    9028 20 00

    Contatori di liquidi

    2,1

    p/st

    9028 30

    Contatori di elettricità

     

     

     

    per corrente alternata

     

     

    9028 30 11

    monofase

    2,1

    p/st

    9028 30 19

    polifase

    2,1

    p/st

    9028 30 90

    altri

    2,1

    p/st

    9028 90

    Parti ed accessori

     

     

    9028 90 10

    di contatori elettrici

    2,1

    9028 90 90

    altri

    2,1

    9029

    Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzator del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

     

     

    9029 10 00

    Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzator del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

    1,9

    9029 20

    Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi

     

     

     

    Indicatori di velocità e tachimetri

     

     

    9029 20 31

    Indicatori di velocità per veicoli terrestri

    2,6

    9029 20 38

    altri

    2,6

    9029 20 90

    Stroboscopi

    2,6

    9029 90 00

    Parti ed accessori

    2,2

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

     

     

    9030 10 00

    Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

    4,2

    9030 20 00

    Oscilloscopi ed oscillografi catodici

    4,2

     

    altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore

     

     

    9030 31 00

    Multimetri

    4,2

    9030 39

    altri

     

     

    9030 39 20

    elettronici

    4,2

     

    altri

     

     

    9030 39 81

    Voltametri

    2,1

    9030 39 89

    altri

    2,1

    9030 40 00

    altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)

    esenzione

     

    altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9030 82 00

    per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    9030 83 00

    altri, con dispositivo registratore

    esenzione

    9030 89

    altri

     

     

    9030 89 20

    elettronici

    esenzione

    9030 89 80

    altri

    2,1

    9030 90

    Parti ed accessori

     

     

    9030 90 20

    per apparecchi della sottovoce 9030 82 00

    esenzione

    9030 90 85

    altri

    2,5

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

     

     

    9031 10 00

    Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

    2,8

    9031 20 00

    Banchi di prova

    2,8

    9031 30 00

    Proiettori di profili

    2,8

    p/st

     

    altri strumenti ed apparecchi ottici

     

     

    9031 41 00

    per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    9031 49 00

    altri

    esenzione

    9031 80

    altri strumenti, apparecchi e macchine

     

     

     

    elettronici

     

     

     

    per la misura o il controllo di grandezze geometriche

     

     

    9031 80 32

    per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

    2,8 (159)

    9031 80 34

    altri

    2,8

    9031 80 38

    altri

    4

     

    altri

     

     

    9031 80 91

    per la misura o il controllo di grandezze geometriche

    2,8

    9031 80 98

    altri

    4

    9031 90

    Parti ed accessori

     

     

    9031 90 20

    per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 00

    esenzione

    9031 90 30

    per apparecchi della sottovoce 9031 80 32

    2,8 (159)

    9031 90 85

    altri

    2,8

    9032

    Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

     

     

    9032 10

    Termostati

     

     

    9032 10 20

    elettronici

    2,8

    p/st

     

    altri

     

     

    9032 10 81

    con dispositivo elettrico di scatto

    2,1

    p/st

    9032 10 89

    altri

    2,1

    p/st

    9032 20 00

    Manostati (pressostati)

    2,8

    p/st

     

    altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9032 81 00

    idraulici o pneumatici

    2,8

    9032 89 00

    altri

    2,8

    9032 90 00

    Parti ed accessori

    2,8

    9033 00 00

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    3,7

    CAPITOLO 91

    OROLOGERIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

    b)

    le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);

    c)

    le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;

    d)

    le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);

    e)

    gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;

    f)

    i cuscinetti a sfere (voce 8482);

    g)

    gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

    2.

    Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.

    3.

    Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

    4.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9101

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

     

    Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato

     

     

    9101 11 00

    solamente con indicatore meccanico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 12 00

    solamente con indicatore optoelettronico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 19 00

    altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato

     

     

    9101 21 00

    a carica automatica

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 29 00

    altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    altri

     

     

    9101 91 00

    a funzionamento elettrico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 99 00

    altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

     

     

     

    Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato

     

     

    9102 11 00

    solamente con indicatore meccanico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 12 00

    solamente con indicatore optoelettronico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 19 00

    altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato

     

     

    9102 21 00

    a carica automatica

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 29 00

    altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    altri

     

     

    9102 91 00

    a funzionamento elettrico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 99 00

    altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9103

    Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili

     

     

    9103 10 00

    a funzionamento elettrico

    4,7

    p/st

    9103 90 00

    altre

    4,7

    p/st

    9104 00 00

    Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

    3,7

    p/st

    9105

    Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

     

     

     

    Sveglie

     

     

    9105 11 00

    a funzionamento elettrico

    4,7

    p/st

    9105 19 00

    altre

    3,7

    p/st

     

    Pendole ed orologi, murali

     

     

    9105 21 00

    a funzionamento elettrico

    4,7

    p/st

    9105 29 00

    altri

    3,7

    p/st

     

    altri

     

     

    9105 91 00

    a funzionamento elettrico

    4,7

    p/st

    9105 99

    altri

     

     

    9105 99 10

    Orologi da tavolo o da caminetto

    3,7

    p/st

    9105 99 90

    altri

    3,7

    p/st

    9106

    Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore)

     

     

    9106 10 00

    Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore

    4,7

    p/st

    9106 20 00

    Parchimetri

    4,7

    p/st

    9106 90

    altri

     

     

    9106 90 10

    Contatori per minuti e secondi

    4,7

    p/st

    9106 90 90

    altri

    4,7

    p/st

    9107 00 00

    Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

    4,7

    p/st

    9108

    Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

     

     

     

    a funzionamento elettrico

     

     

    9108 11 00

    solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico

    4,7

    p/st

    9108 12 00

    solamente con indicatore optoelettronico

    4,7

    p/st

    9108 19 00

    altri

    4,7

    p/st

    9108 20 00

    a carica automatica

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9108 90 00

    altri

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9109

    Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

     

     

     

    a funzionamento elettrico

     

     

    9109 11 00

    di sveglie

    4,7

    p/st

    9109 19 00

    altri

    4,7

    p/st

    9109 90 00

    altri

    4,7

    p/st

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

     

     

     

    Di orologi tascabili

     

     

    9110 11

    Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»

     

     

    9110 11 10

    a bilanciere con spirale

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9110 11 90

    altri

    4,7

    p/st

    9110 12 00

    Movimenti incompleti, montati

    3,7

    9110 19 00

    Sbozzi

    4,7

    9110 90 00

    altri

    3,7

    9111

    Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

     

     

    9111 10 00

    Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 20 00

    Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 80 00

    altre casse

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 90 00

    Parti

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    9112

    Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

     

     

    9112 20 00

    Casse e gabbie

    2,7

    p/st

    9112 90 00

    Parti

    2,7

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

     

     

    9113 10

    Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

    9113 10 10

    di metalli preziosi

    2,7

    9113 10 90

    di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    3,7

    9113 20 00

    Di metalli comuni, anche dorati o argentati

    6

    9113 90

    altri

     

     

    9113 90 10

    di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

    6

    9113 90 80

    altri

    6

    9114

    Altre forniture d'orologeria

     

     

    9114 10 00

    Molle, comprese le spirali

    3,7

    9114 20 00

    Pietre

    2,7

    9114 30 00

    Quadranti

    2,7

    9114 40 00

    Platine e ponti

    2,7

    9114 90 00

    altri

    2,7

    CAPITOLO 92

    STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    b)

    i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

    c)

    gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);

    d)

    gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);

    e)

    gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).

    2.

    Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

    Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9201

    Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

     

     

    9201 10

    Pianoforti verticali

     

     

    9201 10 10

    nuovi

    4

    p/st

    9201 10 90

    usati

    4

    p/st

    9201 20 00

    Pianoforti a coda

    4

    p/st

    9201 90 00

    altri

    4

    9202

    Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

     

     

    9202 10

    ad arco strofinato, a mezzo di un archetto

     

     

    9202 10 10

    Violini

    3,2

    p/st

    9202 10 90

    altri

    3,2

    p/st

    9202 90

    altri

     

     

    9202 90 30

    Chitarre

    3,2

    p/st

    9202 90 80

    altri

    3,2

    p/st

    9203 00 00

    Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere

    3,2

    9204

    Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca

     

     

    9204 10 00

    Fisarmoniche e strumenti simili

    3,7

    p/st

    9204 20 00

    Armoniche a bocca

    3,7

    p/st

    9205

    Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse)

     

     

    9205 10 00

    Strumenti detti «ottoni»

    3,2

    p/st

    9205 90 00

    altri

    3,2

    9206 00 00

    Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]

    3,2

    9207

    Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

     

     

    9207 10

    Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche

     

     

    9207 10 10

    Organi

    3,2

    p/st

    9207 10 30

    Pianoforti digitali

    3,2

    p/st

    9207 10 50

    Sintetizzatori

    3,2

    p/st

    9207 10 80

    altri

    3,2

    9207 90

    altri

     

     

    9207 90 10

    Chitarre

    3,7

    p/st

    9207 90 90

    altri

    3,7

    9208

    Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca

     

     

    9208 10 00

    Scatole musicali

    2,7

    9208 90 00

    altri

    3,2

    9209

    Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie

     

     

    9209 10 00

    Metronomi e diapason

    3,2

    9209 20 00

    Meccanismi per scatole musicali

    1,7

    9209 30 00

    Corde armoniche

    2,7

     

    altri

     

     

    9209 91 00

    Parti ed accessori di pianoforti

    2,7

    9209 92 00

    Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202

    2,7

    9209 93 00

    Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9203

    2,7

    9209 94 00

    Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207

    2,7

    9209 99

    altri

     

     

    9209 99 30

    Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205

    2,7

    9209 99 70

    altri

    2,7

    SEZIONE XIX

    ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

    CAPITOLO 93

    ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

    b)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    c)

    i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);

    d)

    i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

    e)

    le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

    f)

    le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

    2.

    Ai sensi della voce 9306, il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9301

    Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche

     

     

     

    Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)

     

     

    9301 11 00

    semoventi

    esenzione

    9301 19 00

    altri

    esenzione

    9301 20 00

    Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili

    esenzione

    9301 90 00

    altre

    esenzione

    9302 00 00

    Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

    2,7

    p/st

    9303

    Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)

     

     

    9303 10 00

    Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

    3,2

    p/st

    9303 20

    altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia

     

     

    9303 20 10

    ad una canna liscia

    3,2

    p/st

    9303 20 95

    altri

    3,2

    p/st

    9303 30 00

    altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

    3,2

    p/st

    9303 90 00

    altri

    3,2

    p/st

    9304 00 00

    Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

    3,2

    9305

    Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304

     

     

    9305 10 00

    di rivoltelle o pistole

    3,2

     

    di fucili o carabine della voce 9303

     

     

    9305 21 00

    Canne lisce

    2,7

    p/st

    9305 29 00

    altri

    2,7

     

    altri

     

     

    9305 91 00

    di armi da guerra della voce 9301

    esenzione

    9305 99 00

    altre

    2,7

    9306

    Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

     

     

    9306 10 00

    Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti

    2,7

    1 000 p/st

     

    Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa

     

     

    9306 21 00

    Cartucce

    2,7

    1 000 p/st

    9306 29

    altri

     

     

    9306 29 40

    Bossoli

    2,7

    1 000 p/st

    9306 29 70

    altri

    2,7

    9306 30

    altre cartucce e loro parti

     

     

    9306 30 10

    per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

    2,7

     

    altre

     

     

    9306 30 30

    per armi da guerra

    1,7

     

    altre

     

     

    9306 30 91

    Cartucce a percussione centrale

    2,7

    1 000 p/st

    9306 30 93

    Cartucce a percussione anulare

    2,7

    1 000 p/st

    9306 30 98

    altri

    2,7

    9306 90

    altri

     

     

    9306 90 10

    da guerra

    1,7

    9306 90 90

    altri

    2,7

    9307 00 00

    Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

    1,7

    SEZIONE XX

    MERCI E PRODOTTI DIVERSI

    CAPITOLO 94

    MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

    b)

    gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);

    c)

    gli oggetti del capitolo 71;

    d)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

    e)

    i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;

    f)

    gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;

    g)

    i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);

    h)

    gli oggetti della voce 8714;

    ij)

    le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);

    k)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

    l)

    i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).

    2.

    Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

    Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

    a)

    gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;

    b)

    le sedie ed i letti.

    3.

    a)

    Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

    b)

    Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.

    4.

    Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9401

    Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti

     

     

    9401 10 00

    Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    esenzione

    9401 20 00

    Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

    3,7

    9401 30

    Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

     

     

    9401 30 10

    imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini

    esenzione

    9401 30 90

    altri

    esenzione

    9401 40 00

    Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

    esenzione

    9401 50 00

    Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

    5,6

     

    altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

     

     

    9401 61 00

    imbottiti

    esenzione

    9401 69 00

    altri

    esenzione

     

    altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

     

     

    9401 71 00

    imbottiti

    esenzione

    9401 79 00

    altri

    esenzione

    9401 80 00

    altri mobili per sedersi

    esenzione

    9401 90

    Parti

     

     

    9401 90 10

    di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    1,7

     

    altri

     

     

    9401 90 30

    di legno

    2,7

    9401 90 80

    altri

    2,7

    9402

    Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

     

     

    9402 10 00

    Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti

    esenzione

    9402 90 00

    altri

    esenzione

    9403

    Altri mobili e loro parti

     

     

    9403 10

    Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

     

     

    9403 10 10

    Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)

    esenzione

     

    altri, di altezza

     

     

     

    inferiore o uguale a 80 cm

     

     

    9403 10 51

    Scrivanie

    esenzione

    9403 10 59

    altri

    esenzione

     

    superiore a 80 cm

     

     

    9403 10 91

    Armadi a porte, a sportelli o ad ante

    esenzione

    9403 10 93

    Armadi a cassetti, classificatori e schedari

    esenzione

    9403 10 99

    altri

    esenzione

    9403 20

    altri mobili di metallo

     

     

    9403 20 20

    Letti

    esenzione

    9403 20 80

    altri

    esenzione

    9403 30

    Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

     

     

     

    di altezza inferiore o uguale a 80 cm

     

     

    9403 30 11

    Scrivanie

    esenzione

    9403 30 19

    altri

    esenzione

     

    di altezza superiore a 80 cm

     

     

    9403 30 91

    Armadi, classificatori e schedari

    esenzione

    9403 30 99

    altri

    esenzione

    9403 40

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

     

     

    9403 40 10

    Elementi di cucine componibili

    2,7

    9403 40 90

    altri

    2,7

    9403 50 00

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

    esenzione

    9403 60

    altri mobili di legno

     

     

    9403 60 10

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

    esenzione

    9403 60 30

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini

    esenzione

    9403 60 90

    altri mobili di legno

    esenzione

    9403 70 00

    Mobili di materie plastiche

    esenzione

    9403 80 00

    Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili

    5,6

    9403 90

    Parti

     

     

    9403 90 10

    di metallo

    2,7

    9403 90 30

    di legno

    2,7

    9403 90 90

    di altre materie

    2,7

    9404

    Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

     

     

    9404 10 00

    Sommier

    3,7

     

    Materassi

     

     

    9404 21

    di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

     

     

    9404 21 10

    di gomma

    3,7

    9404 21 90

    di materie plastiche

    3,7

    9404 29

    di altre materie

     

     

    9404 29 10

    con molle metalliche

    3,7

    9404 29 90

    altre

    3,7

    9404 30 00

    Sacchi a pelo

    3,7

    p/st

    9404 90

    altri

     

     

    9404 90 10

    imbottiti di piume o di calugine

    3,7

    9404 90 90

    altri

    3,7

    9405

    Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

     

     

    9405 10

    Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche

     

     

     

    di materie plastiche

     

     

    9405 10 21

    dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    4,7

    9405 10 28

    altri

    4,7

    9405 10 30

    di ceramica

    4,7

    9405 10 50

    di vetro

    3,7

     

    di altre materie

     

     

    9405 10 91

    dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    2,7

    9405 10 98

    altri

    2,7

    9405 20

    Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

     

     

     

    di materie plastiche

     

     

    9405 20 11

    dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    4,7

    9405 20 19

    altri

    4,7

    9405 20 30

    di ceramica

    4,7

    9405 20 50

    di vetro

    3,7

     

    di altre materie

     

     

    9405 20 91

    dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    2,7

    9405 20 99

    altri

    2,7

    9405 30 00

    Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

    3,7

    9405 40

    altri apparecchi elettrici per l'illuminazione

     

     

    9405 40 10

    Proiettori

    3,7

     

    altri

     

     

     

    di materie plastiche

     

     

    9405 40 31

    dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    4,7

    9405 40 35

    dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

    4,7

    9405 40 39

    altri

    4,7

     

    di altre materie

     

     

    9405 40 91

    dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    2,7

    9405 40 95

    dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

    2,7

    9405 40 99

    altri

    2,7

    9405 50 00

    Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

    2,7

    9405 60

    Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili

     

     

    9405 60 20

    di materie plastiche

    4,7

    9405 60 80

    di altre materie

    2,7

     

    Parti

     

     

    9405 91

    di vetro

     

     

     

    Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)

     

     

    9405 91 11

    Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari

    5,7

    9405 91 19

    altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)

    5,7

    9405 91 90

    altri

    3,7

    9405 92 00

    di materie plastiche

    4,7

    9405 99 00

    altre

    2,7

    9406 00

    Costruzioni prefabbricate

     

     

    9406 00 11

    Case mobili su ruote

    2,7

     

    altre

     

     

    9406 00 20

    di legno

    2,7

     

    di ferro o di acciaio

     

     

    9406 00 31

    Serre

    2,7

    9406 00 38

    altre

    2,7

    9406 00 80

    di altre materie

    2,7

    CAPITOLO 95

    GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le candele per alberi di Natale (voce 3406);

    b)

    gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;

    c)

    i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;

    d)

    le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;

    e)

    gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

    f)

    i vessilli ed i gran pavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

    g)

    le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

    h)

    i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);

    ij)

    gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;

    k)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    l)

    le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;

    m)

    le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);

    n)

    i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili;

    o)

    le biciclette per ragazzi (voce 8712);

    p)

    le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

    q)

    gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);

    r)

    i richiami ed i fischietti (voce 9208);

    s)

    le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

    t)

    le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);

    u)

    le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

    2.

    Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

    3.

    Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

    4.

    La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9501 00

    Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio: tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole

     

     

    9501 00 10

    Carrozzelle e passeggini per bambole

    esenzione

    9501 00 90

    altri

    esenzione

    9502

    Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani

     

     

    9502 10

    Bambole, anche vestite

     

     

    9502 10 10

    di materia plastica

    4,7

    9502 10 90

    di altre materie

    4,7

     

    Parti ed accessori

     

     

    9502 91 00

    Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli

    esenzione

    9502 99 00

    altri

    esenzione

    9503

    Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

     

     

    9503 10

    Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori

     

     

    9503 10 10

    Modelli ridotti

    esenzione

    9503 10 90

    altri

    esenzione

    9503 20

    Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sottovoce 9503 10

     

     

    9503 20 10

    di materia plastica

    esenzione

    9503 20 90

    di altre materie

    esenzione

    9503 30

    altri assortimenti e giocattoli da costruzione

     

     

    9503 30 10

    di legno

    esenzione

    9503 30 30

    di materia plastica

    4,7

    9503 30 90

    di altre materie

    esenzione

     

    Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani

     

     

    9503 41 00

    imbottiti

    4,7

    9503 49

    altri

     

     

    9503 49 10

    di legno

    esenzione

    9503 49 30

    di materia plastica

    esenzione

    9503 49 90

    di altre materie

    esenzione

    9503 50 00

    Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

    esenzione

    9503 60

    Puzzle

     

     

    9503 60 10

    di legno

    esenzione

    9503 60 90

    altri

    4,7

    9503 70 00

    altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

    4,7

    9503 80

    altri giocattoli e modelli, a motore

     

     

    9503 80 10

    di materia plastica

    4,7

    9503 80 90

    di altre materie

    esenzione

    9503 90

    altri

     

     

    9503 90 10

    Armi giocattolo

    esenzione

     

    altri

     

     

     

    di materia plastica

     

     

    9503 90 32

    senza meccanismo

    4,7

    9503 90 34

    altri

    4,7

    9503 90 35

    di gomma

    esenzione

    9503 90 37

    di materie tessili

    esenzione

     

    di metallo

     

     

    9503 90 51

    Modelli in miniatura, ottenuti per fusione

    4,7

    9503 90 55

    altri

    esenzione

    9503 90 99

    di altre materie

    esenzione

    9504

    Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

     

     

    9504 10 00

    Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisone

    esenzione

    9504 20

    Bigliardi e loro accessori

     

     

    9504 20 10

    Bigliardi

    esenzione

    9504 20 90

    altri

    esenzione

    9504 30

    altri giochi a monete, a banconote, a gettoni o altri articoli simili, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)

     

     

    9504 30 10

    Giochi con schermo

    esenzione

    p/st

     

    altri giochi

     

     

    9504 30 30

    Flippers

    esenzione

    p/st

    9504 30 50

    altri

    esenzione

    p/st

    9504 30 90

    Parti

    esenzione

    9504 40 00

    Carte da gioco

    2,7

    9504 90

    altri

     

     

    9504 90 10

    Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione

    esenzione

    9504 90 90

    altri

    esenzione

    9505

    Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese

     

     

    9505 10

    Oggetti per feste di Natale

     

     

    9505 10 10

    di vetro

    esenzione

    9505 10 90

    di altre materie

    2,7

    9505 90 00

    altri

    2,7

    9506

    Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare

     

     

     

    Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve

     

     

    9506 11

    Sci

     

     

    9506 11 10

    Sci da fondo

    3,7

    pa

     

    Sci alpini

     

     

    9506 11 21

    Monosci e surf da neve

    3,7

    p/st

    9506 11 29

    altri

    3,7

    pa

    9506 11 80

    altri sci

    3,7

    pa

    9506 12 00

    Attacchi per sci

    3,7

    9506 19 00

    altri

    2,7

     

    Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici

     

     

    9506 21 00

    Tavole a vela

    2,7

    9506 29 00

    altri

    2,7

     

    Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf

     

     

    9506 31 00

    Bastoni completi

    2,7

    p/st

    9506 32 00

    Palle

    2,7

    p/st

    9506 39

    altri

     

     

    9506 39 10

    Parti e pezzi staccati dei bastoni

    2,7

    9506 39 90

    altri

    2,7

    9506 40

    Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

     

     

    9506 40 10

    Racchette, palle e reti

    2,7

    9506 40 90

    altri

    2,7

     

    Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde

     

     

    9506 51 00

    Racchette da tennis, anche senza corde

    4,7

    9506 59 00

    altre

    2,7

     

    Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo

     

     

    9506 61 00

    Palle da tennis

    2,7

    9506 62

    gonfiabili

     

     

    9506 62 10

    di cuoio

    2,7

    9506 62 90

    altri

    2,7

    9506 69

    altri

     

     

    9506 69 10

    Palle da crichet e da polo

    esenzione

    9506 69 90

    altri

    2,7

    9506 70

    Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

     

     

    9506 70 10

    Pattini da ghiaccio

    esenzione

    pa

    9506 70 30

    Pattini a rotelle

    2,7

    pa

    9506 70 90

    Parti ed accessori

    2,7

     

    altri

     

     

    9506 91

    Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

     

     

    9506 91 10

    Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo

    2,7

    9506 91 90

    altri

    2,7

    9506 99

    altri

     

     

    9506 99 10

    Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle

    esenzione

    9506 99 90

    altri

    2,7

    9507

    Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

     

     

    9507 10 00

    Canne da pesca

    3,7

    9507 20

    Ami, anche montati su alamatori

     

     

    9507 20 10

    Ami non montati

    1,7

    9507 20 90

    altri

    3,7

    9507 30 00

    Mulinelli per la pesca

    3,7

    9507 90 00

    altri

    3,7

    9508

    Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

     

     

    9508 10 00

    Circhi ambulanti e serragli ambulanti

    1,7

    9508 90 00

    altri

    1,7

    CAPITOLO 96

    LAVORI DIVERSI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);

    b)

    gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);

    c)

    le minuterie di fantasia (voce 7117);

    d)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    e)

    gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;

    f)

    gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];

    g)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

    h)

    gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

    ij)

    gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

    k)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);

    l)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    m)

    gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

    2.

    Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:

    a)

    i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

    b)

    l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

    3.

    Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.

    4.

    Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9601

    Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

     

     

    9601 10 00

    Avorio lavorato e lavori di avorio

    2,7

    9601 90

    altri

     

     

    9601 90 10

    Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie

    esenzione

    9601 90 90

    altri

    esenzione

    9602 00 00

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503, e lavori di gelatina non indurita

    2,2

    9603

    Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

     

     

    9603 10 00

    Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

    3,7

    p/st

     

    Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

     

     

    9603 21 00

    Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

    3,7

    p/st

    9603 29

    altri

     

     

    9603 29 30

    Spazzole per capelli

    3,7

    p/st

    9603 29 80

    altri

    3,7

    9603 30

    Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici

     

     

    9603 30 10

    Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere

    3,7

    p/st

    9603 30 90

    Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

    3,7

    p/st

    9603 40

    Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere

     

     

    9603 40 10

    Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili

    3,7

    p/st

    9603 40 90

    Tamponi e rulli per dipingere

    3,7

    p/st

    9603 50 00

    altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

    2,7

    9603 90

    altri

     

     

    9603 90 10

    Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

    9603 90 91

    Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

    3,7

    9603 90 99

    altri

    3,7

    9604 00 00

    Stacci e crivelli, a mano

    3,7

    9605 00 00

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    3,7

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

     

     

    9606 10 00

    Bottoni a pressione e loro parti

    3,7

     

    Bottoni

     

     

    9606 21 00

    di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

    3,7

    9606 22 00

    di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

    3,7

    9606 29 00

    altri

    3,7

    9606 30 00

    Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

    2,7

    9607

    Chiusure lampo e loro parti

     

     

     

    Chiusure lampo

     

     

    9607 11 00

    con dentini di metalli comuni

    6,7

    m

    9607 19 00

    altre

    7,7

    m

    9607 20

    Parti

     

     

    9607 20 10

    di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)

    6,7

    9607 20 90

    altre

    7,7

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

     

     

    9608 10

    Penne e matite a sfera

     

     

    9608 10 10

    con inchiostro liquido

    3,7

    p/st

     

    altre

     

     

    9608 10 30

    con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    3,7

    p/st

     

    altre

     

     

    9608 10 91

    con cartucce sostituibili

    3,7

    p/st

    9608 10 99

    altre

    3,7

    p/st

    9608 20 00

    Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose

    3,7

    p/st

     

    Penne stilografiche ed altre penne

     

     

    9608 31 00

    per disegnare ad inchiostro di China

    3,7

    p/st

    9608 39

    altre

     

     

    9608 39 10

    con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    3,7

    p/st

    9608 39 90

    altre

    3,7

    p/st

    9608 40 00

    Portamine

    3,7

    p/st

    9608 50 00

    Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

    3,7

    9608 60

    Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte

     

     

    9608 60 10

    con inchiostro liquido

    2,7

    p/st

    9608 60 90

    altre

    2,7

    p/st

     

    altri

     

     

    9608 91 00

    Pennini da scrivere e punte per pennini

    2,7

    9608 99

    altri

     

     

    9608 99 20

    di metalli

    2,7

    9608 99 80

    altri

    2,7

    9609

    Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

     

     

    9609 10

    Matite con guaina

     

     

    9609 10 10

    con mina di grafite

    2,7

    9609 10 90

    altri

    2,7

    9609 20 00

    Mine per matite o per portamine

    2,7

    9609 90

    altri

     

     

    9609 90 10

    Pastelli e carboncini

    2,7

    9609 90 90

    altri

    1,7

    9610 00 00

    Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

    2,7

    9611 00 00

    Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

    2,7

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

     

     

    9612 10

    Nastri inchiostratori

     

     

    9612 10 10

    di materia plastica

    2,7

    9612 10 20

    di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine

    esenzione

    9612 10 80

    altri

    2,7

    9612 20 00

    Cuscinetti per timbri

    2,7

    9613

    Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

     

     

    9613 10 00

    Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili

    2,7

    p/st

    9613 20

    Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

     

     

    9613 20 10

    con sistema elettrico di accensione

    2,7

    p/st

    9613 20 90

    con altri sistemi di accensione

    2,7

    p/st

    9613 80 00

    altri accendini ed accenditori

    2,7

    9613 90 00

    Parti

    2,7

    9614

    Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

     

     

    9614 20

    Pipe e teste di pipe

     

     

    9614 20 20

    Sbozzi di pipe, di legno o di radica

    esenzione

    9614 20 80

    altri

    2,7

    p/st

    9614 90 00

    altri

    2,7

    9615

    Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti

     

     

     

    Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili

     

     

    9615 11 00

    di gomma indurita o di materie plastiche

    2,7

    9615 19 00

    altri

    2,7

    9615 90 00

    altri

    2,7

    9616

    Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

     

     

    9616 10

    Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature

     

     

    9616 10 10

    Spruzzatori da toletta

    2,7

    9616 10 90

    Montature e teste di montature

    2,7

    9616 20 00

    Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

    2,7

    9617 00

    Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

     

     

     

    Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità

     

     

    9617 00 11

    inferiore o uguale a 0,75 litri

    6,7

    9617 00 19

    superiore a 0,75 litri

    6,7

    9617 00 90

    Parti (escluse le ampolle di vetro)

    6,7

    9618 00 00

    Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

    1,7

    SEZIONE XXI

    OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

    CAPITOLO 97

    OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;

    b)

    le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;

    c)

    le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).

    2.

    Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

    3.

    Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

    4.

    a)

    Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura debbono essere classificati in questo capitolo.

    b)

    Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.

    5.

    Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

    Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9701

    Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

     

     

    9701 10 00

    Quadri, pitture e disegni

    esenzione

    9701 90 00

    altri

    esenzione

    9702 00 00

    Incisioni, stampe e litografie, originali

    esenzione

    9703 00 00

    Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia

    esenzione

    9704 00 00

    Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907

    esenzione

    9705 00 00

    Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

    esenzione

    9706 00 00

    Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

    esenzione

    CAPITOLO 98

    IMPIANTI INDUSTRIALI

    Nota

    I regolamenti della Commissione(CE) n. 1917/2000 (160), del 7 settembre 2000, e (CE) n. 1982/2004 (161), del 18 novembre 2004, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intra-comunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

    Stato membro

    Nome ed indirizzo del servizio competente

    Belgio

    Institut des comptes nationaux

    p/a Banque nationale de Belgique

    Boulevard de Berlaimont 14

    B-1000 Bruxelles

    Instituut voor de Nationale Rekeningen

    p/a Nationale Bank van België

    de Berlaimontlaan 14

    B-1000 Brussel

    Repubblica Ceca

    Český statistický úřad

    Na padesátém 81

    10082 Praha 10

    Danimarca

    Skatteministeriet

    Told-og Skattestyrelsen

    Østbanegade 123

    DK-2100 København Ø

    Germania

    Statistisches Bundesamt

    Gruppe IV A-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen

    D-65180 Wiesbaden

    Estonia

    Maksu-ja Tolliamet

    Narva mnt 9j

    15176, Tallinn

    Statistikaamet

    Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15

    15174, Tallinn

    Grecia

    Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

    Πειραιώς 46 & Επονιτών

    GR- 18510 Πειραιάς

    Spagna

    Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

    Avda. Llano Castellano, 17

    E-28071 Madrid

    Francia

    Direction générale des douanes et droits indirects

    Département des statistiques et des études économiques

    8, rue de la Tour-des-Dames

    F-75436 ParisCedex 09

    Italia

    Agenzia delle Dogane

    Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti

    Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

    Via Mario Carucci, 71

    I-00143 Roma

    Irlanda

    Central Statistics Office

    Ardee Rd.

    Rathmines

    Dublin 6

    Office of the Revenue Commissioners

    Dublin Castle

    Dublin 2

    Cipro

    Τμήμα Τελωνείων

    Υπουργείο Οικονομικών

    Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

    1096, Λευκωσία

    Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Τμήμα Τελωνείων

    Υπουργείο Οικονομικών

    Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

    1471, Λευκωσία

    Lettonia

    Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

    Lāčplēša ielā 1,

    Rīga, LV-1301

    Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

    Galvenā muitas pārvalde,

    Kr.Valdemāra ielā 1a,

    Rīga, LV-1841

    Lituania

    Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    A.Jakšto g.1/25

    LT-01105 Vilnius

    Lussemburgo

    Service Central de la Statistique et des Études Économiques

    Centre administratif Pierre Werner

    13, rue Erasme

    L-1468 Luxembourg-Kirchberg

    Ungheria

    Központi Statisztikai Hivatal

    Külkereskedelem-statisztikai Főosztály

    1024 Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

    Malta

    Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

    Lascaris

    II-Belt. CMR 02

    Paesi Bassi

    De inspecteur in wiens ambtsgebied

    belanghebbende woont of is gevestigd

    Austria

    Zollamt des Bundeslandes, in dem der Anmeldepflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat

    o

    Bundesanstalt Statistik Austria

    Guglgasse 13

    A–1110 Wien

    Polonia

    Glówny Urząd Statystyczny

    Al. Niepodległości 208

    00-925 Warszawa

    Izba Celna w Warszawie

    Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP

    ul. 17 Stycznia 49

    02-146 Warszawa

    Portogallo

    Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

    Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

    Rua da Alfândega, 5, r/c

    P-1149-006 Lisboa

    Slovenia

    Ministrstvo za finance

    Carinska uprava Republike Slovenije

    Generalni carinski urad

    Šmartinska 55

    SI-1523 Ljubljana

    (za izvoz blaga)

    Statistinčni urad Republike Slovenije

    Vožarski pot 12

    SI-1000 Ljubljana

    (za odpreme in prejeme blaga)

    Slovacchia

    Štatistický úrad SR

    Odbor štatistiky zahraničného obchodu

    Miletičova 3

    82467 Bratislava 26

    Colné riaditel'stvo SR

    Mierová 23

    815 11 Bratislava

    Finlandia

    Tullihallitus

    PL 512

    FIN-00101 Helsinki

    Tullstyrelsen

    PB 512

    FIN-00101 Helsingfors

    Svezia

    Tullverket

    Box 12854

    S-11298 Stockholm

    Statistiska centralbyrån

    Box 24300

    S-10451 Stockholm

    Regno Unito

    Head of Compilation: Operations

    Statistics and Analysis of Trade Unit

    HM Revenue and Customs

    3rd floor Alexander House

    21 Victoria Avenue

    Southend-on-Sea

    SS99 1AA

    Codice NC

    Designazione delle merci

    (1)

    (2)

     

    Componenti d’impianti industriali nel quadro del commercio estero [regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000]

    98806300 – 98896310

    — rientranti nel capitolo 63

    98806800 – 98896815

    — rientranti nel capitolo 68

    98806900 – 98896914

    — rientranti nel capitolo 69

    98807000 – 98897020

    — rientranti nel capitolo 70

    98807200 – 98897229

    — rientranti nel capitolo 72

    98807300 – 98897326

    — rientranti nel capitolo 73

    98807600 – 98897616

    — rientranti nel capitolo 76

    98808200 – 98898215

    — rientranti nel capitolo 82

    98808400 – 98898485

    — rientranti nel capitolo 84

    98808500 – 98898548

    — rientranti nel capitolo 85

    98808600 – 98898609

    — rientranti nel capitolo 86

    98808700 – 98898716

    — rientranti nel capitolo 87

    98809000 – 98899033

    — rientranti nel capitolo 90

    98809400 – 98899406

    — rientranti nel capitolo 94

    98809900 – 98899900

    — non classificati nei capitoli da cui dipendono

    Codice NC

    Designazione delle merci

     

    Componenti d’impianti industriali nel quadro del commercio intra-comunitario [regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004]:

    9880 XX 00

    I codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:

    le prime quattro cifre sono 9880;

    la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente;

    la settima e l’ottava cifra sono 0.

    PARTE TERZA

    ALLEGATI TARIFFARI

    SEZIONE I

    ALLEGATI AGRICOLI

    ALLEGATO 1

    ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)

    Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

    materia grassa del latte,

    proteine provenienti dal latte,

    saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,

    amido-fecola/glucosio.

    A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

    I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

    Tabella 1

    Codice addizionale (secondo la composizione)

    Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)

    Proteine del latte (% in peso) (162)

    Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (163)

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 25

    ≥ 25 < 50

    ≥ 50 < 75

    ≥ 75

    Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (164)

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50 < 70

    ≥ 70

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50 < 70

    ≥ 70

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5

    ≥ 0 < 1,5

    ≥ 0 < 2,5

    7000

    7001

    7002

    7003

    7004

    7005

    7006

    7007

    7008

    7009

    7010

    7011

    7012

    7013

    7015

    7016

    7017

    7758

    7759

    ≥ 2,5 < 6

    7020

    7021

    7022

    7023

    7024

    7025

    7026

    7027

    7028

    7029

    7030

    7031

    7032

    7033

    7035

    7036

    7037

    7768

    7769

    ≥ 6 < 18

    7040

    7041

    7042

    7043

    7044

    7045

    7046

    7047

    7048

    7049

    7050

    7051

    7052

    7053

    7055

    7056

    7057

    7778

    7779

    ≥ 18 < 30

    7060

    7061

    7062

    7063

    7064

    7065

    7066

    7067

    7068

    7069

    7070

    7071

    7072

    7073

    7075

    7076

    7077

    7788

    7789

    ≥ 30 < 60

    7080

    7081

    7082

    7083

    7084

    7085

    7086

    7087

    7088

    ×

    7090

    7091

    7092

    ×

    7095

    7096

    ×

    ×

    ×

    ≥ 60

    7800

    7801

    7802

    ×

    ×

    7805

    7806

    7807

    ×

    ×

    7810

    7811

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 1,5 < 3

    ≥ 0 < 2,5

    7100

    7101

    7102

    7103

    7104

    7105

    7106

    7107

    7108

    7109

    7110

    7111

    7112

    7113

    7115

    7116

    7117

    7798

    7799

    ≥ 2,5 < 6

    7120

    7121

    7122

    7123

    7124

    7125

    7126

    7127

    7128

    7129

    7130

    7131

    7132

    7133

    7135

    7136

    7137

    7808

    7809

    ≥ 6 < 18

    7140

    7141

    7142

    7143

    7144

    7145

    7146

    7147

    7148

    7149

    7150

    7151

    7152

    7153

    7155

    7156

    7157

    7818

    7819

    ≥ 18 < 30

    7160

    7161

    7162

    7163

    7164

    7165

    7166

    7167

    7168

    7169

    7170

    7171

    7172

    7173

    7175

    7176

    7177

    7828

    7829

    ≥ 30 < 60

    7180

    7181

    7182

    7183

    ×

    7185

    7186

    7187

    7188

    ×

    7190

    7191

    7192

    ×

    7195

    7196

    ×

    ×

    ×

    ≥ 60

    7820

    7821

    7822

    ×

    ×

    7825

    7826

    7827

    ×

    ×

    7830

    7831

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 3 < 6

    ≥ 0 < 2,5

    7840

    7841

    7842

    7843

    7844

    7845

    7846

    7847

    7848

    7849

    7850

    7851

    7852

    7853

    7855

    7856

    7857

    7858

    7859

    ≥ 2,5 < 12

    7200

    7201

    7202

    7203

    7204

    7205

    7206

    7207

    7208

    7209

    7210

    7211

    7212

    7213

    7215

    7216

    7217

    7220

    7221

    ≥ 12

    7260

    7261

    7262

    7263

    7264

    7265

    7266

    7267

    7268

    7269

    7270

    7271

    7272

    7273

    7275

    7276

    ×

    7838

    ×

    ≥ 6 < 9

    ≥ 0 < 4

    7860

    7861

    7862

    7863

    7864

    7865

    7866

    7867

    7868

    7869

    7870

    7871

    7872

    7873

    7875

    7876

    7877

    7878

    7879

    ≥ 4 < 15

    7300

    7301

    7302

    7303

    7304

    7305

    7306

    7307

    7308

    7309

    7310

    7311

    7312

    7313

    7315

    7316

    7317

    7320

    7321

    ≥ 15

    7360

    7361

    7362

    7363

    7364

    7365

    7366

    7367

    7368

    7369

    7370

    7371

    7372

    7373

    7375

    7376

    ×

    7378

    ×

    ≥ 9 < 12

    ≥ 0 < 6

    7900

    7901

    7902

    7903

    7904

    7905

    7906

    7907

    7908

    7909

    7910

    7911

    7912

    7913

    7915

    7916

    7917

    7918

    7919

    ≥ 6 < 18

    7400

    7401

    7402

    7403

    7404

    7405

    7406

    7407

    7408

    7409

    7410

    7411

    7412

    7413

    7415

    7416

    7417

    7420

    7421

    ≥ 18

    7460

    7461

    7462

    7463

    7464

    7465

    7466

    7467

    7468

    ×

    7470

    7471

    7472

    ×

    7475

    7476

    ×

    ×

    ×

    ≥ 12 < 18

    ≥ 0 < 6

    7940

    7941

    7942

    7943

    7944

    7945

    7946

    7947

    7948

    7949

    7950

    7951

    7952

    7953

    7955

    7956

    7957

    7958

    7959

    ≥ 6 < 18

    7500

    7501

    7502

    7503

    7504

    7505

    7506

    7507

    7508

    7509

    7510

    7511

    7512

    7513

    7515

    7516

    7517

    7520

    7521

    ≥ 18

    7560

    7561

    7562

    7563

    7564

    7565

    7566

    7567

    7568

    ×

    7570

    7571

    7572

    ×

    7575

    7576

    ×

    ×

    ×

    ≥ 18 < 26

    ≥ 0 < 6

    7960

    7961

    7962

    7963

    7964

    7965

    7966

    7967

    7968

    7969

    7970

    7971

    7972

    7973

    7975

    7976

    7977

    7978

    7979

    ≥ 6

    7600

    7601

    7602

    7603

    7604

    7605

    7606

    7607

    7608

    7609

    7610

    7611

    7612

    7613

    7615

    7616

    ×

    7620

    ×

    ≥ 26 < 40

    ≥ 0 < 6

    7980

    7981

    7982

    7983

    7984

    7985

    7986

    7987

    7988

    ×

    7990

    7991

    7992

    ×

    7995

    7996

    ×

    ×

    ×

    ≥ 6

    7700

    7701

    7702

    7703

    ×

    7705

    7706

    7707

    7708

    ×

    7710

    7711

    7712

    ×

    7715

    7716

    ×

    ×

    ×

    ≥ 40 < 55

     

    7720

    7721

    7722

    7723

    ×

    7725

    7726

    7727

    7728

    ×

    7730

    7731

    7732

    ×

    7735

    7736

    ×

    ×

    ×

    ≥ 55 < 70

     

    7740

    7741

    7742

    ×

    ×

    7745

    7746

    7747

    ×

    ×

    7750

    7751

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 70 < 85

     

    7760

    7761

    7762

    ×

    ×

    7765

    7766

    ×

    ×

    ×

    7770

    7771

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 85

     

    7780

    7781

    ×

    ×

    ×

    7785

    7786

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×


    Tabella 2

    Codice

    Elemento agricolo

    AD S/Z

    AD F/M

    1

    2

    3

    4

    7000

    0

    0

    0

    7001

    10,06

    10,06

     

    7002

    18,87

    18,87

     

    7003

    27,25

    27,25

     

    7004

    38,99

    38,99

     

    7005

    4,16

     

    4,16

    7006

    14,22

    10,06

    4,16

    7007

    23,03

    18,87

    4,16

    7008

    31,41

    27,25

    4,16

    7009

    43,15

    38,99

    4,16

    7010

    8,88

     

    8,88

    7011

    18,95

    10,06

    8,88

    7012

    27,75

    18,87

    8,88

    7013

    36,14

    27,25

    8,88

    7015

    13,99

     

    13,99

    7016

    24,05

    10,06

    13,99

    7017

    32,85

    18,87

    13,99

    7020

    16,63

     

     

    7021

    26,69

    10,06

     

    7022

    35,50

    18,87

     

    7023

    40,56

    27,25

     

    7024

    52,30

    38,99

     

    7025

    20,79

     

    4,16

    7026

    30,85

    10,06

    4,16

    7027

    39,66

    18,87

    4,16

    7028

    44,72

    27,25

    4,16

    7029

    56,46

    38,99

    4,16

    7030

    25,51

     

    8,88

    7031

    35,58

    10,06

    8,88

    7032

    44,38

    18,87

    8,88

    7033

    49,44

    27,25

    8,88

    7035

    27,29

     

    13,99

    7036

    37,35

    10,06

    13,99

    7037

    46,16

    18,87

    13,99

    7040

    49,90

     

     

    7041

    59,96

    10,06

     

    7042

    68,76

    18,87

     

    7043

    67,17

    27,25

     

    7044

    78,91

    38,99

     

    7045

    54,05

     

    4,16

    7046

    64,12

    10,06

    4,16

    7047

    72,92

    18,87

    4,16

    7048

    71,33

    27,25

    4,16

    7049

    83,07

    38,99

    4,16

    7050

    58,78

     

    8,88

    7051

    68,84

    10,06

    8,88

    7052

    77,65

    18,87

    8,88

    7053

    76,05

    27,25

    8,88

    7055

    53,90

     

    13,99

    7056

    63,96

    10,06

    13,99

    7057

    72,77

    18,87

    13,99

    7060

    89,10

     

     

    7061

    99,16

    10,06

     

    7062

    107,97

    18,87

     

    7063

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    7956

    61,96

    10,06

    13,99

    7957

    70,77

    27,25

    13,99

    7958

    57,00

     

    19,09

    7959

    67,06

    10,06

    19,09

    7960

    54,97

     

     

    7961

    65,04

    10,06

     

    7962

    73,84

    18,87

     

    7963

    82,23

    27,25

     

    7964

    93,97

    38,99

     

    7965

    59,13

     

    4,16

    7966

    69,19

    10,06

    4,16

    7967

    78,00

    18,87

    4,16

    7968

    86,38

    27,25

    4,16

    7969

    98,12

    38,99

    4,16

    7970

    63,86

     

    8,88

    7971

    73,92

    10,06

    8,88

    7972

    82,72

    18,87

    8,88

    7973

    91,11

    27,25

    8,88

    7975

    68,96

     

    13,99

    7976

    79,02

    10,06

    13,99

    7977

    87,83

    18,87

    13,99

    7978

    74,06

     

    19,09

    7979

    84,12

    10,06

    19,09

    7980

    85,30

     

     

    7981

    95,37

    10,06

     

    7982

    104,17

    18,87

     

    7983

    112,56

    27,25

     

    7984

    124,30

    38,99

     

    7985

    89,46

     

    4,16

    7986

    99,52

    10,06

    4,16

    7987

    108,33

    18,87

    4,16

    7988

    116,71

    27,25

    4,16

    7990

    94,19

     

    8,88

    7991

    104,25

    10,06

    8,88

    7992

    113,05

    18,87

    8,88

    7995

    99,29

     

    13,99

    7996

    109,35

    10,06

    13,99

    ALLEGATO 2

    PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (165)

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    (1)

    (2)

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

     

    dal 1o gennaio al 31 marzo

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 84,6 €

     

    uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €

     

    uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €

     

    uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €

     

    uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €

     

    inferiore a 77,8 €

     

    dal 1o aprile al 30 aprile

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 112,6 €

     

    uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €

     

    uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €

     

    uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €

     

    uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €

     

    inferiore a 103,6 €

     

    dal 1o maggio al 14 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 72,6 €

     

    uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

     

    uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

     

    uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

     

    uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

     

    inferiore a 66,8 €

     

    dal 15 maggio al 31 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 72,6 €

     

    uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

     

    uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

     

    uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

     

    uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

     

    inferiore a 66,8 €

     

    dal 1o giugno al 30 settembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 52,6 €

     

    uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €

     

    uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €

     

    uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €

     

    uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €

     

    inferiore a 48,4 €

     

    dal 1o ottobre al 31 ottobre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 62,6 €

     

    uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

     

    uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

     

    uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

     

    uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

     

    inferiore a 57,6 €

     

    dal 1o novembre al 20 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 62,6 €

     

    uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

     

    uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

     

    uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

     

    uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

     

    inferiore a 57,6 €

     

    dal 21 dicembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 67,6 €

     

    uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €

     

    uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €

     

    uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €

     

    uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €

     

    inferiore a 62,2 €

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

    0707 00 05

    Cetrioli

     

    dal 1o gennaio alla fine di febbraio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 67,5 €

     

    uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €

     

    uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €

     

    uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €

     

    uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €

     

    inferiore a 62,1 €

     

    dal 1o marzo al 30 aprile

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 110,5 €

     

    uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €

     

    uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €

     

    uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €

     

    uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €

     

    inferiore a 101,7 €

     

    dal 1o maggio al 15 maggio

     

    destinati alla trasformazione (167)

     

    con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 48,1 €

     

    uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

     

    uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

     

    uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

     

    uguale o superiore a 35 € (169) ma inferiore a 44,3 €

     

    uguale o superiore a 34,3 € (169) ma inferiore a 35 € (169)

     

    uguale o superiore a 33,6 € (169) ma inferiore a 34,3 € (169)

     

    uguale o superiore a 32,9 € (169) ma inferiore a 33,6 € (169)

     

    uguale o superiore a 32,2 € (169) ma inferiore a 32,9 € (169)

     

    inferiore a 32,2 € (169)

     

    altri

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 48,1 €

     

    uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

     

    uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

     

    uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

     

    inferiore a 44,3 €

     

    dal 16 maggio al 30 settembre

     

    destinati alla trasformazione (167)

     

    con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 48,1 €

     

    uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

     

    uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

     

    uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

     

    uguale o superiore a 35 € (169) ma inferiore a 44,3 €

     

    uguale o superiore a 34,3 € (169) ma inferiore a 35 € (169)

     

    uguale o superiore a 33,6 € (169) ma inferiore a 34,3 € (169)

     

    uguale o superiore a 32,9 € (169) ma inferiore a 33,6 € (169)

     

    uguale o superiore a 32,2 € (169) ma inferiore a 32,9 € (169)

     

    inferiore a 32,2 € (169)

     

    altri

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 48,1 €

     

    uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

     

    uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

     

    uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

     

    inferiore a 44,3 €

     

    dal 1o ottobre al 31 ottobre

     

    destinati alla trasformazione (167)

     

    con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 68,3 €

     

    uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

     

    uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

     

    uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

     

    uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

     

    uguale o superiore a 35 € (169) ma inferiore a 62,8 €

     

    uguale o superiore a 34,3 € (169) ma inferiore a 35 € (169)

     

    uguale o superiore a 33,6 € (169) ma inferiore a 34,3 € (169)

     

    uguale o superiore a 32,9 € (169) ma inferiore a 33,6 € (169)

     

    uguale o superiore a 32,2 € (169) ma inferiore a 32,9 € (169)

     

    inferiore a 32,2 € (169)

     

    altri

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 68,3 €

     

    uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

     

    uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

     

    uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

     

    uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

     

    inferiore a 62,8 €

     

    dal 1o novembre al 10 novembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 68,3 €

     

    uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

     

    uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

     

    uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

     

    uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

     

    inferiore a 62,8 €

     

    dall'11 novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 60,5 €

     

    uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 €

     

    uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 €

     

    uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 €

     

    uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 €

     

    inferiore a 55,7 €

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

    0709 10 00

    Carciofi

     

    dal 1o gennaio al 31 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 82,6 €

     

    uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 €

     

    uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 €

     

    uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 €

     

    uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

     

    inferiore a 76 €

     

    dal 1o giugno al 30 giugno

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 65,4 €

     

    uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 €

     

    uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 €

     

    uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 €

     

    uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 €

     

    inferiore a 60,2 €

     

    dal 1o luglio al 31 ottobre

     

    dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 94,3 €

     

    uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €

     

    uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €

     

    uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €

     

    uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €

     

    inferiore a 86,8 €

    0709 90

    altri

    0709 90 70

    Zucchine

     

    dal 1o gennaio al 31 gennaio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 48,8 €

     

    uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

     

    uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

     

    uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

     

    uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

     

    inferiore a 44,9 €

     

    dal 1o febbraio al 31 marzo

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 41,3 €

     

    uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

     

    uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

     

    uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

     

    uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

     

    inferiore a 38 €

     

    dal 1o aprile al 31 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 69,2 €

     

    uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €

     

    uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €

     

    uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €

     

    uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €

     

    inferiore a 63,7 €

     

    dal 1o giugno al 31 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 41,3 €

     

    uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

     

    uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

     

    uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

     

    uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

     

    inferiore a 38 €

     

    dal 1o agosto al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 48,8 €

     

    uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

     

    uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

     

    uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

     

    uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

     

    inferiore a 44,9 €

    0805

    Agrumi, freschi o secchi

    0805 10

    Arance

    0805 10 20

    Arance dolci, fresche

     

    dal 1o gennaio al 31 marzo

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    inferiore a 32,6 €

     

    dal 1o aprile al 30 aprile

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    inferiore a 32,6 €

     

    dal 1o maggio al 15 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    inferiore a 32,6 €

     

    dal 16 maggio al 31 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    inferiore a 32,6 €

     

    dal 1o giugno al 15 ottobre

     

    dal 16 ottobre al 30 novembre

     

    dal 1o dicembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    inferiore a 32,6 €

    0805 20

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

    0805 20 10

    Clementine

     

    dal 1o gennaio alla fine di febbraio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 64,9 €

     

    uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

     

    uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

     

    uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

     

    uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

     

    inferiore a 59,7 €

     

    dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 64,9 €

     

    uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

     

    uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

     

    uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

     

    uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

     

    inferiore a 59,7 €

    0805 20 30

    Monreal e satsuma

     

    dal 1o gennaio alle fine di febbraio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    inferiore a 26,3 €

     

    dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    inferiore a 26,3 €

    0805 20 50

    Mandarini e wilkings

     

    dal 1o gennaio alle fine di febbraio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    inferiore a 26,3 €

     

    dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    inferiore a 26,3 €

    0805 20 70

    Tangerini

     

    dal 1o gennaio alla fine di febbraio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    inferiore a 26,3 €

     

    dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    inferiore a 26,3 €

    0805 20 90

    altri

     

    dal 1o gennaio alle fine di febbraio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    inferiore a 26,3 €

     

    dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    inferiore a 26,3 €

    0805 50

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    0805 50 10

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

     

    dal 1o gennaio al 30 aprile

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

     

    uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

     

    uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

     

    inferiore a 42,5 €

     

    dal 1o maggio al 31 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

     

    uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

     

    uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

     

    uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €

     

    uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €

     

    uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €

     

    inferiore a 38,8 €

     

    dal 1o giugno al 31 luglio

     

    con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 55,8 €

     

    uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

     

    uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

     

    uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

     

    uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

     

    uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

     

    uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

     

    uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

     

    uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €

     

    inferiore a 46,9 €

     

    dal 1o agosto al 15 agosto

     

    con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 55,8 €

     

    uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

     

    uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

     

    uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

     

    uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

     

    uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

     

    uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

     

    uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

     

    inferiore a 48 €

     

    dal 16 agosto al 31 ottobre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 55,8 €

     

    uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

     

    uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

     

    uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

     

    uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

     

    inferiore a 51,3 €

     

    dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

     

    uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

     

    uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

     

    uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

     

    inferiore a 42,5 €

    0806

    Uve, fresche o secche

    0806 10

    fresche

    0806 10 10

    da tavola

     

    dal 1o gennaio al 14 luglio

     

    della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o gennaio al 31 gennaio (179)

     

    altre

     

    dal 15 luglio al 20 luglio

     

    dal 21 luglio al 31 ottobre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 54,6 €

     

    uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €

     

    uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €

     

    uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €

     

    uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

     

    inferiore a 50,2 €

     

    dal 1o novembre al 20 novembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 47,6 €

     

    uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €

     

    uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €

     

    uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €

     

    uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €

     

    inferiore a 43,8 €

     

    dal 21 novembre al 31 dicembre

     

    della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o dicembre al 31 dicembre (179)

     

    altre

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche

    0808 10

    Mele

    0808 10 10

    Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

    0808 10 80

    altre

     

    dal 1o gennaio al 14 febbraio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 56,8 €

     

    uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

     

    uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

     

    uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

     

    uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

     

    inferiore a 52,3 €

     

    dal 15 febbraio al 31 marzo

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 56,8 €

     

    uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

     

    uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

     

    uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

     

    uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

     

    uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

     

    uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

     

    inferiore a 50 €

     

    dal 1o aprile al 30 giugno

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 56,8 €

     

    uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

     

    uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

     

    uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

     

    uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

     

    uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

     

    uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

     

    uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €

     

    inferiore a 48,8 €

     

    dal 1o luglio al 15 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 45,7 €

     

    uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

     

    uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

     

    uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

     

    uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

     

    uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €

     

    uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €

     

    uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €

     

    inferiore a 39,3 €

     

    dal 16 luglio al 31 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 45,7 €

     

    uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

     

    uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

     

    uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

     

    uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

     

    inferiore a 42 €

     

    dal 1o agosto al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 45,7 €

     

    uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

     

    uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

     

    uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

     

    uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

     

    inferiore a 42 €

    0808 20

    Pere e cotogne

     

    Pere

    0808 20 10

    Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

    0808 20 50

    altre

     

    dal 1o gennaio al 31 gennaio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 51 €

     

    uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

     

    uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

     

    uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

     

    uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

     

    inferiore a 46,9 €

     

    dal 1o febbraio al 31 marzo

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 51 €

     

    uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

     

    uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

     

    uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

     

    uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

     

    inferiore a 46,9 €

     

    dal 1o aprile al 30 aprile

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 51 €

     

    uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

     

    uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

     

    uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

     

    uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

     

    uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €

     

    uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

     

    uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €

     

    inferiore a 43,9 €

     

    dal 1o maggio al 30 giugno

     

    dal 1o luglio al 15 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 46,5 €

     

    uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

     

    uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

     

    uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

     

    uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

     

    uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €

     

    uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €

     

    uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €

     

    inferiore a 40 €

     

    dal 16 luglio al 31 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 46,5 €

     

    uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

     

    uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

     

    uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

     

    uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

     

    inferiore a 42,8 €

     

    dal 1o agosto al 31 ottobre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 38,8 €

     

    uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

     

    uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €

     

    uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €

     

    uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €

     

    inferiore a 35,7 €

     

    dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 51 €

     

    uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

     

    uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

     

    uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

     

    uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

     

    inferiore a 46,9 €

    0809

    Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

    0809 10 00

    Albicocche

     

    dal 1o gennaio al 31 maggio

     

    dal 1o giugno al 20 giugno

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 107,1 €

     

    uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €

     

    uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €

     

    uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €

     

    uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €

     

    inferiore a 98,5 €

     

    dal 21 giugno al 30 giugno

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 87,3 €

     

    uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €

     

    uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €

     

    uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €

     

    uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €

     

    inferiore a 80,3 €

     

    dal 1o luglio al 31 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 77,1 €

     

    uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €

     

    uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €

     

    uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €

     

    uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €

     

    inferiore a 70,9 €

     

    dal 1o agosto al 31 dicembre

    0809 20

    Ciliegie

    0809 20 05

    Ciliegie acide (Prunus cerasus)

     

    dal 1o gennaio al 30 aprile

     

    dal 1o maggio al 20 maggio

     

    dal 21 maggio al 31 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 149,4 €

     

    uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

     

    uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

     

    uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

     

    uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

     

    uguale o superiore a 50,7 € (169) ma inferiore a 137,4 €

     

    uguale o superiore a 49,7 € (169) ma inferiore a 50,7 € (169)

     

    uguale o superiore a 48,7 € (169) ma inferiore a 49,7 € (169)

     

    uguale o superiore a 47,7 € (169) ma inferiore a 48,7 € (169)

     

    uguale o superiore a 46,6 € (169) ma inferiore a 47,7 € (169)

     

    inferiore a 46,6 € (169)

     

    dal 1o giugno al 15 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    uguale o superiore a 50,7 € (169) ma inferiore a 115,4 €

     

    uguale o superiore a 49,7 € (169) ma inferiore a 50,7 € (169)

     

    uguale o superiore a 48,7 € (169) ma inferiore a 49,7 € (169)

     

    uguale o superiore a 47,7 € (169) ma inferiore a 48,7 € (169)

     

    uguale o superiore a 46,6 € (169) ma inferiore a 47,7 € (169)

     

    inferiore a 46,6 € (169)

     

    dal 16 luglio al 31 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    uguale o superiore a 45,9 € (169) ma inferiore a 115,4 €

     

    uguale o superiore a 45 € (169) ma inferiore a 45,9 € (169)

     

    uguale o superiore a 44,1 € (169) ma inferiore a 45 € (169)

     

    uguale o superiore a 43,1 € (169) ma inferiore a 44,1 € (169)

     

    uguale o superiore a 42,2 € (169) ma inferiore a 43,1 € (169)

     

    inferiore a 42,2 € (169)

     

    dal 1o agosto al 10 agosto

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 91,6 €

     

    uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

     

    uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

     

    uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

     

    uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

     

    uguale o superiore a 45,9 € (169) ma inferiore a 84,1 €

     

    uguale o superiore a 45 € (169) ma inferiore a 45,9 € (169)

     

    uguale o superiore a 44,1 € (169) ma inferiore a 45 € (169)

     

    uguale o superiore a 43,1 € (169) ma inferiore a 44,1 € (169)

     

    uguale o superiore a 42,2 € (169) ma inferiore a 43,1 € (169)

     

    inferiore a 42,2 € (169)

     

    dall'11 agosto al 31 dicembre

    0809 20 95

    altre

     

    dal 1o gennaio al 30 aprile

     

    dal 1o maggio al 20 maggio

     

    dal 21 maggio al 31 maggio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 149,4 €

     

    uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

     

    uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

     

    uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

     

    uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

     

    inferiore a 137,4 €

     

    dal 1o giugno al 15 guigno

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    inferiore a 115,4 €

     

    dal 16 giugno al 15 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    inferiore a 115,4 €

     

    dal 16 luglio al 31 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    inferiore a 115,4 €

     

    dal 1o agosto al 10 agosto

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 91,6 €

     

    uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

     

    uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

     

    uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

     

    uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

     

    inferiore a 84,1 €

     

    dall'11 agosto al 31 dicembre

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    0809 30 10

    Pesche noci

     

    dal 1o gennaio al 10 giugno

     

    dall'11 giugno al 20 giugno

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 88,3 €

     

    uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

     

    uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

     

    uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

     

    uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

     

    inferiore a 81,2 €

     

    dal 21 giugno al 31 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 77,6 €

     

    uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

     

    uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

     

    uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

     

    uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

     

    inferiore a 71,4 €

     

    dal 1o agosto al 30 settembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 60 €

     

    uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

     

    uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

     

    uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

     

    uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

     

    inferiore a 55,2 €

     

    dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0809 30 90

    altre

     

    dal 1o gennaio al 10 giugno

     

    dall'11 giugno al 20 giugno

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 88,3 €

     

    uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

     

    uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

     

    uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

     

    uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

     

    inferiore a 81,2 €

     

    dal 21 giugno al 31 luglio

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 77,6 €

     

    uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

     

    uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

     

    uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

     

    uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

     

    inferiore a 71,4 €

     

    dal 1o agosto al 30 settembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 60 €

     

    uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

     

    uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

     

    uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

     

    uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

     

    inferiore a 55,2 €

     

    dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0809 40

    Prugne e prugnole

    0809 40 05

    Prugne

     

    dal 1o gennaio al 10 giugno

     

    dall'11 giugno al 30 giugno

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 69,6 €

     

    uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

     

    uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

     

    uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

     

    uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

     

    inferiore a 64 €

     

    dal 1o luglio al 30 settembre

     

    con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    uguale o superiore a 69,6 €

     

    uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

     

    uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

     

    uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

     

    uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

     

    inferiore a 64 €

     

    dal 1o ottobre al 31 dicembre

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

     

    Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

    2009 61

    di un valore Brix uguale o inferiore a 30

    2009 61 10

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

     

    con un prezzo d'entrata, per hl

     

    uguale o superiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

     

    uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

     

    uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

     

    inferiore a 39,1 €

    2009 69

    altri

     

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 69 19

    altri

     

    con un prezzo d'entrata, per hl

     

    uguale o superiore a 212,4 €

     

    uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

     

    uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

     

    uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

     

    uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

     

    inferiore a 195,4 €

     

    di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67

     

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

    2009 69 51

    concentrati

     

    con un prezzo d'entrata, per hl

     

    uguale o superiore a 209,4 €

     

    uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

     

    uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

     

    uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

     

    uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

     

    inferiore a 192,6 €

    2009 69 59

    altri

     

    con un prezzo d'entrata, per hl

     

    uguale o superiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

     

    uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

     

    uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

     

    inferiore a 39,1 €

    2204

    Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

    2204 30

    altri mosti di uva

     

    altri

     

    con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

    2204 30 92

    concentrati

     

    con un prezzo d'entrata, per hl

     

    uguale o superiore a 209,4 €

     

    uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

     

    uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

     

    uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

     

    uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

     

    inferiore a 192,6 €

    2204 30 94

    altri

     

    con un prezzo d'entrata, per hl

     

    uguale o superiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

     

    uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

     

    uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

     

    inferiore a 39,1 €

     

    altri

    2204 30 96

    concentrati

     

    con un prezzo d'entrata, per hl

     

    uguale o superiore a 212,4 €

     

    uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

     

    uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

     

    uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

     

    uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

     

    inferiore a 195,4 €

    2204 30 98

    altri

     

    con un prezzo d'entrata, per hl

     

    uguale o superiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

     

    uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

     

    uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

     

    uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

     

    inferiore a 39,1 €

    SEZIONE II

    ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO

    ALLEGATO 3

    ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

    Codice NC

    CAS RN

    Denominazione

    2818 30 00

    1330-44-5

    algeldrato

    2833 22 00

    61115-28-4

    alusolfo

    2842 10 00

    12408-47-8

    simaldrato

     

    71205-22-6

    almasilato

    2842 90 90

    0-00-0

    almagodrato

     

    12304-65-3

    idrotalcite

     

    41342-54-5

    carbaldrato

     

    60239-66-9

    almadrato solfato

     

    66827-12-1

    almagato

     

    74978-16-8

    magaldrato

    2843 30 00

    10210-36-3

    aurotiosolfato di sodio

     

    12244-57-4

    sodio aurotiomalato

     

    16925-51-2

    aurotioglicanide

     

    34031-32-8

    auranofin

    2843 90 90

    15663-27-1

    cisplatino

     

    41575-94-4

    carboplatino

     

    61825-94-3

    oxaliplatino

     

    62816-98-2

    ormaplatino

     

    62928-11-4

    iproplatino

     

    74790-08-2

    spiroplatino

     

    95734-82-0

    nedaplatino

     

    96392-96-0

    desormaplatino

     

    103775-75-3

    miboplatino

     

    110172-45-7

    sebriplatino

     

    111490-36-9

    zeniplatino

     

    111523-41-2

    enloplatino

     

    135558-11-1

    lobaplatino

    2844 40 20

    14932-42-4

    xeno (133 Xe)

    2844 40 30

    0-00-0

    fibrinogeno (125 I)

     

    881-17-4

    iodoippurato sodico (131 I)

     

    1187-56-0

    selenometionina (75 Se)

     

    5579-94-2

    merisoprolo (197 Hg)

     

    7790-26-3

    ioduro sodico (131 I)

     

    8016-07-7

    olio etiodato (131 I)

     

    8027-28-9

    fosfato sodico (32 P)

     

    9048-49-1

    seroalbumina umana iodata (125 I)

     

    9048-49-1

    seroalbumina umana iodata (131 I)

     

    10039-53-9

    cromato sodico (51 Cr)

     

    10375-56-1

    clormerodrina (197 Hg)

     

    13115-03-2

    cianocobalamina (57 Co)

     

    13422-53-2

    cianocobalamina (60 Co)

     

    15251-14-6

    rosa bengala sodico (131 I)

     

    15690-63-8

    cesio (131 Cs) cloruro

     

    15845-98-4

    iotalamato sodico (131 I)

     

    17033-82-8

    iometina (125 I)

     

    17033-83-9

    iometina (131 I)

     

    17692-74-9

    iotalamato sodico (125 I)

     

    18195-32-9

    cianocobalamina (58 Co)

     

    24359-64-6

    ioduro sodico (125 I)

     

    41183-64-6

    gallio (67 Ga) citrato

     

    42220-21-3

    iodocolesterolo (131 I)

     

    54063-42-2

    iniettabile di citrato ferrico (59 Fe)

     

    54182-60-4

    tolpovidone (131 I)

     

    54182-63-7

    macrosalb (131 I)

     

    54277-47-3

    macrosalb (99m Tc)

     

    54510-20-2

    acido iodocetilico (123 I)

     

    74855-17-7

    acido iocanlidico (123 I)

     

    75917-92-9

    iofetamina (123 I)

     

    77679-27-7

    iobenguano (131 I)

     

    92812-82-3

    fluorodopa (18 F)

     

    94153-50-1

    mespiperone (11 C)

     

    104716-22-5

    tecnezio (99m Tc) teboroxima

     

    105851-17-0

    fludesossiglucosio (18 F)

     

    106417-28-1

    tecnezio (99m Tc) siboroxima

     

    109581-73-9

    tecnezio (99m Tc) sestamibi

     

    113716-48-6

    iolopride (123 I)

     

    121281-41-2

    tecnezio (99m Tc) bicisato

     

    127396-36-5

    iomazenil (123 I)

     

    136794-86-0

    iometopano (123 I)

     

    142481-95-6

    furifosmina tecnezio (99m Tc)

     

    154427-83-5

    samario (153 Sm) lexidronam

     

    155798-07-5

    ioflupano (123 I)

     

    157476-76-1

    tecnezio (99m Tc) pintumomab

     

    165942-79-0

    tecnezio (99m Tc) nofetumomab merpentano

     

    178959-14-3

    tecnetio (99m Tc) apcitide

    2844 40 80

    10043-49-9

    oro (198 Au) colloidale

    2845 90 10

    35523-45-6

    fludalanina

     

    122431-96-3

    zilascorb (2 H)

    2845 90 90

    103831-41-0

    borocaptato (10 B) sodico

    2846 90 00

    72573-82-1

    acido gadoterico

     

    80529-93-7

    acido gadopentetico

     

    113662-23-0

    acido gadobenico

     

    117827-80-2

    gadopenamide

     

    120066-54-8

    gadoteridolo

     

    131069-91-5

    gadoversetamide

     

    131410-48-5

    gadodiamide

     

    135326-11-3

    acido gadoxetico

     

    138071-82-6

    gadobutrolo

     

    138721-73-0

    sprodiamide

    2902 19 80

    75-19-4

    ciclopropano

    2902 90 90

    75078-91-0

    temarotene

    2903 44 10

    76-14-2

    criofluorano

    2903 47 00

    423-55-2

    perflubrone

    2903 49 30

    124-72-1

    teflurano

    2903 49 80

    151-67-7

    alotano

    2903 59 90

    306-94-5

    perflunafene

     

    1715-40-8

    bromociclene

    2903 62 00

    50-29-3

    clofenotano

    2903 69 90

    53-19-0

    mitotano

     

    479-68-5

    broparestrolo

     

    34106-48-4

    feniodio cloruro

     

    56917-29-4

    fluretofene

    2904 10 00

    5560-69-0

    etile dibunato

     

    6223-35-4

    gualenato sodico

     

    14992-59-7

    dibunato di sodio

     

    99287-30-6

    egualene

    2904 90 20

    124-88-9

    dimetiodal sodico

     

    126-31-8

    metiodal sodico

    2905 29 90

    77-75-8

    metilpentinolo

    2905 39 85

    55-98-1

    busulfano

     

    35449-36-6

    gemcadiolo

     

    64218-02-6

    plaunotolo

    2905 49 80

    299-75-2

    treosolfano

     

    7518-35-6

    mannosolfano

    2905 51 00

    113-18-8

    etclorvinolo

    2905 59 10

    57-15-8

    clorobutanolo

     

    24403-04-1

    debropolo

    2905 59 99

    52-51-7

    bronopolo

     

    488-41-5

    mitobronitolo

     

    2209-86-1

    loprodiolo

     

    10318-26-0

    mitolattolo

    2906 11 00

    15356-70-4

    racementolo

    2906 19 00

    67-96-9

    diidrotachisterolo

     

    19793-20-5

    bolandiolo

     

    23089-26-1

    levomenolo

     

    29474-12-2

    cimepanolo

     

    57333-96-7

    tacalcitolo

     

    112828-00-9

    calcipotriolo

     

    131918-61-1

    paricalcitolo

     

    134404-52-7

    seocalcitolo

    2906 29 00

    79-93-6

    fenaglicodolo

     

    583-03-9

    fenipentolo

     

    13980-94-4

    metaglicodolo

     

    14088-71-2

    proclonolo

     

    15687-18-0

    fenpentadiolo

     

    56430-99-0

    flumecinolo

     

    104561-36-6

    doretinel

    2907 19 00

    1300-94-3

    amilmetacresolo

     

    2078-54-8

    propofol

     

    5591-47-9

    ciclomenolo

     

    13741-18-9

    xibornolo

    2907 29 00

    56-53-1

    dietilstilbestrolo

     

    84-17-3

    dienestrolo

     

    85-95-0

    benzestrolo

     

    130-73-4

    metestrolo

     

    5635-50-7

    exestrolo

     

    10457-66-6

    gerochinolo

     

    27686-84-6

    masoprocolo

    2908 10 00

    59-50-7

    clorocresolo

     

    70-30-4

    esaclorofene

     

    88-04-0

    clorossilenolo

     

    97-23-4

    diclorofene

     

    120-32-1

    clorofene

     

    133-53-9

    dicloroxilenolo

     

    145-94-8

    clorindanolo

     

    6915-57-7

    bibrocatolo

     

    10572-34-6

    cicliomenolo

     

    15686-33-6

    biclotimolo

     

    34633-34-6

    bifluranolo

     

    37693-01-9

    clofoctolo

     

    64396-09-4

    terfluranolo

     

    65634-39-1

    pentafluranolo

     

    127035-60-3

    enofelast

    2908 20 00

    4444-23-9

    acido persilico

     

    20123-80-2

    dobesilato di calcio

     

    57775-26-5

    acido sultosilico

     

    78480-14-5

    dicresulene

    2908 90 00

    10331-57-4

    niclofolano

     

    39224-48-1

    nitroclofene

    2909 19 00

    76-38-0

    metossiflurano

     

    333-36-8

    flurotile

     

    406-90-6

    flurossene

     

    679-90-3

    roflurano

     

    13838-16-9

    enflurano

     

    26675-46-7

    isoflurano

     

    28523-86-6

    sevoflurano

     

    57041-67-5

    desflurano

    2909 20 00

    56689-41-9

    aliflurano

    2909 30 90

    569-57-3

    clorotrianisene

     

    777-11-7

    aloprogin

     

    55837-16-6

    entsufone

     

    80844-07-1

    etofenprox

    2909 49 19

    544-62-7

    batilolo

     

    2216-77-5

    dibuprolo

     

    13021-53-9

    terbuprolo

    2909 49 90

    59-47-2

    mefenesina

     

    93-14-1

    guaifenesina

     

    104-29-0

    clorfenesina

     

    3102-00-9

    febuprolo

     

    3671-05-4

    fenocinolo

     

    26159-36-4

    naproxolo

     

    27318-86-1

    floverina

     

    63834-83-3

    guaietolina

     

    131875-08-6

    lexacalcitolo

    2909 50 10

    1321-14-8

    sulfoguaiacolo

    2909 50 90

    103-16-2

    monobenzone

     

    150-76-5

    mechinolo

     

    2174-64-3

    flamenolo

     

    3380-34-5

    triclosano

    2910 90 00

    60-57-1

    dieldrin

     

    1954-28-5

    etoglucide

    2911 00 00

    78-12-6

    petricloral

     

    3563-58-4

    cloralodolo

     

    6055-48-7

    tolossiclorinolo

    2912 19 00

    111-30-8

    glutaral

    2914 19 90

    6809-52-5

    teprenone

    2914 29 00

    2226-11-1

    bornelone

    2914 39 00

    82-66-6

    difenadione

     

    83-12-5

    fenindione

     

    55845-78-8

    xenipentone

    2914 40 90

    128-20-1

    eltanolone

     

    465-53-2

    ciclopregnolo

     

    565-99-1

    renanolone

     

    2673-23-6

    xeniglossal

     

    14107-37-0

    alfadolone

     

    20098-14-0

    idramantone

     

    21208-26-4

    dimepregnene

     

    23930-19-0

    alfaxalone

     

    35100-44-8

    endrisone

     

    38398-32-2

    ganaxolone

     

    50673-97-7

    colestolone

     

    85969-07-9

    budotitano

    2914 50 00

    70-70-2

    parossipropione

     

    114-43-2

    desaspidina

     

    117-37-3

    anisindione

     

    131-53-3

    dioxibenzone

     

    131-57-7

    oxibenzone

     

    480-22-8

    ditranolo

     

    579-23-7

    ciclovalone

     

    1641-17-4

    mesenone

     

    1843-05-6

    octabenzone

     

    2295-58-1

    flopropione

     

    7114-11-6

    naftonone

     

    18493-30-6

    metocalcone

     

    27762-78-3

    chetossale

     

    42924-53-8

    nabumetone

     

    52479-85-3

    exifone

     

    70356-09-1

    avobenzone

     

    75464-11-8

    butantrone

     

    112018-00-5

    tebufelone

    2914 69 90

    117-10-2

    dantrone

     

    303-98-0

    ubidecarenone

     

    319-89-1

    tetrochinone

     

    863-61-6

    menatetrenone

     

    4042-30-2

    parvaquone

     

    14561-42-3

    menottone

     

    58186-27-9

    idebenone

     

    80809-81-0

    docebenone

     

    88426-33-9

    buparvaquone

    2914 70 00

    130-37-0

    menadione sodio bisolfito

     

    957-56-2

    fluindione

     

    1146-98-1

    bromindione

     

    1146-99-2

    clorindione

     

    1470-35-5

    isobromindione

     

    1879-77-2

    doxibetasolo

     

    3030-53-3

    clofenossido

     

    4065-45-6

    sulisobenzone

     

    6723-40-6

    fluindarol

     

    15687-21-5

    flumedrossone

     

    16469-74-2

    idromadinone

     

    49561-92-4

    nivimedone

     

    56219-57-9

    arildone

     

    95233-18-4

    atovaquone

     

    116313-94-1

    nitecapone

     

    134308-13-7

    tolcapone

    2915 39 30

    102-76-1

    triacetina

    2915 39 90

    514-50-1

    acebrocolo

     

    2624-43-3

    ciclofenil

     

    5984-83-8

    fenabutene

     

    80595-73-9

    acefluranolo

     

    91431-42-4

    lonapalene

     

    99107-52-5

    bunaprolast

    2915 70 20

    555-44-2

    tripalmitina

    2915 90 80

    99-66-1

    acido valproico

     

    124-07-2

    acido ottanoico

     

    7008-02-8

    iodetrile

     

    76584-70-8

    valproato semisodico

     

    77372-61-3

    valproato pivoxil

    2916 15 00

    26266-58-0

    sorbitano trioleato

    2916 19 80

    51-77-4

    gefarnato

     

    506-26-3

    acido gamolenico

     

    6217-54-5

    doconexent

     

    10417-94-4

    icosapent

     

    83689-23-0

    molfarnato

    2916 20 00

    25229-42-9

    acido cicrotoico

     

    26002-80-2

    fenotrina

     

    52645-53-1

    permetrina

     

    69915-62-4

    loxanast

     

    75867-00-4

    fenflutrina

    2916 39 00

    99-79-6

    iofendilato

     

    959-10-4

    xenbucina

     

    964-82-9

    acido xeniesenico

     

    1085-91-2

    acido nafcaproico

     

    1553-60-2

    ibufenac

     

    5104-49-4

    flurbiprofene

     

    5728-52-9

    felbinac

     

    7698-97-7

    fenestrel

     

    15301-67-4

    feneritrolo

     

    17692-38-5

    fluprofene

     

    24645-20-3

    esaprofene

     

    28168-10-7

    tetriprofene

     

    33159-27-2

    ecabet

     

    34148-01-1

    clidanac

     

    36616-52-1

    fenclorac

     

    36950-96-6

    cicloprofene

     

    37529-08-1

    mexoprofene

     

    51146-56-6

    desibuprofene

     

    51543-39-6

    esflurbiprofene

     

    55837-18-8

    butibufene

     

    57144-56-6

    isoprofene

     

    71109-09-6

    vedaprofene

     

    84392-17-6

    xenalipina

     

    91587-01-8

    pelretina

    2917 13 90

    123-99-9

    acido azelaico

    2917 19 90

    53-10-1

    idrossidione sodio succinato

     

    577-11-7

    docusato sodico

    2917 34 00

    131-67-9

    ftalofina

    2918 11 00

    15145-14-9

    ciclattato

    2918 16 00

    1317-30-2

    glucaldrato potassico

    2918 19 80

    128-13-2

    acido ursodesossicolico

     

    456-59-7

    ciclandelato

     

    474-25-9

    acido chenodesossicolico

     

    503-49-1

    meglutolo

     

    512-16-3

    ciclobutirrolo

     

    5793-88-4

    calcio saccarato

     

    5977-10-6

    fencibutirrolo

     

    7007-81-0

    acido tretocanico

     

    7009-49-6

    esaciclonato sodico

     

    17140-60-2

    calcio glucoeptonato

     

    17692-20-5

    acido ciclobutoico

     

    26976-72-7

    acido aceburico

     

    31221-85-9

    ibuverina

     

    34150-62-4

    ferriclato calcico sodico

     

    57808-63-6

    acido ciclossilico

     

    68635-50-7

    deloxolone

     

    81093-37-0

    pravastatina

     

    93105-81-8

    lodelabene

    2918 22 00

    55482-89-8

    guacetisal

     

    64496-66-8

    salafibrato

    2918 23 90

    118-56-9

    omosalato

     

    552-94-3

    salsalato

     

    58703-77-8

    sulprosal

    2918 29 80

    83-40-9

    acido idrossitoluico

     

    96-84-4

    acido iofenoico

     

    153-43-5

    acido clorindanico

     

    322-79-2

    triflusal

     

    486-79-3

    dipirocetile

     

    490-79-9

    acido gentisico

     

    1884-24-8

    cinarina

     

    4955-90-2

    gentisato sodico

     

    7009-60-1

    feniodolo sodico

     

    15534-92-6

    terbuficina

     

    22494-27-5

    flufenisal

     

    22494-42-4

    diflunisal

    2918 30 00

    81-23-2

    acido deidrocolico

     

    145-41-5

    deidrocolato di sodio

     

    519-95-9

    florantirone

     

    892-01-3

    esaciprone

     

    2522-81-8

    pibecarbo

     

    3562-99-0

    menbutone

     

    22071-15-4

    ketoprofene

     

    22161-81-5

    desketoprofene

     

    32808-51-8

    acido bucloxico

     

    36330-85-5

    fenbufene

     

    41387-02-4

    lexofenac

     

    58182-63-1

    itanoxone

     

    63472-04-8

    metbufene

     

    68767-14-6

    lossoprofene

     

    69956-77-0

    pelubiprofene

     

    112665-43-7

    seratrodast

    2918 90 90

    51-24-1

    tiratricolo

     

    51-26-3

    acido tiropropico

     

    58-54-8

    acido etacrinico

     

    104-28-9

    cinoxato

     

    471-53-4

    enoxolone

     

    517-18-0

    metallenestrile

     

    554-24-5

    fenobutiodil

     

    579-94-2

    menglitato

     

    637-07-0

    clofibrato

     

    882-09-7

    acido clofibrico

     

    2181-04-6

    canrenoato di potassio

     

    2217-44-9

    iodoftaleina sodica

     

    2260-08-4

    acetiromato

     

    3771-19-5

    nafenopina

     

    4138-96-9

    acido canrenoico

     

    5129-14-6

    anisacrile

     

    5697-56-3

    carbenoxolone

     

    5711-40-0

    acido bromebrico

     

    7706-67-4

    acido dimecrotico

     

    12214-50-5

    glucaspaldrato sodico

     

    13739-02-1

    diacereina

     

    14613-30-0

    clofibrato magnesico

     

    14929-11-4

    simfibrato

     

    17243-33-3

    acido fepentolico

     

    22131-79-9

    alclofenac

     

    22204-53-1

    naproxene

     

    22494-47-9

    clobuzarit

     

    24818-79-9

    alluminio clofibrato

     

    25812-30-0

    gemfibrozil

     

    26281-69-6

    esiprobene

     

    30299-08-2

    clinofibrato

     

    31581-02-9

    cinoxolone

     

    31879-05-7

    fenoprofene

     

    34645-84-6

    fenclofenac

     

    35703-32-3

    acido cinametico

     

    39087-48-4

    clofibrato calcico

     

    40596-69-8

    metoprene

     

    41791-49-5

    lonaprofene

     

    41826-92-0

    trepibutone

     

    49562-28-9

    fenofibrato

     

    52214-84-3

    ciprofibrato

     

    52247-86-6

    cicloxolone

     

    54350-48-0

    etretinato

     

    54419-31-7

    fenirofibrato

     

    55079-83-9

    acitretina

     

    55902-94-8

    sitofibrato

     

    55937-99-0

    beclobrato

     

    56488-59-6

    terbufibrolo

     

    57296-63-6

    indacrinone

     

    61887-16-9

    dulofibrato

     

    64506-49-6

    sofalcone

     

    66984-59-6

    cinfenoac

     

    68170-97-8

    acido palmossirico

     

    68548-99-2

    oxindanac

     

    74168-08-4

    losmiprofene

     

    76676-34-1

    oxprenoato potassico

     

    77858-21-0

    velaresolo

     

    84290-27-7

    tucaresolo

     

    84386-11-8

    baxitozina

     

    88431-47-4

    clomossir

     

    96609-16-4

    lifibrolo

     

    106685-40-9

    adapaleno

     

    117819-25-7

    bacheprofene

     

    124083-20-1

    etomossir

    2919 00 90

    62-73-7

    diclorvos

     

    83-86-3

    acido fitico

     

    306-52-5

    triclofos

     

    470-90-6

    clofenvinfos

     

    522-40-7

    fosfestrolo

     

    6064-83-1

    fosfosal

     

    17196-88-2

    vincofos

     

    21466-07-9

    bromofenofos

     

    28841-62-5

    atrinositolo

     

    65708-37-4

    flufosal

    2920 10 00

    299-84-3

    fenclofos

     

    2104-96-3

    bromofos

    2920 90 10

    126-92-1

    sodio etasolfato

     

    139-88-8

    tetradecil solfato sodico

     

    1612-30-2

    menadiolo sodio solfato

     

    5634-37-7

    cloretato

     

    88426-32-8

    acido ursulcolico

    2920 90 85

    78-11-5

    pentaeritritile tetranitrato

     

    1607-17-6

    pentrinitrolo

     

    2612-33-1

    clonitrato

     

    2921-92-8

    propatilnitrato

     

    7297-25-8

    eritritile tetranitrato

     

    15825-70-4

    mannitolo esanitrato

    2921 12 00

    2624-44-4

    etamsilato

    2921 19 80

    51-75-2

    clormetina

     

    107-35-7

    taurina

     

    123-82-0

    tuaminoeptano

     

    124-28-7

    dimantina

     

    338-83-0

    perfluamina

     

    502-59-0

    octamilamina

     

    503-01-5

    isometeptene

     

    543-82-8

    ottodrina

     

    555-77-1

    triclormetina

     

    3151-59-5

    etaflur

     

    3735-65-7

    butinamina

     

    13946-02-6

    iproeptina

     

    36505-83-6

    dectaflur

     

    61822-36-4

    diprobutina

    2921 29 00

    112-24-3

    trientina

     

    9011-04-5

    esadimetrina bromuro

    2921 30 99

    60-40-2

    mecamilamina

     

    102-45-4

    ciclopentamina

     

    768-94-5

    amantadina

     

    3570-07-8

    dimecamina

     

    3595-11-7

    propilesedrina

     

    6192-97-8

    levopropilesedrina

     

    13392-28-4

    rimantadina

     

    19982-08-2

    memantina

     

    79594-24-4

    somantadina

    2921 45 00

    494-03-1

    clornafazina

     

    52795-02-5

    tametralina

     

    79617-96-2

    sertralina

    2921 46 00

    51-64-9

    desamfetamina

     

    122-09-8

    fentermina

     

    156-08-1

    benzfetamina

     

    156-34-3

    levamfetamina

     

    300-62-9

    amfetamina

     

    457-87-4

    etilamfetamina

     

    1209-98-9

    fencamfamina

     

    7262-75-1

    lefetamina

     

    17243-57-1

    mefenorex

    2921 49 80

    50-48-6

    amitriptilina

     

    72-69-5

    nortriptilina

     

    93-88-9

    fenprometamina

     

    100-92-5

    mefentermina

     

    102-05-6

    dibemetina

     

    150-59-4

    alverina

     

    155-09-9

    tranilcipromina

     

    303-53-7

    ciclobenzaprina

     

    341-00-4

    etifelmina

     

    390-64-7

    prenilamina

     

    434-43-5

    pentorex

     

    438-60-8

    protriptilina

     

    458-24-2

    fenfluramina

     

    461-78-9

    clorfentermina

     

    555-57-7

    pargilina

     

    2201-15-2

    eticiclidina

     

    3239-44-9

    dexfenfluramina

     

    4255-23-6

    alfetamina

     

    5118-29-6

    melitracene

     

    5118-30-9

    litracene

     

    5580-32-5

    ortetamina

     

    5581-40-8

    dimefadano

     

    5632-44-0

    tolpropamina

     

    5966-41-6

    diisopromina

     

    7273-99-6

    gamfexina

     

    7395-90-6

    indrilina

     

    10262-69-8

    maprotilina

     

    10389-73-8

    clortermina

     

    13042-18-7

    fendilina

     

    13364-32-4

    clobenzorex

     

    13977-33-8

    demelverina

     

    14334-40-8

    pramiverina

     

    14611-51-9

    selegilina

     

    15301-54-9

    cipenamina

     

    15686-27-8

    amfepentorex

     

    15793-40-5

    terodilina

     

    17243-39-9

    benzoctamina

     

    17279-39-9

    dimetamfetamina

     

    19992-80-4

    butisirato

     

    27466-27-9

    intriptilina

     

    35764-73-9

    fluotracene

     

    35941-65-2

    butriptilina

     

    37577-24-5

    levofenfluramina

     

    47166-67-6

    octriptilina

     

    54063-48-8

    eptaverina

     

    57653-27-7

    droprenilamina

     

    58757-61-2

    trimexilina

     

    65472-88-0

    naftifina

     

    78628-80-5

    terbinafina

     

    86939-10-8

    indatralina

     

    101828-21-1

    butenafina

     

    106650-56-0

    sibutramina

     

    119386-96-8

    mofegilina

     

    136236-51-6

    rasagilina

     

    140850-73-3

    igmesina

    2921 59 90

    3572-43-8

    bromexina

     

    3590-16-7

    feclemina

     

    37640-71-4

    aprindina

     

    77518-07-1

    amiflamina

    2922 11 00

    2272-11-9

    monoetanolammina oleato

    2922 14 00

    469-62-5

    destropropoxifene

    2922 19 80

    51-68-3

    meclofenoxato

     

    54-03-5

    esobendina

     

    54-32-0

    moxisilite

     

    54-80-8

    pronetalolo

     

    58-73-1

    difenidramina

     

    59-96-1

    fenossibenzamina

     

    64-95-9

    adifenina

     

    74-55-5

    etambutolo

     

    77-19-0

    dicicloverina

     

    77-22-5

    caramifene

     

    77-23-6

    pentoxiverina

     

    77-38-3

    clorfenossamina

     

    77-86-1

    trometamolo

     

    78-41-1

    triparanolo

     

    83-98-7

    orfenadrina

     

    90-54-0

    etafenone

     

    90-86-8

    cinnamedrina

     

    92-12-6

    feniltoloxamina

     

    94-23-5

    paretossicaina

     

    102-60-3

    edetolo

     

    118-23-0

    bromazina

     

    299-61-6

    ganglefene

     

    302-33-0

    proadifene

     

    302-40-9

    benactizina

     

    372-66-7

    eptaminolo

     

    468-61-1

    oxeladina

     

    493-76-5

    propanocaina

     

    495-70-5

    meprilcaina

     

    509-74-0

    acetilmetadol

     

    509-78-4

    dimenoxadolo

     

    511-46-6

    clofenetamina

     

    512-15-2

    ciclopentolato

     

    524-99-2

    medrilamina

     

    525-66-6

    propranololo

     

    532-77-4

    esilcaina

     

    545-90-4

    dimefeptanolo

     

    576-68-1

    mannomustina

     

    604-74-0

    bufenadrina

     

    791-35-5

    clofedanolo

     

    911-45-5

    clomifene

     

    1092-46-2

    ketocaina

     

    1157-87-5

    etoloxamina

     

    1234-71-5

    namossirato

     

    1477-39-0

    noracimetadolo

     

    1600-19-7

    xilossemina

     

    1679-75-0

    cinnamaverina

     

    1679-76-1

    drofenina

     

    2179-37-5

    benciclano

     

    2338-37-6

    levopropossifene

     

    2933-94-0

    toliprololo

     

    3563-01-7

    aprofene

     

    3565-72-8

    embramina

     

    3572-52-9

    xenisalato

     

    3572-74-5

    mossastina

     

    3579-62-2

    denaverina

     

    3686-78-0

    dietifene

     

    3811-25-4

    clorprenalina

     

    4148-16-7

    ritrosolfano

     

    5051-22-9

    despropranolo

     

    5632-52-0

    clofenciclano

     

    5633-20-5

    oxibutinina

     

    5634-42-4

    tocamfil

     

    5668-06-4

    meclossamina

     

    5741-22-0

    moprololo

     

    6284-40-8

    meglumina

     

    6452-71-7

    oxprenololo

     

    6535-03-1

    stevaladile

     

    6818-37-7

    olaflur

     

    7077-34-1

    trolnitrato

     

    7413-36-7

    nifenalolo

     

    7433-10-5

    butidrina

     

    7488-92-8

    ketocainolo

     

    7617-74-5

    laurixamina

     

    7712-50-7

    mirtecaina

     

    10540-29-1

    tamoxifene

     

    13425-98-4

    improsolfano

     

    13445-63-1

    itramina tosilato

     

    13479-13-5

    pargeverina

     

    13655-52-2

    alprenololo

     

    13877-99-1

    minepentato

     

    14007-64-8

    butetamato

     

    14089-84-0

    prossibutene

     

    14556-46-8

    bupranololo

     

    14587-50-9

    difeterolo

     

    14860-49-2

    clobutinolo

     

    15221-81-5

    fludorex

     

    15301-93-6

    tofenacina

     

    15301-96-9

    tiromedano

     

    15518-87-3

    miralat

     

    15585-86-1

    ciprodenato

     

    15599-37-8

    esapradol

     

    15639-50-6

    safingolo

     

    15687-08-8

    destrofemina

     

    15687-23-7

    guaiactamina

     

    15690-55-8

    zuclomifene

     

    15690-57-0

    enclomifene

     

    16112-96-2

    indanorex

     

    17199-54-1

    alfametadolo

     

    17199-55-2

    betametadolo

     

    17199-58-5

    alfacetilmetadolo

     

    17199-59-6

    betacetilmetadolo

     

    17780-72-2

    clorgilina

     

    18109-80-3

    butamirato

     

    18683-91-5

    ambroxolo

     

    18965-97-4

    berlafenone

     

    19179-78-3

    xipranololo

     

    20448-86-6

    bornaprina

     

    22232-57-1

    racefemina

     

    22487-42-9

    benaprizina

     

    22664-55-7

    metipranololo

     

    23573-66-2

    detanosal

     

    23602-78-0

    benfluorex

     

    23891-60-3

    mepramidile

     

    25314-87-8

    elucaina

     

    27325-36-6

    procinololo

     

    27581-02-8

    idropranololo

     

    27591-01-1

    bunololo

     

    27591-97-5

    tilorone

     

    31828-71-4

    mexiletina

     

    34433-66-4

    levacetilmetadol

     

    34616-39-2

    fenalcomina

     

    35607-20-6

    avridina

     

    36199-78-7

    guafecainolo

     

    37148-27-9

    clenbuterolo

     

    37350-58-6

    metoprololo

     

    38363-40-5

    penbutololo

     

    39099-98-4

    cinamololo

     

    39133-31-8

    trimebutina

     

    39563-28-5

    cloranololo

     

    41570-61-0

    tulobuterolo

     

    42050-23-7

    nafetololo

     

    42200-33-9

    nadololo

     

    47082-97-3

    pargololo

     

    47141-42-4

    levobunololo

     

    47419-52-3

    desprossibutene

     

    50366-32-0

    flunamina

     

    50583-06-7

    alonamina

     

    52403-19-7

    iproxamina

     

    52742-40-2

    alimadol

     

    53076-26-9

    moxaprindina

     

    53179-07-0

    nisoxetina

     

    53657-16-2

    dimepranolo

     

    53716-44-2

    rociverina

     

    53716-48-6

    nexeridina

     

    54063-24-0

    amifloverina

     

    54063-25-1

    amiterolo

     

    54063-36-4

    etolorex

     

    54063-53-5

    propafenone

     

    54141-87-6

    cinfenina

     

    54910-89-3

    fluoxetina

     

    55769-65-8

    butobendina

     

    55837-19-9

    esaprololo

     

    56341-08-3

    mabuterolo

     

    56433-44-4

    oxaprotilina

     

    56481-43-7

    setazindolo

     

    57526-81-5

    prenalterolo

     

    58313-74-9

    treptilamina

     

    58473-73-7

    drobulina

     

    60607-68-3

    indenololo

     

    60812-35-3

    decominolo

     

    63075-47-8

    fepradinolo

     

    63659-12-1

    cicloprololo

     

    63659-18-7

    betaxololo

     

    64552-16-5

    ecipramidile

     

    64552-17-6

    butofilololo

     

    65236-29-5

    prenoverina

     

    65429-87-0

    spirendololo

     

    66451-06-7

    bornaprololo

     

    66722-44-9

    bisoprololo

     

    68567-30-6

    solpecainolo

     

    68876-74-4

    zocainone

     

    69429-84-1

    cilobamina

     

    69756-53-2

    alofantrina

     

    71827-56-0

    clemeprolo

     

    76496-68-9

    levoprotilina

     

    77164-20-6

    levomoprololo

     

    77599-17-8

    panomifene

     

    80387-96-8

    difemerina

     

    81447-80-5

    diprafenone

     

    81584-06-7

    xibenololo

     

    82101-10-8

    flerobuterolo

     

    82168-26-1

    adafenoxato

     

    82186-77-4

    lumefantrina

     

    82413-20-5

    drolossifene

     

    83015-26-3

    tomoxetina

     

    83480-29-9

    voglibosio

     

    84057-96-5

    flusoxololo

     

    85320-67-8

    ericololo

     

    87129-71-3

    arnololo

     

    89778-26-7

    toremifene

     

    90293-01-9

    bifemelano

     

    90845-56-0

    trecadrina

     

    93221-48-8

    levobetaxololo

     

    96389-68-3

    crisnatolo

     

    96743-96-3

    ramciclano

     

    101479-70-3

    adaprololo

     

    103598-03-4

    esmololo

     

    112922-55-1

    cericlamina

     

    119356-77-3

    dapoxetina

     

    120444-71-5

    deramciclano

     

    123618-00-8

    fedotozina

     

    124316-02-5

    alprafenone

     

    125926-17-2

    sarpogrelato

     

    126924-38-7

    seproxetina

     

    129612-87-9

    miprossifene

     

    173324-94-2

    temiverina

    2922 29 00

    51-61-6

    dopamina

     

    93-30-1

    metoxifenamina

     

    370-14-9

    foledrina

     

    493-75-4

    bialamicolo

     

    1199-18-4

    oxidopamina

     

    1518-86-1

    idrossiamfetamina

     

    3735-45-3

    vetrabutina

     

    5585-64-8

    aminossitrifene

     

    15599-45-8

    simetina

     

    15686-23-4

    trimoxamina

     

    17692-54-5

    mitoclomina

     

    18840-47-6

    gepefrina

     

    34368-04-2

    dobutamina

     

    39951-65-0

    lometralina

     

    53648-55-8

    dezocina

     

    61661-06-1

    levdobutamina

     

    64638-07-9

    brolamfetamina

     

    65415-42-1

    oxabrexina

     

    66195-31-1

    ibopamina

     

    86197-47-9

    dopexamina

     

    103878-96-2

    fosopamina

     

    112891-97-1

    alentemolo

     

    124937-51-5

    tolterodina

    2922 31 00

    76-99-3

    metadone

     

    90-84-6

    amfepramone

     

    467-85-6

    normetadone

    2922 39 00

    125-58-6

    levometadone

     

    466-40-0

    isometadone

     

    6740-88-1

    ketamina

     

    15351-09-4

    metamfepramone

     

    34662-67-4

    cotriptilina

     

    34911-55-2

    amfebutamone

     

    53394-92-6

    drinidene

     

    92615-20-8

    nafenodone

     

    92629-87-3

    desnafenodone

    2922 44 00

    20380-58-9

    tilidina

    2922 49 95

    54-30-8

    camilofina

     

    56-41-7

    alanina

     

    56-84-8

    acido aspartico

     

    59-46-1

    procaina

     

    60-00-4

    acido edetico

     

    60-32-2

    acido aminocaproico

     

    61-68-7

    acido mefenamico

     

    61-90-5

    leucina

     

    62-33-9

    edetato sodico calcico

     

    63-91-2

    fenilalanina

     

    67-43-6

    acido pentetico

     

    70-26-8

    ornitina

     

    72-18-4

    valina

     

    73-32-5

    isoleucina

     

    92-23-9

    leucinocaina

     

    94-09-7

    benzocaina

     

    94-12-2

    risocaina

     

    94-14-4

    isobutambene

     

    94-24-6

    tetracaina

     

    96-83-3

    acido iopanoico

     

    133-16-4

    cloroprocaina

     

    136-44-7

    lisadimato

     

    148-82-3

    melfalan

     

    149-16-6

    butacaina

     

    305-03-3

    clorambucil

     

    530-78-9

    acido flufenamico

     

    531-76-0

    sarcolisina

     

    553-65-1

    amossecaina

     

    644-62-2

    acido meclofenamico

     

    1088-80-8

    metamelfalano

     

    1134-47-0

    baclofene

     

    1197-18-8

    acido tranexamico

     

    4295-55-0

    acido clofenamico

     

    6582-31-6

    dapabutano

     

    7424-00-2

    fenclonina

     

    12111-24-9

    pentetato calcico trisodico

     

    13710-19-5

    acido tolfenamico

     

    13930-34-2

    clormecaina

     

    15250-13-2

    araprofene

     

    15307-86-5

    diclofenac

     

    15708-41-5

    feredetato sodico

     

    21245-01-2

    padimato

     

    23049-93-6

    acido enfenamico

     

    29098-15-5

    terofenamato

     

    30544-47-9

    etofenamato

     

    32447-90-8

    destilidina

     

    34675-84-8

    cetraxato

     

    36499-65-7

    edetato dicobaltico

     

    39718-89-3

    alminoprofene

     

    55986-43-1

    cetabene

     

    57574-09-1

    amineptina

     

    57775-28-7

    prefenamato

     

    59209-97-1

    zafuleptina

     

    60142-96-3

    gabapentina

     

    60643-86-9

    vigabatrina

     

    60719-82-6

    alaproclato

     

    63329-53-3

    lobenzarit

     

    67037-37-0

    eflornitina

     

    67330-25-0

    ufenamato

     

    75219-46-4

    atrimustina

     

    89796-99-6

    aceclofenac

     

    148553-50-8

    pregabalina

    2922 50 00

    51-31-0

    levisoprenalina

     

    56-45-1

    serina

     

    59-42-7

    fenilefrina

     

    59-92-7

    levodopa

     

    60-18-4

    tirosina

     

    67-42-5

    acido egtazico

     

    86-43-1

    propossicaina

     

    89-57-6

    mesalazina

     

    99-43-4

    oxibuprocaina

     

    99-45-6

    adrenalone

     

    119-29-9

    ambucaina

     

    133-11-9

    fenamisal

     

    137-53-1

    destrotiroxina sodica

     

    390-28-3

    metoxamina

     

    395-28-8

    isoxsuprina

     

    407-41-0

    dexfosfoserina

     

    447-41-6

    bufenina

     

    487-53-6

    idrossiprocaina

     

    490-98-2

    idrossitetracaina

     

    497-75-6

    diossetedrina

     

    499-67-2

    prossimetacaina

     

    530-08-5

    isoetarina

     

    536-21-0

    norfenefrina

     

    555-30-6

    metildopa

     

    586-06-1

    orciprenalina

     

    620-30-4

    racemetirosina

     

    646-02-6

    aminoetile nitrato

     

    672-87-7

    metirosina

     

    709-55-7

    etilefrina

     

    829-74-3

    corbadrina

     

    1174-11-4

    acido xenazoico

     

    1212-03-9

    metiprenalina

     

    2922-20-5

    butaxamina

     

    3215-70-1

    esoprenalina

     

    3506-31-8

    deterenolo

     

    3571-71-9

    metaterolo

     

    3625-06-7

    mebeverina

     

    3703-79-5

    bametano

     

    3818-62-0

    betoxicaina

     

    5714-08-9

    detrotironina

     

    7683-59-2

    isoprenalina

     

    10329-60-9

    dioxifedrina

     

    13392-18-2

    fenoterolo

     

    15686-81-4

    norbudrina

     

    15687-41-9

    oxifedrina

     

    17365-01-4

    etiroxato

     

    18559-94-9

    salbutamolo

     

    18866-78-9

    colterolo

     

    18910-65-1

    salmefamolo

     

    22103-14-6

    bufeniodo

     

    22950-29-4

    dimetofrina

     

    23031-25-6

    terbutalina

     

    23651-95-8

    drossidopa

     

    27203-92-5

    tramadolo

     

    30392-40-6

    bitolterolo

     

    32359-34-5

    medifoxamina

     

    32462-30-9

    osfenicina

     

    34391-04-3

    levosalbutamolo

     

    50588-47-1

    amafolone

     

    51579-82-9

    amfenac

     

    52365-63-6

    dipivefrina

     

    53034-85-8

    ibuterolo

     

    54592-27-7

    divabuterolo

     

    57558-44-8

    secoverina

     

    58882-17-0

    roxadimato

     

    59170-23-9

    bevantololo

     

    60734-87-4

    nisbuterolo

     

    62571-87-3

    minaxolone

     

    63269-31-8

    ciramadol

     

    64862-96-0

    ametantrone

     

    65271-80-9

    mitoxantrone

     

    66734-12-1

    butopamina

     

    67577-23-5

    pivenfrina

     

    71771-90-9

    denopamina

     

    72973-11-6

    forfenimexa

     

    75626-99-2

    tobuterolo

     

    78756-61-3

    alifedrina

     

    83200-09-3

    dembrexina

     

    85750-39-6

    etilefrina pivalato

     

    89365-50-4

    salmeterolo

     

    90237-04-0

    desecoverina

     

    91714-94-2

    bromfenac

     

    92071-51-7

    rotraxato

     

    93047-39-3

    etanterolo

     

    93047-40-6

    naminterolo

     

    93413-69-5

    venlafaxina

     

    96346-61-1

    onapristone

     

    97747-88-1

    lilopristone

     

    97825-25-7

    ractopamina

     

    109525-44-2

    cliropamina

     

    124478-60-0

    aglepristone

     

    128470-16-6

    arbutamina

     

    134865-33-1

    meluadrina

     

    141993-70-6

    eldacimibe

    2923 10 00

    507-30-2

    colina gluconato

     

    1336-80-7

    ferrocolinato

     

    2016-36-6

    colina salicilato

     

    28038-04-2

    salcolex

     

    28319-77-9

    colina alfoscerato

    2923 20 00

    63-89-8

    colfosceril palmitato

    2923 90 00

    50-10-2

    oxifenonio bromuro

     

    51-83-2

    carbacolo

     

    55-97-0

    esametonio bromuro

     

    57-09-0

    cetrimonio bromuro

     

    60-31-1

    acetilcolina cloruro

     

    61-75-6

    bretilio tosilato

     

    62-51-1

    metacolina cloruro

     

    65-29-2

    gallamina trietioduro

     

    71-27-2

    suxametonio cloruro

     

    71-91-0

    tetrilammonio bromuro

     

    79-90-3

    triclobisonio cloruro

     

    116-38-1

    edrofonio cloruro

     

    121-54-0

    benzetonio cloruro

     

    122-18-9

    cetalconio cloruro

     

    123-47-7

    prolonio ioduro

     

    125-99-5

    tridiesetile ioduro

     

    139-07-1

    benzododecinio cloruro

     

    139-08-2

    miristalconio cloruro

     

    306-53-6

    azametonio bromuro

     

    317-52-2

    esafluronio bromuro

     

    391-70-8

    trossonio tosilato

     

    461-06-3

    carnitina

     

    538-71-6

    domifene bromuro

     

    541-15-1

    levocarnitina

     

    541-20-8

    pentametonio bromuro

     

    541-22-0

    decametonio bromuro

     

    552-92-1

    toloconio metilsolfato

     

    1119-97-7

    tetradonio bromuro

     

    1794-75-8

    laurcezio bromuro

     

    2001-81-2

    diponio bromuro

     

    2218-68-0

    cloral betaina

     

    2401-56-1

    deditonio bromuro

     

    2424-71-7

    metocinio ioduro

     

    3006-10-8

    mecetronio etilsolfato

     

    3166-62-9

    metilbenactizio bromuro

     

    3614-30-0

    emepronio bromuro

     

    3690-61-7

    prodeconio bromuro

     

    3818-50-6

    befenio idrossinaftoato

     

    4304-01-2

    truxicurio ioduro

     

    4858-60-0

    mefenidramio metilsolfato

     

    7002-65-5

    ossibetaina

     

    7008-13-1

    alopenio cloruro

     

    7009-91-8

    nitricolina perclorato

     

    7168-18-5

    clorfenoctio amsonato

     

    7174-23-4

    ossidipentonio cloruro

     

    7681-78-9

    mebezonio ioduro

     

    13254-33-6

    carpronio cloruro

     

    15585-70-3

    bibenzonio bromuro

     

    15687-13-5

    dodeclonio bromuro

     

    15687-40-8

    ottafonio cloruro

     

    17088-72-1

    penoctonio bromuro

     

    19379-90-9

    benzoxonio cloruro

     

    19486-61-4

    lauralconio cloruro

     

    25155-18-4

    metilbenzetonio cloruro

     

    29546-59-6

    ciclonio bromuro

     

    30716-01-9

    emilio tosilato

     

    42879-47-0

    pranolio cloruro

     

    54063-57-9

    suxetonio cloruro

     

    55077-30-0

    aclatonio napadisilato

     

    58066-85-6

    miltefosina

     

    58158-77-3

    amantanio bromuro

     

    58703-78-9

    cetexonio cloruro

     

    68379-03-3

    clofilio fosfato

     

    70641-51-9

    edelfosina

     

    77257-42-2

    stilonio ioduro

    2924 11 00

    57-53-4

    meprobamato

    2924 19 00

    51-79-6

    uretano

     

    56-85-9

    levoglutamide

     

    57-08-9

    acido acexamico

     

    64-55-1

    mebutamato

     

    77-65-6

    carbromal

     

    77-66-7

    acecarbromal

     

    78-28-4

    emilcamato

     

    78-44-4

    carisoprodol

     

    95-04-5

    ectilurea

     

    99-15-0

    acetilleucina

     

    116-52-9

    dicloralurea

     

    131-48-6

    acido aceneuramico

     

    154-93-8

    carmustina

     

    306-41-2

    excarbacolina bromuro

     

    466-14-8

    ibrotamide

     

    496-67-3

    bromisoval

     

    512-48-1

    valdetamide

     

    541-79-7

    carbocloral

     

    544-31-0

    palmidrolo

     

    633-47-6

    cropropamide

     

    1675-66-7

    adelmidrolo

     

    1954-79-6

    mecloralurea

     

    2430-27-5

    valpromide

     

    2490-97-3

    aceglutamide

     

    3106-85-2

    acido isospaglumico

     

    3342-61-8

    deanolo aceglumato

     

    4171-13-5

    valnoctamide

     

    4213-51-8

    bromacrilide

     

    4268-36-4

    tibamato

     

    4910-46-7

    acido spaglumico

     

    5579-13-5

    capuride

     

    5667-70-9

    pentabamato

     

    6168-76-9

    crotetamide

     

    18679-90-8

    acido opantenico

     

    25269-04-9

    nisobamato

     

    26305-03-3

    pepstatina

     

    32838-26-9

    butoctamide

     

    32954-43-1

    pendecamaina

     

    35301-24-7

    cedefingolo

     

    39825-23-5

    bisorcico

     

    52061-73-1

    valdipromide

     

    56488-60-9

    glutaurina

     

    60784-46-5

    elmustina

     

    62304-98-7

    timalfasina

     

    69542-93-4

    pivagabina

     

    73105-03-0

    neptamustina

     

    76990-56-2

    milacemide

     

    77337-76-9

    acamprosato

     

    78088-46-7

    tabilautide

     

    78512-63-7

    pimelautide

     

    128326-81-8

    caldiamide

     

    129009-83-2

    versetamide

     

    132787-19-0

    tradecamide

     

    138531-07-4

    sinapultide

     

    146919-78-0

    opratonio ioduro

    2924 21 90

    101-20-2

    triclocarban

     

    369-77-7

    alocarbano

     

    13010-47-4

    lomustina

     

    13909-09-6

    semustina

     

    34866-47-2

    carbuterolo

     

    51213-99-1

    clanfenur

     

    56980-93-9

    celiprololo

     

    57460-41-0

    talinololo

     

    71475-35-9

    lozilurea

     

    74738-24-2

    recainam

     

    75949-61-0

    pafenololo

     

    87721-62-8

    flestololo

     

    103055-07-8

    lufenurone

     

    159910-86-8

    droxinavir

    2924 24 00

    126-52-3

    etinamato

    2924 29 10

    137-58-6

    lidocaina

    2924 29 95

    50-19-1

    oxifenamato

     

    50-65-7

    niclosamide

     

    51-06-9

    procainamide

     

    56-94-0

    demecario bromuro

     

    60-46-8

    dimevamide

     

    62-44-2

    fenacetina

     

    63-25-2

    carbarile

     

    63-98-9

    fenacemide

     

    65-45-2

    salicilamide

     

    71-81-8

    isopropamide ioduro

     

    87-10-5

    tribromsalano

     

    87-12-7

    dibromsalano

     

    90-49-3

    feneturide

     

    94-35-9

    stiramato

     

    97-27-8

    clorbetamide

     

    100-95-8

    metalconio cloruro

     

    101-71-3

    difenano

     

    114-80-7

    neostigmina bromuro

     

    115-79-7

    ambenonio cloruro

     

    118-57-0

    acetaminosalolo

     

    126-27-2

    oxetacaina

     

    126-93-2

    oxanamide

     

    129-46-4

    suramina sodica

     

    129-57-7

    diprotrizoato sodico

     

    129-63-5

    acetrizoato di sodio

     

    134-62-3

    dietiltoluamide

     

    138-56-7

    trimetobenzamide

     

    148-01-6

    dinitolmide

     

    148-07-2

    benzmalecene

     

    304-84-7

    etamivano

     

    306-20-7

    fenaclone

     

    332-69-4

    bromamide

     

    358-52-1

    esapropimato

     

    364-62-5

    metoclopramide

     

    440-58-4

    iodamide

     

    483-63-6

    crotamitone

     

    487-48-9

    salacetamide

     

    501-68-8

    beclamide

     

    519-88-0

    ambucetamide

     

    526-18-1

    osalmide

     

    528-96-1

    calcio benzamidosalicilato

     

    532-03-6

    metocarbamolo

     

    552-25-0

    diampromide

     

    556-08-1

    acedobene

     

    575-74-6

    buclosamide

     

    579-38-4

    diloxanide

     

    587-49-5

    salfluverina

     

    606-17-7

    adipiodone

     

    616-68-2

    trimecaina

     

    621-42-1

    metacetamolo

     

    673-31-4

    fenprobamato

     

    721-50-6

    prilocaina

     

    730-07-4

    propetamide

     

    735-52-4

    cetofenicolo

     

    737-31-5

    amidotrizoato di sodio

     

    787-93-9

    ameltolide

     

    847-20-1

    flubanilato

     

    891-60-1

    declopramide

     

    938-73-8

    etenzamide

     

    1042-42-8

    carcainio cloruro

     

    1083-57-4

    bucetina

     

    1223-36-5

    clofexamide

     

    1227-61-8

    mefessamide

     

    1233-53-0

    bunamiodil

     

    1421-14-3

    propanidide

     

    1456-52-6

    acido ioprocemico

     

    1505-95-9

    naftipramide

     

    1693-37-4

    parapropamolo

     

    2276-90-6

    acido iotalamico

     

    2277-92-1

    oxiclozanide

     

    2444-46-4

    nonivamide

     

    2521-01-9

    enciprato

     

    2577-72-2

    metabromsalano

     

    2618-25-9

    acido ioglicamico

     

    2623-33-8

    diacetamato

     

    2901-75-9

    afalanina

     

    3011-89-0

    aklomide

     

    3115-05-7

    acido iobenzamico

     

    3207-50-9

    clinolamide

     

    3440-28-6

    betamiprone

     

    3567-38-2

    carfimato

     

    3576-64-5

    clefamide

     

    3686-58-6

    tolicaina

     

    3734-33-6

    denatonio benzoato

     

    3785-21-5

    butanilicaina

     

    4093-35-0

    bromopride

     

    4551-59-1

    fenalamide

     

    4582-18-7

    endomide

     

    4663-83-6

    buramato

     

    4665-04-7

    fenacetinolo

     

    4776-06-1

    flusalano

     

    5003-48-5

    benorilato

     

    5107-49-3

    flualamide

     

    5486-77-1

    alloclamide

     

    5560-78-1

    teclozano

     

    5579-05-5

    passamato

     

    5579-06-6

    pentalamide

     

    5579-08-8

    propile docetrizoato

     

    5588-21-6

    cintramide

     

    5591-33-3

    acido iosefamico

     

    5591-49-1

    anilamato

     

    5626-25-5

    clodacaina

     

    5714-09-0

    etile cartrizoato

     

    5749-67-7

    carbasalato calcico

     

    5779-54-4

    ciclarbamato

     

    6170-69-0

    acido clamidoxico

     

    6340-87-0

    triclacetamolo

     

    6376-26-7

    salverina

     

    6620-60-6

    proglumide

     

    6673-35-4

    practololo

     

    6961-46-2

    idrocilamide

     

    7199-29-3

    cieptamide

     

    7225-61-8

    sodio metrizoato

     

    7246-21-1

    sodio tiropanoato

     

    10087-89-5

    enpromato

     

    10397-75-8

    acido iocarmico

     

    10423-37-7

    citenamide

     

    13311-84-7

    flutamide

     

    13912-77-1

    ottacaina

     

    13931-64-1

    procimato

     

    14008-60-7

    cresotamide

     

    14261-75-7

    cloforex

     

    14417-88-0

    melinamide

     

    14437-41-3

    clioxanide

     

    14817-09-5

    decimemide

     

    15301-50-5

    cloponone

     

    15302-15-5

    etosalamide

     

    15302-18-8

    formetorex

     

    15585-88-3

    dicarfene

     

    15686-76-7

    bensalano

     

    15687-05-5

    cloracetadolo

     

    15687-14-6

    embutramide

     

    15687-16-8

    carbifene

     

    16024-67-2

    acido iotrizoico

     

    16034-77-8

    acido iocetamico

     

    16231-75-7

    atolide

     

    17243-49-1

    diclometide

     

    17692-45-4

    quatacaina

     

    18699-02-0

    actarit

     

    18966-32-0

    clocanfamide

     

    19368-18-4

    ftaxilide

     

    19863-06-0

    acido ioxotrizoico

     

    20788-07-2

    resorantel

     

    21434-91-3

    acido capobenico

     

    22662-39-1

    rafoxanide

     

    22730-86-5

    acido iolixanico

     

    22839-47-0

    aspartame

     

    24353-45-5

    dibusadol

     

    24353-88-6

    lorbamato

     

    25287-60-9

    etofamide

     

    25451-15-4

    felbamato

     

    25827-76-3

    acido iomeglamico

     

    26095-59-0

    otilonio bromuro

     

    26717-47-5

    clofibride

     

    26718-25-2

    alofenato

     

    26750-81-2

    alibendolo

     

    26887-04-7

    acido iotranico

     

    27736-80-7

    acido fenaftico

     

    28179-44-4

    acido ioxitalamico

     

    28197-69-5

    diacetololo

     

    29122-68-7

    atenololo

     

    29541-85-3

    ossitriptilina

     

    29619-86-1

    moctamide

     

    30531-86-3

    colfenamato

     

    30533-89-2

    flurantel

     

    30544-61-7

    clanobutina

     

    30653-83-9

    parsalmide

     

    31127-82-9

    acido iodoxamico

     

    31598-07-9

    acido iozomico

     

    32421-46-8

    bunaftina

     

    32795-44-1

    acecainide

     

    34919-98-7

    cetamololo

     

    36093-47-7

    salantel

     

    36141-82-9

    diamfenetide

     

    36637-18-0

    etidocaina

     

    36894-69-6

    labetalolo

     

    37106-97-1

    bentiromide

     

    37517-30-9

    acebutololo

     

    37723-78-7

    acido iopronico

     

    37863-70-0

    acido iosumetico

     

    38103-61-6

    tolamololo

     

    38647-79-9

    urefibrato

     

    39907-68-1

    dopamantina

     

    40256-99-3

    flucetorex

     

    40912-73-0

    brosotamide

     

    41113-86-4

    bromoxanide

     

    41708-72-9

    tocainide

     

    41859-67-0

    bezafibrato

     

    42794-76-3

    midodrina

     

    46803-81-0

    saletamide

     

    49755-67-1

    acido ioglicico

     

    51012-32-9

    tiapride

     

    51022-74-3

    acido iotroxico

     

    51876-99-4

    acido ioserico

     

    53370-90-4

    exalamide

     

    53783-83-8

    tromantadina

     

    53902-12-8

    tranilast

     

    54063-35-3

    dofamio cloruro

     

    54063-40-0

    fenossedil

     

    54340-61-3

    brovanexina

     

    54785-02-3

    adamexina

     

    54870-28-9

    meglitinide

     

    55837-29-1

    tiropramide

     

    56281-36-8

    motretinide

     

    56562-79-9

    ioglunide

     

    57227-17-5

    sevopramide

     

    58338-59-3

    dinalina

     

    58473-74-8

    cinromide

     

    58493-49-5

    olvanil

     

    59017-64-0

    acido ioxaglico

     

    59110-35-9

    pamatololo

     

    59160-29-1

    lidofenina

     

    59179-95-2

    lorzafone

     

    60019-19-4

    acido iotetrico

     

    62666-20-0

    progabide

     

    62883-00-5

    iopamidolo

     

    62992-61-4

    etersalato

     

    63245-28-3

    etifenina

     

    63941-73-1

    ioglucolo

     

    63941-74-2

    ioglucomide

     

    64379-93-7

    cinflumide

     

    65569-29-1

    clossacepride

     

    65617-86-9

    avizafone

     

    65646-68-6

    fenretinide

     

    65717-97-7

    disofenina

     

    66108-95-0

    ioexolo

     

    66292-52-2

    butilfenina

     

    66532-85-2

    propacetamolo

     

    67579-24-2

    bromadolina

     

    70009-66-4

    oxalinast

     

    70541-17-2

    oxazafone

     

    70976-76-0

    bifepramide

     

    71027-13-9

    eclanamina

     

    71119-12-5

    dinazafone

     

    73334-07-3

    iopromide

     

    73573-87-2

    formoterolo

     

    74517-78-5

    indecainide

     

    75616-02-3

    dulozafone

     

    75616-03-4

    ciprazafone

     

    75659-07-3

    dilevalolo

     

    76812-98-1

    trigevololo

     

    78266-06-5

    mebrofenina

     

    78281-72-8

    nepafenac

     

    78649-41-9

    iomeprolo

     

    79211-10-2

    iosimide

     

    79211-34-0

    iotriside

     

    79770-24-4

    iotrolan

     

    81045-33-2

    iodecimolo

     

    81732-65-2

    bambuterolo

     

    82821-47-4

    mabuprofene

     

    83435-66-9

    delapril

     

    86216-41-3

    acido brossitalamico

     

    87071-16-7

    arclofenina

     

    87771-40-2

    ioversolo

     

    88321-09-9

    alossistatina

     

    89797-00-2

    iopentolo

     

    90895-85-5

    ronactololo

     

    92339-11-2

    iodixanolo

     

    92623-85-3

    milnaciprano

     

    94497-51-5

    tamibarotene

     

    96191-65-0

    acido ioxabrolico

     

    97702-82-4

    iosarcolo

     

    97964-54-0

    tomoglumide

     

    97964-56-2

    lorglumide

     

    98815-38-4

    casokefamide

     

    102670-46-2

    batanopride

     

    104775-36-2

    ecabapide

     

    105816-04-4

    nateglinide

     

    106719-74-8

    galtifenina

     

    107097-80-3

    loxiglumide

     

    107793-72-6

    ioxilano

     

    119817-90-2

    deslossiglumide

     

    122898-67-3

    itopride

     

    123122-54-3

    candossatrilato

     

    123122-55-4

    candossatrile

     

    123441-03-2

    rivastigmina

     

    128298-28-2

    remacemide

     

    136949-58-1

    iobitridolo

     

    138112-76-2

    agomelatina

     

    141660-63-1

    iofratolo

     

    147362-57-0

    loviride

     

    150812-12-7

    retigabina

     

    172820-23-4

    pexiganano

     

    175385-62-3

    lasinavir

    2925 12 00

    77-21-4

    glutetimide

    2925 19 95

    50-35-1

    talidomide

     

    60-45-7

    fenimide

     

    64-65-3

    bemegride

     

    77-41-8

    metosuccimmide

     

    77-67-8

    etosuccimide

     

    86-34-0

    fensuccimide

     

    125-84-8

    aminoglutetimide

     

    1156-05-4

    fenglutarimide

     

    1673-06-9

    amfotalide

     

    2897-83-8

    alonimide

     

    6319-06-8

    noreximide

     

    7696-12-0

    tetrametrina

     

    10403-51-7

    mitindomide

     

    14166-26-8

    taglutimide

     

    15518-76-0

    ciproximide

     

    21925-88-2

    tesicam

     

    22855-57-8

    brosuccimide

     

    35423-09-7

    tesimide

     

    51411-04-2

    alrestatina

     

    54824-17-8

    mitonafide

     

    69408-81-7

    amonafide

     

    129688-50-2

    minalrestat

     

    144849-63-8

    bisnafide

     

    162706-37-8

    elinafide

    2925 20 00

    55-56-1

    clorexidina

     

    55-73-2

    betanidina

     

    74-79-3

    arginina

     

    100-33-4

    pentamidina

     

    101-93-9

    fenacaina

     

    104-32-5

    propamidina

     

    114-86-3

    fenformina

     

    135-43-3

    lauroguadina

     

    140-59-0

    stilbamidina isetionato

     

    459-86-9

    mitoguazone

     

    495-99-8

    idrossistilbamidina

     

    496-00-4

    dibromopropamidina

     

    500-92-5

    proguanile

     

    537-21-3

    clorproguanile

     

    657-24-9

    metformina

     

    692-13-7

    buformina

     

    886-08-8

    norletimolo

     

    1221-56-3

    iopodato di sodio

     

    1729-61-9

    renitolina

     

    3459-96-9

    amicarbalide

     

    3658-25-1

    guanoctina

     

    3748-77-4

    bunamidina

     

    3811-75-4

    esamidina

     

    4210-97-3

    tiformina

     

    5581-35-1

    amfecloral

     

    5879-67-4

    oletimolo

     

    6443-40-9

    xilamidina tosilato

     

    6903-79-3

    creatinolfosfato

     

    13050-83-4

    guanossifene

     

    15339-50-1

    ferrotrenina

     

    17035-90-4

    targinina

     

    22573-93-9

    alexidina

     

    22790-84-7

    carbantel

     

    29110-47-2

    guanfacina

     

    33089-61-1

    amitraz

     

    39492-01-8

    gabexato

     

    45086-03-1

    etoformina

     

    46464-11-3

    meobentina

     

    49745-00-8

    amidantel

     

    55926-23-3

    guanclofina

     

    59721-28-7

    camostat

     

    66871-56-5

    lidamidina

     

    76631-45-3

    napactadina

     

    78718-52-2

    benexato

     

    80018-06-0

    fengabina

     

    81525-10-2

    nafamostat

     

    81907-78-0

    batebulast

     

    85125-49-1

    biclodil

     

    85465-82-3

    timotrinano

     

    86914-11-6

    tolgabide

     

    104317-84-2

    gusperimus

     

    137159-92-3

    aptiganel

     

    146978-48-5

    moxilubant

     

    149820-74-6

    xemilofibano

     

    160677-67-8

    tresperimus

    2926 30 00

    15686-61-0

    fenproporex

    2926 90 95

    52-53-9

    verapamil

     

    77-51-0

    isoaminile

     

    137-05-3

    mecrilato

     

    1069-55-2

    bucrilato

     

    1113-10-6

    guancidina

     

    1689-89-0

    nitroxinil

     

    5232-99-5

    etocrilene

     

    6197-30-4

    ottocrilene

     

    6606-65-1

    enbucrilato

     

    6701-17-3

    ocrilato

     

    15599-27-6

    etaminil

     

    16662-47-8

    gallopamil

     

    17590-01-1

    amfetaminil

     

    21702-93-2

    cloguanamil

     

    23023-91-8

    flucrilato

     

    34915-68-9

    bunitrololo

     

    38321-02-7

    desverapamil

     

    53882-12-5

    lodossamide

     

    54239-37-1

    cimaterolo

     

    57808-65-8

    closantel

     

    58503-83-6

    penirololo

     

    65655-59-6

    pacrinololo

     

    65899-72-1

    alozafone

     

    78370-13-5

    emopamil

     

    83200-10-6

    anipamil

     

    85247-76-3

    dagapamil

     

    85247-77-4

    ronipamil

     

    86880-51-5

    epanololo

     

    92302-55-1

    devapamil

     

    101238-51-1

    levemopamil

     

    111753-73-2

    satigrel

     

    123548-56-1

    acreozast

     

    130929-57-6

    entacapone

     

    136033-49-3

    nexopamil

     

    137109-71-8

    balazipone

     

    147076-36-6

    laflunimus

    2927 00 00

    94-10-0

    etoxazene

     

    502-98-7

    clorazodina

     

    536-71-0

    diminazeno

     

    80573-03-1

    ipsalazide

     

    80573-04-2

    balsalazide

    2928 00 90

    51-71-8

    fenelzina

     

    55-52-7

    feniprazina

     

    65-64-5

    mebanazina

     

    70-51-9

    deferoxamina

     

    103-03-7

    fenicarbazide

     

    127-07-1

    idroxicarbamide

     

    140-87-4

    ciacetacide

     

    322-35-0

    benserazide

     

    511-41-1

    difossazide

     

    546-88-3

    acido acetoidrossamico

     

    555-65-7

    brocresina

     

    671-16-9

    procarbazina

     

    2438-72-4

    bufexamac

     

    3240-20-8

    carbenzide

     

    3362-45-6

    nossiptilina

     

    3544-35-2

    iproclozide

     

    3583-64-0

    bumadizone

     

    3788-16-7

    cimemoxina

     

    3818-37-9

    fenossipropazina

     

    4267-81-6

    bolazina

     

    4684-87-1

    octamoxina

     

    5001-32-1

    guanocloro

     

    5051-62-7

    guanabenz

     

    5579-27-1

    simtrazene

     

    5854-93-3

    alanosina

     

    7473-70-3

    guanossabenzo

     

    7654-03-7

    benmoxina

     

    14816-18-3

    fossima

     

    15256-58-3

    belossamide

     

    15687-37-3

    naftazone

     

    20228-27-7

    ruvazone

     

    24701-51-7

    demexiptilina

     

    25394-78-9

    cetoxima

     

    25875-51-8

    robenidina

     

    28860-95-9

    carbidopa

     

    34297-34-2

    anidoxima

     

    38274-54-3

    benurestato

     

    46263-35-8

    nafomina

     

    53078-44-7

    caproxamina

     

    53648-05-8

    ibuproxam

     

    54063-51-3

    nadoxololo

     

    54739-18-3

    fluvoxamina

     

    54739-19-4

    clovoxamina

     

    56187-89-4

    ximoprofene

     

    57925-64-1

    naprodoxima

     

    58832-68-1

    cloximato

     

    60070-14-6

    mariptilina

     

    78372-27-7

    stirocainide

     

    81424-67-1

    caracemide

     

    85750-38-5

    erocainide

     

    90581-63-8

    falintololo

     

    95268-62-5

    upenazima

     

    105613-48-7

    exametazima

     

    127420-24-0

    idrapril

     

    141184-34-1

    filaminast

     

    141579-54-6

    fenleutone

    2929 90 00

    139-05-9

    ciclamato di sodio

     

    299-86-5

    crufomato

     

    1491-41-4

    naftalofos

     

    3733-81-1

    defosfamide

     

    4075-88-1

    oxifentorex

     

    4317-14-0

    amitriptilinossido

     

    15350-99-9

    amossidramina camsilato

     

    52658-53-4

    benfosformina

     

    52758-02-8

    benzaprinosside

     

    70788-28-2

    flurofamide

     

    70788-29-3

    tolfamide

     

    97642-74-5

    clomifenossido

    2930 20 00

    148-18-5

    ditiocarbo sodico

     

    3735-90-8

    fencarbamide

     

    27877-51-6

    tolindato

     

    50838-36-3

    tolciclato

    2930 30 00

    95-05-6

    sulfiram

     

    97-77-8

    disulfiram

     

    137-26-8

    tiram

    2930 40 10

    63-68-3

    metionina

    2930 90 13

    52-90-4

    cisteina

    2930 90 16

    52-67-5

    penicillamina

     

    616-91-1

    acetilcisteina

     

    638-23-3

    carbocisteina

     

    2485-62-3

    mecisteina

     

    5287-46-7

    prenisteina

     

    13189-98-5

    fudosteina

     

    18725-37-6

    dacisteina

     

    42293-72-1

    bencisteina

     

    65002-17-7

    bucillamina

     

    82009-34-5

    cilastatina

     

    86042-50-4

    cistinexina

     

    87573-01-1

    salnacedina

     

    89163-44-0

    cinaproxene

     

    89767-59-9

    salmisteina

    2930 90 70

    54-64-8

    tiomersal

     

    59-52-9

    dimercaprolo

     

    60-23-1

    mercaptamina

     

    67-68-5

    dimetilsulfossido

     

    77-46-3

    acedapsone

     

    80-08-0

    dapsone

     

    82-99-5

    tifenamil

     

    97-18-7

    bitionolo

     

    97-24-5

    fenticloro

     

    104-06-3

    tioacetazone

     

    108-02-1

    captamina

     

    109-57-9

    alliltiourea

     

    121-55-1

    subatizone

     

    127-60-6

    acediasolfone sodico

     

    133-65-3

    solasolfone

     

    144-75-2

    aldesolfone sodico

     

    304-55-2

    succimero

     

    305-97-5

    antiolimina

     

    473-32-5

    caulmosulfone

     

    486-17-9

    captodiame

     

    500-89-0

    tiambutosina

     

    502-55-6

    dixantogeno

     

    513-10-0

    ecotiopato ioduro

     

    539-21-9

    ambazone

     

    554-18-7

    glucosolfone

     

    584-69-0

    ditofal

     

    786-19-6

    carbofenotion

     

    790-69-2

    loflucarbano

     

    844-26-8

    bitionolossido

     

    910-86-1

    tiocarlide

     

    926-93-2

    metallibura

     

    1166-34-3

    cinanserina

     

    1234-30-6

    etocarlide

     

    1953-02-2

    tiopronina

     

    2398-96-1

    tolnaftato

     

    2507-91-7

    glossazone

     

    2924-67-6

    fluoresone

     

    3383-96-8

    temefos

     

    3569-58-2

    ossisonio ioduro

     

    3569-59-3

    esasonio ioduro

     

    3569-77-5

    amidapsone

     

    4044-65-9

    bitoscanato

     

    4938-00-5

    danosteina

     

    5835-72-3

    diprofene

     

    5934-14-5

    succisolfone

     

    5964-24-9

    timerfonato sodico

     

    5964-62-5

    diatimosolfone

     

    5965-40-2

    allocupreide sodica

     

    6385-58-6

    bitionolato sodico

     

    6964-20-1

    tiadenolo

     

    7009-79-2

    xentiorato

     

    10433-71-3

    tiametonio ioduro

     

    10489-23-3

    tioctilato

     

    13402-51-2

    tibenzato

     

    14433-82-0

    tiacetarsamide sodica

     

    15599-39-0

    noxitiolina

     

    15686-78-9

    tiosalano

     

    16208-51-8

    dimesna

     

    19767-45-4

    mesna

     

    19881-18-6

    nitroscanato

     

    20223-84-1

    mercaptomerina

     

    20537-88-6

    amifostina

     

    22012-72-2

    zilantel

     

    23205-04-1

    iosulamide

     

    23233-88-7

    brotianide

     

    23288-49-5

    probucolo

     

    25827-12-7

    sulossifene

     

    26328-53-0

    amoscanato

     

    26481-51-6

    tiprenololo

     

    27025-41-8

    oxiglutatione

     

    27450-21-1

    osmadizone

     

    34914-39-1

    ritiometano

     

    35727-72-1

    ontianil

     

    38194-50-2

    sulindac

     

    38452-29-8

    tolmesossido

     

    39516-21-7

    tiopropamina

     

    42461-79-0

    sulfonterolo

     

    53993-67-2

    tiflorex

     

    54063-56-8

    suloctidil

     

    54657-98-6

    serfibrato

     

    55837-28-0

    tiafibrato

     

    58306-30-2

    febantel

     

    63547-13-7

    adrafinil

     

    66264-77-5

    sulfinalolo

     

    66516-09-4

    mertiatide

     

    66608-32-0

    imcarbofos

     

    66960-34-7

    metchefamide

     

    68693-11-8

    modafinil

     

    69217-67-0

    sumacetamolo

     

    70895-45-3

    tipropidile

     

    71767-13-0

    iotasul

     

    74639-40-0

    docarpamina

     

    79467-22-4

    bipenamolo

     

    81045-50-3

    pivopril

     

    81110-73-8

    racecadotrile

     

    82599-22-2

    ditiomustina

     

    82964-04-3

    tolrestat

     

    83519-04-4

    ilmofosina

     

    85053-46-9

    suricainide

     

    85754-59-2

    ambamustina

     

    87556-66-9

    cloticasone

     

    87719-32-2

    etarotene

     

    88041-40-1

    lemidosul

     

    88255-01-0

    netobimina

     

    89987-06-4

    acido tiludronico

     

    90357-06-5

    bicalutamide

     

    90566-53-3

    fluticasone

     

    94055-76-2

    suplatast tosilato

     

    103725-47-9

    betiatide

     

    105687-93-2

    sumarotene

     

    106854-46-0

    argimesna

     

    107023-41-6

    pobilukast

     

    112573-72-5

    desecadotrile

     

    112573-73-6

    ecadotrile

     

    113593-34-3

    flosatidile

     

    114568-26-2

    patamostat

     

    122575-28-4

    naglivano

     

    123955-10-2

    almokalant

     

    127304-28-3

    linarotene

     

    129731-11-9

    tibeglisene

     

    137109-78-5

    orazipone

     

    159138-80-4

    cariporide

    2931 00 95

    0-00-0

    propagermanio

     

    0-00-0

    repagermanio

     

    52-68-6

    metrifonato

     

    62-37-3

    clormerodrina

     

    97-44-9

    acetarsolo

     

    98-50-0

    acido arsanilico

     

    98-72-6

    nitarsone

     

    116-49-4

    glicobiarsolo

     

    121-19-7

    rossarsone

     

    121-59-5

    carbarsone

     

    126-22-7

    butonato

     

    306-12-7

    oxofenarsina

     

    455-83-4

    diclorofenarsina

     

    457-60-3

    neoarsfenamina

     

    492-18-2

    mersalile

     

    498-73-7

    mercurobutolo

     

    525-30-4

    mercuderamide

     

    535-51-3

    femarsone sulfossilato

     

    554-72-3

    triparsamide

     

    618-82-6

    solfarsfenamina

     

    1984-15-2

    acido medronico

     

    2398-95-0

    acido foscolico

     

    2430-46-8

    tolboxano

     

    2809-21-4

    acido etidronico

     

    3639-19-8

    difetarsone

     

    5959-10-4

    stibosamina

     

    8017-88-7

    borato fenilmercurico

     

    10596-23-3

    acido clodronico

     

    13237-70-2

    acido fosmenico

     

    14235-86-0

    idrargafene

     

    15468-10-7

    acido ossidronico

     

    16543-10-5

    fosenazide

     

    17316-67-5

    butafosfano

     

    19028-28-5

    toliodio cloruro

     

    33204-76-1

    quadrosilano

     

    40391-99-9

    acido pamidronico

     

    51321-79-0

    acido sparfosico

     

    51395-42-7

    acido butedronico

     

    54870-27-8

    fosfoneto sodico

     

    57808-64-7

    toldimfos

     

    60668-24-8

    alafosfalina

     

    63132-39-8

    acido olpadronico

     

    63585-09-1

    foscarnet sodico

     

    65606-61-3

    diciferrone

     

    66376-36-1

    acido alendronico

     

    68959-20-6

    disiquonio cloruro

     

    73514-87-1

    fosarilato

     

    75018-71-2

    acido tauroselcolico

     

    76541-72-5

    mifobato

     

    79778-41-9

    acido neridronico

     

    92118-27-9

    fotemustina

     

    103486-79-9

    belfosdil

     

    114084-78-5

    acido ibandronico

     

    124351-85-5

    acido incadronico

     

    127502-06-1

    tetrofosmina

     

    132236-18-1

    zifrosilone

    2932 19 00

    59-87-0

    nitrofural

     

    67-28-7

    niidrazone

     

    405-22-1

    nidrossizone

     

    541-64-0

    furtretonio ioduro

     

    549-40-6

    furostilbestrolo

     

    735-64-8

    fenamifurile

     

    965-52-6

    nifuroxazide

     

    3270-71-1

    nifuraldezone

     

    3563-92-6

    zilofuramina

     

    3690-58-2

    fubrogonio ioduro

     

    3776-93-0

    furfenorex

     

    4662-17-3

    furidarone

     

    5579-89-5

    nifursemizone

     

    5579-95-3

    nifurmerone

     

    5580-25-6

    nifuretazone

     

    6236-05-1

    nifuroxima

     

    6673-97-8

    spirossasone

     

    15686-77-8

    fursalano

     

    16915-70-1

    nifursolo

     

    19561-70-7

    nifuratrone

     

    28434-01-7

    bioresmetrina

     

    31329-57-4

    naftidrofurile

     

    53684-49-4

    bufetololo

     

    60653-25-0

    orpanossina

     

    64743-08-4

    diclofurima

     

    64743-09-5

    nitrafudam

     

    66357-35-5

    ranitidina

     

    72420-38-3

    acifrano

     

    75748-50-4

    ancarolol

     

    84845-75-0

    niperotidina

     

    93064-63-2

    venritidina

     

    142996-66-5

    furomina

    2932 29 10

    77-09-8

    fenolftaleina

    2932 29 85

    52-01-7

    spironolattone

     

    56-72-4

    cumafos

     

    57-57-8

    propiolattone

     

    66-76-2

    dicumarolo

     

    76-65-3

    amolanone

     

    81-81-2

    warfarina

     

    90-33-5

    imecromone

     

    152-72-7

    acenocumarolo

     

    321-55-1

    alosson

     

    435-97-2

    fenprocumone

     

    465-39-4

    bufogenina

     

    476-66-4

    acido ellagico

     

    477-32-7

    visnadina

     

    548-00-5

    etile biscumacetato

     

    642-83-1

    aceglatone

     

    804-10-4

    carbocromene

     

    1233-70-1

    diarbarone

     

    2908-75-0

    esculamina

     

    3258-51-3

    valofano

     

    3447-95-8

    benfurodil emisuccinato

     

    3902-71-4

    trioxisalene

     

    4366-18-1

    cumetarolo

     

    15301-80-1

    oxamarina

     

    15301-97-0

    xilocumarol

     

    26538-44-3

    zeranolo

     

    29334-07-4

    sulmarina

     

    32449-92-6

    glucurolattone

     

    35838-63-2

    clocumarol

     

    42422-68-4

    taleranolo

     

    52814-39-8

    metesculetolo

     

    58409-59-9

    bucumololo

     

    60986-89-2

    clofurac

     

    65776-67-2

    afurololo

     

    66898-60-0

    talosalato

     

    67268-43-3

    giparmene

     

    67696-82-6

    acriellina

     

    68206-94-0

    cloricromene

     

    73573-88-3

    mevastatina

     

    75139-06-9

    tetronasina

     

    75330-75-5

    lovastatina

     

    75992-53-9

    moxadolene

     

    79902-63-9

    simvastatina

     

    81478-25-3

    lomevactone

     

    87810-56-8

    fostriecina

     

    91406-11-0

    esuprone

     

    96829-58-2

    orlistat

     

    112856-44-7

    losigamone

     

    113507-06-5

    mossidectina

     

    132100-55-1

    dalvastatina

    2932 99 50

    33069-62-4

    paclitaxel

     

    114977-28-5

    docetaxel

    2932 99 70

    136-70-9

    protochilolo

     

    451-77-4

    omarilamina

     

    470-43-9

    promossolano

     

    541-66-2

    oxapropanio ioduro

     

    1344-34-9

    stibamina glucoside

     

    1508-45-8

    mitopodozide

     

    3416-24-8

    glucosamina

     

    3567-40-6

    diossamato

     

    5684-90-2

    pentricloral

     

    12569-38-9

    glubionato di calcio

     

    18296-45-2

    didrovaltrato

     

    18467-77-1

    acido diprogulico

     

    22693-65-8

    olmidina

     

    25161-41-5

    acevaltrato

     

    29041-71-2

    fruttosio ferrico

     

    30910-27-1

    trelossinato

     

    31112-62-6

    metrizamide

     

    34753-46-3

    cieptolano

     

    40580-59-4

    guanadrel

     

    47254-05-7

    spirossepina

     

    49763-96-4

    stiripentolo

     

    51497-09-7

    tenamfetamina

     

    53341-49-4

    ponfibrato

     

    53983-00-9

    nibroxano

     

    55102-44-8

    bofumustina

     

    56180-94-0

    acarbosio

     

    56290-94-9

    medrossalolo

     

    58546-54-6

    besigomsina

     

    58994-96-0

    ranimustina

     

    61136-12-7

    almurtide

     

    61869-07-6

    domiodolo

     

    61914-43-0

    glucuronamide

     

    66112-59-2

    temurtide

     

    71963-77-4

    artemetero

     

    74817-61-1

    murabutide

     

    78113-36-7

    romurtide

     

    85443-48-7

    bencianolo

     

    88495-63-0

    artesunato

     

    90733-40-7

    edifolone

     

    97240-79-4

    topiramato

     

    98383-18-7

    ecomustina

     

    105618-02-8

    galamustina

     

    116818-99-6

    isalsteina

     

    122312-55-4

    dosmalfato

     

    123072-45-7

    aprosulato sodico

     

    135038-57-2

    fasidotril

    2932 99 85

    50-34-0

    propantelina bromuro

     

    53-46-3

    metantelinio bromuro

     

    61-74-5

    domoxina

     

    68-90-6

    benziodarone

     

    78-34-2

    diossation

     

    82-02-0

    kellina

     

    85-90-5

    metilcromone

     

    87-33-2

    isosorbide dinitrato

     

    119-41-5

    efloxato

     

    129-16-8

    merbromina

     

    154-23-4

    cianidanolo

     

    474-58-8

    sitogluside

     

    480-17-1

    leucocianidolo

     

    521-35-7

    cannabinolo

     

    652-67-5

    isosorbide

     

    1165-48-6

    dimeflina

     

    1477-19-6

    benzarone

     

    1668-19-5

    doxepina

     

    1951-25-3

    amiodarone

     

    1972-08-3

    dronabinolo

     

    2165-19-7

    guanoxano

     

    2455-84-7

    ambenoxano

     

    3562-84-3

    benzbromarone

     

    3607-18-9

    cidossepina

     

    3611-72-1

    cloridarol

     

    4386-35-0

    meraleina sodica

     

    4439-67-2

    amikellina

     

    4442-60-8

    butamoxano

     

    4730-07-8

    pentamoxano

     

    4940-39-0

    cromocarb

     

    6538-22-3

    dimeprozano

     

    7182-51-6

    talopram

     

    13157-90-9

    benzchercina

     

    15686-60-9

    flavamina

     

    15686-63-2

    etabenzarone

     

    16051-77-7

    isosorbide mononitrato

     

    16110-51-3

    acido cromoglicico

     

    16509-23-2

    etomoxano

     

    18296-44-1

    valtrato

     

    19889-45-3

    guabensano

     

    22888-70-6

    silibinina

     

    23580-33-8

    acido furacrinico

     

    23915-73-3

    trebenzomina

     

    26020-55-3

    oxetorone

     

    26225-59-2

    mecinarone

     

    29782-68-1

    silidianina

     

    33459-27-7

    acido xanoxico

     

    33889-69-9

    silicristina

     

    34887-52-0

    fenisorex

     

    35212-22-7

    ipriflavone

     

    37456-21-6

    terbucromil

     

    37470-13-6

    acido flavodico

     

    37855-80-4

    iprocrololo

     

    38873-55-1

    furobufene

     

    39552-01-7

    befunololo

     

    40691-50-7

    tixanox

     

    42408-79-7

    pirandamina

     

    50465-39-9

    tocofibrato

     

    51022-71-0

    nabilone

     

    52934-83-5

    nanafrocina

     

    54340-62-4

    bufuralolo

     

    55165-22-5

    butocrololo

     

    55286-56-1

    doxaminolo

     

    55453-87-7

    isossepac

     

    55689-65-1

    oxepinac

     

    56689-43-1

    canbisolo

     

    56983-13-2

    furofenac

     

    57009-15-1

    isocromil

     

    58012-63-8

    furcloprofene

     

    58761-87-8

    sudexanox

     

    58805-38-2

    ambicromil

     

    59729-33-8

    citalopram

     

    60400-92-2

    prossicromil

     

    63968-64-9

    artemisinina

     

    65350-86-9

    meciadanolo

     

    66575-29-9

    colforsina

     

    67102-87-8

    pentomone

     

    67700-30-5

    furaprofene

     

    68298-00-0

    pirnabina

     

    71316-84-2

    fluradolina

     

    72492-12-7

    spizofurone

     

    72619-34-2

    bermoprofene

     

    74912-19-9

    naboctato

     

    76301-19-4

    timefurone

     

    77005-28-8

    texacromil

     

    77416-65-0

    exepanolo

     

    78371-66-1

    bucromarone

     

    79130-64-6

    ansoxetina

     

    79619-31-1

    flavodilolo

     

    80743-08-4

    diossadilolo

     

    81486-22-8

    nipradilolo

     

    81674-79-5

    guaimesal

     

    81703-42-6

    bendacalolo

     

    87549-36-8

    parcetasal

     

    87626-55-9

    mitoflaxone

     

    96566-25-5

    ablukast

     

    97483-17-5

    tifurac

     

    99200-09-6

    nebivololo

     

    110816-79-0

    cromoglicato lisetil

     

    113806-05-6

    olopatadina

     

    123407-36-3

    arteflene

     

    128232-14-4

    raxofelast

     

    132017-01-7

    bervastatina

     

    139110-80-8

    zanamivir

     

    149494-37-1

    ebalzotano

     

    151581-24-7

    iralukast

     

    169758-66-1

    robalzotano

    2933 11 10

    479-92-5

    propifenazone

    2933 11 90

    58-15-1

    aminofenazone

     

    60-80-0

    fenazone

     

    68-89-3

    metamizolo sodico

     

    747-30-8

    aminofenazone ciclamato

     

    1046-17-9

    dibupirone

     

    3615-24-5

    ramifenazone

     

    7077-30-7

    butopirammonio ioduro

     

    22881-35-2

    famprofazone

     

    55837-24-6

    bisfenazone

    2933 19 10

    50-33-9

    fenilbutazone

    2933 19 90

    57-96-5

    sulfinpirazone

     

    105-20-4

    betazolo

     

    129-20-4

    oxifenbutazone

     

    853-34-9

    kebuzone

     

    2210-63-1

    mofebutazone

     

    4023-00-1

    praxadina

     

    7125-67-9

    metochizina

     

    7554-65-6

    fomepizolo

     

    13221-27-7

    tribuzone

     

    20170-20-1

    difenamizolo

     

    23111-34-4

    feclobuzone

     

    27470-51-5

    suxibuzone

     

    30748-29-9

    feprazone

     

    32710-91-1

    trifezolac

     

    34427-79-7

    prossifezone

     

    50270-32-1

    bufezolac

     

    50270-33-2

    isofezolac

     

    53808-88-1

    lonazolac

     

    55294-15-0

    muzolimina

     

    59040-30-1

    nafazatrom

     

    60104-29-2

    clofezone

     

    70181-03-2

    dazopride

     

    71002-09-0

    pirazolac

     

    80410-36-2

    fezolamina

     

    81528-80-5

    dalbraminolo

     

    103475-41-8

    tepossalina

     

    115436-73-2

    ipazilide

     

    119322-27-9

    meribendano

     

    142155-43-9

    cizolirtina

    2933 21 00

    50-12-4

    mefenitoina

     

    57-41-0

    fenitoina

     

    86-35-1

    etotoina

     

    1317-25-5

    alclossa

     

    5579-81-7

    aldiossa

     

    5588-20-5

    clodantoina

     

    40828-44-2

    clazolimina

     

    56605-16-4

    spiromustina

     

    63612-50-0

    nilutamide

     

    89391-50-4

    imirestat

     

    93390-81-9

    fosfenitoina

    2933 29 10

    50-60-2

    fentolamina

    2933 29 90

    53-73-6

    angiotensinamide

     

    56-28-0

    triclodazolo

     

    59-98-3

    tolazolina

     

    60-56-0

    tiamazolo

     

    71-00-1

    istidina

     

    84-22-0

    tetrizolina

     

    91-75-8

    antazolina

     

    443-48-1

    metronidazolo

     

    501-62-2

    fenamazolina

     

    526-36-3

    xilometazolina

     

    551-92-8

    dimetridazolo

     

    830-89-7

    albutoina

     

    835-31-4

    nafazolina

     

    1077-93-6

    ternidazolo

     

    1082-56-0

    tefazolina

     

    1082-57-1

    tramazolina

     

    1491-59-4

    oximetazolina

     

    3254-93-1

    doxenitoina

     

    3366-95-8

    secnidazolo

     

    4201-22-3

    tolonidina

     

    4205-90-7

    clonidina

     

    4342-03-4

    dacarbazina

     

    4474-91-3

    angiotensina II

     

    4548-15-6

    flunidazolo

     

    4846-91-7

    fenossazolina

     

    5377-20-8

    metomidato

     

    5696-06-0

    metetoina

     

    5786-71-0

    fosfocreatinina

     

    6043-01-2

    domazolina

     

    7036-58-0

    propoxato

     

    7303-78-8

    imidolina

     

    7681-76-7

    ronidazolo

     

    13551-87-6

    misonidazolo

     

    14058-90-3

    metazamide

     

    14885-29-1

    ipronidazolo

     

    15037-44-2

    etonam

     

    16773-42-5

    ornidazolo

     

    17230-89-6

    nimazone

     

    17692-28-3

    clonazolina

     

    19387-91-8

    tinidazolo

     

    20406-60-4

    mipimazolo

     

    21721-92-6

    nitrefazolo

     

    22232-54-8

    carbimazolo

     

    22668-01-5

    etanidazolo

     

    22916-47-8

    miconazolo

     

    22994-85-0

    benznidazolo

     

    23593-75-1

    clotrimazolo

     

    23757-42-8

    midaflur

     

    25859-76-1

    glibutimina

     

    27220-47-9

    econazolo

     

    27523-40-6

    isoconazolo

     

    27885-92-3

    imidocarbo

     

    28125-87-3

    flutonidina

     

    30529-16-9

    stirimazolo

     

    31036-80-3

    lofexidina

     

    31478-45-2

    bamnidazolo

     

    33125-97-2

    etomidato

     

    33178-86-8

    alinidina

     

    34839-70-8

    metiamide

     

    36364-49-5

    imidazolo salicilato

     

    36740-73-5

    flumizolo

     

    38083-17-9

    climbazolo

     

    38349-38-1

    metrafazolina

     

    40077-57-4

    aviptadil

     

    40507-78-6

    indanazolina

     

    40828-45-3

    azolimina

     

    41473-09-0

    fenmetozolo

     

    42116-76-7

    carnidazolo

     

    51022-76-5

    sulnidazolo

     

    51481-61-9

    cimetidina

     

    51940-78-4

    zetidolina

     

    53267-01-9

    cibenzolina

     

    53597-28-7

    fludazonio cloruro

     

    54143-54-3

    sepazonio cloruro

     

    54533-85-6

    nizofenone

     

    55273-05-7

    impromidina

     

    56097-80-4

    valconazolo

     

    57647-79-7

    benclonidina

     

    57653-26-6

    fenobam

     

    58261-91-9

    mefenidile

     

    59729-37-2

    fexinidazolo

     

    59803-98-4

    brimonidina

     

    59939-16-1

    cirazolina

     

    60173-73-1

    arfalasina

     

    60628-96-8

    bifonazolo

     

    60628-98-0

    lombazolo

     

    61318-90-9

    sulconazolo

     

    62087-96-1

    triletide

     

    62882-99-9

    tinazolina

     

    62894-89-7

    tiflamizolo

     

    63824-12-4

    aliconazolo

     

    63927-95-7

    bentemazolo

     

    64211-45-6

    oxiconazolo

     

    64212-22-2

    nafimidone

     

    64872-76-0

    butoconazolo

     

    65571-68-8

    lofemizolo

     

    65896-16-4

    romifidina

     

    66711-21-5

    apraclonidina

     

    66778-37-8

    orconazolo

     

    69539-53-3

    etintidina

     

    70161-09-0

    democonazolo

     

    71097-23-9

    zoficonazolo

     

    72479-26-6

    fenticonazolo

     

    73445-46-2

    fenflumizolo

     

    73790-28-0

    enilconazolo

     

    73931-96-1

    denzimolo

     

    74512-12-2

    omoconazolo

     

    76448-31-2

    propenidazolo

     

    76631-46-4

    detomidina

     

    76894-77-4

    dazmegrel

     

    77175-51-0

    croconazolo

     

    77671-31-9

    enoximone

     

    78186-34-2

    bisantrene

     

    78218-09-4

    dazossibene

     

    79313-75-0

    sopromidina

     

    80614-27-3

    midazogrel

     

    81447-78-1

    levlofexidina

     

    81447-79-2

    deslofexidina

     

    82571-53-7

    ozagrel

     

    83184-43-4

    mifentidina

     

    84203-09-8

    trifenagrel

     

    84243-58-3

    imazodano

     

    84962-75-4

    flutomidato

     

    85392-79-6

    indanidina

     

    86347-14-0

    medetomidina

     

    89371-37-9

    imidapril

     

    89371-44-8

    imidaprilato

     

    89781-55-5

    rolafagrel

     

    89838-96-0

    octimibato

     

    90697-56-6

    zimidobene

     

    91017-58-2

    abunidazolo

     

    91524-14-0

    napamezolo

     

    95668-38-5

    idralfidina

     

    96153-56-9

    bisfentidina

     

    97901-21-8

    nafagrel

     

    99500-54-6

    efetozolo

     

    103926-64-3

    sepimostat

     

    104054-27-5

    atipamezolo

     

    104902-08-1

    cilutazolina

     

    105920-77-2

    camonagrel

     

    107429-63-0

    lintopride

     

    108894-40-2

    brolaconazolo

     

    110605-64-6

    isaglidolo

     

    110883-46-0

    giracodazolo

     

    113082-98-7

    enalchirene

     

    113775-47-6

    desmedetomidina

     

    114798-26-4

    losartano

     

    115574-30-6

    irtemazolo

     

    116002-70-1

    ondansetrone

     

    116684-92-5

    galdansetron

     

    116795-97-2

    ledazerolo

     

    118072-93-8

    acido zoledronico

     

    119006-77-8

    flutrimazolo

     

    120635-74-7

    cilansetron

     

    122830-14-2

    deriglidolo

     

    125472-02-8

    mivazerolo

     

    126222-34-2

    remikirene

     

    128326-82-9

    eberconazolo

     

    130120-57-9

    prezatide rame acetato

     

    130726-68-0

    neticonazolo

     

    130759-56-7

    nemazolina

     

    137460-88-9

    odalprofene

     

    138402-11-6

    irbesartano

     

    145858-51-1

    liarozolo

     

    158682-68-9

    elisartano

     

    173997-05-2

    nepicastat

     

    177563-40-5

    carafibano

    2933 33 00

    57-42-1

    petidina

     

    64-39-1

    trimeperidina

     

    77-10-1

    fenciclidina

     

    113-45-1

    metilfenidato

     

    144-14-9

    anileridina

     

    302-41-0

    piritramide

     

    359-83-1

    pentazocina

     

    437-38-7

    fentanil

     

    467-60-7

    pipradrolo

     

    467-83-4

    dipipanone

     

    469-79-4

    chetobemidone

     

    562-26-5

    fenoperidina

     

    915-30-0

    difenoxilato

     

    1812-30-2

    bromazepam

     

    15301-48-1

    bezitramide

     

    15686-91-6

    propiram

     

    28782-42-5

    difenoxina

     

    71195-58-9

    alfentanil

    2933 39 10

    54-92-2

    iproniazide

     

    101-26-8

    piridostigmina bromuro

    2933 39 99

    51-12-7

    nialamide

     

    52-86-8

    aloperidolo

     

    53-89-4

    benzpiperilone

     

    54-36-4

    metirapone

     

    54-85-3

    isoniazide

     

    56-97-3

    trimedoxima bromuro

     

    59-26-7

    nicetamide

     

    59-32-5

    cloropiramina

     

    62-97-5

    difemanile metilsolfato

     

    76-90-4

    mepenzolato bromuro

     

    77-01-0

    fenpipramide

     

    77-20-3

    alfaprodina

     

    77-39-4

    cicrimina

     

    79-55-0

    pempidina

     

    82-98-4

    piperidolato

     

    86-21-5

    feniramina

     

    86-22-6

    bromfeniramina

     

    87-21-8

    piridocaina

     

    91-81-6

    tripelennamina

     

    91-84-9

    mepiramina

     

    93-47-0

    verazide

     

    94-63-3

    pralidossima ioduro

     

    94-78-0

    fenazopiridina

     

    97-57-4

    tolpronina

     

    100-91-4

    eucatropina

     

    101-08-6

    diperodone

     

    114-90-9

    obidoxima cloruro

     

    114-91-0

    metiridina

     

    115-46-8

    azaciclonolo

     

    117-30-6

    dipiproverina

     

    123-03-5

    cetilpiridinio cloruro

     

    125-51-9

    pipenzolato bromuro

     

    125-60-0

    fenpiverinio bromuro

     

    127-35-5

    fenazocina

     

    129-03-3

    ciproeptadina

     

    129-83-9

    fenampromide

     

    132-21-8

    desbromfeniramina

     

    132-22-9

    clorfenamina

     

    136-82-3

    piperocaina

     

    139-62-8

    ciclometicaina

     

    144-11-6

    triesifenidile

     

    144-45-6

    spirgetina

     

    147-20-6

    difenilpiralina

     

    149-17-7

    ftivazide

     

    300-37-8

    diodone

     

    357-66-4

    spirilene

     

    382-82-1

    dicolinio ioduro

     

    468-50-8

    betameprodina

     

    468-51-9

    alfameprodina

     

    468-56-4

    idroxipetidina

     

    468-59-7

    betaprodina

     

    469-21-6

    doxilamina

     

    469-80-7

    feneridina

     

    469-82-9

    etoxeridina

     

    479-81-2

    bietamiverina

     

    486-12-4

    triprolidina

     

    486-16-8

    carbinoxamina

     

    495-84-1

    salinazide

     

    504-03-0

    nanofina

     

    510-74-7

    spiramide

     

    511-45-5

    pridinolo

     

    514-65-8

    biperidene

     

    534-84-9

    pimeclone

     

    536-33-4

    etionamide

     

    546-32-7

    oxofeneridina

     

    548-73-2

    droperidolo

     

    553-69-5

    feniramidolo

     

    555-90-8

    nicotiazone

     

    561-48-8

    norpipanone

     

    561-76-2

    properidina

     

    561-77-3

    diesiverina

     

    578-89-2

    pimetremide

     

    586-60-7

    diclonina

     

    586-98-1

    piconolo

     

    587-46-2

    benzpirinio bromuro

     

    587-61-1

    propiliodone

     

    603-50-9

    bisacodil

     

    728-88-1

    tolperisone

     

    749-02-0

    spiperone

     

    749-13-3

    trifluperidolo

     

    807-31-8

    aceperone

     

    827-61-2

    aceclidina

     

    852-42-6

    guaiapato

     

    972-02-1

    difenidolo

     

    1050-79-9

    moperone

     

    1096-72-6

    epzidina

     

    1098-97-1

    piritinolo

     

    1219-35-8

    primaperone

     

    1463-28-1

    guanaclina

     

    1508-75-4

    tropicamide

     

    1539-39-5

    gapicomina

     

    1580-71-8

    amiperone

     

    1707-15-9

    metazide

     

    1740-22-3

    pirinolina

     

    1841-19-6

    fluspirilene

     

    1882-26-4

    piricarbato

     

    1893-33-0

    pipamperone

     

    2062-78-4

    pimozide

     

    2062-84-2

    benperidolo

     

    2066-89-9

    pasiniazide

     

    2139-47-1

    nifenazone

     

    2156-27-6

    benproperina

     

    2180-92-9

    bupivacaina

     

    2398-81-4

    acido ossiniacico

     

    2531-04-6

    piperilone

     

    2748-88-1

    miripirio cloruro

     

    2779-55-7

    opiniazide

     

    2804-00-4

    rossoperone

     

    2856-74-8

    modalina

     

    2971-90-6

    clopidolo

     

    3099-52-3

    nicametato

     

    3425-97-6

    dimecolonio ioduro

     

    3485-62-9

    clidinio bromuro

     

    3540-95-2

    fenpiprano

     

    3562-55-8

    piprocurario ioduro

     

    3565-03-5

    pimetina

     

    3569-26-4

    indopina

     

    3572-80-3

    ciclazocina

     

    3575-80-2

    melperone

     

    3626-67-3

    esadilina

     

    3670-68-6

    propipocaina

     

    3691-78-9

    benzetidina

     

    3696-28-4

    dipiritione

     

    3703-76-2

    cloperastina

     

    3731-52-0

    picolamina

     

    3734-52-9

    metazocina

     

    3737-09-5

    disopiramide

     

    3781-28-0

    propiperone

     

    3784-99-4

    stilbazio ioduro

     

    3811-53-8

    propinetidina

     

    3964-81-6

    azatadina

     

    4354-45-4

    oxiclipina

     

    4394-00-7

    acido niflumico

     

    4394-04-1

    metanixina

     

    4394-05-2

    acido nixilico

     

    4546-39-8

    pipetanato

     

    4575-34-2

    mifadol

     

    4876-45-3

    camfotamide

     

    4904-00-1

    ciprolidolo

     

    4945-47-5

    bamipina

     

    4960-10-5

    perastina

     

    5005-72-1

    leptaclina

     

    5205-82-3

    bevonio metilsolfato

     

    5322-53-2

    oxiperomide

     

    5560-77-0

    rotossamina

     

    5579-92-0

    iopidolo

     

    5579-93-1

    iopidone

     

    5598-52-7

    fospirato

     

    5634-41-3

    parapenzolato bromuro

     

    5636-83-9

    dimetindene

     

    5638-76-6

    betaistina

     

    5657-61-4

    nicossamato

     

    5789-72-0

    trimetamide

     

    5868-05-3

    niceritrolo

     

    5942-95-0

    carpipramina

     

    6184-06-1

    sorbinicato

     

    6272-74-8

    lapirio cloruro

     

    6556-11-2

    inositolo nicotinato

     

    6621-47-2

    peresilina

     

    6968-72-5

    mepiroxolo

     

    7007-96-7

    crotoniazide

     

    7008-17-5

    idrossipiridina tartrato

     

    7009-54-3

    pentapiperide

     

    7009-82-7

    trimetidinio metosolfato

     

    7162-37-0

    paridocaina

     

    7237-81-2

    epronicato

     

    7528-13-4

    carperidina

     

    7681-80-3

    pentapiperio metilsolfato

     

    10040-45-6

    picosulfato sodico

     

    10447-39-9

    chifenadina

     

    10457-90-6

    bromperidolo

     

    10457-91-7

    clofluperolo

     

    10571-59-2

    nicoclonato

     

    13410-86-1

    aconiazide

     

    13422-16-7

    triflocina

     

    13447-95-5

    metaniazide

     

    13456-08-1

    bitipazone

     

    13463-41-7

    piritione zincica

     

    13495-09-5

    piminodina

     

    13752-33-5

    panidazolo

     

    13862-07-2

    difemetorex

     

    13912-80-6

    nicoboxil

     

    13958-40-2

    oxiramide

     

    14222-60-7

    protionamide

     

    14745-50-7

    meletimide

     

    14796-24-8

    cinperene

     

    15301-88-9

    pitamina

     

    15302-05-3

    butossilato

     

    15302-10-0

    clibucaina

     

    15378-99-1

    anazocina

     

    15387-10-7

    niprofazone

     

    15500-66-0

    pancuronio bromuro

     

    15599-26-5

    drossipropina

     

    15686-68-7

    volazocina

     

    15686-87-0

    pifenato

     

    15876-67-2

    distigmina bromuro

     

    16426-83-8

    niometacina

     

    16571-59-8

    benzindopirina

     

    16852-81-6

    benzoclidina

     

    17692-43-2

    picodralazina

     

    17737-65-4

    clonixina

     

    17737-68-7

    diclonixina

     

    18841-58-2

    pipoctanone

     

    20977-50-8

    carperone

     

    21221-18-1

    flazalone

     

    21228-13-7

    dorastina

     

    21686-10-2

    flupranone

     

    21755-66-8

    picoperina

     

    21829-22-1

    clonixeril

     

    21829-25-4

    nifedipina

     

    21888-98-2

    dexetimide

     

    22150-28-3

    ipragratina

     

    22204-91-7

    lifibrato

     

    22443-11-4

    nepinalone

     

    22609-73-0

    niludipina

     

    22632-06-0

    bupicomide

     

    22801-44-1

    mepivacaina

     

    23210-56-2

    ifenprodil

     

    24340-35-0

    piridossilato

     

    24358-84-7

    desivacaina

     

    24558-01-8

    levofacetoperano

     

    24671-26-9

    benrixato

     

    24678-13-5

    lenperone

     

    25384-17-2

    allilprodina

     

    25523-97-1

    desclorfeniramina

     

    26844-12-2

    indoramina

     

    26864-56-2

    penfluridolo

     

    27112-37-4

    diamocaina

     

    27115-86-2

    dacuronio bromuro

     

    27302-90-5

    oxisurano

     

    27959-26-8

    nicomolo

     

    28240-18-8

    pinolcaina

     

    29125-56-2

    droclidinio bromuro

     

    29342-02-7

    metipirox

     

    29876-14-0

    nicotredolo

     

    30652-11-0

    deferiprone

     

    30751-05-4

    trossipide

     

    30817-43-7

    fenclexonio metilsolfato

     

    31224-92-7

    pifoxima

     

    31232-26-5

    danitracene

     

    31314-38-2

    prodipina

     

    31637-97-5

    etofibrato

     

    31721-17-2

    chinupramina

     

    31932-09-9

    ticarbodina

     

    31980-29-7

    nicofibrato

     

    32953-89-2

    rimiterolo

     

    33144-79-5

    broperamolo

     

    33605-94-6

    pirisudanolo

     

    34703-49-6

    dropempina

     

    35515-77-6

    truxipicurio ioduro

     

    35620-67-8

    pirdonio bromuro

     

    36175-05-0

    picofosfato sodico

     

    36292-69-0

    ketazocina

     

    36504-64-0

    nictindolo

     

    37087-94-8

    acido tibrico

     

    37398-31-5

    dilmefone

     

    37612-13-8

    encainide

     

    38677-81-5

    pirbuterolo

     

    38677-85-9

    flunissina

     

    39123-11-0

    pituxato

     

    39537-99-0

    micinicato

     

    39562-70-4

    nitrendipina

     

    42597-57-9

    ronifibrato

     

    47029-84-5

    dazadrolo

     

    47128-12-1

    cicliramina

     

    47662-15-7

    suxemeride

     

    47739-98-0

    clocapramina

     

    47806-92-8

    difenoximide

     

    50432-78-5

    pemeride

     

    50650-76-5

    piroctone

     

    50679-08-8

    terfenadina

     

    50700-72-6

    vecuronio bromuro

     

    51832-87-2

    picobenzide

     

    52157-83-2

    mindoperone

     

    53179-10-5

    fluperamide

     

    53179-11-6

    loperamide

     

    53179-12-7

    clopimozide

     

    53415-46-6

    fepitrizolo

     

    53449-58-4

    ciclonicato

     

    54063-45-5

    fetossilato

     

    54063-47-7

    gemazocina

     

    54063-52-4

    pitofenone

     

    54110-25-7

    pirozadil

     

    54143-55-4

    flecainide

     

    54965-22-9

    fluspiperone

     

    55285-35-3

    butanixina

     

    55285-45-5

    pirifibrato

     

    55313-67-2

    pipramadol

     

    55432-15-0

    pirinidazolo

     

    55837-14-4

    butaverina

     

    55837-15-5

    butopiprina

     

    55837-21-3

    pipossizina

     

    55837-22-4

    pribecaina

     

    55837-26-8

    fenperato

     

    55905-53-8

    clebopride

     

    55985-32-5

    nicardipina

     

    56079-81-3

    ropitoina

     

    56383-05-2

    zindotrina

     

    56775-88-3

    zimeldina

     

    56995-20-1

    flupirtina

     

    57021-61-1

    isonixina

     

    57237-97-5

    timoprazolo

     

    57548-79-5

    picafibrato

     

    57648-21-2

    timiperone

     

    57653-28-8

    ibazocina

     

    57653-29-9

    cogazocina

     

    57734-69-7

    sechifenadina

     

    57808-66-9

    domperidone

     

    57982-78-2

    budipina

     

    58239-89-7

    mossazocina

     

    59429-50-4

    tamitinolo

     

    59708-52-0

    carfentanil

     

    59729-31-6

    lorcainide

     

    59831-64-0

    milenperone

     

    59831-65-1

    alopemide

     

    59859-58-4

    femoxetina

     

    60324-59-6

    nomelidina

     

    60560-33-0

    pinacidile

     

    60569-19-9

    propiverina

     

    60576-13-8

    piketoprofene

     

    60662-18-2

    eniclobrato

     

    61380-40-3

    lofentanil

     

    61764-61-2

    cloroperone

     

    62658-88-2

    mesudipina

     

    63388-37-4

    declenperone

     

    63675-72-9

    nisoldipina

     

    63758-79-2

    indalpina

     

    64063-57-6

    picotrina

     

    64755-06-2

    chinuclio bromuro

     

    64840-90-0

    eperisone

     

    65141-46-0

    nicorandil

     

    66085-59-4

    nimodipina

     

    66208-11-5

    ifoxetina

     

    66364-73-6

    enpirolina

     

    66529-17-7

    midaglizolo

     

    66564-14-5

    cinitapride

     

    66564-15-6

    alepride

     

    67765-04-2

    enefexina

     

    68252-19-7

    pirmenolo

     

    68284-69-5

    disobutamide

     

    68797-29-5

    pipradimadol

     

    68844-77-9

    astemizolo

     

    69047-39-8

    binifibrato

     

    69365-65-7

    fenoctimina

     

    70132-50-2

    pimonidazolo

     

    70260-53-6

    mindodilolo

     

    70724-25-3

    carbazerano

     

    71138-71-1

    octapinolo

     

    71195-56-7

    broclepride

     

    71251-02-0

    octenidina

     

    71276-43-2

    quadazocina

     

    71461-18-2

    tonazocina

     

    71653-63-9

    riodipina

     

    71990-00-6

    bremazocina

     

    72005-58-4

    vadocaina

     

    72432-03-2

    miglitolo

     

    72808-81-2

    tepirindolo

     

    73278-54-3

    lamtidina

     

    73590-58-6

    omeprazolo

     

    73590-85-9

    ufiprazolo

     

    74517-42-3

    ditercalinio cloruro

     

    75437-14-8

    milverina

     

    75444-64-3

    flumeridone

     

    75530-68-6

    nilvadipina

     

    75755-07-6

    acido piridronico

     

    75985-31-8

    ciamexone

     

    76956-02-0

    lavoltidina

     

    77342-26-8

    tefenperato

     

    77502-27-3

    tolpadol

     

    78090-11-6

    picoprazolo

     

    78092-65-6

    ristianolo

     

    78273-80-0

    roxatidina

     

    78421-12-2

    drossicainide

     

    78997-40-7

    prisotinolo

     

    79201-85-7

    picenadol

     

    79449-98-2

    cabastina

     

    79449-99-3

    icospiramide

     

    79455-30-4

    nicaravene

     

    79516-68-0

    levocabastina

     

    79794-75-5

    loratadina

     

    79992-71-5

    pimetacina

     

    80343-63-1

    sufotidina

     

    80349-58-2

    panuramina

     

    80614-21-7

    nicogrelato

     

    80879-63-6

    emiglitato

     

    81098-60-4

    cisapride

     

    81329-71-7

    modecainide

     

    82227-39-2

    pibaxizina

     

    83059-56-7

    zabicipril

     

    83799-24-0

    fexofenadina

     

    83991-25-7

    ambasilide

     

    84057-95-4

    ropivacaina

     

    84490-12-0

    piroximone

     

    85166-20-7

    ciclotropio bromuro

     

    85966-89-8

    preclamolo

     

    86189-69-7

    felodipina

     

    86365-92-6

    trazolopride

     

    86780-90-7

    aranidipina

     

    86811-09-8

    litoxetina

     

    86811-58-7

    fluazurone

     

    87784-12-1

    ofornina

     

    87848-99-5

    acrivastina

     

    88150-42-9

    amlodipina

     

    88296-62-2

    transcainide

     

    88678-31-3

    liranaftato

     

    89194-77-4

    bisaramil

     

    89419-40-9

    mosapramina

     

    89613-77-4

    mezacopride

     

    89667-40-3

    isbogrel

     

    90103-92-7

    zabiciprilato

     

    90182-92-6

    zacopride

     

    90729-42-3

    carebastina

     

    90729-43-4

    ebastina

     

    90961-53-8

    tedisamil

     

    92268-40-1

    perfomedil

     

    93181-81-8

    lodaxaprina

     

    93181-85-2

    endixaprina

     

    93277-96-4

    altapizone

     

    93821-75-1

    butinazocina

     

    95374-52-0

    prideperone

     

    96449-05-7

    rispenzepina

     

    96487-37-5

    nuvenzepina

     

    96513-83-6

    pentisomide

     

    96515-73-0

    palonidipina

     

    96922-80-4

    pantenicato

     

    98323-83-2

    carmossirolo

     

    98330-05-3

    anpirtolina

     

    99499-40-8

    disuprazolo

     

    99518-29-3

    derpanicato

     

    99522-79-9

    pranidipina

     

    100158-38-1

    otenzepad

     

    100427-26-7

    lercanidipina

     

    100927-13-7

    idaverina

     

    101343-69-5

    ocfentanil

     

    101345-71-5

    brifentanil

     

    102625-70-7

    pantoprazolo

     

    103336-05-6

    ditechirene

     

    103577-45-3

    lansoprazolo

     

    103878-84-8

    lazabemide

     

    103890-78-4

    lacidipina

     

    103922-33-4

    pibutidina

     

    103923-27-9

    pirtenidina

     

    104153-37-9

    rilopirox

     

    104713-75-9

    barnidipina

     

    105462-24-6

    acido risedronico

     

    105979-17-7

    benidipina

     

    106516-24-9

    sertindolo

     

    106669-71-0

    arpromidina

     

    106686-40-2

    gapromidina

     

    106900-12-3

    loperamide ossido

     

    107266-06-8

    gevotrolina

     

    107266-08-0

    carvotrolina

     

    108687-08-7

    teludipina

     

    110140-89-1

    ridogrel

     

    110347-85-8

    selfotel

     

    112192-04-8

    roxindolo

     

    112727-80-7

    renzapride

     

    113165-32-5

    niguldipina

     

    115911-28-9

    sampirtina

     

    115972-78-6

    olradipina

     

    116078-65-0

    bidisomide

     

    117976-89-3

    rabeprazolo

     

    118248-91-2

    fodipir

     

    119257-34-0

    besipirdina

     

    119391-55-8

    benzetimide

     

    119431-25-3

    eliprodil

     

    120014-06-4

    donepezile

     

    120054-86-6

    desniguldipina

     

    120656-74-8

    trefentanil

     

    120958-90-9

    dalcotidina

     

    121650-80-4

    pancopride

     

    121750-57-0

    itamelina

     

    121840-95-7

    rogletimide

     

    122955-18-4

    sibopirdina

     

    122957-06-6

    modipafant

     

    123524-52-7

    azelnidipina

     

    124436-59-5

    pirodavir

     

    124858-35-1

    nadifloxacina

     

    125602-71-3

    bepotastina

     

    125729-29-5

    lemildipina

     

    126825-36-3

    bertosamil

     

    128075-79-6

    lufironile

     

    130641-36-0

    picumeterolo

     

    132203-70-4

    cilnidipina

     

    132373-81-0

    vamicamide

     

    132553-86-7

    glemanserina

     

    132829-83-5

    espatropato

     

    132875-61-7

    remifentanil

     

    134377-69-8

    safironile

     

    135062-02-1

    repaglinide

     

    135354-02-8

    xaliprodene

     

    137795-35-8

    spiroglumide

     

    138708-32-4

    ferpifosato sodico

     

    139886-32-1

    milamelina

     

    140944-31-6

    silperisone

     

    141725-10-2

    milacainide

     

    142001-63-6

    saredutant

     

    143257-97-0

    sameridina

     

    144035-83-6

    piclamilast

     

    144412-49-7

    lamifibano

     

    145216-43-9

    forasartano

     

    145414-12-6

    lirexapride

     

    145599-86-6

    cerivastatina

     

    147025-53-4

    talsaclidina

     

    149488-17-5

    trovirdina

     

    149926-91-0

    revatropato

     

    149979-74-8

    terbogrel

     

    150443-71-3

    nicanartina

     

    154413-61-3

    ticolubant

     

    154541-72-7

    alinastina

     

    155319-91-8

    mangafodipir

     

    155415-08-0

    inogatrano

     

    155418-06-7

    besilato di nolpitantio

     

    156137-99-4

    rapacuronio bromuro

     

    157716-52-4

    perifosina

     

    158876-82-5

    rupatadina

     

    159776-68-8

    linetastina

     

    159912-53-5

    sabcomelina

     

    159997-94-1

    biricodar

     

    160492-56-8

    osanetant

     

    162401-32-3

    roflumilast

     

    166432-28-6

    clevidipina

     

    170566-84-4

    lanepitant

     

    171049-14-2

    lotrafibano

     

    171655-91-7

    brasofensina

     

    172927-65-0

    sibrafibano

    2933 41 00

    77-07-6

    levorfanolo

    2933 49 10

    85-79-0

    cincocaina

     

    132-60-5

    cincofene

     

    485-34-7

    neocincofene

     

    485-89-2

    oxicincofeno

     

    1698-95-9

    prochinolato

     

    5486-03-3

    buchinolato

     

    13997-19-8

    nechinato

     

    17230-85-2

    amchinato

     

    19485-08-6

    ciprochinato

     

    40034-42-2

    rosoxacina

     

    105956-97-6

    clinafloxacina

     

    110013-21-3

    merafloxacina

     

    127254-12-0

    sitafloxacina

     

    127294-70-6

    balofloxacina

     

    127779-20-8

    sachinavir

     

    141725-88-4

    cetefloxacina

     

    143224-34-4

    telinavir

     

    143383-65-7

    premafloxacina

     

    151096-09-2

    moxifloxacina

     

    154612-39-2

    palinavir

    2933 49 30

    125-71-3

    destrometorfano

    2933 49 90

    54-05-7

    clorochina

     

    72-80-0

    clorchinaldolo

     

    83-73-8

    diiodoidrossichinolina

     

    86-42-0

    amodiachina

     

    86-75-9

    benzoxichina

     

    86-78-2

    pentachina

     

    86-80-6

    chinisocaina

     

    90-34-6

    primachina

     

    118-42-3

    idroxiclorochina

     

    125-70-2

    levometorfano

     

    125-73-5

    destrorfano

     

    130-16-5

    clossichina

     

    130-26-7

    cliochinolo

     

    146-37-2

    laurolinio acetato

     

    147-27-3

    dimossilina

     

    152-02-3

    levallorfano

     

    154-73-4

    guanisochina

     

    297-90-5

    racemorfano

     

    468-07-5

    fenomorfano

     

    486-47-5

    etaverina

     

    510-53-2

    racemetorfano

     

    521-74-4

    broxichinolina

     

    522-51-0

    dequalinio cloruro

     

    525-61-1

    chinocide

     

    548-84-5

    pirvinio cloruro

     

    549-68-8

    octaverina

     

    550-81-2

    amopirochina

     

    574-77-6

    papaverolina

     

    635-05-2

    pamachina

     

    1131-64-2

    debrisochina

     

    1531-12-0

    norlevorfanolo

     

    1748-43-2

    tretinio tosilato

     

    1776-83-6

    chintiofos

     

    2154-02-1

    metofolina

     

    2545-24-6

    niceverina

     

    2545-39-3

    clamossichina

     

    2768-90-3

    chinaldina cerulea

     

    3176-03-2

    drotebanolo

     

    3253-60-9

    laudexio metilsolfato

     

    3684-46-6

    brossaldina

     

    3811-56-1

    aminochinuride

     

    3820-67-5

    glafenina

     

    4008-48-4

    nitroxolina

     

    4298-15-1

    cletochina

     

    4310-89-8

    edachinio cloruro

     

    5541-67-3

    tilichinolo

     

    5714-76-1

    quinetalato

     

    7175-09-9

    tilbrochinolo

     

    7270-12-4

    clochinato

     

    10023-54-8

    aminochinolo

     

    10061-32-2

    levofenacilmorfano

     

    10351-50-5

    lenichinsina

     

    10539-19-2

    moxaverina

     

    13007-93-7

    cuproxolina

     

    13425-92-8

    amichinsina

     

    13757-97-6

    chinprenalina

     

    14009-24-6

    drotaverina

     

    15301-40-3

    actinochinolo

     

    15599-52-7

    brochinaldolo

     

    15686-38-1

    carbazocina

     

    18429-69-1

    memotina

     

    18429-78-2

    famotina

     

    18507-89-6

    decochinato

     

    19056-26-9

    chidecamina

     

    21738-42-1

    oxamnichina

     

    22407-74-5

    bisobrina

     

    23779-99-9

    floctafenina

     

    23910-07-8

    mebichina

     

    24526-64-5

    nomifensina

     

    30418-38-3

    tretochinolo

     

    36309-01-0

    dimemorfano

     

    37517-33-2

    esprochina

     

    40692-37-3

    tisoquone

     

    42408-82-2

    butorfanolo

     

    42465-20-3

    acechinolina

     

    53230-10-7

    meflochina

     

    53400-67-2

    tichinamide

     

    54063-29-5

    cicarperone

     

    54340-63-5

    clofeverina

     

    55150-67-9

    climiqualina

     

    55299-11-1

    ichindamina

     

    56717-18-1

    isotichimide

     

    59889-36-0

    ciprefadol

     

    61563-18-6

    sochinololo

     

    64039-88-9

    nicafenina

     

    64228-81-5

    atracurio besilato

     

    67165-56-4

    diclofensina

     

    72714-74-0

    viqualina

     

    72714-75-1

    ivoqualina

     

    74129-03-6

    tebuchina

     

    76252-06-7

    nicainoprolo

     

    76568-02-0

    flosechinano

     

    77086-21-6

    dizocilpina

     

    77472-98-1

    pipequalina

     

    79201-80-2

    veradolina

     

    79798-39-3

    ketorfanolo

     

    83863-79-0

    florifenina

     

    85441-60-7

    chinaprilato

     

    85441-61-8

    quinapril

     

    86024-64-8

    chinacainolo

     

    90402-40-7

    abanochile

     

    90828-99-2

    itrocainide

     

    91524-15-1

    irloxacina

     

    96187-53-0

    brechinar

     

    96946-42-8

    cisatracurio besilato

     

    103775-10-6

    moexipril

     

    103775-14-0

    moexiprilato

     

    106819-53-8

    dossacurio cloruro

     

    106861-44-3

    mivacurio cloruro

     

    108437-28-1

    binfloxacina

     

    113079-82-6

    terbechinil

     

    120443-16-5

    verlukast

     

    136668-42-3

    quiflapone

     

    139314-01-5

    chilostigmina

     

    143664-11-3

    elacridar

     

    158966-92-8

    montelukast

     

    159989-64-7

    nelfinavir

    2933 53 10

    50-06-6

    fenobarbital

     

    57-30-7

    fenobarbital sodico

     

    57-44-3

    barbital

     

    144-02-5

    barbital sodico

    2933 53 90

    52-31-3

    ciclobarbital

     

    52-43-7

    allobarbital

     

    57-43-2

    amobarbital

     

    76-73-3

    secobarbital

     

    76-74-4

    pentobarbital

     

    77-26-9

    butalbital

     

    115-38-8

    metilfenobarbital

     

    125-40-6

    secbutabarbital

     

    2430-49-1

    vinilbital

    2933 54 00

    50-11-3

    metarbital

     

    56-29-1

    esobarbital

     

    76-23-3

    tetrabarbital

     

    77-02-1

    aprobarbital

     

    115-44-6

    talbutale

     

    125-42-8

    vinbarbital

     

    143-82-8

    probarbitale sodico

     

    151-83-7

    metoesital

     

    357-67-5

    fetarbitale

     

    467-36-7

    tialbarbitale

     

    467-38-9

    tiotetrabarbital

     

    467-43-6

    metiturale

     

    509-86-4

    eptabarb

     

    561-83-1

    nealbarbital

     

    561-86-4

    brallobarbital

     

    744-80-9

    benzobarbital

     

    841-73-6

    bucolomo

     

    960-05-4

    carbubarbo

     

    2409-26-9

    prazitone

     

    2537-29-3

    prossibarbal

     

    4388-82-3

    barbexaclone

     

    13246-02-1

    febarbamato

     

    15687-09-9

    difebarbamato

     

    27511-99-5

    eterobarbo

    2933 55 00

    72-44-6

    metaqualone

     

    340-57-8

    mecloqualone

     

    34758-83-3

    zipeprolo

     

    61197-73-7

    loprazolam

    2933 59 10

    333-41-5

    dimpilato

    2933 59 95

    50-44-2

    mercaptopurina

     

    51-21-8

    fluorouracile

     

    51-52-5

    propiltiouracile

     

    54-91-1

    pipobromano

     

    56-04-2

    metiltiouracile

     

    58-14-0

    pirimetamina

     

    58-32-2

    dipiridamolo

     

    59-05-2

    metotrexato

     

    65-86-1

    acido orotico

     

    66-75-1

    uramustina

     

    68-88-2

    idroxizina

     

    71-73-8

    tiopental sodico

     

    82-92-8

    ciclizina

     

    82-93-9

    clorciclizina

     

    82-95-1

    buclizina

     

    90-89-1

    dietilcarbamazina

     

    91-85-0

    tonzilamina

     

    115-63-9

    exociclio metilsolfato

     

    121-25-5

    amprolio

     

    125-53-1

    oxifenciclimina

     

    141-94-6

    esetidina

     

    153-87-7

    oxipertina

     

    154-42-7

    tioguanina

     

    154-82-5

    simetride

     

    298-55-5

    clocinizina

     

    298-57-7

    cinnarizina

     

    299-48-9

    piperamide

     

    299-88-7

    bentiamina

     

    299-89-8

    acetiamina

     

    315-30-0

    allopurinolo

     

    315-72-0

    opipramolo

     

    396-01-0

    triamterene

     

    442-03-5

    anisopirolo

     

    446-86-6

    azatioprina

     

    448-34-0

    azaprocina

     

    510-90-7

    butalital sodico

     

    522-18-9

    clorbenzoxamina

     

    550-28-7

    amisometradina

     

    553-08-2

    tonzonio bromuro

     

    569-65-3

    meclozina

     

    642-44-4

    aminometradina

     

    738-70-5

    trimetoprim

     

    1243-33-0

    mefeclorazina

     

    1480-19-9

    fluanisone

     

    1649-18-9

    azaperone

     

    1866-43-9

    rolodina

     

    1897-89-8

    piriqualone

     

    1977-11-3

    perlapina

     

    2022-85-7

    flucitosina

     

    2208-51-7

    pelanserina

     

    2465-59-0

    ossipurinolo

     

    2608-24-4

    piposulfano

     

    2667-89-2

    bisbentiamina

     

    2856-81-7

    azabuperone

     

    3286-46-2

    sulbutiamina

     

    3416-26-0

    lidoflazina

     

    3601-19-2

    ropizina

     

    3607-24-7

    feniripolo

     

    3733-63-9

    declossizina

     

    4004-94-8

    zolertina

     

    4015-32-1

    quazodina

     

    4052-13-5

    cloperidone

     

    4214-72-6

    isaxonina

     

    4774-24-7

    chipazina

     

    5011-34-7

    trimetazidina

     

    5061-22-3

    nafiverina

     

    5221-49-8

    pirimitato

     

    5234-86-6

    azachinzolo

     

    5334-23-6

    tisopurina

     

    5355-16-8

    diaveridina

     

    5522-39-4

    difluanazina

     

    5581-52-2

    tiamiprina

     

    5587-93-9

    ampirimina

     

    5626-36-8

    nonapirimina

     

    5636-92-0

    piclossidina

     

    5714-82-9

    triclofenolo piperazina

     

    5786-21-0

    clozapina

     

    5984-97-4

    iodotiouracile

     

    6981-18-6

    ormetoprim

     

    7008-00-6

    dimetolizina

     

    7008-18-6

    iminofenimide

     

    7077-33-0

    febuverina

     

    7432-25-9

    etaqualone

     

    8063-28-3

    ribaminolo

     

    10001-13-5

    pesantel

     

    10402-90-1

    eprazinone

     

    12002-30-1

    piperazina calcio edetato

     

    13665-88-8

    mopidamolo

     

    14222-46-9

    piritidio bromuro

     

    14728-33-7

    terossalene

     

    15421-84-8

    trapidil

     

    15534-05-1

    pipratecolo

     

    15793-38-1

    chinazosina

     

    17692-23-8

    bentipimina

     

    17692-31-8

    dropropizina

     

    17692-34-1

    etodrossizina

     

    18694-40-1

    epirizolo

     

    19562-30-2

    acido piromidico

     

    19794-93-5

    trazodone

     

    20326-12-9

    mepiprazolo

     

    20326-13-0

    tolpiprazolo

     

    21416-87-5

    razoxano

     

    21560-58-7

    pichizile

     

    21560-59-8

    ochizile

     

    22457-89-2

    benfotiamina

     

    22760-18-5

    proquazone

     

    23476-83-7

    prospidio cloruro

     

    23790-08-1

    mossiprachina

     

    23887-41-4

    cinepazet

     

    23887-46-9

    cinepazide

     

    23887-47-0

    cinpropazide

     

    24219-97-4

    mianserina

     

    24360-55-2

    milipertina

     

    24584-09-6

    dexrazoxano

     

    25509-07-3

    cloroqualone

     

    26070-23-5

    trazitilina

     

    26242-33-1

    vintiamolo

     

    27076-46-6

    alpertina

     

    27315-91-9

    pipebuzone

     

    27367-90-4

    niaprazina

     

    28610-84-6

    rimazolio metilsolfato

     

    28797-61-7

    pirenzepina

     

    31729-24-5

    enpiprazolo

     

    32665-36-4

    eprozinolo

     

    33453-23-5

    ciproquazone

     

    34661-75-1

    urapidil

     

    35265-50-0

    perachinsina

     

    35795-16-5

    trimazosina

     

    36505-84-7

    buspirone

     

    36518-02-2

    diproqualone

     

    36531-26-7

    oxantel

     

    36590-19-9

    amocarzina

     

    37554-40-8

    fluquazone

     

    37750-83-7

    rimoprogin

     

    37751-39-6

    ciclazindolo

     

    37762-06-4

    zaprinast

     

    38304-91-5

    minoxidil

     

    39186-49-7

    pirolazamide

     

    39640-15-8

    piberalina

     

    39809-25-1

    penciclovir

     

    40507-23-1

    fluproquazone

     

    41340-39-0

    impacarzina

     

    41510-23-0

    biriperone

     

    41964-07-2

    tolimidone

     

    42061-52-9

    pumitepa

     

    42471-28-3

    nimustina

     

    50335-55-2

    mezilamina

     

    50892-23-4

    acido pirinixico

     

    51481-62-0

    bucainide

     

    51493-19-7

    cinprazolo

     

    51940-44-4

    acido pipemidico

     

    52128-35-5

    trimetrexato

     

    52196-22-2

    ketotrexato

     

    52212-02-9

    pipecuronio bromuro

     

    52395-99-0

    belarizina

     

    52468-60-7

    flunarizina

     

    52618-67-4

    tioperidone

     

    52942-31-1

    etoperidone

     

    53131-74-1

    ciapilomo

     

    53808-87-0

    tetroxoprim

     

    54063-23-9

    acido cinepazico

     

    54063-30-8

    ciltoprazina

     

    54063-38-6

    fenaperone

     

    54063-39-7

    fenetradil

     

    54063-58-0

    toprilidina

     

    54188-38-4

    metralindolo

     

    54340-64-6

    fluciprazina

     

    55149-05-8

    pirolato

     

    55268-74-1

    praziquantel

     

    55300-29-3

    antrafenina

     

    55477-19-5

    iprozilamina

     

    55485-20-6

    acaprazina

     

    55779-18-5

    arprinocide

     

    55837-13-3

    piclopastina

     

    55837-17-7

    brindoxima

     

    55837-20-2

    alofuginone

     

    56066-19-4

    aditerene

     

    56066-63-8

    aditoprim

     

    56287-74-2

    afloqualone

     

    56518-41-3

    brodimoprima

     

    56693-13-1

    mociprazina

     

    56693-15-3

    terciprazina

     

    56739-21-0

    nitraquazone

     

    56741-95-8

    bropirimina

     

    57132-53-3

    proglumetacina

     

    57149-07-2

    naftopidile

     

    58602-66-7

    aminopterina sodica

     

    59184-78-0

    buquinerano

     

    59277-89-3

    aciclovir

     

    59752-23-7

    benderizina

     

    59989-18-3

    eniluracil

     

    60104-30-5

    orazamide

     

    60607-34-3

    oxatomide

     

    60662-19-3

    nilprazolo

     

    60762-57-4

    pirlindolo

     

    60763-49-7

    cinnarizina clofibrato

     

    61337-67-5

    mirtazapina

     

    61422-45-5

    carmofur

     

    62052-97-5

    bumepidile

     

    62973-76-6

    azanidazolo

     

    62989-33-7

    sapropterina

     

    64019-03-0

    doqualast

     

    64204-55-3

    esaprazolo

     

    65089-17-0

    pirinixil

     

    65329-79-5

    mobenzoxamina

     

    65950-99-4

    pirchinozolo

     

    66093-35-4

    talmetoprim

     

    66172-75-6

    verofillina

     

    67121-76-0

    fluperlapina

     

    67227-55-8

    primidololo

     

    67254-81-3

    peradoxima

     

    67469-69-6

    vanosserina

     

    68475-42-3

    anagrelide

     

    68576-86-3

    enciprazina

     

    68741-18-4

    buterizina

     

    68902-57-8

    metioprim

     

    69017-89-6

    ipexidina

     

    69372-19-6

    pemirolast

     

    69479-26-1

    pirepololo

     

    70018-51-8

    quazinone

     

    70312-00-4

    tolnapersina

     

    70458-92-3

    pefloxacina

     

    70458-96-7

    norfloxacina

     

    71576-40-4

    aptazapina

     

    72141-57-2

    losulazina

     

    72444-62-3

    perafensina

     

    72732-56-0

    piritrexima

     

    72822-12-9

    dapiprazolo

     

    73090-70-7

    epiroprim

     

    74011-58-8

    enoxacina

     

    74050-98-9

    ketanserina

     

    75184-94-0

    fenprinast

     

    75438-57-2

    mossonidina

     

    75444-65-4

    pirenperone

     

    75558-90-6

    amperozide

     

    75689-93-9

    imanixil

     

    75859-04-0

    rimcazolo

     

    76330-71-7

    altanserina

     

    76536-74-8

    buquiterina

     

    76600-30-1

    nosantina

     

    76696-97-4

    rofelodina

     

    76716-60-4

    fluprazina

     

    77197-48-9

    quinezamide

     

    78208-13-6

    zolenzepina

     

    78299-53-3

    tiacrilast

     

    79467-23-5

    mioflazina

     

    79644-90-9

    vebufloxacina

     

    79660-72-3

    fleroxacina

     

    79781-95-6

    rilapina

     

    79855-88-2

    trechinsina

     

    80109-27-9

    ciladopa

     

    80428-29-1

    mafoprazina

     

    80433-71-2

    calcio levofolinato

     

    80576-83-6

    edatrexato

     

    80680-06-4

    tefludazina

     

    80755-51-7

    bunazosina

     

    81043-56-3

    metrenperone

     

    81523-49-1

    vaneprim

     

    82117-51-9

    cinuperone

     

    82190-92-9

    flotrenizina

     

    82190-93-0

    trenizina

     

    82410-32-0

    ganciclovir

     

    83366-66-9

    nefazodone

     

    83881-51-0

    cetirizina

     

    83928-76-1

    gepirone

     

    84408-37-7

    desciclovir

     

    85418-85-5

    sunagrel

     

    85673-87-6

    revenast

     

    85721-33-1

    ciprofloxacina

     

    86181-42-2

    temelastina

     

    86304-28-1

    buciclovir

     

    86393-37-5

    amifloxacina

     

    86627-15-8

    aronixile

     

    86627-50-1

    lodinixil

     

    86641-76-1

    dibrospidio cloruro

     

    86662-54-6

    binizolast

     

    86696-88-0

    frabuprofene

     

    87051-46-5

    butanserina

     

    87611-28-7

    melchinast

     

    87729-89-3

    seganserina

     

    87760-53-0

    tandospirone

     

    88133-11-3

    bemitradina

     

    88579-39-9

    tasuldina

     

    89303-63-9

    atiprosina

     

    90808-12-1

    divaplone

     

    92210-43-0

    bemarinone

     

    93106-60-6

    enrofloxacina

     

    94192-59-3

    lixazinone

     

    94386-65-9

    pelrinone

     

    95520-81-3

    elziverina

     

    95634-82-5

    batelapina

     

    95635-55-5

    ranolazina

     

    96164-19-1

    peraclopone

     

    96478-43-2

    irindalone

     

    96604-21-6

    ocinaplone

     

    96914-39-5

    actisomide

     

    97466-90-5

    quinelorano

     

    98079-51-7

    lomefloxacina

     

    98105-99-8

    sarafloxacina

     

    98106-17-3

    difloxacina

     

    98123-83-2

    epsiprantel

     

    98207-12-6

    lobuprofene

     

    98631-95-9

    sobuzoxano

     

    99291-25-5

    levodropropizina

     

    100587-52-8

    norfloxacina succinil

     

    101197-99-3

    acitemato

     

    101477-55-8

    lomerizina

     

    102280-35-3

    bachiloprim

     

    104227-87-4

    famciclovir

     

    104719-71-3

    lorcinadol

     

    106400-81-1

    lometrexolo

     

    106941-25-7

    adefovir

     

    107361-33-1

    enazadrem

     

    107736-98-1

    umespirone

     

    108210-73-7

    bifeprofene

     

    108319-06-8

    temafloxacina

     

    108436-80-2

    rociclovir

     

    108612-45-9

    mizolastina

     

    108674-88-0

    idenast

     

    108785-69-9

    lorpiprazolo

     

    109713-79-3

    neldazosina

     

    110101-66-1

    tirilazad

     

    110629-41-9

    elbanizina

     

    110690-43-2

    emitefur

     

    110871-86-8

    sparfloxacina

     

    111786-07-3

    prinossodano

     

    112398-08-0

    danofloxacina

     

    112733-06-9

    zenarestat

     

    113617-63-3

    orbifloxacina

     

    113852-37-2

    cidofovir

     

    114298-18-9

    zalospirone

     

    115313-22-9

    serazapina

     

    115762-17-9

    ruzadolano

     

    116308-55-5

    vatanidipina

     

    117827-81-3

    delfaprazina

     

    118420-47-6

    tagorizina

     

    119514-66-8

    lifarizina

     

    119687-33-1

    iganidipina

     

    119914-60-2

    grepafloxacina

     

    120092-68-4

    manidipina

     

    120770-34-5

    draflazina

     

    123205-52-7

    trelnarizina

     

    124832-26-4

    valaciclovir

     

    125363-87-3

    carsatrina

     

    127266-56-2

    adatanserina

     

    127759-89-1

    lobucavir

     

    128229-52-7

    tamolarizina

     

    130018-77-8

    levocetirizina

     

    130636-43-0

    nifekalant

     

    130800-90-7

    sipatrigina

     

    131635-06-8

    sifaprazina

     

    132449-46-8

    lesopitrone

     

    132810-10-7

    blonanserina

     

    133432-71-0

    peldesina

     

    133718-29-3

    revizinone

     

    134208-17-6

    mazapertina

     

    135637-46-6

    atizoram

     

    136470-78-5

    abacavir

     

    136816-75-6

    atevirdina

     

    137234-62-9

    voriconazolo

     

    137281-23-3

    pemetrexed

     

    140945-32-0

    mapinastina

     

    141549-75-9

    indisetrone

     

    143257-98-1

    lerisetron

     

    147149-76-6

    nolatrexed

     

    148408-65-5

    sunepitrone

     

    148504-51-2

    ripisartano

     

    150378-17-9

    indinavir

     

    150756-35-7

    efletirizina

     

    151319-34-5

    zaleplone

     

    152939-42-9

    opanixil

     

    156862-51-0

    belaperidone

     

    160738-57-8

    gatifloxacina

     

    164150-99-6

    fandofloxacina

     

    167933-07-5

    flibanserina

     

    175865-60-8

    valganciclovir

    2933 69 20

    100-97-0

    metenamina

    2933 69 80

    51-18-3

    tretamina

     

    87-90-1

    simclosene

     

    500-42-5

    clorazanil

     

    537-17-7

    amanozina

     

    609-78-9

    cicloguanile embonato

     

    645-05-6

    altretamina

     

    2244-21-5

    troclosene potassico

     

    3378-93-6

    clociguanile

     

    5580-22-3

    oxonazina

     

    13957-36-3

    meladrazina

     

    15585-71-4

    brometenamina

     

    15599-44-7

    spirazina

     

    27469-53-0

    almitrina

     

    35319-70-1

    tiazurile

     

    57381-26-7

    irsogladina

     

    63119-27-7

    anitrazafene

     

    66215-27-8

    ciromazina

     

    68289-14-5

    metrazifone

     

    69004-03-1

    toltrazuril

     

    84057-84-1

    lamotrigina

     

    92257-40-4

    dizatrifone

     

    98410-36-7

    palatrigina

     

    101831-36-1

    clazurile

     

    101831-37-2

    diclazurile

     

    103337-74-2

    letrazurile

     

    108258-89-5

    sulazurile

     

    128470-15-5

    melarsomina

    2933 72 00

    125-64-4

    metiprilone

     

    22316-47-8

    clobazam

    2933 79 00

    69-25-0

    eledoisina

     

    77-04-3

    piritildione

     

    98-79-3

    acido pidolico

     

    125-13-3

    oxifenisatina

     

    125-33-7

    primidone

     

    134-37-2

    amfenidone

     

    467-90-3

    etipicone

     

    1910-68-5

    metisazone

     

    1980-49-0

    felipirina

     

    2261-94-1

    flucarbrile

     

    7491-74-9

    piracetam

     

    17650-98-5

    ceruletide

     

    17692-37-4

    fantridone

     

    18356-28-0

    rolziracetam

     

    21590-91-0

    omidolina

     

    21590-92-1

    etomidolina

     

    21766-53-0

    acido iolidonico

     

    22136-26-1

    amedalina

     

    22365-40-8

    triflubazam

     

    26070-78-0

    ubisindina

     

    29342-05-0

    ciclopirox

     

    31842-01-0

    indoprofene

     

    33996-58-6

    etiracetam

     

    35115-60-7

    teprotide

     

    41729-52-6

    dezaguanina

     

    43200-80-2

    zopiclone

     

    50516-43-3

    nofecainide

     

    51781-06-7

    carteololo

     

    53086-13-8

    dexindoprofene

     

    53179-13-8

    pirfenidone

     

    54063-34-2

    cofisatina

     

    54935-03-4

    sulisatina

     

    59227-89-3

    laurocapram

     

    59776-90-8

    dupracetam

     

    60719-84-8

    amrinone

     

    61413-54-5

    rolipram

     

    62613-82-5

    oxiracetam

     

    63610-08-2

    indobufene

     

    63958-90-7

    nonatimulina

     

    65008-93-7

    bometololo

     

    67199-66-0

    danichidone

     

    67542-41-0

    imuracetam

     

    67793-71-9

    drachinololo

     

    68497-62-1

    pramiracetam

     

    68550-75-4

    cilostamide

     

    72332-33-3

    procaterolo

     

    72432-10-1

    aniracetam

     

    73725-85-6

    lidanserina

     

    73963-72-1

    cilostazolo

     

    74436-00-3

    geclosporina

     

    77191-36-7

    nefiracetam

     

    77862-92-1

    falipamil

     

    78415-72-2

    milrinone

     

    78466-70-3

    zomebazam

     

    78466-98-5

    razobazam

     

    81377-02-8

    seglitide

     

    81840-15-5

    vesnarinone

     

    82209-39-0

    piraxelato

     

    84088-42-6

    rochinimex

     

    84629-61-8

    darenzepina

     

    84901-45-1

    doliracetam

     

    85136-71-6

    tilisololo

     

    85175-67-3

    zatebradina

     

    86541-75-5

    benazepril

     

    86541-78-8

    benazeprilato

     

    88124-26-9

    adosopina

     

    88124-27-0

    etazepina

     

    88296-61-1

    medorinone

     

    91374-21-9

    ropinirolo

     

    97878-35-8

    libenzapril

     

    100510-33-6

    adibendano

     

    100643-96-7

    indolidano

     

    101193-40-2

    chinotolast

     

    102669-89-6

    saterinone

     

    102767-28-2

    levetiracetam

     

    102791-47-9

    nanterinone

     

    103997-59-7

    selprazina

     

    104051-20-9

    brefonalolo

     

    105431-72-9

    linopirdina

     

    106730-54-5

    olprinone

     

    108310-20-9

    pirodomast

     

    109859-78-1

    cilobradina

     

    110958-19-5

    fasoracetam

     

    111911-87-6

    rebamipide

     

    113957-09-8

    cebaracetam

     

    114485-92-6

    pidolacetamolo

     

    116041-13-5

    nebracetam

     

    120551-59-9

    crilvastatina

     

    122852-42-0

    alosetron

     

    126100-97-8

    dimiracetam

     

    128326-80-7

    nicoracetam

     

    128486-54-4

    lurosetron

     

    129300-27-2

    fabesetron

     

    129722-12-9

    aripiprazolo

     

    133737-32-3

    pagoclone

     

    134143-28-5

    glaspimod

     

    135548-15-1

    oxeclosporina

     

    135729-56-5

    palonosetron

     

    138506-45-3

    pidobenzone

     

    143343-83-3

    toborinone

     

    143943-73-1

    lirequinil

     

    145733-36-4

    tasosartano

     

    148396-36-5

    fradafibano

     

    149503-79-7

    lefradafibano

     

    155974-00-8

    ivabradina

     

    156001-18-2

    embusartano

     

    163250-90-6

    orbofibano

    2933 91 10

    58-25-3

    clordiazepossido

    2933 91 90

    146-22-5

    nitrazepam

     

    439-14-5

    diazepam

     

    604-75-1

    oxazepam

     

    846-49-1

    lorazepam

     

    846-50-4

    temazepam

     

    848-75-9

    lormetazepam

     

    1088-11-5

    nordazepam

     

    1622-61-3

    clonazepam

     

    1622-62-4

    flunitrazepam

     

    2011-67-8

    nimetazepam

     

    2894-67-9

    delorazepam

     

    2898-12-6

    medazepam

     

    2955-38-6

    prazepam

     

    3563-49-3

    pirovalerone

     

    3900-31-0

    fludiazepam

     

    10379-14-3

    tetrazepam

     

    17617-23-1

    flurazepam

     

    22232-71-9

    mazindolo

     

    23092-17-3

    alazepam

     

    28911-01-5

    triazolam

     

    28981-97-7

    alprazolam

     

    29177-84-2

    etile loflazepato

     

    29975-16-4

    estazolam

     

    36104-80-0

    camazepam

     

    52463-83-9

    pinazepam

     

    59467-70-8

    midazolam

    2933 99 20

    82-88-2

    fenindamina

    2933 99 30

    73-07-4

    prazepina

     

    77-15-6

    etoeptazina

     

    298-46-4

    carbamazepina

     

    303-54-8

    depramina

     

    469-78-3

    meteptazina

     

    509-84-2

    metetoeptazina

     

    739-71-9

    trimipramina

     

    796-29-2

    ketimipramina

     

    1232-85-5

    elantrina

     

    3426-08-2

    prozapina

     

    6196-08-3

    elanzepina

     

    6829-98-7

    imipraminossido

     

    15351-05-0

    buzepide metioduro

     

    21730-16-5

    metapramina

     

    23047-25-8

    lofepramina

     

    27432-00-4

    mezepina

     

    28721-07-5

    oscarbazepina

     

    33545-56-1

    ciclopramina

     

    47206-15-5

    enprazepina

     

    53716-46-4

    anilopam

     

    54340-58-8

    meptazinolo

     

    56030-50-3

    trepipam

     

    58503-82-5

    azipramina

     

    58581-89-8

    azelastina

     

    60575-32-8

    amezepima

     

    64294-95-7

    setastina

     

    66834-24-0

    cianopramina

     

    67227-56-9

    fenoldopam

     

    68318-20-7

    verilopam

     

    69624-60-8

    nelezaprina

     

    72522-13-5

    eptazocina

     

    80012-43-7

    epinastina

     

    83275-56-3

    tiracizina

     

    83471-41-4

    pincainide

     

    96645-87-3

    erizepina

     

    117827-79-9

    zilpaterolo

     

    135381-77-0

    flezelastina

    2933 99 40

    848-53-3

    omoclorciclicina

     

    963-39-3

    demossepam

     

    1159-93-9

    clobenzepam

     

    2898-13-7

    sulazepam

     

    4498-32-2

    dibenzepina

     

    5571-84-6

    nitrazepato potassico

     

    10171-69-4

    clazolam

     

    10321-12-7

    propizepina

     

    10379-11-0

    nortetrazepam

     

    15687-07-7

    ciprazepam

     

    22345-47-7

    tofisopam

     

    23980-14-5

    etile dirazepato

     

    25967-29-7

    flutoprazepam

     

    26304-61-0

    azepindolo

     

    26308-28-1

    ripazepam

     

    28546-58-9

    uldazepam

     

    28781-64-8

    menitrazepam

     

    29176-29-2

    lofendazam

     

    29442-58-8

    motrazepam

     

    31352-82-6

    zolazepam

     

    34482-99-0

    fletazepam

     

    35142-68-8

    omopipramolo

     

    35322-07-7

    fosazepam

     

    36735-22-5

    quazepam

     

    37115-32-5

    adinazolam

     

    37669-57-1

    arfendazam

     

    40762-15-0

    doxefazepam

     

    42863-81-0

    lopirazepam

     

    51037-88-8

    tuclazepam

     

    52042-01-0

    elfazepam

     

    52391-89-6

    flutemazepam

     

    52829-30-8

    proflazepam

     

    54663-47-7

    tibezonio ioduro

     

    55299-10-0

    pivossazepam

     

    57109-90-7

    clorazepato dipotassico

     

    57435-86-6

    premazepam

     

    57916-70-8

    iclazepam

     

    58662-84-3

    meclonazepam

     

    59009-93-7

    carburazepam

     

    59467-77-5

    climazolam

     

    64098-32-4

    zapizolam

     

    65400-85-3

    etile carfluzepato

     

    65517-27-3

    metaclazepam

     

    75696-02-5

    cinolazepam

     

    75991-50-3

    dazepinil

     

    78755-81-4

    flumazenil

     

    78771-13-8

    sarmazenil

     

    82230-53-3

    girisopam

     

    83166-17-0

    tampramina

     

    84379-13-5

    bretazenil

     

    86273-92-9

    tolufazepam

     

    87233-61-2

    emedastina

     

    87646-83-1

    lodazecar

     

    88768-40-5

    cilazapril

     

    90139-06-3

    cilazaprilato

     

    98374-54-0

    siltenzepina

     

    102771-12-0

    nerisopam

     

    103420-77-5

    devazepide

     

    129618-40-2

    nevirapina

     

    137332-54-8

    tivirapina

     

    141374-81-4

    tarazepide

     

    150408-73-4

    pranazepide

    2933 99 90

    50-47-5

    desipramina

     

    50-49-7

    imipramina

     

    52-24-4

    tiotepa

     

    52-62-0

    pentolonio tartrato

     

    53-86-1

    indometacina

     

    54-95-5

    pentetrazolo

     

    55-65-2

    guanetidina

     

    58-46-8

    tetrabenazina

     

    63-12-7

    benzchinamide

     

    68-76-8

    triaziquone

     

    69-27-2

    clorisondamina cloruro

     

    69-81-8

    carbazocromo

     

    77-14-5

    proeptazina

     

    77-37-2

    prociclidina

     

    83-89-6

    mepacrina

     

    84-12-8

    fanchinone

     

    86-54-4

    idralazina

     

    90-45-9

    aminoacridina

     

    92-62-6

    proflavina

     

    98-96-4

    pirazinamide

     

    130-81-4

    chindonio bromuro

     

    147-85-3

    prolina

     

    300-22-1

    medazomide

     

    302-49-8

    uredepa

     

    303-49-1

    clomipramina

     

    316-15-4

    bucricaina

     

    321-64-2

    tacrina

     

    363-13-3

    benepazone

     

    389-08-2

    acido nalidixico

     

    428-37-5

    profadol

     

    436-40-8

    inproquone

     

    442-16-0

    etacridina

     

    442-52-4

    clemizolo

     

    484-23-1

    diidralazina

     

    487-79-6

    acido kainico

     

    493-80-1

    istapirrodina

     

    493-92-5

    prolintano

     

    496-38-8

    midamalina

     

    524-81-2

    mebidrolina

     

    545-80-2

    poldina metilsolfato

     

    561-43-3

    ossipirronio bromuro

     

    596-51-0

    glicopirronio bromuro

     

    621-72-7

    bendazolo

     

    642-72-8

    benzidamina

     

    911-65-9

    etonitazene

     

    968-63-8

    butinolina

     

    1018-34-4

    trepirio ioduro

     

    1050-48-2

    benzilonio bromuro

     

    1222-57-7

    zolimidina

     

    1239-45-8

    omidio bromuro

     

    1661-29-6

    meturedepa

     

    1830-32-6

    azintamide

     

    1845-11-0

    nafossidina

     

    1980-45-6

    benzodepa

     

    2030-63-9

    clofazimina

     

    2056-56-6

    cinnopentazone

     

    2201-39-0

    roliciclidina

     

    2210-77-7

    pirrocaina

     

    2235-90-7

    etriptamina

     

    2423-66-7

    chindossina

     

    2440-22-4

    drometrizolo

     

    2609-46-3

    amiloride

     

    2829-19-8

    roliciprina

     

    3147-75-9

    octrizolo

     

    3277-59-6

    mimbano

     

    3478-15-7

    etipirio ioduro

     

    3551-18-6

    acetriptina

     

    3612-98-4

    trossipirrolio tosilato

     

    3614-47-9

    idracarbazina

     

    3689-76-7

    clormidazolo

     

    3734-12-1

    esopirronio bromuro

     

    3734-17-6

    prodilidina

     

    3818-88-0

    triciclamolo cloruro

     

    3861-76-5

    clonitazene

     

    3896-11-5

    bumetrizolo

     

    4350-09-8

    oxitriptano

     

    4533-39-5

    nitracrina

     

    4630-95-9

    prifinio bromuro

     

    4755-59-3

    clodazon

     

    4757-49-7

    monometacrina

     

    4757-55-5

    dimetacrina

     

    4774-53-2

    botiacrina

     

    5034-76-4

    indossolo

     

    5214-29-9

    ampizina

     

    5220-68-8

    clochinozina

     

    5310-55-4

    clomacrano

     

    5370-41-2

    pridefina

     

    5467-78-7

    fenamolo

     

    5534-95-2

    pentagastrina

     

    5560-72-5

    iprindolo

     

    5633-16-9

    leiopirrolo

     

    5980-31-4

    esedina

     

    6187-50-4

    tolchinzolo

     

    6306-71-4

    lobendazolo

     

    6503-95-3

    triampizina

     

    6804-07-5

    carbadox

     

    7007-92-3

    cetoesazina

     

    7008-14-2

    idrossindasato

     

    7008-15-3

    idrossindasolo

     

    7009-68-9

    piroxamina

     

    7009-69-0

    pirofendano

     

    7009-76-9

    triclazato

     

    7248-21-7

    iprazocromo

     

    7527-91-5

    acrisorcina

     

    10078-46-3

    roletamide

     

    10355-14-3

    bossidina

     

    10448-84-7

    nitromifene

     

    13523-86-9

    pindololo

     

    13539-59-8

    azapropazone

     

    13696-15-6

    benzopirronio bromuro

     

    14255-87-9

    parbendazolo

     

    14368-24-2

    trocimina

     

    14679-73-3

    todralazina

     

    15180-02-6

    acido amfonelico

     

    15301-68-5

    fenarmano

     

    15301-89-0

    chillifolina

     

    15574-49-9

    mecarbinato

     

    15599-22-1

    ciclopirronio bromuro

     

    15686-51-8

    clemastina

     

    15686-97-2

    pirrolifene

     

    15687-33-9

    metindizato

     

    15992-13-9

    intrazolo

     

    15997-76-9

    nonaperone

     

    16188-61-7

    talastina

     

    16378-21-5

    piroeptina

     

    16401-80-2

    delmetacina

     

    16506-27-7

    bendamustina

     

    16870-37-4

    amogastrina

     

    16915-79-0

    mechidox

     

    17243-65-1

    pirralconio bromuro

     

    17243-68-4

    talossimina

     

    17259-75-5

    osdralazina

     

    17289-49-5

    tetridamina

     

    17411-19-7

    dicarbina

     

    17716-89-1

    pranosal

     

    19281-29-9

    aptocaina

     

    20168-99-4

    cinmetacina

     

    20187-55-7

    bendazac

     

    20559-55-1

    oxibendazolo

     

    21363-18-8

    viminolo

     

    21626-89-1

    diftalone

     

    22136-27-2

    daledalina

     

    23249-97-0

    procodazolo

     

    23271-63-8

    amicibone

     

    23465-76-1

    caroverina

     

    23694-81-7

    mepindololo

     

    23696-28-8

    olachindox

     

    24279-91-2

    carboquone

     

    24622-72-8

    amixetrina

     

    25126-32-3

    sincalide

     

    25771-23-7

    duometacina

     

    25803-14-9

    clometacina

     

    26171-23-3

    tolmetina

     

    26921-72-2

    melizamo

     

    27035-30-9

    oxametacina

     

    27050-41-5

    clenpirina

     

    27314-77-8

    drazidox

     

    27314-97-2

    tirapazamina

     

    27737-38-8

    mixidina

     

    28069-65-0

    cuprimixina

     

    28598-08-5

    cinoctramide

     

    30033-10-4

    stercuronio ioduro

     

    30103-44-7

    bumecaina

     

    30578-37-1

    amezinio metilsolfato

     

    31386-24-0

    amindocato

     

    31386-25-1

    indocato

     

    31430-15-6

    flubendazolo

     

    31431-39-7

    mebendazolo

     

    31431-43-3

    ciclobendazolo

     

    31793-07-4

    pirprofene

     

    32195-33-8

    bisbendazolo

     

    32211-97-5

    ciclindolo

     

    33369-31-2

    zomepirac

     

    33996-33-7

    oxaceprolo

     

    34024-41-4

    deboxamet

     

    34061-33-1

    taclamina

     

    34301-55-8

    isometamidio cloruro

     

    34499-96-2

    temodox

     

    34966-41-1

    cartazolato

     

    35135-01-4

    benafentrina

     

    35452-73-4

    ciprafamide

     

    35578-20-2

    oxarbazolo

     

    35710-57-7

    trizoxima

     

    35898-87-4

    dilazep

     

    36121-13-8

    burodilina

     

    36798-79-5

    budralazina

     

    38081-67-3

    carmantadina

     

    38821-80-6

    rodocaina

     

    39544-74-6

    benzotript

     

    39715-02-1

    endralazina

     

    39731-05-0

    carpindololo

     

    39862-58-3

    strinolina

     

    40173-75-9

    tofetridina

     

    40594-09-0

    flucindolo

     

    40759-33-9

    nolinio bromuro

     

    41094-88-6

    tracazolato

     

    42438-73-3

    denpidazone

     

    42779-82-8

    clopirac

     

    42835-25-6

    flumequina

     

    43210-67-9

    fenbendazolo

     

    47135-88-6

    closiramina

     

    47487-22-9

    acridorex

     

    49564-56-9

    fazadinio bromuro

     

    50264-69-2

    lonidamina

     

    50264-78-3

    xinidamina

     

    50454-68-7

    tolnidamina

     

    50528-97-7

    xilobam

     

    50847-11-5

    ibudilast

     

    51022-77-6

    etazolato

     

    51037-30-0

    acipimox

     

    51047-24-6

    dimetipirio bromuro

     

    51152-91-1

    butaclamolo

     

    51460-26-5

    carbazocromo solfonato sodico

     

    51987-65-6

    desglugastrina

     

    52304-85-5

    lotucaina

     

    52340-25-7

    desclamolo

     

    52443-21-7

    glucametacina

     

    53164-05-9

    acemetacina

     

    53583-79-2

    sultopride

     

    53597-27-6

    fendosal

     

    53716-49-7

    carprofene

     

    53716-50-0

    osfendazolo

     

    53808-86-9

    ritropirronio bromuro

     

    53862-80-9

    roxolonio metilsolfato

     

    53966-34-0

    flossacrina

     

    54029-12-8

    albendazolo ossido

     

    54063-27-3

    biclofibrato

     

    54063-28-4

    camiverina

     

    54063-37-5

    etoprindolo

     

    54063-41-1

    fepromide

     

    54063-46-6

    fexicaina

     

    54063-49-9

    metamfazone

     

    54278-85-2

    candocuronio ioduro

     

    54824-20-3

    pinafide

     

    54867-56-0

    bufrolina

     

    54965-21-8

    albendazolo

     

    55242-77-8

    triafungina

     

    55248-23-2

    nebidrazina

     

    55837-25-7

    buflomedil

     

    55843-86-2

    miroprofene

     

    55902-02-8

    isamfazone

     

    56463-68-4

    isoprazone

     

    56611-65-5

    oxagrelato

     

    57262-94-9

    setiptilina

     

    57645-05-3

    sermetacina

     

    57775-29-8

    carazololo

     

    57998-68-2

    diaziquone

     

    59010-44-5

    prizidilolo

     

    59252-59-4

    guanazodina

     

    59338-93-1

    alizapride

     

    59643-91-3

    imessone

     

    59767-12-3

    octastina

     

    60662-16-0

    binedalina

     

    60719-86-0

    imafene

     

    60719-87-1

    desimafene

     

    61484-38-6

    pareptide

     

    61864-30-0

    benolizima

     

    62087-72-3

    pentigetide

     

    62228-20-0

    butoprozina

     

    62510-56-9

    picilorex

     

    62568-57-4

    emideltide

     

    62571-86-2

    captopril

     

    62625-18-7

    pirogliride

     

    62658-63-3

    bopindololo

     

    62732-44-9

    ipidacrina

     

    62851-43-8

    zidometacina

     

    63619-84-1

    trioxifene

     

    63667-16-3

    dribendazolo

     

    64000-73-3

    pildralazina

     

    64057-48-3

    oxifungina

     

    64118-86-1

    azimexone

     

    64241-34-5

    cadralazina

     

    64557-97-7

    cinochidox

     

    64706-54-3

    bepridile

     

    64779-98-2

    irolapride

     

    65222-35-7

    pazelliptina

     

    65511-41-3

    nantradol

     

    65884-46-0

    ciadox

     

    66304-03-8

    epicainide

     

    66535-86-2

    lotrifene

     

    66608-04-6

    rolgamidina

     

    66635-85-6

    anirolac

     

    68786-66-3

    triclabendazolo

     

    68788-56-7

    etacepride

     

    69175-77-5

    losindolo

     

    69635-63-8

    amipizone

     

    69907-17-1

    indopanololo

     

    70696-66-1

    napirimus

     

    70704-03-9

    vinconato

     

    70801-02-4

    flutrolina

     

    70977-46-7

    eflumast

     

    71048-87-8

    levonantradol

     

    71119-11-4

    bucindololo

     

    71195-57-8

    bicifadina

     

    71675-85-9

    amisulpride

     

    71680-63-2

    dametralast

     

    72702-95-5

    ponalrestat

     

    72956-09-3

    carvedilolo

     

    73384-60-8

    sulmazolo

     

    73758-06-2

    indorenato

     

    73865-18-6

    nardeterolo

     

    74103-06-3

    ketorolac

     

    74150-27-9

    pimobendano

     

    74258-86-9

    alacepril

     

    75176-37-3

    zofenoprilato

     

    75522-73-5

    dazidamina

     

    75847-73-3

    enalapril

     

    76002-75-0

    dazochinast

     

    76145-76-1

    tomoxiprolo

     

    76263-13-3

    fluzinamide

     

    76420-72-9

    enalaprilato

     

    76530-44-4

    azamulina

     

    76547-98-3

    lisinopril

     

    76953-65-6

    dramedilolo

     

    77400-65-8

    asocainolo

     

    77639-66-8

    prinomide

     

    78459-19-5

    adimololo

     

    78541-97-6

    pichindone

     

    79152-85-5

    acodazolo

     

    79282-39-6

    rilozarone

     

    79286-77-4

    esafloxacina

     

    79700-61-1

    dopropidile

     

    79700-63-3

    fronepidile

     

    80125-14-0

    remossipride

     

    80876-01-3

    indolapril

     

    80883-55-2

    enviradene

     

    81872-10-8

    zofenopril

     

    82626-01-5

    alpidem

     

    82626-48-0

    zolpidem

     

    82834-16-0

    perindopril

     

    82924-03-6

    pentopril

     

    82989-25-1

    tazanolast

     

    83200-08-2

    eprossindina

     

    83395-21-5

    ridazololo

     

    84225-95-6

    raclopride

     

    84226-12-0

    eticlopride

     

    85622-93-1

    temozolomide

     

    85622-95-3

    mitozolomide

     

    85691-74-3

    pirmagrel

     

    85760-74-3

    chinpirolo

     

    85856-54-8

    moveltipril

     

    86111-26-4

    zindossifene

     

    86140-10-5

    neraminolo

     

    86315-52-8

    isomazolo

     

    86386-73-4

    fluconazolo

     

    86696-87-9

    aganodina

     

    87034-87-5

    bamaluzolo

     

    87056-78-8

    chinagolide

     

    87269-97-4

    ramiprilato

     

    87333-19-5

    ramipril

     

    87344-06-7

    amtolmetina guacile

     

    87679-37-6

    trandolapril

     

    87679-71-8

    trandolaprilato

     

    87936-75-2

    tazadolene

     

    88069-67-4

    pilsicainide

     

    88107-10-2

    tomelukast

     

    88303-60-0

    losoxantrone

     

    88578-07-8

    imossiterolo

     

    89622-90-2

    brinazarone

     

    90104-48-6

    doreptide

     

    90509-02-7

    luxabendazolo

     

    91077-32-6

    dezinamide

     

    91441-23-5

    piroxantrone

     

    91441-48-4

    teloxantrone

     

    91618-36-9

    ibafloxacina

     

    91753-07-0

    mitochidone

     

    93479-96-0

    alteconazolo

     

    93664-94-9

    nemonapride

     

    93957-54-1

    fluvastatina

     

    94948-59-1

    tasonermina

     

    95104-27-1

    tetrazolast

     

    95153-31-4

    perindoprilato

     

    95355-10-5

    domipizone

     

    95399-71-6

    fosinoprilat

     

    96258-13-8

    tribendilolo

     

    97110-59-3

    trazio esilato

     

    97546-74-2

    trossolamide

     

    98048-97-6

    fosinopril

     

    98116-53-1

    sulukast

     

    99011-02-6

    imichimod

     

    99258-56-7

    oxamisolo

     

    99323-21-4

    inaperisone

     

    99591-83-0

    siguazodano

     

    99593-25-6

    rilmazafone

     

    101246-68-8

    eptastigmina

     

    101975-10-4

    zardaverina

     

    102676-47-1

    fadrozolo

     

    103238-56-8

    parodilolo

     

    103844-77-5

    necopidem

     

    103844-86-6

    saripidem

     

    104340-86-5

    leminoprazolo

     

    104485-01-0

    trapencaina

     

    104675-35-6

    suronacrina

     

    105102-20-3

    liroldina

     

    105806-65-3

    efegatrano

     

    106308-44-5

    rufinamide

     

    106498-99-1

    vintoperolo

     

    107489-37-2

    timoctonano

     

    108138-46-1

    tosufloxacina

     

    108391-88-4

    orbutopril

     

    108894-41-3

    famiraprinio cloruro

     

    109623-97-4

    gedocarnile

     

    110623-33-1

    suritozolo

     

    111223-26-8

    ceronapril

     

    111841-85-1

    abecarnile

     

    112809-51-5

    letrozolo

     

    112964-98-4

    velnacrina

     

    114432-13-2

    fantofarone

     

    114517-02-1

    foschidone

     

    114607-46-4

    acitazanolast

     

    114856-44-9

    oberadilolo

     

    115308-98-0

    talimustina

     

    115956-12-2

    dolasetron

     

    116057-75-1

    idossifene

     

    116287-14-0

    lanperisone

     

    116644-53-2

    mibefradil

     

    116861-00-8

    isamoltano

     

    117857-45-1

    loreclezolo

     

    119610-26-3

    aloracetam

     

    120081-14-3

    goralatide

     

    120511-73-1

    anastrozolo

     

    121104-96-9

    celgosivir

     

    122332-18-7

    mivobulina

     

    123018-47-3

    atiprimod

     

    125974-72-3

    intoplicina

     

    127657-42-5

    acido minodronico

     

    128270-60-0

    bivalirudina

     

    129655-21-6

    bizelesina

     

    129731-10-8

    vorozolo

     

    130610-93-4

    niravolina

     

    130641-38-2

    bindarit

     

    131741-08-7

    simendano

     

    132036-88-5

    ramosetron

     

    132640-22-3

    andolast

     

    132722-73-7

    calteridolo

     

    134523-00-5

    atorvastatina

     

    135779-82-7

    bamachimast

     

    136122-46-8

    mipitrobano

     

    137862-53-4

    valsartano

     

    137882-98-5

    abitesartano

     

    139481-59-7

    candesartano

     

    140661-97-8

    deltibant

     

    141505-33-1

    levosimendano

     

    142880-36-2

    ilomastat

     

    143322-58-1

    eletriptano

     

    144034-80-0

    rizatriptano

     

    144701-48-4

    telmisartano

     

    144702-17-0

    pomisartano

     

    145375-43-5

    mitiglinide

     

    147059-72-1

    trovafloxacina

     

    153205-46-0

    asimadolina

     

    153436-22-7

    gavestinel

     

    153438-49-4

    dapitant

     

    153504-81-5

    licostinel

     

    156601-79-5

    nepaprazolo

     

    157182-32-6

    alatrofloxacina

     

    157476-77-2

    lagatide

     

    158364-59-1

    pumaprazolo

     

    158747-02-5

    frovatriptano

     

    159776-69-9

    cemadotina

     

    159776-70-2

    melagatrano

     

    162301-05-5

    ecenofloxacina

     

    169312-27-0

    talviralina

    2934 10 00

    61-57-4

    niridazolo

     

    73-09-6

    etozolina

     

    96-50-4

    aminotiazolo

     

    140-40-9

    aminitrozolo

     

    148-79-8

    tiabendazolo

     

    444-27-9

    timonacic

     

    473-30-3

    tiazosolfone

     

    490-55-1

    amifenazolo

     

    500-08-3

    forminitrazolo

     

    533-45-9

    clometiazolo

     

    553-13-9

    zolamina

     

    962-02-7

    nitrodano

     

    3570-75-0

    nifurtiazolo

     

    3810-35-3

    tenonitrozolo

     

    6469-36-9

    cloprotiazolo

     

    13409-53-5

    podilfene

     

    13471-78-8

    beclotiamina

     

    15387-18-5

    fezatione

     

    17243-64-0

    piprozolina

     

    17969-20-9

    acido fenclozico

     

    17969-45-8

    brofezile

     

    18046-21-4

    fentiazac

     

    21817-73-2

    bidimazio ioduro

     

    24840-59-3

    pretamazio ioduro

     

    25422-75-7

    antazonite

     

    26097-80-3

    cambendazolo

     

    27826-45-5

    libecillide

     

    29952-13-4

    peratizolo

     

    30097-06-4

    tidiacico

     

    30709-69-4

    acido tizoprolico

     

    39832-48-9

    tazololo

     

    51287-57-1

    denotivir

     

    53943-88-7

    letosteina

     

    54147-28-3

    tebatizolo

     

    54657-96-4

    nifuralide

     

    55981-09-4

    nitazoxanide

     

    56355-17-0

    zoliprofene

     

    56784-39-5

    ozolinone

     

    60084-10-8

    tiazofurina

     

    61990-92-9

    benpenolisina

     

    64179-54-0

    timofibrato

     

    68377-92-4

    arotinololo

     

    69014-14-8

    tiotidina

     

    70529-35-0

    itazigrel

     

    71079-19-1

    timegadina

     

    71119-10-3

    lotifazolo

     

    71125-38-7

    melossicam

     

    74531-88-7

    tiossamast

     

    74604-76-5

    enoxamast

     

    74772-77-3

    ciglitazone

     

    76824-35-6

    famotidina

     

    76963-41-2

    nizatidina

     

    77519-25-6

    desetozolina

     

    79069-94-6

    fanetizolo

     

    80830-42-8

    rentiapril

     

    82114-19-0

    amflutizolo

     

    82159-09-9

    epalrestat

     

    84233-61-4

    nesosteina

     

    85604-00-8

    zaltidina

     

    91257-14-6

    tuvatidina

     

    93738-40-0

    ralitolina

     

    97322-87-7

    troglitazone

     

    100417-09-2

    timirdina

     

    101001-34-7

    pamicogrel

     

    103181-72-2

    guaisteina

     

    104777-03-9

    asobamast

     

    105292-70-4

    alonacic

     

    105523-37-3

    tiprotimod

     

    109229-58-5

    englitazone

     

    111025-46-8

    pioglitazone

     

    119637-67-1

    moguisteina

     

    121808-62-6

    pidotimod

     

    122320-73-4

    rosiglitazone

     

    122946-43-4

    telmesteina

     

    128312-51-6

    cinalukast

     

    136381-85-6

    lintitript

     

    136433-51-7

    tazofelone

     

    136468-36-5

    foropafant

     

    138511-81-6

    icodulina

     

    138742-43-5

    zankirene

     

    141200-24-0

    darglitazone

     

    149079-51-6

    cartasteina

     

    153242-02-5

    aseripide

     

    155213-67-5

    ritonavir

    2934 20 80

    95-27-2

    dimazolo

     

    514-73-8

    ditiazanina ioduro

     

    1744-22-5

    riluzolo

     

    15599-36-7

    aletazolo

     

    26130-02-9

    frentizolo

     

    32527-55-2

    tiaramide

     

    49785-74-2

    supidimide

     

    61570-90-9

    tioxidazolo

     

    70590-58-8

    etrabamina

     

    75889-62-2

    fostedil

     

    77528-67-7

    manozodil

     

    79071-15-1

    tazasubrato

     

    85702-89-2

    tazeprofene

     

    95847-70-4

    ipsapirone

     

    95847-87-3

    revospirone

     

    100035-75-4

    evandamina

     

    104153-38-0

    sabeluzolo

     

    104632-26-0

    pramipexolo

     

    110703-94-1

    zopolrestat

     

    144665-07-6

    lubeluzolo

     

    146939-27-7

    ziprasidone

     

    150915-41-6

    perospirone

    2934 30 10

    50-52-2

    tioridazina

     

    1420-55-9

    tietilperazina

    2934 30 90

    50-53-3

    clorpromazina

     

    58-34-4

    tiazinamio metilsolfato

     

    58-37-7

    aminopromazina

     

    58-38-8

    proclorperazina

     

    58-39-9

    perfenazina

     

    58-40-2

    promazina

     

    60-87-7

    prometazina

     

    60-89-9

    pecazina

     

    60-91-3

    dietazina

     

    60-99-1

    levomepromazina

     

    61-00-7

    acepromazina

     

    61-01-8

    metopromazina

     

    61-73-4

    metiltioninio cloruro

     

    69-23-8

    flufenazina

     

    84-01-5

    clorproetazina

     

    84-04-8

    pipamazina

     

    84-06-0

    tiopropazato

     

    84-08-2

    paratiazina

     

    84-96-8

    alimemazina

     

    92-84-2

    fenotiazina

     

    117-89-5

    trifluoperazina

     

    145-54-0

    propiromazina bromuro

     

    146-54-3

    triflupromazina

     

    362-29-8

    propiomazina

     

    388-51-2

    metofenazato

     

    477-93-0

    dimetoxanato

     

    518-61-6

    dacemazina

     

    522-00-9

    profenamina

     

    522-24-7

    fenetazina

     

    523-54-6

    etimemazina

     

    653-03-2

    butaperazina

     

    800-22-6

    cloracizina

     

    1759-09-7

    levometiomeprazina

     

    1982-37-2

    metdilazina

     

    2622-26-6

    periciazina

     

    2622-30-2

    carfenazina

     

    2622-37-9

    trifluomeprazina

     

    2751-68-0

    acetofenazina

     

    3546-03-0

    ciamemazina

     

    3689-50-7

    oxomemazina

     

    3819-00-9

    piperacetazina

     

    3833-99-6

    omofenazina

     

    5588-33-0

    mesoridazina

     

    7009-43-0

    metiomeprazina

     

    7220-56-6

    flutiazina

     

    7224-08-0

    imiclopazina

     

    13093-88-4

    perimetazina

     

    13461-01-3

    aceprometazina

     

    13799-03-6

    acido protizinico

     

    13993-65-2

    acido metiazinico

     

    14008-44-7

    metopimazina

     

    14759-04-7

    oxiridazina

     

    14759-06-9

    solforidazina

     

    15302-12-2

    dimelazina

     

    16498-21-8

    ossaflumazina

     

    17692-26-1

    ciclofenazina

     

    23492-69-5

    sopitazina

     

    24527-27-3

    spiclomazina

     

    28532-90-3

    furomazina

     

    29216-28-2

    mequitazina

     

    30223-48-4

    fluacizina

     

    31883-05-3

    moracizina

     

    33414-30-1

    ftormetazina

     

    33414-36-7

    ftorpropazina

     

    37561-27-6

    fenoverina

     

    47682-41-7

    flupimazina

     

    49864-70-2

    azaclorzina

     

    54063-26-2

    azaftozina

     

    62030-88-0

    duoperone

     

    101396-42-3

    mequitamio ioduro

     

    135003-30-4

    apadolina

    2934 91 00

    134-49-6

    fenmetrazina

     

    357-56-2

    destromoramide

     

    634-03-7

    fendimetrazina

     

    2152-34-3

    pemolina

     

    2207-50-3

    aminorex

     

    24143-17-7

    oxazolam

     

    24166-13-0

    cloxazolam

     

    27223-35-4

    ketazolam

     

    33671-46-4

    clotiazepam

     

    34262-84-5

    mesocarbo

     

    56030-54-7

    sufentanil

     

    57801-81-7

    brotizolam

     

    59128-97-1

    alossazolam

    2934 99 10

    86-12-4

    tenalidina

     

    113-59-7

    clorprotixene

    2934 99 20

    67-45-8

    furazolidone

    2934 99 90

    0-00-0

    erbulozolo

     

    50-18-0

    ciclofosfamide

     

    50-91-9

    flossuridina

     

    53-31-6

    medibazina

     

    53-84-9

    nadid

     

    54-42-2

    idoxuridina

     

    58-63-9

    inosina

     

    59-14-3

    broxuridina

     

    59-39-2

    piperoxano

     

    59-63-2

    isocarboxazide

     

    61-19-8

    adenosina fosfato

     

    61-80-3

    zossazolamina

     

    67-20-9

    nitrofurantoina

     

    68-91-7

    trimetafano camsilato

     

    70-00-8

    trifluridina

     

    70-07-5

    mefenossalone

     

    70-10-0

    ticlatone

     

    77-12-3

    pentacinio cloruro

     

    80-77-3

    clormezanone

     

    86-14-6

    dietiltiambutene

     

    91-79-2

    tenildiamina

     

    91-80-5

    metapirilene

     

    95-25-0

    clorzoxazone

     

    113-53-1

    dosulepina

     

    115-55-9

    fenitilone

     

    115-67-3

    parametadione

     

    119-96-0

    arstinolo

     

    125-45-1

    azatepa

     

    127-48-0

    trimetadione

     

    132-89-8

    clortenoxazina

     

    135-58-0

    mesulfen

     

    139-91-3

    furaltadone

     

    140-65-8

    pramocaina

     

    144-12-7

    tiemonio ioduro

     

    147-94-4

    citarabina

     

    148-65-2

    cloropirilene

     

    303-69-5

    protipendile

     

    309-29-5

    doxapram

     

    314-03-4

    pimetixene

     

    318-23-0

    imolamina

     

    320-67-2

    azacitidina

     

    339-72-0

    levcicloserina

     

    350-12-9

    sulbentina

     

    362-74-3

    bucladesina

     

    364-98-7

    diazossido

     

    441-61-2

    etilmetiltiambutene

     

    467-84-5

    fenadoxone

     

    467-86-7

    diossafetile butirrato

     

    469-81-8

    morferidina

     

    477-80-5

    cinnofuradione

     

    479-50-5

    lucantone

     

    482-15-5

    isotipendile

     

    493-78-7

    metafenilene

     

    494-14-4

    clordimorina

     

    494-79-1

    melarsoprolo

     

    524-84-5

    dimetiltiambutene

     

    526-35-2

    allometadione

     

    545-59-5

    racemoramide

     

    555-84-0

    nifuradene

     

    556-12-7

    furalazina

     

    611-53-0

    ibacitabina

     

    633-90-9

    cifostodina

     

    635-41-6

    trimetozina

     

    655-05-0

    tozalinone

     

    695-53-4

    dimetadione

     

    702-54-5

    dietadione

     

    720-76-3

    fluminorex

     

    721-19-7

    metastiridone

     

    748-44-7

    acossatrina

     

    804-30-8

    fursultiamina

     

    893-01-6

    tenilidone

     

    952-54-5

    morfazinamide

     

    959-14-8

    oxolamina

     

    982-24-1

    clopentixolo

     

    987-78-0

    citicolina

     

    1008-65-7

    fenadiazolo

     

    1043-21-6

    pirenoxina

     

    1054-88-2

    spirossatrina

     

    1088-92-2

    nifurtoinolo

     

    1195-16-0

    citiolone

     

    1219-77-8

    acido bensuldazico

     

    1239-29-8

    furazabolo

     

    1469-07-4

    damotepina

     

    1614-20-6

    nifurprazina

     

    1665-48-1

    metassalone

     

    1767-88-0

    desmetilmoramide

     

    1856-34-4

    clotioxone

     

    1900-13-6

    nifurvidina

     

    1977-10-2

    loxapina

     

    2037-95-8

    carsalam

     

    2055-44-9

    perisossal

     

    2058-52-8

    clotiapina

     

    2167-85-3

    pipazetato

     

    2169-64-4

    azaribina

     

    2240-21-3

    tiofuradene

     

    2353-33-5

    decitabina

     

    2385-81-1

    furetidina

     

    2622-24-4

    protixene

     

    2627-69-2

    acadesina

     

    2709-56-0

    flupentixolo

     

    2949-95-3

    tixadil

     

    3056-17-5

    estavudina

     

    3064-61-7

    stibocaptato sodico

     

    3094-09-5

    doxifluridina

     

    3105-97-3

    icantone

     

    3363-58-4

    nifurfolina

     

    3605-01-4

    piribedil

     

    3615-74-5

    promolato

     

    3731-59-7

    moroxidina

     

    3778-73-2

    ifosfamide

     

    3780-72-1

    morsuccimide

     

    3795-88-8

    levofuraltadone

     

    3876-10-6

    clominorex

     

    4047-34-1

    trantelinio bromuro

     

    4177-58-6

    clotixamide

     

    4291-63-8

    cladribina

     

    4295-63-0

    meprotixolo

     

    4304-40-9

    tenio closilato

     

    4378-36-3

    fenbutrazato

     

    4397-91-5

    nicofurato

     

    4448-96-8

    solipertina

     

    4741-41-7

    desossadrolo

     

    4792-18-1

    levoxadrolo

     

    4936-47-4

    nifuratel

     

    4969-02-2

    metixene

     

    4991-65-5

    tioxolone

     

    5029-05-0

    antienite

     

    5036-02-2

    tetramisolo

     

    5036-03-3

    nifurdazile

     

    5053-06-5

    fenspiride

     

    5055-20-9

    nifurchinazolo

     

    5118-17-2

    furazolio cloruro

     

    5169-78-8

    tipepidina

     

    5536-17-4

    vidarabina

     

    5571-97-1

    diclormezanone

     

    5578-73-4

    sanguinario cloruro

     

    5579-85-1

    bromclorenone

     

    5581-46-4

    molinazone

     

    5585-93-3

    oxipendile

     

    5588-29-4

    fenmetramide

     

    5617-26-5

    difencloxazina

     

    5666-11-5

    levomoramide

     

    5696-09-3

    proxazolo

     

    5696-17-3

    epipropidina

     

    5800-19-1

    metiapina

     

    5845-26-1

    tiazesima

     

    6281-26-1

    furmetoxadone

     

    6363-02-6

    nitramisolo

     

    6495-46-1

    diossadrolo

     

    6506-37-2

    nimorazolo

     

    6536-18-1

    morazone

     

    6577-41-9

    oxapio ioduro

     

    7035-04-3

    piridarone

     

    7125-73-7

    flumetramide

     

    7219-91-2

    tiesinolo metilbromuro

     

    7247-57-6

    eteronio bromuro

     

    7261-97-4

    dantrolene

     

    7361-61-7

    xilazina

     

    7416-34-4

    molindone

     

    7481-89-2

    zalcitabina

     

    7489-66-9

    tipindolo

     

    7696-00-6

    mitotenamina

     

    7716-60-1

    etisazolo

     

    7724-76-7

    riboprina

     

    7761-75-3

    furterene

     

    9004-04-0

    aprotinina

     

    10072-48-7

    acefurtiamina

     

    10189-94-3

    bepiastina

     

    10202-40-1

    flutizenolo

     

    13355-00-5

    melarsonilo potassico

     

    13411-16-0

    nifurpirinolo

     

    13445-12-0

    acido iobutoico

     

    13448-22-1

    clorotepina

     

    13669-70-0

    nefopam

     

    14008-66-3

    pinossepina

     

    14008-71-0

    xantiolo

     

    14028-44-5

    amoxapina

     

    14176-10-4

    cetiedil

     

    14176-49-9

    tiletamina

     

    14461-91-7

    ciclazodone

     

    14504-73-5

    tritoqualina

     

    14698-29-4

    acido oxolinico

     

    14769-73-4

    levamisolo

     

    14769-74-5

    dexamisolo

     

    14785-50-3

    tiapirinolo

     

    14796-28-2

    clodanolene

     

    15176-29-1

    edossudina

     

    15179-96-1

    nifurimide

     

    15301-45-8

    antafenite

     

    15301-52-7

    ciclesanone

     

    15301-69-6

    flavoxato

     

    15302-16-6

    fenozolone

     

    15311-77-0

    clossipendile

     

    15351-04-9

    becantone

     

    15518-84-0

    mobecarbo

     

    15574-96-6

    pizotifene

     

    15686-72-3

    tibrofano

     

    15686-83-6

    pirantel

     

    15687-22-6

    folescutolo

     

    16485-05-5

    ossadimedina

     

    16509-11-8

    otimerato sodico

     

    16562-98-4

    clantifene

     

    16759-59-4

    benossafos

     

    16781-39-8

    etasulina

     

    16985-03-8

    nonabina

     

    17176-17-9

    ademetionina

     

    17692-22-7

    metizolina

     

    17692-24-9

    bisossatina

     

    17692-35-2

    etofuradina

     

    17692-39-6

    fomocaina

     

    17692-56-7

    mossicoumone

     

    17692-63-6

    ossitefonio bromuro

     

    17692-71-6

    vanitiolide

     

    17854-59-0

    mepixanox

     

    17902-23-7

    tegafur

     

    18053-31-1

    fominobene

     

    18464-39-6

    carossazone

     

    18471-20-0

    ditazolo

     

    18857-59-5

    nifurmazolo

     

    19216-56-9

    prazosin

     

    19388-87-5

    taurolidina

     

    19395-58-5

    mochizone

     

    19885-51-9

    aranotina

     

    20229-30-5

    metitepina

     

    20574-50-9

    morantel

     

    21256-18-8

    oxaprozina

     

    21440-97-1

    brofossina

     

    21489-20-3

    talsupram

     

    21500-98-1

    tenociclidina

     

    21512-15-2

    citenazone

     

    21679-14-1

    fludarabina

     

    21715-46-8

    etifossina

     

    21820-82-6

    fenpipalone

     

    22013-23-6

    metossepina

     

    22089-22-1

    trofosfamide

     

    22131-35-7

    butalamina

     

    22292-91-7

    naranolo

     

    22293-47-6

    feprosidnina

     

    22514-23-4

    fopirtolina

     

    22619-35-8

    tioclomarol

     

    22661-76-3

    amoproxano

     

    23256-30-6

    nifurtimox

     

    23271-74-1

    fedrilato

     

    23707-33-7

    metrifudil

     

    23744-24-3

    pipossolano

     

    23964-58-1

    articaina

     

    24237-54-5

    tinoridina

     

    24632-47-1

    nifurpipone

     

    24886-52-0

    pipofezina

     

    25392-50-1

    oxazorone

     

    25526-93-6

    alovudina

     

    25683-71-0

    terizidone

     

    25717-80-0

    molsidomina

     

    25905-77-5

    minaprina

     

    26058-50-4

    dotefonio bromuro

     

    26350-39-0

    nifurizone

     

    26513-79-1

    paraxazone

     

    26513-90-6

    letimide

     

    26615-21-4

    zotepina

     

    26629-87-8

    oxaflozano

     

    26839-75-8

    timololo

     

    27060-91-9

    flutazolam

     

    27199-40-2

    pifexolo

     

    27574-24-9

    tropatepina

     

    27591-42-0

    oxazidione

     

    28189-85-7

    etoxadrolo

     

    28657-80-9

    cinoxacina

     

    28810-23-3

    zepastina

     

    28820-28-2

    naftoxato

     

    29050-11-1

    seclazone

     

    29053-27-8

    meseclazone

     

    29218-27-7

    toloxatone

     

    29462-18-8

    bentazepam

     

    29936-79-6

    mofoxima

     

    30271-85-3

    razinodil

     

    30516-87-1

    zidovudina

     

    30840-27-8

    pretiadil

     

    30868-30-5

    pirazofurina

     

    30914-89-7

    flumexadol

     

    31428-61-2

    tiamenidina

     

    31430-18-9

    nocodazolo

     

    31698-14-3

    ancitabina

     

    31848-01-8

    morclofone

     

    31868-18-5

    mexazolam

     

    33005-95-7

    acido tiaprofenico

     

    33588-20-4

    clidafidina

     

    33665-90-6

    acesulfame

     

    33743-96-3

    proroxano

     

    33876-97-0

    linsidomina

     

    34042-85-8

    sudossicam

     

    34161-24-5

    fipexide

     

    34552-84-6

    isoxicam

     

    34580-13-7

    ketotifene

     

    34740-13-1

    profexalone

     

    34784-64-0

    tertatololo

     

    34959-30-3

    azaspirio cloruro

     

    34976-39-1

    tioxacina

     

    35035-05-3

    timepidio bromuro

     

    35067-47-1

    droxacina

     

    35423-51-9

    tisocromide

     

    35619-65-9

    tritiozina

     

    35843-07-3

    morocromene

     

    35846-53-8

    maitansina

     

    35943-35-2

    triciribina

     

    36067-73-9

    azepexolo

     

    36322-90-4

    piroxicam

     

    36471-39-3

    nuclotixene

     

    36505-82-5

    acido prodolico

     

    36791-04-5

    ribavirina

     

    37065-29-5

    miloxacina

     

    37132-72-2

    fotretamina

     

    37681-00-8

    cumazolina

     

    37753-10-9

    sufosfamide

     

    37855-92-8

    azanator

     

    37967-98-9

    tienopramina

     

    38070-41-6

    tiodonio cloruro

     

    38373-83-0

    romifenone

     

    38668-01-8

    taurultam

     

    38955-22-5

    pinadolina

     

    38957-41-4

    emorfazone

     

    39178-37-5

    inicarone

     

    39567-20-9

    olpimedone

     

    39577-19-0

    picumast

     

    39633-62-0

    aclantato

     

    39754-64-8

    tifemoxone

     

    39978-42-2

    nifurzide

     

    40054-69-1

    etizolam

     

    40180-04-9

    acido tienilico

     

    40198-53-6

    tioxaprofene

     

    40680-87-3

    piprofurolo

     

    40828-46-4

    suprofene

     

    41152-17-4

    morforex

     

    41340-25-4

    etodolac

     

    41717-30-0

    befuralina

     

    41992-23-8

    spirogermanio

     

    42024-98-6

    mazaticolo

     

    42110-58-7

    metioxato

     

    42228-92-2

    acivicina

     

    42239-60-1

    tilozepina

     

    42399-41-7

    diltiazem

     

    42408-80-0

    tandamina

     

    46817-91-8

    viloxazina

     

    47420-28-0

    trixolano

     

    47543-65-7

    prenoxdiazina

     

    50435-25-1

    nimidano

     

    50708-95-7

    tinabinolo

     

    50924-49-7

    mizoribina

     

    51022-75-4

    cliprofene

     

    51234-28-7

    benoxaprofene

     

    51322-75-9

    tizanidina

     

    51527-19-6

    tianafac

     

    51934-76-0

    acido iomorinico

     

    52042-24-7

    diproxadol

     

    52279-59-1

    mosnidazolo

     

    52549-17-4

    pranoprofene

     

    52832-91-4

    xinomilina

     

    52867-74-0

    zoloperone

     

    52867-77-3

    fluzoperina

     

    53003-81-9

    ivarimod

     

    53123-88-9

    sirolimus

     

    53251-94-8

    pinaverio bromuro

     

    53731-36-5

    floredil

     

    53736-51-9

    cromitrile

     

    53772-83-1

    zuclopentixolo

     

    53813-83-5

    suriclone

     

    53910-25-1

    pentostatina

     

    54063-50-2

    mofloverina

     

    54187-04-1

    rilmenidina

     

    54340-59-9

    chincarbato

     

    54340-66-8

    subendazolo

     

    54341-02-5

    piflutixolo

     

    54376-91-9

    tipetropio bromuro

     

    54400-59-8

    butamisolo

     

    55142-85-3

    ticlopidina

     

    55694-83-2

    pentizidone

     

    55694-98-9

    ciclafrina

     

    55726-47-1

    enocitabina

     

    55837-23-5

    teflutixolo

     

    56119-96-1

    furodazolo

     

    56208-01-6

    pifarnina

     

    56391-55-0

    octazamide

     

    56969-22-3

    oxapadol

     

    57010-31-8

    tiapamil

     

    57067-46-6

    isamoxolo

     

    57083-89-3

    peralopride

     

    57474-29-0

    nifurochina

     

    57726-65-5

    nufenoxolo

     

    58001-44-8

    acido clavulanico

     

    58019-65-1

    nabazenil

     

    58095-31-1

    sulbenox

     

    58416-00-5

    protiofato

     

    58433-11-7

    tilomisolo

     

    58712-69-9

    traxanox

     

    58765-21-2

    ciclotizolam

     

    59653-74-6

    terossirone

     

    59755-82-7

    enolicam

     

    59798-73-1

    enilospirone

     

    59804-37-4

    tenoxicam

     

    59831-63-9

    doconazolo

     

    59840-71-0

    pitenodil

     

    59937-28-9

    malotilato

     

    60085-78-1

    clopipazano

     

    60136-25-6

    epervudina

     

    60175-95-3

    omonasteina

     

    60207-31-0

    azaconazolo

     

    60248-23-9

    fuprazolo

     

    60929-23-9

    indeloxazina

     

    60940-34-3

    ebselene

     

    61220-69-7

    tiopinac

     

    61325-80-2

    flumezapina

     

    61400-59-7

    parconazolo

     

    61477-97-2

    dazolicina

     

    61869-08-7

    paroxetina

     

    62265-68-3

    chinfamide

     

    62380-23-8

    cinecromene

     

    62435-42-1

    perfosfamide

     

    62473-79-4

    teniloxazina

     

    62904-71-6

    dospicomina

     

    63394-05-8

    plafibride

     

    63590-64-7

    terazosina

     

    63638-91-5

    brofaromina

     

    63996-84-9

    tibalosina

     

    64224-21-1

    oltipraz

     

    64420-40-2

    etibendazolo

     

    64603-91-4

    gaboxadol

     

    64748-79-4

    azumolene

     

    64860-67-9

    valperinolo

     

    65277-42-1

    ketoconazolo

     

    65509-24-2

    marossepina

     

    65509-66-2

    citatepina

     

    65847-85-0

    morniflumato

     

    65886-71-7

    fazarabina

     

    65899-73-2

    tioconazolo

     

    66203-00-7

    carocainide

     

    66203-94-9

    murocainide

     

    66556-74-9

    nabitano

     

    66564-16-7

    ciclosidomina

     

    66788-41-8

    tinofedrina

     

    66898-62-2

    talniflumato

     

    66934-18-7

    flunoxaprofene

     

    66969-81-1

    tiodazosina

     

    66981-73-5

    tianeptina

     

    67489-39-8

    talmetacina

     

    67915-31-5

    terconazolo

     

    68020-77-9

    carprazidile

     

    68134-81-6

    gaciclidina

     

    68302-57-8

    amlexanoxo

     

    68367-52-2

    sorbinil

     

    69049-73-6

    nedocromil

     

    69118-25-8

    cinepaxadil

     

    69123-90-6

    fiacitabina

     

    69123-98-4

    fialuridina

     

    69304-47-8

    brivudina

     

    69425-13-4

    prifelone

     

    69655-05-6

    didanosina

     

    69815-38-9

    prossorfano

     

    70374-39-9

    lornossicam

     

    70384-91-7

    lortalamina

     

    70833-07-7

    prifurolina

     

    71320-77-9

    moclobemide

     

    71620-89-8

    reboxetina

     

    71731-58-3

    tichizio bromuro

     

    71923-29-0

    fludoxopone

     

    71923-34-7

    clodoxopone

     

    72324-18-6

    stepronina

     

    72444-63-4

    lodiperone

     

    72467-44-8

    piclonidina

     

    72481-99-3

    brocrinato

     

    72803-02-2

    darodipina

     

    72822-56-1

    azaloxano

     

    72830-39-8

    osmetidina

     

    72895-88-6

    eltenac

     

    73080-51-0

    repirinast

     

    73815-11-9

    cimoxatone

     

    74191-85-8

    doxazosin

     

    75358-37-1

    linogliride

     

    75458-65-0

    tienocarbina

     

    75695-93-1

    isradipina

     

    75706-12-6

    leflunomide

     

    75841-82-6

    mopidralazina

     

    75949-60-9

    isoxaprololo

     

    75963-52-9

    nuclomedone

     

    76053-16-2

    reclazepam

     

    76596-57-1

    brossaterolo

     

    76732-75-7

    picartamide

     

    76743-10-7

    lucartamide

     

    77181-69-2

    sorivudina

     

    77590-92-2

    suproclone

     

    77590-96-6

    flordipina

     

    77658-97-0

    anaxirone

     

    77695-52-4

    ecastololo

     

    78168-92-0

    filenadol

     

    78410-57-8

    ociltide

     

    78613-35-1

    amorolfina

     

    78967-07-4

    mofezolac

     

    78994-23-7

    levormelossifene

     

    78994-24-8

    ormelossifene

     

    79253-92-2

    taziprinone

     

    79262-46-7

    savossepina

     

    79784-22-8

    barucainide

     

    79874-76-3

    delmopinolo

     

    79944-58-4

    idazoxano

     

    80263-73-6

    eclazolast

     

    80680-05-3

    tivanidazolo

     

    80763-86-6

    glunicato

     

    80880-90-6

    telenzepina

     

    81167-16-0

    imiloxano

     

    81382-51-6

    pentiapina

     

    81403-80-7

    alfuzosina

     

    81656-30-6

    tifluadom

     

    81801-12-9

    xamoterolo

     

    82140-22-5

    etolotifene

     

    82239-52-9

    mossiraprina

     

    82650-83-7

    tenilapina

     

    82857-82-7

    ilepcimide

     

    83153-39-3

    tiprinast

     

    83380-47-6

    ofloxacina

     

    83573-53-9

    tizabrina

     

    83602-05-5

    spiraprilato

     

    83647-97-6

    spirapril

     

    83656-38-6

    ipramidile

     

    83784-21-8

    menabitano

     

    83903-06-4

    lupitidina

     

    84071-15-8

    ramixotidina

     

    84145-89-1

    almoxatone

     

    84145-90-4

    nafoxadol

     

    84449-90-1

    ralossifene

     

    84558-93-0

    netivudina

     

    84611-23-4

    erdosteina

     

    84625-59-2

    dotarizina

     

    84625-61-6

    itraconazolo

     

    84697-21-2

    zinoconazolo

     

    84697-22-3

    tubulozolo

     

    85076-06-8

    axamozide

     

    85118-42-9

    lufuradom

     

    85118-44-1

    minocromil

     

    85666-24-6

    furegrelato

     

    86048-40-0

    quazolast

     

    86433-40-1

    terflavoxato

     

    86434-57-3

    beperidio ioduro

     

    86487-64-1

    setoperone

     

    86636-93-3

    neflumozide

     

    86696-86-8

    tenilsetam

     

    87051-43-2

    ritanserina

     

    87151-85-7

    spiradolina

     

    87495-31-6

    disossarile

     

    87691-91-6

    tiospirone

     

    87940-60-1

    eprobemide

     

    88053-05-8

    cinossopazide

     

    88058-88-2

    naxagolide

     

    88859-04-5

    mafosfamide

     

    89197-32-0

    efaroxano

     

    89213-87-6

    carperitide

     

    89482-00-8

    zaltoprofene

     

    89651-00-3

    vossergolide

     

    89875-86-5

    tiflucarbina

     

    89943-82-8

    cicletanina

     

    90055-97-3

    tienoxololo

     

    90101-16-9

    droxicam

     

    90243-97-3

    spiclamina

     

    90326-85-5

    nesapidile

     

    90697-57-7

    motapizone

     

    90729-41-2

    oxodipina

     

    90779-69-4

    atosibano

     

    91833-77-1

    rocastina

     

    92569-65-8

    aprikalim

     

    92623-83-1

    pravadolina

     

    94011-82-2

    bazinaprina

     

    94149-41-4

    midesteina

     

    94470-67-4

    cromakalima

     

    94535-50-9

    levcromakalim

     

    94746-78-8

    molracetam

     

    95058-70-1

    nictiazem

     

    95058-81-4

    gemcitabina

     

    95105-77-4

    sornidipina

     

    95232-68-1

    tenosal

     

    95588-08-2

    tipentosina

     

    95896-08-5

    anaritide

     

    96125-53-0

    clentiazem

     

    96306-34-2

    timelotem

     

    97852-72-7

    tibenelast

     

    98205-89-1

    flesinoxano

     

    98224-03-4

    eltoprazina

     

    99156-66-8

    barmastina

     

    99248-32-5

    donetidina

     

    99453-84-6

    neltenexina

     

    99464-64-9

    ampiroxicam

     

    99592-32-2

    sertaconazolo

     

    99803-72-2

    nerbacadol

     

    100927-14-8

    befiperide

     

    100986-85-4

    levofloxacina

     

    101335-99-3

    eprovafene

     

    101363-10-4

    rufloxacina

     

    101506-83-6

    namirotene

     

    101530-10-3

    lanoconazolo

     

    101626-70-4

    talipexolo

     

    102908-59-8

    binospirone

     

    103177-37-3

    pranlukast

     

    103222-11-3

    vapreotide

     

    103255-66-9

    pazinaclone

     

    103624-59-5

    trabossopina

     

    103946-15-2

    elnadipina

     

    103980-45-6

    metostilenolo

     

    104454-71-9

    ipenoxazone

     

    104456-79-3

    cisconazolo

     

    104987-11-3

    tacrolimus

     

    105118-13-6

    iprotiazem

     

    105182-45-4

    fluparoxano

     

    105219-56-5

    apafant

     

    105567-83-7

    berefrina

     

    105685-11-8

    batoprazina

     

    106073-01-2

    taniplone

     

    106100-65-6

    fasiplone

     

    106266-06-2

    risperidone

     

    106707-51-1

    dobupride

     

    106972-33-2

    denipride

     

    107233-08-9

    cevimelina

     

    107320-86-5

    isomolpano

     

    107452-89-1

    ziconotide

     

    108001-60-1

    trochidazolo

     

    108736-35-2

    lanreotide

     

    108912-17-0

    atliprofene

     

    109543-76-2

    romazarite

     

    109683-61-6

    utibapril

     

    109683-79-6

    utibaprilat

     

    109826-26-8

    zaldaride

     

    110143-10-7

    lodenosina

     

    110221-53-9

    temocaprilato

     

    110314-48-2

    adozelesina

     

    110588-56-2

    noberastina

     

    110588-57-3

    saperconazolo

     

    111011-63-3

    efonidipina

     

    111393-84-1

    amitivir

     

    111406-87-2

    zileutone

     

    111902-57-9

    temocapril

     

    111974-69-7

    chetiapina

     

    112018-01-6

    bemoradano

     

    112362-50-2

    dalfopristina

     

    112885-41-3

    mosapride

     

    112887-68-0

    raltitrexed

     

    112893-26-2

    becliconazolo

     

    113457-05-9

    ledoxantrone

     

    113665-84-2

    clopidogrel

     

    113759-50-5

    cronidipina

     

    114030-44-3

    despemedolac

     

    114686-12-3

    imitrodast

     

    114716-16-4

    pemedolac

     

    114776-28-2

    bepafant

     

    115103-54-3

    tiagabina

     

    115464-77-2

    elopiprazolo

     

    115550-35-1

    marbofloxacina

     

    116289-53-3

    tulopafant

     

    116476-13-2

    semotiadil

     

    116476-16-5

    levosemotiadil

     

    116539-59-4

    duloxetina

     

    117279-73-9

    israpafant

     

    117523-47-4

    mirfentanil

     

    117545-11-6

    bimakalim

     

    118288-08-7

    lafutidina

     

    118292-40-3

    tazarotene

     

    118812-69-4

    ularitide

     

    118976-38-8

    dabelotina

     

    119302-91-9

    rocuronio bromuro

     

    119413-55-7

    elgodipina

     

    119625-78-4

    terlakirene

     

    119719-11-8

    ilatreotide

     

    119813-10-4

    carzelesina

     

    120210-48-2

    tenidap

     

    120819-70-7

    naroparcile

     

    121029-11-6

    altoqualina

     

    121032-29-9

    nelzarabina

     

    121288-39-9

    lossoribina

     

    121617-11-6

    saviprazolo

     

    121929-20-2

    zoniclezolo

     

    122254-45-9

    glenvastatina

     

    122384-88-7

    amlintide

     

    123040-69-7

    azasetron

     

    123447-62-1

    prulifloxacina

     

    124012-42-6

    galocitabina

     

    124066-33-7

    taurosteina

     

    124378-77-4

    enadolina

     

    124423-84-3

    panadiplone

     

    125372-33-0

    dacopafant

     

    125533-88-2

    mofarotene

     

    126294-30-2

    sagandipina

     

    127045-41-4

    pazufloxacina

     

    127214-23-7

    camiglibosio

     

    127308-82-1

    zamifenacina

     

    127625-29-0

    fananserina

     

    128620-82-6

    limazocico

     

    129029-23-8

    ocaperidone

     

    129336-81-8

    tenosiprolo

     

    129729-66-4

    emakalim

     

    130308-48-4

    icatibant

     

    130370-60-4

    batimastat

     

    130403-08-6

    soretolide

     

    130782-54-6

    beciparcile

     

    131094-16-1

    trafermina

     

    131796-63-9

    odapipam

     

    131986-45-3

    xanomelina

     

    131987-54-7

    tazomelina

     

    132014-21-2

    rilmakalim

     

    132019-54-6

    monatepile

     

    132338-79-5

    terikalant

     

    132418-35-0

    setipafant

     

    132418-36-1

    rocepafant

     

    132539-06-1

    olanzapina

     

    132722-74-8

    pirsidomina

     

    133040-01-4

    eprosartano

     

    133099-04-4

    darifenacina

     

    133107-64-9

    insulina lispro

     

    133242-30-5

    landiololo

     

    133454-47-4

    iloperidone

     

    134564-82-2

    befloxatone

     

    134678-17-4

    lamivudina

     

    135202-79-8

    ilonidap

     

    135459-90-4

    acido ranelico

     

    135928-30-2

    belossepina

     

    136087-85-9

    fidarestat

     

    137214-72-3

    iliparcile

     

    137500-42-6

    darsidomina

     

    138068-37-8

    lepirudina

     

    138298-79-0

    alnespirone

     

    138661-02-6

    pentetreotide

     

    138661-03-7

    furnidipina

     

    138778-28-6

    siratiazem

     

    139225-22-2

    panamesina

     

    139264-17-8

    zolmitriptano

     

    141575-50-0

    vedaclidina

     

    141790-23-0

    fozivudina tidoxil

     

    143248-63-9

    sinitrodil

     

    143249-88-1

    dexefaroxano

     

    143393-27-5

    azalanstat

     

    143443-90-7

    ifetrobano

     

    143631-62-3

    ciprokirene

     

    144245-52-3

    fomivirsene

     

    145508-78-7

    icopezil

     

    145574-90-9

    scopinast

     

    145781-32-4

    zolasartano

     

    147432-77-7

    ontazolast

     

    147650-57-5

    tererstigmina

     

    148031-34-9

    eptifibatide

     

    148152-63-0

    napitano

     

    148564-47-0

    milfasartano

     

    148998-94-1

    trecovirsene

     

    149908-53-2

    azimilide

     

    150490-85-0

    berupipam

     

    151126-32-8

    pramlintide

     

    151356-08-0

    afovirsene

     

    152317-89-0

    alniditano

     

    153168-05-9

    pleconaril

     

    153420-96-3

    atibeprone

     

    153507-46-1

    bibapcitide

     

    154355-76-7

    atreleutone

     

    154361-50-9

    capecitabina

     

    154598-52-4

    efavirenz

     

    155773-59-4

    ensaculina

     

    159098-79-0

    tilnoprofene arbamel

     

    163252-36-6

    clevudina

     

    164178-54-5

    mazokalim

     

    165800-03-3

    linezolide

     

    165800-04-4

    eperezolide

     

    167305-00-2

    omapatrilato

     

    170902-47-3

    roxifibano

     

    176894-09-0

    omiloxetina

     

    179474-81-8

    prucalopride

     

    183747-35-5

    nepadutant

    2935 00 90

    54-31-9

    furosemide

     

    57-66-9

    probenecid

     

    57-67-0

    sulfaguanidina

     

    57-68-1

    solfadimidina

     

    58-93-5

    idroclorotiazide

     

    58-94-6

    clorotiazide

     

    59-40-5

    sulfachinossalina

     

    59-66-5

    acetazolamide

     

    61-56-3

    sultiame

     

    63-74-1

    sulfanilamide

     

    64-77-7

    tolbutamide

     

    68-35-9

    sulfadiazina

     

    72-14-0

    sulfatiazolo

     

    73-48-3

    bendroflumetiazide

     

    73-49-4

    quinetazone

     

    77-36-1

    clortalidone

     

    80-13-7

    alazone

     

    80-32-0

    sulfaclorpiridazina

     

    80-34-2

    gliprotiazolo

     

    80-35-3

    sulfametoxipiridazina

     

    85-73-4

    ftalilsulfatiazolo

     

    91-33-8

    benztiazide

     

    94-19-9

    solfetidolo

     

    94-20-2

    clorpropamide

     

    96-62-8

    dinsedo

     

    98-75-9

    propazolamide

     

    102-65-8

    sulfaclozina

     

    104-22-3

    benzilsolfamide

     

    115-68-4

    sulfadicramide

     

    116-42-7

    sulfaprossilina

     

    116-43-8

    succinilsulfatiazolo

     

    119-85-7

    vanildisolfamide

     

    120-97-8

    diclofenamide

     

    121-64-2

    sulocarbilato

     

    122-11-2

    sulfadimetoxina

     

    122-16-7

    sulfanitrano

     

    122-89-4

    mesolfamide

     

    127-58-2

    sulfamerazina sodica

     

    127-65-1

    tosilcloramide sodica

     

    127-69-5

    sulfafurazolo

     

    127-71-9

    sulfabenzamide

     

    127-77-5

    solfabenzo

     

    127-79-7

    sulfamerazina

     

    128-12-1

    solfadiasolfone sodico

     

    133-67-5

    triclormetiazide

     

    135-07-9

    meticlotiazide

     

    135-09-1

    idroflumetiazide

     

    138-39-6

    mafenide

     

    138-41-0

    carzenide

     

    139-56-0

    salazosolfamide

     

    144-80-9

    sulfacetamide

     

    144-82-1

    sulfametizolo

     

    144-83-2

    sulfapiridina

     

    148-56-1

    flumetiazide

     

    152-47-6

    sulfalene

     

    316-81-4

    tioproperazina

     

    339-43-5

    carbutamide

     

    346-18-9

    politiazide

     

    451-71-8

    gliesamide

     

    473-42-7

    nitrosulfatiazolo

     

    485-24-5

    ftalilsolfametiazolo

     

    485-41-6

    sulfacrisoidina

     

    498-78-2

    stearilsolfamide

     

    515-49-1

    solfatiourea

     

    515-57-1

    maleilsolfatiazolo

     

    515-58-2

    salazosulfatiazolo

     

    515-64-0

    solfisomidina

     

    526-08-9

    sulfafenazolo

     

    535-65-9

    glibutiazolo

     

    547-32-0

    solfadiazina sodica

     

    547-44-4

    solfacarbamide

     

    554-57-4

    metazolamide

     

    565-33-3

    metaesamide

     

    599-79-1

    sulfasalazina

     

    599-88-2

    sulfaperina

     

    631-27-6

    gliclopiramide

     

    632-00-8

    sulfasomizolo

     

    636-54-4

    clopamide

     

    651-06-9

    sulfametoxidiazina

     

    664-95-9

    gliciclamide

     

    671-88-5

    disulfamide

     

    671-95-4

    clofenamide

     

    723-42-2

    ditolamide

     

    723-46-6

    sulfametoxazolo

     

    729-99-7

    sulfamoxolo

     

    742-20-1

    ciclopentiazide

     

    852-19-7

    solfapirazolo

     

    968-81-0

    acetoesamide

     

    1027-87-8

    tolpentamide

     

    1034-82-8

    eptolamide

     

    1038-59-1

    gliottamide

     

    1084-65-7

    meticrano

     

    1150-20-5

    azabon

     

    1156-19-0

    tolazamide

     

    1161-88-2

    solfatolamide

     

    1213-06-5

    etebenecid

     

    1220-83-3

    sulfamonometoxina

     

    1228-19-9

    glipinamide

     

    1421-68-7

    amidefrina mesilato

     

    1492-02-0

    glibuzolo

     

    1580-83-2

    paraflutizide

     

    1764-85-8

    epitizide

     

    1766-91-2

    penflutizide

     

    1824-52-8

    bemetizide

     

    1824-58-4

    etiazide

     

    1984-94-7

    sulfasimazina

     

    2043-38-1

    butizide

     

    2127-01-7

    cloresolone

     

    2259-96-3

    ciclotiazide

     

    2315-08-4

    salazosolfadimidina

     

    2447-57-6

    sulfadoxina

     

    2455-92-7

    sulclamide

     

    3074-35-9

    glidazamide

     

    3184-59-6

    alipamide

     

    3313-26-6

    tiotixene

     

    3436-11-1

    delfantrina

     

    3459-20-9

    glimidina sodica

     

    3563-14-2

    sulfasuccinamide

     

    3567-08-6

    glisobuzolo

     

    3568-00-1

    mebutizide

     

    3688-85-5

    tiamizide

     

    3692-44-2

    tioesamide

     

    3754-19-6

    ambuside

     

    3772-76-7

    solfametomidina

     

    3930-20-9

    sotalolo

     

    4015-18-3

    solfaclomide

     

    4267-05-4

    teclotiazide

     

    5588-16-9

    altizide

     

    5588-38-5

    tolpirramide

     

    7007-76-3

    glucosolfamide

     

    7007-88-7

    butadiazamide

     

    7195-27-9

    mefruside

     

    7456-24-8

    dimetotiazina

     

    7541-30-2

    mesuprina

     

    10238-21-8

    glibenclamide

     

    13369-07-8

    sulfatrozolo

     

    13642-52-9

    soterenolo

     

    13957-38-5

    idrobentizide

     

    14293-44-8

    xipamide

     

    14376-16-0

    acido solfaloxico

     

    15676-16-1

    sulpiride

     

    17560-51-9

    metolazone

     

    17784-12-2

    solfacitina

     

    20287-37-0

    fenquizone

     

    21132-59-2

    pazossido

     

    21187-98-4

    gliclazide

     

    21662-79-3

    sulfacecolo

     

    22736-85-2

    diflumidone

     

    22933-72-8

    salazodina

     

    23256-23-7

    sulfatroxazolo

     

    23672-07-3

    levosulpiride

     

    24243-89-8

    triflumidato

     

    24455-58-1

    glicetanil

     

    24477-37-0

    glisolamide

     

    25046-79-1

    glisoxepide

     

    26807-65-8

    indapamide

     

    26944-48-9

    glibornuride

     

    27031-08-9

    sulfaguanolo

     

    27589-33-9

    azosemide

     

    28395-03-1

    bumetanide

     

    29094-61-9

    glipizide

     

    30236-32-9

    dexsotalolo

     

    30279-49-3

    suclofenide

     

    32059-27-1

    sumetizide

     

    32295-18-4

    tosifene

     

    32797-92-5

    glisentide

     

    32909-92-5

    sulfametrolo

     

    33342-05-1

    gliquidone

     

    35273-88-2

    gliflumide

     

    36148-38-6

    besunide

     

    36980-34-4

    glicaramide

     

    37000-20-7

    zinterolo

     

    37598-94-0

    glipalamide

     

    39860-99-6

    pipotiazina

     

    42583-55-1

    carmetizide

     

    42792-26-7

    isosulpride

     

    51264-14-3

    amsacrina

     

    51803-78-2

    nimesulide

     

    51876-98-3

    gliamilide

     

    52157-91-2

    galosemide

     

    52406-01-6

    uredofos

     

    52430-65-6

    glisamuride

     

    52994-25-9

    glicondamide

     

    54063-55-7

    sulfaclorazolo

     

    55837-27-9

    piretanide

     

    56211-40-6

    torasemide

     

    56302-13-7

    satranidazolo

     

    56488-58-5

    tizolemide

     

    56488-61-0

    flubepride

     

    57479-88-6

    sulmepride

     

    60200-06-8

    clorsulone

     

    61477-95-0

    monalazone disodico

     

    63198-97-0

    viroxima

     

    64099-44-1

    chisultazina

     

    65761-24-2

    sulfamazone

     

    66644-81-3

    veralipride

     

    68291-97-4

    zonisamide

     

    68475-40-1

    cipropride

     

    68556-59-2

    prosulpride

     

    68677-06-5

    lorapride

     

    69387-87-7

    tinisulpride

     

    71010-45-2

    glisindamide

     

    72131-33-0

    sulotrobano

     

    72301-78-1

    zinviroxima

     

    72301-79-2

    enviroxima

     

    73747-20-3

    sulverapride

     

    73803-48-2

    tripamide

     

    74863-84-6

    argatrobano

     

    75820-08-5

    zidapamide

     

    77989-60-7

    metibride

     

    79094-20-5

    daltrobano

     

    80937-31-1

    flosulide

     

    81428-04-8

    taltrimide

     

    81982-32-3

    alpiropride

     

    82666-62-4

    sulosemide

     

    85320-68-9

    amosulalolo

     

    85977-49-7

    tauromustina

     

    87051-13-6

    tosulur

     

    90207-12-8

    sulicrinat

     

    90992-25-9

    besulpamide

     

    93479-97-1

    glimepiride

     

    100981-43-9

    ebrotidina

     

    101526-83-4

    sematilide

     

    103628-46-2

    sumatriptan

     

    103745-39-7

    fasudil

     

    106133-20-4

    tamsulosina

     

    107753-78-6

    zafirlukast

     

    108894-39-9

    sitalidone

     

    110311-27-8

    sulofenur

     

    111974-60-8

    ritolukast

     

    112966-96-8

    domitrobano

     

    115256-11-6

    dofetilide

     

    116649-85-5

    ramatrobano

     

    119905-05-4

    delequamina

     

    120279-96-1

    dorzolamide

     

    120688-08-6

    risotilide

     

    120824-08-0

    linotrobano

     

    121679-13-8

    naratriptano

     

    122647-31-8

    ibutilide

     

    123308-22-5

    sezolamide

     

    125279-79-0

    ersentilide

     

    127373-66-4

    sivelestat

     

    129981-36-8

    sampatrilato

     

    133267-19-3

    artilide

     

    133276-80-9

    samixogrel

     

    136817-59-9

    delavirdina

     

    138384-68-6

    metesind

     

    138890-62-7

    brinzolamide

     

    139133-26-9

    lexipafant

     

    139133-27-0

    nupafant

     

    139308-65-9

    tolafentrina

     

    139755-83-2

    sildenafile

     

    140695-21-2

    osutidina

     

    141626-36-0

    dronedarone

     

    144494-65-5

    tirofibano

     

    146623-69-0

    saprisartano

     

    147536-97-8

    bosentano

     

    149556-49-0

    susalimod

     

    151140-96-4

    avitriptano

     

    154323-57-6

    almotriptano

     

    154397-77-0

    napsagatrano

     

    159634-47-6

    ibutamoren

    2936 10 00

    137-76-8

    cetotiamina

     

    137-86-0

    octotiamina

     

    6092-18-8

    cicotiamina

     

    41294-56-8

    alfacalcidolo

    2936 21 00

    68-26-8

    retinolo

     

    302-79-4

    tretinoina

     

    4759-48-2

    isotretinoina

    2936 22 00

    59-43-8

    tiamina

     

    59-58-5

    prosultiamina

     

    154-87-0

    cocarbossilasi

     

    532-40-1

    tiamina monofosfato

    2936 23 00

    83-88-5

    riboflavina

    2936 24 00

    81-13-0

    dexpantenolo

     

    137-08-6

    calcio pantotenato

     

    16485-10-2

    pantenolo

    2936 25 00

    65-23-6

    piridossina

    2936 26 00

    68-19-9

    cianocobalamina

     

    13422-51-0

    idroxocobalamina

     

    13422-55-4

    mecobalamina

     

    13870-90-1

    cobamamide

    2936 27 00

    50-81-7

    acido ascorbico

     

    134-03-2

    ascorbato di sodio

    2936 28 00

    9002-96-4

    tocofersolano

     

    40516-48-1

    tretinoina tocoferile

     

    61343-44-0

    tocofenoxato

    2936 29 10

    59-30-3

    acido folico

     

    1492-18-8

    folinato di calcio

    2936 29 30

    58-85-5

    biotina

    2936 29 90

    50-14-6

    ergocalciferolo

     

    59-67-6

    acido nicotinico

     

    67-97-0

    colecalciferolo

     

    84-80-0

    fitomenadione

     

    98-92-0

    nicotinamide

     

    492-85-3

    nicofolina

     

    5988-22-7

    fitonadiolo sodio difosfato

     

    19356-17-3

    calcifediolo

     

    32222-06-3

    calcitriolo

     

    55721-11-4

    secalciferolo

     

    83805-11-2

    falecalcitriolo

    2937 11 00

    12629-01-5

    somatropina

     

    82030-87-3

    somatrem

     

    89383-13-1

    somidobovo

     

    96353-48-9

    somagrebovo

     

    102733-72-2

    sometripor

     

    102744-97-8

    sometribovo

     

    106282-98-8

    somalapor

     

    119693-74-2

    somenopor

     

    123212-08-8

    somatosalm

     

    126752-39-4

    somavubovo

     

    129566-95-6

    somfasepor

    2937 12 00

    11061-68-0

    insulina, umana

    2937 19 00

    0-00-0

    corticorelina

     

    0-00-0

    insulina defalano

     

    50-56-6

    oxitocina

     

    50-57-7

    lipressina

     

    56-59-7

    felipressina

     

    113-78-0

    demoxitocina

     

    113-79-1

    argipressina

     

    113-80-4

    argiprestocina

     

    1393-25-5

    secretina

     

    3397-23-7

    ornipressina

     

    9002-60-2

    corticotropina

     

    9002-61-3

    gonadotropina corionica

     

    9002-68-0

    follitropina alfa

     

    9002-70-4

    gonadotropina serica

     

    9002-71-5

    tirotropina

     

    9002-79-3

    intermedina

     

    9004-12-0

    insulina dalanato

     

    9007-12-9

    calcitonina

     

    11000-17-2

    vasopressina iniettabile

     

    11118-25-5

    calcitonina, ratto

     

    12279-41-3

    seractide

     

    12321-44-7

    calcitonina, suina

     

    14636-12-5

    terlipressina

     

    16679-58-6

    desmopressina

     

    16941-32-5

    glucagone

     

    16960-16-0

    tetracosactide

     

    17692-62-5

    norleusactide

     

    20282-58-0

    tricosactide

     

    21215-62-3

    calcitonina, umana

     

    22572-04-9

    codactide

     

    24305-27-9

    protirelina

     

    24870-04-0

    giractide

     

    26112-29-8

    calcitonina, bovina

     

    33515-09-2

    gonadorelina

     

    33605-67-3

    cargutocina

     

    34273-10-4

    saralasina

     

    34765-96-3

    alsactide

     

    37025-55-1

    carbetocina

     

    38234-21-8

    fertirelina

     

    38916-34-6

    somatostatina

     

    47931-80-6

    tosactide

     

    47931-85-1

    calcitonina, salmone

     

    52232-67-4

    teriparatide

     

    53714-56-0

    leuprorelina

     

    54017-73-1

    murodermin

     

    57014-02-5

    calcitonina, anguille

     

    57773-63-4

    triptorelina

     

    57773-65-6

    deslorelina

     

    57982-77-1

    buserelina

     

    60731-46-6

    elcatonina

     

    62305-86-6

    orotirelina

     

    65807-02-5

    goserelin

     

    66866-63-5

    lutrelina

     

    68562-41-4

    mecasermina

     

    68859-20-1

    insulina argina

     

    69558-55-0

    timopentina

     

    76712-82-8

    istrelina

     

    76932-56-4

    nafarelina

     

    77727-10-7

    nacartocina

     

    78664-73-0

    posatirelina

     

    83150-76-9

    octreotide

     

    83930-13-6

    somatorelina

     

    85466-18-8

    timocartina

     

    86168-78-7

    sermorelina

     

    89662-30-6

    detirelix

     

    90243-66-6

    montirelina

     

    95729-65-0

    azetirelina

     

    97048-13-0

    urofollitropina

     

    100016-62-4

    calcitonina, pollo

     

    103300-74-9

    taltirelina

     

    103451-84-9

    avicatonina

     

    105250-86-0

    ebiratide

     

    105953-59-1

    dumorelina

     

    111212-85-2

    ersofermina

     

    116094-23-6

    insulina asparta

     

    120287-85-6

    cetrorelix

     

    124904-93-4

    ganirelix

     

    127932-90-5

    ramorelix

     

    140703-49-7

    avorelina

     

    140703-51-1

    examorelina

     

    144743-92-0

    teverelix

     

    144916-42-7

    sonermina

     

    146706-68-5

    rismorelina

     

    150490-84-9

    folitropina beta

     

    152923-57-4

    lutropina alfa

     

    157238-32-9

    cetermina

     

    158861-67-7

    pralmorelina

     

    160337-95-1

    insulina glargina

     

    165101-51-9

    becaplermina

     

    170851-70-4

    ipamorelina

     

    177073-44-8

    coriogonadotropina alfa

     

    182212-66-4

    avotermina

     

    183552-38-7

    abarelix

     

    308079-72-3

    timostimulina

    2937 21 00

    50-23-7

    idrocortisone

     

    50-24-8

    prednisolone

     

    53-03-2

    prednisone

     

    53-06-5

    cortisone

    2937 22 00

    50-02-2

    desametasone

     

    53-33-8

    parametasone

     

    53-34-9

    fluprednisolone

     

    67-73-2

    fluocinolone acetonide

     

    124-94-7

    triamcinolone

     

    127-31-1

    fludrocortisone

     

    152-97-6

    fluocortolone

     

    338-95-4

    isoflupredone

     

    356-12-7

    fluocinonide

     

    378-44-9

    betametasone

     

    382-67-2

    desossimetasone

     

    426-13-1

    fluorometolone

     

    595-52-8

    descinolone

     

    1524-88-5

    fludroxicortide

     

    2135-17-3

    flumetasone

     

    2193-87-5

    fluprednidene

     

    2355-59-1

    drocinonide

     

    2557-49-5

    diflorasone

     

    2607-06-9

    diflucortolone

     

    2825-60-7

    formocortal

     

    3093-35-4

    alcinonide

     

    3385-03-3

    flunisolide

     

    3693-39-8

    fluclorolone acetonide

     

    3841-11-0

    fluperolone

     

    3924-70-7

    amcinafal

     

    4419-39-0

    beclometasone

     

    4732-48-3

    meclorisone

     

    4828-27-7

    clocortolone

     

    4989-94-0

    triamcinolone furetonide

     

    5251-34-3

    cloprednolo

     

    5534-05-4

    betametasone acibutato

     

    5611-51-8

    triamcinolone esacetonide

     

    7008-26-6

    diclorisone

     

    7332-27-6

    amcinafide

     

    19705-61-4

    cicortonide

     

    21365-49-1

    tralonide

     

    23674-86-4

    difluprednato

     

    24320-27-2

    alocortolone

     

    25092-07-3

    dimesone

     

    25122-41-2

    clobetasolo

     

    26849-57-0

    triclonide

     

    28971-58-6

    acrocinonide

     

    31002-79-6

    triamcinolone benetonide

     

    33124-50-4

    fluocortin

     

    35135-68-3

    cormetasone

     

    50629-82-8

    alometasone

     

    51022-69-6

    amcinonide

     

    52080-57-6

    cloroprednisone

     

    54063-32-0

    clobetasone

     

    57781-15-4

    alopredone

     

    58497-00-0

    procinonide

     

    58524-83-7

    ciprocinonide

     

    59497-39-1

    naflocort

     

    60135-22-0

    flumossonide

     

    67452-97-5

    alclometasone

     

    74131-77-4

    ticabesone

     

    78467-68-2

    locicortolone dicibato

     

    83880-70-0

    desametasone acefurato

     

    85197-77-9

    tipredano

     

    87116-72-1

    timobesone

     

    98651-66-2

    ulobetasolo

     

    103466-73-5

    icometasone enbutato

     

    105102-22-5

    mometasone

     

    106033-96-9

    itrocinonide

     

    123013-22-9

    amelometasone

    2937 23 00

    50-28-2

    estradiolo

     

    50-50-0

    estradiolo benzoato

     

    52-76-6

    linestrenolo

     

    53-16-7

    estrone

     

    57-63-6

    etinilestradiolo

     

    57-83-0

    progesterone

     

    67-95-8

    quingestrone

     

    68-22-4

    noretisterone

     

    68-23-5

    noretinodrel

     

    68-96-2

    idrossiprogesterone

     

    72-33-3

    mestranolo

     

    79-64-1

    dimetisterone

     

    152-43-2

    quinestrolo

     

    152-62-5

    didrogesterone

     

    313-05-3

    azacosterolo

     

    337-03-1

    flugestone

     

    432-60-0

    allilestrenolo

     

    434-03-7

    etisterone

     

    514-68-1

    estriolo succinato

     

    520-85-4

    medrossiprogesterone

     

    547-81-9

    epiestriolo

     

    566-48-3

    formestano

     

    630-56-8

    idrossiprogesterone caproato

     

    797-63-7

    levonorgestrel

     

    809-01-8

    edogestrone

     

    848-21-5

    norgestrienone

     

    850-52-2

    altrenogest

     

    896-71-9

    tigestolo

     

    965-90-2

    etilestrenolo

     

    977-79-7

    medrogestone

     

    979-32-8

    estradiolo valerato

     

    1169-79-5

    quinestradolo

     

    1231-93-2

    etinodiolo

     

    1253-28-7

    gestonorone caproato

     

    1961-77-9

    clormadinone

     

    2363-58-8

    epitiostanolo

     

    2740-52-5

    anagestone

     

    2998-57-4

    estramustina

     

    3124-93-4

    etinerone

     

    3538-57-6

    aloprogesterone

     

    3562-63-8

    megestrolo

     

    3571-53-7

    estradiolo undecilato

     

    3643-00-3

    ossogestone

     

    4140-20-9

    estrapronicato

     

    5192-84-7

    trengestone

     

    5367-84-0

    clomegestone

     

    5630-53-5

    tibolone

     

    5633-18-1

    melengestrolo

     

    5941-36-6

    estrazinolo

     

    6533-00-2

    norgestrel

     

    6795-60-4

    norvinisterone

     

    7001-56-1

    pentagestrone

     

    7004-98-0

    epimestrolo

     

    10116-22-0

    demegestone

     

    10322-73-3

    estrofurato

     

    10448-96-1

    almestrone

     

    10592-65-1

    quingestanolo

     

    13563-60-5

    norgesterone

     

    13885-31-9

    orestrato

     

    14340-01-3

    gestadienolo

     

    15262-77-8

    delmadinone

     

    16320-04-0

    gestrinone

     

    16915-71-2

    cingestolo

     

    19291-69-1

    gestaclone

     

    20047-75-0

    clogestone

     

    23163-42-0

    metinodiolo

     

    23873-85-0

    proligestone

     

    25092-41-5

    norgestomet

     

    28014-46-2

    poliestradiolo fosfato

     

    30781-27-2

    amadinone

     

    34184-77-5

    promegestone

     

    34816-55-2

    mossestrolo

     

    35189-28-7

    norgestimato

     

    39219-28-8

    promestriene

     

    39791-20-3

    nilestriolo

     

    52279-58-0

    metogest

     

    54024-22-5

    desogestrel

     

    54048-10-1

    etonogestrel

     

    54063-31-9

    cismadinone

     

    54063-33-1

    clossestradiolo

     

    58691-88-6

    nomegestrolo

     

    60282-87-3

    gestodene

     

    65928-58-7

    dienogest

     

    74513-62-5

    trimegestone

     

    80471-63-2

    epostano

     

    105149-04-0

    osaterone

     

    129453-61-8

    fulvestrant

     

    139402-18-9

    alestramustina

    2937 29 00

    52-39-1

    aldosterone

     

    52-78-8

    noretandrolone

     

    53-39-4

    oxandrolone

     

    53-43-0

    prasterone

     

    58-18-4

    metiltestosterone

     

    58-19-5

    drostanolone

     

    58-22-0

    testosterone

     

    64-85-7

    desossicortone

     

    67-81-2

    penmesterolo

     

    72-63-9

    metandienone

     

    76-43-7

    fluoximesterone

     

    76-47-1

    idrocortamato

     

    83-43-2

    metilprednisolone

     

    145-12-0

    ossimesterone

     

    145-13-1

    pregnenolone

     

    152-58-9

    cortodoxone

     

    153-00-4

    metenolone

     

    434-07-1

    ossimetolone

     

    434-22-0

    nandrolone

     

    521-10-8

    metandriolo

     

    521-11-9

    mestanolone

     

    521-18-6

    androstanolone

     

    595-77-7

    algestone

     

    599-33-7

    prednilidene

     

    638-94-8

    desonide

     

    797-58-0

    norboletone

     

    846-48-0

    boldenone

     

    965-93-5

    metribolone

     

    968-93-4

    testolattone

     

    976-71-6

    canrenone

     

    1093-58-9

    clostebol

     

    1110-40-3

    cortivasolo

     

    1247-42-3

    meprednisone

     

    1254-35-9

    oxabolone cipionato

     

    1424-00-6

    mesterolone

     

    1491-81-2

    bolmantalato

     

    1605-89-6

    bolasterone

     

    2098-66-0

    ciproterone

     

    2205-73-4

    tiomesterone

     

    2320-86-7

    enestebolo

     

    2454-11-7

    formebolone

     

    2487-63-0

    quinbolone

     

    2668-66-8

    medrisone

     

    3570-10-3

    benorterone

     

    3625-07-8

    mebolazina

     

    3638-82-2

    propetandrolo

     

    3704-09-4

    mibolerone

     

    3764-87-2

    trestolone

     

    5055-42-5

    silandrone

     

    5060-55-9

    prednisolone steaglato

     

    5197-58-0

    stenbolone

     

    5591-27-5

    clometerone

     

    5626-34-6

    prednisolamato

     

    5714-75-0

    prednazato

     

    5874-98-6

    testosterone chetolaurato

     

    6693-90-9

    prednazolina

     

    7483-09-2

    mesabolone

     

    10161-33-8

    trenbolone

     

    10418-03-8

    stanozololo

     

    13085-08-0

    mazipredone

     

    13583-21-6

    norclostebol

     

    13647-35-3

    trilostano

     

    14484-47-0

    deflazacort

     

    16915-78-9

    bolenolo

     

    17021-26-0

    calusterone

     

    17230-88-5

    danazolo

     

    17332-61-5

    isoprednidene

     

    18118-80-4

    oxisopred

     

    19120-01-5

    idrossistenozolo

     

    19888-56-3

    fluazacort

     

    20423-99-8

    deprodone

     

    21362-69-6

    mepitiostano

     

    24358-76-7

    nivacortolo

     

    29069-24-7

    prednimustina

     

    33122-60-0

    nordinone

     

    33765-68-3

    oxendolone

     

    41020-79-5

    dicirenone

     

    43169-54-6

    mesrenoato potassico

     

    49697-38-3

    rimexolone

     

    49847-97-4

    prorenoato potassico

     

    50801-44-0

    cortisuzolo

     

    51333-22-3

    budesonide

     

    51354-32-6

    nisterima

     

    53608-96-1

    clossotestosterone

     

    60023-92-9

    roxibolone

     

    60607-35-4

    topterone

     

    61951-99-3

    tixocortolo

     

    63014-96-0

    delanterone

     

    65415-41-0

    nicocortonide

     

    66877-67-6

    domoprednato

     

    67392-87-4

    drospirenone

     

    73771-04-7

    prednicarbato

     

    74050-20-7

    idrocortisone aceponato

     

    74220-07-8

    spirorenone

     

    76675-97-3

    resocortol

     

    77016-85-4

    plomestano

     

    79243-67-7

    rosterolone

     

    83625-35-8

    amebucort

     

    84371-65-3

    mifepristone

     

    86401-95-8

    metilprednisolone aceponato

     

    87952-98-5

    mespirenone

     

    89672-11-7

    cioteronel

     

    90350-40-6

    metilprednisolone suleptanato

     

    91935-26-1

    toripristone

     

    96301-34-7

    atamestano

     

    98319-26-7

    finasteride

     

    105051-87-4

    minamestano

     

    107000-34-0

    zanoterone

     

    107724-20-9

    eplerenone

     

    107868-30-4

    exemestano

     

    119169-78-7

    epristeride

     

    120815-74-9

    butixocort

     

    129260-79-3

    loteprednolo

     

    137099-09-3

    turosteride

     

    141845-82-1

    ciclesonide

     

    144459-70-1

    rofleponide

     

    154229-19-3

    abiraterone

     

    164656-23-9

    dutasteride

    2937 31 00

    51-43-4

    epinefrina

    2937 39 00

    51-41-2

    norepinefrina

     

    329-65-7

    racepinefrina

    2937 40 00

    55-03-8

    levotiroxina sodica

     

    3130-96-9

    ratironina

     

    6893-02-3

    liotironina

     

    9010-34-8

    tiroglobulina

    2937 50 00

    363-24-6

    dinoprostone

     

    551-11-1

    dinoprost

     

    745-65-3

    alprostadil

     

    33813-84-2

    deprostile

     

    35121-78-9

    epoprostenolo

     

    35700-23-3

    carboprost

     

    40665-92-7

    cloprostenolo

     

    40666-16-8

    fluprostenolo

     

    51953-95-8

    doxaprost

     

    54120-61-5

    prostalene

     

    55028-70-1

    arbaprostile

     

    56695-65-9

    rosaprostolo

     

    59122-46-2

    misoprostolo

     

    59619-81-7

    etiprostone

     

    60325-46-4

    sulprostone

     

    61263-35-2

    meteneprost

     

    61557-12-8

    penprostene

     

    62524-99-6

    delprostenato

     

    62559-74-4

    frossiprost

     

    64318-79-2

    gemeprost

     

    67040-53-3

    tiprostanide

     

    67110-79-6

    luprostiolo

     

    69381-94-8

    fenprostalene

     

    69648-38-0

    butaprost

     

    69648-40-4

    oxoprostolo

     

    69900-72-7

    trimoprostile

     

    70667-26-4

    ornoprostile

     

    71097-83-1

    nileprost

     

    71116-82-0

    tiaprost

     

    73121-56-9

    enprostile

     

    73647-73-1

    viprostolo

     

    73873-87-7

    iloprost

     

    74176-31-1

    alfaprostolo

     

    77287-05-9

    rioprostil

     

    79360-43-3

    nocloprost

     

    79672-88-1

    piriprost

     

    80225-28-1

    tilsuprost

     

    81026-63-3

    enisoprost

     

    81845-44-5

    ciprostene

     

    83997-19-7

    ataprost

     

    85505-64-2

    vapiprost

     

    86348-98-3

    flunoprost

     

    87269-59-8

    naxaprostene

     

    88430-50-6

    beraprost

     

    88852-12-4

    limaprost

     

    88931-51-5

    clinprost

     

    88980-20-5

    mexiprostil

     

    90243-98-4

    dimoxaprost

     

    90693-76-8

    eptaloprost

     

    95722-07-9

    cicaprost

     

    105674-77-9

    lanprostone

     

    108945-35-3

    taprostene

     

    110845-89-1

    remiprostolo

     

    120373-36-6

    unoprostone

     

    122946-42-3

    spiriprostile

     

    130209-82-4

    latanoprost

     

    139403-31-9

    pimilprost

    2937 90 00

    104-14-3

    octopamina

     

    13074-00-5

    azastene

     

    83646-97-3

    inocoterone

    2938 10 00

    153-18-4

    rutoside

     

    520-27-4

    diosmina

     

    7085-55-4

    troxerutina

     

    23869-24-1

    monosserutina

     

    30851-76-4

    etoxazorutoside

    2938 90 10

    71-63-6

    digitossina

     

    1111-39-3

    acetildigitossina

     

    1405-76-1

    gitalina, amorfa

     

    3261-53-8

    gitalossina

     

    7242-04-8

    pengitossina

     

    10176-39-3

    gitoformato

     

    17575-22-3

    lanatoside C

     

    17598-65-1

    deslanoside

     

    20830-75-5

    digossina

     

    30685-43-9

    metildigossina

     

    36983-69-4

    actodigina

    2938 90 90

    466-06-8

    proscillaridina

     

    8063-80-7

    polisaponina

     

    14144-06-0

    disogluside

     

    17226-75-4

    kelloside

     

    18719-76-1

    keracianina

     

    29767-20-2

    teniposide

     

    33156-28-4

    ramnodigina

     

    33396-37-1

    meproscillarina

     

    33419-42-0

    etoposide

     

    99759-19-0

    ticheside

     

    100345-64-0

    siagoside

     

    131129-98-1

    mipragoside

     

    150332-35-7

    pamacheside

    2939 11 00

    76-41-5

    oximorfone

     

    76-42-6

    oxicodone

     

    125-28-0

    diidrocodeina

     

    125-29-1

    idrocodone

     

    466-90-0

    tebacone

     

    466-99-9

    idromorfone

     

    509-67-1

    folcodina

     

    639-48-5

    nicomorfina

     

    14521-96-1

    etorfina

     

    52485-79-7

    buprenorfina

    2939 19 00

    62-67-9

    nalorfina

     

    128-62-1

    noscapina

     

    143-52-2

    metopone

     

    427-00-9

    desomorfina

     

    465-65-6

    naloxone

     

    466-97-7

    normorfina

     

    467-15-2

    norcodeina

     

    467-18-5

    mirofina

     

    509-56-8

    metildiidromorfina

     

    808-24-2

    nicodicodina

     

    2183-56-4

    idromorfinolo

     

    3688-66-2

    nicocodina

     

    4406-22-8

    ciprenorfina

     

    7125-76-0

    codoxima

     

    14357-78-9

    diprenorfina

     

    16008-36-9

    metildesorfina

     

    16549-56-7

    omprenorfina

     

    16590-41-3

    naltrexone

     

    16676-26-9

    nalmessone

     

    20594-83-6

    nalbufina

     

    23758-80-7

    alletorfina

     

    25333-77-1

    acetorfina

     

    42281-59-4

    oxilorfano

     

    55096-26-9

    nalmefene

     

    68616-83-1

    pentamorfone

     

    69373-95-1

    diproteverina

     

    72060-05-0

    conorfone

     

    77287-89-9

    xorfanolo

     

    88939-40-6

    semorfone

    2939 29 00

    84-55-9

    viquidil

     

    1301-42-4

    euprocina

    2939 41 00

    90-81-3

    racefedrina

    2939 42 00

    90-82-4

    pseudoefedrina

    2939 43 00

    492-39-7

    catina

    2939 49 00

    530-54-1

    metoxifedrina

     

    7681-79-0

    etafedrina

     

    14838-15-4

    fenilpropanolamina

     

    26652-09-5

    ritodrina

    2939 51 00

    3736-08-1

    fenetillina

    2939 59 00

    314-35-2

    etamifillina

     

    317-34-0

    aminofillina

     

    437-74-1

    xantinolo nicotinato

     

    479-18-5

    diprofillina

     

    519-30-2

    dimetazano

     

    519-37-9

    etofillina

     

    523-87-5

    dimenidrinato

     

    603-00-9

    proxifillina

     

    606-90-6

    piprinidrinato

     

    1703-48-6

    dimabefillina

     

    2016-63-9

    bamifillina

     

    4499-40-5

    colina teofillinato

     

    5634-38-8

    guaifillina

     

    6493-05-6

    pentoxifillina

     

    10001-43-1

    pimefillina

     

    10226-54-7

    lomifillina

     

    13460-98-5

    teodrenalina

     

    15518-82-8

    metescufillina

     

    15766-94-6

    teofillina efedrina

     

    17243-56-0

    visnafillina

     

    17243-70-8

    triclofillina

     

    17692-30-7

    diniprofillina

     

    17693-51-5

    prometazina teoclato

     

    18428-63-2

    acefillina piperazina

     

    30924-31-3

    cafaminolo

     

    36921-54-7

    xantifibrato

     

    41078-02-8

    enprofillina

     

    53403-97-7

    piridofillina

     

    54063-54-6

    reproterolo

     

    54504-70-0

    etofillina clofibrato

     

    55242-55-2

    propentofillina

     

    57076-71-8

    denbufillina

     

    58166-83-9

    cafedrina

     

    65184-10-3

    teoprololo

     

    69975-86-6

    doxofillina

     

    70788-27-1

    acefillina clofibrolo

     

    79712-55-3

    tazifillina

     

    80288-49-9

    furafillina

     

    80294-25-3

    mexafillina

     

    81792-35-0

    teopranitolo

     

    82190-91-8

    flufillina

     

    85118-43-0

    fluprofillina

     

    90162-60-0

    isbufillina

     

    90749-32-9

    laprafillina

     

    98204-48-9

    spirofillina

     

    98833-92-2

    stacofillina

     

    100324-81-0

    lisofillina

     

    102144-78-5

    tameridone

     

    105102-21-4

    torbafillina

     

    107767-55-5

    albifillina

     

    110390-84-6

    perbufillina

     

    116763-36-1

    nestifillina

     

    132210-43-6

    cipamfillina

     

    136145-07-8

    arofilina

     

    151581-23-6

    apaxifillina

    2939 61 00

    60-79-7

    ergometrina

    2939 62 00

    113-15-5

    ergotamina

    2939 69 00

    50-37-3

    lisergide

     

    113-42-8

    metilergometrina

     

    361-37-5

    metisergide

     

    511-12-6

    diidroergotamina

     

    3031-48-9

    acetergamina

     

    5793-04-4

    propisergide

     

    7125-71-5

    tochizina

     

    17692-51-2

    metergolina

     

    18016-80-3

    lisuride

     

    22336-84-1

    metergotamina

     

    25614-03-3

    bromocriptina

     

    27848-84-6

    nicergolina

     

    36945-03-6

    lergotrile

     

    37686-84-3

    terguride

     

    57935-49-6

    tiomergina

     

    59032-40-5

    disulergina

     

    59091-65-5

    delergotrile

     

    60019-20-7

    brazergolina

     

    64795-23-9

    etisulergina

     

    64795-35-3

    mesulergina

     

    66104-22-1

    pergolide

     

    66759-48-6

    desocriptina

     

    74627-35-3

    cianergolina

     

    77650-95-4

    proterguride

     

    81409-90-7

    cabergolina

     

    81968-16-3

    mergocriptina

     

    83455-48-5

    bromerguride

     

    87178-42-5

    dosergoside

     

    88660-47-3

    epicriptina

     

    107052-56-2

    romergolina

     

    108674-86-8

    sergolexolo

     

    121588-75-8

    amesergide

    2939 91 90

    537-46-2

    metamfetamina

    2939 99 00

    50-39-5

    proteobromina

     

    50-55-5

    reserpina

     

    52-88-0

    atropina metonitrato

     

    53-18-9

    bietaserpina

     

    54-49-9

    metaraminolo

     

    57-22-7

    vincristina

     

    57-94-3

    tubocurarina cloruro

     

    80-49-9

    omatropina metilbromuro

     

    80-50-2

    octatropina metilbromuro

     

    84-36-6

    sirosingopina

     

    86-13-5

    benzatropina

     

    90-39-1

    sparteina

     

    90-69-7

    lobelina

     

    131-01-1

    deserpidina

     

    143-92-0

    tropenzilina bromuro

     

    357-70-0

    galantamina

     

    365-26-4

    oxilofrina

     

    428-07-9

    atromepina

     

    477-30-5

    demecolcina

     

    486-56-6

    cotinina

     

    495-83-0

    tigloidina

     

    511-55-7

    xenitropio bromuro

     

    520-52-5

    psilocibina

     

    522-87-2

    acido yoimbico

     

    524-83-4

    etibenzatropina

     

    533-08-4

    tropiglina

     

    546-06-5

    conexina

     

    585-14-8

    poschina

     

    602-40-4

    cieptropina

     

    602-41-5

    tiocolchicoside

     

    604-51-3

    deptropina

     

    865-04-3

    metoserpidina

     

    865-21-4

    vinblastina

     

    865-24-7

    vinglicinato

     

    1028-33-7

    pentifillina

     

    1178-28-5

    metoserpato

     

    1242-69-9

    decitropina

     

    1617-90-9

    vincamina

     

    2589-47-1

    prajmalio bitartrato

     

    3735-85-1

    mefeserpina

     

    3784-89-2

    fenactropinio cloruro

     

    4438-22-6

    atropina ossido

     

    4880-88-0

    vinburnina

     

    4880-92-6

    apovincamina

     

    4914-30-1

    deidroemetina

     

    5610-40-2

    securinina

     

    5627-46-3

    clobenztropina

     

    5868-06-4

    fentonio bromuro

     

    7008-24-4

    cloroserpidina

     

    7008-42-6

    acronina

     

    7009-65-6

    prampina

     

    10405-02-4

    trospio cloruro

     

    15130-91-3

    sultroponio

     

    15180-03-7

    alcuronio cloruro

     

    15228-71-4

    vinrosidina

     

    15790-02-0

    tropodifene

     

    17127-48-9

    glaziovina

     

    19410-02-7

    tropirina

     

    19877-89-5

    vincanolo

     

    22254-24-6

    ipratropio bromuro

     

    23360-92-1

    vinleurosina

     

    24815-24-5

    rescinnamina

     

    25573-43-7

    eseridina

     

    25775-90-0

    zucapsaicina

     

    29025-14-7

    butropio bromuro

     

    30286-75-0

    ossitropio bromuro

     

    33335-58-9

    dimetiltubocurarinio cloruro

     

    40796-97-2

    bemesetron

     

    42971-09-5

    vinpocetina

     

    47562-08-3

    loraimina

     

    51598-60-8

    cimetropio bromuro

     

    53643-48-4

    vindesina

     

    53862-81-0

    detajmio bitartrato

     

    54022-49-0

    vinformide

     

    57475-17-9

    brovincamina

     

    57694-27-6

    vinpolina

     

    58337-35-2

    elliptinio acetato

     

    63516-07-4

    flutropio bromuro

     

    64294-94-6

    tropabazato

     

    65285-58-7

    vincantrile

     

    67699-40-5

    vinzolidina

     

    68170-69-4

    vinepidina

     

    71031-15-7

    catinone

     

    71486-22-1

    vinorelbina

     

    72238-02-9

    retelliptina

     

    73573-42-9

    rescimetolo

     

    74709-54-9

    vindeburnolo

     

    76352-13-1

    tropapride

     

    79467-19-9

    sintropio bromuro

     

    81571-28-0

    vinleucinolo

     

    81600-06-8

    vintriptolo

     

    83482-77-3

    vinmegallato

     

    85181-40-4

    tropanserina

     

    88199-75-1

    sevitropio mesilato

     

    89565-68-4

    tropisetron

     

    97682-44-5

    irinotecano

     

    105118-14-7

    datelliptio cloruro

     

    109889-09-0

    granisetron

     

    113932-41-5

    tematropio metilsolfato

     

    117086-68-7

    ricasetron

     

    123258-84-4

    itasetron

     

    123286-00-0

    vinfosiltina

     

    123482-22-4

    zatosetron

     

    123948-87-8

    topotecano

     

    135905-89-4

    mirisetron

     

    139404-48-1

    tiotropio bromuro

     

    149882-10-0

    lurtotecano

     

    162652-95-1

    vinflunina

    2940 00 00

    585-86-4

    lattitolo

     

    4618-18-2

    lattulosio

     

    7585-39-9

    betadex

     

    10016-20-3

    alfadex

     

    10310-32-4

    tribenoside

     

    15351-13-0

    nicofuranoso

     

    15879-93-3

    cloralosio

     

    29899-95-4

    clobenoside

     

    33779-37-2

    salprotoside

     

    54182-58-0

    sucralfato

     

    55902-93-7

    mebenoside

     

    56824-20-5

    amiprilosio

     

    57680-56-5

    sucrosofato

     

    96427-12-2

    lattalfato

     

    132682-98-5

    glufosfamide

     

    133692-55-4

    seprilosio

    2941 10 10

    26787-78-0

    amoxicillina

    2941 10 20

    69-53-4

    ampicillina

     

    6489-97-0

    metampicillina

     

    33817-20-8

    pivampicillina

    2941 10 90

    61-32-5

    meticillina

     

    61-33-6

    benzilpenicillina

     

    61-72-3

    cloxacillina

     

    66-79-5

    oxacillina

     

    87-08-1

    fenossimetilpenicillina

     

    87-09-2

    almecillina

     

    147-52-4

    nafcillina

     

    147-55-7

    feneticillina

     

    525-94-0

    adicillina

     

    551-27-9

    propicillina

     

    751-84-8

    benetamina penicillina

     

    983-85-7

    penamecillina

     

    1538-09-6

    benzilpenicillina benzatinica

     

    1596-63-0

    chinacillina

     

    1926-48-3

    fenbenicillina

     

    1926-49-4

    clometocillina

     

    3116-76-5

    dicloxacillina

     

    3485-14-1

    ciclacillina

     

    3511-16-8

    etacillina

     

    3736-12-7

    levopropicillina

     

    4697-36-3

    carbenicillina

     

    4780-24-9

    isopropicillina

     

    5250-39-5

    flucloxacillina

     

    6011-39-8

    clemizolo-penicillina

     

    7009-88-3

    feniracillina

     

    10004-67-8

    amantocillina

     

    15949-72-1

    prazocillina

     

    17243-38-8

    azidocillina

     

    22164-94-9

    suncillina

     

    26552-51-2

    tifencillina

     

    26774-90-3

    epicillina

     

    27025-49-6

    carfecillina

     

    34787-01-4

    ticarcillina

     

    35531-88-5

    carindacillina

     

    37091-66-0

    azlocillina

     

    40966-79-8

    sarpicillina

     

    41744-40-5

    sulbenicillina

     

    47747-56-8

    talampicillina

     

    50972-17-3

    bacampicillina

     

    51154-48-4

    fibracillina

     

    51481-65-3

    mezlocillina

     

    53861-02-2

    oxetacillina

     

    54340-65-7

    furbucillina

     

    55530-41-1

    rotamicillina

     

    55975-92-3

    pirbenicillina

     

    56211-43-9

    tameticillina

     

    61477-96-1

    piperacillina

     

    63358-49-6

    aspoxicillina

     

    63469-19-2

    apalcillina

     

    66148-78-5

    temocillina

     

    66327-51-3

    fuzlocillina

     

    67337-44-4

    sarmoxicillina

     

    69414-41-1

    piridicillina

     

    76497-13-7

    sultamicillina

     

    78186-33-1

    fumoxicillina

     

    82509-56-6

    piroxicillina

     

    86273-18-9

    lenampicillina

     

    98048-07-8

    fomidacillina

     

    151287-22-8

    tobicilina

    2941 20 80

    57-92-1

    streptomicina

     

    4480-58-4

    streptoniazide

     

    11011-72-6

    bluensomicina

     

    94554-99-1

    paldimicina

    2941 30 00

    57-62-5

    clortetraciclina

     

    60-54-8

    tetraciclina

     

    79-57-2

    oxitetraciclina

     

    127-33-3

    demeclociclina

     

    564-25-0

    doxiciclina

     

    751-97-3

    rolitetraciclina

     

    808-26-4

    sanciclina

     

    914-00-1

    metaciclina

     

    987-02-0

    demeciclina

     

    992-21-2

    limeciclina

     

    1110-80-1

    pipaciclina

     

    1181-54-0

    clomociclina

     

    2013-58-3

    meclociclina

     

    4599-60-4

    penimepiciclina

     

    5585-59-1

    nitrociclina

     

    5874-95-3

    amiciclina

     

    10118-90-8

    minociclina

     

    15301-82-3

    pecociclina

     

    15590-00-8

    etamociclina

     

    15599-51-6

    apiciclina

     

    16259-34-0

    penimociclina

     

    16545-11-2

    guameciclina

     

    31770-79-3

    megluciclina

     

    58298-92-3

    colimeciclina

    2941 40 00

    56-75-7

    cloramfenicolo

     

    847-25-6

    racefenicolo

     

    13838-08-9

    azidamfenicolo

     

    15318-45-3

    tiamfenicolo

     

    31342-36-6

    pantotenato di cloramfenicolo composto

     

    76639-94-6

    florfenicolo

    2941 50 00

    114-07-8

    eritromicina

     

    527-75-3

    beritromicina

     

    53066-26-5

    lexitromicina

     

    62013-04-1

    diritromicina

     

    80214-83-1

    roxitromicina

     

    81103-11-9

    claritromicina

     

    82664-20-8

    fluritromicina

     

    84252-03-9

    eritromicina stinoprato

     

    96128-89-1

    eritromicina acistrato

    2941 90 00

    0-00-0

    actagardina

     

    0-00-0

    ardacina

     

    50-07-7

    mitomicina

     

    50-59-9

    cefaloridina

     

    50-76-0

    dactinomicina

     

    53-79-2

    puromicina

     

    59-01-8

    kanamicina

     

    66-81-9

    cicloesimide

     

    68-41-7

    cicloserina

     

    113-73-5

    gramicidina S

     

    115-02-6

    azaserina

     

    119-04-0

    framicetina

     

    125-65-5

    pleuromulina

     

    126-07-8

    griseofulvina

     

    153-61-7

    cefalotina

     

    154-21-2

    lincomicina

     

    303-81-1

    novobiocina

     

    480-49-9

    filipina

     

    580-74-5

    xantocillina

     

    636-47-5

    stallimicina

     

    801-52-5

    porfiromicina

     

    859-07-4

    cefaloram

     

    1018-71-9

    pirrolnitrina

     

    1066-17-7

    colistina

     

    1391-41-9

    endomicina

     

    1392-21-8

    chitasamicina

     

    1393-87-9

    fusafungina

     

    1394-02-1

    acimicina

     

    1397-89-3

    amfotericina B

     

    1400-61-9

    nistatina

     

    1401-69-0

    tilosina

     

    1402-81-9

    ambomicina

     

    1402-82-0

    amfomicina

     

    1402-84-2

    antelmicina

     

    1403-17-4

    candicidina

     

    1403-47-0

    duazomicina

     

    1403-66-3

    gentamicina

     

    1403-71-0

    amicina

     

    1403-99-2

    mitogillina

     

    1404-04-2

    neomicina

     

    1404-08-6

    neutramicina

     

    1404-15-5

    nogalamicina

     

    1404-20-2

    peliomicina

     

    1404-26-8

    polimixina B

     

    1404-48-4

    relomicina

     

    1404-55-3

    ristocetina

     

    1404-59-7

    rutamicina

     

    1404-64-4

    sparsomicina

     

    1404-74-6

    streptovaricina

     

    1404-88-2

    tirotricina

     

    1404-90-6

    vancomicina

     

    1405-00-1

    viridofulvina

     

    1405-52-3

    solfomixina

     

    1405-87-4

    bacitracina

     

    1405-97-6

    gramicidina

     

    1407-05-2

    metocidina

     

    1695-77-8

    spectinomicina

     

    2750-76-7

    rifamide

     

    2751-09-9

    troleandomicina

     

    3577-01-3

    cefaloglicina

     

    3922-90-5

    oleandomicina

     

    3930-19-6

    rufocromomicina

     

    4117-65-1

    aspartocina

     

    4434-05-3

    cumamicina

     

    4564-87-8

    carbomicina

     

    4696-76-8

    bekanamicina

     

    4803-27-4

    antramicina

     

    5575-21-3

    cefalonio

     

    6990-06-3

    acido fusidico

     

    6998-60-3

    rifamicina

     

    7542-37-2

    paromomicina

     

    7644-67-9

    azotomicina

     

    7681-93-8

    natamicina

     

    8025-81-8

    spiramicina

     

    8052-16-2

    cactinomicina

     

    9014-02-2

    zinostatina

     

    10118-85-1

    lidimicina

     

    10206-21-0

    cefacetrile

     

    11003-38-6

    capreomicina

     

    11006-70-5

    olivomicina

     

    11006-76-1

    ostreogricina

     

    11006-76-1

    pristinamicina

     

    11006-76-1

    virginiamicina

     

    11006-76-1

    micamicina

     

    11014-70-3

    levorina

     

    11015-37-5

    bambermicina

     

    11029-70-2

    eliomicina

     

    11033-34-4

    steffimicina

     

    11043-99-5

    mitomalcina

     

    11048-13-8

    nebramicina

     

    11048-15-0

    kalafungina

     

    11051-71-1

    avilamicina

     

    11056-06-7

    bleomicina

     

    11056-09-0

    ranimicina

     

    11056-11-4

    biniramicina

     

    11056-12-5

    cirolemicina

     

    11056-14-7

    mitocarcina

     

    11056-15-8

    mitospero

     

    11056-16-9

    nifungina

     

    11096-49-4

    partricina

     

    11115-82-5

    enramicina

     

    11121-32-7

    mepartricina

     

    12650-69-0

    mupirocina

     

    12772-35-9

    butirosina

     

    13058-67-8

    lucimicina

     

    13292-46-1

    rifampicina

     

    14289-25-9

    diproleandomicina

     

    15686-71-2

    cefalexina

     

    16846-24-5

    josamicina

     

    17090-79-8

    monensina

     

    18323-44-9

    clindamicina

     

    18378-89-7

    plicamicina

     

    18883-66-4

    streptozocina

     

    19504-77-9

    pecilocina

     

    20830-81-3

    daunorubicina

     

    21593-23-7

    cefapirina

     

    22733-60-4

    siccanina

     

    23110-15-8

    fumagillina

     

    23155-02-4

    fosfomicina

     

    23214-92-8

    doxorubicina

     

    23477-98-7

    sedecamicina

     

    24280-93-1

    acido micofenolico

     

    25546-65-0

    ribostamicina

     

    25953-19-9

    cefazolina

     

    25999-31-9

    lasalocide

     

    26631-90-3

    brobactam

     

    26973-24-0

    ceftezolo

     

    27661-27-4

    benassibina

     

    28022-11-9

    megalomicina

     

    30387-39-4

    colistimetato di sodio

     

    31101-25-4

    mirincamicina

     

    32385-11-8

    sisomicina

     

    32886-97-8

    pivmecillinam

     

    32887-01-7

    mecillinam

     

    32986-56-4

    tobramicina

     

    32988-50-4

    viomicina

     

    33103-22-9

    enviomicina

     

    34444-01-4

    cefamandolo

     

    34493-98-6

    dibekacina

     

    35457-80-8

    midecamicina

     

    35607-66-0

    cefoxitina

     

    35775-82-7

    maridomicina

     

    35834-26-5

    rosaramicina

     

    36441-41-5

    lividomicina

     

    36889-15-3

    betamicina

     

    36920-48-6

    cefoxazolo

     

    37305-75-2

    actaplanina

     

    37321-09-8

    apramicina

     

    37332-99-3

    avoparcina

     

    37517-28-5

    amikacina

     

    37717-21-8

    flurocitabina

     

    38129-37-2

    bicozamicina

     

    38821-53-3

    cefradina

     

    39685-31-9

    cefuracetima

     

    41952-52-7

    cefcanel

     

    47917-41-9

    primicina

     

    50370-12-2

    cefadroxil

     

    50846-45-2

    bacmecillinam

     

    50935-04-1

    carubicina

     

    50935-71-2

    mocimicina

     

    51025-85-5

    arbekacina

     

    51627-14-6

    cefatrizina

     

    51627-20-4

    cefaparolo

     

    51762-05-1

    cefroxadina

     

    52093-21-7

    micronomicina

     

    52231-20-6

    cefrotile

     

    53003-10-4

    salinomicina

     

    53228-00-5

    cetociclina

     

    53994-73-3

    cefacloro

     

    54083-22-6

    zorubicina

     

    54182-61-5

    vistatolone

     

    54182-65-9

    azalomicina

     

    54818-11-0

    cefsumide

     

    55134-13-9

    narasina

     

    55268-75-2

    cefuroxima

     

    55297-95-5

    tiamulina

     

    55779-06-1

    astromicina

     

    55870-64-9

    pentisomicina

     

    56187-47-4

    cefazedone

     

    56283-74-0

    laidlomicina

     

    56377-79-8

    nosieptide

     

    56391-56-1

    netilmicina

     

    56420-45-2

    epirubicina

     

    56592-32-6

    efrotomicina

     

    56689-42-0

    repromicina

     

    56796-20-4

    cefmetazolo

     

    57576-44-0

    aclarubicina

     

    57847-69-5

    cefedrolor

     

    58152-03-7

    isepamicina

     

    58665-96-6

    cefazaflur

     

    58857-02-6

    ambruticina

     

    58944-73-3

    sinefungina

     

    58957-92-9

    idarubicina

     

    58970-76-6

    ubenimex

     

    59733-86-7

    butikacina

     

    59794-18-2

    paulomicina

     

    59865-13-3

    ciclosporina

     

    60925-61-3

    ceforanide

     

    61036-62-2

    teicoplanina

     

    61270-58-4

    cefonicid

     

    61379-65-5

    rifapentina

     

    61622-34-2

    cefotiam

     

    62107-94-2

    plauracina

     

    62587-73-9

    cefsulodina

     

    62893-19-0

    cefoperazone

     

    63521-85-7

    esorubicina

     

    63527-52-6

    cefotaxima

     

    64221-86-9

    imipenem

     

    64314-52-9

    medorubicina

     

    64952-97-2

    latamoxef

     

    65052-63-3

    cefetamet

     

    65057-90-1

    talisomicina

     

    65085-01-0

    cefmenoxima

     

    65195-55-3

    abamectina

     

    65307-12-2

    cefetrizolo

     

    66211-92-5

    detorubicina

     

    66474-36-0

    cefivitril

     

    66508-53-0

    fosmidomicina

     

    66887-96-5

    propikacina

     

    68247-85-8

    peplomicina

     

    68373-14-8

    sulbactam

     

    68401-81-0

    ceftizoxima

     

    69712-56-7

    cefotetan

     

    69739-16-8

    cefodizima

     

    70288-86-7

    ivermectina

     

    70639-48-4

    etisomicina

     

    70774-25-3

    leurubicina

     

    70797-11-4

    cefpiramide

     

    71048-88-9

    ceftiossido

     

    71628-96-1

    menogarile

     

    72496-41-4

    pirarubicina

     

    72558-82-8

    ceftazidima

     

    72559-06-9

    rifabutina

     

    73384-59-5

    ceftriaxone

     

    73684-69-2

    mirosamicina

     

    74014-51-0

    rokitamicina

     

    75481-73-1

    cefminox

     

    76168-82-6

    ramoplanina

     

    76470-66-1

    loracarbef

     

    76610-84-9

    cefbuperazone

     

    77360-52-2

    ceftiolene

     

    78110-38-0

    aztreonam

     

    79350-37-1

    cefixima

     

    79404-91-4

    cilofungina

     

    79548-73-5

    pirlimicina

     

    80195-36-4

    cefdaloxima

     

    80210-62-4

    cefpodoxima

     

    80370-57-6

    ceftiofur

     

    80621-81-4

    rifaximina

     

    82219-78-1

    cefuzonam

     

    82547-58-8

    cefteram

     

    83905-01-5

    azitromicina

     

    84845-57-8

    ritipenem

     

    84878-61-5

    maduramicina

     

    84880-03-5

    cefpimizolo

     

    84957-29-9

    cefpiromo

     

    84957-30-2

    cefchinomo

     

    87638-04-8

    carumonam

     

    87726-17-8

    panipenem

     

    88040-23-7

    cefepima

     

    88669-04-9

    trospectomicina

     

    89786-04-9

    tazobactam

     

    90850-05-8

    gloximonam

     

    90898-90-1

    oximonam

     

    91832-40-5

    cefdinir

     

    92665-29-7

    cefprozile

     

    94168-98-6

    rifametano

     

    96036-03-2

    meropenem

     

    96497-67-5

    rodorubicina

     

    97068-30-9

    elsamitrucina

     

    97275-40-6

    cefcanel daloxato

     

    97519-39-6

    ceftibutene

     

    99665-00-6

    flomossefo

     

    101312-92-9

    valnemulina

     

    102130-84-7

    nemadectina

     

    102507-71-1

    tigemonam

     

    103060-53-3

    daptomicina

     

    103238-57-9

    cefempidone

     

    104145-95-1

    cefditorene

     

    105239-91-6

    cefclidina

     

    106560-14-9

    faropenem

     

    107452-79-9

    cefmepidio cloruro

     

    108050-54-0

    tilmicosina

     

    108319-07-9

    pirazmonam

     

    108852-90-0

    nemorubicina

     

    110267-81-7

    amrubicina

     

    113102-19-5

    rifamexile

     

    113167-61-6

    terdecamicina

     

    113359-04-9

    cefozoprano

     

    113378-31-7

    semduramicina

     

    114451-30-8

    ganefromicina

     

    116853-25-9

    cefluprenam

     

    117211-03-7

    cefetecolo

     

    117704-25-3

    doramectina

     

    120138-50-3

    chinupristina

     

    120410-24-4

    biapenem

     

    120788-07-0

    sulopenem

     

    121584-18-7

    valspodar

     

    122173-74-4

    mideplanina

     

    122841-10-5

    cefoselis

     

    123997-26-2

    eprinomectina

     

    127785-64-2

    basifungina

     

    129639-79-8

    abafungina

     

    129791-92-0

    rifalazil

     

    135821-54-4

    ceftizoxima alapivoxil

     

    135889-00-8

    cefcapene

     

    149951-16-6

    lenapenem

     

    156131-91-8

    dimadectina

     

    156769-21-0

    sanfetrinem

     

    159445-62-2

    orientiparcina

    2942 00 00

    16037-91-5

    sodio stibogluconato

    3001 20 10

    123774-72-1

    sargramostim

     

    134088-74-7

    nartograstim

     

    135968-09-1

    lenograstim

    3001 20 90

    83712-60-1

    defibrotide

     

    99283-10-0

    molgramostim

     

    121181-53-1

    filgrastim

     

    121547-04-4

    mirimostim

     

    127757-91-9

    regramostim

    3001 90 91

    9005-49-6

    eparina sodica

    3001 90 99

    54182-59-1

    sulglicotide

     

    120993-53-5

    desirudina

    3002 10

    9008-11-1

    interferone beta

     

    9008-11-1

    interferone gamma

     

    9008-11-1

    interferone alfa

     

    118390-30-0

    interferone alfacone-1

    3002 10 10

    137487-62-8

    alvircept sudotox

    3002 10 91

    0-00-0

    biciromab

     

    0-00-0

    dorlimomab aritox

     

    0-00-0

    muromonab-CD3

     

    0-00-0

    sevirumab

     

    0-00-0

    tuvirumab

     

    9000-94-6

    antitrombina III, umana

     

    117305-33-6

    telimomab aritox

     

    126132-83-0

    imciromab

     

    127757-92-0

    maslimomab

     

    138661-01-5

    nebacumab

     

    141410-98-2

    edobacomab

     

    141483-72-9

    zolimomab aritox

     

    142864-19-5

    enlimomab

     

    143653-53-6

    abciximab

     

    144058-40-2

    satumomab

     

    145832-33-3

    detumomab

     

    147191-91-1

    priliximab

     

    148189-70-2

    votumumab

     

    150631-27-9

    nacolomab tafenatox

     

    151763-64-3

    capromab

     

    152923-56-3

    daclizumab

     

    152981-31-2

    inolimomab

     

    153101-26-9

    regavirumab

     

    154361-48-5

    arcitumomab

     

    156227-98-4

    afelimomab

     

    156586-89-9

    edrecolomab

     

    156586-90-2

    cedelizumab

     

    156586-92-4

    altumomab

     

    158318-63-9

    bectumomab

     

    159445-64-4

    odulimomab

     

    162774-06-3

    nerelimomab

     

    166089-32-3

    lintuzumab

     

    167747-19-5

    sulesomab

     

    167747-20-8

    felvizumab

     

    167816-91-3

    faralimomab

     

    169802-84-0

    enlimomab pegolo

     

    170277-31-3

    infliximab

     

    171656-50-1

    igovomab

     

    174722-30-6

    keliximab

     

    174722-31-7

    rituximab

     

    179045-86-4

    basiliximab

     

    180288-69-1

    trastuzumab

     

    182912-58-9

    clenoliximab

    3002 10 95

    0-00-0

    fibrina, umana

     

    0-00-0

    moroctocog alfa

     

    102786-61-8

    eptacog alfa (attivato)

     

    112721-39-8

    pifonakina

     

    113478-33-4

    nonacog alfa

     

    124146-64-1

    mobenakina

     

    137463-76-4

    milodistim

     

    139076-62-3

    octocog alfa

     

    142261-03-8

    emoglobina crosfumaril

     

    142298-00-8

    emoctakin

     

    143090-92-0

    anakinra

     

    143631-61-2

    atexakina alfa

     

    145941-26-0

    oprelvekina

     

    148363-16-0

    epoetina omega

     

    148637-05-2

    cilmostim

     

    148641-02-5

    muplestim

     

    148883-56-1

    tifacogina

     

    154248-96-1

    iroplact

     

    154725-65-2

    epoetina epsilon

     

    156679-34-4

    lenercept

     

    161753-30-6

    daniplestim

     

    166089-33-4

    nagrestipen

    3002 10 99

    0-00-0

    fibrina, bovina

     

    141752-91-2

    pegaldesleukin

    3002 90 90

    0-00-0

    tendamistat

    3003 20 00

    123760-07-6

    zinostatina stimalamero

    3003 31 00

    8049-62-5

    insulina-zinco sospensione (amorfa)

     

    8049-62-5

    insulina-zinco sospensione composta

     

    8049-62-5

    insulina-zinco sospensione (cristallina)

     

    8052-74-2

    isofano insulina

     

    8063-29-4

    insulina iniettabile bifasica

    3003 39 00

    0-00-0

    plusonermina

     

    8049-55-6

    corticotropina-zinco idrossido

    3003 40 00

    8012-34-8

    mercurofillina

     

    8069-64-5

    meralluride

     

    60135-06-0

    mercumatilina sodica

    3003 90 10

    8002-90-2

    chiniofone

    3003 90 90

    0-00-0

    fuladectina

     

    5779-59-9

    alazanina triclofenato

     

    8026-10-6

    soluzione di cloruro di sodio composto

     

    8026-79-7

    soluzione di lattato sodico composto

     

    8031-09-2

    morruato sodico

     

    9014-67-9

    alossiprina

     

    12040-73-2

    sucralox

     

    12182-48-8

    glucalox

     

    13051-01-9

    carbazocromo salicilato

     

    66813-51-2

    alexitolo sodico

    3004 31

    9004-10-8

    insulina iniettabile neutra

     

    9004-17-5

    insulina-zinco protaminato iniettabile

     

    9004-21-1

    prep. iniettabile di insulina zinco globina

    3203 00 10

    547-17-1

    xantofil palmitato

    3204 12 00

    3861-73-2

    anazolene sodico

     

    15722-48-2

    olsalazina

    3204 13 00

    92-31-9

    tolonio cloruro

     

    548-62-9

    metilrosanilinio cloruro

     

    7232-51-1

    pararosanilina embonato

    3204 19 00

    7235-40-7

    betacarotene

    3204 90 00

    1461-15-0

    oftasceina

    3402 12 00

    8001-54-5

    benzalconio cloruro

    3402 13 00

    104-31-4

    benzonatato

     

    9002-92-0

    lauromacrogolo 400

     

    9002-93-1

    octoxinolo

     

    9003-11-6

    polossalene

     

    9003-11-6

    polossamero

     

    9004-95-9

    cetomacrogolo 1000

     

    9005-64-5

    polisorbato 20

     

    9005-64-5

    polisorbato 21

     

    9005-65-6

    polisorbato 80

     

    9005-65-6

    polisorbato 81

     

    9005-66-7

    polisorbato 40

     

    9005-67-8

    polisorbato 60

     

    9005-67-8

    polisorbato 61

     

    9005-70-3

    polisorbato 85

     

    9009-51-2

    polisorbato 8

     

    9016-45-9

    nonoxinolo

     

    9017-37-2

    polisorbato 1

     

    57821-32-6

    menfegolo

     

    154362-61-5

    polisorbato 120

    3507 90 90

    9000-99-1

    brinasi

     

    9001-00-7

    bromelaina

     

    9001-01-8

    kallidinogenasi

     

    9001-09-6

    chimopapaina

     

    9001-54-1

    ialuronidasi

     

    9001-62-1

    rizolipasi

     

    9001-74-5

    penicillinasi

     

    9002-01-1

    streptochinasi

     

    9002-04-4

    trombina, bovina

     

    9004-07-3

    chimotripsina

     

    9004-09-5

    fibrinolisina (umana)

     

    9016-01-7

    orgoteina

     

    9031-11-2

    tilattasi

     

    9039-53-6

    urochinasi

     

    9039-61-6

    batroxobina

     

    9046-56-4

    ancrodo

     

    9074-07-1

    promelasi

     

    12211-28-8

    sutilaina

     

    37312-62-2

    serrapeptasi

     

    37326-33-3

    ialosidasi

     

    37340-82-2

    streptodornasi

     

    51899-01-5

    ocrasi

     

    63551-77-9

    sfericasi

     

    81669-57-0

    anistreplasi

     

    99149-95-8

    saruplasi

     

    99821-44-0

    nasaruplasi

     

    99821-47-3

    urokinasi alfa

     

    105857-23-6

    alteplasi

     

    110294-55-8

    sudismasi

     

    120608-46-0

    duteplasi

     

    130167-69-0

    pegaspargasi

     

    131081-40-8

    silteplasi

     

    133652-38-7

    reteplasi

     

    143003-46-7

    alglucerasi

     

    143831-71-4

    dornasi alfa

     

    149394-67-2

    ledismasi

     

    151912-42-4

    pamiteplasi

     

    154248-97-2

    imiglucerasi

     

    155773-57-2

    pegorgoteina

     

    156616-23-8

    monteplasi

     

    159445-63-3

    nateplasi

    3808 40 10

    505-86-2

    cetrimide

    3824 90 64

    8063-24-9

    acriflavinio cloruro

     

    87806-31-3

    porfimer sodico

    3824 90 99

    1338-39-2

    sorbitano laurato

     

    1338-41-6

    sorbitano stearato

     

    1338-43-8

    sorbitano oleato

     

    8007-43-0

    sorbitano seschioleato

     

    26266-57-9

    sorbitano palmitato

     

    26658-19-5

    sorbitano tristearato

     

    107667-60-7

    polaprezinc

    3901 90 90

    25053-27-4

    apolato sodico

    3902 90 90

    71251-04-2

    surfomero

    3905 99 90

    9003-39-8

    povidone

     

    9003-39-8

    crospovidone

    3906 90 90

    9003-97-8

    policarbofil

    3907 10 00

    54531-52-1

    polibenzarsolo

    3907 20

    9005-71-4

    polisorbato 65

    3907 20 99

    186638-10-8

    pegmusirudina

    3907 30 00

    9003-23-0

    polietadene

    3907 99

    26009-03-0

    acido poliglicolico

    3907 99 19

    41706-81-4

    poliglecaprone

    3909 10 00

    9011-05-6

    polinossilina

    3909 40 00

    101418-00-2

    policresulene

    3911 90

    75345-27-6

    polidronio cloruro

    3911 90 19

    31512-74-0

    polixetonio cloruro

     

    95522-45-5

    colestilano

    3911 90 99

    29535-27-1

    maletamero

     

    32289-58-0

    poliesanide

     

    41385-14-2

    leuciglumero

     

    52757-95-6

    sevelamero

     

    54063-44-4

    ferropolimalero

     

    56959-18-3

    glusoferron

     

    82230-03-3

    carbetimero

     

    90409-78-2

    polifeprosano

     

    182815-43-6

    colesevelam

    3912 31 00

    9000-11-7

    croscarmellosio

    3912 39 80

    0-00-0

    celucloral

     

    9004-67-5

    metilcellulosa

    3912 90 10

    9004-36-8

    cellaburato

     

    9004-38-0

    cellacefato

    3913 90 00

    0-00-0

    certoparina sodica

     

    0-00-0

    minolteparina sodica

     

    0-00-0

    nadroparina calcica

     

    0-00-0

    parnaparina sodica

     

    0-00-0

    pentosano polisolfato sodico

     

    0-00-0

    reviparina sodica

     

    0-00-0

    tinzaparina sodica

     

    8063-26-1

    destriferrone

     

    9004-54-0

    destrano

     

    9012-76-4

    poliglusam

     

    9015-56-9

    poligelina

     

    9015-73-0

    colestrano

     

    9041-08-1

    enoxaparina sodica

     

    9041-08-1

    ardeparina sodica

     

    9041-08-1

    dalteparina sodica

     

    9050-67-3

    sizofirano

     

    37209-31-7

    detralfato

     

    39464-87-4

    betasizofirano

     

    53973-98-1

    poligeenano

     

    56087-11-7

    destranomero

     

    57459-72-0

    suleparoide sodico

     

    57680-55-4

    gleptoferrone

     

    57821-29-1

    sulodexide

     

    64440-87-5

    cideferrone

     

    83513-48-8

    danaparoide sodico

     

    110042-95-0

    acemannano

    3914 00 00

    11041-12-6

    colestiramina

     

    50925-79-6

    colestipolo

     

    54182-62-6

    polacrina

     

    56227-39-5

    polidexide solfato

    ALLEGATO 4

    ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

     

    ACETATO

     

    ACETATO DI t-BUTILE, ACETATO DI terz-BUTILE, ACETATO DI BUTILE terziario

     

    N-ACETILGLICINATO

     

    ACETILSALICILATO

     

    ACETONIDE

     

    1-ACETOSSIETIL

     

    ACETURATO

     

    ACISTRATO

     

    ACOXIL

     

    ADIPATO

     

    ALLIL

     

    ALLILBROMURO

     

    ALLILIODURO

     

    ALLUMINIO

     

    AMMINOSALICILATO

     

    AMMONIO

     

    AMSONATO

     

    ANTIPIRATO

     

    ARGININA

     

    ASCORBATO

     

    AXETIL

     

    BARBITURATO

     

    BENZATINA

     

    BENZENSOLFONATO

     

    BENZIL

     

    BENZILBROMURO

     

    BENZILIODURO

     

    BENZOACETATO

     

    BENZOATO

     

    BESILATO

     

    BEZOMIL

     

    BICHINATO

     

    BIS(FOSFATO)

     

    BIS(IDROGENOMALATO)

     

    BIS(IDROGENOMALEATO)

     

    BIS(IDROGENOMALONATO)

     

    BISMUTO

     

    BITARTRATO

     

    BORATO

     

    BROMIDRATO

     

    BROMURO

     

    BUCICLATO

     

    BUNAPSILATO

     

    BUTEPRATO

     

    BUTIL

     

    t-BUTILAMMINA, terz-BUTILAMMINA,

     

    BUTILATO

     

    BUTILBROMURO

     

    t-BUTIL, terz-BUTIL, BUTILE TERZIARIO

     

    BUTIRRATO

     

    CALCIO

     

    CALCIO, DIIDRATO

     

    CAMSILATO

     

    CANFORATO

     

    CANFOSOLFONATO

     

    CANFO-10-SOLFONATO

     

    CAPROATO

     

    CARBAMMATO

     

    CARBESILATO

     

    CARBONATO

     

    CHlNATO

     

    CICLOESANPROPIONATO

     

    CICLOESILAMMONIO

     

    CICLOESILPROPIONATO

     

    N-CICLOESILSOLFAMMATO

     

    CICLOPENTANPROPIONATO

     

    CICLOTATO

     

    CINNAMATO

     

    CIPIONATO

     

    CITRATO

     

    CITRATO FERROSO

     

    CLORIDRATO

     

    CLORIDRATO, DIIDRATO

     

    CLORIDRATO, EMIIDRATO

     

    CLORIDRATO, MONOIDRATO

     

    p-CLOROBENZENSOLFONATO

     

    8-CLOROTEOFILLINATO

     

    CLORURO

     

    CLORURO CALCICO

     

    CLORURO DI FERRO

     

    CLOSILATO

     

    COLINA

     

    CROBEFATO

     

    CROMACATO

     

    CROMESILATO

     

    DAPROPATO

     

    DEANIL

     

    DECANOATO

     

    DECIL

     

    DIACETATO

     

    DIAMMONIO

     

    DIBENZOATO

     

    DIBROMIDRATO

     

    DIBUDINATO

     

    DIBUNATO

     

    DIBUTIRRATO

     

    DICICLOESILAMMONIO

     

    DICLORIDRATO

     

    DICOLINA

     

    DIETANOLAMMINA

     

    DIETILAMMINA

     

    DIETILAMMONIO

     

    DIFOSFATO

     

    DIFUMARATO

     

    DIFUROATO

     

    DIGOLIL

     

    DIIDRATO

     

    DIIDROGENOCITRATO

     

    DIIDROGENOFOSFATO

     

    DIIDROSSIBENZOATO

     

    DIMALATO

     

    DIMALEATO

     

    DIMALONATO

     

    DIMESILATO

     

    N, N-DIMETIL-beta-ALANINA

     

    DINITRATO

     

    DINITROBENZOATO

     

    DIOLAMMINA

     

    DIOSSIDO

     

    DIPIVOXIL

     

    DIPROPIONATO

     

    DISODIO

     

    DISOLFATO

     

    DISOLFURO

     

    DIUNDECANOATO

     

    DOCOSIL

     

    DOFOSFATO

     

    EDAMMINA

     

    EDISILATO

     

    EMBONATO

     

    EMIIDRATO

     

    EMISOLFATO

     

    ENANTATO

     

    EPOLAMMINA

     

    EPTANOATO

     

    ERBUMINA

     

    ESAACETATO

     

    ESAIDRATO

     

    ESANOATO

     

    ESILATO

     

    ESTERE BUTILICO

     

    ESTERE t-BUTILICO, ESTERE terz-BUTILICO, ESTERE BUTILICO terziario

     

    ESTERE ETILICO

     

    ESTERE METILICO

     

    ESTERE PROPILICO

     

    ESTOLATO

     

    ETABONATO

     

    1,2-ETANDISOLFONATO

     

    ETANOLAMMINA

     

    ETANSOLFONATO

     

    ETIL

     

    ETILAMMINA

     

    ETILAMMONIO

     

    ETILENANTATO

     

    ETILENDIAMMINA

     

    ETILESANOATO

     

    ETILIODURO

     

    ETILSUCCINATO

     

    ETOBROMURO

     

    FARNESIL

     

    FENDIZOATO

     

    FENILPROPIONATO

     

    FLUOROSOLFONATO

     

    FLUORURO

     

    FORMIATO

     

    FORMIATO SODICO

     

    FOSFATEX

     

    FOSFATO

     

    FOSFATO DEL CLORIDRATO

     

    FOSFATO DI IDROCLORIDRATO

     

    FOSFATO DISODICO

     

    FOSFATO SODICO

     

    FOSFITO

     

    FOSTEDATO

     

    FTALATO

     

    FUMARATO

     

    FUROATO

     

    FUSIDATO DI AMMONIO

     

    GLICOLATO

     

    GLIOSSILATO

     

    GLUCARATO

     

    GLUCEPTATO

     

    GLUCOEPTONATO

     

    GLUCONATO

     

    GLUCOSIDE

     

    IBENZATO

     

    ICLATO

     

    IDRATO

     

    IDROGENOEDISILATO

     

    IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE

     

    IDROGENOFOSFATO SODICO

     

    IDROGENOFUMARATO

     

    IDROGENOMALATO

     

    IDROGENOMALEATO

     

    IDROGENOMALONATO

     

    IDROGENOOSSALATO

     

    IDROGENOSOLFATO

     

    IDROGENOSOLFITO

     

    IDROGENOSUCCINATO

     

    IDROGENOTARTRATO

     

    IDROSSIBENZOATO

     

    o-(4-IDROSSIBENZOIL)BENZOATO

     

    IDROSSIDO

     

    2-IDROSSIETANSOLFONATO

     

    IDROSSINAFTOATO

     

    IODURO

     

    IPPURATO

     

    ISETIONATO

     

    ISOBUTIRRATO

     

    ISOCAPROATO

     

    ISOFTALATO

     

    ISONICOTINATO

     

    ISOPROPIL

     

    ISOPROPIONATO

     

    LATTATO

     

    LATTOBIONATO

     

    LAURATO

     

    LAURIL

     

    LAURILSOLFATO

     

    LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO

     

    LEVULINATO

     

    LISINATO

     

    LITIO

     

    MAGNESIO

     

    MALATO

     

    MALEATO

     

    MALONATO

     

    MANDELATO

     

    MEGALLATO

     

    MEGLUMINA

     

    MESILATO

     

    METANSOLFONATO

     

    METANSOLFONATO SODICO

     

    METEMBONATO

     

    4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO

     

    METILBROMURO

     

    4,4'-METILENBIS(3-IDROSSI-2-NAFTOATO)

     

    METILENDISALICILATO

     

    N-METILGLUCAMMINA

     

    METILIODURO

     

    METILSOLFATO

     

    MOFETIL

     

    MONOBENZOATO

     

    MONOCLORIDRATO

     

    MONOIDRATO

     

    MONONITRATO

     

    NAFATO

     

    1,5-NAFTALENDISOLFONATO

     

    2-NAFTALENSOLFONATO

     

    NAPADISILATO

     

    NAPSILATO

     

    NICOTINATO

     

    NITRATO

     

    NITROBENZOATO

     

    OLAMMINA

     

    OLEATO

     

    ORO

     

    OROTATO

     

    ORTOFOSFATO

     

    OSSALATO

     

    OSSIDO

     

    N-OSSIDO, CLORIDRATO

     

    OSSOGLURATO

     

    4-OSSOPENTANOATO

     

    OTTIL

     

    PALMITATO

     

    PALMITATO, CLORIDRATO

     

    PAMOATO

     

    PANTOTENATO

     

    PANTOTENATO SOLFATO

     

    PENDETIDE

     

    PENTAIDRATO

     

    PERCLORATO

     

    PICRATO

     

    PIRIDILACETATO

     

    1-PIRROLIDINETANOLO

     

    PIVALATO

     

    (PIVALOILOSSI)METIL

     

    PIVOXETIL

     

    PIVOXIL

     

    PIVOXIL, CLORIDRATO

     

    POTASSIO

     

    PROPIL

     

    PROPIONATO

     

    PROXETIL

     

    RESINATO

     

    SACCARATO

     

    SALICILATO

     

    SALICILOILACETATO

     

    SODIO

     

    SODIO, IDRATO

     

    SODIO, MONOIDRATO

     

    SOLFATO

     

    SOLFATO DI PROPIONATO E DODECILE

     

    SOLFATO DI PROPIONATO E LAURILE PROPIL

     

    SOLFATO POTASSICO

     

    SOLFATO SODICO

     

    SOLFINATO

     

    SOLFITO

     

    SOLFOBENZOATO SODICO

     

    3-SOLFOBENZOATO SODICO

     

    SOLFOSALICILATO

     

    STEAGLATO

     

    STEARATO

     

    SUCCINATO

     

    SUCCINATO SODICO

     

    SUCCINIL

     

    TANNATO

     

    TARTRATO

     

    TEBUTATO

     

    TENOATO

     

    TEOCLATO

     

    TEPROSILATO

     

    TETRAIDRATO

     

    TETRAIDROFTALATO

     

    TETRAISOPROPIL

     

    TETRASODIO

     

    TIOCIANATO

     

    TOFESILATO

     

    p-TOLUENSOLFONATO

     

    TOSILATO

     

    TRICLOFENATO

     

    TRIETANOLAMMINA

     

    TRIFLUOROACETATO

     

    TRIFLUTATO

     

    TRIIDRATO

     

    TRIIODURO

     

    TRIMETILACETATO

     

    TRINITRATO

     

    TRIPALMITATO

     

    TROLAMMINA

     

    TROMETAMMINA

     

    TROMETAMOLO

     

    TROXUNDATO

     

    UNDECANOATO

     

    UNDEC-10-ENOATO

     

    UNDECILENATO

     

    VALERATO

     

    XINAFOATO

     

    ZINCO

    ALLEGATO 5

    SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO

    Codice SA

    DCI

    Sale, estere o idrato della DCI

    Codice SA

    CAS RN

    2925.20

    arginina

     

     

     

    2922.42

    acido glutamico

    L-glutammato di arginina

    2925.20

    4320-30-3

    2918.90

    carbenoxolone

    carbenoxolone, sale di dicolina

    2923.10

    74203-92-2

    2909.49

    clorfenesina

    carbammato di clorfenesina

    2924.29

    886-74-8

    2907.29

    dienestrolo

    di(acetato) di dienestrolo

    2915.39

    84-19-5

    2907.29

    dietilstilbestrolo

    dibutirrato di dietilstilbestrolo

    2915.60

    74664-03-2

     

     

    dipropionato di dietilstilbestrolo

    2915.50.00

    130-80-3

    2918.90

    enoxolone

    diidrogenofosfato di enoxolone

    2919.00

    18416-35-8

    2905.51

    etclorvinolo

    carbammato di etclorvinolo

    2924.19

    74283-25-3

    2907.29

    exestrolo

    dibutirrato di exestrolo

    2915.60

    36557-18-3

     

     

    dipropionato di exestrolo

    2915.50.00

    59386-02-6

    2934.91

    fenmetrazina

    teoclato di fenmetrazina

    2939.59

    13931-75-4

    ALLEGATO 6

    ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

    Codice NC

    CAS RN

    Denominazione

    2843 30 00

    12192-57-3

    (alfa-D-glucopiranosiltio)oro

    2844 40 30

    82407-94-1

    1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil)]-1,2-difenilbutan-1-olo

    2903 59 90

    7051-34-5

    bromometilciclopropano

    2903 69 90

    620-20-2

    alfa,3-diclorotoluene

     

    3312-04-7

    1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano

     

    42074-68-0

    1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene

     

    76283-09-5

    alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene

    2904 90 85

    121-17-5

    4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene

     

    4714-32-3

    1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene

    2905 22 90

    505-32-8

    3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo

     

    1113-21-9

    (6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo

     

    7212-44-4

    3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo

    2905 29 90

    2914-69-4

    (S)-but-3-in-2-olo

    2905 49 10

    1947-62-2

    (2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo

    2905 59 10

    75-89-8

    2,2,2-trifluoroetanolo

     

    920-66-1

    1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo

     

    54322-20-2

    4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio

     

    148043-73-6

    4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo

    2905 59 99

    57090-45-6

    (R)-3-cloropropan-1,2-diolo

    2906 29 00

    1570-95-2

    2-fenilpropan-1,3-diolo

     

    104265-58-9

    p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile

    2907 19 00

    27673-48-9

    5,8-diidro-1-naftolo

    2907 29 00

    700-13-0

    2,3,5-trimetilidrochinone

    2909 30 38

    5111-65-9

    ossido di 6-bromo-2-naftile e metile

    2909 30 90

    3383-72-0

    ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile

     

    31264-51-4

    ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile

    2909 50 90

    63659-16-5

    4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo

     

    83682-27-3

    2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio

    2910 30 00

    51594-55-9

    (R)-1-cloro-2,3-epossipropano

    2910 90 00

    56718-70-8

    ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile

     

    129940-50-7

    (S)-[(tritilossi)metil]ossirano

    2911 00 00

    1132-95-2

    1,1-diisopropossicicloesano

     

    20627-73-0

    alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene

     

    94158-44-8

    1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano

    2912 29 00

    38849-09-1

    3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide

    2912 49 00

    1620-98-0

    3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide

     

    2144-08-3

    2,3,4-triidrossibenzaldeide

     

    3453-33-6

    6-metossi-2-naftaldeide

    2914 39 00

    645-13-6

    4-metilvalerofenone

     

    1210-35-1

    10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

     

    2222-33-5

    5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

    2914 40 90

    80-75-1

    11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione

     

    85700-75-0

    11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

    2914 50 00

    104-20-1

    4-(4-metossifenil)butan-2-one

     

    981-34-0

    9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione

     

    1078-19-9

    6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

     

    2107-69-9

    5,6-dimetossiindan-1-one

     

    24916-90-3

    9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

     

    28315-93-7

    5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

    2914 70 00

    534-07-6

    1,3-dicloroacetone

     

    3874-54-2

    4-cloro-4'-fluorobutirrofenone

     

    4252-78-2

    2,2',4'-tricloroacetofenone

     

    43076-61-5

    4'-terz-butil-4-clorobutirrofenone

     

    79836-44-5

    4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one

     

    83881-08-7

    21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

     

    150587-07-8

    21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

     

    151265-34-8

    21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione

     

    153977-22-1

    trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone

    2915 39 90

    910-99-6

    acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

     

    979-02-2

    acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile

     

    7753-60-8

    acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11)-dien-21-ile

     

    10106-41-9

    acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

     

    24085-06-1

    acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile

     

    24510-54-1

    acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

     

    24510-55-2

    acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

     

    37413-91-5

    acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile

     

    127047-77-2

    acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile

     

    131266-10-9

    acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile

    2915 90 20

    638-41-5

    cloroformiato di pentile

    2915 90 80

    18997-19-8

    pivalato di clorometile

    2916 20 00

    3721-95-7

    acido ciclobutancarbossilico

    2916 31 00

    132294-16-7

    (2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone

     

    132294-17-8

    (1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo

    2916 39 00

    2417-72-3

    4-(bromometil)benzoato di metile

     

    4276-85-1

    acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico

     

    37742-98-6

    acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico

     

    49708-81-8

    acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico

     

    55332-37-1

    acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico

     

    110877-64-0

    acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico

     

    119916-27-7

    acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico

     

    141109-25-3

    acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico

    2917 19 10

    0-00-0

    bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato

    2917 19 90

    6065-63-0

    dipropilmalonato di dietile

     

    28868-76-0

    cloromalonato di dimetile

     

    48059-97-8

    acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico

     

    71170-82-6

    3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile

    2917 39 80

    21601-78-5

    idrogenofenilmalonato di fenile

     

    27932-00-9

    idrogenofenilmalonato di indan-5-ile

    2918 13 00

    2743-38-6

    acido dibenzoil-L-tartarico

    2918 16 00

    11116-97-5

    gluconato lattato di calcio

    2918 19 80

    611-71-2

    acido D-mandelico

     

    3976-69-0

    (R)-3-idrossibutirrato di metile

     

    4358-88-7

    DL-mandelato di etile

     

    29169-64-0

    formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile

     

    36394-75-9

    acetato di (S)-alfa-cloroformiletile

     

    56188-04-6

    acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico

     

    77550-67-5

    (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirrilossi]-1-naftil}-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

     

    90315-82-5

    (R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile

     

    139893-43-9

    (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirrilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

     

    157604-22-3

    (2S,3R)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio

    2918 29 80

    3943-89-3

    3,4-diidrossibenzoato di etile

     

    167678-46-8

    acetato di 3-cloroformil-o-tolile

     

    168899-58-9

    acido 3-acetossi-o-toluico

    2918 30 00

    302-97-6

    acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico

     

    1944-63-4

    acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico

     

    22161-86-0

    acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico

     

    39562-17-9

    2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile

     

    56105-81-8

    acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico

     

    64920-29-2

    2-osso-4-fenilbutirrato di etile

     

    78834-75-0

    7-cloro-2-ossoeptanoato di etile

     

    121873-00-5

    3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile

    2918 90 90

    87-13-8

    etossimetilenmalonato di dietile

     

    26159-31-9

    acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico

     

    28416-82-2

    acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico

     

    29754-58-3

    5-gliossiloilsalicilato di metile, idrato

     

    30131-16-9

    acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico

     

    33924-48-0

    5-cloro-o-anisato di metile

     

    40098-26-8

    7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile

     

    70264-94-7

    4-(bromometil)-m-anisato di metile

     

    105560-93-8

    (2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile

     

    111006-10-1

    3,4-epossibutirrato di isobutile

     

    157283-68-6

    (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-{(E)-(3R)-3-idrossi-4-[3-(trifluorometil)fenossi]but-1-enil}ciclopentil]ept-5-enoato di isopropile

    2920 90 10

    16606-55-6

    carbonato di (R)-propilene

     

    35180-01-9

    carbonato di clorometile e isopropile

     

    208338-09-4

    2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano

    2920 90 85

    55-91-4

    fluorofosfato di diisopropile

    2921 19 80

    4261-68-1

    (2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato

     

    5407-04-5

    cloruro di 3-cloropropildimetilammonio

    2921 29 00

    100-36-7

    2-amminoetildietilammina

     

    156886-85-0

    N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato

    2921 30 10

    167944-94-7

    1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio

    2921 42 10

    671-89-6

    dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile

    2921 43 00

    393-11-3

    alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidina

    2921 49 10

    328-93-8

    alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina

     

    54396-44-0

    alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina

    2921 49 80

    103-67-3

    benzil(metil)ammina

     

    1614-57-9

    cloruro di 3-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-ilpropil)dimetilammonio

     

    33881-72-0

    trietilanilina

     

    69385-30-4

    2,6-difluorobenzilammina

     

    79617-99-5

    cloruro di trans-(+-)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio

     

    81972-27-2

    3-(triclorovinil)anilina, cloridrato

     

    129140-12-1

    1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina

     

    132173-07-0

    (Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato

     

    166943-39-1

    metil(4'-nitrofenetil)ammina, cloridrato

    2921 59 90

    122-75-8

    di(acetato) di N,N'-dibenziletilendiammonio

    2922 19 80

    534-03-2

    2-amminopropan-1,3-diolo

     

    1159-03-1

    5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]cicloepten-5-olo

     

    23323-37-7

    1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo

     

    38345-66-3

    (2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo

     

    54527-65-0

    acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile

     

    68047-07-4

    4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone

     

    83647-29-4

    3-{(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo

     

    126456-43-7

    (1S,2R)-1-amminoindan-2-olo

     

    151807-53-3

    (1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina

     

    151851-75-1

    (R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo

     

    154598-58-0

    (S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo

    2922 29 00

    120-20-7

    3,4-dimetossifenetilammina

     

    55174-61-3

    beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina

    2922 39 00

    784-38-3

    2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone

     

    2011-66-7

    2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone

     

    2958-36-3

    2-ammino-2',5-diclorobenzofenone

     

    156732-13-7

    (S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one

    2922 41 00

    113403-10-4

    desibuprofene lisina (DCIM)

    2922 49 95

    56-12-2

    acido 4-amminobutirrico

     

    875-74-1

    D-alfa-fenilglicina

     

    949-99-5

    3-(4-nitrofenil)-L-alanina

     

    961-69-3

    (R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio

     

    1118-89-4

    L-glutammato di dietile, cloridrato

     

    13291-96-8

    (R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio

     

    14205-39-1

    3-amminocrotonato di metile

     

    20763-30-8

    2-cicloesa-1,4-dienilglicina

     

    34582-65-5

    (R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio

     

    35453-19-1

    acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico

     

    37441-29-5

    dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile

     

    39878-87-0

    cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio

     

    42854-62-6

    L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1)

     

    54527-73-0

    3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile

     

    67299-45-0

    tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio

     

    81677-60-3

    (4-nitrofenil)-L-alaninato di metile

     

    82717-96-2

    (S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina

     

    119916-05-1

    3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile

     

    128013-69-4

    acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico

     

    154772-45-9

    (S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato

    2922 50 00

    0-00-0

    2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile

     

    7206-70-4

    acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico

     

    16589-24-5

    4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1)

     

    22818-40-2

    D-2-(4-idrossifenil)glicina

     

    24085-03-8

    2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo

     

    24085-08-3

    cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossofenetil)ammonio

     

    26787-84-8

    (R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio

     

    35205-50-6

    4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato

     

    59338-84-0

    4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile

     

    69416-61-1

    (R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio

     

    79814-47-4

    (2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile

     

    90005-55-3

    3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato

     

    121524-09-2

    ((7S)-7-{[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino}-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato

    2924 19 00

    590-63-6

    cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio

     

    5422-34-4

    N-(2-idrossietil)lactammide

     

    5794-13-8

    L-asparagina, idrato

     

    90303-36-9

    N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato

     

    116833-20-6

    2-(etilmetilammino)acetammide

     

    125496-24-4

    acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico

     

    153758-31-7

    (2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1)

    2924 29 95

    0-00-0

    2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide

     

    121-60-8

    cloruro di N-acetilsolfanilile

     

    1149-26-4

    N-(benzilossicarbonil)-L-valina

     

    1584-62-9

    2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide

     

    1939-27-1

    2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)propionammide

     

    3588-63-4

    N-benzilossicarbonil-DL-valina

     

    4093-29-2

    4-acetammido-o-anisato di metile

     

    4093-31-6

    4-acetammido-5-cloro-o-anisato di metile

     

    13255-50-0

    4-formil-N-isopropilbenzammide

     

    24201-13-6

    acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico

     

    27313-65-1

    N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina

     

    30566-92-8

    5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide

     

    32981-85-4

    (2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile

     

    40187-51-7

    5-acetilsalicilammide

     

    40188-45-2

    3'-acetil-4'-idrossibutirranilide

     

    41526-21-0

    2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide

     

    41844-71-7

    N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile

     

    50978-11-5

    acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato

     

    52806-53-8

    2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide

     

    75885-58-4

    2,2-dimetilciclopropancarbossammide

     

    76801-93-9

    5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide

     

    91558-42-8

    (1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile

     

    98737-29-2

    {(S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile

     

    112522-64-2

    4-acetammido-2'-amminobenzanilide

     

    116661-86-0

    acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico

     

    125971-96-2

    2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleranilide

     

    136450-06-1

    3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide

     

    137246-21-0

    N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide

     

    141862-47-7

    5-gliossiloilsalicilammide, idrato

     

    144163-85-9

    [(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile

     

    148051-08-5

    5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalammide

     

    149451-80-9

    [(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile

     

    153441-77-1

    N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile

     

    166518-60-1

    N-[(2,6-diisopropilfenossi)solfonil]-2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetammide

     

    168960-18-7

    (1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile

     

    176972-62-6

    (1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile

    2925 19 95

    1075-89-4

    8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione

     

    84803-46-3

    4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione

     

    88784-33-2

    idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile

     

    94213-26-0

    (S)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

     

    97338-03-9

    (S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

     

    151860-15-0

    meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide

    2925 20 00

    149177-92-4

    acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato

    2926 90 95

    94-05-3

    2-ciano-3-etossiacrilato di etile

     

    13338-63-1

    3,4,5-trimetossifenilacetonitrile

     

    14818-98-5

    L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide

     

    15760-35-7

    3-metilenciclobutancarbonitrile

     

    20850-49-1

    3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile

     

    32852-95-2

    2-(3-fenossifenil)propiononitrile

     

    36622-33-0

    3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile

     

    39186-58-8

    4-bromo-2,2-difenilbutannitrile

     

    56326-98-8

    1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile

     

    58311-73-2

    p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio

     

    114772-53-1

    4'-metilbifenil-2-carbonitrile

     

    123632-23-5

    4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile

     

    133481-10-4

    (1-cianocicloesil)acetato di etile

     

    151338-11-3

    N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide

     

    186038-82-4

    (1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile

    2928 00 90

    16390-07-1

    4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide

     

    53016-31-2

    13-etil-17-alfa-idrossi-18,19-dinorpregn-4-en-20-in-3-oneossima

     

    55819-71-1

    (RS)-serinoidrazide, cloridrato

     

    84080-70-6

    acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico

     

    89766-91-6

    cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio

     

    94213-23-7

    (Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina

     

    130580-02-8

    trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1)

     

    192802-28-1

    (S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone

    2929 90 00

    2188-18-3

    N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina

     

    92050-02-7

    solfamato di 2,6-diisopropilfenile

     

    139976-34-4

    N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide

    2930 90 16

    105996-54-1

    N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina

     

    159453-24-4

    N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina

    2930 90 30

    583-91-5

    acido 2-idrossi-4-(metiltio)butirrico

    2930 90 70

    1134-94-7

    2-(feniltio)anilina

     

    4274-38-8

    cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilinio

     

    6320-03-2

    o-clorotiofenolo

     

    10191-60-3

    cianocarbonimmidoditioato di dimetile

     

    10506-37-3

    clorotioformiato di O-2-naftile

     

    27366-72-9

    2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato

     

    33174-74-2

    2,2'-ditiodibenzonitrile

     

    49627-27-2

    acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico

     

    51458-28-7

    (1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo

     

    56724-21-1

    (1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato

     

    61832-41-5

    metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina

     

    62140-67-4

    5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile

     

    63484-12-8

    2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile

     

    67305-72-0

    N-(2-mercaptoetil)propionammide

     

    74345-73-6

    cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile

     

    76497-39-7

    acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico

     

    87483-29-2

    4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone

     

    136511-43-8

    N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile

     

    148757-89-5

    solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile

     

    157521-26-1

    acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1)

     

    159878-02-1

    (1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

     

    162515-68-6

    acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico

     

    182149-25-3

    N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina

    2931 00 95

    1660-95-3

    metilenedifosfonato di tetraisopropile

     

    17814-85-6

    bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio

     

    31618-90-3

    (tosilossi)metilfosfonato di dietile

     

    35000-38-5

    trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile

     

    87460-09-1

    idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile

     

    123599-78-0

    acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico

     

    128948-01-6

    acido {(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico

    2932 19 00

    37743-18-3

    bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio

     

    66356-53-4

    5-(2-amminoetiltiometil)furfurildimetilammina

     

    86087-23-2

    (S)-tetraidrofuran-3-olo

     

    97148-39-5

    (Z)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio

    2932 29 85

    79-50-5

    DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

     

    298-81-7

    9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one

     

    482-44-0

    9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one

     

    517-23-7

    alfa-acetil-gamma-butirrolattone

     

    599-04-2

    alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

     

    976-70-5

    3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

     

    6559-91-7

    4'-desmetilepipodofillotossina

     

    23363-33-9

    4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina

     

    39521-49-8

    (3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one

     

    39746-01-5

    benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile

     

    73726-56-4

    11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone

     

    104872-06-2

    (3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one

     

    192704-56-6

    11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

    2932 99 50

    32981-86-5

    10-desacetilbaccatina III

    2932 99 70

    96-82-2

    acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico

     

    467-55-0

    3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one

     

    533-31-3

    3,4-(metilendiossi)fenolo

     

    7512-17-6

    2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio

     

    33659-28-8

    bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio--bromuro di calcio (1:1)

     

    57999-49-2

    2-(3-bromofenossi)tetraidropirano

     

    79944-37-9

    trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo

     

    88128-61-4

    (3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione

     

    110638-68-1

    bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato

     

    114870-03-0

    O-2-desossi-6-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-beta-D-glucopiranouronosil-(1,4)-O-2-desossi-3,6-di-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-2-O-solfo-alfa-L-idopiranuronosil-(1,4)-2-deossi-2-(sulfoamino)-6-(idrogenosolfato)-alfa-D-glucopyranoside di metile, sale di decasodio

     

    125971-94-0

    [(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile

     

    157518-70-2

    acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico

     

    170242-34-9

    acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico

    2932 99 85

    40591-65-9

    carbamimmidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato

     

    69999-16-2

    acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico

     

    107188-34-1

    acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile

     

    107188-37-4

    acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile

     

    130525-62-1

    acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico

    2933 11 90

    6150-97-6

    bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio

    2933 19 90

    3736-92-3

    1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione

     

    4023-02-3

    pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

     

    27511-79-1

    emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide

     

    59194-35-3

    N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

     

    139756-01-7

    1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide

    2933 29 90

    696-23-1

    2-metil-4-nitroimidazolo

     

    822-36-6

    4-metilimidazolo

     

    4897-25-0

    5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo

     

    24155-42-8

    1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo

     

    68282-49-5

    2-butilimidazol-5-carbaldeide

     

    83857-96-9

    2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide

     

    99614-02-5

    1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one

     

    130804-35-2

    1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea

     

    133909-99-6

    2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo

     

    138401-24-8

    4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile

     

    150097-92-0

    5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile

     

    151012-31-6

    3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo

     

    151257-01-1

    2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato

     

    152146-59-3

    acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico

    2933 39 99

    0-00-0

    p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzoil)piridinio

     

    100-76-5

    chinuclidina

     

    875-35-4

    2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile

     

    1452-94-4

    2-cloronicotinato di etile

     

    1609-66-1

    N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide

     

    1619-34-7

    chinuclidin-3-olo

     

    2008-75-5

    cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio

     

    2147-83-3

    1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

     

    2942-59-8

    acido 2-cloronicotinico

     

    4046-24-6

    5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-olo, cloridrato

     

    4783-86-2

    4-fenossipiridina

     

    5005-36-7

    2-fenil-2-piridilacetonitrile

     

    5006-66-6

    acido 6-idrossinicotinico

     

    5223-06-3

    2-(5-etil-2-piridil)etanolo

     

    5326-23-8

    acido 6-cloronicotinico

     

    5382-23-0

    4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato

     

    5424-11-3

    2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile

     

    5435-54-1

    3-nitro-4-piridone

     

    6298-19-7

    2-cloro-3-piridilammina

     

    6622-91-9

    acido 4-piridilacetico, cloridrato

     

    6935-27-9

    benzil(2-piridil)ammina

     

    7379-35-3

    4-cloropiridina, cloridrato

     

    19395-41-6

    acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico

     

    20662-53-7

    1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

     

    21472-89-9

    (+-)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

     

    22065-85-6

    1-benzilpiperidin-4-carbaldeide

     

    29976-53-2

    4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile

     

    31255-57-9

    3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile

     

    32998-95-1

    N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide

     

    35794-11-7

    3,5-dimetilpiperidina

     

    38092-89-6

    8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

     

    39512-49-7

    4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo

     

    40807-61-2

    4-fenilpiperidin-4-olo

     

    43076-30-8

    1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one

     

    49608-01-7

    6-cloronicotinato di etile

     

    53786-28-0

    5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

     

    53786-45-1

    4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile

     

    53786-46-2

    4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile

     

    56488-00-7

    3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile

     

    57988-58-6

    4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo

     

    61380-02-7

    1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina

     

    65326-33-2

    2-ammino-3-piridilmetilchetone

     

    70708-28-0

    1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo

     

    75970-99-9

    [1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-il](4-piperidil)ammina

     

    77145-61-0

    1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato

     

    82671-06-5

    acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico

     

    83556-85-8

    cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio

     

    83949-32-0

    p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio

     

    84196-16-7

    N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato

     

    84449-80-9

    cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio

     

    84501-68-8

    4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile

     

    86604-78-6

    4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo

     

    87848-95-1

    6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone

     

    100643-71-8

    8-cloro-11-(4-piperidilidene)-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

     

    101904-56-7

    4-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)piperidina

     

    103094-30-0

    (+-)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile

     

    103577-66-8

    3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo

     

    104860-26-6

    cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina

     

    104860-73-3

    4-ammino-5-cloro-N-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide

     

    107256-31-5

    3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato

     

    108555-25-5

    1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato

     

    118175-10-3

    [3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo

     

    120014-07-5

    2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one

     

    139781-09-2

    5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b']dipiridina, idrato

     

    139886-04-7

    1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato

     

    142034-92-2

    (1S,3S,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-olo

     

    142034-97-7

    (1R,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

     

    142057-79-2

    (RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one

     

    153050-21-6

    cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciclo[2.2.2] ottano

     

    157688-46-5

    acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico

     

    160588-45-4

    10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone

     

    168273-06-1

    5-(4-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-piperidino-1H-pirazol-3-carbossammide

     

    171764-07-1

    (S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide

     

    173050-51-6

    (R)-N-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato

     

    176381-97-8

    (S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide--acido fumarico (1:1)

     

    179024-48-7

    N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide

     

    180050-34-4

    (1S,4R)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etinil]ossima--acido maleico (1:1)

     

    180250-77-5

    (2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato

     

    188591-61-9

    1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one

     

    189894-57-3

    4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato

     

    192329-80-9

    acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico

     

    192330-49-7

    cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato

     

    193275-84-2

    4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide

     

    193275-85-3

    4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide

    2933 49 10

    68077-26-9

    acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

     

    86393-33-1

    acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

     

    93107-30-3

    acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

     

    98105-79-4

    acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

     

    98349-25-8

    1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

     

    100501-62-0

    1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile

     

    103995-01-3

    acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

     

    105956-96-5

    acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

     

    112811-72-0

    acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

     

    119916-34-6

    acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

     

    136465-98-0

    N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina

     

    170143-39-2

    idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile

    2933 49 90

    1087-69-0

    (9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato

     

    4965-33-7

    7-cloro-2-metilchinolina

     

    22982-78-1

    1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato

     

    64228-78-0

    bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene--acido ossalico (1:2)

     

    74163-81-8

    acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico

     

    77497-97-3

    p-toluensolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio

     

    120578-03-2

    3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide

     

    136465-81-1

    (3S,4aS,8aS)-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

     

    136465-99-1

    N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimmide

     

    136522-17-3

    (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

     

    142522-81-4

    (R)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciclopropilacetato di sodio

     

    146362-70-1

    acido 2-{[1-(7-cloro-4-chinolil)-5-(2,6-dimetossifenil)-1H-pirazol-3-il]carbonilammino}adamantan-2-carbossilico

     

    149057-17-0

    (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato

     

    149182-72-9

    (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide

     

    149968-11-6

    2-(3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-ossopropil)benzoato di metile

     

    159878-04-3

    (1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butilcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

     

    159989-65-8

    (3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1)

     

    178680-13-2

    {(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butilcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile

     

    181139-72-0

    2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile

     

    186537-30-4

    (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato

    2933 59 95

    56-06-4

    2,6-diamminopirimidin-4-olo

     

    65-71-4

    5-metiluracile

     

    66-22-8

    uracile

     

    68-94-0

    purin-6(1H)-one

     

    71-30-7

    citosina

     

    696-07-1

    5-iodouracile

     

    707-99-3

    6-ammino-9H-purin-9-iletanolo

     

    841-77-0

    1-benzidrilpiperazina

     

    2210-93-7

    cloruro di 1-fenilpiperazinio

     

    3056-33-5

    N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide

     

    5018-45-1

    5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina

     

    5081-87-8

    3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione

     

    5464-78-8

    1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato

     

    6928-85-4

    4-metilpiperazin-1-ilammina

     

    7280-37-7

    estropipato

     

    7597-60-6

    6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile

     

    10310-21-1

    2-ammino-6-cloropurina

     

    13078-15-4

    1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato

     

    13889-98-0

    1-acetilpiperazina

     

    14047-28-0

    (R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo

     

    19690-23-4

    6-iodo-1H-purin-2-ilammina

     

    20535-83-5

    6-metossi-1H-purin-2-ilammina

     

    20980-22-7

    2-(piperazin-1-il)pirimidina

     

    23680-84-4

    4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina

     

    27469-60-9

    1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina

     

    28888-44-0

    6,7-dimetossichinazolin-2,4(1H,3H)-dione

     

    35386-24-4

    1-(2-metossifenil)piperazina

     

    41078-70-0

    3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one

     

    41202-32-8

    1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato

     

    41202-77-1

    1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato

     

    52605-52-4

    1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato

     

    56177-80-1

    2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

     

    59703-00-3

    cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile

     

    64090-19-3

    1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato

     

    67914-60-7

    4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo

     

    67914-97-0

    4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo

     

    70849-60-4

    1-(o-tolil)piperazina, cloridrato

     

    75128-73-3

    acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile

     

    93076-03-0

    3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato

     

    94021-22-4

    2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato

     

    97845-60-8

    acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile

     

    106461-41-0

    2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one

     

    111641-17-9

    4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina

     

    112733-28-5

    [3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile

     

    112733-45-6

    (7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile

     

    124832-31-1

    N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile

     

    125224-62-6

    (1S)-2-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]eptano, dibromidrato

     

    132961-05-8

    (Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-one

     

    137234-87-8

    6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

     

    145012-50-6

    (7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo

     

    147127-20-6

    acido (R)-[2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonico

     

    147149-89-1

    2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one

     

    147539-21-7

    isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina

     

    149062-75-9

    1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato

     

    149950-60-7

    6-benzil-1-(etossimetil)-5-isopropilpirimidin-2,4(1H,3H)-dione

     

    150323-35-6

    (3S)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina

     

    150728-13-5

    4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil

     

    153537-73-6

    acido (S)-2-(4-{[(2,7-dimetil-4-osso-1,4-diidrochinazolin-6-il)metil](prop-2-inil)ammino}-2-fluorobenzammido)-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrico

     

    156126-48-6

    (6-iodo-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio

     

    156126-53-3

    (1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one

     

    156126-83-9

    (1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammina

     

    157810-81-6

    solfato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammide

     

    171887-03-9

    N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide

     

    172015-79-1

    [(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato

     

    179688-29-0

    6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one

     

    183319-69-9

    (3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato

     

    184177-81-9

    {4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile

     

    188416-34-4

    (2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)

     

    202138-50-9

    [(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1)

    2933 69 80

    58909-39-0

    tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione

    2933 79 00

    15362-40-0

    1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one

     

    17630-75-0

    5-cloroindolin-2-one

     

    20096-03-1

    3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione

     

    56341-37-8

    6-cloroindol-2(3H)-one

     

    61516-73-2

    2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile

     

    61865-48-3

    (+-)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

     

    71107-19-2

    2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide

     

    75363-99-4

    (2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabiciclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile

     

    76855-69-1

    (3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidin-2-one

     

    79200-56-9

    (1R,4S)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

     

    90776-59-3

    (4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabiciclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile

     

    103335-41-7

    3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile

     

    103335-54-2

    acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico

     

    103335-55-3

    acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico

     

    118289-55-7

    6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one

     

    122852-75-9

    5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one

     

    132127-34-5

    (3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidin-2-one

     

    135297-22-2

    (3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidin-2-one

     

    139122-76-2

    4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone

     

    141316-45-2

    1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio

     

    141646-08-4

    1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile

     

    159593-17-6

    2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il}-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile

     

    175873-08-2

    4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il)benzonitrile, cloridrato

     

    175873-10-6

    3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il}ureido)propionato di etile

    2933 99 30

    256-96-2

    5H-dibenzo[b,f]azepina

     

    494-19-9

    10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina

     

    139592-99-7

    (Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato

     

    179528-39-3

    N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide

    2933 99 40

    2886-65-9

    7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

     

    59467-63-9

    7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

     

    59467-64-0

    [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina

     

    59467-69-5

    8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina

     

    59468-44-9

    acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico

     

    59469-29-3

    bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio

     

    59469-63-5

    4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

     

    70890-50-5

    3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

     

    106928-72-7

    (1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile

     

    177932-89-7

    (4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato

     

    188978-02-1

    (4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one

    2933 99 90

    0-00-0

    solfato dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico

     

    1458-18-0

    3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile

     

    2380-94-1

    4-idrossiindolo

     

    3641-08-5

    1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide

     

    4928-87-4

    acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico

     

    4928-88-5

    1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

     

    5521-55-1

    acido 5-metilpirazin-2-carbossilico

     

    6969-71-7

    1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one

     

    7250-67-1

    N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato

     

    13183-79-4

    1-metiltetrazol-5-tiolo

     

    13485-59-1

    L-alanil-L-prolina

     

    21732-17-2

    acido 1H-tetrazol-1-ilacetico

     

    26116-12-1

    1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina

     

    27387-31-1

    1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

     

    31251-41-9

    8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-one

     

    36916-19-5

    5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

     

    37052-78-1

    5-metossibenzimidazol-2-tiolo

     

    38150-27-5

    5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

     

    41340-36-7

    2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo

     

    51856-79-2

    1-metilpirrol-2-ilacetato di metile

     

    52099-72-6

    1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one

     

    54196-61-1

    2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

     

    54196-62-2

    2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

     

    55408-10-1

    tetrazol-5-carbossilato di etile

     

    59032-27-8

    1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio

     

    64137-52-6

    [3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina

     

    64838-55-7

    1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina

     

    65632-62-4

    acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico

     

    66242-82-8

    2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio

     

    66635-71-0

    2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile

     

    69048-98-2

    1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one

     

    71208-55-4

    (6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile

     

    83783-69-1

    4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina

     

    85440-79-5

    2-metil-1-nitrosoindolina

     

    86386-75-6

    2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato

     

    90657-55-9

    trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato

     

    95885-13-5

    5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one

     

    96034-57-0

    trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina

     

    96107-94-7

    1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio

     

    100361-18-0

    acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

     

    100491-29-0

    7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile

     

    103300-89-6

    N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina

     

    103300-91-0

    1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetillisil}prolina

     

    103831-11-4

    pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato

     

    105641-23-4

    N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato

     

    112193-77-8

    bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano

     

    114873-37-9

    acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico

     

    120851-71-0

    trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina

     

    122536-48-5

    acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato

     

    122536-66-7

    {(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile

     

    122536-91-8

    acido 7-{(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il}-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

     

    122665-86-5

    [3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile

     

    123631-92-5

    2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

     

    124750-53-4

    5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo

     

    127105-49-1

    (S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile

     

    130404-91-0

    acido N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil}ammino)-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)

     

    132026-12-1

    acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico

     

    132659-89-3

    3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

     

    134575-17-0

    meso-3-azabiciclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile

     

    137733-33-6

    N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3)

     

    140629-77-2

    [(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile

     

    141113-28-2

    (E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

     

    141113-41-9

    (R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo

     

    143322-57-0

    5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo

     

    143722-25-2

    acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico

     

    151860-16-1

    meso-3-benzil-6-nitro-3-azabiciclo[3.1.0]esano

     

    153435-96-2

    4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile

     

    155322-92-2

    (3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina

     

    160194-26-3

    2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina

     

    170142-29-7

    7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio

     

    176161-55-0

    (5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina

     

    178619-89-1

    6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina

     

    182073-77-4

    N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide

     

    185453-89-8

    7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo

     

    190791-29-8

    (5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo--acido (-)-tartarico (1:1)

     

    194602-25-0

    fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile

     

    194602-27-2

    difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetonitrile, bromidrato

    2934 10 00

    556-90-1

    2-immino-1,3-tiazol-4-one

     

    2295-31-0

    tiazolidin-2,4-dione

     

    38585-74-9

    tiazol-5-ilmetanolo

     

    64485-82-1

    2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile

     

    64485-88-7

    (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetato di etile

     

    64486-18-6

    acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiimmino)acetico

     

    64987-03-7

    (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile

     

    64987-06-0

    acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico

     

    65872-41-5

    acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

     

    65872-43-7

    acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

     

    66215-71-2

    acido (Z)-2-metossiimmino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico

     

    66339-00-2

    2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato

     

    76823-93-3

    1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina

     

    88046-01-9

    carbamimmidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato

     

    105889-80-3

    7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile

     

    119154-86-8

    cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetile, cloridrato

     

    139340-56-0

    metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio

     

    154212-59-6

    carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato

     

    154212-61-0

    N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina

     

    171485-87-3

    acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile

     

    174761-17-2

    7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidrile

     

    180144-61-0

    acido 3-{[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico

     

    190841-79-3

    3-({4-[4-(N-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il}[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino)propionato di etile

    2934 20 80

    80756-85-0

    (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminotioacetato di S-(benzotiazol-2-ile)

     

    87691-88-1

    1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato

     

    89604-92-2

    2-{[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi}-2-metilpropionato di terz-butile

     

    177785-47-6

    acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico

    2934 30 90

    92-39-7

    2-clorofenotiazina

     

    6631-94-3

    2-acetilfenotiazina

     

    32338-15-1

    fenotiazin-2-ilammina

    2934 99 30

    957-68-6

    acido 7-amminocefalosporanico

    2934 99 90

    0-00-0

    4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile

     

    0-00-0

    (1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide

     

    50-89-5

    timidina

     

    58-61-7

    adenosina

     

    63-37-6

    5'-diidrogenofosfato di citidina

     

    551-16-6

    acido 6-amminopenicillanico

     

    1463-10-1

    5-metiluridina

     

    3083-77-0

    1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione

     

    3158-91-6

    2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one

     

    3206-73-3

    DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammide

     

    4097-22-7

    2',3'-didesossiadenosina

     

    4295-65-2

    2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo

     

    4462-55-9

    cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

     

    4691-65-0

    inosina 5'-fosfato di disodio

     

    5271-67-0

    cloruro di tiofen-2-carbonile

     

    13062-59-4

    4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato

     

    14282-76-9

    2-bromo-3-metiltiofene

     

    16883-16-2

    cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile

     

    21080-92-2

    acido 3-tienilmalonico

     

    22252-43-3

    acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

     

    22720-75-8

    2-acetilbenzo[b]tiofene

     

    24209-38-9

    acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

     

    24683-26-9

    1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile

     

    24701-69-7

    acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico

     

    25229-97-4

    2-ciano-3-morfolinoacrilammide

     

    25629-50-9

    cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

     

    25954-21-6

    5-metiluridina, emiidrato

     

    27255-72-7

    acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

     

    28092-62-8

    (3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione

     

    28657-79-6

    1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile

     

    28783-41-7

    4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato

     

    29490-19-5

    5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo

     

    29706-84-1

    3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritiltimidina

     

    29707-62-8

    1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile

     

    30246-33-4

    acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico

     

    32231-06-4

    1-piperonilpiperazina

     

    38313-48-3

    3',5'-anidrotimidina

     

    39098-97-0

    cloruro di 2-tienilacetile

     

    39754-02-4

    acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico--dimetilformammide (2:1)

     

    39925-10-5

    1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

     

    40172-95-0

    1-(2-furoil)piperazina

     

    42399-49-5

    (2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one

     

    51762-51-7

    7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidrile

     

    51818-85-0

    acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico

     

    53994-83-5

    7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

     

    55612-11-8

    5'-O-tritiltimidina

     

    59804-25-0

    1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile

     

    63074-07-7

    1-(tetraidro-2-furoil)piperazina

     

    63427-57-6

    5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

     

    63675-74-1

    6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene

     

    63877-96-3

    2-(4-fluorobenzil)tiofene

     

    67914-85-6

    cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

     

    69399-79-7

    cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

     

    70918-74-0

    1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato

     

    71420-85-4

    acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio

     

    76247-39-7

    1,1-diossido di penicillanato di iodometile

     

    77887-68-4

    4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidrile

     

    78850-37-0

    (3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile

     

    80370-59-8

    acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

     

    84682-23-5

    2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

     

    84793-24-8

    (S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile

     

    84915-43-5

    acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico

     

    87932-78-3

    acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico

     

    94732-98-6

    1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione

     

    104146-10-3

    3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile

     

    104218-44-2

    3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina

     

    104795-66-6

    3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide

     

    104795-67-7

    3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide--1H-imidazolo (1:1)

     

    104795-68-8

    3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio

     

    106447-44-3

    acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico

     

    108895-45-0

    3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato

     

    110314-42-6

    acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico

     

    110351-94-5

    (S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione

     

    112984-60-8

    acido (+-)-6-fluoro-1-metil-4-osso-7-(piperazin-1-il)-4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]chinolin-3-carbossilico

     

    115787-67-2

    2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propiononitrile

     

    116833-10-4

    acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico

     

    117829-20-6

    2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato

     

    119221-49-7

    5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo

     

    122567-97-9

    5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina

     

    124492-04-2

    acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico

     

    125995-03-1

    (4R,6R)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one

     

    126429-09-2

    2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

     

    126813-11-4

    (4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

     

    130209-90-4

    2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato

     

    131986-28-2

    3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina

     

    131988-19-7

    ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio

     

    138564-59-7

    5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile

     

    140841-32-3

    6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone

     

    143468-96-6

    idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile

     

    143491-57-0

    (2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one

     

    145514-04-1

    (2R,4R)-4-(2,6-diammino-9H-purin-9-il)-1,3-diossolan-2-ilmetanolo

     

    147027-10-9

    (2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

     

    147086-81-5

    7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo

     

    147086-83-7

    N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

     

    147126-62-3

    (2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

     

    152305-23-2

    (S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one

     

    157341-41-8

    (2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide

     

    158512-24-4

    (3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]ossazolo

     

    160115-08-2

    {(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil) (etil) metilammonio

     

    161005-84-1

    (S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina--acido fosforico (1:1)

     

    167304-98-5

    (4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile

     

    168828-81-7

    (3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile

     

    171228-49-2

    4-[4-(4-{4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-ilmetilossi]fenil}-1-il)fenil]-1-[(1S,2S)-1-etil-2-idrossipropil]-1,2,4-triazol-5(4H)-one

     

    175712-02-4

    4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile

     

    177575-17-6

    acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil}-2-tenoil]-L-glutammico

     

    177575-19-8

    N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile

     

    178357-37-4

    (5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato

     

    181696-73-1

    3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo

     

    184475-35-2

    (3-cloro-4-fluorofenil)[7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4-il]ammina

     

    186521-38-0

    5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

     

    186521-39-1

    5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

     

    186521-40-4

    5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

     

    186521-41-5

    2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile

     

    186521-42-6

    (S)-6-{2-[5-etossicarbonil)-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile

     

    186521-44-8

    (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile

     

    186521-45-9

    acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico

     

    208337-82-0

    5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile

     

    208337-83-1

    5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

     

    208337-84-2

    5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

    2935 00 90

    121-30-2

    4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide

     

    6292-59-7

    4-terz-butilbenzensolfonammide

     

    16673-34-0

    N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide

     

    17852-52-7

    4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato

     

    22663-37-2

    1-(4-clorobenzensolfonil)urea

     

    33045-52-2

    5-solfammoil-o-anisato di metile

     

    33288-71-0

    5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide

     

    66644-80-2

    acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico

     

    81880-96-8

    N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato

     

    84522-34-9

    4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio

     

    88918-84-7

    4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

     

    88919-22-6

    3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide

     

    100632-57-3

    acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico

     

    105951-31-3

    5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

     

    105951-35-7

    7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

     

    106820-63-7

    3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile

     

    112101-81-2

    5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide

     

    120298-38-6

    7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide

     

    147200-03-1

    N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

     

    150375-75-0

    N'-{(2R,3S)-5-cloro-3-(2-clorofenil)-1-[(3,4-dimetossifenil)solfonil]-3-idrossi-2,3-diidro-1H-indol-2-ilcarbonil}-L-prolinammide

     

    150975-95-4

    acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico

     

    151140-66-8

    (4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide

     

    161814-49-9

    (1S,2R)-3-[(4-amminofenilsolfonil)(isobutil)ammino]-1-benzil-2-idrossipropilcarbammato di (3S)-tetraidrofuran-3-ile

     

    169590-42-5

    4-[5-(p-tolil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzensolfonammide

     

    179524-67-5

    (S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide

     

    180200-68-4

    4-(4-cicloesil-2-metilossazol-5-il)-2-fluorobenzensolfonammide

     

    181695-72-7

    4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)benzensolfonammide

     

    183556-68-5

    (S)-N-{(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil}-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide

     

    192329-42-3

    (S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide

     

    192329-83-2

    acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico

     

    194602-23-8

    acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico

     

    198470-85-8

    N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio

    2938 90 10

    5511-98-8

    acetildigossina

    2938 90 90

    81-27-6

    sennoside A

     

    128-57-4

    sennoside B

     

    8024-48-4

    casantranolo

     

    52730-36-6

    sennoside A, sale di calcio

     

    52730-37-7

    sennoside B, sale di calcio

     

    104443-57-4

    1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

     

    104443-62-1

    1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

     

    196085-62-8

    N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil}stearammide

    2939 11 00

    41444-62-6

    fosfato di codeina, emiidrato

    2939 19 00

    54417-53-7

    (R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato

     

    66820-84-6

    (RS)-tetraidropapaverina, cloridrato

    2939 29 00

    123599-79-1

    acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico--cinconidina (1:1)

    2939 99 00

    51-55-8

    atropina

     

    92-13-7

    pilocarpina

    2940 00 00

    50-69-1

    D-ribosio

     

    533-67-5

    2-desossi-D-eritropentosio

     

    4132-28-9

    2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio

     

    13035-61-5

    1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio

     

    24259-59-4

    L-ribosio

     

    80312-55-6

    2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio

     

    182410-00-0

    eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio

    2941 90 00

    13292-22-3

    3-formilrifamicina

     

    14487-05-9

    rifamicina O

    3002 10 95

    116638-33-6

    SC-59735

     

    193700-51-5

    SC-70935

    3003 90

    141256-04-4

    acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deoxi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deoxi-beta-D-galattopiranosiloxi}-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico

     

    195993-11-4

    emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio

    3006 30 00

    155773-56-1

    ferristene

    3507 90 90

    0-00-0

    fibrinucleasi, polvere

     

    9001-63-2

    lisozima

     

    9002-12-4

    urato-ossidasi

     

    9003-98-9

    desossiribonucleasi

    3824 90

    0-00-0

    4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene

     

    0-00-0

    solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotta forma di soluzione in toluene

    3824 90 64

    0-00-0

    Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente fattore stimulatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

     

    0-00-0

    Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

     

    0-00-0

    Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)

     

    0-00-0

    Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)

     

    0-00-0

    clavulanato di potassio--cellulosa microcristallina (1:1)

     

    0-00-0

    clavulanato di potassio--diossido di silicio (1:1)

     

    0-00-0

    clavulanato di potassio--saccarosio (1:1)

     

    330-95-0

    1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)

     

    104832-01-1

    (R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)

    3824 90 99

    0-00-0

    7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene

    3911 90

    162430-94-6

    1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano

    SEZIONE III

    CONTINGENTI

    ALLEGATO 7

    CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE

    (L'ammissione al beneficio di tali contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia)

    N. d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingenti (quantità)

    Aliquota dei dazi (%)

    Altre condizioni

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

     

    0102 90 59

     

    0102 90 69

    Giovenche e vacche (escluse quelle da macello) delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza chiazzata del Pinzgau

    5 000 capi

    6

     

    2

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

     

    0102 90 59

     

    0102 90 69

     

    0102 90 79

    Tori, vacche e giovenche (esclusi quelli da macello) della razza chiazzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo

    5 000 capi

    4

    Gli animali devono essere accompagna dai seguenti certificati:

    i tori, dal certificato di ascendenza,

    le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («herdbook») attestante la purezza della razza

    3

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

    Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso è inferiore o uguale a 300 kg

    169 000 capi

    16 + 582 €/1 000 kg net

     

    4

     

    0104 10 30

     

    0104 10 80

     

    0104 20 90

    Animali vivi delle specie ovina o caprina

    39 310 t

    10

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Polonia

    12 340 t

    —Romania

    1 010 t

    —Ungheria

    21 385 t

    —Bulgaria

    4 255 t

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    215 t

    —Altri

    105 t

    5

     

    0104 10 30

     

    0104 10 80

     

    0104 20 90

    Animali vivi delle specie ovina o caprina

    800 t

    (peso della carcassa)

    10

    Paesi fornitori: Repubblica ceca e Repubblica slovacca

    0204

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    6

     

    0201 10 00

    fino a

     

    0201 30 00

     

    0202 10 00

    fino a

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

    37 800 t

    (peso del prodotto)

    20

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Argentina

    17 000 t

    —USA/Canada

    11 500 t

    —Australia

    7 000 t

    —Uruguay

    2 300 t

    7

     

    0201 20 90

     

    0201 30 00

     

    0202 20 90

     

    0202 30 10

     

    0202 30 50

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli selezionati di carne refrigerata o congelata ottenute da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura «high-quality beef».

    300 t

    20

     

    8

     

    0201 30 00

     

    0206 10 95

    Carni disossate di «alta qualità», fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone «Special boxed beef»; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)

    11 000 t

    20

     

    9

     

    0201 30 00

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta «s.c.» (special cuts), che sono di alta qualità sono imballati in scatole recante la dicitura: «carni di alta qualità»

    5 000 t

    20

     

    10

     

    0201 30 00

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati «tagli speciali di bovini». Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)

    4 000 t

    20

     

    11

     

    0202 10 00

    fino a

     

    0202 30 90

    Carni di animali della specie bovina, congelate

    53 000 t

    (peso senza ossa)

    20

     

    0206 29 91

    Pezzi detti «onglets» e «hampes»

     

    12

    0202 30 90

    Carni di bufalo disossate, congelate

    2 250 t

    20

    Paese fornitore: Australia

    13

    0202 20 30

    Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati

    50 700 t

    (peso con ossa)

    20 (*)

    20 + 994,5 €/1 000 kg/net

    (**)

    Le carni importate devono essere destinate alla trasformazione

    (*) Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina

    (**) Per carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente

    La quantità in oggetto può, in conformità delle disposizioni comunitarie, essere convertita in una quantità equivalente di carni di alta qualità

    0202 30 10

    Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

    20 (*)

    20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

    (**)

    0202 30 50

    Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

    20 (*)

    20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

    (**)

    0202 30 90

    Altre

    20 (*)

    20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

    (**)

    0206 29 91

    Pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

    20 (*)

    20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

    (**)

    14

     

    0203 11 10

     

    0203 21 10

    Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    15 000 t

    268 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    15

     

    Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

    5 500 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0203 12 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 12 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 19 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 59

    434 €/1 000 kg/net

    0203 22 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 22 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 29 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 59

    434 €/1 000 kg/net

    16

    0203 19 13

    Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

    7 000 t

    0

     

    0203 29 15

    Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelati

     

    17

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

    34 000 t

    250 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    18

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

    5 000 t

    300 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    19 (205)

    0204

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    283 825 t

    (peso della carcassa)

    0

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Argentina

    23 000 t

    —Australia

    18 650 t

    —Cile

    3 000 t

    —Nuova Zelanda

    226 700 t

    —Uruguay

    5 800 t

    —Islanda

    600 t

    —Polonia

    200 t

    —Romania

    75 t

    —Ungheria

    1 150 t

    —Bulgaria

    1 250 t

    —Bosnia-Erzegovina

    850 t

    —Croazia

    450 t

    —Slovenia

    50 t

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    1 750 t

    —Groenlandia

    100 t

    —Altri

    200 t

    20 (206)

     

    0206 29 91

    Pezzi detti «hampes», interi, congelati

    1 500 t

    4

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Argentina

    700 t

    —Altri

    800 t

    21

     

    Carcasse di galli e galline, fresche, refrigerate o congelate

    6 200 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0207 11 10

    131 €/1 000 kg/net

    0207 11 30

    149 €/1 000 kg/net

    0207 11 90

    162 €/1 000 kg/net

    0207 12 10

    149 €/1 000 kg/net

    0207 12 90

    162 €/1 000 kg/net

    22

     

    Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati

    4 000 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0207 13 10

    512 €/1 000 kg/net

    0207 13 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 13 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 13 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 13 50

    301 €/1 000 kg/net

    0207 13 60

    231 €/1 000 kg/net

    0207 13 70

    504 €/1 000 kg/net

    0207 14 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 14 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 14 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 14 60

    231 €/1 000 kg/net

    23

    0207 14 10

    Pezzi di galli o di galline congelati, disossati

    700 t

    795 €/1 000 kg/net

     

    24

     

    Pezzi di galli o di galline congelati:

    15 500 t

    0

     

    0207 14 10

    Disossati

     

    0207 14 50

    Petti e loro pezzi

     

    0207 14 70

    Altri

     

    25

     

    Carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerato o congelate

    1 000 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0207 24 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 24 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 25 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 25 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 26 10

    425 €/1 000 kg/net

    0207 26 20

    205 €/1 000 kg/net

    0207 26 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 26 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 26 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 26 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 26 70

    230 €/1 000 kg/net

    0207 26 80

    415 €/1 000 kg/net

    0207 27 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 27 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 27 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 27 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 27 70

    230 €/1 000 kg/net

    26

     

    Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati:

    2 500 t

    0

     

    0207 27 10

    Disossati

     

    0207 27 20

    Metà o quarti

     

    0207 27 80

    Altri

     

    27

     

    0302 31 10

    fino a

     

    0302 39 90

     

    0302 69 21

     

    0302 69 25

     

    0303 41 11

    fino a

     

    0303 49 80

     

    0303 79 21

    fino a

     

    0303 79 31

    Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus

    17 250 t

    0

    I pesci devono essere destinati all'industria conserviera

    Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

    28

     

    0302 40 00

     

    0303 50 00

     

    0304 10 97

     

    0304 10 98

     

    0304 90 22

    Aringhe

    34 000 t

    0

    Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

    29

     

    0302 69 68

     

    0303 78 19

    Naselli argentati (Merluccius bilinearis)

    2 000 t

    8

     

    30

    0303 29 00

    Pesci del genere Coregonus

    1 000 t

    5,5

     

    31

    0304 20 94

    Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus

    200 t

    0

     

    32

     

    0305 51 10

     

    0305 51 90

     

    0305 62 00

    Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac

    25 000 t

    0

     

     

    0305 59 11

     

    0305 59 19

     

    0305 69 10

    Pesci della specie Boreogadus saida

     

    33

    0402 10 19

    Latte scremato in polvere

    68 000 t

    475 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    34

     

    0405 10 11

     

    0405 10 19

     

    0405 10 30

     

    0405 10 50

     

    0405 10 90

     

    0405 90 10

     

    0405 90 90

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

    10 000 t

    (equivalente in burro)

    948 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    35

     

    0405 10 11

     

    0405 10 19

    Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

    76 667 t

    86,88 €/100 kg/net

    Burro di origine neozelandese

    0405 10 30

    Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)

     

     

     

    36

     

    0406 10 20

     

    0406 10 80

    Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

    5 300 t

    130 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    37

    0406 30 10

    Emmental fuso

    18 400 t

    719 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0406 90 13

    Emmental

    858 €/1 000 kg/net

    38

    0406 30 10

    Gruyère fuso

    5 200 t

    719 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0406 90 15

    Gruyère, Sbrinz

    858 €/1 000 kg/net

    39

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione

    20 000 t

    835 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    40

     

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione

    4 500 t

    17,06 €/100 kg/net

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Nuova Zelanda

    4 000 t

    —Australia

    500 t

    41

    0406 90 21

    Cheddar

    15 000 t

    210 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    42

    0406 90 21

    Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

    10 250 t

    17,06 €/100 kg/net

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Nuova Zelanda

    7 000 t

    —Australia

    3 250 t

    43

     

    0406 90 21

    Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera uguale o superiore per 100 kg di peso netto a:

    334,20 € in forme intere standard

    354,83 € per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g

    368,58 € per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g

    Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti:

    blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg

    blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg

    4 000 t

    13,75 €/100 kg/net

    Assegnate al Canada quale paese fornitore

    44

    0406 10 20

    Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al n. d'ordine 36

    19 500 t

    926 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

    0406 10 80

     

    1 064 €/1 000 kg/net

    0406 20 90

    Altri formaggi grattugiati o in polvere

    941 €/1 000 kg/net

    0406 30 31

    Altri formaggi fusi

    690 €/1 000 kg/net

    0406 30 39

     

    719 €/1 000 kg/net

    0406 30 90

     

    1 029 €/1 000 kg/net

     

    0406 40 10

     

    0406 40 50

     

    0406 40 90

    Formaggi a pasta erborinata

    704 €/1 000 kg/net

    0406 90 17

    Bergkäse e appenzell

    858 €/1 000 kg/net

    0406 90 18

    Fromage fribourgeois, vacherin Mont d'Or et Tête de Moine

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 23

    Edam (Geheimratskäse)

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 25

    Tilsit

     

    0406 90 27

    Butterkäse

     

    0406 90 29

    Kashkaval

     

     

    0406 90 31

     

    0406 90 33

    Feta

     

    0406 90 35

    Kefalo-Tyri

     

    0406 90 37

    Finlandia

     

    0406 90 39

    Jarlsberg

     

    0406 90 50

    Formaggi di pecora o di bufala

     

    0406 90 63

    Pecorino

    941 €/1 000 kg/net

    0406 90 69

    Altri

     

    0406 90 73

    Provolone

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 75

    Caciocavallo

     

    0406 90 76

    Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

     

    0406 90 78

    Gouda

     

    0406 90 79

    Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

     

    0406 90 81

    Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 82

    Camembert

     

    0406 90 84

    Brie

     

    0406 90 86

    Superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

     

    0406 90 87

    Superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

     

    0406 90 88

    Superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

     

    0406 90 93

    Superiore a 72 %

    926 €/1 000 kg/net

    0406 90 99

    Altri

    1 064 €/1 000 kg/net

    45

    0407 00 30

    Uova di altri volatili da cortile

    135 000 t

    152 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

    46

    0408 11 80

    Tuorli

    7 000 t

    (equivalente uova in guscio)

    711 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

    0408 19 81

     

    310 €/1 000 kg/net

    0408 19 89

     

    331 €/1 000 kg/net

    0408 91 80

    Uova di volatili sgusciate

    687 €/1 000 kg/net

    0408 99 80

     

    176 €/1 000 kg/net

    47

    0701 90 50

    Patate, dal 1o gennaio al 15 maggio

    4 000 t

    3

     

    48

    0703 20 00

    Aglio

    38 370 t

    9,6

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Argentina

    19 147 t

    —Cina

    13 200 t

    —Altri paesi

    6 023 t

    49

    0706 10 00

    Carote e navoni

    1 200 t

    7

     

    50

    0707 00 05

    Cetrioli, dal 1o novembre al 15 maggio

    1 100 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 2,5

     

    51

    0709 60 10

    Peperoni

    500 t

    1,5

     

    0711

    Cfr. n. d'ordine 84

     

    52

    0712 20 00

    Cipolle secche

    12 000 t

    10

     

    53

     

    0714 10 10

     

    0714 10 91

     

    0714 10 99

    Manioca

    5 500 000 t

    6

    Nel rispetto di un contingente massimo pari a 21 milioni di t per ciascun periodo di 4 anni

    Assegnate alla Tailandia quale paese fornitore

    54

     

    0714 10 91

     

    0714 10 99

    Manioca

    1 352 590 t

    6

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Indonesia

    825 000 t

    Altri paesi GATT esclusa la Tailandia

    145 590 t

    —Cina

    350 000 t

    —Altri paesi GATT

    32 000 t

    2 000 delle quali devono essere dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

     

    0714 90 11

     

    0714 90 19

    Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

    55

    0714 20 90

    Patate dolci, non destinate al consumo umano

    600 000 t

    0

    Assegnate alla Cina

    56

    0714 20 90

    Patate dolci, non destinate al consumo umano

    5 000 t

    0

    Assegnate a paesi diversi dalla Cina

    57

     

    0802 11 90

     

    0802 12 90

    Mandorle

    90 000 t

    2

     

    58

    0803 00 19

    Banane

    2 200 000 t

    75 €/1 000 kg/net

     

    59

    0805 10 20

    Arance di alta qualità

    20 000 t

    10

    Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

    60

    0805 20 90

    Minneolas

    15 000 t

    2

    Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

    61

    0805 50 10

    Limoni

    10 000 t

    6

    Durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno

    62

    0806 10 10

    Uve, da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre

    1 500 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 9

     

    63

    0808 10 80

    Mele, fresche, dal 1 aprile al 31 luglio

    600 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 0

     

    64

    0808 20 50

    Pere, fresche, dal 1o agosto al 31 dicembre

    1 000 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 5

     

    65

    0809 10 00

    Albicocche, fresche, dal 1o agosto al 31 maggio

    500 t

    10

     

    66

    0809 10 00

    Albicocche, fresche, dal 1o giugno al 31 luglio

    2 500 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 10

     

    67

    0809 20 95

    Ciliege fresche (dolci), dal 21 maggio al 15 luglio

    800 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 4

     

    68

    1001 10 00

    Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso)

    50 000 t

    0

     

    69

     

    1001 10 00

     

    1001 90 99

    Frumento di qualità

    300 000 t

    0

     

    70

    1005 90 00

    Granturco non destinato alla semina

    500 000 t

    MAX

    50 €/1 000 kg/net (207)

    Destinato all'importazione in Portogallo

    71

    1005 90 00

    Granturco non destinato alla semina

    2 000 000 t

    (33)

    Destinato all'importazione in Spagna.

    Inoltre, il contingente fissato è ridotto in proporzione ai quantitativi di alimenti di glutine di granturco, di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi

    1007 00 90

    Sorgo da granella non destinato alla semina

    300 000 t

    (33)

    72

     

    1006 20 11

    a

     

    1006 20 98

    Riso semigreggio (riso «bruno»)

    20 000 t

    88 €/t

     

    73

     

    1006 30 21

    a

     

    1006 30 98

    Riso semilavorato o lavorato

    63 000 t

    esenzione

     

    74

    1006 40 00

    Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della voce 1901 10 00

    1 000 t

    0

     

    75

    1008 20 00

    Miglio

    1 300 t

    7 €/1 000 kg/net

     

    76

    1104 22 98

    Altre avene trattate

    10 000 t

    0

     

    77

    1601 00 91

    Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

    3 000 t

    747 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    1601 00 99

    altri

     

    502 €/1 000 kg/net

    78

     

    Conserve di carni della specie suina

    6 100 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    1602 41 10

    784 €/1 000 kg/net

    1602 42 10

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 11

    784 €/1 000 kg/net

    1602 49 13

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 15

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 19

    428 €/1 000 kg/net

    1602 49 30

    375 €/1 000 kg/net

    1602 49 50

    271 €/1 000 kg/net

    79

     

    1605 20 10

     

    1605 20 91

     

    1605 20 99

    Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati

    500 t

    0

     

    80

    1605 40 00

    Gamberi, cotti nell'aneto, surgelati

    3 000 t

    0

     

    81

    1701 11 10

    Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

    85 463 t

    9,8 €/100 kg/net (*)

    (*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

    Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17

    82

     

    1701 11 10

    fino a

     

    1701 99 90

    Zuccheri di canna o di barbabietola

    1 304 700 t

    (equivalente in zuccheri bianchi)

    0

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —India

    10 000 t

    —Paesi ACP

    1 294 700 t

    in conformità delle disposizioni della convenzione di Lomé

    83

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    4 504 t

    16

     

    84

     

    Funghi del genere Agaricus:

    62 660 t

     

    Quantità espresse in peso sgocciolato

    Ripartite tra i paesi fornitori:

    —Polonia

    33 880 t

    —Altri paesi

    28 780 t

     

    2003 10 20

     

    2003 10 30

    preparati o conservati

    23

    0711 51 00

    conservati temporaneamente

    12

    85

    2009 11 99

    Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne

    1 500 t

    13

     

    86

     

    – Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

    14 000 t

     

    I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse.

    2009 61

    – – di un valore Brix uguale o inferiore a 30:

     

    2009 61 90

    – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto

    22,4

    2009 69

    – – altri:

    – – – di un valore Brix superiore a 67:

     

    2009 69 11

    – – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    40 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 19

    – – – – altri

    40

     

    – – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:

    – – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

     

    2009 69 51

    – – – – – concentrati

    22,4

     

    – – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

     

    2009 69 90

    – – – – – altri

    22,4

    87

     

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:

    475 000 t

     

     

    2302 30 10

    — di frumento

    30,6 €/1 000 kg/net

    2302 30 90

     

    62,25 €/1 000 kg/net

    2302 40 10

    — di altri cereali

    30,6 €/1 000 kg/net

    2302 40 90

     

    62,25 €/1 000 kg/net

    88

    2309 90 31

    Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %

    20 000 t

    0

     

    2309 90 41

    Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %

     

    89

    2309 90 31

    Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %

    100 000 t

    0

     

    2309 90 41

    Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %

     

    90

     

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

    – altri:

    – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

    2 800 t

    7

     

    2309 90 31

    – – – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

     

    2309 90 41

    – – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

     

    2309 90 51

    – – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

     

    91

    3502 11 90

    Altra ovoalbumina

    15 500 t

    (equivalente uova in guscio)

    617 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

    3502 19 90

    83 €/1 000 kg/net

    92

    3201 90 90

    Estratti tannici di eucalipto

    250 t

    3,2

     

    93

     

    4412 19 00

     

    4412 92 99

     

    4412 99 80

    Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie:

    le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o

    levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm

    650 000 m3

    0

     

    94

     

    5306 10 10

     

    5306 10 30

    Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici)

    400 t

    1,8

    I prodotti devono essere destinati alla fabbricazione di filati ritorti su ritorto per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi

    95

    7018 10 90

    Perle di vetro, imitazioni di pietre preziose e semipreziose (fini), conterie simili

    52 t

    0

     

    96

     

    7202 21 00

     

    7202 29 10

     

    7202 29 90

    Ferro-silicio

    12 600 t

    0

     

    97

    7202 30 00

    Ferro-silico-manganese

    18 550 t

    0

     

    98

     

    7202 49 10

     

    7202 49 50

    Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo

    2 950 t

    0

     

    SEZIONE IV

    TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

    ALLEGATO 8

    MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

    ALLEGATO 8

    MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

    (Elenco dei denaturanti)

    La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

    N. d'ordine

    Codice NC ex

    Designazione delle merci

    Denaturante

    Nome

    Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    1

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    Essenza di trementina

    500

    Essenza di lavanda

    100

    Olio di rosmarino

    150

    Olio di betulla

    100

    – Tuorli d'uova:

     

     

    0408 11

    – – essiccati:

    Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

    il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

    il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

    5 000

    0408 11 20

    – – – inadatti al consumo umano

     

     

    0408 19

    – – altri:

     

     

    0408 19 20

    – – – inadatti al consumo umano

     

     

    – altri:

     

     

    0408 91

    – – essiccati:

     

     

    0408 91 20

    – – – inadatti al consumo umano

     

     

    0408 99

    – – altri:

     

     

    0408 99 20

    – – – inadatti al consumo umano

     

     

    2

    1106

    Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:

    Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi

    1 000

    1106 20

    – di sago o di radici o tuberi della voce 0714:

    Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

    5 000

    1106 20 10

    – – denaturati

    il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

    il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

     


    N. d'ordine

    Codice NC ex

    Designazione delle merci

    Denaturante

    Denominazione

    Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

    Denominazione chimica o descrizione

    Denominazione usuale

    C 1 (208)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (4)

    (4)

    (5)

    3

    2501 00

    Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

    Sale sodico del 4-solfobenzenazores orcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo)

    Crisoina S

    14270

    6

    – Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

    Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)

    Giallo solido AB

    13015

    6

    – – altri:

     

     

     

     

    2501 00 51

    – – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

    Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)

    Ponceau 6 R

    16290

    1

    Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente)

    Eosina

    45380

    0,5

    Naftalina

    Naftalina

    250

    Sapone in polvere

    Sapone in polvere

    1 000

    Dicromato di sodio o di potassio

    Dicromato di sodio o di potassio

    30

    Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe2O3 in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm

    Ossido di ferro

    250

    Ipoclorito di sodio

    Ipoclorito di sodio

     

    3 000


    N. d'ordine

    Codice NC ex

    Designazione delle merci

    Denaturante

    Denominazione

    Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    4

    3502

    Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

    Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)

    150

    Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)

    2 000

    Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)

    2 000

    Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide)

    100

    Dietanolammina (unicamente per albumine solide)

    6 000

    – Ovoalbumina:

     

     

    3502 11

    – – essiccata

     

     

    3502 11 10

    – – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

     

     

    3502 19

    – – altra:

     

     

    3502 19 10

    – – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

     

     

    3502 20

    – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

     

     

    3502 20 10

    – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

     

     

    3502 90

    – altre:

     

     

    – – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:

     

     

    3502 90 20

    – – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana

     

     

    ALLEGATO 9

    CERTIFICATI

    ALLEGATO 9

    CERTIFICATI

    1. Disposizioni generali

    Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

    uva fresca da tavola del codice NC ex 0806

    fondute del codice NC ex 2106

    tabacchi del codice NC ex 2401

    nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

    2. Disposizioni relative ai certificati

    Presentazione dei certificati

    I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

    Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

    I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri.

    Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall'organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione.

    Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.

    Visto e rilascio dei certificati

    I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

    I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

    sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;

    si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

    si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

    I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

    La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

    Validità dei certificati

    Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

    Frazionamento di una spedizione

    In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per… chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

    Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (209)

    Codice NC

    Paese di esportazione

    Organismo emittente

    Sede

    0806

    Stati Uniti d'America

    United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati

    Washington DC

    2106

    Svizzera

    Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'Industrie Suisse de Fromage Fondu/SESK

    Berna

    2401

    Stati Uniti d'America

    Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati

    Raleigh, North Carolina

     

    Canada

    Canadian Food Inspection Agency o i suoi uffici autorizzati

    Ottawa

     

    Argentina

    Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati

    Salta

     

    Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati

    San Salvador de Jujuy

     

    Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati

    Posadas

     

    Bangladesch

    Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati

    Dacca

     

    Brasile

    Secretariat do commercio exterior

    Rio de Janeiro

     

    Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

    Porto Alegre

     

    Federação das indústrias do Estado do Paraná

    Curitiba

     

    Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina o i loro uffici autorizzati

    Florianópolis

     

    Banco do Brasil SA e i suoi uffici autorizzati:

     

     

    1690 — Agência Negócios Internacionais

    Porto Alegre (RS)

     

    2682 — Agência Negócios Internacionais

    Caxias do Sul (RS)

     

    0180 — Agência Negócios Internacionais

    Santa Cruz do Sul (RS)

     

    2309 — Agência Negócios Internacionais

    Blumenau (SC)

     

    2978-5 — Agência Negócios Internacionais

    Salvador (BA)

     

    Cina

    Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Shanghai

     

    Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Qingdao

     

    Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Hankou

     

    Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Guangzhou

     

    Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Dalian

     

    Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Kunming

     

    Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Shenzhan

     

    Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Hainan

     

    Columbia

    Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati

    Bogotà

     

    Cuba

    Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati

    L'Avana

     

    Guatemala

    Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati

    Città di Guatemala

     

    India

    Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati

    Guntur

     

    Indonesia

    Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya

    Surabaya

     

    Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember

    Jember

     

    Lembaga Tembakau Cabang Surakarta

    Surakarta

     

    Lembaga Tembakau Cabang Medan

    Medan

     

    Messico

    Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) o i suoi uffici autorizzati

    Città del Messico

     

    Filippine

    Republic of Philippines

    Department of Agriculture

    National Tobacco Administration

    Quezon City

     

    Corea del Sud

    Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati

    Taejon

     

    Sri Lanka

    Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati

    Colombo

     

    Svizzera

    Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

    Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

    Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

    Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

    Berna

     

    Thailandia

    Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, o i suoi uffici autorizzati

    Bangkok

    ex 3102

    3105

    Cile

    Servicio Nacional de Geología y Minería

    Santiago


    Elenco dei certificati

    Certificato 1:

    CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)

    Certificato 2:

    CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE»

    Certificato 3:

    CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)

    Certificato 4:

    CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

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    (1)  Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

    (2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

    (3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 dell 21.1.1997, pag. 1).

    (4)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11).

    (5)  Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

    (6)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

    (7)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 dell'03.07.2003, pag. 23).

    (8)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

    (9)  Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

    (10)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

    (11)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (12)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8); regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

    (13)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (14)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

    (15)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 del 15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

    (16)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (17)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 del 4.4.2003, pag. 13).

    (18)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (19)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (20)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (21)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (22)  

    Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

    (23)  

    Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

    Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

    (24)  

    Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

    Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

    (25)  

    Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 10.

    Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

    (26)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (27)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

    a)

    l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

    b)

    l'altro importo indicato.

    (28)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

    (29)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

    a)

    l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;

    b)

    l'altro importo indicato.

    (30)  Vedi allegato 1.

    (31)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 dell'22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche].

    (32)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 dell'22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche; articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche].

    (33)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), e successive modifiche].

    (34)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.

    (35)  Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).

    (36)  

    Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8,5.

    Dal 1o giugno al 31 ottobre: 12.

    Dal 1o novembre al 31 dicembre: 8,5.

    (37)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (38)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (39)  

    Dal 1o gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.

    (40)  Vedi allegato 2.

    (41)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (42)  

    Dal 1o gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

    Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Dal 1o al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

    (43)  

    Dal 1o gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

    Dal 1o aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

    Dal 1o al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

    (44)  

    Dal 1o gennaio al 30 aprile: 13,6.

    Dal 1o maggio al 30 settembre: 10,4.

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 13,6.

    (45)  

    Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8.

    Dal 1o giugno al 31 agosto: 13,6.

    Dal 1o settembre al 31 dicembre: 8.

    (46)  

    Dal 1o gennaio al 31 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Dal 1o luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    (47)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

    (48)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14)].

    (49)  Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (50)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (51)  Aliquota del dazio autonomo: 2.

    (52)  

    Dal 1o gennaio al 31 maggio: 4.

    Dal 1o giugno al 30 novembre: 5,1.

    Dal 1o al 31 dicembre: 4.

    (53)  Vedi allegato 2.

    (54)  

    Dal 1o gennaio al 31 marzo: 16.

    Dal 1o aprile al 15 ottobre: 12.

    Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.

    (55)  

    Dal 1o gennaio al 30 aprile: 1,5.

    Dal 1o maggio al 31 ottobre: 2,4.

    Dal 1o novembre al 31 dicembre: 1,5.

    (56)  

    Dal 1o gennaio al 14 luglio: 14,4.

    Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.

    Dal 1o novembre al 31 dicembre: 14,4.

    (57)  

    Dal 1o gennaio al 30 aprile: 11,2.

    Dal 1o maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

    Dal 1o agosto al 31 dicembre: 11,2.

    (58)  

    Dal 1o gennaio al 14 maggio: 8,8.

    Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.

    Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.

    (59)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (60)  Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

    ex 1001 frumento,

    1002 segala,

    ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,

    ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

    la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

    Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

    (61)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (62)  Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato:

    dell'88 % per il riso Japonica,

    dell'80 % per il riso Indica.

    Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.

    Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

    (63)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (64)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (65)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (66)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.

    (67)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.

    (68)  Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (sottovoce 1510 00 10).

    (69)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

    (70)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

    (71)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (72)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

    (73)  Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

    (74)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (75)  Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

    (76)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (77)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (78)  Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

    (79)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (80)  Per 1 % in peso di saccarosio.

    (81)  Vedi allegato 1.

    (82)  Vedi allegato 1.

    (83)  Vedi allegato 1.

    (84)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

    (85)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (86)  Vedi allegato 1.

    (87)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (88)  Aliquota del dazio autonomo: 17.

    (89)  Vedi allegato 2.

    (90)  Vedi allegato 1.

    (91)  La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (92)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (93)  Aliquota del dazio autonomo: 13 + 122,3 €/100 kg/net MAX 35 €/100 kg/net.

    (94)  Per 1 % in peso di saccarosio.

    (95)  Vedi allegato 2.

    (96)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (97)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (98)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (99)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (100)  Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

    (101)  Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51 755 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

    (102)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (103)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (104)  Vedi nota complementare 5 (NC).

    (105)  Misurati alla temperatura di 15 °C.

    (106)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (107)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

    (108)  Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

    (109)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

    (110)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (111)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (112)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (113)  L'amissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (114)  Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (115)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (116)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

    (117)  Aliquota del dazio autonomo: 2,3.

    (118)  Cfr. allegato 1.

    (119)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (120)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (121)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (122)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (123)  Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.

    (124)  Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.

    (125)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (126)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (127)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (128)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

    (129)  Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (sottovoce TARIC 3926909860).

    (130)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

    (131)  Aliquota del dazio autonomo: 2.

    (132)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (133)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (134)  Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.

    (135)  Aliquota del dazio autonomo: 3.

    (136)  Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

    (137)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

    (138)  Aliquota del dazio autonomo: 3,8.

    (139)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (140)  L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (141)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (142)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (143)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

    (144)  Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

    (145)  Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

    (146)  Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.

    (147)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

    (148)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice TARIC 7801910010). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (149)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (150)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (151)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (152)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (153)  Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2006, per i videomonitor con uno schermo la cui diagonale è uguale o inferiori a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528219030)

    (154)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (155)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (156)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (157)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (158)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice TARIC 9023008010).

    L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (159)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (160)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6).

    (161)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.

    (162)  Proteine del latte

    Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

    Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

    Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

    (163)  Amido-Fecola/Glucosio

    Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

    Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

    (164)  Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

    Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

    Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

    N.B.: In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

    (165)  Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 dell'9.3.2005, pag. 3).

    (166)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (167)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (168)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8.

    (169)  Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

    (170)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

    (171)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

    (172)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

    (173)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

    (174)  Aliquota del dazio autonomo: 16.

    (175)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

    (176)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

    (177)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

    (178)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

    (179)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (180)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

    (181)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

    (182)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

    (183)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

    (184)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

    (185)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

    (186)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.

    (187)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

    (188)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

    (189)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

    (190)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

    (191)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

    (192)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

    (193)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

    (194)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

    (195)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

    (196)  Aliquota del dazio autonomo: 12.

    (197)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.

    (198)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.

    (199)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.

    (200)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

    (201)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

    (202)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

    (203)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

    (204)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

    (205)  Per un diverso contingente nell'ambito della voce 0204, cfr. numero d'ordine 5.

    (206)  Per contingenti diversi nell'ambito della voce 0206, cfr. numeri d'ordine da 6 a 11 e 13.

    (207)  L'aliquota sarà fissata dalle autorità comunitarie competenti, al fine di assicurare che il contingente sia completamente utilizzato.

    (208)  Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

    (209)  Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    (210)  Da completare da parte dell'esportatore.

    (211)  Cancellare la menzione inutile.

    (212)  Cancellare la mezione inutile.


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