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Document 32005R1718

Regolamento (CE) n. 1718/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

GU L 274 del 20.10.2005, p. 86–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1718/oj

20.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/86


REGOLAMENTO (CE) N. 1718/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 30 settembre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1585/2005 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1585/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1585/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 254 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili dal 20 ottobre 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,699

1,699

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,846

1,846

– – negli altri casi

3,320

3,320

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,869

0,869

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,385

1,385

– – negli altri casi

2,490

2,490

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,846

1,846

– altri (incluso allo stato naturale)

3,320

3,320

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,140

1,140

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,846

1,846

– negli altri casi

3,320

3,320

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


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