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Document 32005R1687
Commission Regulation (EC) No 1687/2005 of 14 October 2005 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with regard to adapting certain fees Text with EEA relevance
Regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda l’adattamento di alcune tasse Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda l’adattamento di alcune tasse Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 271 del 15.10.2005, p. 14–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 321M del 21.11.2006, p. 19–21
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; abrog. impl. da 32015R2424
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda l’adattamento di alcune tasse
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare l’articolo 139, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l’importo delle tasse da versare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (qui di seguito denominato «l’Ufficio») sia determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti ad equilibrarne il bilancio. |
(2) |
Si prevede un considerevole aumento a medio termine delle entrate dell’Ufficio, in particolare a causa del versamento delle tasse di rinnovo per i marchi comunitari. |
(3) |
L’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi approvata con decisione 2003/793/CE del Consiglio (2) (qui di seguito denominato «protocollo di Madrid») e la gestione elettronica della procedura di registrazione dovrebbero semplificare la procedura e ridurne i costi. Anche l’efficace gestione dell’Ufficio comporterà una riduzione delle spese. |
(4) |
Di conseguenza, una riduzione delle tasse appare una misura atta a garantire l'equilibrio di bilancio necessario, favorendo nel contempo l'accesso al sistema da parte degli utenti. Va notato tuttavia che una relativa eccedenza è sempre giustificata, poiché consente di far fronte a situazioni più o meno impreviste e di evitare un deficit non auspicabile. |
(5) |
È quindi opportuno modificare le tasse in modo da ridurne il gettito complessivo di circa 35-40 milioni di EUR all’anno. Tale riduzione dovrà essere suddivisa tra la tassa di deposito e di registrazione da una parte e la tassa di rinnovo dall’altra. Occorre inoltre prevedere una riduzione della tassa di deposito per le domande presentate per via elettronica. |
(6) |
L’evoluzione dei principali indicatori sarà seguita regolarmente per garantire l’equilibrio tra entrate e spese. |
(7) |
Occorre quindi modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione (3). |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme d’esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
1) |
La tabella dell’articolo 2 è modificata nel modo seguente:
|
2) |
All’articolo 5, paragrafo 1, sono soppresse le lettere b) e c). |
3) |
L’articolo 8 è modificato come segue:
|
4) |
All'articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
|
5) |
All’articolo 12, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
|
6) |
All’articolo 13, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
|
Articolo 2
In caso di variazione degli importi delle tasse di cui agli articoli 2, 11 e 12, si applica il seguente regime transitorio:
1) |
L’importo della tassa da versare per il deposito di una domanda di marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del ricevimento della domanda ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 40/94. |
2) |
L’importo della tassa da versare per la registrazione di un marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento dell’invio della notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione. |
3) |
L’importo della tassa da versare per la presentazione di un’altra domanda o la formazione di un altro atto è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del pagamento. |
4) |
L’importo delle tasse di cui agli articoli 11 e 12 è quello fissato in conformità al regolamento di esecuzione comune all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al protocollo relativo a tale accordo. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 296 del 14.11.2003, pag. 20.
(3) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 22).