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Document 32005R1623

    Regolamento (CE) n. 1623/2005 della Commissione, del 4 ottobre 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tuscia (DOP) e Basilico Genovese (DOP)]

    GU L 259 del 5.10.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 327M del 5.12.2008, p. 463–465 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1623/oj

    5.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 259/15


    REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 4 ottobre 2005

    che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tuscia (DOP) e Basilico Genovese (DOP)]

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, le domande presentate dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Tuscia» e «Basilico Genovese» sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, occorre iscrivere tali denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 2 (Tuscia). GU C 259 del 21.10.2004, pag. 3 (Basilico Genovese).

    (3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 6).


    ALLEGATO

    Prodotti dell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

    Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

    ITALIA

    Tuscia (DOP)

    Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

    ITALIA

    Basilico Genovese (DOP)


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