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Document 32005R1495

Regolamento (CE) n. 1495/2005 della Commissione, del 15 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento francese

GU L 240 del 16.9.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1495/oj

16.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1495/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1166/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 53 641 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento francese.

(2)

Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento francese sul mercato interno portando la gara permanente a 64 424 tonnellate.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1166/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1166/2005 è così modificato:

1)

All’articolo 1, il quantitativo «53 641 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «64 424 tonnellate»;

2)

Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «53 641 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «64 424 tonnellate»;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 188 del 20.7.2005, pag. 10.


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