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Document 32005R1487

    Regolamento (CE) n. 1487/2005 del Consiglio, del 12 settembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 240 del 16.9.2005, p. 1–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 334M del 12.12.2008, p. 451–494 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 22/09/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1487/oj

    16.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 240/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2005 DEL CONSIGLIO

    del 12 settembre 2005

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure provvisorie

    (1)

    Il 15 marzo 2005, con regolamento (CE) n. 426/2005 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese (RPC).

    (2)

    Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

    2.   Fase successiva della procedura

    (3)

    In seguito all’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere dalla RPC, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. È stato quindi concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni in merito alle suddette informazioni.

    (4)

    Alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un’audizione. La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state analizzate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni provvisorie.

    (5)

    La Commissione ha quindi illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. In seguito alla comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un lasso di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. è stato tenuto conto delle osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti e, ove opportuno, si è provveduto a modificare di conseguenza la proposta di dazio antidumping definitivo.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (6)

    Si rammenta che il considerando 11 del regolamento provvisorio definisce il prodotto in esame come tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere («TFCFP»): si tratta di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati o meno, tinti o stampati. Occorre qui specificare che, sebbene il prodotto in esame sia impiegato di norma per confezioni, vale a dire per fabbricare, tra l’altro, fodere per capi di abbigliamento, giacche a vento trapuntate, indumenti sportivi, abbigliamento da sci, biancheria e capi di pronto moda, esso può essere ugualmente destinato ad altri impieghi, per quanto in misura ridotta. Rientrano pertanto nella definizione del prodotto di cui sopra tutti i tessuti finiti in filamenti di poliestere, indipendentemente dal loro impiego finale. A prescindere dall’utilizzo cui il prodotto in esame è destinato, le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base rimangono invariate; il diverso utilizzo non incide pertanto sulla definizione del prodotto in esame.

    (7)

    Si conferma inoltre che i tessuti tinti di bianco rientrano anch’essi nella definizione del prodotto. Essi vanno comunque distinti dal tessuto greggio di filati di filamenti sintetici, prodotto fabbricato mediante tessitura ma non sottoposto a tintura che costituisce la materia prima del prodotto in esame. Esso non rientra pertanto nella definizione del prodotto. Dal momento che i tessuti tinti di bianco di cui sopra rientrano nei codici NC ex 5407 51 00, ex 5407 61 10 ed ex 5407 69 10, detti codici sono stati aggiunti al dispositivo del presente regolamento.

    (8)

    Si conferma infine che il prodotto in esame non comprende i tessuti in filamenti di poliestere di filati di diversi colori, la cui stoffa è formata mediante tessitura dei filati pretinti e il cui motivo o design viene creato con la tessitura stessa. Detti tessuti presentano caratteristiche fisiche e chimiche di base diverse dal prodotto in esame, poiché la materia prima utilizzata (filati pretinti) risulta differente e il motivo o design è ottenuto mediante il procedimento di tessitura e non tramite la stampa o la tintura. Inoltre, questo tipo di tessuto finito è utilizzato di norma come stoffa per arredamento, mentre il prodotto in esame è destinato quasi esclusivamente alla confezione di capi d’abbigliamento.

    (9)

    In molti casi, le parti interessate hanno sostenuto che le misure antidumping non dovevano riguardare i tessuti finiti in filamenti di poliestere utilizzati per l’arredamento e la decorazione. Una delle parti interessate, che importa tessuti di poliestere per ombrelli, ha inoltre affermato che detti tessuti hanno un utilizzo diverso e non si prestano agli impieghi dell’industria tessile in ragione della differenza di peso.

    (10)

    L’inchiesta ha invece confermato che, per quanto in misura minore, il prodotto in esame è in parte utilizzato per l’arredamento e la decorazione. Malgrado le differenze riguardanti una serie di fattori, quali il colore, il formato e la rifinitura dei filati, detti tessuti presentano in ogni caso le medesime caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base dei tessuti per confezioni. Si è pertanto concluso che essi non vanno esclusi dalla definizione del prodotto.

    (11)

    Una parte interessata ha fatto notare che il prezzo e la qualità del prodotto variano notevolmente in funzione del suo impiego, che esso sia per esempio utilizzato come fodera per capi d’abbigliamento di bassa qualità o per la produzione di capi di alta qualità, e che detti prodotti sono diversi dal prodotto in esame.

    (12)

    Occorre qui ricordare che, nel definire i numeri di controllo individuale del prodotto (codici NCP) ai fini dell’inchiesta, si è tenuto conto delle differenze di qualità e di prezzo onde garantire la paragonabilità delle diverse tipologie del prodotto.

    (13)

    Il considerando 15 del regolamento provvisorio afferma che la Commissione ha accertato che i tessuti finiti in filamenti di poliestere prodotti dall’industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario e quelli prodotti nel paese in questione ed esportati nella Comunità sono prodotti simili, in quanto le diverse tipologie esistenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e trovano le stesse applicazioni.

    (14)

    In assenza di ulteriori osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 11 a 16 del regolamento provvisorio.

    C.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

    (15)

    Una parte interessata ha chiesto che fossero resi noti gli estremi dei produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta onde consentire alle parti interessate di verificarne la rappresentatività. Come afferma il considerando 8, lettera a), del regolamento provvisorio, i produttori comunitari hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base, che non vengano pubblicate informazioni dettagliate su di loro, poiché la divulgazione di tali dati li danneggerebbe gravemente. Dal momento che alcuni produttori acquistano filati di poliestere (loro principale materia prima) presso i fornitori cinesi, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni. La loro richiesta, giudicata sufficientemente motivata e suffragata da elementi di prova, è stata accolta.

    D.   DUMPING

    1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (16)

    Si rammenta che, nell’ambito della presente inchiesta, 49 produttori esportatori della RPC si sono manifestati inoltrando richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Le singole richieste sono state vagliate alla luce dei cinque criteri di cui al succitato articolo.

    (17)

    Come indicato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, i cinque criteri rilevanti per la concessione del TEM sono risultati soddisfatti nel caso di 25 società. Delle rimanenti società che non hanno ottenuto il TEM, 10 non avevano sufficientemente collaborato all’inchiesta omettendo di fornire le necessarie informazioni richieste e 14 non rispondevano ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base per i motivi illustrati nella tabella qui di seguito:

    Società

    Criteri

    Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino

    Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino

    Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino

    Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quarto trattino

    Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quinto trattino

    1

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfattot

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    2

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    3

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    4

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    5

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    6

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    7

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    8

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    9

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    10

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    11

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    12

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    13

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    14

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Fonte: risposte al questionario, verificate, fornite dagli esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta.

    (18)

    Al pari del denunciante, le società interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. I risultati dell’esame delle osservazioni ricevute dalle diverse parti interessate sono discussi di seguito.

    (19)

    In termini generali va ricordato che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, l’onere della prova incombe ai produttori esportatori che richiedono il TEM, dal momento che ai sensi del succitato articolo spetta alle società interessate fornire elementi di prova sufficienti a dimostrare che esse operano in condizioni di economia di mercato. Qualora sussistano dei dubbi, dovuti per esempio al fatto che gli interessati hanno omesso o non sono stati in grado di fornire le informazioni necessarie o perché dette informazioni si sono rivelate insufficienti, il TEM non può essere concesso.

    (20)

    Si noti inoltre che, per beneficiare del TEM, una società deve soddisfare ciascuno dei cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. In altri termini, il TEM non può essere concesso anche se uno solo dei criteri risulta parzialmente soddisfatto. Analogamente, è prassi abituale delle Istituzioni comunitarie esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o meno le condizioni per beneficiare del TEM, il che implica che ogni singola società collegata che produce e/o vende il prodotto in esame deve dimostrare di soddisfare i criteri per la concessione del TEM.

    (21)

    A tale proposito, le società 4, 5, 9 e 14 hanno obiettato che occorre valutare in termini generali se una società può beneficiare del TEM e che nel loro caso il TEM deve essere concesso dato che la Commissione ha accertato che solo determinati aspetti relativi ai pertinenti criteri non erano soddisfatti. La Commissione ha respinto l’obiezione per i motivi di cui al considerando 20.

    (22)

    Le società 4 e 5 hanno inoltre obiettato che quanto accertato dalla Commissione non era sufficiente a stabilire la loro mancata ottemperanza al primo criterio. A tale proposito va sottolineato che, per entrambe le società, dalla visita di verifica si è evinto che nel modulo di richiesta TEM esse avevano fornito informazioni fuorvianti oppure avevano semplicemente omesso di fornire informazioni rilevanti. Per quanto riguarda la prima società, uno dei suoi principali fornitori di materie prime, che dalla dichiarazione resa risultava una società privata, in seguito alla verifica sul posto si è rivelato essere una società statale. L’interessata ha sostenuto che non poteva conoscere nel dettaglio le caratteristiche azionarie dei suoi fornitori, argomento ritenuto inaccettabile dalla Commissione dal momento che, nel modulo di richiesta TEM, l’interessata aveva esplicitamente affermato che il fornitore in questione era una società privata, informazione espressamente confermata inoltre durante la visita di verifica. Per quanto riguarda la seconda società, durante la visita di verifica si è accertato che, sebbene specificatamente richiesto dal modulo TEM, essa aveva omesso di segnalare gli acquisti delle principali materie prime, evitando pertanto di fornire ragguagli sui suoi principali fornitori. Dette circostanze hanno ostacolato notevolmente la verifica impedendo di accertare se i costi corrispondenti erano stabiliti in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze da parte dello Stato. Le obiezioni sono state pertanto respinte.

    (23)

    Le società 3, 9 e 14 hanno obiettato che la loro non ottemperanza al secondo criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, non poteva essere provata con il semplice fatto che i revisori contabili avevano espresso un parere con riserva sui loro conti annuali. La società 2 ha contestato le conclusioni della Commissione secondo cui l’interessata non dispone di documenti contabili, in copia unica, soggetti a revisione contabile indipendente e di applicazione in ogni caso. Le società 4 e 5 hanno infine sostenuto che nel loro caso il secondo criterio risultava soddisfatto dal momento che esse disponevano di documenti contabili in copia unica soggetti a revisione contabile indipendente.

    (24)

    Si rammenta che il secondo criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, richiede che le società interessate dimostrino di disporre di documenti contabili, in copia unica, soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, onde stabilire l’affidabilità dei conti per poter garantire una valutazione adeguata del dumping. I calcoli relativi al dumping si basano infatti sostanzialmente sui dati contenuti nei documenti contabili, quali entrate, costi, utili e inventario, che devono pertanto essere affidabili. La visita di verifica antidumping mira nello specifico alla verifica di detti dati. Si ricorda inoltre che il parere espresso dai revisori contabili (approvazione con o senza riserva o rifiuto di approvare) dipende dall’entità delle anomalie riscontrate nella contabilità, e che il fatto che un revisore non si rifiuti di approvare i conti non implica automaticamente che la contabilità sia corretta, il che può essere garantito solo da un’approvazione senza riserve da parte del revisore.

    (25)

    Per quanto riguarda nello specifico le società 3, 9 e 14, va osservato che le riserve espresse dai revisori erano piuttosto di rilievo. Per una di loro, i revisori non erano riusciti a verificare l’attendibilità dello stato di fine esercizio delle scorte e dei costi di vendita durante l’esercizio. Nel caso di un’altra società, i revisori affermano nella relazione di essersi trovati nell’impossibilità di verificare l’inventario di fine esercizio a causa di «condizioni ristrette». Si osserva che il valore d’inventario rappresentava più del 10 % del totale del bilancio societario. Non vi era inoltre corrispondenza tra i conti presentati dalla società e quelli cui faceva riferimento la relazione dei revisori, il che fa sorgere il dubbio che i conti mostrati e quelli soggetti a revisione non fossero gli stessi. Per quanto riguarda l’ultima società, a differenza dei conti del 2002 che avevano suscitato riserve significative, quelli del 2003 non avevano dato luogo alle medesime riserve, per quanto la metodologia contabile non avesse subito modifiche di rilievo e non vi fossero stati adeguamenti dovuti a problemi sollevati negli anni precedenti, il che spinge a chiedersi se i conti del 2003 sono stati soggetti a una revisione indipendente conforme alle norme internazionali. Inoltre i conti in questione non erano stati neanche approvati dagli azionisti. Le obiezioni sollevate da queste società sono state pertanto respinte.

    (26)

    Per quanto riguarda l’obiezione sollevata dalla società 2, gli adeguamenti di rilievo chiesti dai revisori, che si sarebbero tradotti nel dimezzamento degli utili, sono stati introdotti solo nei conti annuali e non nella contabilità della società. Questo perché la società voleva, per altri motivi, che nella contabilità risultassero utili più elevati. Un confronto tra la contabilità e i conti annuali soggetti a revisione, che avrebbe avuto un’incidenza diretta e di notevole entità su qualsiasi calcolo relativo al dumping, non è stato pertanto possibile. La Commissione ha quindi concluso che la società non disponeva di documenti contabili, in copia unica, di applicazione in ogni caso. Non avendo la società fornito elementi nuovi, le conclusioni di cui sopra sono confermate e l’obiezione è respinta.

    (27)

    Per quanto riguarda le società 4 e 5, dalla visita di verifica sono emerse anomalie di rilievo nei conti. Le interessate hanno ascritto dette anomalie ad errori di scrittura sostenendo che la Commissione, che non aveva eseguito un esame accurato, aveva frainteso la situazione. In primo luogo va osservato che spetta alle società chiarire o fugare dubbi che possono sorgere durante la verifica. Si aggiunga che le società interessate hanno omesso di fornire alcuni documenti richiesti al momento della verifica del modulo TEM; non avendo potuto procedere alla loro verifica, la Commissione non ha potuto tenerne conto. Dal momento che le anomalie individuate gettano seri dubbi sull’attendibilità dei conti, si conferma che questi non possono essere considerati come soggetti ad una revisione conforme alle norme internazionali. Non avendo le società in questione fornito elementi nuovi, le conclusioni di cui sopra sono confermate e le obiezioni respinte.

    (28)

    Insieme alla società 6, queste due ultime società hanno giudicato infondate le conclusioni secondo cui esse non soddisfano il terzo criterio.

    (29)

    La società 4 ha giudicato priva di fondamento la conclusione della Commissione secondo cui, durante la privatizzazione, gli azionisti avevano pagato un prezzo ridotto. L’inchiesta ha tuttavia mostrato non solo che al momento della privatizzazione la valutazione della società equivaleva solo al 25 % del suo valore contabile netto, il che getta seri dubbi sull’attendibilità della relazione di valutazione, ma anche, fatto più importante, che i nuovi azionisti hanno pagato solo una parte del prezzo. La restante parte risulta pagata da una terza società sulla quale la società 4 si è rifiutata di fornire ragguagli, in particolar modo di natura azionaria. Non si è potuto pertanto escludere che detta terza società non fosse a capitale statale. L’argomento secondo cui le informazioni in questione non potevano essere rivelate perché coperte dalla riservatezza commerciale è stato respinto tenuto conto che, nell’ambito delle inchieste antidumping, tutti i documenti riservati acquisiti durante la visita di verifica sono protetti come tali dalle autorità, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, e non possono essere in nessun caso resi pubblici. L’obiezione è stata quindi respinta.

    (30)

    La richiesta di TEM da parte della società 5 è stata respinta dalla Commissione alla luce del terzo criterio, rifiuto contestato dall’interessata che ha opinato di aver acquistato le principali attrezzature da una società privata collegata e che l’attivo era stato pertanto trasferito al prezzo di mercato. Si osservi che, nel caso in esame, le conclusioni della Commissione erano fondate sul fatto che, durante la visita di verifica, la dichiarazione resa dalla società nel modulo TEM, secondo cui l’attivo era stato acquistato sul libero mercato, era risultata inesatta. L’attivo risultava infatti realmente trasferito dalla società azionista della società 5, ma l’interessata non ha fornito chiarimenti sull’acquisizione originaria da parte della società azionista e sul relativo prezzo. Non avendo potuto provare il trasferimento dell’utile al prezzo di mercato, la società 5 non è riuscita a dimostrare che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non erano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. L’interessata ha fornito informazioni fuorvianti circa l’origine delle sue immobilizzazioni ostacolando inoltre notevolmente la verifica. In assenza di elementi nuovi, le conclusioni di cui sopra sono confermate e le obiezioni respinte.

    (31)

    La società 6 ha obiettato che l’ammortamento di tutto l’attivo sulla base di un unico tasso forfetario non giustificava la conclusione tratta dalla Commissione secondo cui la sua situazione finanziaria risultava distorta. La società ha inoltre sostenuto che il prezzo di acquisizione dei diritti di utilizzo del terreno, giudicato insolitamente basso dai servizi della Commissione, fosse il risultato di una mera transazione di mercato, libera da ingerenze statali. Queste obiezioni sono state respinte in base alla considerazione che l’applicazione di un unico tasso di ammortamento a tutto l’attivo da parte della suddetta società, un tempo pubblica, non rende conto della realtà economica e implica una distorsione significativa dei costi di produzione e della situazione finanziaria dell’interessata. Quanto all’acquisizione dei diritti pubblici di utilizzo del terreno, lo Stato ha necessariamente giocato un ruolo e la società non è riuscita a provare che il prezzo della transazione, insolitamente basso rispetto al normale affitto annuo precedentemente pagato dalla società, riflettesse il valore di mercato.

    (32)

    Si noti che anche alcuni produttori esportatori hanno obiettato che la decisione della Commissione di non concedere loro il TEM si basava su constatazioni errate. Non avendo fornito elementi nuovi a riprova della loro tesi, le loro obiezioni sono state respinte. Solo una società ha fornito spiegazioni plausibili, mentre le obiezioni delle altre sono state accantonate.

    (33)

    In linea generale, la società 9 ha obiettato di essere stata svantaggiata e di aver subito una discriminazione per non essere stata oggetto di una visita di verifica al pari delle altre società. Due altre società hanno affermato di essere state sfavorite dall’esecuzione di una visita di verifica relativa contemporaneamente alla richiesta di TEM e alle risposte al questionario sul dumping, nonché dal mancato rispetto del termine di tre mesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), previsto per la decisione della Commissione in merito al TEM.

    (34)

    A tale proposito si rammenta che, a norma dell’articolo 16 del regolamento di base, le visite di verifica non sono obbligatorie e vengono eseguite quando lo si ritiene opportuno. Nel caso della società 9, la sua richiesta di TEM era stata rifiutata già durante un primo esame in quanto, sebbene avesse ricevuto una lettera di richiamo, l’interessata non aveva dimostrato di soddisfare tutti i criteri. Quanto alle altre obiezioni, va notato che, dato l’elevato numero di produttori coinvolti nel procedimento, l’applicazione delle disposizioni sul campionamento è stata possibile solo limitatamente al dumping, il che spiega l’esecuzione contemporanea di visite di verifica e il mancato rispetto del termine di tre mesi. L’inchiesta ha pertanto comportato un’analisi lunga e approfondita di ogni richiesta di TEM. In ogni caso, non si ritiene che l’esecuzione contemporanea di visite di verifica e il mancato rispetto del termine di tre mesi abbiano conseguenze giuridiche apparenti o effetti negativi; come già concluso in precedenti inchieste, dette circostanze non inficiano la validità delle decisioni relative al TEM. Le obiezioni sono state quindi respinte.

    (35)

    Infine, l’obiezione sollevata dal denunciante secondo cui i moduli di richiesta TEM debbano essere oggetto di una visita di verifica presso le società interessate è stata respinta per i motivi di cui al considerando 34.

    2.   Trattamento individuale

    (36)

    Si rammenta che il trattamento individuale è stato concesso a 18 società; 13 di esse, la cui richiesta di TEM aveva dato esiti negativi, rispondevano a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (37)

    Tre delle società cui non è stato accordato il trattamento individuale hanno obiettato di non aver disposto del tempo necessario per richiedere il TEM e/o il trattamento individuale per le loro filiali oppure che l’attività limitata di queste ultime non rendeva necessaria la presentazione di un modulo vero e proprio.

    (38)

    Nel caso di queste tre società, si osserva che nessuna di loro aveva inoltrato un modulo di richiesta di TEM e/o di trattamento individuale entro i termini stabiliti. In seguito ad un primo esame, è stata inviata loro una lettera di richiamo che sollecitava l’inoltro, entro una determinata data, del modulo relativo alle loro controllate attive nella vendita e/o nella produzione del prodotto in esame. Al sollecito non ha fatto seguito alcun inoltro e i termini non sono stati prorogati onde evitare discriminazioni a danno delle società che avevano presentato le informazioni richieste entro la data prevista. Si tenga presente a tale riguardo la complessità del procedimento che ha coinvolto un elevato numero di società, di cui è stato necessario analizzare le richieste di TEM e/o di trattamento individuale caso per caso e nei confronti delle quali sono state applicate le disposizioni sul campionamento volte ad accertare i casi di dumping; una proroga dei termini avrebbe comportato anche ritardi nella chiusura dell’inchiesta. Inoltre, per quanto limitata sia la sua attività, una società è comunque tenuta a dimostrare di rispondere ai requisiti necessari. Le obiezioni sono state pertanto respinte.

    3.   Campionamento

    (39)

    Un esportatore ha denunciato l’iniquità della selezione del campione basata unicamente su considerazioni relative al volume delle esportazioni, mentre l’interessato avrebbe dovuto essere compreso nel campione tenuto conto dell’elevato valore aggiunto dei prodotti da esso esportati nella Comunità.

    (40)

    La sua obiezione è stata comunque respinta in quanto la selezione delle società da includere nel campione è stata eseguita conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, ovvero in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni che sia possibile esaminare adeguatamente entro il periodo di tempo disponibile.

    (41)

    Un altro produttore esportatore ha contestato la conclusione in base alla quale, essendosi rifiutato esplicitamente di rientrare nel campione, esso non poteva essere considerato come parte che ha collaborato all’inchiesta. L’interessato aveva obiettato in primo luogo che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base, il campione doveva essere selezionato con il consenso delle parti, lasciando quindi loro la possibilità di non esservi incluse. In secondo luogo, aveva fatto presente che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, una visita di verifica non costituisce una condizione necessaria per dimostrare che una società risponde ai cinque criteri di riferimento, e che pertanto esso poteva ancora beneficiare del TEM. A riprova, adduceva che il TEM era stato concesso a 22 società, di cui solo 7 avevano ricevuto una visita sul posto. Infine, l’interessato ha obiettato che la Commissione avrebbe dovuto notificargli le conseguenze della non collaborazione, come previsto all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

    (42)

    Per quanto riguarda la prima contestazione, va sottolineato che l’accordo delle parti non costituisce una condizione necessaria in quanto l’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base, dispone che la selezione finale spetta alla Commissione precisando unicamente che, di preferenza, la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate. Nella fattispecie il campione è stato inoltre selezionato in consultazione con le autorità cinesi e, durante la selezione, la società interessata ha affermato di nuovo di non voler esservi inclusa, segnatamente perché avrebbe avuto difficoltà a ricevere una visita di verifica. Si fa infine presente che l’interessata non ha richiesto un esame individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (43)

    La seconda obiezione è stata giudicata infondata in quanto, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, si parla di omessa collaborazione quando una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, quindi anche in relazione al TEM. La Commissione aveva fatto presente all’interessata che il suo inserimento nel campione avrebbe comportato l’impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite, condizione respinta dalla stessa. In ogni caso, anche qualora la società avesse ottenuto il TEM, il suo rifiuto di far parte del campione, di rispondere al questionario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, e di sottoporsi ad una visita di verifica, avrebbe comportato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Infine anche l’ultima obiezione sollevata dall’interessata non può essere accolta in quanto l’avviso di apertura, al paragrafo 8, precisava le conseguenze dell’omessa collaborazione.

    4.   Valore normale

    4.1.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

    (44)

    In assenza di osservazioni, viene confermata la metodologia generale utilizzata per determinare il valore normale di cui ai considerando da 31 a 40 del regolamento provvisorio.

    (45)

    I produttori esportatori cui è stato concesso il TEM hanno sottolineato alcuni errori di scrittura nel calcolo del valore normale oppure hanno contestato la metodologia utilizzata per valutare gli adeguamenti ritenuti necessari. Sulla base delle loro osservazioni, si è provveduto ad un riesame e, ove necessario, ad apportare le necessarie modifiche.

    4.2.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

    a)   Paese di riferimento

    (46)

    Alcune parti interessate hanno obiettato di non essere state informate, prima dell’istituzione di misure provvisorie, circa la scelta di un paese di riferimento diverso da quello proposto nell’avviso di apertura, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Esse hanno aggiunto di non aver potuto assistere la Commissione nella scelta di un altro paese di riferimento poiché non erano al corrente che nessun produttore del Messico, il paese di riferimento proposto al momento dell’apertura dell’inchiesta, si era detto disposto a collaborare.

    (47)

    A tale riguardo occorre ricordare in primo luogo che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, prevede che le parti interessate siano informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare. Nel caso in esame, subito dopo l’apertura dell’inchiesta il paese di riferimento prescelto era ancora il Messico e le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Infatti, nella prima fase dell’inchiesta non risultava ancora chiaro che nessun produttore messicano sarebbe stato disposto a collaborare. Solo in seguito si è capito che, data l’assenza di collaborazione, bisognava scegliere un altro paese di riferimento.

    (48)

    L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, non prevede peraltro che le parti assistano la Commissione nella scelta di un paese di riferimento adeguato.

    (49)

    Infine le conclusioni provvisorie sono state comunicate alle parti interessate, compresa la scelta provvisoria della Turchia quale paese di riferimento; pur avendo avuto in questa fase la possibilità di esprimere commenti, nessuna parte interessata si è espressa a sfavore della Turchia. Non viene pertanto riconosciuta alcuna violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base; le considerazioni di cui ai considerando da 44 a 48 del regolamento provvisorio sono quindi confermate.

    b)   Determinazione del valore normale

    (50)

    In assenza di osservazioni, si conferma la metodologia generale utilizzata per determinare il valore normale di cui ai considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio.

    5.   Prezzi all’esportazione

    (51)

    Due produttori esportatori hanno denunciato il mancato rispetto dei requisiti per la determinazione dei prezzi all’esportazione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, affermando che, per gli adeguamenti dei prezzi all’esportazione nel caso di vendite nella Comunità realizzate attraverso società collegate con sede in un paese terzo, occorre applicare l’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

    (52)

    A tale proposito, si conferma che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, e più nello specifico alla lettera i) di detto paragrafo, sono state applicate, come specificato al considerando 53 del regolamento provvisorio.

    (53)

    I produttori esportatori cui è stato concesso il TEM hanno fatto presenti alcuni errori di scrittura nel calcolo dei prezzi all’esportazione oppure hanno contestato la metodologia utilizzata per valutare alcuni adeguamenti ritenuti necessari. Sulla base delle loro osservazioni, si è provveduto ad un riesame e, ove necessario, ad apportare le necessarie modifiche.

    6.   Confronto

    (54)

    Un produttore esportatore compreso nel campione cui è stato concesso il TEM ha sostenuto che gli adeguamenti alle vendite realizzate nella Comunità tramite una sua filiale con sede in un paese terzo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non erano giustificati in quanto la suddetta filiale aveva svolto mere funzioni di ufficio commerciale con l’estero. L’interessato ha quindi precisato che, in caso di adeguamento, questo dovrebbe comunque equivalere ad un normale tasso di commissione corrisposto ad agenti indipendenti. Altri due produttori esportatori hanno inoltre obiettato che gli adeguamenti dovevano limitarsi alle spese di vendita dirette.

    (55)

    A tale proposito, dall’inchiesta si è evinto che le funzioni dalla filiale in questione andavano oltre quelle assunte di norma da un ufficio commerciale per l’estero di una ditta esportatrice e potevano essere piuttosto paragonate a quelle svolte da un agente che lavora su commissione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

    (56)

    Si considera pertanto che la parte collegata è incorsa in costi che incidono effettivamente sugli importi percepiti dagli esportatori, costi che vanno quindi dedotti dal prezzo corrisposto dal primo acquirente indipendente nella Comunità.

    (57)

    Si noti che gli altri due produttori esportatori, che si trovano nella medesima situazione del produttore esportatore di cui sopra, condividono con la Commissione il parere secondo cui, a garanzia di un confronto equo (cfr. considerando 51), gli adeguamenti vanno fatti conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base.

    (58)

    Si considera infine che l’importo degli adeguamenti sia stato calcolato debitamente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, ovvero in base al margine percepito dalla società collegata. Nello specifico, il margine in questione, che non deve essere limitato alle spese di vendita dirette, è stato calcolato aggiungendo alle spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute dalle società collegate un importo corrispondente ad un profitto ragionevole. Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori sono state pertanto respinte.

    (59)

    Diverse parti interessate hanno obiettato che gli adeguamenti relativi all’IVA non rimborsata erano ingiustificati e basati su un’errata comprensione del sistema. Altri produttori esportatori, tra cui uno che condivideva il principio dell’adeguamento, hanno contestato il metodo di calcolo degli adeguamenti chiedendo che questi fossero basati sull’importo reale dell’IVA non rimborsabile.

    (60)

    La prima obiezione è stata respinta in quanto non sostanziata e non sono stati addotti ulteriori elementi a riprova che gli adeguamenti si basassero su un’errata comprensione del sistema.

    (61)

    Per quanto riguarda la richiesta di basare il calcolo sull’importo reale, si noti che il più delle volte quest’ultimo è stato omesso dai produttori esportatori oppure non sufficientemente suffragato da elementi di prova, il che ha impedito di tenerne conto. Le obiezioni sono state pertanto respinte.

    (62)

    In risposta alle osservazioni fatte da diverse parti, si precisa che, ove necessario, i prezzi delle tipologie del prodotto simile venduti sul mercato interno turco, utilizzati per determinare il valore normale, sono stati adeguati onde garantire un equo confronto con le tipologie del prodotto esportato nella Comunità dai produttori cinesi interessati, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Detti adeguamenti sono stati effettuati in base ad una stima ragionevole del valore di mercato delle differenze. Nel caso di due società, si è trattato di rivedere gli adeguamenti apportati allo stadio provvisorio, con conseguente modifica dei corrispondenti margini, per far sì che essi tenessero conto della situazione specifica delle interessate.

    7.   Margini di dumping

    7.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM e/o il trattamento individuale

    a)   TEM

    (63)

    Due delle tre società cui è stato concesso il TEM hanno sostenuto che i legami tra di loro durante il periodo dell’inchiesta non sussistevano più, in quanto, poco dopo la fine dell’inchiesta, gli azionisti che possedevano azioni delle tre società hanno ceduto le loro quote a figure indipendenti. Non essendo più società collegate, le interessate hanno pertanto chiesto che si tenga conto del nuovo stato delle cose attribuendo ad ognuna di esse un margine di dumping individuale che ne rifletta la specifica situazione.

    (64)

    L’inchiesta ha comunque rivelato che il legame tra le società interessate durante il periodo dell’inchiesta andava ben oltre la semplice condivisione azionaria dal momento che, nei loro consigli di amministrazione, figuravano alcuni membri comuni. La condivisione di membri del consiglio di amministrazione rafforzava pertanto i legami già esistenti a livello azionario.

    (65)

    Sulla base di queste constatazioni, durante il periodo dell’inchiesta si è concluso che si trattava di società collegate. Pur ammettendo che la situazione sia cambiata poco dopo il periodo dell’inchiesta, sarebbe in ogni caso prematuro concludere che si tratti di cambiamenti duraturi. Tenuto conto della natura dei legami constatati durante il periodo dell’inchiesta, non è escluso il rischio di elusione attraverso la società soggetta al dazio meno oneroso. Inoltre, considerato che i legami in questione possono aver influito sulle conclusioni relative al periodo dell’inchiesta, la modifica di detti legami successiva al periodo dell’inchiesta non risulta rilevante.

    (66)

    Le obiezioni sollevate dalle interessate sono da ritenersi pertanto respinte.

    (67)

    Diverse parti interessate hanno inoltre contestato che le disposizioni relative al campionamento non sono state applicate in modo corretto. Dal momento che le tre società cui è stato concesso il TEM sono risultate collegate, si è obiettato che esse costituiscono un’entità unica e che il loro margine di dumping non può essere pertanto applicato come media valida ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. L’obiezione si basa sul fatto che l’articolo in questione fa riferimento alla media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, e che il margine di dumping deve necessariamente basarsi su conclusioni riguardanti più di una società. L’obiezione fa riferimento alla relazione dell’organo di appello dell’OMC sulla causa «Comunità europea — Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall’India» (3), secondo la quale il termine «media ponderata» deve riferirsi necessariamente a più di una società.

    (68)

    In tal senso va osservato che le conclusioni dell’organo di appello, riferite ad un caso diverso e ad un ambito diverso, segnatamente quello di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2.2.2, punto ii), dell’accordo antidumping, non possono ritenersi direttamente applicabili alla fattispecie. L’argomento è inoltre privo di fondamento in quanto le società interessate non costituiscono un’entità unica e la media ponderata del campione si basa sul valore normale e sui prezzi all’esportazione di ogni singola società. La media ponderata dei margini delle società collegate è stata calcolata solo dopo aver stabilito il margine di ognuna di esse, onde evitare che, tenuto conto dei legami tra di loro, esse effettuino tutte le esportazioni attraverso la società soggetta al dazio meno oneroso. Si fa inoltre presente che l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base non esclude espressamente il ricorso a margini di dumping stabiliti per le società collegate inserite nel campione. Le obiezioni sono state pertanto respinte.

    b)   Trattamento individuale

    (69)

    In assenza di osservazioni, si conferma il metodo utilizzato per la determinazione dei margini di dumping per le società cui è stato concesso il trattamento individuale di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio.

    (70)

    In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

    14,1 %

    Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Nantong Teijin Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

    26,7 %

    Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

    36,3 %

    Shaoxing County Xingxin Textile Co Ltd

    14,1 %

    Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

    36,3 %

    Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

    46,4 %

    Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

    14,1 %

    Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

    56,2 %

    Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

    14,1 %

    Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

    37,1 %

    Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

    37,1 %

    Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

    14,1 %

    Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

    14,1 %

    Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

    14,1 %

    7.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

    (71)

    In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 59 a 61 del regolamento provvisorio.

    E.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione comunitaria

    (72)

    In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie relative alla produzione comunitaria totale di cui ai considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

    2.   Definizione dell’industria comunitaria

    (73)

    Una parte interessata ha obiettato che i produttori che hanno sostenuto il procedimento non rappresentavano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria. La definizione dell’industria comunitaria non avrebbe infatti dovuto comprendere una delle società, che aveva dichiarato fallimento durante l’inchiesta, nonché, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, uno dei produttori, che ha importato il prodotto in esame nel periodo in esame.

    (74)

    Si fa presente che uno dei produttori comunitari, soggetto ad amministrazione controllata, ha continuato a produrre durante il periodo dell’inchiesta ed è tuttora in attività. Si è ritenuto pertanto che l’interessato rientri nella definizione dell’industria comunitaria. L’inchiesta ha confermato che nessuna società facente parte dell’industria comunitaria ha importato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. È stato invece accertato che un importatore ha importato tessuto greggio, ovvero la materia prima per la produzione di tessuti finiti in filamenti di poliestere. Le obiezioni sono pertanto respinte.

    (75)

    In assenza di ulteriori osservazioni, si conferma la definizione dell’industria comunitaria di cui al considerando 64 del regolamento provvisorio.

    3.   Consumo nella Comunità

    (76)

    In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo del consumo comunitario di cui ai considerando 65 e 66 del regolamento provvisorio.

    4.   Importazioni nella Comunità dal paese in questione

    4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

    (77)

    In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo del volume e della quota di mercato delle importazioni in esame di cui ai considerando 67 e 68 del regolamento provvisorio.

    4.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

    (78)

    In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo dei prezzi delle importazioni e della sottoquotazione delle importazioni in esame di cui ai considerando da 69 a 71 del regolamento provvisorio.

    5.   Situazione dell’industria comunitaria

    (79)

    Si ricorda che, in base alle conclusioni provvisorie della Commissione di cui al considerando 98 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

    (80)

    Nessuna parte interessata ha messo in discussione i dati sulla situazione dell’industria comunitaria e la relativa interpretazione, di cui ai considerando da 72 a 98 del regolamento provvisorio. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai succitati considerando e si conclude che l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

    F.   NESSO CAUSALE

    (81)

    In aggiunta agli altri fattori di cui si è tenuto conto nel regolamento provvisorio, sono stati ugualmente esaminati i risultati delle esportazioni dell’industria comunitaria. A tale riguardo è stato constatato che, sull’intero periodo, le vendite all’esportazione dell’industria comunitaria sono rimaste stabili intorno ai 25 milioni di metri lineari. Occorre tener presente che dette esportazioni si riferiscono a tessuti per fodere venduti a prezzi notevolmente ridotti. Parallelamente, il mix dei prodotti esportati dall’intera industria dei 25 paesi dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stato venduto ad un prezzo superiore del 270 % a quello delle importazioni dalla Cina. Ad ogni modo, onde evitare che fossero inficiati dai risultati delle esportazioni, i dati sulla redditività sono stati ricavati tenendo conto unicamente delle vendite realizzate sul mercato comunitario. Per i motivi di cui sopra, viene concluso che le esportazioni comunitarie non hanno causato pregiudizio all’industria comunitaria. Per quanto riguarda inoltre le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi nel loro insieme, i prezzi sono risultati costantemente più elevati di quelli della RPC. In base a quanto sopra e in assenza di osservazioni in merito al nesso causale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 99 a 111 del regolamento provvisorio.

    G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1.   Interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari

    (82)

    In assenza di osservazioni in merito all’interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 118 del regolamento provvisorio.

    2.   Interesse degli importatori indipendenti

    (83)

    La Commissione ha ricevuto diverse osservazioni da importatori e importatori/utilizzatori indipendenti e ha concesso audizioni alle parti che ne hanno fatto richiesta. Gli argomenti degli importatori, che coincidono con quelli degli utilizzatori, sono discussi ai considerando da 87 a 90 qui di seguito. Occorre notare che i quantitativi totali importati dalla Cina dagli importatori che si sono manifestati sono insignificanti e non rappresentano più del 2 % del totale delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta. Il rimanente 98 % non ha reagito alle misure.

    (84)

    In assenza di altre osservazioni in merito all’interesse degli importatori indipendenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 119 a 121 del regolamento provvisorio.

    3.   Interesse dei fornitori

    (85)

    In assenza di osservazioni in merito all’interesse dei fornitori comunitari, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 122 a 125 del regolamento provvisorio.

    4.   Interesse degli utilizzatori

    (86)

    Si rammenta che, dei nove utilizzatori che hanno risposto al questionario, solo uno importava il prodotto in esame (considerando 127 del regolamento provvisorio). In seguito all’istituzione di misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto comunque le osservazioni di quattro utilizzatori che non si erano fin allora manifestati, due dei quali produttori di tessuti per l’arredamento e la decorazione. Tutti e quattro gli utilizzatori importavano il prodotto in esame dalla RPC. Tenuto conto dell’elevata frammentazione del comparto, la loro rappresentatività è stimata inferiore al 2 %.

    (87)

    Gli utilizzatori che producono capi d’abbigliamento hanno affermato che le importazioni nel mercato comunitario di capi preconfezionati dalla RPC a prezzi molto ridotti costituiscono attualmente una grave minaccia per la loro attività, i cui prezzi sono molto più elevati. Essi si vedrebbero inoltre costretti a pagare elevati dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, materia prima della loro produzione. Gli interessati affermano che, in virtù della loro maggiore flessibilità e della loro capacità di gestire ordinativi minori in tempi più brevi, i loro clienti sono disposti a pagare prezzi leggermente più elevati. Tuttavia, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, caratterizzate dalla presenza di confezioni a prezzi ridotti e da dazi antidumping sulle materie prime, essi affermano che non riusciranno più a produrre nella Comunità e che saranno pertanto costretti a chiudere le sedi produttive.

    (88)

    Va ricordato che i produttori in questione sono piccole e medie imprese, notevolmente sotto pressione per il forte aumento delle importazioni di prodotti finiti occasionato, tra le altre cose, dalla soppressione dei contingenti tessili a partire dal 1o gennaio 2005. A tutto ciò si aggiunge l’aumento dei costi delle materie prime dovuto ai dazi. Per quanto i dazi antidumping sul prodotto in esame possano ulteriormente danneggiare la già precaria situazione dell’industria dell’abbigliamento, appare evidente che le società in questione sono principalmente sotto pressione a causa delle importazioni di confezioni dalla RPC.

    (89)

    Alcuni utilizzatori hanno obiettato che la sospensione delle importazioni di tessuti nella Comunità dovuta ai dazi andrebbe anche a detrimento dell’industria della tintura e della stampa. Essi hanno inoltre sostenuto che la diminuzione della produzione tessile della RPC dovuta ai dazi andrebbe a detrimento dei fornitori comunitari di macchinari tessili di alta qualità.

    (90)

    Tuttavia, come precisato al considerando 128 del regolamento provvisorio, è probabile che la RPC continuerà ad esportare sul mercato comunitario a prezzi equi non in dumping e che si potrà contare su fonti alternative d’approvvigionamento non soggette a dumping, tenuto conto che più del 30 % del consumo comunitario è rappresentato dalle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla RPC. Inoltre, considerato che i tassi antidumping applicati a molti produttori esportatori sono pari al 14,1 % che il prodotto in esame costituisce solo una parte dei costi di produzione degli utilizzatori, un aumento dei prezzi sostanziale appare improbabile. Va inoltre fatto presente che la situazione precaria in cui verserebbero alcune società sembra essere principalmente determinata dalle importazioni di capi confezionati dalla RPC; non introdurre misure antidumping non risolverebbe pertanto il problema. A tale proposito si consideri ugualmente che gli utilizzatori che si sono manifestati rappresentano una percentuale molto esigua di importatori mentre la maggior parte non ha fatto osservazioni durante l’inchiesta.

    (91)

    In assenza di altre osservazioni in merito all’interesse degli utilizzatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 126 a 128 del regolamento provvisorio.

    5.   Conclusioni relative all’interesse della Comunità

    (92)

    Tenuto conto delle conclusioni di cui ai considerando da 129 a 131 del regolamento provvisorio e delle osservazioni presentate dalle varie parti, si conclude che non sussistono motivi validi per non istituire misure antidumping definitive sulle importazioni soggette a dumping di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari dalla RPC.

    H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    (93)

    In base al metodo illustrato ai considerando da 132 a 135 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio, onde stabilire il livello delle misure da istituire.

    (94)

    Nel regolamento provvisorio, il calcolo del margine di pregiudizio si basa su un margine di utile comunitario perseguito pari all’8 %, utile ragionevolmente realizzato da un’industria tipo quella comunitaria operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping; si tratta del margine realizzato nel 1998 e nel 1999 prima che le esportazioni cinesi iniziassero a causare dei problemi (considerando 134 del regolamento provvisorio).

    (95)

    Una parte interessata ha contestato l’adeguatezza del margine di utile dell’8 % calcolato in base agli esercizi 1998 e 1999 sostenendo che, dato che i margini di utile erano già molto più bassi nel 2000, ovvero durante il primo anno del periodo in esame, quando gli effetti delle importazioni in dumping non erano risentiti in modo così netto, occorreva assumere tali margini come riferimento. Si ricorda tuttavia che nel 2000 la quota di mercato delle importazioni dalla RPC, pari al 18,2 %, risultava già elevata (considerando 67 del regolamento provvisorio) e l’industria comunitaria versava già in condizioni precarie. Per questo motivo si è ritenuto opportuno assumere come riferimento un più stabile periodo del passato onde definire il margine di utile che l’industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza di importazioni in dumping.

    (96)

    In assenza di nuove osservazioni al riguardo, si conferma il metodo descritto ai considerando da 132 a 135 del regolamento provvisorio.

    1.   Misure definitive

    (97)

    Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre imporre dazi antidumping definitivi al livello del margine di dumping accertato e del margine di pregiudizio calcolato per tutti i casi, ove il primo sia risultato inferiore al margine di dumping accertato.

    (98)

    Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

    14,1 %

    Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd.

    14,1 %

    Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Nantong Teijin Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

    26,7 %

    Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

    33,9 %

    Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

    33,9 %

    Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

    46,4 %

    Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

    37,1 %

    Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

    14,1 %

    Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

    56,2 %

    Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

    14,1 %

    Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

    37,1 %

    Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

    37,1 %

    Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

    14,1 %

    Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

    14,1 %

    Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

    14,1 %

    (99)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società espressamente indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società, il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (100)

    Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (4) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’estero, connessi, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

    2.   Riscossione dei dazi provvisori

    (101)

    In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene opportuno che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, vengano riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi risultino più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, mentre è liberata la parte degli importi depositati che supera l’aliquota definitiva dei dazi antidumping,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 5407 51 00 (codice TARIC 5407510010), 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10 (codice TARIC 5407611010), 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 (codice TARIC 5407691010) nonché ex 5407 69 90 (codice TARIC 5407699010).

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

    14,1 %

    A617

    Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Nantong Teijin Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

    26,7 %

    A619

    Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

    33,9 %

    A621

    Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

    33,9 %

    A620

    Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

    46,4 %

    A622

    Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

    56,2 %

    A618

    Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

    37,1 %

    A623

    Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

    14,1 %

    A617

    Tutte le altre società

    56,2 %

    A999

    3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

    durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1;

    non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti ai dazi antidumping istituiti dal presente regolamento;

    ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

    il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento aggiungendo il nuovo produttore esportatore (i) alle società soggette al dazio medio ponderato del 37,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 oppure (ii) alle società soggette al dazio medio ponderato del 14,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento (CE) n. 384/96.

    Articolo 3

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 426/2005 sulle importazioni di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti o stampati, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 nonché ex 5407 69 90 (codice TARIC 5407699010) sono definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui in appresso.

    La parte degli importi depositati che supera l’importo dei dazi antidumping definitivi è liberata. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 settembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 6.

    (3)  WT/DS141/AB/R

    (4)  

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione B

    Ufficio J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles


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