Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1358

Regolamento (CE) n. 1358/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2005/2006

GU L 214 del 19.8.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrogato da 32006R1201

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1358/oj

19.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

(2)

È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2).

(3)

Sulla base dei risultati dell’inchiesta del mese di dicembre 2004, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2005/2006 e abrogare il regolamento (CE) n. 1900/2004 della Commissione (3).

(4)

Poiché la campagna di commercializzazione 2005/2006 inizia il 1o luglio 2005, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1900/2004 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 69.


ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2005/2006

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

Belgio

4,2

Repubblica ceca

1,9

Danimarca

8,8

Germania

17,3

Estonia

0,2

Grecia

0,7

Spagna

16,7

Francia

10,0

Irlanda

1,2

Italia

5,9

Cipro

0,3

Lettonia

0,3

Lituania

0,7

Lussemburgo

0,1

Ungheria

2,7

Malta

0,1

Paesi Bassi

7,3

Austria

2,1

Polonia

11,4

Portogallo

1,5

Slovenia

0,4

Slovacchia

0,8

Finlandia

0,9

Svezia

1,3

Regno Unito

3,2


Top