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Document 32005R1344

    Regolamento (CE) n. 1344/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

    GU L 212 del 17.8.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2005; abrog. impl. da 32005R1579

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1344/oj

    17.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 212/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

    (2)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 828/2005 (GU L 137 del 31.5.2005, pag. 21).

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC sia del corrispondente periodo di applicazione.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livelli limite

    (tonnellate)

    78.0015

    ex 0702 00 00

    Pomodori

    — dal 1o ottobre al 31 maggio

    603 687

    78.0020

    — dal 1o giugno al 30 settembre

    531 117

    78.0065

    ex 0707 00 05

    Cetrioli

    — dal 1o maggio al 31 ottobre

    10 626

    78.0075

    — dal 1o novembre al 30 aprile

    10 326

    78.0085

    ex 0709 10 00

    Carciofi

    — dal 1o novembre al 30 giugno

    2 071

    78.0100

    0709 90 70

    Zucchine

    — dal 1o gennaio al 31 dicembre

    65 658

    78.0110

    ex 0805 10 20

    Arance

    — dal 1o dicembre al 31 maggio

    620 166

    78.0120

    ex 0805 20 10

    Clementine

    — dal 1o novembre a fine febbraio

    88 174

    78.0130

    ex 0805 20 30

    ex 0805 20 50

    ex 0805 20 70

    ex 0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

    — dal 1o novembre a fine febbraio

    94 302

    78.0155

    ex 0805 50 10

    Limoni

    — dal 1o giugno al 31 dicembre

    291 598

    78.0160

    — dal 1o gennaio al 31 maggio

    50 374

    78.0170

    ex 0806 10 10

    Uve da tavola

    — dal 21 luglio al 20 novembre

    222 307

    78.0175

    ex 0808 10 80

    Mele

    — dal 1o gennaio al 31 agosto

    804 433

    78.0180

    — dal 1o settembre al 31 dicembre

    117 107

    78.0220

    ex 0808 20 50

    Pere

    — dal 1o gennaio al 30 aprile

    239 335

    78.0235

    — dal 1o luglio al 31 dicembre

    29 158

    78.0250

    ex 0809 10 00

    Albicocche

    — dal 1o giugno al 31 luglio

    127 403

    78.0265

    ex 0809 20 95

    Ciliege, diverse dalle ciliege acide

    — dal 21 maggio al 10 agosto

    54 213

    78.0270

    ex 0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    — dall’11 giugno al 30 settembre

    982 366

    78.0280

    ex 0809 40 05

    Prugne

    — dall’11 giugno al 30 settembre

    54 605»


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