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Document 32005R1342

    Regolamento (CE) n. 1342/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o gennaio al 31 marzo 2004

    GU L 212 del 17.8.2005, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1342/oj

    17.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 212/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2005

    relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o gennaio al 31 marzo 2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo all'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa, si collocano simultaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo comunitario alla produzione del prodotto considerato.

    (2)

    Dall'analisi della situazione del mercato comunitario, risulta che, per quanto riguarda il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore ai 10 kg, il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso pari o inferiore a 10 kg e il tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2004 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo comunitario alla produzione in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio (2).

    (3)

    Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione (3).

    (4)

    A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l'importo dell'indennità non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d’intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

    (5)

    I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

    (6)

    I quantitativi di tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore ai 10 kg, di tonno albacora (Thunnus albacares) di peso pari o inferiore a 10 kg e di tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] venduti e consegnati durante il trimestre considerato all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

    (7)

    In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2001, 2002 e 2003.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004, per i prodotti e nei limiti dei massimali seguenti:

    (EUR/t)

    Prodotto

    Importo massimo dell'indennità ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000

    Tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg

    127

    Tonno albacora (Thunnus albacares) di peso pari o inferiore a 10 kg

    92

    Tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

    52

    Articolo 2

    1.   Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

    tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg: 21 089,066 tonnellate,

    tonno albacora (Thunnus albacares) di peso pari o inferiore a 10 kg: 4 531,090 tonnellate,

    tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: 5 775,411 tonnellate.

    2.   Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 3.

    (3)  GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.


    ALLEGATO

    Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d'indennità.


    (in tonnellate)

    Tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg

    Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 %

    (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)

    Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 %

    (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)

    Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità

    (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)

    Opagac

    2 065,432

    0

    2 065,432

    OPTUC

    10 466,023

    1 235,708

    11 701,731

    OP 42

    0

    0

    0

    Orthongel

    6 548,707

    773,196

    7 321,903

    APASA

    0

    0

    0

    Madeira

    0

    0

    0

    Comunità — Totale

    19 080,162

    2 008,904

    21 089,066


    (in tonnellate)

    Tonno albacora (Thunnus albacares) di peso pari o inferiore a 10 kg

    Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 %

    (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)

    Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 %

    (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)

    Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità

    (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)

    Opagac

    1 563,646

    0

    1 563,646

    OPTUC

    2 961,921

    0

    2 961,921

    OP 42

    0

    0

    0

    Orthongel

    5,523

    0

    5,523

    APASA

    0

    0

    0

    Madeira

    0

    0

    0

    Comunità — Totale

    4 531,090

    0

    4 531,090


    (in tonnellate)

    Tonnetto striato

    [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

    Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 %

    (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)

    Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 %

    (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)

    Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità

    (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)

    Opagac

    3 007,476

    0

    3 007,476

    OPTUC

    2 762,099

    0

    2 762,099

    OP 42

    0

    0

    0

    Orthongel

    5,836

    0

    5,836

    APASA

    0

    0

    0

    Madeira

    0

    0

    0

    Comunità — Totale

    5 775,411

    0

    5 775,411


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