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Document 32005R1321

Regolamento (CE) n. 1321/2005 della Commissione, dell’11 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

GU L 210 del 12.8.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1321/oj

12.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso.

(2)

Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2004/2005 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)

per le uve secche:

i)

0,1120 EUR al giorno per tonnellata netta fino al 28 febbraio 2006;

ii)

0,0860 EUR al giorno per tonnellata netta a decorrere dal 1o marzo 2006;

b)

per i fichi secchi, 0,0934 EUR al giorno per tonnellata netta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).


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