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Document 32005R1310

    Regolamento (CE) n. 1310/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche

    GU L 208 del 11.8.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1310/oj

    11.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 208/16


    REGOLAMENTO (CE) n. 1310/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 2005

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), le date delle campagne di commercializzazione delle prugne secche.

    (2)

    I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche (3), e le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento.

    (3)

    Occorre pertanto fissare il prezzo minimo per le prugne essiccate e l'aiuto alla produzione per le prugne secche per la campagna 2005/2006 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 1 935,23 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di prugne d'Ente essiccate.

    Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 784,97 EUR/tonnellata netta di prugne secche.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

    (2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).

    (3)  GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 20).


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