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Document 32005R1282

    Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 203 del 4.8.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 327M del 5.12.2008, p. 428–430 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. impl. da 32000R2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1282/oj

    4.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 3 agosto 2005

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (1), in particolare l’articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti della pesca a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti vitivinicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

    (3)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2007/2000.

    (4)

    Gli adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata sono pertanto applicabili a decorrere dalle date di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 — 1o gennaio 2004 — e (CE) n. 1810/2004 — 1o gennaio 2005.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, seconda colonna, sono inserite le seguenti modifiche:

    1)

    per i numeri d’ordine 09.1571 e 09.1573:

    il codice NC «ex 0305 59 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 59 80»,

    il codice NC «ex 0305 69 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 69 80».

    2)

    per i numeri d’ordine 09.1575 e 09.1577:

    il codice NC «ex 0304 20 95» è sostituito dal codice NC «ex 0304 20 94»,

    il codice NC «ex 0305 59 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 59 80»,

    il codice NC «ex 0305 69 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 69 80».

    3)

    per il numero d’ordine 09.1515:

    il codice NC «2204 21 83» è sostituito dal codice NC «2204 21 84»,

    il codice NC «ex 2204 21 84» è sostituito dal codice NC «ex 2204 21 85».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.


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