This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R1266
Commission Regulation (EC) No 1266/2005 of 29 July 2005 establishing a fishing prohibition for anglerfish in ICES zones VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1, by vessels flying the flag of France
Regolamento (CE) n. 1266/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, relativa al divieto di pesca di rane pescatrici nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1, per i pescherecci battenti bandiera francese
Regolamento (CE) n. 1266/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, relativa al divieto di pesca di rane pescatrici nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1, per i pescherecci battenti bandiera francese
GU L 201 del 2.8.2005, pp. 33–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
|
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2005
relativa al divieto di pesca di rane pescatrici nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1, per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) stabilisce i contingenti per il 2005. |
|
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
|
Stato Membro |
Francia |
|
Stock |
ANF/8C3411 |
|
Specie |
Rane pescatrici (Lophiidae) |
|
Zona |
VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque comunitarie) |
|
Data |
27 giugno 2005 |