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Document 32005R1234
Commission Regulation (EC) No 1234/2005 of 28 July 2005 fixing production refunds on cereals
Regolamento (CE) n. 1234/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
Regolamento (CE) n. 1234/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
GU L 199 del 29.7.2005, p. 82–82
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/82 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2005
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a) |
18,08 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena; |
b) |
26,45 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).