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Document 32005R1107

Regolamento (CE) n. 1107/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

GU L 183 del 14.7.2005, p. 73–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1107/oj

14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/73


REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni del Brasile, da Cuba e da altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 4 al 8 luglio 2005 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera la ripartizione per paese d’origine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero concessioni CXL.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 4 al 8 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 della Commissione (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4.-8.7.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

0

Raggiunto

Guiana

0

Raggiunto

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Raggiunto

Maurizio

0

Raggiunto

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4.-8.7.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4.-8.7.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4.-8.7.2005

Limite

Brasile

100

 

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


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