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Document 32005R1042
Commission Regulation (EC) No 1042/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 172 del 5.7.2005, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 287M del 18.10.2006, p. 30–31
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; abrog. impl. da 32015R2424
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), e in particolare l'articolo 139,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, attuato dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (2), devono essere fissate tasse supplementari concernenti le relazioni di ricerca, la divisione di una domanda o di una registrazione di marchio e la prosecuzione del procedimento. È opportuno fissare gli importi di queste nuove tasse. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, il sistema di ricerca diviene facoltativo dal 10 marzo 2008. A partire da questa data, la tassa supplementare per le relazioni di ricerca nazionali deve essere applicata. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione (3) deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
1) |
La tabella dell'articolo 2 è modificata come segue:
|
2) |
All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95». |
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è applicabile a partire dal 10 marzo 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88).
(3) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 781/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 85).