EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R1011
Commission Regulation (EC) No 1011/2005 of 30 June 2005 fixing the representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector in the 2005/06 marketing year
Regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2005/2006
Regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2005/2006
GU L 170 del 1.7.2005, p. 35–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1011/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2005
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2) sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, fissati a norma del regolamento (CE) n. 784/68 della Commissione (3). Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti I e II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. |
(2) |
Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/68, salvo nei casi di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento. |
(3) |
Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 784/68. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95. |
(5) |
Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna 2005/2006 sono fissati i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2005
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
21,64 |
5,48 |
1701 11 90 (1) |
21,64 |
10,80 |
1701 12 10 (1) |
21,64 |
5,29 |
1701 12 90 (1) |
21,64 |
10,28 |
1701 91 00 (2) |
24,83 |
13,03 |
1701 99 10 (2) |
24,83 |
8,30 |
1701 99 90 (2) |
24,83 |
8,30 |
1702 90 99 (3) |
0,25 |
0,40 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.