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Document 32005R0959

Regolamento (CE) n. 959/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

GU L 164 del 24.6.2005, pp. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/959/oj

24.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/14


REGOLAMENTO (CE) N. 959/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 755/2005 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 755/2005, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)   GU L 126 del 19.5.2005, pag. 34. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 939/2005 (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 14).


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 27 giugno 2005

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 unità

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 unità

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

31,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01

Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


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