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Document 32005R0943
Commission Regulation (EC) No 943/2005 of 21 June 2005 concerning the permanent authorisation of additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 159 del 22.6.2005, p. 6–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 275M del 6.10.2006, p. 397–402
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2023; abrogato da 32023R1173
22.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 943/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2005
relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l'autorizzazione degli additivi per mangimi. |
(2) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce provvedimenti transitori per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore di detto regolamento. |
(3) |
Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
(5) |
L'impiego del preparato a base di microrganismi Enterococcus faecium (NCIMB 10415) è stato autorizzato a titolo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 866/1999 (3) della Commissione. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi di cui all'allegato I. |
(6) |
L'impiego dei preparati a base di enzimi endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dal Penicillium funiculosum (IMI SD 101) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le galline ovaiole e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (4). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II. |
(7) |
L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II. |
(8) |
L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotto da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II. |
(9) |
L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II. |
(10) |
L'impiego del preparato enzimatico di 3-fitasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 528.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti (slattati) e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2374/98 della Commissione (6). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II. |
(11) |
La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione deve essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7). |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» che figurano nell'allegato I sono autorizzati a tempo indeterminato per l’impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato II sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(3) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.
(4) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.
(5) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.
(6) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 3.
(7) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
Numero CE |
Additivo |
Denominazione chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
UFC/kg di alimento completo |
||||||||||||
Microrganismi |
||||||||||||
E 1705 |
Enterococcus faecium NCIMB 10415 |
Preparato di Enterococcus faecium contenente un minimo di:
|
Polli da ingrasso |
— |
0,3 × 109 |
2,8 × 109 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet Può essere usato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofuginone, maduramicina ammonio, monensin sodico, robenidina, salinomicina sodica |
A tempo indeterminato |
||||
Suini da ingrasso |
— |
0,35 × 109 |
1,0 × 109 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet |
A tempo indeterminato |
ALLEGATO II
Numero CE |
Additivo |
Denominazione chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||||||||||||||
Enzimi |
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E 1604 |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da «Penicillium funiculosum» (IMI SD 101) avente un'attività minima di:
|
Galline ovaiole |
— |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||||||||||||||
Endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tacchini da ingrasso |
— |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||||||||||||||
Endo-1,4-xilanasi: 70 U |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
E 1613 |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) avente un'attività minima di:
|
Tacchini da ingrasso |
— |
1 400 IFP |
— |
|
A tempo indeterminato |
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E 1630 |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62 |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotto da Bacillus subtilis (ATCC 2107), avente un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
Endo-1,4-beta-xilanasi: 500 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||||||||||||||
Subtilisina: 160 U |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
E 1631 |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) avente un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 300 U |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||||||||||||||
endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
E 1632 |
3-fitasi EC 3.1.3.8 |
Preparato di 3-fitasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 528.94) avente un'attività minima di:
|
Suinetti (slattati) |
— |
250 PPU |
— |
|
A tempo indeterminato |
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Suini da ingrasso |
— |
250 PPU |
— |
|
A tempo indeterminato |
(1) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio) al minuto, a partire da beta-glucano di orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.
(2) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio) al minuto, a partire da xilano di betulla, con pH 5,5 e a 50 °C.
(3) 1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano di avena, con pH 4,8 e a 50 °C.
(4) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano di lolla d’avena, con pH 5,3 e a 50 °C.
(5) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalente tirosina) al minuto, da un substrato di caseina, con pH 7,5 e a 40 °C.
(6) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire da beta-glucano di orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.
(7) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano di lolla d’avena, con pH 5,3 e a 50 °C.
(8) 1 PPU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto, a partire da fitato sodico, con pH 5 e a 37 °C.