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Document 32005R0940

Regolamento (CE) n. 940/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

GU L 158 del 21.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/940/oj

21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/16


REGOLAMENTO (CE) N. 940/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (2), e/o le relative spese durante il periodo considerato.

(2)

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore del pollame. La modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi. Il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 13 al 17 giugno e il 20 giugno 2005 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati. È necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame, non è dato seguito alle domande pendenti dei periodi dal 13 al 17 giugno e il 20 giugno 2005, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati, rispettivamente, a partire dal 22 e 29 giugno 2005 per la categoria tre di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


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