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Document 32005R0926
Commission Regulation (EC) No 926/2005 of 17 June 2005 fixing the minimum selling prices for butter for the 165th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571/97
Regolamento (CE) n. 926/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
Regolamento (CE) n. 926/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
GU L 156 del 18.6.2005, p. 13–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 926/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
206 |
210 |
— |
— |
Concentrato |
204,1 |
208,1 |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
73 |
73 |
— |
— |
|
Concentrato |
73 |
73 |
— |
— |