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Document 32005R0900

    Regolamento (CE) n. 900/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    GU L 153 del 16.6.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/900/oj

    16.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/18


    REGOLAMENTO (CE) N. 900/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 2005

    che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

    (2)

    Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

    (3)

    È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    (3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

    (4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 36).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione del 15 giugno 2005 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    «ALLEGATO I

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Prezzo rappresentativo

    (EUR/100 kg)

    Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

    (EUR/100 kg)

    Origine (1)

    0207 12 10

    Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

    81,6

    2

    01

    0207 12 90

    Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

    81,7

    11

    01

    87,4

    9

    03

    0207 14 10

    Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

    166,4

    47

    01

    165,0

    48

    02

    190,9

    35

    03

    269,8

    9

    04

    0207 14 50

    Petti di pollo, Congelati

    142,9

    21

    01

    0207 14 70

    Altre parti di polli, congelati

    138,0

    54

    01

    124,0

    62

    03

    0207 27 10

    Pezzi disossati di tacchini, congelati

    197,8

    30

    01

    242,7

    16

    04

    1602 32 11

    Preparazioni non cotte di galli e di galline

    170,8

    39

    01

    196,8

    27

    03


    (1)  Origine delle importazioni:

    01

    Brasile

    02

    Thailandia

    03

    Argentina

    04

    Cile.»


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